CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 giugno 2017
837.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 12

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 giugno 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.
C. 56-B cost., approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (CI), relatore, fa presente che la proposta di legge costituzionale in oggetto, recante Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina, è stata approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata, in prima deliberazione, dal Senato.
  Ricorda che la Commissione bilancio, in data 10 gennaio 2017, ha espresso parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo approvato dalla Commissione affari costituzionali della Camera in prima lettura (C. 56-A). Detta condizione, recepita nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea, è diretta a sopprimere all'articolo 10 la previsione di spesa, e la relativa copertura finanziaria, derivante dalle modifiche introdotte in materia di composizione dell'autonoma sezione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la provincia di Bolzano nonché di integrazione delle sezioni del Consiglio di Stato. Rileva inoltre che, anche al fine di salvaguardare l'autonomia delle amministrazioni coinvolte, è stato previsto che le attività a carico delle amministrazioni interessate siano imputate ai bilanci delle amministrazioni medesime, anziché alle risorse già destinate allo scopo secondo la legislazione vigente.
  Ricorda inoltre che nel corso del successivo esame da parte del Senato sono stati soppressi gli articoli 2 e 5 del testo approvato dalla Camera, rispettivamente in materia di elezione del consiglio provinciale di Bolzano e dei consigli comunali della provincia di Bolzano, e che sono stati conseguentemente modificati i rinvii, contenuti all'articolo 10, alle disposizioni per le quali le amministrazioni interessate debbano provvedere nell'ambito dei rispettivi bilanci.
  Poiché il testo del provvedimento in esame non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.
C. 4368 approvato, in un testo unificato, dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.
  Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Miotto 1.812, che reca, nella prospettiva dell'effettivo e definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, l'introduzione di disposizioni Pag. 13volte a destinare alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) le sole persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, prevedendo al contempo la garanzia dell'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari ad assicurare i trattamenti terapeutici e riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze individuali di ciascun soggetto e nel pieno rispetto degli articoli 27 e 32 della Costituzione. In proposito, segnala che la proposta emendativa in esame è di contenuto identico all'emendamento Sannicandro 1.237, sul quale la Commissione bilancio nella seduta dello scorso 7 giugno ha espresso parere contrario, alla luce dei chiarimenti in quella sede forniti dal rappresentante del Governo.
  Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Bruno Bossio 1.834, che è volta a prevedere che, nell'esercizio della delega, il riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e internate e la disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio venga attuato anche tramite la realizzazione, all'interno degli istituti penitenziari, di idonei locali adibiti a tale scopo o di apposite aree senza controlli visivi ed auditivi in modo tale da garantire la riservatezza degli incontri al fine di consentire l'intrattenimento di relazioni intime con il proprio partner. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;
   Cirielli 1.839, che prevede che il danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato venga risarcito dallo Stato, in determinate ipotesi espressamente indicate, e che lo Stato recuperi dal colpevole e dalle persone civilmente responsabili le somme erogate, stabilendo che agli oneri derivanti si provveda mediante l'utilizzo, in via prioritaria rispetto ad altre destinazioni di bilancio, delle somme e dei beni confiscati dallo Stato ai sensi del codice penale e delle leggi penali speciali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 e non comprese nel fascicolo n. 2 non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sugli emendamenti Miotto 1.812, Bruno Bossio 1.834 e Cirielli 1.839, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminati gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 riferiti al progetto di legge C. 4368 approvato, in un testo unificato, dal Senato, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.812, 1.834 e 1.839, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 e non comprese nel fascicolo n. 2».

Pag. 14

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.
C. 4439, approvata dalla 2a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, segnala che la proposta di legge in esame, già approvata in prima lettura dal Senato, reca disposizioni sull'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi e che il testo originario del provvedimento (A.S. 2473) non è corredato di relazione tecnica.
  In merito agli articoli da 1 a 19, che recano disposizioni sull'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, evidenzia che il provvedimento novella la procedura elettorale dei consigli territoriali dell'Ordine degli avvocati recando, a tale riguardo, una clausola di neutralità finanziaria (articolo 19). Sul punto non ha osservazioni da formulare, considerato che le disposizioni del provvedimento afferiscono esclusivamente ad attività di pertinenza degli ordini forensi, i quali, ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 247 del 2012, sono finanziati mediante i contributi degli iscritti.
  Poiché il testo del provvedimento in esame non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011.
C. 4224 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, in merito ai profili di quantificazione, prende atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica a supporto della stima degli oneri.
  Osserva altresì che l'articolo 11 dell'Accordo rinvia a un protocollo attuativo la disciplina della responsabilità per danni nel caso di operazioni congiunte: a tale disposizione non sono ascritti effetti onerosi. Pur considerando che il riconoscimento di risarcimenti e indennizzi per danni causati da agenti italiani riveste carattere eventuale, ritiene comunque opportuno acquisire elementi riguardo ai possibili oneri connessi a tale responsabilità e alle modalità con cui farvi fronte.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva preliminarmente che le spese complessivamente derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto del presente disegno di legge di ratifica rivestono in parte carattere di oneri «valutati» e in parte natura di oneri «autorizzati». Ciò posto, non ha osservazioni da formulare giacché il fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo in una misura complessivamente pari a 159.987 euro annui a decorrere dal 2017, reca le necessarie disponibilità, fermo rimanendo che per quanto riguarda gli oneri «valutati» dovrà comunque ritenersi automaticamente applicabile, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, la Pag. 15nuova procedura per la compensazione dei relativi effetti finanziari di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che la quantificazione degli oneri contenuta nella relazione tecnica allegata al presente disegno di legge di ratifica risulta corretta. Osserva che gli oneri autorizzati sono quelli riconducibili alle spese per docenza, materiale didattico e interpretariato di cui all'articolo 7 dell'Accordo, in materia di cooperazione nel campo della istruzione e della formazione professionale. Precisa che la spesa derivante dal protocollo attuativo cui l'articolo 11 dell'Accordo rinvia per la disciplina della responsabilità per danni nel caso di operazioni congiunte ha carattere meramente eventuale e, come tale, al momento non quantificabile. Sottolinea, infine, che a tale spesa potrà comunque farsi fronte, come peraltro avvenuto nel caso di precedenti analoghi, sulla base di apposito provvedimento legislativo, volto ad autorizzare la maggiore spesa e a reperire le occorrenti risorse finanziarie.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 4224 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la quantificazione degli oneri contenuta nella relazione tecnica allegata al presente disegno di legge di ratifica risulta corretta;
    gli oneri autorizzati sono quelli riconducibili alle spese per docenza, materiale didattico e interpretariato di cui all'articolo 7 dell'Accordo, in materia di cooperazione nel campo della istruzione e della formazione professionale;
    la spesa derivante dal protocollo attuativo cui l'articolo 11 dell'Accordo rinvia per la disciplina della responsabilità per danni nel caso di operazioni congiunte ha carattere meramente eventuale e, come tale, al momento non quantificabile;
    a tale spesa potrà comunque farsi fronte, come peraltro avvenuto nel caso di precedenti analoghi, sulla base di apposito provvedimento legislativo, volto ad autorizzare la maggiore spesa e a reperire le occorrenti risorse finanziarie,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013.
C. 4227 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, osserva che il disegno di legge, corredato di relazione tecnica, reca la ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale.Pag. 16
  In merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica.
  Poiché il testo del provvedimento in esame non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 13 giugno 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare.
Atto n. 412.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, non formula osservazioni tenuto conto di quanto espressamente affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità di far fronte agli adempimenti di cui all'articolo 4 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Poiché il testo dello schema di decreto in esame non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio.
Atto n. 415.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato ai sensi della legge n. 57 del 2016, che reca la delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, ed è corredato di relazione tecnica.
  In merito all'articolo 1, in materia di magistratura ordinaria, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere definitorio e ordinamentale delle disposizioni.
  Riguardo all'articolo 2, che reca norme sull'istituzione dell'ufficio dei vice procuratori onorari, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, secondo la quale all'istituzione dell'ufficio dei vice procuratori onorari si provvederà con l'utilizzo delle risorse e delle dotazioni disponibili: il riferimento al limite delle risorse disponibili non si evince peraltro espressamente dalle disposizioni in esame, pur essendo il provvedimento comunque corredato di una clausola generale di invarianza. Pag. 17
  Tanto premesso, evidenzia l'opportunità di disporre di elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità di far fronte all'istituzione presso i tribunali ordinari delle predette strutture organizzative senza ulteriori oneri e senza pregiudicare lo svolgimento di altre funzioni istituzionali ovvero determinare aggravi di natura organizzativa, suscettibili di produrre effetti di carattere finanziario.
  Per quanto riguarda l'articolo 3, che reca disposizioni sulla dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari e sulla pianta organica dell'ufficio del giudice di pace, evidenzia che la determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, nonché della pianta organica dei relativi uffici, sono rimessi a successivi decreti ministeriali.
  Fa presente che dalle tabelle riportate nella parte della relazione tecnica riferita all'articolo 23 si evince che la dotazione organica dei giudici onorari raggiungerà, a regime, le 8.000 unità, per una spesa complessiva di circa 152 milioni. Pertanto, secondo la stessa relazione tecnica, alla relativa spesa si provvederà mediante utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (capitolo 1362 del Ministero della giustizia), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Evidenzia peraltro che la norma in esame non prescrive espressamente limiti di spesa ovvero limiti numerici per la determinazione delle predette dotazioni organiche. Inoltre il meccanismo prefigurato, che prevede il rinvio a successivi decreti, non consente una verifica in sede parlamentare delle spese effettivamente connesse alla determinazione delle predette dotazioni. In ordine a tali profili ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo.
  In merito agli articoli 4 e 5, che prevedono requisiti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario e incompatibilità, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni.
  Riguardo all'articolo 6, che reca disposizioni sull'ammissione al tirocinio, non ha osservazioni da formulare, alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica.
  In merito all'articolo 7, che reca disposizioni in materia di tirocinio e conferimento dell'incarico, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, secondo la quale la Scuola superiore della magistratura dispone delle risorse necessarie per l'organizzazione dei tirocini. Inoltre, secondo la relazione tecnica, alle attività in questione si potrà far fronte «anche mediante la rimodulazione delle attività programmate annualmente». Ritiene peraltro che andrebbe confermato che, per effetto di tale rimodulazione, non si determinino occorrenze finanziarie aggiuntive per lo svolgimento di altre attività istituzionali attribuite alle competenti strutture.
  Riguardo all'articolo 8, che reca norme sul coordinamento e sull'organizzazione dell'ufficio del giudice di pace, non ha osservazioni da formulare.
  In merito all'articolo 9, che reca disposizioni sulle funzioni e i compiti dei giudici onorari di pace, non ha osservazioni da formulare in merito alle funzioni previste, mentre per quanto attiene alle connesse indennità rinvia all'articolo 23.
  Riguardo all'articolo 10, che reca disposizioni sulla destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni.
  Per quanto concerne gli articoli da 11 a 14, che recano norme sull'assegnazione e sulla destinazione di giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali, nonché sulle supplenze e sulle applicazioni, rinvia a quanto indicato con riferimento all'articolo 23.
  In merito agli articoli 15 e 17, in materia di organizzazione dell'ufficio e funzioni dei viceprocuratori onorari, per quanto attiene alla costituzione dell'ufficio dei vice procuratori onorari mediante utilizzo delle risorse già disponibili, non formula osservazioni nel presupposto, sul Pag. 18quale considera opportuna una conferma, che tali adempimenti non incidano sull'esercizio delle altre attività istituzionali, finanziate a valere sulle medesime risorse. Per i profili connessi al regime delle indennità rinvia al successivo articolo 23.
  Riguardo all'articolo 18, che reca norme sulla durata dell'ufficio e sulla conferma, rinvia a quanto evidenziato con riferimento all'articolo 23.
  In merito all'articolo 19, che reca disposizioni in materia di astensione e ricusazione, non ha osservazioni da formulare, data la natura ordinamentale delle disposizioni.
  Per quanto riguarda gli articoli 20 e 21, che recano disposizioni in materia di doveri del magistrato onorario, decadenza, dispensa e revoca, non ha osservazioni da formulare.
  In merito all'articolo 22, sulla formazione dei magistrati onorari, rileva che l'articolo disciplina la formazione permanente dei magistrati onorari, il cui numero, a regime, in base alle indicazioni della relazione tecnica riferite all'articolo 23, dovrà raggiungere le 8.000 unità (3.000 circa in più rispetto alle attuali). La relazione tecnica indica invece, ai fini della determinazione dell'onere per le attività in esame, un numero di 1.500 magistrati onorari. In proposito considera opportuno acquisire chiarimenti.
  Riguardo agli articoli da 23 a 26, che recano norme sulle indennità e il regime previdenziale e assistenziale dei magistrati onorari, rileva che la quantificazione è coerente con i parametri e le ipotesi assunti dalla stessa relazione tecnica.
  Sotto il profilo delle voci di spesa considerate dalla relazione tecnica ai fini della stima, non formula osservazioni, nel presupposto, sul quale considera opportuna una conferma, che dette voci siano conformi all'ordinamento complessivamente configurato dal provvedimento in esame e che la medesima disciplina risulti idonea ad evitare forme di stabilizzazione del personale in questione, suscettibili di riflettersi sul relativo trattamento giuridico ed economico.
  Riguardo agli articoli da 27 a 29, che recano disposizioni sull'ampliamento della competenza dell'ufficio del giudice di pace, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che la prevista dotazione organica dei giudici di pace e il relativo impegno lavorativo – limitato a due giorni alla settimana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 – siano coerenti, tenuto conto dei dati statistici pregressi, rispetto al complesso dei compiti individuati dalle norme in esame. In ordine a tali profili ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo, al fine di escludere l'eventualità di ulteriori stanziamenti connessi ad esigenze operative aggiuntive.
  In merito agli articoli da 30 a 32, che recano disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio, rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all'articolo 23.
  Per quanto riguarda gli articoli 33 e 34, che prevedono disposizioni transitorie e abrogazioni, con riferimento alle disposizioni che prevedono la destinazione in supplenza o in applicazione, non ha osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che, ai sensi del successivo articolo 36, comma 2, al giudice onorario di pace assegnato all'ufficio per il processo ovvero applicato ad altro ufficio del giudice di pace non è dovuta alcuna indennità di missione o di trasferimento, dovendosi intendere per sede di servizio il circondario del tribunale.
  In merito all'articolo 35, che prevede un monitoraggio, non ha osservazioni da formulare, considerato che le attività in oggetto, secondo quanto chiarito dalla relazione tecnica, rientrano tra le ordinarie attività istituzionali della Direzione generale di statistica.
  Riguardo all'articolo 36, che prevede disposizioni finanziarie e finali, non ha osservazioni da formulare.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 19

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Atto n. 419.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame è emanato in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, la quale reca, tra l'altro, all'articolo 9, i principi e i criteri direttivi cui si deve uniformare il legislatore delegato, al fine di introdurre misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e di procedere al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio.
  In particolare, lo schema di decreto legislativo in esame è predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 106 del 2016. Il provvedimento si propone il completamento della riforma strutturale dell'istituto del 5 per mille, mediante: la razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio; la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti; l'introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate; la revisione della disciplina sanzionatoria.
  In particolare, fa presente che lo schema in esame si compone di 10 articoli.
  L'articolo 1 reca le definizioni utilizzate nel provvedimento.
  L'articolo 2 richiama i principi e i criteri della delega conferita al Governo, in attuazione dei quali lo schema provvede alla revisione organica dell'istituto del cinque per mille e a disciplinare la destinazione del relativo contributo in base alle scelte espresse dai contribuenti.
  L'articolo 3 individua le finalità e i soggetti destinatari della scelta del contribuente, secondo una logica di continuità con la vigente normativa.
  In particolare, il comma 1 prevede, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, che una quota pari al cinque per mille dell'IRPEF sia destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità: a) sostegno degli enti, di cui all'articolo 1 della legge n. 106 del 2016, iscritti nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m), della medesima legge; b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; c) finanziamento della ricerca sanitaria; d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
  Resta inoltre ferma la destinazione della quota del cinque per mille a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, introdotta tra le finalità ammissibili al beneficio del 5 per mille a decorrere dal 2012 ai sensi dell'articolo 23, comma 46, del decreto-legge n. 98 del 2011.
  Rispetto alla normativa vigente, l'elemento innovativo attiene ai soggetti indicati alla lettera a) dell'articolo 3: tale lettera individua quali soggetti destinatari del beneficio del 5 per mille gli enti del terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale, anziché riproporre l'elencazione delle singole tipologie di enti (organizzazioni di volontariato, ONLUS, associazioni di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute, ecc.) che operano nei settori dell'assistenza sociale, assistenza, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, promozione della cultura tutela dei diritti civili, ecc., come Pag. 20invece previsto dall'articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge n. 40 del 2010.
  Come precisato nella relazione illustrativa, la nuova formulazione è coerente con il nuovo assetto normativo discendente dalla legge n. 106 del 2016, che presenta una nozione di ente del Terzo settore onnicomprensiva e prevede la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti del settore, mediante la previsione di un Registro unico nazionale, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  In ragione della complessità del processo istitutivo del citato Registro unico nazionale del Terzo settore, il comma 2 dell'articolo 3 disciplina l'applicabilità delle nuove disposizioni dall'anno solare successivo a quello di operatività del Registro. Fino a tale data, il contributo del 5 per mille continua ad essere destinato al sostegno degli enti di cui all'articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge n. 40 del 2010.
  In sostanza, il comma 2 opera una abrogazione implicita delle disposizioni dell'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge n. 40 del 2010, laddove prevede che esse non siano più applicabili successivamente all'operatività del Registro nazionale.
  L'articolo 4 rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, la definizione delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del 5 per mille, per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti nonché per la pubblicazione degli elenchi annuali.
  L'articolo 5 introduce disposizioni in tema di riparto ed erogazione del contributo, per la cui disciplina rinvia al medesimo DPCM di cui all'articolo 4. In particolare, il suddetto DPCM dovrà fissare i criteri di riparto della quota del cinque per mille, stabilendo l'importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti, nonché le modalità di riparto del cosiddetto «inoptato», riguardante le «scelte non espresse». A tale ultimo riguardo, ritiene che si potrebbe peraltro valutare l'opportunità di precisare che gli enti iscritti nella sezione «Organizzazioni di volontariato» del Registro partecipano al riparto delle somme relative alle scelte non espresse se destinatari di somme non superiori al limite di importo fissato dallo stesso DPCM.
  L'articolo 5 prevede altresì che con il medesimo DPCM siano stabilite anche le modalità per il pagamento del contributo ed i termini entro cui i beneficiari debbono comunicare, alle amministrazioni erogatrici, i dati necessari per il pagamento delle somme loro assegnate, al fine di consentirne l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno. La norma prevede che la mancata o tardiva comunicazione dei dati comporta la decadenza dal beneficio delle somme ad essi attribuite. Dette somme – fatta eccezione per i casi di contenzioso con i beneficiari – vanno ad incremento, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, del Fondo per il riparto del 5 per mille per l'esercizio successivo.
  Al fine di velocizzare ulteriormente le procedure di erogazione delle risorse, l'articolo 6 stabilisce che per il riparto delle risorse destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative, in ciò innovando rispetto alla disciplina vigente. Le modalità attuative della disposizione sono demandate anch'esse al DPCM di cui all'articolo 4.
  L'articolo 7 conferma il divieto di utilizzo delle somme percepite a titolo di 5 per mille per coprire le spese per campagne pubblicitarie intese alla sensibilizzazione sulla destinazione del medesimo contributo. In aggiunta, rispetto alla normativa vigente, si prevede, a titolo sanzionatorio, il recupero della quota di contributo utilizzata in violazione del divieto.Pag. 21
  L'articolo 8 introduce obblighi di trasparenza e di informazione, a carico dei beneficiari e dell'amministrazione erogatrice sulla destinazione delle somme derivanti dal 5 per mille. Sui soggetti beneficiari grava un duplice obbligo: il primo concerne la redazione e la trasmissione, entro un anno dalla ricezione delle somme, di un apposito rendiconto, e la trasmissione dello stesso all'amministrazione erogatrice entro i successivi 30 giorni, unitamente alla relazione illustrativa, che descriva la destinazione e l'utilizzo del contributo percepito, secondo canoni di trasparenza, chiarezza e specificità (comma 1); il secondo obbligo, non previsto dalla vigente disciplina, concerne la pubblicazione, sul proprio sito web, degli importi percepiti e del relativo rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i 7 giorni successivi (comma 2).
  Segnala che in base alla vigente disciplina, secondo quanto recentemente disposto dal DPCM 7 luglio 2016 (che ha introdotto l'articolo 12-bis nel DPCM 23 aprile 2010), grava invece sulle amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille l'obbligo di pubblicare in apposita sezione del proprio sito web, entro un mese dalla ricezione, i rendiconti e le relazioni illustrative al rendiconto medesimo, trasmessi dai soggetti ai quali è stato erogato il contributo.
  Rispetto alla disciplina vigente, inoltre, la norma in esame introduce, in caso di inadempimento, un sistema sanzionatorio ispirato al principio di gradualità, prevedendo una preventiva diffida ad adempiere entro 30 giorni e, qualora persista l'inadempimento, l'applicazione di una sanzione pecuniaria corrispondente al 25 per cento del contributo percepito (comma 3).
  La disciplina di dettaglio, comprensiva delle modalità di versamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato, è demandata al DPCM di cui all'articolo 4.
  Sulle amministrazioni erogatrici grava l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web l'elenco dei destinatari con l'indicazione dell'importo, entro 90 giorni dall'erogazione del contributo, nonché il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario, entro 30 giorni dall'acquisizione degli elementi informativi forniti dal beneficiario (comma 4).
  Il comma 5 dispone, infine, che in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione da parte amministrazioni erogatrici, trovano applicazione nei loro confronti le sanzioni previste dalla normativa sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni, di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in tema di responsabilità dirigenziale.
  L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendosi che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ed, infine, l'articolo 10 prevede l'entrata in vigore del decreto-legislativo in esame il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 13 giugno 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.25.

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Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante la disciplina delle modalità applicative dell'articolo 1, commi da 82 a 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché le relative procedure contabili.
Atto n. 416.

(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, osserva che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca la disciplina delle modalità applicative dell'articolo 1, commi da 82 a 84, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) e le relative procedure contabili. Lo schema è adottato in attuazione del comma 86 della legge di stabilità 2013, che demanda ad un regolamento governativo la definizione delle modalità applicative delle citate norme in materia di regolazione finanziaria e contabile dei flussi generati dalla mobilità sanitaria internazionale, ed è corredato di relazione tecnica.
  In merito agli articoli da 1 a 5, che recano norme in materia di regolazione finanziaria e contabile dei flussi generati dalla mobilità sanitaria internazionale, segnala che il provvedimento in esame definisce le modalità applicative delle norme in materia di regolazione finanziaria e contabile dei flussi generati dalla mobilità sanitaria internazionale di cui all'articolo 1, commi da 82 a 84, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013).
  Tanto premesso, non formula osservazioni per i profili di quantificazione, essendo i predetti risparmi già computati con riferimento al citato decreto-legge n. 95 del 2012.
  Poiché il testo dello schema di decreto in esame non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.30.