CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 maggio 2017
823.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 168

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.15.

Ristorazione collettiva.
S. 2037.
(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Il deputato Michele MOGNATO (MDP), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 9a Commissione Agricoltura del Senato sul disegno di legge S. 2037, recante disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva.
  Il disegno di legge ha ad oggetto la disciplina dei servizi di ristorazione collettiva ed intende coniugare politiche della salute con politiche più prettamente afferenti alla sfera economica, come la promozione dei prodotti agricoli di qualità.
  Rileva che il disegno di legge, nel disciplinare le modalità di affidamento e svolgimento del servizio di ristorazione collettiva, opera numerosi rinvii al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, che occorrerà correggere con il richiamo al nuovo codice dei contratti pubblici approvato successivamente alla presentazione del disegno di legge.
  Per quanto di specifica competenza della Commissione per le questioni regionali, richiama i seguenti articoli. Pag. 169
  L'articolo 3 dispone in ordine alle linee guida per la ristorazione collettiva contenenti i requisiti qualitativi minimi e ulteriori caratteristiche dei cibi. Tale documento è approvato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche alimentari e forestali, sentite l'ANCI e le principali associazioni di settore. Al riguardo, parrebbe opportuno assicurare un coinvolgimento delle Regioni nella fase di definizione del decreto, poiché quest'ultimo incide sulla materia «salute», di competenza legislativa concorrente fra Stato e Regioni. Tale coinvolgimento potrebbe peraltro essere assicurato tramite la previa intesa in sede di Conferenza unificata, nella quale è rappresentata la componente degli enti locali, ciò che farebbe venir meno l'esigenza di acquisire un distinto parere dell'ANCI.
  L'articolo 4 demanda alle Regioni e alle Province autonome i compiti di: collaborare, nella definizione dei bandi di gara dei contratti relativi alla ristorazione collettiva «in riferimento ai beni alimentari provenienti dal sistema produttivo locale», con «le pubbliche amministrazioni aggiudicatrici» alla definizione dei criteri da inserire nei capitolati di appalto. Tale collaborazione è finalizzata a garantire il «rispetto delle norme in materia di libera circolazione delle merci», nonché «i requisiti di qualità, di quantità e di prezzo in relazione alle derrate alimentari richieste» (comma 2); promuovere la creazione di piattaforme interregionali per la distribuzione di prodotti agroalimentari, al fine di favorirne la diffusione a livello nazionale e l'acquisto da parte delle aziende di ristorazione collettiva (comma 3). Quanto al comma 2, invita a valutare una riformulazione del testo al fine evitare possibili interpretazioni che possano legittimare misure che, nell'ambito della definizione di capitolati d'appalto per l'acquisizione di servizi di ristorazione, favoriscano i «beni alimentari provenienti dal sistema locale» in violazione della disciplina comunitaria della concorrenza. La Corte costituzionale (cfr. sent. n. 292 del 2013) ha infatti censurato una legge regionale che attribuiva all'utilizzazione di prodotti agricoli di origine regionale un titolo preferenziale per l'aggiudicazione di appalti pubblici. In questo modo, ad avviso della Corte, veniva introdotta nell'ordinamento una misura cd. ad effetto equivalente (a restrizioni quantitative tra gli Stati membri) che determinava un ostacolo illegittimo agli scambi intracomunitari ai sensi dell'articolo 34 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, non giustificabile dalle finalità di cui all'articolo 36 del TFUE.
  Andrebbe inoltre ponderata la scelta di specificare che la collaborazione richiesta alle Regioni nella definizione dei capitolati di gara sia finalizzata, fra l'altro, al rispetto della disciplina in materia di libera circolazione delle merci, trattandosi di una «materia» presidiata dallo Stato (che peraltro è l'esclusivo titolare della relativa funzione legislativa) e in ordine alla quale le Regioni non vantano specifiche competenze.
  Rispetto al compito di istituire piattaforme regionali, sarebbe preferibile che esso fosse inteso come facoltà e, al contempo, si predisponessero finanziamenti ad hoc (il cui riparto dovrebbe essere demandato ad un'intesa in sede di Conferenza unificata) al fine di garantire una simmetria tra funzioni e risorse idonee al loro perseguimento.
  Presenta quindi una proposta di parere favorevole con tre condizioni e tre osservazioni (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina.
C. 56-B cost., approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata, in prima deliberazione, dal Senato.
(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla I Commissione Affari costituzionali della Camera sul testo della proposta di legge costituzionale C. 56-B Alfreider, recante «Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano».
  La proposta di legge costituzionale C. 56-B è stata approvata, con modificazioni, dalla Camera, in prima deliberazione, l'11 gennaio 2017, e successivamente dal Senato (S. 2643), che ha approvato il testo, in prima deliberazione, il 12 maggio 2017, apportandovi alcune modifiche.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 21 dicembre 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, e in data 16 marzo 2017, nel corso dell'esame al Senato.
  Si sofferma sulle modifiche apportate dal Senato, oggetto di esame da parte della Commissione.
  Sono stati innanzitutto soppressi gli articoli 2 e 5 del testo approvato dalla Camera, rispettivamente in materia di elezione del consiglio provinciale e dei consigli comunali. In particolare, l'articolo 2, in materia di elezione del Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano, disponeva la soppressione dell'articolo 47, terzo comma, primo periodo, dello Statuto, sulla base del quale nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con «sistema proporzionale» e novellava il successivo articolo 48, secondo comma, dello Statuto, così ponendo, quale vincolo costituzionale alla legge provinciale per l'elezione del Consiglio di Bolzano, l'obbligo di prevedere che l'elezione di quel Consiglio fosse a suffragio universale e diretto con «sistema su base proporzionale». L'articolo 5 introduceva, all'articolo 61 dello Statuto, la previsione in base alla quale nella Provincia autonoma di Bolzano i Consigli comunali debbono essere eletti con sistema su base proporzionale. Sono stati conseguentemente modificati i riferimenti recati dalle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 10.
  Ricorda che, proprio con riferimento agli articoli 2 e 5, il parere formulato dalla Commissione nel corso dell'esame al Senato conteneva un'osservazione che rimetteva alla Commissione di merito la valutazione dell'opportunità di richiedere il parere o di acquisire in ogni caso l'avviso, anche nell'ambito delle procedure parlamentari di natura conoscitiva, del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul testo approvato dalla Camera. Con i predetti articoli era stata infatti introdotta nel provvedimento una materia non strettamente pertinente alla tutela della minoranza ladina, aprendo il varco a rilevanti modifiche del sistema elettorale.
  È stato altresì modificato l'articolo 8, che aggiunge all'articolo 102 dello Statuto un comma che autorizza la Regione e la Provincia di Trento ad attribuire, trasferire o delegare funzioni, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina, al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio che costituisce l'insediamento storico del gruppo ladino-dolomitico di Fassa. Recependo anche la seconda osservazione contenuta nel parere della Commissione, è stato precisato che deve trattarsi di funzioni amministrative.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il deputato Florian KRONBICHLER (MDP) si compiace per il risultato ottenuto e ringrazia il relatore. Richiamando la recente approvazione da parte del Consiglio provinciale di Bolzano della legge elettorale, sottolinea che la proposta di legge in esame già sta avendo le sue ricadute. Rileva che nel suo territorio il concetto di rappresentanza ha una doppia importanza, perché deve essere inteso sia come rappresentanza delle minoranze politiche che come rappresentanza delle minoranze linguistiche. Le modifiche che erano state frettolosamente e quasi di Pag. 171nascosto introdotte nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera sarebbero risultate penalizzanti soprattutto per il gruppo italiano. Rileva altresì con soddisfazione che le osservazioni formulate dalla Commissione per le questioni regionali sono state tenute nella debita considerazione dalla Commissione affari costituzionali del Senato. Ringrazia la collega Gatti ed il presidente D'Alia ed esprime il proprio voto favorevole sul parere.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari.
C. 3225 Richetti ed abb.
(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla I Commissione Affari costituzionali della Camera il parere sulla proposta di legge C. 3225 Richetti, recante «Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali».
  La proposta di legge è volta all'estensione nei confronti dei membri del Parlamento del sistema previdenziale contributivo vigente per i dipendenti pubblici.
  L'articolo 1 reca le finalità della proposta di legge in esame e l'ambito di applicazione. L'obiettivo del provvedimento consiste nell'abolizione degli assegni vitalizi e di ogni tipo di trattamento pensionistico vigente degli eletti, comunque esso sia denominato, e nella loro sostituzione con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali (comma 1). Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, il medesimo articolo 1 (comma 2) chiarisce che la proposta di legge si applica a tutti gli eletti: a quelli in carica alla data di entrata in vigore della legge, a quelli eletti successivamente e a quelli cessati dal mandato.
  L'articolo 2 modifica la legge n. 1261 del 1965, che disciplina l'indennità dei parlamentari in attuazione dell'articolo 69 della Costituzione, prevedendo che l'indennità sia costituita, oltre che da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza (come già stabilito dalla normativa vigente), anche da un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
  L'articolo 3 prevede l'obbligo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare ai princìpi della legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive; tale obbligo costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica. In caso di mancato adeguamento, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni e alle Province autonome sono ridotti di una somma corrispondente ai risparmi prodotti dall'attuazione delle disposizioni della legge.
  Ricorda in proposito che il principio del «passaggio ad un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali» è stato già introdotto dal legislatore statale dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e successive modificazioni, e rafforzato dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, e successive modificazioni.
  L'articolo 4 reca disposizioni in materia di versamento dei contributi previdenziali, specificando che, ai fini della determinazione del trattamento previdenziale, i parlamentari siano assoggettati al versamento di contributi previdenziali trattenuti d'ufficio sull'indennità parlamentare (comma Pag. 1721). È inoltre previsto che, nel caso in cui i parlamentari optino (ai sensi dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 165/2001) per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, in luogo dell'indennità parlamentare, gli stessi possano chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare ai fini previdenziali. In tal caso, le trattenute si effettuano sulle competenze accessorie (comma 2).
  L'articolo 5 prevede l'istituzione presso l'INPS di un'apposita gestione separata dei fondi destinati al trattamento previdenziale dei parlamentari. La gestione è affidata ad un Consiglio di amministrazione, appositamente istituito, composto dal Presidente dell'INPS, che lo presiede, e da cinque rappresentanti degli organi interessati, individuati dai rispettivi Uffici di presidenza. I componenti del consiglio non percepiscono alcuna indennità, comunque denominata (comma 2).
  L'articolo 6 stabilisce i requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale. In particolare, il trattamento previdenziale è riconosciuto ai parlamentari cessati dal mandato parlamentare, che lo hanno esercitato per almeno cinque anni, al compimento del sessantacinquesimo anno di età; la frazione di anno superiore a sei mesi è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi (commi 1 e 2). Infine, dispone che, in caso di annullamento dell'elezione di un parlamentare, al parlamentare che lo sostituisce è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versamento per intero dei contributi da parte dello stesso (comma 3).
  L'articolo 7 prevede che la determinazione del trattamento previdenziale venga effettuata con il sistema di calcolo contributivo vigente per la generalità dei lavoratori. In particolare, il comma 1 dispone che il trattamento pensionistico dei parlamentari, corrisposto in 12 mensilità, sia determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi, in relazione all'età del parlamentare al momento del conseguimento del diritto alla pensione.
  L'articolo 8, comma 1, definisce le modalità di determinazione del montante contributivo individuale, individuato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al successivo comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione. Ai sensi del comma 2, la base imponibile contributiva viene determinata sulla base dell'indennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria. L'ammontare delle quote contributive a carico del parlamentare e dell'organo di appartenenza è pari a quello per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali (comma 3). Il comma 4, infine, riprendendo anche in questo caso quanto previsto per i lavoratori dipendenti, dispone in ordine al metodo di calcolo del tasso annuo di capitalizzazione, dato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata dall'ISTAT, con riferimento ai 5 anni precedenti l'anno da rivalutare.
  L'articolo 9 reca norme in tema di decorrenza dell'erogazione del trattamento previdenziale. In via generale, il comma 1 dispone che l'erogazione del suddetto trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il parlamentare cessato dal mandato ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età. I successivi commi 2 e 3 fissano termini diversi di decorrenza per determinate situazioni: nel caso in cui alla data di cessazione del mandato il parlamentare abbia già raggiunto i 65 anni di età e sia in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 6, il trattamento previdenziale decorre dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello Pag. 173stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese (comma 2); nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa (comma 3).
  L'articolo 10 prevede la sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale del parlamentare in godimento in caso di elezione o nomina ad altra carica pubblica. L'articolo estende la sospensione a tutte le cariche incompatibili con il mandato parlamentare a prescindere dall'ammontare dell'indennità e introduce la sospensione anche in relazione all'assunzione di qualsiasi altra carica, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati in controllo pubblico. Tuttavia, in tal caso si ha la sospensione solamente se l'ammontare dell'indennità superi quella del trattamento previdenziale (comma 1). Il comma 2 prevede che, una volta concluso l'incarico che ha provocato la sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale, questo riprende a partire alla cessazione dell'incarico medesimo. Inoltre, dispone in ordine alla rivalutazione del trattamento previdenziale nei periodi di sospensione.
  L'articolo 11 equipara il diritto alla pensione ai superstiti alle condizioni previste per tutti i lavoratori.
  L'articolo 12 equipara il diritto alla rivalutazione dei trattamenti previdenziali alle condizioni previste per tutti i lavoratori.
  L'articolo 13 dispone in ordine alla rideterminazione, da parte delle Camere, dell'ammontare di tutti gli assegni vitalizi e pensioni attualmente erogate, entro sei mesi, in modo da adeguarle alle nuove norme introdotte dal provvedimento in esame. In ogni caso l'importo non può essere inferiore a quello dell'assegno sociale (comma 1). Per quanto riguarda l'età pensionabile, i parlamentari cessati dal mandato e che attualmente già beneficiano del vitalizio o della pensione continuino a percepire il trattamento previdenziale (ricalcolato con il sistema contributivo come previsto dal comma 1), anche se non hanno raggiunto i 65 anni di età (comma 2). Invece, gli ex parlamentari che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale perché non hanno ancora raggiunto l'età pensionabile beneficeranno del nuovo trattamento previdenziale al compimento del sessantacinquesimo anno di età (comma 3). Infine, il comma 4 reca una norma di chiusura che rinvia, per quanto non previsto, alle norme generali di disciplina del sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori del settore statale.
  L'articolo 14 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con tre condizioni e una osservazione (vedi allegato 3).

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) ringrazia il Presidente e rimarca la solidità giuridica della proposta di parere, che viene incontro ad una serie preoccupazioni destate dal provvedimento in esame. Se, da un punto di vista politico, ci si trova di fronte ad un manifesto di carattere propagandistico, frutto di una rincorsa populista, da un punto di vista giuridico, la proposta di legge presta facilmente il fianco a ricorsi giurisdizionali sotto diversi profili. La proposta di parere evidenzia correttamente due importanti profili di criticità rilevanti ai fini della competenza della Commissione: la retroattività della normativa e l'invasione di campo delle prerogative regionali.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal presidente, che risulta ineccepibile sotto il profilo tecnico. Chiede il rinvio dell'esame del provvedimento alla settimana successiva.

  Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, rileva che l'inizio dell'esame del provvedimento è calendarizzato in Aula per la settimana successiva e che pertanto non è possibile rinviare.
  Sottolinea come la proposta di parere non entri nel merito della proposta di Pag. 174legge, che pur suscita perplessità sotto altri aspetti. Esso si limita di evidenziare alcuni aspetti problematici, che possono generare contenzioso, quali ad esempio la mancata differenziazione tra la situazione di chi è già titolare di un diritto e la situazione di chi non ha invece ancora maturato il diritto, e a rimarcare difficoltà applicative, quali l'assenza della previsione di una gestione separata dell'INPS per le Regioni.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), dopo aver evidenziato la rilevanza politica del provvedimento, dichiara di condividere le condizioni e l'osservazione contenute nel parere, supportate da una nutrita giurisprudenza costituzionale. Esprime quindi il parere favorevole del proprio gruppo.

  La senatrice Maria Grazia GATTI (MDP) fa presente che è importante esprimere tempestivamente il parere che contiene riferimenti precisi ed importanti. Il testo in esame sembra ignorare problematiche rilevanti, quali quelle del rapporto tra poteri e del rispetto delle autonomie costituzionali. Sottolinea un punto politico a suo avviso molto delicato, relativo alla ventilata possibilità di un ricalcolo generale delle pensioni retributive.

  Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, condivide l'ultima considerazione svolta dalla senatrice Gatti e dichiara che risulterebbe più dignitoso proporre l'abolizione dell'indennità parlamentare e di qualsiasi forma di vitalizio.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 8.50.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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