CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 giugno 2017
836.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 38

SEDE REFERENTE

  Giovedì 8 giugno 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 12.40.

Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta e delega al Governo per la semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive all'aperto.
C. 4427 Cancelleri e C. 4435 Arlotti.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4497 – Adozione del testo base).

  Guglielmo EPIFANI, presidente, comunica che, in data 7 giugno 2017, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 4497 d'iniziativa della deputata Ricciatti recante «Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge C. 4427 Cancelleri e C. 4435 Arlotti, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, illustra in sintesi i contenuti della proposta di legge Ricciatti C. 4497.
  L'articolo 1 definisce le finalità della proposta, da realizzare attraverso la promozione di forme di collaborazione e di intesa tra lo Stato, le regioni e gli enti locali. In particolare, tra le finalità assumono particolare rilievo: il riconoscimento Pag. 39del ruolo strategico del turismo all'aria aperta; la promozione della crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale; il potenziamento delle risorse ambientali e culturali delle diverse realtà italiane; il sostegno del ruolo delle imprese operanti nel settore del turismo all'aria aperta; la promozione di sistema infrastrutturale e di trasporto volto alla massimizzazione dei flussi turistico-ricettivi; l'agevolazione della fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriale.
  L'articolo 2 affida alla elaborazione di un Piano nazionale per lo sviluppo del turismo all'aria aperta la definizione delle caratteristiche: delle strutture ricettive all'aperto; delle forme dell'ospitalità diffusa; delle aree di sosta dei camper; degli agricampeggi e dei camping village nonché le caratteristiche dei campeggi municipali multifunzionali. Il Piano è presentato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della proposta di legge, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al Piano è altresì demandata la definizione dei livelli minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei seguenti servizi nelle strutture ricettive all'aperto: sorveglianza durante i periodi di apertura; relazioni con il pubblico o assistenza dei clienti; copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti; accesso alla rete elettrica, idrica e ai servizi igienici.
  L'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un Fondo per il turismo all'aria aperta, destinato al potenziamento delle strutture ricettive all'aria aperta, alle dotazioni, agli impianti e alla gestione dei rifiuti, alla promozione del comparto dei veicoli ricreazionali e all'introduzione di agevolazioni fiscali.
  Per quanto concerne la proposta di testo unificato presentato nella seduta di ieri, considerata l'impostazione assai diversa della proposta di legge della collega Ricciatti testé illustrata, ritiene si possa procedere all'adozione come testo base della proposta come già elaborata, rinviando alla fase dell'esame delle proposte emendative la possibilità di inserire alcune disposizioni recate dalla proposta C. 4497.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare dei provvedimenti.
  Avverte quindi che sarà posta in votazione la proposta, avanzata dal relatore, di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge il testo unificato elaborato dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di adottare il testo unificato elaborato dal relatore quale testo base per il seguito dell'esame (vedi allegato 1).

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 8 giugno 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 12.50.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno.
COM(2017)142 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 40

  Luigi TARANTO (PD), relatore, illustra i contenuti della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno» (COM(2017)142), presentata dalla Commissione europea il 22 marzo 2017.
  L'applicazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza da parte della Commissione europea e delle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri (ANC) costituisce un elemento fondamentale per la creazione di un mercato interno aperto, competitivo e innovativo.
  L'Europa ha sempre costituito un fattore di potente stimolo nei confronti degli Stati membri per promuovere la concorrenza e anche per rimuovere le resistenze dei Paesi più riottosi in tal senso. Permangono differenze di approccio all'interno dell'Unione europea, ma l'evoluzione normativa e ordinamentale che si è registrata negli ultimi anni tende a rafforzare la collaborazione tra Stati membri e Commissione europea.
  Gli Stati membri, infatti, sono diventati partner essenziali della Commissione europea per l'applicazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza. Infatti, dal 2004 le ANC applicano le norme di concorrenza dell'UE in stretta collaborazione con la Commissione europea, sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003, che conferisce alle ANC i necessari poteri applicativi, e nell'ambito della Rete europea della concorrenza, all'interno della quale le autorità nazionali possono scambiarsi informazioni e aiutarsi nelle indagini. In particolare, il regolamento (CE) n. 1/2003 ha introdotto un decentramento, in capo alle autorità e alle giurisdizioni nazionali antitrust, del controllo delle regole di concorrenza, in precedenza interamente affidato alla competenza della Commissione europea, rafforzando il ruolo delle autorità nazionali e permettendo alla Commissione di concentrarsi sulle violazioni più gravi aventi una dimensione transfrontaliera. Tuttavia, permangono ancora alcune criticità che il regolamento non è riuscito a risolvere, legate soprattutto al fatto che in materia di concorrenza le ANC applicano prevalentemente il diritto nazionale, con la conseguenza che la normativa UE è applicata negli Stati membri sulla base di procedure e sanzioni differenti. Infatti, nonostante molti Stati membri abbiano allineato volontariamente il loro ordinamento, in misura più o meno ampia, alle procedure stabilite nel citato regolamento (CE) n. 1/2003, sussistono ancora notevoli differenze tra i diversi regimi nazionali, in gran parte dovute alle disparità nella posizione istituzionale e nel livello di autonomia delle ANC nei singoli Stati membri. Pertanto, con la presente proposta di direttiva la Commissione europea intende armonizzare gli strumenti e i poteri a disposizione delle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri (ANC), al fine di renderli più efficaci nel contrastare condotte anticoncorrenziali, sul modello di quelli attribuiti alla Commissione europea dal citato regolamento (CE) n. 1/2003 nei procedimenti di sua competenza. In particolare, la Commissione europea intende garantire che le ANC agiscano in maniera autonoma e imparziale, avvalendosi di risorse finanziarie, strumentali e umane adeguate allo scopo, e dispongano di strumenti di indagine e decisionali efficaci e dei poteri necessari per raccogliere qualunque prova pertinente, tenendo conto anche delle nuove tecnologie digitali. Esse, inoltre, dato il numero sempre crescente di imprese operanti a livello internazionale, devono essere in grado di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive anche nei confronti di quelle che non abbiano sede legale nel loro territorio. Infine, per la Commissione europea è importante che le ANC dispongano di programmi di clemenza coordinati, che incoraggino le imprese a denunciare l'esistenza di cartelli illegali.
  Con riferimento al complesso delle indagini antitrust avviate dalla Commissione e dalle autorità nazionali, peraltro, emerge un'asimmetria nei dati che sembrerebbe confermare la persistenza di un approccio differenziato tra le autorità nazionali dei diversi Stati membri. In particolare, dal Pag. 41confronto nel periodo 2004-2015 l'autorità nazionale italiana sembrerebbe più attiva rispetto alle autorità di altri Stati membri, come Francia e Germania, dove, a fronte di un più elevato numero di indagini avviate, è stato adottato un numero proporzionalmente inferiore di decisioni. Infatti, mentre in Italia, a fronte di 135 indagini avviate, sono state adottate 112 decisioni, in Francia il rapporto è di 119 su 246 e in Germania di 113 su 200. Tale disparità di trattamento applicata dalle economie europee più forti ed avanzate a favore delle loro imprese nazionali può pregiudicare la libera concorrenza nel mercato interno e pone ancora di più l'esigenza di una piena armonizzazione degli approcci e delle regole.
  Procede quindi ad una sintetica descrizione del contenuto della proposta di direttiva, che si compone di 34 articoli.
  Il capo I (articoli 1 e 2) concerne l'oggetto e l'ambito di applicazione e le principali definizioni utilizzate nella proposta.
  Il capo II (articolo 3) concerne i diritti fondamentali e mira a garantire che gli Stati membri forniscano alle ANC garanzie adeguate per l'esercizio dei loro poteri.
  Il capo III riguarda l'indipendenza e le risorse a disposizione delle ANC. Circa l'indipendenza (articolo 4), viene stabilito in particolare che gli Stati membri devono predisporre garanzie affinché il personale e i membri dell'organo decisionale delle ANC svolgano i loro compiti in modo indipendente da ingerenze politiche e da altre influenze esterne e che i dirigenti delle ANC possano essere sollevati dall'incarico soltanto se non soddisfano più le condizioni richieste per lo svolgimento dei loro compiti o hanno commesso gravi illeciti. Circa le risorse (articolo 5), viene stabilito l'esplicito obbligo per gli Stati membri di garantire che le ANC dispongano delle risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie per svolgere efficacemente i loro compiti. In merito, segnala che il Governo, nella relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, sostiene che il parametro alla base della determinazione delle risorse, che fa perno sul concetto di necessarietà, sia relativo e giustificherebbe l'esigenza di un confronto in sede negoziale alla ricerca di un possibile «puntellamento» del testo, pur nei limiti consentiti dal rispetto delle sensibilità nazionali. A questo proposito, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nelle osservazioni allegate alla Relazione del Governo, aggiunge che la norma relativa alle risorse necessarie apparirebbe generica e di per sé insufficiente a garantire efficacemente l'indipendenza delle ANC. A giudizio dell'Autorità garante, in assenza di qualsiasi parametro quantitativo definito ex ante e di una garanzia di rango unionale sulla forma di finanziamento, anche le ANC che allo stato non dipendano da uno stanziamento annuale di bilancio godranno di un limitato margine di autonomia, che i Governi potrebbero legittimamente comprimere in misura significativa. Al riguardo, si tratta di capire se, nel caso specifico dell'autorità nazionale italiana, le risorse stanziate e disponibili, non solo finanziarie, ma anche umane e strumentali, possano ritenersi adeguate allo scopo, anche alla luce delle nuove funzioni e dei nuovi poteri assegnati dalla proposta di direttiva al nostro esame.
  Il capo IV concerne i poteri a disposizione delle ANC che gli Stati membri sono tenuti a garantire. Innanzitutto, vi è il potere di effettuare accertamenti nei locali dell'impresa (articolo 6), incluso l'accesso a tutti i locali, il controllo di libri e documenti, l'apposizione di sigilli per la durata dell'accertamento e la richiesta di spiegazioni su fatti o documenti. La norma prevede, inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, il potere di effettuare accertamenti in locali diversi da quelli dell'impresa (articolo 7), compreso il domicilio di direttori, amministratori e altri membri del personale, se vi sono motivi ragionevoli di sospettare che in tali locali siano conservati libri o altri documenti connessi all'azienda e all'oggetto dell'accertamento. In proposito, evidenzia che il Governo, con riferimento alla preventiva autorizzazione giudiziaria, rileva che la proposta non fa uno specifico riferimento Pag. 42al contenuto del sindacato giurisdizionale – a suo giudizio per evitare di limitarne la portata – facendo rinvio alla giurisprudenza. Pertanto, ad avviso del Governo un argomento in sede di negoziato potrebbe riguardare l'eventualità di una codificazione dell'attuale giurisprudenza relativa alla portata del sindacato giurisdizionale. Infine, il Governo evidenzia che tale misura è presente nella quasi totalità degli ordinamenti degli Stati membri, ad eccezione di tre di essi, tra cui l'Italia, per cui sarebbe necessario un adeguamento normativo. Sempre il capo IV prevede per le ANC una serie di altri poteri (articoli 8-11), tra cui il potere di imporre alle imprese rimedi strutturali e comportamentali e misure cautelari, nonché di rendere obbligatori gli impegni offerti dalle imprese per far cessare un'infrazione. Al riguardo, si segnala che il Governo, con riferimento ai rimedi comportamentali e strutturali, rileva che si tratta di strumenti di cui l'ANC italiana non dispone in base alla normativa nazionale vigente, che tuttavia potrebbero costituire un possibile completamento dei poteri in materia di intese restrittive e di abusi di posizione dominante.
  Il capo V (articoli 12-15) concerne le ammende e le penalità di mora. In particolare, l'articolo 12 stabilisce che le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza impongano ammende efficaci, proporzionate e dissuasive alle imprese o associazioni di imprese che commettano un illecito concorrenziale. In caso di violazioni di natura procedurale, le ammende sono proporzionate al fatturato totale delle imprese o associazioni di imprese interessate. Inoltre, viene previsto che la nozione di impresa si applichi ad un'unità economica, anche qualora essa sia costituita da più persone fisiche o giuridiche, in modo da poter infliggere un'ammenda a una società madre per sanzionare il comportamento di una delle sue controllate.
  L'articolo 13, relativo al calcolo delle ammende, stabilisce che le ANC, nel determinare l'importo dell'ammenda per un'infrazione alle citate norme del Trattato, tengano conto sia della gravità che della durata dell'infrazione. Prevede, inoltre, norme relative all'irrogazione ad associazioni di imprese insolvibili di ammende che tengano conto del fatturato dei loro membri, volte ad assicurare che le associazioni richiedano ai propri membri contributi a concorrenza dell'importo dell'ammenda. In merito, il Governo segnala che la responsabilità patrimoniale in caso di insolvibilità dell'associazione, che prevede una copertura di natura sussidiaria o solidale a carico delle imprese interessate, non è contemplata dal diritto interno e di conseguenza necessiterà di un intervento legislativo di adeguamento.
  L'articolo 14 riguarda l'importo massimo delle ammende e stabilisce, in particolare, che l'importo massimo delle ammende inflitte dalle ANC a ciascuna impresa o associazione di imprese per violazione degli articoli 101 o 102 del TFUE sia fissato a un livello non inferiore al 10 per cento del fatturato mondiale totale dell'impresa, realizzato durante l'esercizio sociale precedente. In merito, si evidenzia che il Governo rileva che le norme sulle ammende alle associazioni di imprese, che ancorano il calcolo del massimo edittale al fatturato delle imprese associate, renderanno necessarie, oltre che opportune, modifiche alla legge n. 287/1990, che reca la disciplina generale in materia di antitrust, considerato che l'importo massimo delle ammende previsto in ambito nazionale è di gran lunga inferiore a quello prospettato dalla Commissione europea, in quanto calcolato sulla base delle quote associative versate.
  L'articolo 15 stabilisce che le autorità amministrative nazionali garanti della concorrenza abbiano il potere di infliggere penalità di mora efficaci, proporzionate e dissuasive, stabilite in proporzione al rispettivo fatturato totale giornaliero, alle imprese e associazioni di imprese che rifiutino di sottoporsi all'accertamento ispettivo, non adempiano a una richiesta di informazioni o si sottraggano all'ottemperanza delle decisioni. Al riguardo, segnala che l'Autorità garante rileva un'asimmetria nel trattamento sanzionatorio Pag. 43dell'inottemperanza tra le decisioni di accertamento della violazione, da un lato, e le misure cautelari e le decisioni relative agli impegni delle parti, dall'altro. Per queste ultime, infatti, la proposta stabilisce sia l'imposizione di sanzioni commisurate al fatturato globale sia l'applicazione di penalità di mora, mentre sono previste solo penalità di mora in caso di inottemperanza di obblighi associati all'accertamento dell'infrazione (mancato rispetto della diffida e degli eventuali rimedi strutturali o comportamentali). Ad avviso dell'Autorità garante, tale asimmetria potrebbe essere portata all'attenzione della Commissione nel corso del negoziato.
  Il capo VI (articoli 16-22) concerne i programmi di trattamento favorevole, in base ai quali, qualora un partecipante a un cartello segreto collabori a un'indagine dell'autorità garante della concorrenza presentando volontariamente elementi di propria conoscenza sul cartello, in cambio riceva l'immunità dalle ammende irrogate per il suo coinvolgimento nel cartello o una loro riduzione. La Commissione, ritenendo insoddisfacente il livello di convergenza dei programmi di clemenza nazionali, propone una codificazione quasi integrale del modello di programma di clemenza comunitario, in modo da armonizzare le condizioni alle quali le ANC possono concedere l'immunità e la riduzione delle ammende ed accettare le domande redatte in forma semplificata. Al riguardo, segnala che, ad avviso del Governo, il capo VI suscita forti perplessità per l'indebita compressione dell'autonomia degli Stati membri, nonché per le possibili ripercussioni sotto i profili di flessibilità dell'istituto e di adattabilità alle specificità nazionali. Secondo l'Autorità garante, inoltre, il capo VI costituisce il più rilevante elemento di criticità della proposta e sarebbe auspicabile che le ANC restassero libere di modulare alcuni aspetti del programma, in particolare per quanto riguarda le soglie di accesso ai benefici. Su questo aspetto sarà opportuno procedere ad un esame molto accurato. Si tratta, infatti, di capire se è preferibile mantenere in capo alle autorità nazionali un ampio margine di discrezionalità ovvero se la logica sottesa alla proposta in esame, quella, cioè, di tendere a una progressiva armonizzazione, non giustifichi anche una sostanziale parificazione dei programmi di trattamento favorevole. Occorre comprendere se la persistenza di regimi differenziati non possa indurre le imprese interessate ad assumere comportamenti opportunistici, privilegiando la collaborazione con un'autorità nazionale piuttosto che con altre. In particolare, l'articolo 16 prevede che non possano beneficiare dell'immunità dalle ammende le imprese che hanno esercitato coercizione su altre imprese perché aderissero al cartello segreto. Al riguardo, si segnala che l'Autorità garante non condivide la scelta di escludere le imprese che hanno esercitato coercizione dal beneficio dell'immunità totale in quanto la norma appare piuttosto ambigua in ordine alla natura delle condotte che priverebbero l'impresa della possibilità di accedere al trattamento clemenziale.
  L'articolo 17 stabilisce le condizioni alle quali le ANC possono concedere la riduzione delle ammende alle imprese che rivelano la loro partecipazione ad un cartello segreto ma non possono beneficiare dell'immunità.
  L'articolo 18 stabilisce le condizioni che il richiedente deve soddisfare per poter beneficiare del trattamento favorevole, tra cui aver posto fine alla sua partecipazione al presunto cartello segreto, cooperare con l'ANC e non aver distrutto, falsificato o celato elementi probatori.
  L'articolo 19 concerne la forma della domanda di trattamento favorevole, mentre l'articolo 20 prevede che l'impresa possa presentare una domanda di immunità non completa e chiedere che le venga attribuito un marker (numero d'ordine) per salvaguardare la propria posizione.
  L'articolo 21 riguarda la possibilità di presentare domande di clemenza in forma semplificata alle ANC, ovvero senza produrre contestualmente le prove, nel caso in cui il richiedente abbia presentato domanda in forma completa alla Commissione europea. Tale norma persegue l'obiettivo di contemperare l'esigenza di ridurre Pag. 44gli oneri amministrativi per le imprese e la pubblica amministrazione con l'interesse delle ANC ad essere comunque informate del caso, in modo da poter valutare l'opportunità di un intervento. Al riguardo, si evidenzia che, ad avviso dell'Autorità garante, l'articolo 21 susciterebbe notevoli preoccupazioni in quanto priverebbe le ANC che ricevono la domanda in forma semplificata della facoltà di chiedere l'integrazione della domanda o informazioni supplementari all'impresa prima che la Commissione europea abbia deciso di non intervenire sul caso. In particolare, secondo l'Autorità garante occorrerebbe insistere per un radicale ripensamento del VI capo della proposta in modo da renderlo più rispettoso dell'autonomia reciproca dei programmi di clemenza e del principio di leale collaborazione tra Commissione europea e ANC. In proposito, occorrerà chiarire se la priorità che viene accordata alla Commissione europea non possa giustificarsi in ragione dell'obiettivo generale di armonizzazione perseguito dalla proposta in esame, anche se ciò può comportare una parziale compressione dei poteri delle autorità nazionali.
  L'articolo 22 riguarda l'interazione tra i programmi di trattamento favorevole e le sanzioni inflitte alle persone fisiche e prevede che dipendenti e dirigenti delle imprese che presentano richiesta di immunità siano protetti da eventuali sanzioni penali e amministrative se collaborano attivamente con le ANC.
  Il capo VII prevede meccanismi di assistenza reciproca tra le ANC per la notifica e l'esecuzione transfrontaliera delle decisioni. In particolare, l'articolo 23 prevede che quando un'ANC effettua un accertamento su richiesta di altre ANC, in nome e per conto di queste ultime, i funzionari dell'ANC richiedente possano assistere all'accertamento e parteciparvi attivamente, mentre l'articolo 24 concerne la notifica degli addebiti e delle decisioni. Si tratta di una norma importante perché a livello unionale non vi è uno strumento normativo generale che regoli la notifica di atti amministrativi nei Paesi membri.
  L'articolo 25 riguarda l'assistenza reciproca nell'esecuzione delle decisioni che impongono ammende o penalità di mora. Anche in questo caso, si tratta di una disposizione particolarmente apprezzabile, dato che il vigente quadro regolamentare rende particolarmente difficoltosa la riscossione delle ammende irrogate dalle ANC ad imprese stabilite in altri Stati membri.
  L'articolo 26 riguarda le controversie sulle richieste di notifica e sull'esecuzione delle decisioni sanzionatorie, delle quali regola la competenza e le norme applicabili.
  Il capo VIII si compone del solo articolo 27 che riguarda la sospensione dei termini di prescrizione in materia di imposizione di sanzioni e prevede che i termini di prescrizione rimangano sospesi nell'ipotesi in cui sia in corso, dinanzi ad un'altra ANC o alla Commissione europea, un procedimento riguardante la medesima condotta. In merito, si segnala che l'Autorità garante ha osservato che l'esigenza di assicurare la piena applicazione delle regole di concorrenza in un contesto in cui più ANC siano astrattamente competenti non può comportare una compressione eccessiva del principio di certezza giuridica, sotteso all'istituto della prescrizione, esponendo l'impresa per un periodo indeterminato all'esercizio del potere pubblico repressivo.
  Il capo IX riguarda disposizioni generali in materia di ruolo delle ANC amministrative dinanzi alle giurisdizioni nazionali (articolo 28), limiti all'uso delle informazioni (articolo 29), tipologia di prove ammissibili dinanzi a un'ANC (articolo 30), costi del sistema della rete europea della concorrenza (articolo 31), che sono a carico del bilancio generale dell'Unione.
  Infine, il capo X contiene le disposizioni finali circa il recepimento (articolo 31), l'entrata in vigore (articolo 32) e i destinatari della proposta (articolo 33).
  Osserva che il provvedimento in esame appare in larga parte apprezzabile poiché ha l'obiettivo di definire procedure e modalità operative quanto più possibile omogenee da parte delle autorità nazionali, Pag. 45riducendo il margine di incertezza e le contraddizioni presenti negli orientamenti che, allo stato attuale, condizionano negativamente la realizzazione di un mercato unico veramente competitivo. Restano, tuttavia, da valutare alcuni aspetti specifici. In particolare, si tratta di capire se le soluzioni prospettate dalla Commissione europea rispondano pienamente a questa esigenza ovvero se non se ne possano individuare altre che, fermo restando l'obiettivo generale, permettano di salvaguardare le pratiche migliori, vale a dire le pronunce, gli orientamenti e le modalità operative delle autorità nazionali che comparativamente possono ritenersi più avanzate e più coerenti rispetto agli obiettivi generali stabiliti agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine, posta l'importanza oggettiva della materia trattata, ritiene opportuno svolgere un numero limitato di audizioni, prevedendo di ascoltare rappresentanti delle associazioni delle imprese e dei consumatori, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della giustizia e dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato. Riterrebbe opportuno audire anche la Commissaria europea competente in materia di concorrenza, Margrethe Vestager.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
(COM(2016) 761 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.
(COM(2016) 765 final).

(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, illustra le proposte di documento finale relative ai provvedimenti in titolo (vedi allegato 2 e allegato 3).
  Con riferimento alla proposta di documento finale sulla COM(2016)761, richiama l'attenzione dei colleghi sull'osservazione di cui alla lettera a, che sottolinea la necessità di verificare che le indicazioni contenute nella proposta di direttiva non creino sperequazioni e non favoriscano comportamenti opportunistici da parte degli Stati membri meno virtuosi. Altra questione che ha inteso sottolineare alle lettera c) delle osservazioni è quella relativa alle diagnosi energetiche in cui l'Italia vanta un primato assoluto con circa 15.000 diagnosi effettuate su un totale di quasi 30.000 in tutta l'Unione europea. Ritiene che anche in questo ambito vi debba essere una maggiore uniformità di applicazione con la possibilità di incentivare campagne informative anche per piccole aziende che potrebbero trovare nell’audit uno strumento di efficientamento energetico. Manifesta sin d'ora disponibilità a integrare le osservazioni proposte con contributi che dovessero essere forniti dai colleghi.
  Con riferimento alla proposta di documento finale sulla COM(2016)765, sottolinea di aver formulato osservazioni di merito relativamente all'obiettivo di sfruttare appieno il potenziale di risparmio energetico nel settore edilizio. Osserva che l'obbligo del 3 percento di ristrutturazione degli edifici pubblici sia centrali che periferici implica lo stanziamento di ingenti risorse economiche. Ritiene particolarmente importante l'osservazione di cui alla lettera e) volta a parametrare gli incentivi per l'efficienza energetica al risparmio energetico realmente ottenuto dalla ristrutturazione. Evidenzia altresì il contenuto dell'osservazione di cui alla lettera h) relativa agli interventi per favorire lo sviluppo dell'elettromobilità, sottolineando che appare opportuno calibrare l'applicazione della disposizione in coerenza con lo sviluppo Pag. 46della rete infrastrutturale nazionale. Osserva infine che la nuova Strategia energetica nazionale rappresenta l'occasione per riconsiderare gli obiettivi nazionali sul risparmio energetico in un confronto dialettico costante con il Governo. Si dichiara disponibile ad un approfondimento nel merito con i colleghi che vorranno offrire il loro contributo alla redazione del documento definitivo da inviare alle istituzioni europee.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.10.

Pag. 47