CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 maggio 2017
823.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 55/2017: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia Spa.
C. 4452 Governo.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 maggio 2017.

  Angelo SENALDI (PD), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni volte rispettivamente a sollecitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di evidenziare l'unicità del prestito concesso al solo fine della ristrutturazione o della vendita della società in amministrazione controllata nonché di indicare le modalità di restituzione del prestito concesso (vedi allegato). Sottolinea che le osservazioni sono volte a sottolineare aspetti implicitamente contenuti nel testo.

  Adriana GALGANO (CI), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, a nome del proprio gruppo chiede al relatore di modificare le osservazioni in condizioni.

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  Ludovico VICO (PD), richiamando le vicende connesse all'amministrazione straordinaria del gruppo Ilva Spa e le analoghe modalità di concessione del prestito ponte, giudica condivisibile ed equilibrata la proposta di parere favorevole con osservazioni, non ritenendo necessarie condizioni per scongiurare inesistenti profili di incompatibilità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

  Adriana GALGANO (CI) ritiene che l'espressione di un parere favorevole condizionato possa più efficacemente chiarire la richiesta dell'unicità e della finalizzazione del prestito e sollecita il Partito Democratico a scelte coerenti per il futuro con le indicazioni contenute nelle osservazioni della proposta di parere.

  Gianluca BENAMATI (PD) ricorda come sulla vicenda Alitalia si siano da tempo svolte molte discussioni. In particolare, sul decreto-legge in esame con riferimento alla questione del prestito ponte è previsto che lo Stato sia il primo creditore ad essere rimborsato. In tale quadro l'unicità del prestito rappresenta l'unica strada possibile per non incorrere in procedure di infrazione. Questa impostazione è presente nel decreto-legge in esame e l'osservazione alla lettera a) intende sole esplicitare la volontà politica, sulla quale il proprio gruppo concorda con Civici e Innovatori, di consentire all'azienda la possibilità di sopravvivere auspicando un futuro di successo.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.
C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati e C. 4350 Vignali.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4413).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 aprile 2017.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, avverte che, in data 2 maggio 2017, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 4413 d'iniziativa del deputato Allasia « Disciplina delle attività di estetista professionale e di onicotecnico». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati e C. 4350 Vignali, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

  Daniele MONTRONI (PD), relatore, illustra la proposta di legge C. 4413 Allasia che reca l'abrogazione espressa della legge n. 1/1990, recante la disciplina dell'attività di estetista, intervenendo altresì sulla qualificazione delle professionalità degli operatori del settore dell'estetica (estetista professionale e onicotecnico), sul percorso formativo e sull'esercizio della professione e istituendo, presso il Ministero della salute, un Elenco nazionale degli estetisti professionali.
  In particolare, essa consta di 16 articoli, suddivisi in 3 Capi.
  Il Capo I (articoli 1-10) è dedicato alla professione di estetista professionale. L'articolo 1 reca la definizione di estetista professionale, la cui attività comprende le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. La norma consente altresì lo svolgimento di tale attività con l'attuazione di tecniche manuali, con Pag. 146l'utilizzazione di apparecchiature ad uso estetico e con l'applicazione dei prodotti cosmetici. Tale attività comprende anche l'attività di massaggiatore. Lo svolgimento di tali attività è consentito esclusivamente all'estetista professionale iscritto all'Elenco nazionale di cui al successivo articolo 2, il quale può esercitare anche l'attività di onicotecnico, mentre non può svolgere le attività di pertinenza del medico chirurgo e del fisioterapista.
  L'articolo 2 istituisce l'Elenco nazionale degli estetisti professionali presso il Ministero della salute, che vigila sull'Elenco medesimo, prevedendo che l'iscrizione all'Elenco stesso – che avviene previo superamento dell'esame di Stato e dopo un periodo di praticantato obbligatorio di sei mesi – costituisce condizione obbligatoria per l'esercizio dell'attività.
  L'articolo 3 demanda a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'adozione delle norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'Elenco.
  L'articolo 4 consente l'esercizio della professione di estetista professionale – inteso quale figura professionale ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile: in forma autonoma o in forma di rapporto di lavoro subordinato o in associazione con altri estetisti professionali; a domicilio, a condizione che il soggetto sia iscritto all'Elenco e che sia dipendente o titolare di un'attività di estetica regolarmente sottoposta a controlli igienico-sanitari, che possa emettere ricevuta fiscale per tali trattamenti. Si consente poi all'estetista professionale di vendere prodotti cosmetici o erboristi, nonché di collaborare con il medico chirurgo.
  L'articolo 5 reca l'obbligo del rispetto dei requisiti edilizi e igienico-sanitari previsti dalle norme statali e regionali e dai regolamenti comunali vigenti nei locali nei quali è esercitata la professione di estetista professionale.
  L'articolo 6 individua i requisiti professionali dell'estetista professionale, al cui possesso è subordinata l'iscrizione all'Elenco: diploma di scuola secondaria di II grado; frequenza di un corso regionale di estetista professionale della durata di tre anni con frequenza di almeno 900 ore annue oltre a 250 ore annue di stage presso un esercizio di estetica professionale, con relativo superamento dell'esame finale teorico-pratico; completamento di un praticantato formativo della durata di 6 mesi; superamento di esame di Stato organizzato d'intesa tra lo Stato e le regioni.
  L'articolo 7 demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dell'ordinamento didattico del corso di estetista professionale, dei contenuti dell'esame finale teorico-pratico, dei componenti della commissione di esame e dei contenuti dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione. La norma individua altresì le materie fondamentali di insegnamento teorico-pratico dei programmi di formazione. Si attribuisce inoltre alle regioni il compito di organizzare l'esame finale teorico-pratico di cui all'articolo 6.
  L'articolo 8 pone in capo all'estetista professionale il dovere di formazione e aggiornamento professionali continui, le cui modalità di adempimento sono disciplinate dalle regioni.
  L'articolo 9 reca alcune norme transitorie, consentendo: agli estetisti artigiani che hanno conseguito la qualificazione ai sensi della legge n. 1/1990, non in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo equivalente, di diventare estetisti professionali, previo superamento dell'esame di Stato e conseguente iscrizione all'Elenco, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge; a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno già iniziato a frequentare un corso di qualificazione per estetisti istituito ai sensi della legge n. 1/1990, non in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo equivalente, dopo il superamento del corso, di conseguire la qualifica di estetisti Pag. 147professionali previo superamento dell'esame di Stato, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge.
  L'articolo 10 consente agli estetisti professionali l'utilizzo delle apparecchiature ad uso estetico conformi alla normativa tecnica vigente e rispondenti ai requisiti previsti dal Comitato elettrotecnico italiano relativamente alla sicurezza delle medesime apparecchiature. Si subordina altresì l'impiego delle tecnologie di estetica avanzata, già in essere o diffuse dopo la data di entrata in vigore della legge, alla frequenza di appositi corsi di specializzazione, i cui programmi sono organizzati dalle regioni, che, al termine dei citati corsi di specializzazione, rilasciano l'abilitazione all'utilizzo delle apparecchiature tecnologicamente avanzate.
  Il Capo II (articoli 11-13) è dedicato alla professione di onicotecnico.
  In particolare, l'articolo 11 definisce l'attività di onicotecnico come la costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione su unghie naturali con prodotti specifici a seconda della tecnica utilizzata, con periodici interventi correttivi per formare unghie artificiali. Tale attività – eseguita con interventi manuali e meccanici e mediante l'uso di prodotti con asciugatura ad aria o fotoindurenti – comprende ogni prestazione artistica eseguita, a esclusivo scopo decorativo, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi e le successive lavorazione e colorazione.
  L'articolo 12 istituisce l'elenco regionale degli onicotecnici, presso le aziende sanitarie locali, le quali fissano il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente. Necessaria anche per l'esercizio dell'attività di onicotecnico è l'iscrizione a tale elenco regionale.
  L'articolo 13 individua le competenze delle regioni, le quali procedono ad emanare norme sull'esercizio delle attività di onicotecnico, stabilendo criteri e modalità per l'acquisizione dell'abilitazione professionale.
  Il Capo III (articoli 14-16) reca le disposizioni finali.
  L'articolo 14 consente l'esercizio delle attività di estetista professionale e di onicotecnico unitamente ad altre attività commerciali legate all'estetica (barbiere, parrucchiere o acconciatore), anche in forma associata, anche nella medesima sede (purché in locali separati, destinati esclusivamente all'una o all'altra categoria di attività).
  L'articolo 15 demanda il controllo sull'osservanza delle disposizioni della legge all'azienda sanitaria locale territorialmente competente e ai soggetti a cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento. La norma individua altresì le sanzioni previste per l'esercizio delle attività riservate alla professione di estetista professionale e di onicotecnico in mancanza dell'iscrizione nei relativi Elenchi o in forma ambulante o di posteggio.
  L'articolo 16 reca, come già anticipato, l'abrogazione espressa della legge n. 1 del 1990.

  Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 24 maggio 2017.

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.
C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 24 maggio 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.15.

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AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-01244 Crippa: Revisione della disciplina per l'erogazione dei bonus energetici ai clienti domestici disagiati.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 822 del 23 maggio 2017, a pagina 132, prima colonna, ventiquattresima riga, le parole «Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che,» sono soppresse;
  a pagina 134, prima colonna, undicesima riga, le parole: «In particolare, ritiene « sono sostituite dalla seguente «Ritiene»;
  a pagina 134, prima colonna, quindicesima riga, dopo la parola «Ilva», aggiungere le seguenti « e del suo pregresso incarico come componente del collegio sindacale di Unicredit da cui si è dimesso solo lo scorso 2 maggio.».

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