CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 maggio 2017
819.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 318

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.20.

Interventi per il settore ittico.
Nuovo testo unificato C. 338 e abb.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per i profili di competenza, alla XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 338 Catanoso e abbinate, recante «Interventi per il settore ittico», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Ricorda che la Commissione, nella seduta del 7 aprile 2016, aveva già espresso un parere favorevole con condizioni.
  Il nuovo testo unificato si compone di 18 articoli.
  L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione, consistenti nell'incentivazione di una gestione razionale delle risorse, con particolare riguardo allo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone, nel sostegno delle attività che fanno riferimento alla pesca e all'acquacoltura marittima professionale e alla pesca ricreativa e sportiva, e nella garanzia Pag. 319di un sistema di relazioni efficiente tra lo Stato e le Regioni per garantire l'applicazione delle politiche europee.
  L'articolo 2 prevede una delega per il riordino e l'aggiornamento della normativa vigente in materia di pesca ed acquacoltura. A tal fine è prevista l'emanazione di uno o più decreti legislativi (comma 1), da emanare entro diciotto mesi, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, aventi natura di testi unici. I criteri e principi direttivi a cui dovranno ispirarsi sono declinati al comma 2 che fa riferimento alla necessità di: operare una ricognizione ed abrogazione espressa di quelle norme che sono state intese come abrogate implicitamente; effettuare i necessari coordinamenti per assicurare coerenza alla normativa e per aggiornarla; eliminare le duplicazioni, risolvendo le eventuali incongruenze e antinomie; coordinare ed adeguare la normativa nazionale con quella internazionale ed europea; semplificare le procedure amministrative in materia di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni e licenze, mediante l'utilizzo degli sportelli delle Capitanerie di porto. Il comma 3 definisce la procedura di adozione dei decreti legislativi in esame mentre il comma 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria degli oneri.
  L'articolo 2-bis reca una delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Si prevede di utilizzare le risorse derivanti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per garantire agli operatori della pesca, armatori ed imbarcati, l'equo indennizzo o ristoro in caso di sospensione dell'attività di pesca dovuta al fermo biologico o ad altre cause legate alle avversità meteorologiche o a ristrutturazioni aziendali.
  L'articolo 3 istituisce il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, nella quale confluiscono le risorse derivanti dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 12, comma 3, da parte di coloro che praticano la pesca sportiva. Ai sensi del comma 2, il Fondo è chiamato a svolgere le seguenti attività: a) stipula di convenzioni per la salvaguardia dell'ambiente marino; b) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; c) svolgimento di campagne di educazione alimentare; c-bis) interventi per favorire l'accesso al credito attraverso l'istituzione di un apposito sportello presso Ismea; c-ter) attivazione di programmi di formazione professionale; c-quater) progetti dedicati alla tutela e allo sviluppo delle risorse ittiche autoctone.
  L'articolo 4 sostituisce la normativa sui distretti di pesca già contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001, dettando al riguardo nuove disposizioni. I distretti di pesca sono sistemi produttivi locali che saranno istituiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni interessate; sono fatti salvi i distretti già riconosciuti dalle Regioni. Il comma 3 declina le finalità dei distretti consistenti nell'adottare specifici piani di gestione delle risorse ittiche compatibile con l'ecosistema marino, capaci di valorizzare, al tempo stesso, l'identità storica e locale dei territori interessati, la qualità e la salubrità delle risorse alieutiche locali e l'incremento delle specie autoctone.
  L'articolo 5 disciplina i centri di assistenza per lo sviluppo della pesca (CASP) e dell'acquacoltura chiamati a svolgere compiti di assistenza tecnico-amministrativa agli operatori della pesca. I CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese di pesca, intese come le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, delle imprese di pesce, e delle imprese di acquacoltura. Possono essere costituite anche da enti promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali che hanno stipulato i contratti nazionali di lavoro di riferimento nel settore. I centri di assistenza possono essere costituiti all'interno dei centri di assistenza fiscale già costituiti.
  L'articolo 6 aggiunge gli organismi promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative tra i soggetti legittimati a predisporre i programmi per la promozione della cooperazione e dell'associazionismo Pag. 320delle imprese di pesca (artt. 16 e 17 del decreto legislativo n. 154 del 2004)
  L'articolo 7 detta disposizioni in materia di prodotti della pesca. Il comma 1 consente agli operatori di utilizzare cassette standard per le specie ittiche individuate con decreto. Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame in Commissione, rinvia a un decreto l'attuazione nell'ordinamento interno della facoltà di deroga rispetto all'obbligo di pesatura dei prodotti della pesca nel luogo di sbarco. Il comma 2 prevede che in attuazione degli obblighi europei, gli operatori devono apporre le informazioni relativi ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando un codice a barre o un QR-code come strumento di identificazione. Strumenti equivalenti potranno essere individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  L'articolo 8 autorizza il Governo ad adeguare la normativa primaria in materia di pescaturismo ed ittiturismo enucleando i principi ed i criteri direttivi che devono informare la riforma. Nulla viene detto in merito alla tipologia di atto che il Governo è chiamato ad adottare e non è previsto un coinvolgimento delle Regioni.
  L'articolo 9 aggiunge i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti comunitari e nazionali e a prestiti agrari di esercizio.
  L'articolo 10 disciplina la vendita diretta dal pescatore al consumatore finale dei prodotti derivanti dall'esercizio della propria attività, compresi quelli oggetto di manipolazione o trasformazione degli stessi prodotti. Il comma 4 aggiunge gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura che esercitano attività di vendita diretta tra i soggetti ai quali non si applicano le norme relative al commercio di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998. Il comma 5 abroga i commi 3, 4 e 5 della legge n. 99 del 2009, secondo i quali tutte le partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, escluse quelle relative alle imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 metri e comunque alle partite di peso inferiore a 15 chilogrammi, devono recare alcune informazioni (il numero di identificazione di ogni partita; il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie; il peso vivo espresso in chilogrammi; la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del prodotto; il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura; il nome e l'indirizzo dei fornitori; l'attrezzo da pesca), ed avere un sistema specifico di marcatura individuato con decreto.
  L'articolo 11 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge n. 244 del 2007 che disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine sostituendo il riferimento all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) con il subentrante Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed aggiungendo il riferimento a tre esperti designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale più rappresentative (uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura) nonché ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatari dei contratti nazionali di riferimento, senza diritto di voto.
  L'articolo 12 prevede che l'esercizio della pesca non professionale è subordinato alla comunicazione e al pagamento di un contributo annuale il cui importo sarà stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e sarà compreso tra un minimo di 10 euro ed un massimo di 100 euro, commisurato alla tipologia della pesca sportiva praticata e alla tipologia dell'imbarcazione utilizzata. Sono esentati i minori di 16 anni, i soggetti di età superiore a 65 anni e le persone con disabilità. In caso di violazione è previsto il pagamento della sanzione di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione (ammenda fino a euro 51), incrementata del doppio. Il 50 per cento dei proventi è destinato al Pag. 321Fondo per lo sviluppo della filiera ittica; il 30 per cento è destinato all'incremento delle attività di vigilanza svolte dalle Capitanerie di porto per il contrasto alla pesca illegale; il restante 20 per cento è destinato alla promozione della pesca sportiva.
  L'articolo 13 reca una delega per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. I principi e criteri direttivi fanno riferimento alla necessità di includere i pescatori sportivi nelle attività di valorizzazione della risorsa ittica, all'opportunità di adeguare le disposizioni sugli attrezzi di pesca alla normativa comunitaria nonché alla necessità di coordinare e riorganizzare in generale la normativa in materia.
  L'articolo 14 delega il Governo al riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, di licenze di pesca e di costo dell'energia elettrica impiegata dalle imprese di acquacoltura.
  L'articolo 15 ripristina le funzioni della Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 16 prevede che, fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso assegnate, ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito per una quota non superiore al 20 per cento esclusivamente tra i sistemi di pesca del tipo palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e per il restante 80 per cento alla pesca accidentale o accessoria.
  L'articolo 17 apporta talune modifiche agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 4 del 2012, come da ultimi modificati dal collegato agricolo, in modo da prevedere la confisca del prodotto al posto della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate per ciascuna specie. In caso di pesca di specie sotto taglia sono state rimodulate le sanzioni in modo da rapportarle più specificamente alla quantità del pescato, sopprimendo le sanzioni accessorie aventi ad oggetto la sospensione dell'esercizio commerciale.
  L'articolo 18 contiene la clausola di salvaguardia.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni (vedi allegato 1).

  La deputata Gessica ROSTELLATO (PD) fa presente che l'articolo 2-bis prevede l'utilizzo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per gli ammortizzatori sociali nel settore della pesca. Rileva che la formulazione è generica e non specifica se le risorse siano di pertinenza statale o regionale e che occorre evitare che gli interventi siano posti a carico delle Regioni, in considerazione delle situazioni molto diversificate nei diversi territori sia per il numero di operatori che per le risorse disponibili. Propone di aggiungere nel parere un'osservazione su tale questione.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, propone di inserire un'osservazione che inviti a distinguere i finanziamenti con risorse statali da quelli con risorse regionali.

  La deputata Gessica ROSTELLATO (PD) esprime perplessità sull'utilizzo di risorse regionali.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, propone di formulare un'osservazione che inviti a specificare se le risorse da utilizzare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) siano di pertinenza statale o di pertinenza regionale.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, riformula il parere nel senso indicato dal presidente, aggiungendo un'osservazione.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore, come riformulata (vedi allegato 2).

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Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.
S. 2272, approvato in un testo unificato dalla Camera.

(Parere alla 10a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla Commissione 10a Industria, commercio, turismo del Senato, sul disegno di legge S. 2272, già approvato dalla Camera.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, nel corso dell'esame presso la Camera, alla X Commissione Attività produttive, sul nuovo testo unificato della proposta di legge C. 75 e abbinate, recante «Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale», come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente.
  Tra le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, durante l'esame in Assemblea, segnala che: all'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 4, con riferimento alla definizione di «accordo di commercio equo e solidale», è stata inserita la previsione per la quale il produttore è tenuto a impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile; all'articolo 3, comma 1, tra i requisiti richiesti ad associazioni ed enti per essere considerati organizzazioni del commercio equo e solidale, è stato inserito l'obbligo di promuovere la collaborazione con le altre esperienze dell'economia solidale come le organizzazioni della finanza etica e i gruppi di acquisto solidale (GAS); all'articolo 7, comma 2, è stata introdotta la previsione per la quale, tra i membri della Commissione per il commercio equo e solidale, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, è compreso anche un rappresentante delle Regioni. A tal fine non è prevista alcuna designazione da parte della Conferenza Stato-Regioni, che parrebbe invece opportuna; all'articolo 10, tra i soggetti autorizzati a porre in essere interventi per la diffusione del commercio equo e solidale, sono state introdotte – accanto allo Stato e alle Regioni – anche le Province autonome di Trento e di Bolzano (alinea dei commi 1 e 2). Il riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano è stato, inoltre, inserito all'articolo 14, relativo – appunto – ai compiti delle Regioni e delle Province autonome; all'articolo 11, comma 2, è stata introdotta la previsione per la quale il rimborso disposto in favore delle imprese aggiudicatrici degli appalti per la fornitura di prodotti di consumo alle strutture delle pubbliche amministrazioni – rimborso da corrispondersi fino al 15 per cento dei maggiori costi da esse sostenuti in conseguenza dell'indicazione di prodotti del commercio equo e solidale nel bando di gara – possa essere riconosciuto nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per il commercio equo e solidale (istituito dall'articolo 15 del provvedimento in esame). Inoltre, l'individuazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento di tale rimborso è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'adozione del quale – nel rispetto del principio di leale collaborazione riconosciuto dalla Corte costituzionale – appare necessario prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni; all'articolo 12, è stata introdotta la specificazione per la quale la Giornata nazionale del commercio equo e solidale non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260; all'articolo 13, relativo al regolamento di esecuzione, è stata inserita la previsione che il medesimo sia emanato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; all'articolo 15, comma 1, è stato disposto che il Fondo per il commercio equo e Pag. 323solidale abbia una dotazione pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016, anziché di 1 milione di euro per l'anno 2016.
  Sottolinea che sono state recepite le condizioni poste da questa Commissione in sede di espressione del parere in prima lettura.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e una osservazione (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di operazioni elettorali.
S. 2708, approvato dalla Camera.

(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  La deputata Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per i profili di competenza, alla 1a Commissione Affari costituzionali del Senato, sul disegno di legge S. 2708, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione», già approvato dalla Camera.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, nel corso dell'esame presso la Camera, nella seduta del 9 febbraio 2017.
  Le disposizioni del provvedimento muovono lungo due linee direttrici.
  Da un lato, modificano alcuni aspetti del procedimento elettorale, nel perseguimento della maggiore trasparenza nello svolgimento delle operazioni elettorali.
  Dall'altro, consentono che coloro i quali si trovino in un Comune di una Regione diversa da quella di residenza per motivi di studio, lavoro o cure mediche, esercitino – nei referendum e nell'elezione del Parlamento europeo – il loro diritto di voto nel Comune in cui si trovano, ancorché diverso da quello di iscrizione elettorale.
  In particolare, gli articoli da 1 a 5 riguardano: gli arredi elettorali (urne e cabine, porte e finestre dei locali sede di seggio); la composizione dell'ufficio elettorale di sezione; l'ampiezza delle sezioni elettorali. Al riguardo, segnala che, con una modifica introdotta durante l'esame in Assemblea, è stato aggiunto, per il segretario dell'ufficio elettorale, il requisito di non aver superato l'età di sessantacinque anni.
  L'articolo 6 introduce il divieto di assunzione di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai Comuni o alle Regioni interessati.
  L'articolo 7 autorizza per i referendum – abrogativi (articolo 75 della Costituzione) e costituzionali (articolo 138 della Costituzione) – il voto in un Comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori che, per una serie tassativa di motivi – lavoro, studio o cure mediche – si trovino in un altro Comune, sito in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali siano iscritti.
  A seguito di una modificazione introdotta alla Camera durante l'esame in Assemblea, le medesime disposizioni e procedure valevoli per il voto nei referendum – volte a consentire il voto nel Comune diverso da quello di residenza e appartenente a diversa Regione, in cui l'elettore si trovi per motivi di lavoro, studio o cura – si applicano anche nelle elezioni europee, a condizione che l'elettore dichiari di esercitare il suo diritto di voto in una Regione comunque situata nella circoscrizione di appartenenza.Pag. 324
  Nel corso dell'esame in Assemblea, è stato inserito, inoltre, un apposito articolo (articolo 8), che autorizza coloro che siano impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno a vittime di terremoti o di altre calamità naturali ad esprimere il loro voto – in consultazioni sia elettorali che referendarie – nel Comune in cui operano invece che nel Comune di residenza. La disposizione (cui è annessa clausola di invarianza finanziaria) mira ad estendere ai soccorritori quanto già vige per i militari delle Forze armate e per gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, i quali possono esercitare il diritto di voto (previa esibizione della tessera elettorale) in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovino per causa di servizio.
  L'articolo 9 reca clausola di copertura finanziaria.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e una osservazione (vedi allegato 4).
  Il senatore Albert LANIÈCE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) rileva che il divieto per i presidenti di seggio e per gli scrutatori di ricoprire il relativo incarico per due volte consecutive potrebbe creare difficoltà nei piccoli comuni.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) sottolinea che è comunque consentito ricoprire l'incarico in altra sezione elettorale nel medesimo comune.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 4).

  La seduta termina alle 8.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 8.30 alle 8.35.

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