CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1 giugno 2017
830.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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RISOLUZIONI

  Giovedì 1o giugno 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

7-01221 Fiorio, 7-01240 Faenzi: Interventi a sostegno del settore del riso.
(Seguito discussione congiunta e rinvio).
7-01233 Gallinella: Interventi a sostegno del settore del riso.
(Seguito discussione e rinvio).
7-01272 Catanoso: Interventi a sostegno del settore del riso.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata, da ultimo, nella seduta del 16 maggio scorso.

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  Luca SANI, presidente, ricorda che nella seduta del 16 maggio scorso erano intervenuti i colleghi Gallinella, Falcone, Taricco e Oliverio, la cui richiesta di procedere ad un ciclo di audizioni è stata accolta dall'Ufficio di presidenza della Commissione.
  Avverte che, venendo incontro alle indicazioni date dall'Ufficio di presidenza, l'onorevole Gallinella ha riformulato la sua risoluzione 7-01233, espungendone le parti riferite alle misure a sostegno degli altri prodotti alimentari diversi dal riso, in modo da consentire alla Commissione di trattarla congiuntamente alle risoluzioni 7-01221 Fiorio e 7-01240 Faenzi. Pertanto, vertendo la nuova formulazione della risoluzione Gallinella sullo stesso argomento, propone che sia trattata congiuntamente alle altre.

  La Commissione concorda.

  Luca SANI, presidente, avverte altresì che sul medesimo argomento oggetto delle risoluzioni 7-01221 Fiorio, 7-01240 Faenzi e 7-01233 Gallinella è stata presentata anche la risoluzione 7-01272 Catanoso. Propone pertanto che, in assenza di obiezioni, le risoluzioni siano trattate congiuntamente.

  La Commissione concorda.

  Luca SANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-01255 Romanini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.
7-01259 Mongiello: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.
7-01270 Gallinella: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.
(Discussione congiunta e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni in oggetto.

  Luca SANI, presidente, propone che le risoluzioni, vertendo sullo stesso argomento, siano trattate congiuntamente.

  La Commissione concorda.

  Luca SANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 1o giugno 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
C. 4505 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Fa presente che la Commissione esaminerà le parti di propria competenza del disegno di legge europea, assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione.
  Ricorda che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare ed approvare emendamenti al disegno di Pag. 79legge, per le parti di rispettiva competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.
  Ricorda altresì che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.
  Fa presente, inoltre, che, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio dei disegni di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).
  In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.
  Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
  Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.
  A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

  Paolo COVA (PD), relatore, ricorda, preliminarmente, che la legge europea rappresenta uno strumento particolarmente qualificante del processo di partecipazione dell'Italia all'adempimento degli obblighi e all'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, che consente una revisione continua della normativa nazionale e l'introduzione delle opportune misure correttive per rendere la legislazione italiana in linea con il quadro europeo. La legge europea contiene, infatti, norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso, nell'ambito del cosiddetto sistema EU-Pilot.
  Venendo al contenuto del disegno di legge europea 2017, fa presente che esso contiene 14 articoli (suddivisi in 7 capi), che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.
  L'articolato si compone di disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione delle merci (artt. 1 e 2); giustizia e sicurezza (artt. 3 e 4); fiscalità (artt. da 5 a 7); lavoro (articolo 8); tutela della salute (articolo 9); tutela dell'ambiente (artt. 10 e 11), e altre disposizioni (artt. da 12 a 14).
  Evidenzia che il provvedimento è volto a consentire la definizione di 3 procedure di infrazione e di 3 casi EU-Pilot, a Pag. 80superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di un caso EU-Pilot, a garantire la corretta attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento interno, nonché ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012.
  Precisa, dunque, che nello svolgere la relazione, si soffermerò unicamente sugli articoli di interesse (diretto o indiretto) per la Commissione Agricoltura.
  Segnala, quindi, che all'articolo 9 sono contenute disposizioni riguardanti la sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina. In particolare, l'articolo adegua la normativa vigente alle nuove disposizioni attualmente in vigore, anche in tema di etichettatura, contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011, ma, soprattutto, esso è volto a dare recepimento alla direttiva (UE) 2015/2203. Ciò al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2017/0129, avviata dalla Commissione europea il 24 gennaio 2017, per mancato recepimento della direttiva entro il termine in essa contenuto (22 dicembre 2016).
  Ricorda che obiettivo della direttiva (UE) 2015/2203 è quello di facilitare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, garantendo, al contempo, un elevato livello di tutela della salute, nonché di allineare le disposizioni vigenti nei singoli Stati alla legislazione generale dell'Unione e a quella internazionale. A tal fine, la direttiva si propone, tra gli altri, lo scopo di adeguare i requisiti di composizione dei prodotti interessati alle norme internazionali pertinenti adottate dal Codex Alimentarius. Tale adeguamento implica due modifiche: il tenore massimo di umidità della caseina alimentare aumenta dal 10 per cento al 12 per cento e il tenore massimo di grassi del latte della caseina acida alimentare è ridotto dal 2,25 per cento al 2 per cento.
  In dettaglio, osserva che il comma 1 del citato articolo 9 definisce l'ambito oggettivo di applicazione della norma, ossia la produzione e la commercializzazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e alle loro miscele.
  A tal proposito, fa presente che le caseine e i caseinati destinati all'alimentazione umana sono una categoria di lattoproteine ossia di proteine ottenute dalla coagulazione del latte. Nel settore alimentare sono utilizzate come coadiuvanti tecnologici in molti alimenti, ad esempio, nel vino, nei dolciumi, nelle caramelle e vengono altresì impiegate quali ingredienti nei salumi dove fungono da collante.
  Nel panorama caseario europeo, è permesso l'utilizzo di caseine e di caseinati, come alternativa al latte, nella produzione di formaggi entro un massimo del 10 per cento dell'intera produzione.
  La caseina viene prodotta solo quando il latte viene lavorato per la produzione di burro e sono pochi, quindi, i produttori che possono permettersi impianti completi.
  L'uso della caseina è esteso anche ad una larga parte dell'industria, per la sua proprietà di eccellente collante ecologico; si utilizza, ad esempio, nella produzione di gomma, guarnizioni, produzione di fuochi artificiali e patinatura di carta. Fino a pochi anni fa, la Commissione europea finanziava i produttori di caseina e caseinati per gli alti costi di produzione; attualmente, invece, tali finanziamenti non vengono più erogati.
  I caseinati sono invece quei prodotti ottenuti mediante essiccazione delle caseine non neutralizzanti. I produttori utilizzano i caseinati perché il loro costo è più basso rispetto al latte, in quanto i caseinati vengono prodotti in paesi come Argentina, Nuova Zelanda e Australia, dove il costo del latte è inferiore a quello europeo e tale, dunque, da rendere più conveniente un prodotto per ottenere il quale occorre sostenere costi industriali importanti: acidificazione del latte, separazione ed essiccazione delle caseine.
  Segnala poi che il comma 2 introduce, secondo le indicazioni della direttiva, la definizione di «caseina acida alimentare», di «caseina presamica alimentare» e di «caseinati alimentari» e che il comma 3 Pag. 81descrive le indicazioni obbligatorie che i prodotti, aventi ad oggetto caseine e caseinati, fermo restando quanto stabilito dal regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, devono riportare su imballaggi, recipienti o etichette in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
  Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, sono obbligatorie le seguenti indicazioni: la denominazione stabilita per i prodotti lattiero-caseari ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo, seguita, per i caseinati alimentari, dall'indicazione del catione o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2203; per i prodotti commercializzati in miscele: la dicitura «miscela di», seguita dall'indicazione dei vari prodotti di cui la miscela è composta, in ordine ponderale decrescente; per i caseinati alimentari, un'indicazione del catione o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2203; il tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari; la quantità netta dei prodotti espressa in chilogrammi o in grammi; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore del settore alimentare non è stabilito nell'Unione europea, dell'importatore nel mercato dell'Unione; per i prodotti importati da Stati terzi, l'indicazione dello Stato d'origine; l'identificazione della partita dei prodotti o la data di produzione.
  Il comma 4 individua quali indicazioni devono obbligatoriamente figurare in lingua italiana, potendo anche essere riportate in altra lingua.
  Il comma 5 contempla, come indicato nella direttiva, la possibilità di deroga per alcune delle indicazioni obbligatorie (quali l'indicazione del tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari, la quantità netta di prodotti espressa in chilogrammi, il nome o la ragione sociale dell'operatore del settore alimentare e l'indicazione del Paese di origine nel caso di provenienza da un Paese terzo), che potrebbero essere inserite solo nel documento di accompagnamento.
  Il comma 6 prevede che, quando il tenore minimo di proteine del latte, stabilito all'allegato I, sezione I, lettera a), punto 2, all'allegato I, sezione II, lettera a), punto 2, e all'allegato II, lettera a), punto 2, della direttiva (UE) 2015/2203 risulta superato, è possibile indicarlo in modo adeguato sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette dei prodotti.
  In merito ai citati allegati, rappresenta che nell'articolo si rinvia al contenuto degli allegati della stessa direttiva, considerato che gli articoli 5 e 6 della direttiva prevedono che, al fine di tener conto dell'evoluzione delle norme internazionali applicabili e del progresso tecnico, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati al fine di modificare le norme stabilite agli allegati I e II, i quali stabiliscono, in particolare, i fattori essenziali di composizione delle caseine, i contaminanti, le impurità, i coadiuvanti tecnologici, le colture batteriche, gli ingredienti autorizzati e le caratteristiche organolettiche delle caseine.
  Segnala che il comma 7 detta una disposizione riguardante lo smaltimento delle scorte, prevedendo che i lotti di prodotto, fabbricati anteriormente all'entrata in vigore della legge proposta, e le etichette non conformi a quanto sancito dallo stesso, potranno essere commercializzati fino alla data del 31 dicembre 2018.
  Si sofferma poi sui commi da 8 a 12 che introducono norme sanzionatorie riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione di tali prodotti, prevedendo tre ipotesi di illecito amministrativo, facendo salve le ipotesi in cui le condotte descritte integrino una fattispecie di illecito penale.
  Il provvedimento stabilisce, in particolare, che integri un illecito amministrativo la condotta di colui che: utilizza – per la preparazione di alimenti – caseine o caseinati che non rispondono ai requisiti previsti dalla direttiva, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila; denomina le Pag. 82caseine o i caseinati, commercializzati per usi diversi, in modo tale da indurre in errore il consumatore sul loro effettivo uso, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila; pone in commercio, con le denominazioni indicate nel comma 2 ovvero con altre denominazioni similari che possono indurre in errore l'acquirente, prodotti non rispondenti ai requisiti stabiliti dall'articolo 9 in commento, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila; pone in commercio i prodotti di cui al comma 2, con una denominazione comunque diversa da quelle prescritte dal medesimo articolo in esame, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentocinquanta ad euro duemilacinquecento; viola le disposizioni stabilite nel comma 3 dello stesso articolo relative alle indicazioni obbligatorie che devono essere apposte su imballaggi, recipienti, etichette o documenti, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro cinquecento ad euro cinquemila.
  Osserva che i commi 13 e 14 individuano le Autorità competenti ad accertare le violazioni – in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 – e ad irrogare le sanzioni previste (con la procedura della legge n. 689 del 1981, capo I, sezione II). A livello nazionale, le autorità competenti ad effettuare tali attività sono il Ministero della salute, per la parte relativa alla sicurezza alimentare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la parte relativa ai controlli qualitativi e quantitativi. A livello territoriale, le autorità competenti sono le regioni, le province autonome e le ASL. Le amministrazioni svolgeranno tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Fa presente, infine, che il comma 15 detta una specifica clausola di invarianza finanziaria e che il comma 16 dispone l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 180 con il quale era stata recepita la direttiva 83/417/CEE, ora abrogata dalla direttiva (UE) 2015/2203.
  Con riferimento alle disposizioni che coinvolgono indirettamente gli interessi della Commissione Agricoltura, segnala che l'articolo 2 introduce, attraverso alcune novelle al codice dei medicinali veterinari (di cui al decreto legislativo n. 193 del 2006), una disciplina riguardante la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario, che ha evidenti ripercussioni sul settore zootecnico. Ciò al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di tutela della salute pubblica già previsti dal codice comunitario dei medicinali veterinari (direttiva 2001/82/CE) quali: l'informatizzazione dei meccanismi di registrazione dei dati di produzione, commercializzazione e distribuzione all'interno della banca dati del Ministero della salute e la sostituzione del modello cartaceo di ricetta con un modello informatizzato.
  Più in dettaglio, sottolinea che il disegno di legge prevede l'obbligo da parte di alcuni soggetti interessati (produttori, depositari, grossisti, farmacisti, titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio – vendita diretta o al dettaglio – dei medicinali ad uso veterinario, e i medici veterinari a seguito di prescrizione degli stessi medicinali) di registrare informaticamente specifici dati di produzione, distribuzione e commercializzazione, mediante inserimento dei medesimi nella banca dati centrale istituita dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004 per la tracciabilità del farmaco ad uso umano. La tracciabilità dei dati riguardanti i medicinali ad uso veterinario verrà garantita, quindi, attraverso l'ampliamento di tale banca dati, già funzionante presso il Ministero della salute, che, per effetto delle disposizioni contenute all'articolo 2, comprenderà pertanto anche il settore dedicato alla raccolta dei dati relativi ai medicinali veterinari, alimentato finora su base volontaria. In tal modo, mediante la registrazione in banca dati delle predette informazioni – finora conservate su supporto cartaceo – si potranno monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del Pag. 83sistema distributivo, secondo le modalità di immissione definite con decreto del Ministro della salute.
  Rimanendo in tema, fa altresì presente che, all'interno del documento «Agenda per la Semplificazione 2015-2017» elaborato dal Governo, nell'ambito delle misure di semplificazione delle imprese, si rileva l'azione mirata 5.11. in materia di sanità veterinaria (da realizzare entro dicembre 2017), che prevede, tra l'altro, l'eliminazione dell'obbligo del passaporto bovino e per l'appunto, tramite la digitalizzazione, la tracciabilità dei medicinali veterinari.
  Segnala che ulteriori disposizioni che solo indirettamente investono profili di competenza della Commissione sono quelle contenute all'articolo 10, che integra le disposizioni, dettate dall'articolo 78-sexies del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque, e all'articolo 11, che modifica la disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano.
  Invita, infine, i colleghi a fargli pervenire osservazioni e suggerimenti, dei quali terrà conto ai fini della predisposizione della relazione da presentare alla XIV Commissione.

  Marco CARRA (PD), intervenendo in relazione alle disposizioni del disegno di legge europea che concernono la tutela delle acque, sottopone all'attenzione della Commissione la questione legata alla così detta direttiva nitrati e ai limiti di utilizzo delle sostanze chimiche, quali, in particolare, l'azoto. Evidenzia che la questione interessa in modo significativo la zona della Pianura padana, caratterizzata da allevamenti e colture intensive portati avanti da imprenditori agricoli che operano in regime di deroga dal rispetto dei limiti previsti dalla direttiva sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati.
  Dopo aver richiamato uno studio effettuato dall'Ispra, che ha ridefinito il quadro delle zone vulnerabili e degli elementi inquinanti, rimarca la necessità di superare la situazione di stallo che si è creata nell'ambito della Conferenza Stato-regioni e province autonome in relazione alle modalità di recepimento della direttiva nitrati.
  Pur riconoscendo che si tratta di una materia che investe solo indirettamente le competenze della Commissione Agricoltura, sottolinea, tuttavia, che sulla stessa si gioca una partita importante per la zootecnia italiana. Invita, pertanto, il relatore a valutare la possibilità di formulare alcuni rilievi attinenti a tale aspetto.

  Giuseppe ROMANINI (PD) nell'associarsi alle considerazioni testé svolte dal collega Carra, a testimonianza del grande interesse suscitato dal tema della tutela delle acque anche nell'ambito della Commissione Agricoltura, ricorda che su tale materia la stessa Commissione in passato ha esaminato atti di sindacato ispettivo e d'indirizzo. Ritiene quindi che, anche alla luce dei nuovi elementi scientifici obiettivamente considerati, occorra sollecitare il Governo a farsi parte attiva presso le competenti istituzioni europee affinché si giunga ad un risultato diverso da quello attuale, che riveste importanza fondamentale per la zootecnia italiana, e in particolare per quella del Nord.

  Paolo COVA (PD), relatore, riconosciuta l'importanza della questione sollevata dagli onorevoli Carra e Romanini, rimarca la necessità che si superi la situazione di empasse creatasi in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome in relazione al recepimento della direttiva nitrati, e che si tenga conto delle valutazioni effettuate dall'ISPRA che hanno portato ad una rimodulazione delle aree effettivamente vulnerabili diffuse non solo nell'area della Pianura padana, ma sull'intero territorio nazionale.
  Dopo aver ribadito quanto già evidenziato nello svolgere la relazione, vale a Pag. 84dire che si tratta di una materia che investe solo indirettamente le competenze della Commissione, si riserva di verificare – tenendo conto dei limiti di contenuto della legge europea – la possibilità di formulare rilievi aventi tale oggetto.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.