CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 giugno 2017
835.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 71

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 7 giugno 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 12.35.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.
  Il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017», sul quale la X Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla XIV Commissione, è stato presentato alla Camera dei deputati il 19 maggio 2017, in base alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
  La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, convocata in sessione europea nella seduta del 6 Pag. 72aprile 2017, ha espresso il proprio parere favorevole sul testo, senza formulare osservazioni.
  Secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, nella legge europea sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione (avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU-Pilot) e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea
  Il disegno di legge europea 2017 contiene 14 articoli (suddivisi in 7 Capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. L'articolato si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione delle merci (articoli 1 e 2); giustizia e sicurezza (articoli 3 e 4); fiscalità (articoli da 5 a 7); lavoro (articolo 8); tutela della salute (articolo 9); tutela dell'ambiente (articoli 10 e 11); altre disposizioni (articoli da 12 a 14).
  Il provvedimento è volto a consentire la definizione di 3 procedure di infrazione e di 3 casi EU-Pilot; a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di un caso EU-Pilot; a garantire la corretta attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento interno, nonché ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012.
  Sottolineo che non vi sono nel testo in esame disposizioni direttamente riconducibili alle competenze della X Commissione. Darò quindi brevemente conto dei contenuti del provvedimento soffermandomi sugli articoli di maggiore interesse per la Commissione.
  L'articolo 1 che modifica il decreto legislativo n. 96 del 2001, riallineando la disciplina per l'accesso degli avvocati stabiliti al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a quella prevista dalla legge professionale forense per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica in Italia.
  La disposizione riduce da 12 a 8 anni il periodo minimo di esercizio della professione forense in ambito UE da parte dell'avvocato stabilito ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; aggiunge, agli stessi fini, l'obbligo della lodevole e proficua frequenza della Scuola superiore dell'avvocatura; detta una disciplina transitoria per l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo analoga a quella prevista dalla legge professionale forense.
  L'articolo 2 introduce, attraverso alcune novelle al codice dei medicinali veterinari (decreto legislativo n. 193 del 2006), una disciplina riguardante la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario mediante ricetta sanitaria elettronica. Si segnala che, tra i documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, la Commissione europea ha presentato nel 2014, la proposta di regolamento relativo ai medicinali veterinari (COM(2014)558) che è volta ad abrogare e sostituire la direttiva 2001/82 recante il codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.
  L'articolo 3 amplia il campo di applicazione dell'aggravante di «negazionismo», prevista dall'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, stabilendo la punibilità anche della grave minimizzazione e dell'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra
  L'articolo 4 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge europea 2015/2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) di accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, anche alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore.
  L'articolo 5 modifica la disciplina dei rimborsi IVA, al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2013/4080, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE.
  L'articolo 6 modifica la disciplina concernente la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, Pag. 73destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, al fine di garantire l'attuazione della direttiva 2006/112/CE.
  L'articolo 7 estende il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) anche a favore dei soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. La disposizione è finalizzata alla chiusura della procedura EU-Pilot 7060/14/TAXU relativa alla compatibilità con il diritto dell'UE delle vigenti disposizioni concernenti i regimi di determinazione del reddito imponibile delle imprese marittime.
  L'articolo 8 stanzia risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 120/1995, con il quale è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la nuova figura del «collaboratore esperto linguistico».
  L'articolo 9, relativo all'etichettatura delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, prevede attività di controllo sulle indicazioni obbligatorie da riportare nelle etichettature dei prodotti e i controlli sul rispetto dei tenori previsti negli allegati della direttiva; ciò per la verifica del fatto che i prodotti siano conformi ai nuovi parametri di tenori stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/2203. La disposizione è volta a dare attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva 2015/2203, al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2017/0129, avviata dalla Commissione europea il 24 gennaio 2017, per mancato recepimento della direttiva entro il termine in essa previsto (22 dicembre 2016).
  L'articolo 10 integra le disposizioni, dettate dall'articolo 78-sexies del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152/2006), relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo e pervenire, quindi, al superamento di una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 7304/15/ENVI.
  L'articolo 11 modifica la disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano. La disposizione mira a garantire una corretta applicazione dell'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE che prevede che il trattamento più spinto del secondario per le aree sensibili debba essere applicato a tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti (A.E), al fine di rispondere ad una contestazione solo informale della Commissione europea nell'ambito delle procedure d'infrazione avviate sulle acque reflue urbane (2004/2034, 2009/2034 e 2014/2059), sulle quali la norma non incide.
  L'articolo 12 dispone modifiche alla legge n. 234 del 2012 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, al fine di assicurare una maggiore partecipazione del Parlamento nazionale alla fase ascendente degli atti delegati dell'Unione europea e di garantirne il corretto e tempestivo recepimento.
  L'articolo 13 disciplina il trattamento economico del personale esterno estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea (SEAE), come le missioni istituite nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune o gli uffici dei Rappresentanti speciali UE.
  L'articolo 14, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni del disegno di legge, fatta eccezione per l'articolo 4 (disciplina transitoria del Pag. 74fondo indennizzo vittime di reato), l'articolo 5 (disciplina dei rimborsi IVA), l'articolo 7 (agevolazioni fiscali per le navi iscritte nel Registro internazionale di altri Stati membri) e l'articolo 8 (trattamento economico degli ex lettori di madrelingua straniera).

  Guglielmo EPIFANI, presidente, preso atto che il disegno di legge in esame non reca disposizioni direttamente riconducibili alle competenze della X Commissione, ritiene di non fissare un termine per la presentazione degli emendamenti, atteso che le proposte emendative potranno comunque essere presentate direttamente presso la XIV Commissione.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.45.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 7 giugno 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 12.45.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
C. 4407 Fanucci.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 maggio 2017.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative al provvedimento in esame è fissato alle ore 12 della giornata di domani.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, nell'esprimere soddisfazione per l'approfondito lavoro istruttorio svolto fin qui dalla Commissione auspica che il provvedimento possa avere un iter di esame accelerato che ne consenta l'approvazione prima dell'eventuale termine anticipato della legislatura.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta e delega al Governo per la semplificazione della normativa sulla realizzazione di strutture ricettive all'aperto.
C. 4427 Cancelleri e C. 4435 Arlotti.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 maggio 2017.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che la deputata Ricciatti ha presentato la proposta di legge C. 4497 recante «Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta» che sarà abbinata alle proposte di legge in titolo una volta assegnata alla Commissione.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, secondo quanto anticipato nella precedente seduta, comunica di aver predisposto testo unificato delle proposte di legge in esame (vedi allegato). Avendo preliminarmente acquisito il consenso della presentatrice della proposta di legge C. 4427, ritiene che la Commissione possa procedere all'adozione del testo unificato presentato quale testo base per il seguito dell'esame e che nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto al termine della seduta odierna possa essere fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

  Lara RICCIATTI (MDP) segnala che la proposta di legge a sua prima firma potrebbe essere a breve assegnata alla Commissione. Chiede pertanto di rinviare la deliberazione sull'adozione del testo base Pag. 75per tenere conto anche dei contenuti della sua proposta di legge.

  Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA-CLP-MAIE) ritiene che, in considerazione dell'imminente assegnazione di un'ulteriore proposta di legge vertente sulla medesima materia, sia opportuno rinviare l'adozione del testo base ad altra seduta.

  Andrea VALLASCAS (M5S) concorda sull'opportunità di rinviare ad altra seduta l'adozione del testo base.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, osservato che non gli era stata segnalata dalla collega Ricciatti la presentazione di una proposta di legge di identico contenuto a quelle in esame, e tenuto conto dei tempi ristretti di cui si dispone per concludere l'esame del provvedimento, ritiene che si potrebbe prevedere una seduta domani per l'adozione del testo base, auspicando che sia nel frattempo assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 4497.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, preannuncia che, secondo gli orientamenti emersi, domani sarà prevista nuovamente prevista una seduta sui provvedimenti in titolo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 7 giugno 2017.

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.
Esame C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13 alle 13.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 7 giugno 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.15.

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