CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 giugno 2017
835.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 4

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 7 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Maria Teresa Amici.

  La seduta comincia alle 12.10.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
C. 4505 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, fa presente che la Commissione Giustizia è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4505 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017», che è stato presentato alla Camera dei deputati il 19 maggio 2017, in base alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
  Ricorda che si tratta di una procedura particolare, in quanto si prevede la presentazione di emendamenti non solamente presso la Commissione di merito ma anche presso le Commissioni in sede consultiva, Pag. 5le quali inoltre esprimono il parere anche sugli ammendamenti presentati presso le Commissioni di merito.
  Rammenta che la legge europea è – assieme alla legge di delegazione europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Vengono, dunque, inserite nel disegno di legge europea, in linea generale, norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di precontenzioso EU-Pilot.
  In particolare, segnala che il disegno di legge europea 2017 contiene 14 articoli (suddivisi in 7 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. Il provvedimento è volto a consentire la definizione di 3 procedure di infrazione e di 3 casi EU-Pilot, a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di 1 caso EU-Pilot, a garantire la corretta attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento interno, nonché ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012. L'articolato si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione delle merci (articoli 1 e 2); giustizia e sicurezza (articoli 3 e 4); fiscalità (articoli da 5 a 7); lavoro (articolo 8); tutela della salute (articolo 9); tutela dell'ambiente (articoli 10 e 11); altre disposizioni (articoli da 12 a 14).
   Con riguardo ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 1 modifica la disciplina per l'accesso degli avvocati stabiliti al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori riallineandola a quella dettata dalla legge professionale forense per gli avvocati che abbiano conseguito il titolo in Italia. L'intervento adegua la normativa nazionale alla direttiva 98/5/CE, sul diritto di stabilimento degli avvocati europei in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale (cosiddetti avvocati stabiliti). La direttiva, per assicurare il buon funzionamento della giustizia, prevede la possibilità di stabilire specifiche disposizioni per l'accesso alle Corti supreme, quali il ricorso ad avvocati specializzati (articolo 5, par. 3). Rammento che è «avvocato stabilito» il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che è iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati (articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 96 del 2001). In particolare, l'articolo 1 riformula il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 96 del 2001, di recepimento della direttiva europea del 98/5/CE, che attualmente stabilisce che l'avvocato stabilito che voglia iscriversi nella sezione speciale dell'albo dei cassazionisti (ferma restando l'intesa con un avvocato abilitato ad esercitare davanti a dette giurisdizioni) deve farne domanda al Consiglio Nazionale Forense (CNF) dimostrando di aver esercitato la professione nell'Unione europea per almeno 12 anni, compresi quelli eventualmente già esercitati come avvocato stabilito. Con le modifiche introdotte, la disciplina per l'accesso al patrocinio presso le giurisdizioni superiori da parte degli avvocati stabiliti è uniformata a quella dettata dall'articolo 22, comma 2, della legge professionale forense (legge n. 247 del 2012) per gli avvocati abilitati in Italia. Il comma 1 dell'articolo 1 riduce da 12 a 8 anni il periodo minimo di esercizio della professione forense in ambito UE da parte dell'avvocato stabilito ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; aggiunge, agli stessi fini, l'obbligo della lodevole e proficua frequenza della Scuola superiore dell'avvocatura; sopprime la disposizione secondo cui alle deliberazioni del Consiglio nazionale forense in materia di iscrizione e cancellazione dalla sezione speciale dell'albo si applica la disposizione di cui all'articolo 35 del regio decreto legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, Pag. 6dalla legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni. Il comma 2 dell'articolo 1 in esame detta, poi, una disciplina transitoria secondo cui – alla data di entrata in vigore della legge europea – conservano l'iscrizione nella sezione speciale gli avvocati stabiliti già iscritti, mentre possono chiederla quelli che, alla stessa data, ne abbiano maturato i requisiti. Anche qui si tratta di un riallineamento all'analoga disciplina transitoria prevista dall'articolo 22, comma 3, della legge professionale forense.
  Osserva che l'articolo 3 del disegno di legge modifica la legge n. 654 del 1975 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 1966 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale) e il decreto legislativo n. 231 del 2001 (sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche). Secondo il Governo, l'intervento consente di sanare il caso EU-Pilot 8184/15/Just, attuando i contenuti della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressione di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale. La prima modifica, introdotta dal comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge, amplia il campo di applicazione dell'aggravante di «negazionismo» di cui al comma 3-bis dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975. Tale ultima disposizione è stata introdotta dalla recente legge n. 115 del 2016 che ha inteso sanare, se non totalmente, i rilievi della Commissione Europea espressi nel citato caso EU-Pilot 8184/15/JUST. Il comma 1 dell'articolo 3 in esame integra la formulazione del citato comma 3-bis, prevedendo la sanzionabilità con la reclusione da 2 a 6 anni – oltre che della negazione – anche della minimizzazione in modo grave, dell'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Il comma 2 dell'articolo 3 in esame aggiunge, poi, un nuovo articolo 25-terdecies al decreto legislativo n. 231 del 2001 che aggiunge al catalogo dei delitti che comportano la responsabilità delle persone giuridiche anche i reati di razzismo e xenofobia aggravati dal negazionismo, di cui al citato comma 3-bis dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975. In particolare, si prevede in relazione alla commissione di tale reato l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Ricordo che l'importo di una quota va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro e che il suo importo, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, è stabilito dal giudice in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente (articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 231 del 2001). Lo stesso comma 2 stabilisce che: la condanna per negazionismo comporta l'applicazione all'ente le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; la stabile utilizzazione dell'ente (o di una sua unità organizzativa) al fine di commettere o agevolare il negazionismo è sanzionato con l'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività. Si ricorda che l'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 231 già prevede che, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 (quest'ultimo, a sua volta, prevede la inapplicabilità delle sanzioni interdittive nel caso di riparazione delle conseguenze del reato).
  Rammenta, in fine, che l'articolo 4, infine, estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015/2016) di accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, anche alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore. Più nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo estende la disciplina relativa Pag. 7all'accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti a chiunque è stato vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima della entrata in vigore della legge del 2016. Con gli articoli da 11 a 16 della citata legge sono state introdotte norme volte a risolvere la procedura di infrazione n. 2011/4147, avviata dalla Commissione europea per il non corretto recepimento della direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato. La Commissione ha contestato all'Italia di non aver adottato un sistema generale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti. Infatti, il decreto legislativo n. 204 del 2007, che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2004/80/CE, ha previsto l'indennizzo a carico dello Stato solo con riferimento a reati che diano origine a forme di elargizione a titolo di ristoro contemplate da leggi speciali (ad esempio per le vittime di azioni di terrorismo o di criminalità organizzata, di richieste estorsive o di usura).
  Segnala che le disposizioni della legge europea 2015-2016 – facendo salve le provvidenze già previste da altre disposizioni di legge per determinati reati, se più favorevoli – hanno riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato in favore delle vittime di reati dolosi commessi con violenza alla persona e, comunque, del reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, ad eccezione dei reati di percosse e lesioni semplici. Sono state fissate le condizioni per l'accesso all'indennizzo, si è previsto che l'indennizzo sia destinato a rifondere le sole spese mediche e assistenziali – ad eccezione dei casi di violenza sessuale e di omicidio, in cui esso è comunque elargito – e si è stabilito che il relativo onere finanziario gravi sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, appositamente ridenominato ed esteso alle vittime dei reati intenzionali violenti.
  Nonostante l'adozione della nuova disciplina, rammenta che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza dell'11 ottobre 2016, pronunciata a seguito del ricorso proposto dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del TFUE (C-601/14), ha statuito che l'Italia, non avendo adottato tutte le misure per garantire, nelle situazioni transfrontaliere, un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi nel proprio territorio, è venuta meno all'obbligo ad essa incombente in forza dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE. La Corte non ha potuto tenere conto delle nuove norme di attuazione della direttiva, contenute nella legge europea, in quanto intervenute successivamente alla proposizione del ricorso, mentre l'inadempimento è stato accertato con l'adozione del parere motivato. Le disposizioni della legge europea 2015-2016 sono attualmente al vaglio della Commissione europea, alla quale sono state ritualmente notificate, al fine della valutazione circa la chiusura della procedura di infrazione.
  Segnala che con l'articolo 4 si intende completare l'adeguamento della normativa nazionale alle previsioni della direttiva 2004/80/CE per quanto riguarda l'ambito di operatività ratione temporis della nuova disciplina. Invero, la disciplina dettata dalla legge europea 2015-2016 è applicabile alle fattispecie successive alla sua entrata in vigore (23 luglio 2016), mentre la direttiva 2004/80/CE fa obbligo agli Stati membri di applicare le disposizioni almeno ai richiedenti le cui lesioni derivino da reati commessi dopo il 30 giugno 2005 (articolo 18). Pertanto, con la presente disposizione si estende la disciplina relativa all'accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti a chiunque sia stato vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005.
  Fa presente, inoltre, che il comma 2 introduce un termine di decadenza di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge in esame per la presentazione della domanda di indennizzo. Tale domanda deve essere presentata nel rispetto delle medesime condizioni e modalità di accesso all'indennizzo previste dalla legge Pag. 8n. 122 del 2016. Il comma 3 prevede che gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione, quantificati in 26 milioni di euro per l'anno 2017, gravino sul fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, introdotto dall'articolo 28 della legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014). Ai sensi del comma 4 con riguardo agli oneri di cui al comma precedente trovano applicazione le disposizioni previste dalla legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) per la copertura finanziaria delle leggi e, in particolare, quelle relative al monitoraggio degli oneri e alle misure per gli eventuali scostamenti. Il comma 5, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in titolo per le ore 11 di martedì 13 giugno prossimo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.20.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 7 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Intervengono il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri e la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Maria Teresa Amici.

  La seduta comincia alle 12.20.

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.
C. 4220 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1o giugno 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono state presentate alcune proposte emendative riferite al provvedimento in titolo (vedi allegato 1).

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Marotta 1.3 e 1.4 nonché sulla proposta emendativa Coscia 1.1, mentre invita al ritiro degli emendamenti Coscia 1.2, Marotta 1.6 e 1.7. Quanto all'emendamento Marotta 1.5, si riserva sullo stesso di esprimere il parere all'esito di una più approfondita valutazione.

  Il sottosegretario Maria Teresa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione che sull'emendamento Marotta 1.5, sul quale esprime parere favorevole. Al riguardo precisa che tale proposta emendativa è volta, in relazione al reato di danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, a sostituire la parola «inservibili» con quella tecnicamente più corretta «non fruibili».

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, alla luce delle precisazioni testé rese dalla rappresentante del Governo, pur permanendo alcune perplessità sulla proposta emendativa Marotta 1.5, esprime sulla stessa parere favorevole.

  Vanna IORI (PD) ritira la proposta emendativa Coscia 1.2, della quale è cofirmataria.

  Antonio MAROTTA (AP) ritira le proposte emendative a sua firma 1.6 e 1.7.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Marotta 1.3 , 1.4 e 1.5, nonché Coscia 1.1 (vedi allegato 2).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il testo del provvedimento in esame, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del Pag. 9relativo parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.
C. 2168-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 giugno 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che nella seduta di domani si concluderà l'esame preliminare del provvedimento in titolo, iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 26 giugno, e sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 16 di lunedì 12 giugno prossimo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 7 giugno 2017. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Intervengono il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri e la Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Maria Teresa Amici.

  La seduta comincia alle 12.25.

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio.
Atto n. 415.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 6 giugno 2017.

  Andrea COLLETTI (M5S) preannuncia la presentazione, da parte dei deputati del suo Gruppo parlamentare, di una proposta alternativa di parere.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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