CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 maggio 2017
828.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 15.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.
C. 66 Realacci, C. 3804 Donati e C. 4085 Picchi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 maggio 2017.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

  Caterina PES (PD), relatrice, illustra la proposta di legge che riprende un tema affrontato anche durante la XVI legislatura e che ha la finalità di sostenere e valorizzare alcune manifestazioni del patrimonio culturale immateriale, ossia cortei in costume, rievocazioni e giochi storici, quali fattori di sviluppo sociale ed economico della nazione. Al riguardo ricorda, preliminarmente, che la Convenzione Internazionale Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, definisce come patrimonio culturale immateriale ampie categorie di beni, tra le quali tradizioni orali, lingue, arti dello spettacolo, consuetudini sociali, eventi rituali e festivi, conoscenze ed abilità artigiane che i gruppi e anche gli individui riconoscono come parte del loro patrimonio culturale. La stessa Convenzione affida ad ogni Stato contraente il compito di individuare gli elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio e di adottare i provvedimenti necessari a garantirne la salvaguardia. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, assoggetta alle proprie disposizioni le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalla Convenzione suddetta, nonché dalla Convenzione per la promozione delle diversità culturali, qualora siano rappresentate da testimonianze materiali Pag. 51e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10, che definisce le varie tipologie di beni culturali. Nello specifico, l'articolo 2 affida alla Repubblica il compito di riconoscere e garantire le manifestazioni citate – per le quali l'articolo 1 richiama i criteri di veridicità storica – quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese. In particolare, prevede la collaborazione dello Stato con le regioni e gli enti locali, facendo esplicitamente salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di manifestazioni storiche, culturali, artistiche e di tradizione popolare. Formalmente, peraltro, gli ambiti di competenza individuati sono riferiti allo Stato, a cui sono affidati la promozione della diffusione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici a livello nazionale e internazionale, il sostegno agli enti locali, alle associazioni e ad altre organizzazioni senza scopo di lucro per la loro realizzazione, l'istituzione e la gestione del relativo Albo nazionale. In base all'articolo 3, l'Albo nazionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che provvede alla relativa gestione e lo pubblica sul proprio sito. Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro emana un decreto per determinare le categorie delle manifestazioni, i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo, e quelle del suo aggiornamento annuale. L'articolo 4 dispone l'istituzione, presso il MIBACT, di un Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Al Fondo è devoluta, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento – che non sono quantificati – una quota, non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali. La quota è determinata annualmente, entro il 30 giugno, con decreto interministeriale. Al riguardo ricorda che, attualmente, le somme non riscosse da vincitori di lotterie nazionali sono attribuite all'erario. La determinazione di criteri e modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo è affidata ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza Stato-regioni, Federculture e la Federazione Nazionale Giochi storici. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro. I contributi annui prevedono una quota base e due quote aggiuntive. La quota base è assegnata, previa domanda, a titolo di concorso alle spese di impianto e di funzionamento delle manifestazioni. La prima quota aggiuntiva è assegnata ai gestori delle manifestazioni che si sottopongono almeno ogni quattro anni al giudizio tecnico di una commissione composta da rappresentanti ed esperti del settore da costituire presso il MIBACT. La seconda quota aggiuntiva è assegnata agli enti rappresentativi delle manifestazioni per la realizzazione di pubblicazioni, rapporti annuali, convegni e seminari. Al riguardo segnala che, poiché si verte in ambito di competenza legislativa concorrente, e che la Corte costituzionale, in varie occasioni, ha ricordato che, in tale ambito, il legislatore statale non può prevedere nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati, andrà valutata l'opportunità di prevedere, piuttosto, il coinvolgimento della Conferenza unificata, attraverso un'intesa. Segnala, inoltre, che non sembrerebbe essere presente un riferimento all'atto con il quale annualmente dovrebbero essere assegnati i contributi. L'articolo 5, infine, prevede di rendere deducibili a fini IRPEF le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti gestori delle manifestazioni, nonché delle federazioni a cui essi sono associati, fino all'importo di 2.000 euro. È prevista un'analoga modifica della disciplina IRES, al fine di rendere deducibili le erogazioni liberali, per un ammontare Pag. 52complessivo non superiore a 5.000 euro, ovvero fino a un importo massimo pari al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

  Manuela GHIZZONI (PD) ricorda che l'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) prevede già l'istituzione, nello stato di previsione del MIBACT, di un Fondo per la rievocazione storica, con finalità analoghe a quelle promosse dalla proposta di legge in discussione. Propone, pertanto, di verificare l'opportunità di istituire un altro Fondo, come previsto dall'articolo 4 della proposta C. 66.

  Caterina PES (PD), relatrice, conviene con il suggerimento della collega Ghizzoni e invita a tenere conto, per il prosieguo dell'esame, anche delle leggi regionali già approvate in materia.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.
C. 2546 Marchi.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 maggio 2017.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ricorda che il 16 e il 24 maggio 2017 si sono svolte le audizioni informali di esperti di recupero museale e di esponenti delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna. Fa altresì presente che in ordine alle questioni emerse durante le audizioni è pervenuta una nota da parte del Direttore generale degli archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che è a disposizione di tutti (vedi allegato). Non essendovi iscritti a parlare, chiede alla relatrice Iori se intenda replicare.

  Vanna IORI (PD), relatrice, ha colto un generale consenso sulla proposta di legge sia da parte dei colleghi, sia da parte dei soggetti ascoltati nel corso delle audizioni. Gli spunti emersi convergono sul collegamento simbolico tra la legge n. 180 del 1978 e la proposta in esame che pone la dignità della persona al centro di un impianto normativo finalizzato a creare una rete delle diverse realtà presenti sul territorio, che custodiscono un grande patrimonio non solo archivistico, ma anche architettonico e scientifico. Ritiene che le sottolineature e le precisazioni pervenute potranno senz'altro essere recuperate da emendamenti al testo, senza che ne sia stravolto l'impianto complessivo. Propone quindi che a seguito del termine che verrà fissato per la presentazione degli emendamenti possa esserci un tempo sufficiente a consentire un'approfondita riflessione sul loro contenuto.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e propone che la proposta di legge C. 2546 venga adottata come testo base.

  (La Commissione acconsente).

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

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