CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 giugno 2017
835.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 7 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli affari europei, Sandro Gozi.

  La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
C. 4505 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1o giugno 2017.

  Paolo TANCREDI, presidente, ricorda che la relatrice, onorevole Berlinghieri, ha illustrato i contenuti del provvedimento nella seduta dello scorso 1o giugno.
  Ringrazia per la presenza il sottosegretario di Stato con delega agli affari europei, Sandro Gozi, al quale cede la parola.

  Sandro GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli affari europei, ringrazia la relatrice, onorevole Berlinghieri, per aver diffusamente illustrato, nella seduta del 1o giugno scorso, i contenuti del disegno di legge europea 2017.
  Dopo aver manifestato vivo apprezzamento per l'intensità e la qualità del lavoro svolto nel corso della legislatura dal Parlamento e dal Governo sulle questioni che riguardano la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, esprime l'auspicio che il disegno di legge europea e il disegno di legge di delegazione europea relativi all'anno 2017 siano esaminati nello spirito di proficua collaborazione che ha già portato al conseguimento di ottimi risultati.
  Sottolinea, a tal proposito, che il numero delle procedure d'infrazione che riguardano l'Italia si è quasi dimezzato in poco più di due anni: si è passati, infatti, Pag. 116dalle 121 procedure di infrazione registrate all'inizio del 2014 alle attuali 67. Rimarca, quindi, come tale significativa riduzione dimostri il netto miglioramento, dal punto di vista sia quantitativo, sia qualitativo, dello stato di attuazione della normativa europea nell'ordinamento interno e della capacità di gestione del contenzioso con le Istituzioni europee da parte del nostro Paese.
  Segnala, a tal riguardo, che dai rapporti della Commissione europea, emerge che negli ultimi due anni l'Italia è il Paese che ha ottenuto le migliori performance in termini di recepimento della normativa europea e di gestione del contenzioso. Tale importante risultato è, a suo avviso, il frutto dell'elevato livello di cooperazione tra le Assemblee parlamentari e l'Esecutivo, che ha caratterizzato la XVII legislatura.
  Auspica che l'esame del disegno di legge europea e del disegno di legge di delegazione europea, assegnati rispettivamente alla Camera e al Senato, sia svolto in maniera approfondita in prima lettura, e con celerità in seconda lettura, in modo da consentire l'adozione di entrambi i provvedimenti nei tempi necessari a garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa europea.
  Si sofferma, infine, sulle questioni sollevate nella precedente seduta dall'onorevole Buttiglione, il quale aveva manifestato perplessità in ordine alla base giuridica che giustifica l'adozione delle misure di cui agli articoli 3 e 8 del disegno di legge all'esame, entrambi volti a superare due casi EU-Pilot.
  Con riferimento all'articolo 3, che reca una misura finalizzata a sanare il caso EU-Pilot 8184/15/JUST, avviato per mancata attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI, ricorda che, a partire dal 1o dicembre 2014, il controllo giurisdizionale della Corte di giustizia si applica nella sua interezza anche a tali atti, in precedenza sottratti alla procedura di infrazione e al giudizio della Corte. Con la fine del periodo transitorio previsto dall'articolo 10 del protocollo n. 36 al Trattato di Lisbona, infatti, le decisioni quadro, anche ove non siano state precedentemente convertite in regolamenti e direttive, risultano sottoposte al regime di tutela giurisdizionale previsto per questi atti, con conseguente competenza della Corte di giustizia a conoscere dei ricorsi per inadempimento promossi dalla Commissione e dagli Stati membri. Appare pertanto pienamente legittimo che la Commissione europea avvii una procedura di pre-infrazione avente ad oggetto la mancata attuazione di una decisione quadro.
  In relazione all'articolo 8, sul quale anche l'onorevole Buttiglione esprimeva qualche perplessità, rammenta che la disposizione è volta a risolvere il caso EU-Pilot 2079/11/EMPL, avviato per la presunta incompatibilità di una norma nazionale con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Evidenzia in proposito che la Carta ha acquistato, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il medesimo valore giuridico dei Trattati, e si pone dunque come pienamente vincolante per le istituzioni europee e gli Stati membri quando agiscono per dare attuazione a disposizioni europee. Anche in questo caso, appaiono quindi pienamente legittime sia le contestazioni della Commissione europea che le misure conseguentemente adottate dal Governo nel disegno di legge in esame.

  Paolo TANCREDI, presidente, ringrazia il sottosegretario Gozi per l'intervento svolto e per i chiarimenti resi in ordine alle questioni sollevate dall'onorevole Buttiglione, che considera esaustivi.
  Auspica a sua volta – sebbene vi sia la possibilità di uno scioglimento anticipato delle Camere – che l'esame del disegno di legge europea possa concludersi in tempi rapidi, e confida nel clima costruttivo che ha sinora contraddistinto i lavori della Commissione.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.45.

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 7 giugno 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

  La seduta comincia alle 12.45.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.
C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B, approvata in un testo unificato dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo TANCREDI, presidente, ricorda che il provvedimento è stato già approvato, in prima lettura, dalla XIII Commissione della Camera, ed è stato quindi modificato dal Senato.

  Maria IACONO (PD), relatrice, fa presente preliminarmente che il provvedimento che la Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla Commissione Agricoltura torna all'esame della Camera in seconda lettura ed interessa, pertanto, solo le parti modificate dal Senato.
  Rammenta che il 17 settembre 2014 la Commissione si è espressa sulla proposta di legge, in prima lettura, approvando un parere favorevole con osservazione. In particolare, nel parere si invitava la Commissione di merito a valutare l'opportunità di integrare l'articolo 8, lettera b), del provvedimento, prevedendo che nell'assegnazione dei contributi fosse attribuita priorità agli agrumeti che rivestono maggiore rilievo storico o che hanno effetti positivi sul contenimento del dissesto idrogeologico, non considerando l'ordine cronologico di presentazione delle domande quale criterio preferenziale.
  Segnala che tale indicazione non è stata tuttavia accolta, e l'articolo 8 è stato approvato senza modifiche dal Senato.
  Osserva che l'articolo 1 reca le finalità del provvedimento, prevedendo al comma 1 che lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione (finalità peraltro soppressa all'articolo 3 dove si definiscono i contributi erogabili) e salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Il Senato ha soppresso la specifica che essi devono trovarsi in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o che hanno particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale. Tale precisazione è però recuperata al comma 2 dove è specificato che per agrumeti caratteristici si intendono quelli che hanno particolare pregio varietale paesaggistico, storico e ambientale. Viene, poi, confermato il testo del comma 2 approvato dalla Camera, dove si prevede che essi debbano essere situati in aree vocate alla coltivazione di specie agrumicole dove le caratteristiche pedoclimatiche siano capaci di conferire al prodotto specifiche caratteristiche.
  Fa presente che l'articolo 2 disciplina gli interventi previsti. Il comma 1 è rimasto immutato. Esso prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole vengano individuati i territori nei quali sono individuati gli agrumeti caratteristici e siano definiti i criteri e le tipologie degli interventi ammessi ai contributi. Il comma 2 risulta pressoché equivalente al testo approvato dalla Camera, laddove richiede che gli interventi ammessi devono rispettare il paesaggio e devono utilizzare tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle identità locali. Viene solo aggiunto che deve essere data priorità alle tecniche di allevamento tradizionale e all'agricoltura integrata e biologica. Il comma 3, di identico contenuto, prevede che sul decreto sia espresso previamente il parere delle Commissioni parlamentari.
  Segnala che l'articolo 3 stabilisce che sia previsto un contributo a copertura parziale degli investimenti volti al recupero e alla salvaguardia degli agrumeti caratteristici situati nei territori individuati con decreto mentre è stato soppresso il riferimento alla manutenzione tra le attività oggetto dell'intervento finanziario. Nel corso dell'esame al Senato è stata Pag. 118sostituita, così come nell'articolo 4, la formulazione che prevedeva che avessero diritto a tale contributo i proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo degli agrumeti caratteristici, con preferenza per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali, prevedendo esclusivamente che il contributo è concesso prioritariamente agli stessi coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali. Inoltre è stato specificato, parimenti all'articolo 4, che il contributo è concesso solo per il 2017.
  L'articolo 4 prevede, altresì, che sia concesso un contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati articolato per il solo 2017 e secondo le modalità richiamate nell'articolo precedente.
  Rimarca che l'articolo 5, comma 1, è rimasto pressoché immutato salvo l'aver soppresso il riferimento agli interventi di manutenzione, in conformità a quanto già previsto al precedente articolo 3. Il testo della norma rinvia per l'attuazione degli interventi alla necessità che essi siano conformi alle disposizioni di cui al decreto previsto dall'articolo 2, alla legislazione vigente, alla normativa europea in materia di sviluppo rurale, e al Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il comma 2 è stato in parte modificato adottando una formula sostanzialmente equivalente relativa alla necessità che i contributi rispettino la normativa europea in materia di aiuti di Stato e siano a tal fine notificati alla Commissione europea.
  L'articolo 6 istituisce il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Al comma 1 è stato modificato l'importo costituente la dotazione del Fondo, pari a 3 milioni di euro per il 2017 (nel testo approvato dalla Camera erano previsti 2 milioni per il 2014, 1 milione per il 2015 e 1 milione per il 2016). La copertura viene rinvenuta (comma 2) sul Fondo relativo al riaccertamento dei residui passivi, relativamente ai trasferimenti e o alle compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri territoriali. I commi 3 e 4 sono rimasti identici e prevedono che sia un decreto del Ministro delle politiche agricole, adottato previa intesa con le regioni interessate, a ripartire i fondi tra le regioni nel cui territorio insistono gli agrumeti oggetto dell'intervento (comma 3). Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio (comma 4).
  L'articolo 7 è stato soppresso. Esso prevedeva che i consorzi di tutela della produzione di agrumi potessero predisporre un progetto rivolto ad aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità, a predisporre interventi per il miglioramento della resa produttiva, anche attraverso il sistema di irrigazione e di raccolta delle acque, nonché a favorire la stipula di convenzioni nel caso di agrumeti abbandonati.
  Il nuovo articolo 7, identico all'articolo 8 del testo approvato dalla Camera, disciplina la procedura per l'assegnazione dei contributi. Prevede che le regioni, sentiti i comuni competenti per territorio ed i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi, ove presenti:
   a) prevedono quali risorse assegnare per gli interventi di recupero e salvaguardia e quali per il ripristino degli agrumeti abbandonati;
   b) definiscono le modalità ed i tempi per la presentazione delle domande e l'assegnazione dei contributi;
   c) provvedono alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi sulla base dell'istruttoria svolta dal comune.

  L'articolo 8 relativo ai controlli e alle sanzioni è stato approvato in un identico testo. Prevede, al comma 1, che le regioni definiscono le modalità e provvedono all'espletamento dei controlli in ordine all'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi previsti. È previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in cui la realizzazione degli interventi per i quali sono stati percepiti i Pag. 119contributi avvenga in modo parziale o carente, ovvero non avvenga affatto. In tali casi è prevista l'esclusione dalla partecipazione ai futuri contributi. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità previste dalla legge in esame, secondo le modalità stabilite da ciascuna regione.
  Propone, infine, alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 12.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.