CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 maggio 2017
819.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 32

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Roberta AGOSTINI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-11358 Plangger ed altri: Sulle risorse destinate al G7 di Taormina e sui relativi costi.

  Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) illustra l'interrogazione in titolo.

  La sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) replicando, prende atto della risposta della rappresentante del Governo.

5-11359 Dieni ed altri: Su una procedura di selezione di esperti presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica di cui al DPCM 8 agosto 2016.

  Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) sottoscrive l'interrogazione in titolo e la illustra. Osserva che l'interrogazione è tesa a chiedere spiegazioni in merito a una procedura di selezione di 18 esperti presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) per una cifra superiore a un milione di euro lordi l'anno per quattro anni. Sottolinea che la procedura è avvenuta attraverso un avviso pubblicato solo sul sito del Dipartimento per raccogliere le manifestazioni di interesse utili alla predisposizione di una short list. La scarsa pubblicità fa ritenere che tale avviso fosse indirizzato a soggetti precisi e di fiducia da inquadrare all'interno della Presidenza del Consiglio. Chiede quindi spiegazioni sull'utilizzo di questo metodo.

  La sottosegretaria Sesa AMICI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Giuseppe D'AMBROSIO (M5S), replicando, osserva che i fatti alla base dell'interrogazione in titolo sono sicuramente leciti se confrontati con altri episodi di cronaca giudiziaria che riguardano esponenti del Governo, ma denotano un atteggiamento di chi vuole avere le mani libere, atteggiamento che lascia l'amaro in bocca. Vengono così premiate persone fedeli a esponenti di Governo, non ottemperando alle disposizioni costituzionali che prevedono che nella pubblica amministrazione si entri per concorso. Si tratta di un malcostume istituzionale che fa pensare a un piano alternativo per intervenire pesantemente sulla pubblica amministrazione, visto il fallimento dei tentativi di riforma attuati dal Governo attuale e da quello precedente.

Pag. 33

  Roberta AGOSTINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 17 maggio 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 16.05.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 16.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che il deputato Antonio Distaso, del gruppo Misto-Conservatori e Riformisti, è entrato a far parte della I Commissione e che, contemporaneamente, il deputato Maurizio Bianconi, del medesimo gruppo Misto-Conservatori e Riformisti, ha cessato di farne parte.

Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari.
C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1093 Grimoldi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli, C. 2354 Lombardi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 2545 Mannino, C. 2562 Sereni, C. 3140 Caparini, C. 3225 Richetti, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna, C. 3326 Turco, C. 3552 Lombardi, C. 3789 Cristian Iannuzzi, C. 3835 Melilla, C. 4100 Civati, C. 4131 Bianconi, C. 4235 Gigli e C. 4259 Caparini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 maggio 2017.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, propone l'adozione, come testo base per il proseguimento dell'esame, della proposta di legge C. 3225 di cui è primo firmatario.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) manifesta un forte dissenso in relazione alla proposta del relatore, con la quale ritiene che la maggioranza miri ad impadronirsi di prerogative spettanti alle opposizioni, in ordine alla calendarizzazione in Assemblea di provvedimenti in quota delle medesime opposizioni. Chiede al presidente di investire della questione la Presidente della Camera, al fine di garantire un'interpretazione corretta del Regolamento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, replicando al deputato Sisto, ribadisce che la procedura di abbinamento è avvenuta con l'imprescindibile consenso del gruppo di opposizione titolare della proposta precedentemente disabbinata e che quindi non si è verificata nessuna interferenza da parte della maggioranza e nessuna violazione regolamentare. Senza la rinuncia del gruppo del Movimento 5 Stelle al disabbinamento della proposta C. 2354 Lombardi, non si sarebbe infatti potuta attivare la procedura di abbinamento.

  Danilo TONINELLI (M5S), pur facendo notare che il suo gruppo avrebbe preferito un testo comprensivo anche delle disposizioni Pag. 34in materia di trattamento economico dei parlamentari, dichiara di condividere la proposta di testo base formulata dal relatore. Preannuncia che il suo gruppo, pur di assicurare un esame spedito e una veloce approvazione in Assemblea del testo C. 3225 Richetti, ridurrà al minimo la propria attività emendativa in Commissione, impegnandosi a rinunciarvi del tutto in sede di esame in Assemblea.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) si riserva di sottoporre autonomamente la questione alla Presidente della Camera nei termini sopra esposti.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che la Commissione, come convenuto nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, procederà all'adozione del testo base nella seduta di domani giovedì 18 maggio.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 16.10.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
Emendamenti C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Enzo LATTUCA (PD), relatore, rileva che le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 7 e gli emendamenti 1.800, 5.800 e 24.800 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.
C. 4368, approvata in un testo unificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Enzo LATTUCA (PD), relatore, osserva che la proposta di legge C. 4368 apporta rilevanti modifiche all'ordinamento penale, sia sostanziale sia processuale, nonché all'ordinamento penitenziario. Il provvedimento è stato approvato dal Senato ed è il frutto della unificazione in un unico testo, oltre che di una pluralità di disegni di legge di iniziativa di senatori, di tre progetti di legge già approvati dalla Camera: il disegno di legge di iniziativa governativa C. 2798 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, S. 2067), la proposta di legge Ferranti ed altri C. 2150 (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, S. 1844) e la proposta di legge Molteni C. 1129 (Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, S. 2032). Il disegno di legge è stato approvato dal Senato il 15 marzo 2017, a seguito della presentazione di un maxiemendamento da parte del Governo, su cui è stata posta la questione di fiducia. Pag. 35
  In particolare, sul piano del diritto sostanziale, oltre all'introduzione di una nuova causa di estinzione dei reati perseguibili a querela, a seguito di condotte riparatorie, il disegno di legge interviene sulla disciplina di alcuni reati, in particolare contro il patrimonio, inasprendone il quadro sanzionatorio. Particolarmente significativa è poi la modifica alla disciplina della prescrizione, originariamente contenuta nel disegno di legge A.S. 1844 (già approvato dalla Camera dei deputati) e oggetto di modifiche nel corso dell'esame al Senato. Ulteriori modifiche, attraverso un'ampia e dettagliata delega al Governo, sono proposte con riguardo al regime di procedibilità di alcuni reati, alla disciplina delle misure di sicurezza, anche attraverso la rivisitazione del regime del cosiddetto doppio binario, e del casellario giudiziario. Il testo contiene poi modifiche di natura processuale. Si segnalano, in particolare, gli interventi concernenti: l'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo; la disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione; la disciplina dei riti speciali, dell'udienza preliminare, dell'istruzione dibattimentale e della struttura della sentenza di merito; la semplificazione delle impugnazioni e la revisione della disciplina dei procedimenti a distanza. Da ultimo il disegno di legge conferisce al Governo deleghe per la riforma del processo penale, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – individuando, fra gli altri, anche puntuali criteri direttivi con riguardo alle operazioni effettuate mediante immissione di captatori informatici (cosiddetto Trojan), e per la riforma dell'ordinamento penitenziario attraverso la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, l'incremento del lavoro carcerario, la previsione di specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne recluse e delle detenute madri.
  Il provvedimento all'esame della Commissione consta di un articolo unico diviso in 95 commi.
  Il comma 1 disciplina le condotte riparatorie, come nuova causa di estinzione del reato, riproducendo pressoché integralmente il testo già approvato dalla Camera.
  Il comma 2 costituisce disposizione transitoria in base a cui la nuova causa di estinzione del reato trova applicazione anche con riguardo ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame, in tal caso il reato è dichiarato estinto anche se le condotte riparatorie sono avvenute dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Sono, infine dettate dai commi 3 e 4 le disposizioni procedurali per l'applicazione della disciplina dell'articolo 162-ter ai processi in corso. Rispetto al testo già approvato dalla Camera (A.S. 2067, articolo 2), il Senato ha specificato che l'imputato nella prima udienza può chiedere al giudice, se non è possibile provvedere al risarcimento del danno per fatto a lui non addebitabile, la fissazione di un termine ulteriore, non superiore a 6 mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale.
  Il comma 5 interviene sul reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-ter del codice penale, inasprendone il quadro sanzionatorio. La disposizione – identica a quella già approvata dalla Camera dei deputati – aumenta la cornice edittale sanzionando lo scambio elettorale politico-mafioso con la pena della reclusione da 6 a 12 anni commi da 6 a 9 intervengono sulla disciplina di alcuni reati contro il patrimonio: furto in abitazione e con strappo (articolo 624-bis del codice penale), furto aggravato (articolo 625 del codice penale), rapina (articolo 628 del codice penale) ed estorsione (articolo 629), aumentando le pene ed escludendo – in alcuni casi – gli effetti del bilanciamento delle circostanze.
  I commi da 10 a 14, riprendendo, seppure con significative modifiche, quanto previsto dal disegno di legge A.S. 1844 (anche esso già approvato dalla Camera dei deputati), intervengono in materia di prescrizione dei reati. Preliminarmente si segnala la soppressione, rispetto al testo – Camera dell'integrazione all'articolo 157 del codice penale Pag. 36che – in relazione al tempo necessario a prescrivere – stabiliva l'aumento della metà dei termini di prescrizione per i seguenti reati: corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 del codice penale); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 del codice penale); corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale). Il comma 10 integra il contenuto dell'articolo 158 del codice penale, che disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione. Il comma 11 modifica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione, dettata dall'articolo 159 del codice penale. Sono state soppresse dal Senato ulteriori ipotesi sospensive del corso della prescrizione previste dalla Camera ovvero: le perizie particolarmente complesse disposte in udienza preliminare o in dibattimento, dalla data di affidamento dell'incarico fino al deposito della perizia e comunque per un massimo di 3 mesi; la presentazione di ricusazione, dalla data della sua presentazione sino alla comunicazione al giudice procedente che ne dichiara l'inammissibilità.
  Il comma 12 riguarda i casi di interruzione del corso della prescrizione. Viene modificato l'articolo 160 del codice penale per prevedere che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, su delega del Pubblico Ministero, interrompe il corso della prescrizione.
  I commi 13 e 14 intervengono sull'articolo 161 del codice penale, che disciplina gli effetti dell'interruzione e della sospensione della prescrizione.
  Il comma 15 stabilisce espressamente che la nuova disciplina della prescrizione potrà applicarsi ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge.
  Il comma 16 reca una prima delega al Governo, da esercitare entro un anno per la riforma del regime di procedibilità per alcuni reati; per la riforma delle misure di sicurezza personali; per il riordino di alcuni settori del codice penale (si tratta invero di espressione generica), sulla base di specifici principi e criteri direttivi.
  Il comma 17 delinea il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, sui quali è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro 45 giorni dalla trasmissione degli atti (60 giorni nel testo Camera).
  Il comma 18, nel delegare il Governo a emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale, prevede: che la revisione di tale disciplina debba avvenire alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi; l'abrogazione dell'articolo 5, comma 1, del Testo unico sul casellario giudiziario (Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002) secondo cui le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell’ ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono. Ulteriori criteri di delega non previsti nel testo approvato dalla Camera stabiliscono: di rivedere i presupposti per l'eliminazione delle iscrizioni per adeguarli alla attuale durata media della vita umana; di consentire alle Pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblico servizio di ottenere – a determinate condizioni – dall'Ufficio del Casellario Centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determina persona; di eliminare l'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che sia il Pubblico Ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale; di rimodulare i limiti temporali per la eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità con la finalità di reinserimento sociale del soggetto (per pene comunque non superiori a sei mesi).
  Il comma 19 delinea il procedimento di adozione del suddetto decreto legislativo, prevedendo il parere parlamentare entro 45 giorni (60 nel testo Camera). Anche in Pag. 37questo caso è prevista la possibilità di una proroga di sessanta giorni del termine per l'esercizio della delega.
  Infine, il comma 20 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie necessarie in seguito alle modifiche apportate alla legislazione vigente dai provvedimenti attuativi delle deleghe concesse dai commi 16 e 18. I commi successivi recano norme in materia di definizione del procedimento per incapacità dell'imputato, distinguendo l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile. Oltre a integrare l'articolo 71 del codice di procedura penale, in modo da prevederne l'applicabilità al solo caso in cui l'incapacità sia reversibile (comma 21), viene inserito nel codice di rito penale un nuovo articolo 72-bis sulla definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato (comma 22).
  Il comma 23 modifica il comma 2 dell'articolo 345 del codice di procedura penale relativo alla mancanza di una condizione di procedibilità e alla riproponibilità dell'azione penale, prevedendo che l'azione penale può essere nuovamente esercitata anche quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per incapacità irreversibile dell'imputato ai sensi del nuovo articolo 72-bis del codice di procedura penale, l'incapacità viene meno o è stata erroneamente dichiarata.
  Il comma 24 aggiunge un ulteriore comma 4-bis all'articolo 162 del codice di procedura penale, in materia di comunicazione del domicilio eletto. La nuova disposizione – introdotta dal Senato – prevede che, nel caso di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, debba essere comunicato all'autorità procedente unitamente alla dichiarazione di elezione anche l'assenso del difensore domiciliatario. Sono poi modificate numerose disposizioni del codice di procedura penale relative alle indagini preliminari e al procedimento di archiviazione. In particolare, il provvedimento in esame interviene: sull'articolo 104 del codice di procedura penale, relativo ai colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare, per circoscrivere la possibilità di dilazionare il colloquio con il difensore alle indagini preliminari concernenti reati di maggior allarme sociale. Si tratta dei reati per i quali è competente il Pubblico Ministero del tribunale capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (articolo 51, commi 3- bis e 3-quater del codice di procedura penale) (comma 25); sull'articolo 335 del codice di procedura penale – in materia di registro delle notizie di reato – per consentire alla persona offesa dal reato di chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela; la richiesta potrà essere presentata decorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia e le informazioni potranno essere rese purché ciò non pregiudichi il segreto investigativo (comma 26); sull'articolo 90-bis del codice di procedura penale (intervento introdotto dal Senato), concernente il catalogo delle informazioni che la vittima del reato ha il diritto di ricevere dall'autorità procedente in una lingua ad essa comprensibile, inserendo – per fini di coordinamento – anche il riferimento al nuovo comma 3-ter dell'articolo 335 del codice di procedura penale (comma 27); sulla disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili (articolo 360 del codice di procedura penale), per prevedere che, qualora prima del conferimento dell'incarico al consulente da parte del Pubblico Ministero, l'indagato formuli riserva di promuovere incidente probatorio, la riserva perda efficacia se l'incidente non è effettivamente richiesto entro 10 giorni (nuovo comma 4-bis) (comma 28); la modifica del comma 5 ha natura di coordinamento con le previsioni della nuova disposizione (comma 29); sugli articoli 407 e 412, dove si prevede che alla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari (e comunque alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 415-bis per l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini) il Pubblico Ministero ha tempo 3 mesi (salva proroga di ulteriori 3 mesi concessa dal Procuratore Pag. 38generale presso la corte d'appello) per decidere se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale; il citato termine concesso al Pubblico Ministero è di 15 mesi per reati di mafia, terrorismo ed altri specifici gravi reati (nuovo comma 3-bis dell'articolo 407). Al mancato esercizio, nel termine, dell'azione penale o dell'archiviazione consegue l'avocazione da parte del Procuratore generale (articolo 412) (comma 30); sull'articolo 408 del codice di procedura penale, per allungare da 10 a 20 giorni il termine concesso alla persona offesa per l'opposizione alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini e per prevedere che anche per il furto in abitazione o con strappo il Pubblico Ministero debba notificare all'offeso la richiesta di archiviazione concedendogli 30 giorni (anziché 20) giorni per opporsi (comma 31); sull'articolo 409 del codice di procedura penale, imponendo al giudice, nel caso in cui non accolga la richiesta di archiviazione, un termine di tre mesi per fissare la data dell'udienza in camera di consiglio e, successivamente a tale udienza, di provvedere sulle richieste entro lo stesso termine trimestrale ove non ritenga necessarie ulteriori indagini; nonché abrogando il comma 6 in base al quale l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per Cassazione solo nei casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consiglio dall'articolo 127, comma 5. La modifica risulta connessa alla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione prevista dal nuovo articolo 410-bis del codice di procedura penale (comma 32); sulla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione, introducendo nel codice di rito un nuovo articolo 410-bis, in base al quale il decreto di archiviazione è nullo se emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa, prima della scadenza del termine entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti, o prima della scadenza del termine di presentazione dell'opposizione. Il decreto di archiviazione è nullo anche se, presentata opposizione, il giudice non si pronuncia sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile. In caso di nullità, l'interessato, entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica; il tribunale, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Viceversa, condanna la parte privata che ha proposto il reclamo al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende (comma 33). Per coordinamento è poi modificato anche l'articolo 411 del codice di procedura penale, relativo ad altri casi di archiviazione (comma 34); sull'articolo 415 del codice di procedura penale, per precisare, con un nuovo comma 2-bis, che il termine semestrale entro il quale il Pubblico Ministero chiede il rinvio a giudizio decorre dal provvedimento di iscrizione nel registro delle notizie di reato (comma 35).
  Il comma 36 detta una disposizione transitoria secondo cui le nuove disposizioni codicistiche introdotte dai commi da 25 a 35 si applicano ai procedimenti relativi a notizie di reato inscritte nell'apposito registro dopo l'entrata in vigore della legge in esame.
  Il comma 37 – sostanzialmente identico all'articolo 12 dell'A.S. 2067 già approvato dalla Camera – modifica l'articolo 15 della legge n. 47 del 2015, di riforma delle misure cautelari, che prevede che il Governo presenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione al Parlamento contenente informazioni e dati concernenti le misure cautelari personali, distinte per tipologia e con i relativi esiti, adottate nell'anno precedente.
  Il comma 37 integra tale obbligo informativo, prevedendo che la relazione debba contenere anche i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari avvia ti nei confronti Pag. 39dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi.
  Il comma 38 modifica la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (articolo 428 c.p.p.), che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio (di appello e di cassazione).
  I commi da 41 a 44 modificano la disciplina del giudizio abbreviato (articolo 438 e seguenti del codice di procedura penale) che prevede, su richiesta dell'imputato, la definizione del giudizio già in udienza preliminare allo stato degli atti.
  I commi 45 e 46 – in materia di trasformazione del rito – integrano la formulazione, rispettivamente, degli articoli 452 e 458 del codice di procedura penale relativi alla richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato – quando il Pubblico Ministero ha già chiesto al giudice il giudizio direttissimo (articolo 452) o quello immediato (articolo 458). L'integrazione intende coordinare il contenuto delle indicate disposizioni con le previsioni del nuovo comma 6-bis dell'articolo 438, di cui si stabilisce l'applicazione. Diversamente che per il rito direttissimo, con la richiesta di trasformazione del rito da immediato ad abbreviato, può però essere eccepita l'incompetenza territoriale del giudice.
  Da tale ultima ipotesi deriva l'ulteriore integrazione all'articolo 458, comma 2 – introdotta dal comma 47 – secondo cui, ove riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza trasmettendo gli atti al Pubblico Ministero presso il giudice ritenuto competente.
  Il comma 48 riguarda il procedimento per decreto e con la modifica all'articolo 464 del codice di procedura penale rinvia anch'esso, in sede di giudizio conseguente all'opposizione dell'imputato al decreto di condanna – opposizione con cui chiede il giudizio abbreviato – all'applicabilità delle disposizioni del citato comma 6-bis dell'articolo 438.
   Il comma 49 aggiunge un comma 1-bis all'articolo 130 del codice di procedura penale relativo alla correzione di errori materiali nelle sentenze. La disposizione prevede che, quando nella sentenza di patteggiamento si deve correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella denominazione o nel computo, sia lo stesso giudice che ha emesso la sentenza a provvedere. Lo stesso comma 49 stabilisce che, in caso di impugnazione del provvedimento (ci si riferisce, evidentemente, all'impugnazione del solo Pubblico Ministero ex articolo 448, comma 2, del codice di procedura penale), alla rettifica provvede la Corte di cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza.
  Il comma 50 aggiunge un comma 2-bis all'articolo 448 del codice di procedura penale per prevedere che il ricorso per cassazione da parte del Pubblico Ministero e dell'imputato contro la sentenza di patteggiamento pronunciata del giudice soltanto per motivi attinenti: all'espressione della volontà dell'imputato (vizi della volontà); al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza; all'erronea qualificazione del fatto; alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.
  Il comma 51 chiarisce che la disciplina introdotta dal comma 50 non si applica ai procedimenti in cui la richiesta di patteggiamento è stata presentata prima della data di entrata in vigore della legge in esame.
  Il comma 53 interviene sull'articolo 459 del codice di procedura penale (in materia di procedimento per decreto) integrandolo con un nuovo comma 1-bis volto a determinare i criteri di ragguaglio in caso di irrogazione di pena pecuniaria in luogo di quella detentiva.
   I commi da 54 a 72 modificano alcuni aspetti della disciplina delle impugnazioni. In particolare, intervenendo sulla disciplina generale delle impugnazioni: è modificato l'articolo 571 del codice di procedura penale, per specificare che l'impugnazione può essere proposta personalmente dall'imputato purché non si tratti di ricorso per Cassazione (comma 54); si sostituisce l'articolo 581 del codice di procedura penale specificando che l'atto di impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità: anche l'indicazione delle Pag. 40prove delle quali si deduce l'inesistenza o l'omessa o erronea valutazione; anche le richieste istruttorie (comma 55).
  Intervenendo, poi, sulla disciplina dell'appello il comma 56 reintroduce nel codice di procedura penale, con intenti deflattivi, il cosiddetto concordato sui motivi in appello, istituto abrogato nel 2008.
  Il comma 57, identico al testo già approvato dalla Camera, interviene sull'articolo 602 del codice di procedura penale, relativo al dibattimento in appello, per ripristinare, anche in questa fase, la previsione sul concordato sui motivi in appello. Introduce a tal fine un comma 1-bis dal contenuto analogo a quello dei commi 1 e 3 dell'articolo 599-bis.
  Il comma 58 dell'articolo 18 aggiunge un comma 3-bis all'articolo 603 del codice di procedura penale per prevedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale da parte del giudice anche quando l'appello proposto dal Pubblico Ministero: riguarda una sentenza di proscioglimento; è fondato sulle valutazioni di attendibilità della prova dichiarativa.
  I commi da 59 a 69 recano modifiche alla disciplina in materia di procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione e ricalcano sostanzialmente il provvedimento già approvato dalla Camera (A.S. 2067, articolo 23).
  Il comma 70 dispone l'abrogazione dell'articolo 625-ter del codice di procedura penale concernente la rescissione del giudicato trasferendo la relativa disciplina nell'articolo 629-bis, all'interno del Titolo IV relativo alla revisione. Tale previsione, introdotta dal comma 71, consente al condannato o al sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, di chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
  Il comma 72, analogamente a quanto previsto dal provvedimento approvato dalla Camera, prevede che i presidenti delle corti d'appello, con la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia, debbano riferire dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi del nuovo articolo 599-bis del codice di procedura penale sul concordato anche con rinuncia ai motivi di appello.
  Il comma 73, senza modificare il testo già approvato dalla Camera, interviene sull'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali precisando che, quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il Pubblico Ministero – nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione interessata – deve dare notizia dell'imputazione.
  Il comma 74, introdotto dal Senato, interviene sull'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale inserendo fra i processi ai quali deve essere assicurata trattazione prioritaria anche quelli relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli articoli 317, 319, 319-ter e quater, 320, 321 e 322 del codice penale (concussione; corruzione propria; corruzione in atti giudiziari; indebita induzione a dare o promettere utilità; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; corruzione attiva; peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).
  I commi 75 e 76 riguardano la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero (decreto legislativo n. 106 del 2006).
  I commi 77, 78 e 79 riguardano la partecipazione a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto sia nel giudizio ordinario che nel rito abbreviato nonché la partecipazione a distanza all'udienza camerale. Pag. 41
  Il comma 80 modifica l'articolo 7 del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) relativo al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali.
   Il comma 81 – identico al provvedimento approvato dalla Camera – prevede che le disposizioni sulla nuova disciplina della partecipazione a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto nel dibattimento ordinario (comma 77), nel procedimento in camera di consiglio (comma 78), nel rito abbreviato (comma 79) e nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali antimafia acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della legge in esame sulla Gazzetta Ufficiale.
  Il comma 82 delega il Governo ad adottare decreti legislativi, nel rispetto dei principi dettati dai commi 84 e 85, per riformare: la disciplina delle intercettazioni; la disciplina dei giudizi di impugnazione nel processo penale; l'ordinamento penitenziario.
  Il comma 83 delinea i tempi e il procedimento per l'attuazione della delega. Il comma 84 individua principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (lettere da a) ad e)) e di giudizi di impugnazione (lettere da f) a m)).
  Il comma 85, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 354 del 1975 per la gestione delle situazioni di emergenza (articolo 41-bis), individua i seguenti criteri e principi direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario: Ulteriore delega è affidata al Governo dal comma 86 ed è relativa all'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, mentre il comma 87 riguarda la delega per le eventuali disposizioni integrative e correttive.
  Il comma 88 prevede misure per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni. I principi e criteri direttivi indicati per l'esercizio della citata delega di cui alla legge n. 124 del 2015 ricalcano sostanzialmente il contenuto del comma 88 in esame.
  Il comma 89 prevede poi che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano definite le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e vengano determinate le corrispondenti tariffe.
  Il comma 90 stabilisce che il Decreto ministeriale di cui a comma 89 vada trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
  Infine, il comma 91, ai fini della razionalizzazione delle spese relative per intercettazione e quelle funzionali al loro utilizzo, stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro un anno, uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni sulla razionalizzazione della spesa per intercettazioni (di cui ai commi 88 e 89) con quelle di cui al testo unico spese di giustizia (Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), secondo i seguenti principi e criteri direttivi.
  Il comma 92 costituisce la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento.
  Il comma 93 precisa che i decreti attuativi delle deleghe previsti dal disegno di legge debbano essere corredati della relazione tecnica.
  Il comma 94 – conformemente alla disciplina di contabilità e finanza pubblica – prevede che, se dai decreti delegati derivino maggiori oneri finanziari che non siano compensati da altre disposizioni degli stessi decreti, questi ultimi sono emanati solo dopo o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti che stanziano le relative risorse finanziarie.
  Il comma 95 indica la data di entrata in vigore della legge in esame nel 30o giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 42

DL 54/2017: Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice dei Paesi del G7.
C. 4451 Governo.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Enzo LATTUCA (PD), relatore, osserva che il decreto-legge n. 54 del 29 aprile 2017, oggetto di conversione da parte del disegno di legge in esame, reca disposizioni urgenti volte ad incrementare i dispositivi di sicurezza interna del Paese, in vista del prossimo svolgimento del vertice dei capi di Stato e di Governo dei Paesi del G7, che avrà luogo a Taormina il 26 e 27 maggio 2017. Il decreto-legge consta di tre articoli.
  L'articolo 1 integra di 2.900 unità il contingente di personale militare delle forze armate facente parte del piano di impiego operativo di cui al comma 377 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la legge di bilancio 2017. Tale incremento è limitato al periodo 1o- 28 maggio 2017. Si ricorda che il comma 377 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano «strade sicure» che vede impegnato un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. In particolare, secondo quanto precisato dal Governo nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, 1.923 unità sono destinate a svolgere attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili a Taormina; 432 unità sono destinate al rafforzamento dei dispositivi di vigilanza delle frontiere marittime ed aeree della Sicilia e della Calabria, nonché di altre aree a rischio; infine, 545 unità sono destinate alla sicurezza degli assetti militari di difesa dello spazio aereo e navale. Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, l'articolo 1 rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, in base alle quali: il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati; il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari; nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.
  Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all'impiego del richiamato contingente l'articolo 2 autorizza la spesa complessiva di 5.360.019 di euro a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, la legge di stabilità per il 2015.
  L'articolo 3 reca la consueta disposizione concernente l'entrata in vigore del decreto-legge coincidente con il giorno della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il decreto-legge in esame è riconducibile alla materia «difesa e Forze armate» attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.20.

Pag. 43

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 17 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 19.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla legge elettorale.
C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017.
Doc. VII n. 767.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto del provvedimento e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 maggio 2017.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, deposita una proposta di testo unificato (vedi allegato 5).

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che, facendo seguito a quanto convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà convocata nella giornata di domani 18 maggio un'ulteriore riunione dell'ufficio di presidenza per definire l'organizzazione dei lavori della Commissione in relazione al provvedimento in titolo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 19.55.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO DEI NOVE

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.
Emendamenti C. 3558-A Dambruoso.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Interventi per il settore ittico.
Nuovo testo unificato C. 338 Catanoso e abb.

Pag. 44