CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 giugno 2017
835.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 83

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 7 giugno 2017.

Audizioni informali sulla proposta di legge C. 4064 «Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori» e sulla proposta di legge C. 4388 «Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo».
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei Consulenti del lavoro.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.

Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.25.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 7 giugno 2017. – Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

  La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
C. 4505 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renata POLVERINI, presidente, ricorda preliminarmente che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Pag. 84gruppi, svoltasi il 1o giugno scorso, l'approvazione della relazione di competenza alla XIV Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 8 giugno 2017.
  Al riguardo, rammenta che l'esame del disegno di legge europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del Regolamento per il «disegno di legge comunitaria», in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La Commissione dovrà esprimere sul disegno di legge una relazione, accompagnata da eventuali emendamenti approvati. La relazione è trasmessa alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.
  Fa presente, inoltre, che l'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge europea, per le parti di competenza. Gli emendamenti eventualmente approvati dalle Commissioni sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Rammenta che, in ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili.
  Dopo avere, quindi, ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame, per le parti di competenza della XI Commissione, è stato fissato alle ore 17 di oggi, dà la parola alla relatrice, onorevole Floriana Casellato, per la sua relazione introduttiva.

  Floriana CASELLATO (PD), relatrice, ricorda preliminarmente che il disegno di legge europea, di cui oggi la Commissione avvia l'esame con riferimento al provvedimento relativo all'anno 2017, costituisce lo strumento normativo che, nell'ambito del sistema di interventi disciplinato dalla legge n. 234 del 2012, è volto a modificare o abrogare disposizioni statali in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ovvero oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché ulteriori disposizioni necessarie per dare attuazione ad atti dell'Unione europea o trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea, ovvero disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle Regioni. Tale strumento si affianca al disegno di legge di delegazione europea 2016, finalizzato al recepimento delle direttive dell'Unione europea, presentato lo scorso 19 maggio presso l'altro ramo del Parlamento (Atto Senato n. 2834).
  In particolare, fa presente che, nel disegno di legge in esame, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU-PILOT, e di infrazione, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.
  Ricorda che il sistema EU-PILOT dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale – che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio –, trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione europea e prevenire possibili procedure d'infrazione. Il sistema viene utilizzato quando per la Pag. 85Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all'interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un'opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto europeo e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all'apertura di una vera e propria procedura di infrazione. EU-PILOT, di fatto, ha sostituito l'inoltro delle lettere amministrative agli Stati membri tramite le Rappresentanze permanenti a Bruxelles e spesso ha portato alla conclusione positiva di molti casi, senza cioè l'apertura di una vera e propria procedura d'infrazione.
  Fa presente, in particolare, che il provvedimento è volto a consentire la definizione di tre procedure di infrazione e di tre casi EU-PILOT, a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di un caso EU-PILOT, a garantire la corretta attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento interno, nonché ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012.
  Passando a esaminare sinteticamente il contenuto del provvedimento, osserva che esso, è composto da quattordici articoli, suddivisi in sette Capi. In particolare, il Capo I contiene norme in materia di libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi. L'articolo 1, che modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 96 del 2001, recante l'attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica professionale, reca disposizioni riguardanti l'iscrizione degli «avvocati stabiliti», ovvero degli avvocati che conseguono il titolo abilitativo in un altro Stato membro ed esercitano stabilmente la professione in Italia, nell'albo speciale degli avvocati patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori, prevedendo la riduzione da dodici a otto anni del requisito minimo dell'esercizio della professione ai fini della possibilità di iscrizione all'albo e introducendo, altresì, il requisito della proficua frequenza della Scuola superiore dell'avvocatura. Come si legge nella relazione illustrativa, la disposizione si rende necessaria a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, introdotta dalla legge n. 247 del 2012, la cui attuazione ha portato ad una sostanziale disparità di trattamento nella disciplina relativa all'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori tra gli avvocati che hanno conseguito il titolo abilitativo in Italia e gli avvocati stabiliti, quest'ultimi risultando favoriti rispetto ai primi. La norma transitoria, recata dal comma 2, fa salvi sia le iscrizioni alla sezione speciale dell'albo speciale intervenute prima dell'entrata in vigore della legge sia il diritto all'iscrizione di chi, alla medesima data, abbia maturato i requisiti previsti dalla normativa previgente. Segnala, poi, che l'articolo 2, che modifica il decreto legislativo n. 193 del 2006, introduce norme in materia di tracciabilità dei farmaci veterinari mediante ricetta sanitaria elettronica.
  Passa al Capo II, che contiene norme in materia di giustizia e sicurezza. In particolare, fa presente che l'articolo 3, allo scopo di chiudere il caso EU-Pilot 8184/15/JUST e dare completa attuazione alla decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, amplia il campo di applicazione dell'aggravante di «negazionismo», prevista dall'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, stabilendo la punibilità anche della grave minimizzazione e l'apologia della Shoah e dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Viene, inoltre, aggiunto il «negazionismo» ai delitti che, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, comportano la responsabilità delle persone giuridiche. Il successivo articolo 4, allo scopo di chiudere la procedura di infrazione n. 2011/4147, reca la disciplina transitoria per l'accesso alle prestazioni del fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti, estendendo le sue previsioni alle fattispecie precedenti l'entrata in vigore della legge n. 122 del 2016.Pag. 86
  Nel rilevare che il Capo III interviene in materia di fiscalità, osserva che l'articolo 5, allo scopo di chiudere la procedura di infrazione n. 2013/4080, reca disposizioni in materia di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, mentre l'articolo 6, in attuazione dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, introduce modifiche al regime di non imponibilità ai fini dell'IVA delle cessioni all'esportazione di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie.
  Segnala che l'articolo 7, allo scopo di chiudere il caso EU-Pilot 7060/14/TAXU, estende il vigente regime fiscale agevolato relativo ai soggetti esercenti navi iscritte nel Registro internazionale italiano (RII) anche nei confronti di soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi iscritte in registri di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE). In tale ambito è, tra l'altro, esteso il credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato, da utilizzare ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi.
  Si sofferma, quindi, sul Capo IV, che reca disposizioni in materia di lavoro. In particolare, l'articolo 8, allo scopo di chiudere il caso EU-Pilot 2079/11/EMPL, detta disposizioni relative al trattamento economico degli ex lettori di lingua straniera in servizio presso le università statali. Secondo la relazione illustrativa, la disposizione intende risolvere il caso EU-Pilot 2079/11/EMPL nell'ambito del quale la Commissione europea ha chiesto chiarimenti all'Italia circa la compatibilità dell'articolo 26, comma 3, ultimo capoverso, della legge n, 240 del 2010 – che ha stabilito l'automatica estinzione dei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, relativi al trattamento economico degli ex lettori – con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Al riguardo, fa presente che, con riferimento alla ricostruzione di carriera dei lettori assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 120 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1995, che ha introdotto la figura del collaboratore esperto linguistico, regolata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale tecnico-amministrativo delle università, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenze del 26 giugno 2001 (causa C-212/99) e del 18 luglio 2006 (causa C-119/04), ha stabilito che i lettori hanno diritto al trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definitivo, commisurato all'impegno orario effettivamente assolto, con attribuzione di scatti stipendiali a decorrere dalla data della presa di servizio e tenendo conto che l'impegno a tempo pieno corrisponde a cinquecento ore. Come si legge nelle relazione illustrativa, i lettori in servizio sono attualmente cinquecento, di cui duecentosessanta hanno un contenzioso pendente con gli atenei da cui dipendono. Ricorda che sul tema si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, che, riferendosi alle norme che si sono susseguite sul tema del rapporto di lavoro dei lettori di lingua straniera, ha affermato la necessità che a tali soggetti debba essere attribuito almeno, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a cinquecento ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione. Tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio di qualsiasi funzione docente. La norma, pertanto, allo scopo di corrispondere il nuovo trattamento economico ai lettori, dispone l'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di 8,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 e rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, Pag. 87la predisposizione di uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo nonché la individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse aggiuntive, a titolo di cofinanziamento, a copertura degli oneri, esclusivamente tra le università che entro il 31 dicembre 2017 perfezionano i relativi contratti integrativi. Come si legge nella relazione tecnica, l'entità del finanziamento aggiuntivo è la risultante del costo pro capite massimo dell'adeguamento stipendiale, da moltiplicare per i duecentosessanta soggetti interessati al contenzioso, calcolata come differenza tra l'onere minimo di un collaboratore ed esperto linguistico assunto dopo il 1995 e il costo massimo, comprensivo degli scatti di anzianità, del ricercatore confermato a tempo definito a tempo pieno.
  Passa, quindi, al Capo V, che reca disposizioni in materia di salute e segnala che l'articolo 9, allo scopo di chiudere la procedura di infrazione n. 2017/0129, reca disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 sul ravvicinamento delle legislazione degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana. Rileva che nell'ambito del successivo Capo VI, recante disposizioni in materia di ambiente, l'articolo 10, allo scopo di chiudere il caso EU-Pilot 7304/15/ENVI, introduce modifiche alla disciplina vigente che definisce i requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi delle acque. L'articolo 11, per favorire la corretta attuazione della direttiva 91/271/ CEE in materia di acque reflue urbane, modifica i limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
  Infine, rileva che, nell'ambito del Capo VII, l'articolo 12 introduce modifiche alla legge n. 234 del 2012, al fine di garantire il corretto e tempestivo recepimento degli atti delegati dell'Unione europea, di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e di assicurare una maggiore partecipazione del Parlamento nazionale alla fase ascendente di formazione di tali atti.
  Fa presente che l'articolo 13 reca disposizioni in materia di trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa a iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea. Come si legge nella relazione illustrativa, si tratta di missioni istituite nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune o di uffici dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea. Si tratta di una disposizione che trae origine dalla necessità di partecipare concretamente alle attività dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che dispone che gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della Politica di sicurezza e difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio.
  Dal punto di vista dell'ordinamento nazionale, invece, l'intervento normativo è motivato dalla necessità di adeguamento alla nuova disciplina in materia di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, introdotta dalla legge n. 145 del 2016. Infatti, prima dell'entrata in vigore di tale legge, il trattamento economico degli esterni alla pubblica amministrazione è stato disciplinato, di anno in anno, tramite i decreti-legge di proroga delle missioni, calcolando un'indennità pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. L'articolo 13 in esame, invece, rinvia per il calcolo dell'indennità di missione, corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, all'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 6, della citata legge n. 145 del 2016 e ne subordina la corresponsione all'effettiva autorizzazione della partecipazione alle iniziative e missioni secondo le procedure previste dalla medesima legge. Pertanto, sulla base di tali previsioni, l'indennità è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, nella misura dell'80 per cento o intera, incrementata del 30 per cento, se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti. Pag. 88Inoltre, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, può essere disposta una differente modalità di calcolo, in ragione del particolare disagio di alcuni teatri operativi.
  Segnala, da ultimo, che l'articolo 14 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita alle disposizioni del provvedimento che non recano una specifica copertura finanziaria.

  Renata POLVERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.
C. 3537.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renata POLVERINI, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 1o giugno scorso, l'espressione del parere di competenza alla III Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 8 giugno 2017.
  In sostituzione della relatrice, on. Gessica Rostellato, illustra il contenuto del provvedimento evidenziando in primo luogo che, come si legge nella relazione illustrativa, la Convenzione, non ancora ratificata dall'Italia, si propone di garantire condizioni di lavoro dignitoso a tutti i lavoratori della pesca; definire le condizioni minime di lavoro a bordo; definire regole riguardo al vitto e all'alloggio dei pescatori; garantire rigorose misure di salute e sicurezza; assicurare assistenza sanitaria e prevedere meccanismi di protezione sociale; contrastare il lavoro minorile e forzato, lo sfruttamento dei migranti, la tratta e la pesca illegale. A sua volta, la Convenzione si inquadra nella cornice costituita dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, resa esecutiva dalla legge n. 689 del 1984, dalla Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998, nonché da numerose convenzioni internazionali del lavoro. Il 16 novembre 2016 la Convenzione è stata ratificata dalla Lituania, terzo paese dell'Unione europea a procedere alla ratifica, dopo Estonia e Francia. Essendo già intervenuta la ratifica da parte di Angola, Argentina, Bosnia – Erzegovina, Congo, Marocco, Norvegia e Sud Africa, è stata raggiunta la quota di dieci ratifiche, di cui otto da parte di Stati costieri, richiesta per l'entrata in vigore della Convenzione, che avrà luogo decorsi dodici mesi dopo la decima ratifica.
  Evidenzia che la ratifica della Convenzione da parte del nostro Paese è sostenuta dai principali sindacati del settore, FAI, FLAI e UILAPesca, che hanno rivolto un appello in tal senso al Parlamento. I sindacati evidenziano, in proposito, che, il livello dei diritti previsti dalla Convenzione è ampiamente garantito in Italia dai contratti collettivi e dalla legislazione vigente, salvo che per la sicurezza sociale, rispetto al quale la Convenzione prevede che tutti i pescatori dovrebbero beneficiare della sicurezza sociale a condizioni uguali a quella che si applica ad altri lavoratori e impegna gli stati a prendere misure per assicurare progressivamente questa sicurezza sociale.
  Ricorda, inoltre, che sulla materia interviene anche la direttiva del Consiglio UE 2017/159 del 19 dicembre 2016 recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'OIL, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche). La direttiva contempla prescrizioni minime in materia di Pag. 89orario di lavoro e periodi di riposo dei pescatori marittimi, condizioni di servizio, sicurezza sul lavoro, protezione contro le malattie professionali, procedure in caso di infortuni o decesso, cure mediche a bordo, salari, nonché vitto e alloggio. Tale direttiva, che dovrà essere attuata entro il 15 novembre 2019, allinea la vigente normativa dell'Unione europea alle nuove disposizioni contenute nella convenzione dell'OIL.
  Fa presente che la Convenzione consta di cinquantaquattro articoli, suddivisi in nove Parti, e tre Allegati. In particolare, la Parte I reca le definizioni e il campo di applicazione. Segnala, in particolare, all'articolo 1, alla lettera e), la definizione di «pescatore», ovvero ogni persona impiegata o assunta a qualsiasi titolo o che eserciti una attività professionale a bordo di un peschereccio, ivi comprese le persone che lavorino a bordo e che vengano remunerate alla parte, escludendo tuttavia i piloti, gli equipaggi delle flotte militari, le altre persone al servizio permanente del governo, le persone basate a terra incaricate di realizzare lavori a bordo di un peschereccio e gli osservatori della pesca. La lettera f) reca la definizione di «accordo di assunzione del pescatore», che corrisponde al contratto di impiego, al contratto di assunzione o ad altro accordo simile nonché a ogni altro contratto che disciplina le condizioni di vita e di lavoro del pescatore a bordo della nave. Sulla base dell'articolo 2, la Convenzione si applica a tutti i pescatori e a tutti pescherecci impegnati in operazioni di pesca commerciale. L'articolo 3 prevede la possibilità per gli Stati membri della Convenzione di escludere dall'applicazione della stessa, a determinate condizioni e limitazioni, alcune categorie di pescatori e pescherecci. L'articolo 4 prevede la procedura per l'adozione progressiva della Convenzione, anche in questo caso in presenza di determinate e limitate condizioni. L'articolo 5, infine, reca ulteriori possibilità di derogare alla Convenzione.
  La Parte II reca i principi generali della Convenzione. In particolare, l'articolo 6 dispone in ordine all'attuazione della Convenzione, e l'articolo 7 impone ad ogni Membro di individuare l'autorità competente e stabilire meccanismi di coordinamento tra autorità nel settore. Rileva che l'articolo 8 imputa, da un lato, all'armatore la responsabilità generale di assicurare che il comandante disponga delle risorse e dei mezzi necessari per adempiere gli obblighi della Convenzione e, dall'altro, al comandante quella della sicurezza dei pescatori a bordo e del funzionamento sicuro della nave. In particolare, questa si sostanzia, ma non si esaurisce, nella supervisione, che deve essere esercitata affinché i pescatori possano eseguire, per quanto possibile, il proprio lavoro nelle migliori condizioni di sicurezza e di salute; nell'organizzazione del lavoro dei pescatori, che deve rispettare la sicurezza e la salute, ivi compresa la prevenzione della stanchezza; nella predisposizione a bordo di una formazione di sensibilizzazione alla sicurezza e alla salute sul lavoro; nel rispetto delle norme di sicurezza della navigazione e di guardia, nonché delle relative buone pratiche marittime.
  Con riferimento alla Parte III, relativa alle condizioni minime richieste per il lavoro a bordo dei pescherecci, rileva che l'articolo 9 fissa a sedici anni l'età minima per il lavoro a bordo di un peschereccio, riducibile a quindici, per le persone che non sono più sottoposte all'obbligo scolastico e seguono una formazione professionale in materia di pesca. Tuttavia, per essere assegnati ad attività di bordo che possano compromettere la salute, la sicurezza o la moralità dei giovani, è necessario avere almeno diciotto anni e si sia ricevuto una istruzione o una formazione professionale specifica ed adeguata e una formazione di base in materia di sicurezza prima dell'imbarco. La norma, inoltre, vieta l'assunzione di un pescatore di età inferiore ai diciotto anni per un lavoro notturno, a meno di deroghe autorizzate dall'autorità competente e strettamente osservate. L'articolo 10 subordina l'effettuazione del lavoro a bordo di un peschereccio al possesso di un certificato medico valido che attesti l'attitudine a svolgere Pag. 90tale lavoro, mentre l'articolo 11 dispone l'obbligo per i membri della Convenzione di introdurre una specifica disciplina che regoli le condizioni per l'effettuazione degli esami medici, la loro frequenza, le professionalità abilitate ad effettuarli nonché il contenuto e la durata dei certificati e le professionalità tenute a rilasciarli. L'articolo 12 introduce ulteriori disposizioni in materia con riferimento ai pescherecci di lunghezza superiore a 24 metri o che rimangano normalmente più di tre giorni in mare.
  Osserva che, alla Parte IV, relativa alle condizioni di servizio, gli articoli 13 e 14 dettano disposizioni sull'equipaggio e la durata del riposo. In particolare, l'articolo 13 impone ai membri della Convenzione di adottare una specifica disciplina che vincoli gli armatori ad assicurare che le loro navi siano provviste di effettivi in numero e qualità sufficienti ad assicurare la sicurezza della navigazione e il funzionamento della nave, sotto il controllo di un comandante competente e che siano concessi ai pescatori periodi di riposo regolari di una durata sufficiente a preservare la loro sicurezza e la loro salute. L'articolo 14 prevede ulteriori disposizioni in materia, con riferimento alle particolarità del peschereccio e alla durata della navigazione. L'articolo 15 prevede che ogni peschereccio deve tenere a bordo una lista dell'equipaggio, trasmessa prima della partenza della nave alle persone autorizzate. I successivi articoli da 16 a 20 disciplinano l'accordo di assunzione del pescatore. In particolare, agli articoli 16 e 17 si prevede l'obbligo per ogni membro della Convenzione di adottare una specifica disciplina che regoli, rispettivamente, le caratteristiche e i contenuti dell'accordo di assunzione, dettagliati dall'Allegato II, e le tutele del pescatore in riferimento alla fase precedente la conclusione dell'accordo e in caso di controversia. L'articolo 18 impone la conservazione a bordo del contratto di assunzione, l'articolo 19 esclude l'applicazione dei precedenti articoli da 16 a 18 al proprietario che lavora da solo sulla propria nave, mentre, sulla base dell'articolo 20, è responsabilità dell'armatore assicurarsi del rispetto di tale normativa. Rileva che l'articolo 21 reca disposizioni in materia di rimpatrio dei pescatori, mentre gli articoli 22, 23 e 24 intervengono in materia di reclutamento e collocamento dei pescatori. In particolare, l'articolo 22 prevede l'obbligo per ogni membro della Convenzione di istituire un servizio pubblico di reclutamento e di collocamento dei pescatori, facente parte del servizio pubblico per l'impiego, e di prevedere la possibilità di servizi privati operanti su licenza o altra forma di accreditamento. L'articolo 23 dispone l'obbligo per ogni membro della convenzione di adottare misure per assicurare ai pescatori il regolare pagamento del salario, mentre, sulla base dell'articolo 24, ai pescatori imbarcati deve essere assicurata la possibilità di fare pervenire alle proprie famiglie e senza spese tutto o parte dei pagamenti ricevuti.
  La Parte V regola le condizioni di alloggio e di alimentazione dei pescatori. In tale ambito, l'articolo 25 impone a ciascun membro della Convenzione di adottare misure relative all'alloggio, all'alimentazione e all'acqua potabile a bordo dei pescherecci battenti la propria bandiera. In particolare, gli articoli 26 e 27 dettano le disposizioni riguardanti, rispettivamente, le condizioni minime alloggiative da assicurare a bordo dei pescherecci e la fornitura di cibo e acqua potabile a spese degli armatori. Infine, l'articolo 28 rinvia all'Allegato III per i parametri cui riferire la legislazione nazionale in materia di alloggi a bordo dei pescherecci.
  Osserva che la Parte VI riguarda le cure mediche, la protezione della salute e la sicurezza sociale. L'articolo 29, in particolare, impone a ciascun membro della Convenzione di adottare misure volte ad assicurare assistenza medica a bordo dei pescherecci, mediante forniture e materiali medici nonché la presenza di almeno un pescatore qualificato a prestare i primi soccorsi. La normativa deve prevedere, altresì, l'obbligo di dotare i pescherecci di un sistema di comunicazione che permetta di ottenere consulenze mediche e il diritto dei pescatori di essere tempestivamente sbarcati per ricevere le cure mediche. Pag. 91L'articolo 30 reca disposizioni particolari in relazione ai pescherecci di particolare lunghezza e alla durata dei viaggi. Gli articoli 31, 32 e 33 dettano disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Infatti, l'articolo 31 prevede l'obbligo per ciascun membro della Convenzione di adottare misure relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e dei rischi legati al lavoro a bordo delle navi; alla formazione dei pescatori all'utilizzo dei macchinari; agli obblighi degli armatori, dei pescatori e delle altre persone interessate; alla dichiarazione degli infortuni e all'avvio delle relative inchieste; alla costituzione di comitati paritari di sicurezza e di salute sul lavoro. L'articolo 32 detta disposizioni particolari riguardanti le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri che rimangano abitualmente più di tre giorni in mare e, in consultazione, le altre navi, tenuto conto del numero dei pescatori a bordo, della zona di operazione e della durata del viaggio. Infine, sulla base dell'articolo 33, la valutazione dei rischi è effettuata, a seconda dei casi, con la partecipazione dei pescatori o dei loro rappresentanti.
  Rileva che gli articoli da 34 a 39 riguardano la sicurezza sociale e osserva che, sulla base dell'articolo 34, ogni membro della Convenzione deve assicurare che i pescatori residenti abitualmente nel proprio territorio e i familiari a loro carico, beneficino, nella misura prevista dalla legislazione nazionale, della sicurezza sociale a condizioni non meno favorevoli di quelle applicati alla generalità dei lavoratori residenti, dipendenti e autonomi. La protezione sociale, come previsto dall'articolo 35, deve essere progressivamente estesa a tutti i pescatori residenti, in funzione della situazione nazionale. L'articolo 36 impone ai membri di cooperare, nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali, per assicurare la progressiva protezione completa dei pescatori, senza distinzione di cittadinanza e tenuto conto del principio di parità di trattamento, e per garantire il mantenimento dei diritti acquisiti o in corso di acquisizione, indipendentemente dal luogo di residenza. L'articolo 37, inoltre, prevede la possibilità per i Membri della Convenzione di introdurre ulteriori disposizioni in materia di sicurezza sociale applicabili ai pescatori. Segnala che l'articolo 38 interviene a disciplinare i casi di malattia, lesione o decesso legato al lavoro, stabilendo, in particolare, l'obbligo per ciascun membro della Convenzione di garantire ai pescatori, in conformità con la legislazione e la prassi nazionale, l'accesso alle cure mediche adeguate e il beneficio di un risarcimento proporzionato tramite un sistema di responsabilità degli armatori oppure tramite un sistema di assicurazione obbligatoria oppure tramite altri sistemi. Sulla base del successivo articolo 39, in assenza di disposizioni nazionali applicabili, ogni membro della Convenzione è tenuto ad adottare misure per garantire che gli armatori dei pescherecci assicurino la protezione della salute e le cure mediche ai pescatori, sopportandone le spese, comprensive dell'aiuto e del sostegno materiale, durante la durata dei trattamenti medici erogati all'estero. La norma prevede anche i casi tassativi in cui l'armatore non è ritenuto responsabile delle malattie e degli infortuni del pescatore.
  Passa, quindi, alla Parte VII, che riguarda il rispetto e l'applicazione della Convenzione. In particolare, l'articolo 40 impone ai membri di garantirne il rispetto attraverso ispezioni, rapporti, procedure di risoluzione delle denunce, il controllo e l'applicazione di sanzioni e di misure correttive adeguate, conformemente alla legislazione nazionale. L'articolo 41 introduce disposizioni sulla documentazione relativa ai controlli che i pescherecci, in ragione della loro lunghezza, della durata della navigazione e delle zone di operazione, devono tenere a bordo. L'articolo 42 prevede la nomina da parte di ciascun membro della Convenzione di ispettori qualificati nonché l'istituzione di un sistema efficace di controllo e di certificazione, anche attraverso il ricorso a enti pubblici o altri organismi di riconosciuta competenza e indipendenza. L'articolo 43 disciplina la procedura da seguire in caso di denuncia o acquisizione di prove di non Pag. 92conformità di pescherecci ai requisiti stabiliti dalla Convenzione. L'articolo 44 dispone l'applicazione della Convenzione da parte di ciascun membro in modo da garantire che i pescherecci battenti bandiera di ogni Stato che non abbia ratificato la Convenzione medesima non beneficino di un trattamento più favorevole di quello accordato alle navi battenti la bandiera di ogni membro che abbia ratificato la Convenzione.
  La Parte VIII, infine, consta del solo articolo 45, che disciplina la procedura da seguire per modificare gli Allegati I, II e III, mentre la Parte IX, con gli articoli da 46 a 54, reca le disposizioni finali della Convenzione la quale costituisce revisione di quattro precedenti Convenzioni, ovvero la Convenzione 112 sull'età minima dei pescatori, la Convenzione 113 sull'esame medico dei pescatori medesimi, la Convenzione 114 sul contratto di assunzione dei pescatori e la Convenzione 126 sull'alloggio a bordo dei pescherecci.
  Passando, quindi, alla proposta di legge di ratifica, segnala che essa consta di cinque articoli, di cui gli articoli 1 e 2 dispongono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 individua nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorità competente di riferimento, l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria e, infine, l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della legge, prevedendo che essa abbia luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 12.50.