CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 maggio 2017
818.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 59

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 16 maggio 2017.

Audizione dell'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, sullo stato di attuazione del piano industriale 2016-2020.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 14.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.

Interventi per il settore ittico.
Nuovo testo C. 338 Catanoso e abbinate.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maria IACONO (PD), relatrice, ricorda preliminarmente che la Commissione si è già espressa con parere favorevole il 6 aprile 2016 sul testo unificato precedentemente trasmesso. In seguito alla relazione tecnica del Governo che aveva evidenziato numerose criticità sul versante della copertura del provvedimento, la Commissione Agricoltura ha tuttavia ritenuto di elaborare un nuovo testo composto da 18 articoli.Pag. 60
  L'articolo 1 definisce le seguenti finalità del provvedimento: incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche; sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca e all'acquacoltura marittima professionale e alla pesca ricreativa e sportiva; assicurare un sistema di relazioni efficiente tra lo Stato e le regioni per garantire l'applicazione delle politiche europee.
  Al fine di procedere alla semplificazione, al riassetto e all'aggiornamento della normativa vigente in materia di pesca e acquacoltura nonché di introdurre le modifiche necessarie a realizzare le predette finalità, l'articolo 2 delega il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a raccogliere in un testo unico tutte le norme vigenti in materia di pesca e acquacoltura.
  L'articolo 2-bis reca una delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Si prevede di utilizzare le risorse derivanti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per garantire agli operatori della pesca, armatori ed imbarcati, l'equo indennizzo o ristoro in caso di sospensione dell'attività di pesca dovuta al fermo biologico o ad altre cause legate alle avversità metereologiche o a ristrutturazioni aziendali.
  L'articolo 3 istituisce, a partire dal 2018, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, alimentato con le risorse derivanti dal contributo annuo richiesto agli esercenti la pesca sportiva a norma del successivo articolo 12. Ai sensi del comma 2 il Fondo è chiamato a svolgere le seguenti attività: a) stipula di convenzioni per la salvaguardia dell'ambiente marino; b) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; c) svolgimento di campagne di educazione alimentare; c-bis) interventi per favorire l'accesso al credito attraverso l'istituzione di un apposito sportello presso Ismea; c-ter) attivazione di programmi di formazione professionale; c-quater) progetti dedicati alla tutela e allo sviluppo delle risorse ittiche autoctone.
  L'articolo 4 sostituisce la normativa sui distretti di pesca già contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001, dettando al riguardo nuove disposizioni. I distretti di pesca sono sistemi produttivi locali che saranno istituiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; sono fatti salvi i distretti già riconosciuti dalle regioni. Il comma 3 declina le finalità dei distretti consistenti nell'adottare specifici piani di gestione delle risorse ittiche compatibile con l'ecosistema marino, capaci di valorizzare, al tempo stesso, l'identità storica e locale dei territori interessati, la qualità e la salubrità delle risorse alieutiche locali e l'incremento delle specie autoctone.
  L'articolo 5 disciplina i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura chiamati a svolgere compiti di assistenza tecnico-amministrativa agli operatori della pesca. I CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese di pesca, intese come le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, delle imprese di pesce, e delle imprese di acquacoltura. Possono essere costituite anche da enti promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali che hanno stipulato i contratti nazionali di lavoro di riferimento nel settore. I centri di assistenza possono essere costituiti all'interno dei centri di assistenza fiscale già costituiti.
  L'articolo 6 aggiunge gli organismi promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative tra i soggetti legittimati a predisporre i programmi per la promozione della cooperazione e dell'associazionismo delle imprese di pesca (articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 154 del 2004).
  L'articolo 7 detta disposizioni in materia di prodotti della pesca. Il comma 1 consente agli operatori di utilizzare cassette standard per le specie ittiche individuate con decreto. Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame in Commissione, rinvia a un decreto l'attuazione nell'ordinamento interno della facoltà di deroga rispetto all'obbligo di pesatura dei prodotti della pesca nel luogo di sbarco. Il comma 2 prevede che in attuazione degli obblighi europei, gli operatori devono apporre le Pag. 61informazioni relativi ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando un codice a barre o un QR-code come strumento di identificazione. Strumenti equivalenti potranno essere individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  L'articolo 8, di particolare interesse per la X Commissione, fornisce una nuova definizione e nuovi indirizzi in tema di pesca-turismo e ittiturismo cui adeguare la regolamentazione vigente con decreto del Ministro delle politiche agricole. Si stabilisce tra l'altro che le iniziative di pesca-turismo possono essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle ventiquattro ore, per tutto l'arco dell'anno, in presenza di condizioni meteo marine favorevoli; è autorizzato l'imbarco di minori di quattordici anni se accompagnati da persone di maggiore età; le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo per essere autorizzate ad operare nel periodo invernale e per effettuare uscite notturne devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate; i sistemi di comunicazione a bordo devono comprendere l'installazione di un telefono satellitare e di un apparato di controllo e satellitare, nonché di un apparato VHF.
  L'articolo 9 aggiunge i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti comunitari e nazionali e a prestiti agrari di esercizio.
  L'articolo 10 prevede che gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività e i prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici a tal fine modificando la legislazione vigente.
  L'articolo 11 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge n. 244 del 2007 che disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine sostituendo il riferimento all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) con il subentrante Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed aggiungendo il riferimento a tre esperti designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale più rappresentative nonché ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatari dei contratti nazionali di riferimento, senza diritto di voto.
  L'articolo 12 subordina la pratica della pesca sportiva a mare ad una comunicazione annuale al Ministero delle politiche agricole ed al pagamento del relativo contributo, il cui importo, stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è compreso tra un minimo di 10 euro ed un massimo di 100 euro ed è commisurato alla tipologia della pesca sportiva praticata ed alla tipologia della imbarcazione utilizzata.
  L'articolo 13 reca una delega per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva. I principi e criteri direttivi fanno riferimento alla necessità di includere i pescatori sportivi nelle attività di valorizzazione della risorsa ittica, all'opportunità di adeguare le disposizioni sugli attrezzi di pesca alla normativa comunitaria nonché alla necessità di coordinare e riorganizzare in generale la normativa in materia.
  L'articolo 14 delega il Governo al riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, di licenze di pesca e di costo dell'energia elettrica impiegata dalle imprese di acquacoltura. Tra i principi e criteri direttivi sono previsti:
   un sistema di rilascio e rinnovo delle concessioni che, compatibilmente con la normativa europea, consenta di incentivare investimenti, anche a lungo termine, nella valorizzazione della fascia costiera e delle zone acquee;
   un sistema che garantisca l'accesso paritario anche ai piccoli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura;Pag. 62
   l'introduzione di un'equa diversificazione dell'ammontare dei canoni, anche in considerazione delle dimensioni degli operatori, degli investimenti proposti e della sostenibilità dei progetti presentati;
   la possibilità per le imprese di acquacoltura, concessionarie di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura di utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica, e siano comprese tra le «imprese energivore».

  L'articolo 15 modifica il decreto-legge 6 luglio 2012, ripristinando l'operatività della Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura.
  L'articolo 16 prevede che, fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso assegnate, ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito per una quota non superiore al 20 per cento esclusivamente tra i sistemi di pesca del tipo palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e per il restante 80 per cento alla pesca accidentale o accessoria.
  L'articolo 17 apporta talune modifiche al decreto legislativo n. 4 del 2012, come da ultimi modificati dal collegato agricolo, in modo da prevedere la confisca del prodotto al posto della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate per ciascuna specie. In caso di pesca di specie sotto taglia sono state rimodulate le sanzioni in modo da rapportarle più specificamente alla quantità del pescato, sopprimendo le sanzioni accessorie aventi ad oggetto la sospensione dell'esercizio commerciale.
  L'articolo 18 reca infine una clausola di salvaguardia relativa alle Regioni ad autonomia speciali e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 3083 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento sottolineando che l'accordo in esame consente al titolare di un disegno o modello di ottenere protezione in più Paesi con una sola domanda internazionale redatta in una sola lingua, presentata a un singolo ufficio e sottostando a un'unica tassazione – nella fattispecie, nella valuta del franco svizzero. Tale deposito unico internazionale può essere effettuato presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), ovvero presso l'ufficio nazionale di uno Stato che sia parte dell'accordo, ma il titolare del disegno modello industriale può in tal modo ottenere protezione per le proprie invenzioni intellettuali in tutti i Paesi da lui scelti, purché beninteso abbiano sottoscritto l'accordo dell'Aja.
  L'accordo dell'Aja è stato più volte rivisto – a Londra nel 1934 e di nuovo all'Aja nel 1960 (la seconda di tali revisioni è stata ratificata dall'Italia con la legge n. 744 del 1980). L'Atto all'esame della Commissione Esteri della Camera dei deputati deriva dai lavori successivi per una completa revisione dell'accordo dell'Aja, culminati il 2 luglio 1999 nell'Atto firmato dalla Conferenza diplomatica di Ginevra, Atto che ha valenza sostitutiva nei confronti degli atti del 1934 del 1960. Gli obiettivi principali dell'Atto del 1999 consistono nella estensione del sistema di protezione inaugurato con l'accordo dell'Aja a nuovi membri, sì da facilitare l'adesione di Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità dei disegni e modelli industriali. È stato inoltre consentito un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale dell'Aja e i sistemi regionali come quello dell'Unione europea o Pag. 63quello dell'Organizzazione africana della proprietà intellettuale, mediante la possibilità che tali organizzazioni regionali aderiscano all'Atto del 1999.
  Passando al contenuto dell'Atto di Ginevra del 1999, esso si compone di 34 articoli raggruppati in quattro capitoli.
  Le disposizioni preliminari comprendono gli articoli 1 e 2. In particolare, l'articolo 2 salvaguarda l'eventuale più ampia tutela riconosciuta ai disegni e modelli industriali dalla legislazione di ciascuna delle parti contraenti. Al tempo stesso, non viene pregiudicata la protezione concessa da trattati e convenzioni internazionali sul diritto d'autore, e in particolare si salvaguarda la protezione ai sensi dell'accordo sui diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio nel quadro delle normative dell'Organizzazione mondiale del commercio – c.d. Uruguay Round, ratificato dall'Italia con la legge 747 del 1994. È inoltre stabilito che ciascuna delle parti contraenti debba conformarsi alle disposizioni della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale.
  Il Capitolo I, propriamente dedicato alla domanda e registrazione internazionali di disegni e modelli industriali, comprende gli articoli 3-18.
  L'articolo 3 prevede che qualsiasi cittadino di uno Stato contraente dell'Atto di Ginevra, ovvero di uno Stato facente parte di un'organizzazione regionale intergovernativa che sia parte contraente, come anche qualsiasi persona domiciliata, con residenza abituale o che possieda un insediamento industriale o commerciale effettivo sul territorio di una delle parti contraenti, è titolata a depositare una domanda internazionale di protezione di disegni e modelli industriali. L'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge nota come l'Atto di Ginevra aggiunga il requisito della residenza abituale alla nozione di domicilio – senza peraltro con ciò innovare alcunché nella legislazione italiana.
  L'articolo 4 è dedicato alla procedura di deposito della domanda internazionale e prevede che questa possa essere presentata, a scelta dal richiedente, direttamente presso l'ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, oppure tramite l'ufficio nazionale della parte contraente del richiedente medesimo, la quale tuttavia può dichiarare al direttore generale dell'OMPI di non voler consentire il deposito indiretto delle domande internazionali. È comunque data facoltà all'ufficio nazionale di ciascuna delle parti contraenti di richiedere il pagamento di una tassa di trasmissione per ogni domanda internazionale ad esso presentata.
  L'articolo 5 concerne il contenuto della domanda internazionale di protezione, distinguendo tra le indicazioni obbligatorie – tra le quali quella delle parti contraenti designate nei cui confronti deve valere la protezione, quella delle tasse da corrispondere, quella naturalmente dei disegni o campioni relativi all'oggetto della protezione – ed eventuali indicazioni aggiuntive che una parte contraente può ritenere obbligatorie, tra le quali l'identità del creatore del disegno o modello industriale oggetto della domanda. Ulteriori contenuti della domanda internazionale potranno essere specificati nel Regolamento dell'Atto di Ginevra. Inoltre la domanda internazionale – che può riferirsi a due o più disegni o modelli industriali – può contenere una richiesta di differimento della pubblicazione della medesima.
  L'articolo 6 riguarda la priorità e prevede che, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi, per la protezione della proprietà industriale la domanda internazionale può contenere una dichiarazione di rivendicazione di priorità nei confronti di una o più domande precedenti depositate in uno Stato parte della Convenzione di Parigi medesima, ovvero che sia membro dell'Organizzazione mondiale del commercio. La domanda internazionale, a partire dalla data del deposito di essa, costituisce la base per la rivendicazione della priorità.
  L'articolo 7 riguarda le tasse di designazione e introduce – come ancora una volta nota l'Analisi tecnico-normativa – accanto alla tassa standard destinata a consentire alle parti contraenti di coprire le spese amministrative, una tassa di designazione individuale, finalizzata a coprire le spese nel caso di paesi che svolgano l'esame di novità Pag. 64dei disegni e modelli industriali per cui si richiede la protezione. Ancora una volta, rileva l'ATN, la disposizione non riguarda l'Italia, il cui Ufficio brevetti e marchi non svolge l'esame di novità. Per quanto concerne la rettifica di eventuali irregolarità della domanda internazionale, l'articolo 8 detta le procedure per la loro sanatoria, e prevede l'abbandono della domanda se il richiedente non si conforma all'invito dell'Ufficio internazionale dell'OMPI entro il termine prescritto.
  L'articolo 9 riguarda la data di deposito della domanda internazionale: al proposito l'ATN rileva come l'elemento di novità dell'Atto di Ginevra sia la possibilità di attribuire la data da parte dell'ufficio nazionale di una delle Parti contraenti cui la domanda sia presentata, posto che comunque l'Ufficio internazionale dell'OMPI dovrà ricevere la domanda entro un mese.
  L'articolo 10 riguarda vari profili della registrazione internazionale, e prevede che l'Ufficio internazionale dell'OMPI registri disegni e modelli industriali oggetto di domanda internazionale immediatamente dopo la ricezione della medesima, e che la data della registrazione coincida con la data di deposito della domanda. La registrazione internazionale è altresì pubblicata dall'Ufficio internazionale, e ciascun ufficio nazionale designato ne riceve copia. Peraltro l'Ufficio internazionale garantisce il segreto di ogni domanda e di ogni registrazione internazionale fino al momento della pubblicazione. L'ufficio nazionale competente che abbia ricevuto copia di una domanda o registrazione internazionale è parimenti tenuto a mantenere rispetto ad esse il segreto fino alla pubblicazione, salvo il caso di una procedura amministrativa o giudiziaria per un conflitto concernente il diritto al deposito di una domanda internazionale: anche in tal caso, tuttavia, il contenuto della registrazione internazionale può essere divulgato confidenzialmente soltanto alle parti in causa, che sono a loro volta tenute a rispettarne la riservatezza.
  L'articolo 11 prevede che il depositante possa richiedere il differimento della pubblicazione della domanda internazionale, qualora questa sia oggetto di rivendicazione. È comunque fatta salva per il depositante, in un secondo momento, la possibilità di richiedere la pubblicazione di uno o più oggetti della domanda di protezione, che comunque rimangono riservati nei confronti degli Stati non designati dal depositante medesimo.
  L'articolo 12 riguarda il diritto al rifiuto che l'ufficio di una parte contraente designata dal depositante può esercitare nei confronti della registrazione internazionale di uno o più disegni o modelli industriali sul proprio territorio, ove manchino le condizioni per la concessione della protezione ai sensi della legislazione di quella parte contraente: ogni rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale è comunicato, motivandolo, all'Ufficio internazionale dell'OMPI, che a sua volta lo trasmette all'interessato in copia. Il titolare del disegno o modello industriale dispone degli stessi mezzi di ricorso che avrebbe avuto nel caso di presentazione indiretta all'ufficio nazionale che ha opposto il rifiuto.
  L'articolo 13 prevede che prescrizioni speciali concernenti l'unità di disegno o modello vigenti in una delle parti contraenti possano comportare il rifiuto degli effetti della registrazione internazionale finché non si ottemperi alla prescrizione notificata da detta parte contraente. Se per effetto di una tale notifica di rifiuto una registrazione internazionale venga suddivisa in più lotti presso l'ufficio interessato, questo ha diritto di riscuotere una tassa per ogni domanda internazionale supplementare che si renda necessaria.
  L'articolo 14 prevede che la registrazione internazionale produca in ogni parte contraente designata – salvo il caso di rifiuto – almeno gli stessi effetti di una domanda regolarmente depositata presso il relativo ufficio nazionale, ovvero della concessione della protezione nel territorio della parte contraente designata.
  Secondo l'articolo 15, qualunque invalidazione totale o parziale degli effetti di una registrazione internazionale sul territorio di una delle parti contraenti designate dovrà essere notificata all'Ufficio internazionale dell'OMPI, e comunque non potrà essere pronunciata se non dopo che al titolare Pag. 65del disegno o modello industriale in oggetto sia stata data la possibilità di far valere i propri diritti in tempo utile.
  L'articolo 16 concerne l'iscrizione di modifiche e altre questioni concernenti le registrazioni internazionali: modifiche a vario titolo delle registrazioni internazionali sono ricevute dall'Ufficio internazionale dell'OMPI, e di norma producono effetti anche nei registri degli uffici nazionali di ciascuna parte contraente interessata. Ogni iscrizione di modifiche può essere soggetta al pagamento di una ulteriore tassa, e l'Ufficio internazionale pubblica ciascuna delle iscrizioni di modifiche e ne trasmette una copia all'ufficio di ciascuna parte contraente interessata.
  L'articolo 17 riguarda la durata della registrazione internazionale e della protezione, e i relativi rinnovi, che possono essere effettuati nei confronti di parte o della totalità delle parti contraenti designate e di parte o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto di registrazione internazionale. La durata della protezione nelle parti contraenti designate, purché la registrazione internazionale – valida inizialmente cinque anni – venga rinnovata, e di 15 anni, ma se la legislazione di una parte contraente designata prevede un periodo superiore, questo prevale. È questo anche il caso dell'Italia, dove la durata massima della protezione è di 25 anni, e pertanto l'ATN rileva che nella norma nazionale di esecuzione dell'Atto di Ginevra occorre una esplicita dichiarazione in tal senso.
  Infine, l'articolo 18 prevede che l'Ufficio internazionale dell'OMPI fornisca, a chiunque ne faccia domanda e previo pagamento della tassa prescritta, estratti o informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate: tali estratti sono esenti da qualsiasi obbligo di legalizzazione nel territorio di ciascuna delle parti contraenti.
  Il Capitolo II contiene disposizioni amministrative e consta degli articoli da 19 a 24.
  L'articolo 19 prevede che, qualora più Stati parti dell'Atto di Ginevra o intenzionati a farne parte, intendano unificare le proprie legislazioni nazionali sui disegni e modelli industriali, questi possono notificare al Direttore generale dell'OMPI che un ufficio comune sostituisce i rispettivi uffici nazionali, e che l'insieme dei rispettivi territori va considerato come un'unica parte contraente. Peraltro l'articolo 20 prevede che, alla stregua degli Stati parti dell'atto del 1934 e dell'atto del 1960, le parti contraenti dell'Atto di Ginevra del 1999 sono membri a tutti gli effetti dell'Unione dell'Aja.
  L'articolo 21 prevede che le parti contraenti dell'Atto di Ginevra del 1999 siano membri della stessa assemblea costituita in base all'atto complementare di Stoccolma (14 luglio 1967) all'accordo dell'Aja. Ciascun membro dell'assemblea è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consulenti ed esperti, mentre i membri dell'Unione dell'Aja che non sono membri dell'assemblea sono ammessi alle riunioni di essa in qualità di osservatori. Tra le numerose funzioni dell'assemblea figurano: la trattazione delle questioni concernenti lo sviluppo dell'Unione dell'Aja; l'invio di direttive al Direttore generale dell'OMPI sulla preparazione delle conferenze di revisione, e la loro convocazione; le modifiche al Regolamento dell'Atto di Ginevra; la definizione del programma e l'adozione del bilancio biennale dell'Unione dell'Aja, della quale approva altresì i rendiconti; l'adozione del regolamento finanziario dell'Unione dell'Aja; l'istituzione di comitati e gruppi di lavoro. L'assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria, su convocazione del direttore generale dell'OMPI, e sempre per iniziativa del Direttore generale in sessione straordinaria, che può tuttavia essere richiesta anche da un quarto dei membri dell'assemblea. Il Direttore generale dell'OMPI predispone l'ordine del giorno di ogni sessione dell'assemblea, la quale adotta un proprio regolamento interno.
  L'articolo 22 riguarda l'Ufficio internazionale dell'OMPI, competente per la registrazione internazionale e gli altri compiti amministrativi relativi all'Unione dell'Aja. L'Ufficio internazionale prepara le riunioni e provvede al segretariato dell'assemblea, e assiste gli eventuali comitati di esperti e gruppi di lavoro da essa istituiti. Il più alto Pag. 66dirigente dell'Unione dell'Aja è il Direttore generale dell'OMPI: questi rappresenta l'Unione e convoca qualsiasi riunione che debba trattare questioni concernenti l'Unione medesima, inclusa l'attività dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'assemblea. Il Direttore generale, o persone da lui designate partecipano senza diritto di voto a tutte le riunioni dell'assemblea, nonché a quelle dei comitati e dei gruppi di lavoro da essa istituiti, e anche a ogni altra riunione convocata nel quadro dell'Unione dell'Aja.
  L'articolo 23 prevede che l'Unione dell'Aja dispone di un proprio bilancio, che comprende le entrate e le spese proprie dell'Unione medesima, nonché il suo contributo alle spese comuni alle unioni amministrate dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale – contributo proporzionato all'interesse che l'Unione ha in dette altre unioni. Le fonti di finanziamento del bilancio dell'Unione dell'Aja sono anzitutto le tasse relative alle registrazioni internazionali, e in secondo ordine le somme dovute per altri servizi prestati dall'Ufficio internazionale dell'OMPI, il ricavato della vendita e i diritti collegati alle pubblicazioni riguardanti l'Unione dell'Aja, le donazioni, lasciti e sovvenzioni, gli affitti, interessi e le entrate diverse. Le tasse relative alle registrazioni internazionali sono fissati dall'assemblea su proposta del Direttore generale dell'OMPI, in modo tale che le entrate da esse derivanti, unitamente alle altre fonti di finanziamento, siano almeno sufficienti a coprire tutte le spese dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione dell'Aja. Per quanto concerne il capitale d'esercizio, qualora non sia sufficiente ad alimentarlo il totale delle eccedenze di entrata, ciascun membro dell'Unione dell'Aja effettuerà un versamento unico.
  Da ultimo, l'articolo 24 è dedicato al Regolamento di attuazione dell'Atto di Ginevra del 1999 il quale include le disposizioni che riguardano quanto prescritto dall'Atto di Ginevra, gli ulteriori dettagli relativi all'applicazione delle disposizioni dell'Atto medesimo, ogni altro requisito, questione o procedura amministrativa.
  Il Capitolo III concerne le revisioni e le modifiche all'Atto di Ginevra, e comprende gli articoli 25 e 26. Una conferenza delle parti contraenti potrà sottoporre a revisione l'atto di Ginevra, ma gli articoli 21, 22, 23 e 26 potranno essere modificati anche dall'assemblea.
  Il Capitolo IV contiene le disposizioni finali relative all'Atto di Ginevra, riportate negli articoli 27-34.
  In particolare, l'articolo 27 prevede che l'Atto possa essere sottoscritto e che di esso possa divenire parte ciascuno Stato membro dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, nonché qualunque organizzazione intergovernativa che abbia un ufficio competente per la protezione dei disegni e modelli industriali con effetto sull'intero territorio in cui si applica il trattato costitutivo dell'organizzazione medesima, ma solo a condizione che almeno uno degli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa sia membro dell'OMPI. Ai sensi dell'articolo 28, l'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra è prevista tre mesi dopo che sei Stati abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o adesione, purché almeno tre di tali Stati abbiano depositato almeno 3.000 domande, ovvero abbiano depositato almeno 1.000 domande presentate da parte di residenti in Stati diversi da esso. L'articolo 29 esclude la possibilità di presentare riserve all'Atto di Ginevra del 1999.
  L'articolo 31, peraltro, prevede che nei rapporti reciproci tra gli Stati parti dell'Atto di Ginevra del 1999 e degli atti del 1934 o del 1960 si applica unicamente l'Atto di Ginevra – ma solo ai disegni o modelli industriali depositati presso l'Ufficio internazionale dopo l'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra stesso. Ogni parte contraente (articolo 32) può denunciare l'Atto di Ginevra con notifica indirizzata al Direttore generale dell'OMPI, e con effetto un anno dopo la data di ricevimento di tale notifica, o in qualsiasi data successiva in essa indicata. La denuncia non incide tuttavia sull'applicazione dell'Atto di Ginevra alle domande internazionali pendenti e alle registrazioni internazionali in vigore nei confronti della parte contraente interessata. È prevista l'apertura alla firma dell'Atto di Ginevra presso la sede dell'OMPI per un Pag. 67anno a partire dalla sua adozione, e il Direttore generale ne è il depositario (articoli 33 34).
  Il disegno di legge di ratifica si compone di sei articoli: gli articoli 1 e 2 contengono le clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione dell'Atto di Ginevra del 2 luglio 1999 concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali nell'ambito del sistema dell'accordo dell'Aja.
  L'articolo 3 del disegno di legge novella l'articolo 155 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005), che disciplina il deposito di domande internazionali di protezione di disegni e modelli industriali. In Italia, la normativa relativa alla protezione dei disegni e modelli industriali è contenuta nel Codice della proprietà industriale, Sezione III (articoli 31-44). La disciplina nazionale è stata armonizzata alla Direttiva europea 71/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, che ha introdotto il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore. L'articolo 3 provvede ad aggiornare il richiamo all'Accordo dell'Aja del 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744 – contenuto nell'articolo 155 del Codice della proprietà industriale – con quello all’ Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, denominato «Accordo del 1999». Rimangono ferme le attuali modalità di presentazione della domanda internazionale di protezione dei disegni e modelli: le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure in via indiretta presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
  L'articolo 4 del disegno di legge dispone – richiamando l'articolo 17, par. 3, lettera b) dell'Accordo del 1999 – che la protezione internazionale di un disegno o modello può durare fino ad un massimo di 25 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del Codice della proprietà industriale.
  L'articolo 5 del disegno di legge contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 6 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Ricordato che l'Italia il 30 settembre 2015 ha aderito al sistema della cooperazione rafforzata nel settore tutela brevettuale unitaria, ritiene che le disposizioni in esame debbano essere armonizzate con quelle previste nella legge n. 214 del 2016 recante di ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.
  Si riserva quindi di presentare una proposta di parere manifestando sin d'ora la mia disponibilità a valutare eventuali contributi dei colleghi.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 16 maggio 2017.

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.
C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.