CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 maggio 2017
828.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 19

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

  La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
C. 4505 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Eleonora CIMBRO, relatrice, nel fare presente che la Commissione è chiamata, come ogni anno dall'entrata in vigore della legge n. 234 del 2012, ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge in titolo recante per l'anno 2017 disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ricorda che la legge europea ha per contenuto tipico, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge del 2012, disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea; disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni.
  Evidenzia che tale elenco è integrato, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche da norme volte a permettere il superamento dei casi di pre-contenzioso EU Pilot. A tal proposito ricorda che il sistema EU Pilot, lanciato nel 2008 dalla Comunicazione della Commissione «Un'Europa dei risultati – Applicazione del diritto comunitario» (COM (2007)502), è un meccanismo per lo scambio di informazioni tra Commissione europea e Stati membri ai fini della soluzione di problemi in tema di applicazione del diritto dell'Unione europea o di conformità delle legislazioni nazionali alla normativa UE, e nell'intento di prevenire l'apertura formale di procedure di infrazioni ex articolo 258 TFUE.
  Sottolinea che il sistema EU Pilot ha sostituito la pratica precedente, per cui la Commissione, prima di avviare una procedura di infrazione, inviava lettere di carattere amministrativo alle autorità nazionali per confrontarsi con loro sui profili del diritto interno che potevano sollevare dubbi di conformità a quello europeo. Segnala che nel sistema EU Pilot, lo scambio di comunicazioni avviene direttamente, tramite un sistema informatico, tra la Commissione e l'amministrazione nazionale (per l'Italia, il Dipartimento per le Politiche europee, il quale si occupa a sua volta di coinvolgere le amministrazioni regionali o locali eventualmente interessate) e che è fissato un termine generale di 20 settimane (10 per gli Stati membri e 10 per la Commissione) per lo scambio di comunicazioni.
  Riferisce, citando i dati riportati sul sito del Dipartimento per le politiche dell'Unione europea, che nel 2016 l'Italia aveva raggiunto il risultato storico, scendendo per la prima volta al di sotto delle 80 infrazioni, di 72 infrazioni. Nel 2017 tale dato è ulteriormente diminuito attestandosi Pag. 20a 67 procedure, di cui 53 per violazione del diritto dell'Unione e 14 per mancato recepimento di direttive;
  Segnala che con il provvedimento in titolo – costituito da 14 articoli suddivisi in 7 Capi inerenti la libera circolazione delle merci; la giustizia e sicurezza; la fiscalità; il lavoro; la tutela della salute; la tutela dell'ambiente – si modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per consentire la definizione di 3 procedure di infrazione e di 3 casi EU Pilot; il superamento di una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di 1 caso EU Pilot; garantire la corretta attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento interno; consentire l'attuazione delle decisioni del Consiglio dell'UE nell'ambito delle relazioni esterne, nonché apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012.
  Limitando l'esposizione alle norme di competenza della III Commissione, segnala che l'articolo 3 è volto a sanare il caso EU-Pilot 8184/15/JUST e ad attuare la decisione quadro 2008/913 GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia. In tale caso la Commissione ha rilevato l'incompleto recepimento da parte dell'Italia della decisione che prescrive agli Stati membri di sanzionare penalmente determinati atti commessi, quali: pubblico incitamento alla violenza o all'odio rivolto contro un gruppo di persone o un membro di tale gruppo definito sulla base della razza, del colore, dell'ascendenza, della religione o del credo o dell'origine nazionale o etnica; il reato di cui sopra commesso mediante diffusione e distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale; l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana in pubblico dei crimini di genocidio o contro l'umanità, i crimini di guerra, quali sono definiti nello Statuto della Corte penale internazionale (articoli 6, 7 e 8), quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro. Evidenzia che si tratta del cosiddetto discorso d'odio o hate speech, consistente nella negazione di fatti storici incontrovertibili quali la Shoah o i crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra anche mediante l'uso di internet, su cui il Parlamento ha lavorato nei mesi scorsi.
  La norma, di cui al citato articolo 3, novella la legge n. 654 del 1975 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 1966 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e il decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nell'obiettivo di dare completa attuazione alla decisione quadro 2008/913/GAI, secondo la quale i reati ispirati a specifiche manifestazioni di razzismo e xenofobia devono costituire un reato in tutti i Paesi dell'UE ed essere passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che riguardano anche le persone giuridiche e comprendono ammende penali e non penali.
  Sottolinea che le normative notificate dall'Italia ai fini del recepimento sono, in particolare, la legge n. 962 del 1967 sulla prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, la citata legge n. 654 del 1975 e il Codice penale. Nel segnalare che gli addebiti contestati dalla Commissione europea concernerebbero vari profili della decisione quadro, costituendo, a seconda dei casi, fattispecie di mancato recepimento, recepimento incompleto, e recepimento incorretto, rileva, in particolare, l'assenza nel nostro ordinamento di una disposizione concernente la fattispecie penale di apologia, negazione o minimizzazione grossolana dei crimini come definiti dallo Statuto militare internazionale allegato all'Accordo di Londra dell'8 agosto 1945. Segnala che la Commissione europea avrebbe contestato all'Italia il recepimento incompleto della disposizione in quanto l'articolo 8, comma 2, della legge n. 962 del 1967 farebbe riferimento unicamente al comportamento di chi pubblicamente fa apologia e solo in relazione al reato di genocidio e, contrariamente a quanto previsto dalla decisione quadro, non includerebbe Pag. 21la condotta di pubblica negazione, né la minimizzazione grossolana, e non farebbe riferimento ai reati contro l'umanità e ai crimini di guerra.
  Conseguentemente, segnala che, con il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge, si amplia il campo di applicazione dell'aggravante di «negazionismo» di cui al comma 3-bis dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, introdotto dalla recente legge n. 115 del 2016, con cui si è a suo tempo già inteso sanare buona parte dei rilievi della Commissione europea espressi nel citato caso EU Pilot 8184/15/JUST. Ricorda che il comma 3-bis stabilisce una maggior pena (reclusione da due a sei anni) se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge n. 232 del 1999.
  Il comma 1 dell'articolo 3 in esame integra, pertanto, la formulazione del citato comma 3-bis, prevedendo la sanzionabilità con la reclusione da 2 a 6 anni – oltre che della negazione – anche della minimizzazione in modo grave dell'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Mette in luce che il criterio della gravità verrà quindi in evidenza tanto ai fini della sussistenza del reato («minimizzazione in modo grave») quanto per la valutazione agli effetti della pena da parte del giudice.
  Inoltre, segnala che con il comma 2 dell'articolo 3 si inserisce un nuovo articolo 25-terdecies al decreto legislativo n. 231 del 2001, che aggiunge al catalogo dei delitti che comportano la responsabilità delle persone giuridiche anche i reati di razzismo e xenofobia aggravati dal negazionismo, di cui al citato comma 3-bis dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, con sanzioni pecuniarie e interdittive.
  Ritiene da segnalare che in tema di istigazione pubblica all'odio, la Commissione europea avrebbe contestato anche un incorretto recepimento poiché la norma italiana in questione (articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 654 del 1975) configurerebbe una condotta maggiormente restrittiva di quella richiesta dalla decisione quadro. In particolare, evidenzia che la condotta della «istigazione pubblica all'odio» sarebbe recepita (dalla legge italiana) nel comportamento di «chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico»; la Commissione europea avrebbe rilevato che la decisione quadro richiede agli Stati membri di sanzionare l'istigazione pubblica all'odio in quanto tale e non la propaganda di tale istigazione.
  La Commissione europea ha, infine, sottolineato il numero limitato di condanne per espressioni di odio razziale e xenofobo sulla base della citata disposizione italiana, nonostante i gravi incidenti che – sulla base delle informazioni in suo possesso – si sarebbero registrati in Italia. Sottolinea che secondo la Commissione ciò dimostrerebbe le difficoltà che le autorità giudiziarie starebbero incontrando nell'impiego della disposizione italiana ai fini del perseguimento della condotta. Ritiene che tali difficoltà appaiono connesse soprattutto al tema della competenza giurisdizionale quando i reati siano commessi tramite mezzi informatici.
  Come richiama l'analisi tecnico-normativa, ricorda la trasmissione al Senato del disegno di legge S. 2471, approvato dalla Camera il 6 luglio 2016 (C. 3084), recante ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003. Ricorda che tale provvedimento novella l'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 654 del 1975 al fine di prevedere che il delitto di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero l'istigazione a commettere o la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi possa essere Pag. 22commesso con qualsiasi mezzo, anche informatico o telematico; nonché di ampliare l'ambito della descritta fattispecie penale, in cui viene compresa anche la distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale razzista o xenofobo.
  Ricorda, infine, che in questa legislatura è stata istituita la Commissione «Jo Cox» sull'intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio (10 maggio 2016), presieduta dalla Presidente della Camera e composta da un deputato per ogni gruppo politico, rappresentanti di organizzazioni sopranazionali, di istituti di ricerca e di associazioni ed esperti, con il compito di condurre attività di studio e ricerca su tali temi, anche attraverso lo svolgimento di audizioni.
  Data l'ampiezza dei rilievi sollevati dalla Commissione europea al nostro Paese sulla questione, anche alla luce dei recenti lavori della III Commissione sul punto, svolti in congiunta con la Commissione Giustizia, ritiene doverosa una valutazione da parte del rappresentante del Governo sulla adeguatezza di questa legge europea nel dare piena attuazione ad una decisione del Consiglio dell'UE di notevole rilievo, tanto più alla luce della crescita esponenziale dei crimini d'odio che si registra anche nel nostro Paese, oltre che nel resto del continente europeo.
  Passando all'articolo 6, relativo alla non imponibilità ai fini IVA di cessioni all'esportazione di beni nei confronti di amministrazioni e soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, ricorda che la direttiva in questione consente di esentare dall'IVA le cessioni di beni ad organismi riconosciuti che li esportano fuori dall'Unione nell'ambito delle loro attività umanitarie, caritative o educative condotte al di fuori del territorio dell'Unione. Segnala che la norma novella la legge di riforma della cooperazione allo sviluppo (legge n. 125 del 2014), con particolare riferimento all'articolo 26, per applicare l'esenzione ai fini IVA alle spedizioni o ai trasporti al di fuori dell'UE effettuate dal cessionario (o per suo conto) entro 180 giorni dalla consegna. Nel segnalare che la prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale, ricorda che le modalità della cessione o spedizione in oggetto sono fissate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Sottolinea che viene novellato l'articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (»Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi») per estendere la disciplina sanzionatoria alle cessioni qualora i beni in questione non dovessero essere effettivamente esportati, in frode alla legge. Segnala che, conseguentemente, si dispone l'abrogazione dell'articolo 26, comma 5, che stabilisce che le cessioni di beni a favore di amministrazione e soggetti della cooperazione sono da considerarsi non imponibili agli effetti dell'IVA ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 972.
  Relativamente all'articolo 7, evidenzia che esso è volto a sanare il caso EU Pilot 7060/14/TAXU estendendo il vigente regime fiscale agevolato relativo ai soggetti esercenti navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII), anche nei confronti di soggetti residenti e non, con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi iscritte in Registri di Paesi UE o dello Spazio economico europeo.
  Ritiene che meriti una menzione anche l'articolo 8, volto a sanare il caso EU Pilot 2079/11/EMPL prevedendo disposizioni relative al trattamento economico dei circa 500 lettori di lingua straniera in servizio presso le Università statali, di cui ben 260 hanno un contenzioso aperto con gli atenei di riferimento.
  Nel segnalare che l'articolo 13 ricade nella tipologia delle disposizioni necessarie a dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea essendo funzionale all'attuazione delle attività derivanti da decisioni del Consiglio dell'UE per missioni civili e militari nell'ambito della PSDC e anche nel contesto di cooperazioni strutturate Pag. 23permanenti, ai sensi dell'articolo 42, paragrafi 3 e 4, del Titolo V del TUE, ricorda che esso riguarda il trattamento economico del personale estraneo alla pubblica amministrazione che partecipi a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna (SEAE), come le missioni PSDC o gli uffici dei Rappresentanti speciali dell'UE, tenuto conto del nuovo regime normativo di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali introdotto dalla legge n. 145 del 2016.
  La norma disciplina la questione dell'indennità per il personale estraneo alla pubblica amministrazione e assegnato ad iniziative o missioni in materia di relazioni esterne dell'UE e deliberate in sede di Consiglio dell'Unione europea, rinviando ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5 della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Segnala che con tale norma si è superata la disciplina di volta in volta contenuta nei decreti-legge sulle missioni internazionali (fino al n. 67 del 2016) che fissava tale indennità nella misura dell'80 per cento dell'indennità di servizio all'estero, quale prevista dall'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. Segnala che l'indennità, ad oggi, è calcolata al netto delle ritenute, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. Inoltre, evidenzia che l'indennità di missione è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.
  Sottolinea che con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione del fondo per le missioni internazionali a favore delle missioni deliberate, si può stabilire, per alcuni teatri operativi di particolare disagio ambientale, che la relativa indennità sia calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, tuttavia situata nel medesimo continente. Infine, ricorda che durante i periodi di riposo o di recupero fruiti in costanza di missione, ma al di fuori del teatro operativo, al personale interessato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
  Nel segnalare che il comma 2 dell'articolo 13 subordina la corresponsione del trattamento di missione all'autorizzazione effettiva, da parte dell'Italia, della partecipazione ad iniziative e missioni del Servizio europeo per l'azione esterna, evidenzia che tale autorizzazione, sulla scorta degli articoli 2 e 3 della legge n. 145 del 2006, è disposta con deliberazione del Consiglio dei Ministri e autorizzazione delle Camere mediante appositi atti di indirizzo. Ricorda che in sede di prima applicazione della legge n. 145 del 2006, lo scorso 8 marzo 2017 l'Aula della Camera ha approvato tali atti di indirizzo, mentre non risultano ancora trasmessi i provvedimenti per il riparto delle risorse tra le missioni autorizzate, su cui le Commissioni competenti dovranno esprimere il proprio parere.
  Segnala, infine, che la relazione tecnica al disegno di legge europea 2017, in riferimento all'articolo 13, esclude oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, stante il carattere ordinamentale della norma. Rileva, tuttavia, come le nuove modalità di calcolo dell'indennità di missione potrebbero comportare scostamenti, ancorché lievi, nell'entità delle somme che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dovrà corrispondere al personale estraneo alla Pubblica Amministrazione, ma ciò avverrà solo dopo la deliberazione di ciascuna specifica missione, e dopo il riparto delle relative risorse a valere sul richiamato fondo per le missioni internazionali.
  Alla luce di quanto esposto propone che la Commissione riferisca in senso favorevole (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Vincenzo AMENDOLA si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice.

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  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che, alla luce di quanto emerso dal dibattito, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti, restando intesa la possibilità di presentarli è sempre data presso la XIV Commissione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole, nominando l'onorevole Cimbro relatrice presso la Commissione Politiche dell'Unione europea.

  La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Vincenzo Amendola.

  La seduta comincia alle 13.15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C. 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.
C. 3537 Venittelli ed altri.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marietta TIDEI (PD), relatrice, nel ricordare che la Convenzione C 188 sul lavoro nel settore della pesca, adottata a Ginevra il 14 giugno 2007 nell'ambito della Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), non è stata ancora ratificata dal nostro Paese, segnala che la globalizzazione ha avuto un impatto profondo su questo settore, riconosciuto dall'OIL tra le attività più pericolose per i lavoratori in essa impiegati. Evidenzia che sono, infatti, circa 55 milioni i lavoratori impiegati nel settore della pesca in tutto il mondo e oltre 4 milioni i pescherecci che per il 74 per cento dei casi operano in acque marine.
  Nel sottolineare che secondo l'Istituto di ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura, in Italia nel 2012 gli occupati nel settore della pesca erano pari a circa 29.000 unità, con una perdita di circa 6.000 posti di lavoro dal 2004 al 2012, ricorda che, nonostante sia fonte di occupazione per una porzione molto rilevante della popolazione mondiale, il lavoro nella pesca non è universalmente tutelato e regolato. A tale proposito segnala che in Italia, nel comparto della pesca si verifica il 70 per cento di tutti gli eventi mortali del settore navigazione.
  Sottolinea che nel mondo globalizzato della pesca i meccanismi di rappresentanza e le condizioni di lavoro si differenziano in modo sostanziale e ritiene che l'entrata in vigore della Convenzione in esame segna il passo e la mancata ratifica allontana nel tempo il raggiungimento di diritti essenziali da parte dei lavoratori del settore.
  Segnala che la Convenzione è nata per garantire condizioni di lavoro dignitoso a tutti i lavoratori della pesca; definire le condizioni minime di lavoro a bordo; definire regole riguardo il vitto e l'alloggio dei pescatori; garantire rigorose misure di salute e di sicurezza; assicurare assistenza sanitaria e prevedere meccanismi di protezione sociale; contrastare il lavoro minorile e forzato, lo sfruttamento dei migranti, la tratta e la pesca illegale.
  Sottolinea che la necessità di proteggere e di promuovere i diritti dei pescatori in questa materia si basa sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, resa esecutiva dalla legge n. 689 del 1984, sulla Dichiarazione dell'OIL sui princìpi e i diritti fondamentali nel lavoro del 18 giugno 1998 e sui diritti enunciati da numerose convenzioni internazionali in materia lavoristica.
  Ricorda che la relazione di accompagnamento menziona anzitutto i danni alla colonna vertebrale e agli arti superiori, ma anche patologie dell'udito da continua esposizione al rumore, nonché patologie Pag. 25della pelle per l'esposizione alla radiazione solare e patologie pleuriche correlate alla presenza dell'amianto, in passato ampiamente utilizzato dall'ingegneria delle costruzioni navali.
  In sintesi, evidenzia che la Convenzione mira a garantire standard di lavoro dignitosi, definendo le condizioni minime di lavoro a bordo, incluso il vitto e l'alloggio dei pescatori. Inoltre, segnala che importanti previsioni riguardano le misure di sicurezza e quelle volte alla salute dei lavoratori del mare, come anche l'assistenza sanitaria e la protezione sociale. Rileva che completano il nucleo di garanzie assicurate dalla Convenzione le misure contro il lavoro minorile e forzato, lo sfruttamento dei migranti, la tratta di esseri umani e la pesca illegale.
  Segnala altresì che è stata recentemente adottata, a livello comunitario, la direttiva del Consiglio UE 2017/159, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'OIL, concluso il 21 maggio 2012 tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea, che fissa i criteri di applicazione, a livello europeo, degli standard contenuti nella Convenzione dell'OIL; la direttiva dovrà essere attuata dagli Stati membri entro il mese di novembre 2019.
  Richiama pertanto l'opportunità di una pronta approvazione del progetto di legge, presentato dalla deputata Venittelli, in quanto la Convenzione dell'OIL potrà contribuire a migliorare la situazione settoriale nel nostro Paese, ove si assiste a un calo del numero di infortuni, ma ad un preoccupante incremento delle malattie professionali correlate alla pesantezza del lavoro in tutte le fasi della pesca.

  Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA si riserva di intervenire nel prosieguo dell’iter di esame.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

INTERROGAZIONI

  Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

  La seduta comincia alle 13.20.

5-03048 Rubinato: Sul disastro aereo del 2008 al largo delle isole venezuelane Los Roques.
5-06215 Casellato: Sul disastro aereo del 2008 al largo delle isole venezuelane Los Roques.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

  Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Simonetta RUBINATO (PD), replicando anche a nome della collega Casellato, si dichiara soddisfatta confidando nella positiva azione del Governo per il recupero delle salme delle vittime del disastro del 2008, alla luce della complessa situazione testé illustrata dal sottosegretario Amendola. Facendosi interprete dei sentimenti delle famiglie dei dispersi, testimonia il loro disagio per la disparità di trattamento percepita rispetto a quanto fatto per le vittime del disastro aereo appartenenti ad una famiglia di celebri stilisti. Peraltro, le condizioni ambientali in cui si trovano al momento i corpi dei dispersi ne consentono il recupero per cui le famiglie auspicano l'avvio delle relative procedure.

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5-09630 Falcone: Sulle misure discriminatorie adottate dalla Confederazione svizzera nei confronti dei lavoratori transfrontalieri italiani.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, fa presente che, su richiesta del deputato Falcone e in accordo con il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione 5-09630 è rinviato ad altra seduta.

5-10905 Garavini: Sull'alienazione di proprietà immobiliari dello Stato italiano a Monaco di Baviera.
5-10939 Manlio Di Stefano: Sull'alienazione di proprietà immobiliari dello Stato italiano a Monaco di Baviera.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

  Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Manlio DI STEFANO (M5S), replicando, ricorda che l'interrogazione è stata presentata a seguito di una lettera aperta firmata da due presidenti dei Comites ed indirizzata al Ministro interrogato. Dichiara di essere a conoscenza delle esigenze di risparmio a cui deve fare fronte il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ma sottolinea che c’è il rischio che, a causa di meccanismi non comprensibili di opportunità politica e di valutazione reale e progettuale dell'operazione, si sottovaluti l'oggettivo valore del patrimonio immobiliare italiano all'estero. Auspica, quindi, che si vigili affinché l'operazione di dismissione di alcuni immobili di proprietà italiana non sia un'operazione in perdita. Ritiene opportuno che il Ministero censisca gli immobili all'estero, al fine di valutare quali sia più vantaggioso dismettere, anche tenendo conto della loro importanza quali presidi strategici.

  Laura GARAVINI (PD), replicando, apprezza che il Governo abbia sostenuto che non saranno interessati dall'alienazione gli immobili che hanno dimostrato di avere una buona funzionalità. A tale proposito, ritiene positivo l'approccio del Governo in riferimento alla razionalizzazione dei tagli di spesa. Ritiene opportuno che l'eventuale dismissione di immobili all'estero tenga conto dell'efficacia dei servizi a cui essi sono preposti. In questo senso, ricorda che, mentre la sede del Consolato generale può risultare obsoleta per le funzioni che esso deve svolgere, la sede dell'Istituto di cultura di Monaco è idonea alle esigenze di spazio e di accessibilità necessarie all'Istituto stesso. Auspica che il Governo ponga la dovuta attenzione al tema oggetto dell'interrogazione, in quanto la situazione descritta non riguarda esclusivamente gli immobili italiani a Monaco di Baviera, ma numerosi edifici sparsi in tutto il mondo.

5-07061 Spadoni: Sui finanziamenti destinati al CIHEAM (Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes) di Bari.
5-11132 Spadoni: Sui finanziamenti destinati al CIHEAM (Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes) di Bari.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

  Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Maria Edera SPADONI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta dalla risposta del Governo, in quanto ritiene non sia stata fornita una spiegazione alla domanda principale delle sue interrogazioni, relativa all'ammontare del finanziamento destinato al CIHEAM di Bari e ai progetti finanziati. Nel ricordare che il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo ha approvato il finanziamento al CIHEAM di Bari per l'iniziativa a favore della Siria e Paesi limitrofi denominata «Sostegno all'agricoltura e allevamento Pag. 27per il popolo siriano – Terza fase», a valere sugli stanziamenti del decreto missioni dell'esercizio finanziario 2016, denuncia la poca trasparenza nello stanziamento dei fondi.

5-11244 Cimbro: Sulla detenzione di un cittadino italiano in Mauritania.

  Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Eleonora CIMBRO (MDP), in sede di replica, si dichiara soddisfatta dalla risposta del Governo e si congratula con la diplomazia italiana per aver risolto la questione della detenzione di Cristian Provvisionato in Mauritania, dimostrando la propria capacità di dare risposte concrete. Ricorda che l'interrogazione in titolo è nata dalla richiesta della famiglia di Provvisionato ai parlamentari lombardi affinché interrogassero il Governo sulla situazione del proprio congiunto. Nel segnalare che l'interrogazione era stata presentata prima del rilascio di Provvisionato, ritiene di cogliere l'occasione per ringraziare e congratularsi ancora con il Governo.

  La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il viceministro agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2016-2018, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2015.
Atto n. 414.
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), relatrice, presenta una nuova proposta di parere favorevole, che illustra, sottolineando che essa incorpora considerazioni relative ai temi emersi durante la discussione (allegato 6).

  Maria Edera SPADONI (M5S) presenta una proposta alternativa di parere, di cui auspica l'approvazione (vedi allegato 7).

  Il Viceministro Mario GIRO si esprime favorevolmente sulla proposta illustrata dall'onorevole Quartapelle Procopio.

  Andrea MANCIULLI, presidente, avverte che sarà messa in votazione dapprima la proposta di parere della relatrice, dalla cui eventuale approvazione deriva la preclusione della deliberazione sulla proposta alternativa di parere, presentata dal gruppo M5S.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 15.05.

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