CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 maggio 2017
818.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 21

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 maggio 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.25.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessia MORANI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
  Rammenta che il decreto-legge si compone di 67 articoli.
  Nell'esaminare i profili di stretta attinenza della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 8 (Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari) estende i limiti della pignorabilità degli immobili da parte del concessionario della riscossione. In particolare, si prevede che il concessionario possa procedere all'espropriazione di più beni immobili del debitore purché il loro valore complessivo sia pari almeno a centoventimila euro. La norma previgente faceva riferimento, invece, al valore del singolo bene, così limitando la possibilità di esecuzione. Con la modifica in commento, pertanto, si prevede che il limite di centoventimila euro del valore, al di sotto del quale non si può procedere all'espropriazione, si considera in riferimento anche a più immobili dello stesso debitore. Pertanto, ferma restando l'impignorabilità dell'unico immobile (non Pag. 22di lusso) di proprietà del debitore, tutti gli altri immobili dello stesso, a prescindere dal loro singolo valore, risultano pignorabili se il valore complessivo degli stessi è superiore a centoventimila euro e il credito per cui si procede è superiore al predetto limite. Al riguardo, evidenzia che la relazione governativa afferma che con la possibilità di agire in via esecutiva su più immobili, del valore complessivo superiore a centoventimila euro, dovrebbe determinarsi, ai fini della riscossione, un interessante effetto deterrente nei confronti dei contribuenti sottoposti a procedura ipotecaria (preavviso di ipoteca e iscrizione di ipoteca).
  Ricorda che l'articolo 10 (Reclamo e mediazione) estende l'ambito operativo dell'istituto del reclamo/mediazione nel contenzioso tributario alle controversie di valore sino a cinquantamila euro, innalzando detto ammontare dalla previgente soglia di ventimila euro (comma 1). Le nuove norme si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1o gennaio 2018 (comma 2). Il comma 3 dispone che anche i rappresentanti dell'agente della riscossione i quali concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondano – in relazione alle azioni di responsabilità in materia di contabilità pubblica – solo in caso di dolo. Viene in particolare modificato (comma 1) l'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, innalzando da ventimila a cinquantamila euro la soglia di valore delle controversie ivi specificata, rilevante ai fini dell'applicazione della mediazione/reclamo nel processo tributario. Il comma 2 dell'articolo in esame dispone che le nuove norme così introdotte si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1o gennaio 2018. Il comma 3 modifica l'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; esso dispone, analogamente a quanto previsto in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale dall'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che i rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondono – in relazione alle azioni di responsabilità in materia di contabilità pubblica – solo in caso di dolo. Con le modifiche in esame, detta limitazione di responsabilità alla sola ipotesi di dolo viene estesa anche ai rappresentanti dell'agente della riscossione che perfezionano la mediazione o accolgono il reclamo.
  Segnala, infine, che l'articolo 11 (Definizione agevolata delle controversie tributarie) consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, mediante pagamento degli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora (comma 1). Sono definibili con tali modalità (comma 3) le controversie con costituzione in giudizio in primo grado avvenuta entro il 31 dicembre 2016 per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Ove la controversia riguardi solo gli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi, è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. Se la controversia riguarda solo le sanzioni collegate ai tributi, non è dovuto alcun importo, se il rapporto relativo ai tributi è stato definito anche con modalità diverse (comma 2). Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali UE, l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (comma 4). Le somme sono rateizzabili (comma 5) secondo le norme in tema di dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ma con un massimo di tre rate. Non sono rateizzabili gli importi fino a duemila euro. Il termine per il pagamento della prima rata o del totale è fissato al 30 settembre 2017; la seconda rata – per il 2017 – scade il 30 novembre 2017, mentre la terza e ultima rata può essere saldata entro il 30 giugno 2018. Se gli importi dovuti rientrano anche nell'ambito di applicazione della definizione agevolata dei carichi affidati agli Pag. 23agenti della riscossione, disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, il contribuente può usufruire della definizione agevolata delle controversie, ma solo unitamente alla definizione agevolata dei carichi di cui al decreto-legge n. 193 del 2016. Il comma 6 prescrive che la domanda – una per ciascuna controversia autonoma – sia presentata entro il 30 settembre 2017, in esenzione dall'imposta di bollo. Le norme in esame (comma 7) chiariscono tra l'altro che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Le controversie definibili non sono sospese automaticamente, ma è necessaria specifica richiesta da parte del contribuente (comma 8).
  Ai sensi del comma 9, per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono fino al 30 settembre 2017. Il comma 10 reca la disciplina del diniego della definizione e dell'impugnabilità di detto diniego. Ai sensi del successivo comma 11, la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri soggetti obbligati. Il comma 12 affida a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate il compito di stabilire le modalità di attuazione delle norme in esame. Il comma 13 dispone in ordine al monitoraggio dell'andamento delle entrate attese dalle disposizioni in esame. Disciplina, inoltre, l'ipotesi in cui le maggiori entrate attese non dovessero realizzarsi, in tutto o in parte. Infine, viene disposta l'assegnazione delle eventuali, ulteriori maggiori entrate rispetto a quelle stimate.
  In particolare, fa presente che il comma 1 dispone che possano essere definite con modalità agevolate le controversie: attribuite alla giurisdizione tributaria; in cui è parte l'Agenzia delle entrate; pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio.
  Segnala che, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, ovvero di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, tali controversie possono essere definite col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto. Sono escluse dal pagamento le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il comma 2 stabilisce quali siano gli importi da versare per specifiche tipologie di controversie. In particolare, per le controversie relative solo agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, la misura da versare per la definizione agevolata viene fissata nel quaranta per cento degli importi in contestazione. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, non è dovuto alcun importo per la definizione, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse da quella agevolata disposte dalle norme in commento. Il comma 3 circoscrive ulteriormente le controversie definibili con modalità agevolate. In particolare, le norme in esame riguardano le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
  Rammenta che il comma 4 chiarisce le esclusioni dalle norme in esame e, in particolare, chiarisce che non possono essere definite con modalità agevolate le controversie concernenti, anche solo in parte: le risorse proprie tradizionali UE, previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 (dazi doganali e contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero e dell'isoglucosio) Pag. 24e l'IVA riscossa all'importazione; le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
  Ricorda che il comma 5 dispone che gli importi così dovuti sono rateizzabili secondo le disposizioni previste (articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) per il versamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione. Si dispone tuttavia che, nel caso in esame, il numero massimo di rate sia ridotto a tre; non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti per le controversie definite con modalità agevolate, o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017. Il contribuente deve attenersi ai seguenti criteri, indicati come ulteriori: per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, è fissata al 30 novembre; per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Nell'ambito di applicazione della norma rientrano anche le controversie tributarie aventi ad oggetto i carichi affidati all'agente della riscossione, definibili con modalità agevolate ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. Il comma 5 prosegue chiarendo che, ove gli importi dovuti rientrino nell'ambito di applicazione della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, il contribuente può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. In tal caso la definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
  Rileva che, ai sensi del comma 6, deve essere presentata, entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo. Si chiarisce che per «controversia autonoma» si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. Il comma 7 chiarisce che dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli dovuti per la suddetta definizione agevolata di cui al decreto-legge n. 193 del 2016. In ogni caso, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore delle norme in commento). Il successivo comma 8 chiarisce che le controversie definibili non sono sospese automaticamente; per ottenere tale effetto, il contribuente deve fare apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni delle norme in esame e, in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Ove entro tale data il contribuente abbia depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
  Fa presente che, ai sensi del comma 9, per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore delle norme in esame) fino al 30 settembre 2017. Il comma 10 chiarisce che l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. È possibile impugnare il diniego Pag. 25entro sessanta giorni, dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Viene disciplinato anche il regolamento delle spese del giudizio, prendendo come riferimento la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ai sensi del successivo comma 11, la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato, anche in eccesso. Il comma 12, da ultimo, affida a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate il compito di stabilire le modalità di attuazione delle norme in esame.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per il settore ittico.
Nuovo testo unificato C. 338 ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Maria Gaetana Greco, fa presente che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad esaminare il nuovo testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon e C. 4419 Venittelli recante disposizioni in materia di interventi per il settore ittico, come modificato dagli emendamenti approvati in sede referente.
  Rammenta che il provvedimento reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura a rilevanza nazionale e della pesca ricreativa e sportiva, nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea, e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone (articolo 1).
  Osserva che tale testo unificato conferisce, inoltre, al Governo una serie di deleghe legislative, in particolare: per il riassetto e l'aggiornamento della normativa in materia di pesca e acquacoltura, attraverso l'emanazione di un apposito testo unico, in cui siano raccolte tutte le norme vigenti in materia e l'introduzione delle modifiche necessarie a tali finalità (articolo 2); per la riforma del sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito delle risorse disposte dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (articolo 2 bis); per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva (articolo 13); per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, di licenze della pesca e di energia elettrica da acquacoltura (articolo 14).
   Nel passare all'esame dei profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 10, 12 e 17. Nello specifico, l'articolo 10, al comma 3, dispone che non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone Pag. 26giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode. L'articolo 12 stabilisce che la pratica di pesca sportiva a mare di cui al Titolo III, Capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è subordinata ad una apposita comunicazione, con validità annuale, al Ministero delle Politiche agricole e forestali (commi 1 e 2) e al pagamento di un contributo annuale (commi 2 e 3). In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, è applicata la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio (comma 3).
  In proposito, rammenta che l'articolo 1168 del codice della navigazione prevede che chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, esercita la pesca nei porti e nelle altre località di sosta o di transito dei natanti è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 51,00.
  Fa presente, altresì, che l'articolo 17 reca modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Al riguardo, segnala che il comma 1 del predetto articolo 17, in riferimento alle contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), d), ed e), del richiamato decreto legislativo, qualora commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, prevede la sospensione dell'iscrizione, anziché del «certificato di iscrizione», come previsto del vigente articolo 9 dello stesso decreto legislativo. Il comma 2 del medesimo articolo 17 del testo unificato reca una serie di modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 4 del 2012, relativo alle sanzioni amministrative principali. In particolare: – nel sostituire il comma 1 del predetto articolo, prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commetta gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), e v), ovvero non adempia agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 5 del medesimo articolo 10, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2000 a 12.000 euro. Tali sanzioni sono aumentate sino ad un terzo nell'ipotesi in le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius); inserisce un nuovo comma 3 bis, disponendo che chiunque violi il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 4 del 2012 (effettuazione di catture accessorie o accidentali in quantità superiore, per ciascuna specie, a quelle autorizzate dalla normativa europea e nazionale) è soggetto esclusivamente alla confisca del prodotto pescato accessoriamente o accidentalmente.
  Evidenzia, inoltre, che nel sostituire il comma 5 del medesimo articolo 11, dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) (effettuazione dell'attività di pesca, senza essere in possesso di una licenza di pesca o di un'autorizzazione in corso di validità) e b) (attività di pesca in zone e tempi vietati dalla normativa europea e nazionale vigente), 3 (divieto di conservare a bordo esemplari, catturati accessoriamente o accidentalmente, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia sia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione), 4 (divieto di trasporto e commercializzazione, al fine del consumo umano, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia sia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione) e 6 (divieto di commercializzazione per i prodotti della pesca scientifica) è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: fino a 5 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro; oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato al disotto della taglia Pag. 27minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro; oltre 25 e fino a 100 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro; oltre 100 e fino a 200 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro; oltre 200 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.
  Fa presente, inoltre, che il citato comma 2 dell'articolo 17 del testo unificato: inserisce un nuovo comma 5 bis, prevedendo che le sanzioni di cui al comma precedente sono aumentate sino ad un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius); introduce una modifica al comma 11, escludendo dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste il pescatore subacqueo; modifica il comma 12, prevedendo che le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma precedente siano sono aumentate sino ad un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius).
  Evidenzia, infine, che il comma 3 dell'articolo 17 del testo unificato in discussione sopprime il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012. In proposito, rammento che tale ultimo articolo, nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, prevede la sospensione della licenza per un periodo da tre a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione, qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p), e q), 2, 3, 4, e 5, riguardino le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius).

  Vittorio FERRARESI (M5S) presenta a nome del suo gruppo parlamentare una proposta di parere alternativa (vedi allegato). In proposito, sottolinea che, con la presentazione della citata proposta di parere, il gruppo Movimento Cinque Stelle desidera attirare l'attenzione dei Commissari sui possibili rischi derivanti, principalmente, dall'attuazione degli interventi previsti all'articolo 17 del nuovo testo unificato in titolo. In particolare, sottolinea come il medesimo articolo 17 preveda ingiustificate riduzioni delle sanzioni pecuniarie previste per talune fattispecie di pesca illegale. Ritenendo che tali riduzioni determinino una sostanziale «sanatoria» delle attività di pesca a vario titolo irregolare, invita a valutare con estrema attenzione i contenuti del provvedimento, evidenziando come la normativa vigente, di recente approvazione, tenga conto delle indicazioni e dei principi previsti dalla normativa europea.

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia il collega Ferraresi per aver posto la questione all'attenzione della Commissione, concordando sulla necessità di effettuare un approfondito lavoro istruttorio per valutare con maggior compiutezza la complessa materia. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

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