CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 maggio 2017
815.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 201

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.05.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
C. 4444 Governo.
(Parere alla V Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla V Commissione bilancio della Camera sul disegno di legge C. 4444, di «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo».
  Il testo del decreto-legge è suddiviso in 4 titoli, comprendenti 67 articoli.
  Il titolo I (Disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica) comprende gli articoli da 1 a 13 ed è suddiviso in 3 capi.
  Il capo I (Disposizioni in materia di entrate) comprende gli articoli da 1 a 9. Pag. 202L'articolo 1 estende l'ambito applicativo dello split payment, ovvero del meccanismo di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici, introdotto dalla legge di stabilità 2015, a tutte le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT; un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze individuerà i soggetti destinatari di tale estensione; l'articolo 2 modifica l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, che deve avvenire ora con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto; l'articolo 3 riduce il limite oltre il quale è necessario il visto di conformità per le compensazioni sulle imposte sui redditi, IRAP e IVA e rende obbligatorio l'uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione; l'articolo 4 modifica il regime fiscale delle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, al fine di consentire l'opzione per l'applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per cento sui redditi derivanti da tali locazioni; l'articolo 5 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di variare la tassazione sui tabacchi ed assicurare un gettito annuo non inferiore a 83 milioni di euro per il 2017 e a 125 milioni di euro dal 2018; l'articolo 6 incrementa la misura della tassazione su alcune tipologie di giochi, in termini di prelievo erariale unico sulle somme giocate o di ritenuta sulle vincite; l'articolo 7 modifica la disciplina dell'ACE (aiuto alla crescita economica) allo scopo di abbandonare progressivamente il criterio incrementale su base fissa del capitale proprio, posto alla base del calcolo del rendimento nazionale, utile alla determinazione dell'ACE stesso; l'articolo 8 estende i limiti della pignorabilità degli immobili da parte del concessionario della riscossione; l'articolo 9 interviene sulla clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2015 a tutela dei saldi di finanza pubblica, rimodulando gli aumenti previsti a decorrere dal 2018, che vengono in parte posticipati agli anni successivi.
  Il capo II (Disposizioni in materia di giustizia tributaria) comprende gli articoli 10 e 11. L'articolo 10, che estende l'ambito operativo dell'istituto del reclamo/mediazione nel contenzioso tributario alle controversie di valore sino a cinquantamila euro e dispone che anche i rappresentanti dell'agente della riscossione i quali concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondano solo in caso di dolo. L'articolo 11, il quale consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie nelle quali è parte l'Agenzia delle Entrate, escludendo il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora.
  Il capo III (Disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica) comprende gli articoli 12 e 13. L'articolo 12 prevede la rimodulazione dell'autorizzazione di spesa per gli anni 2017-2019 relativa al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicati nelle Regioni del Mezzogiorno. L'articolo 13 dispone la riduzione, per il 2017, delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri per un totale di 460 milioni di euro.
  Il titolo II (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali) ricomprende gli articoli da 14 a 40.
  L'articolo 14 introduce due novelle all'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) relative al riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.
  L'articolo 15 dispone un contributo a favore delle province della Regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti.
  L'articolo 16, comma 1, reca la ripartizione tra le Province e le Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2017 e per gli Pag. 203anni seguenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge di stabilità 2015, rispetto alla riduzione già operata nel 2016. Il taglio incrementale per il 2017, quantificato in ulteriori 900 milioni di euro rispetto al 2016, viene ripartito, dal comma 1, nella misura di 650 milioni a carico delle Province e per i restanti 250 milioni a carico delle Città metropolitane. Il comma 2 stabilisce la riduzione della spesa corrente che ciascuna Provincia e Città metropolitana deve conseguire complessivamente a decorrere dall'anno 2017, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 418. Il comma 3 è volto a ripartire tra ciascuna Provincia e Città metropolitana il concorso alla finanza pubblica richiesto per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, stabilito in misura pari a complessivi 516,7 milioni di euro annui, in termini di riduzione della spesa corrente.
  L'articolo 17 dispone che il contributo in favore delle Province e delle Città metropolitane per il finanziamento delle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica (già previsto dalla normativa vigente) sia ripartito secondo gli importi contenuti nella tabella 3 allegata al decreto-legge.
  L'articolo 18 estende al 2017 talune misure, operanti in deroga alla disciplina contabile, già introdotte in precedenti esercizi finanziari, al fine di favorire l'approvazione dei bilanci da parte delle Province e delle Città metropolitane. A tal fine, l'articolo: consente di predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017 e di applicare al medesimo bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato (comma 1); estende al 2017 la possibilità per i medesimi enti, nel caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, di applicare la relativa disciplina (di cui all'articolo 163 del TUEL) con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per il 2016 (comma 2); estende al 2017 la possibilità per gli enti di area vasta di applicare ai rispettivi bilanci di previsione le quote dell'avanzo di amministrazione risultanti da trasferimenti da parte della Regione, una volta che quest'ultima abbia proceduto allo svincolo di tali risorse (comma 3).
  L'articolo 19 prevede per gli enti dichiarati in dissesto e con i termini della deliberazione di bilancio sospesi una differente scadenza per l'invio della certificazione dei risultati conseguiti circa il rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio.
  L'articolo 20 autorizza due contributi in favore delle province delle Regioni a statuto ordinario, finalizzati, rispettivamente, all'esercizio delle funzioni fondamentali delle stesse, per l'importo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni a decorrere dal 2018, e alla manutenzione della rete viaria, per l'importo di 100 milioni per il 2017.
  L'articolo 21 incrementa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 le risorse destinate all'erogazione del contributo straordinario previsto per i Comuni che danno luogo alla fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del TUEL, o alla fusione per incorporazione, di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
  L'articolo 22, commi 1-3 reca disposizioni in materia di personale dei Comuni, intervenendo in particolare sulla possibilità di assumere personale a tempo determinato in deroga alla normativa vigente e sulle limitazioni al turn over per assunzioni a tempo indeterminato. L'articolo 22, comma 4, consente la remunerazione degli incarichi professionali conferiti da pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive regionali e locali. Tale previsione si pone in deroga rispetto a previsione dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 78/2010 che ha stabilito, in via generale, il divieto di remunerazione, fatto salvo il rimborso spese, di qualsiasi incarico conferito da pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive. L'esclusione dal divieto si applica agli incarichi conferiti da una pubblica amministrazione che opera in un ambito territoriale diverso dall'ente presso il quale l'interessato svolge la carica elettiva. Nel caso di carica elettiva comunale la pubblica amministrazione conferente Pag. 204deve operare in una Provincia o in un'area metropolitana diversa. Inoltre, il conferimento dell'incarico, e la relativa remunerazione, deve rispettare i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. L'articolo 22, comma 5, introduce una deroga al divieto posto in capo alle Province delle Regioni a statuto ordinario di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, consentendo la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche non fungibili in relazione alle svolgimento delle funzioni fondamentali delle medesime Province. L'articolo 22, comma 6 prevede la possibilità per gli istituti o luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione dei beni culturali, attraverso il ricorso a contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per una durata massima di 9 mesi. Il comma 7 prevede la possibilità di rinnovo per una sola volta, per ulteriori 4 anni, degli incarichi di direttore dei medesimi istituti o luoghi della cultura, conferiti a seguito di procedure di selezione pubblica internazionale. L'articolo 22, comma 8, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2017 in favore del Teatro Eliseo, per spese ordinarie e straordinarie.
  L'articolo 23 dispone il consolidamento a decorrere dall'anno 2017 dei trasferimenti erariali ricevuti dalle Province delle Regioni Sardegna e Sicilia nell'anno 2016.
  L'articolo 24 prevede a decorrere dall'anno 2017 la predisposizione da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard delle metodologie per la determinazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, nelle materie diverse dalla sanità. Stabilisce inoltre che a decorrere dal 2018 fabbisogni e capacità fiscali standard possano essere utilizzati per la ripartizione del concorso alla finanza pubblica stabilito dalle disposizioni vigenti a carico delle regioni medesime.
  L'articolo 25 attribuisce quote del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 nello stato di previsione del MEF: alle regioni, per 400 milioni di euro nel 2017, con la condizione di dover effettuare un importo minimo di investimenti nuovi e aggiuntivi nel 2017; alle Province e alle Città metropolitane, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica, per un importo di 64 milioni nel 2017, 118 milioni nel 2018, 80 milioni nel 2019 e 44,1 milioni nel 2020.
  L'articolo 26 reca disposizioni di carattere contabile, relative ai bilanci degli enti territoriali, volte da un lato ad estendere il novero delle variazioni di bilancio cui allegare il prospetto di verifica del rispetto del pareggio di bilancio e, dall'altro, con riguardo alle Regioni, a rendere più flessibile da parte delle stesse la gestione di talune tipologie di stanziamenti di bilancio
  L'articolo 27, commi 1-8, ridetermina la consistenza e stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Detti criteri sono, tra l'altro, volti a far sì che i servizi di trasporto pubblico locale e regionale siano affidati con procedure ad evidenza pubblica, penalizzando le regioni e gli enti locali che non procedano al loro tempestivo espletamento, nonché a incentivare il perseguimento degli obiettivi di efficienza e di centralità dell'utenza nell'erogazione del servizio. L'articolo 27, ai commi da 9 a 11, reca alcune disposizioni per favorire l'acquisizione, mediante locazione, di materiale rotabile da parte di imprese di trasporto pubblico regionale o locale e per provvedere al rinnovo dello stesso materiale, anche attraverso centrali di acquisto nazionali. L'articolo 27, comma 12, sopprime alcune disposizioni che incidono sulla competitività nel settore delle imprese del trasporto pubblico su gomma, con riferimento ai servizi di linea interregionali con itinerari, prezzi e frequenze prestabilite. Rimangono ferme alcune norme riguardanti l'accertamento dei requisiti di sicurezza.Pag. 205
  L'articolo 28 interviene, modificandole, sulle modalità mediante cui si prevede il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle Regioni, ai fini del consolidamento dei conti pubblici, dall'articolo 1, comma 680, della legge n. 208/2015.
  L'articolo 29 prevede che l'AIFA – per monitorare la spesa complessiva sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera, accertare lo sfondamento definitivo dei tetti di spesa nel biennio 2016-2017, e determinare conseguentemente l'ammontare del pay-back farmaceutico per lo stesso biennio –, si avvalga dei dati di fatturato delle aziende farmaceutiche indicati e trasmessi dalla fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio. Dal 2018, viene poi introdotto l'obbligo di indicare, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del SSN per l'acquisto di farmaci, anche il Codice di Autorizzazione all'Immissione in commercio (AIC) del farmaco e il quantitativo acquistato. Le fatture dovranno essere messe a disposizione dell'AIFA. Un decreto dei ministri dell'economia e della salute dovrà disciplinare le caratteristiche tecniche di indicazione dell'AIC e le modalità di accesso ai dati da parte di AIFA.
  L'articolo 30 chiarisce che i farmaci ai quali è stato riconosciuto il requisito dell'innovatività condizionata, ai sensi della Determinazione AIFA 519/2017, sono inseriti di diritto nei Prontuari terapeutici regionali ma non accedono ai Fondi istituiti dai commi 400 e 401 della legge di bilancio 2017 per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi.
  L'articolo 31 recepisce quanto stabilito dall'intesa Stato-Regioni del 23 febbraio 2017 in merito alla riduzione, pari a 100 milioni di euro, delle risorse programmate per interventi di edilizia sanitaria. Conseguentemente, la norma introduce una deroga alle regole di contabilizzazione, al fine di garantire il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2017. Pertanto, le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016, sono accertate in entrata dalle Regioni nel 2018. I termini di risoluzione degli accordi di programma sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2017.
  L'articolo 32 prevede e disciplina il trasferimento dal Ministero dell'interno al Ministero della salute delle competenze relative al finanziamento delle prestazioni sanitarie urgenti od essenziali agli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno.
  L'articolo 33 stabilisce, per l'anno 2017, la ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari per favorire gli investimenti per complessivi 500 milioni di euro, già stanziati dalla legge di bilancio 2017.
  L'articolo 34, comma 1, modifica la norma di deroga che, per il 2016, esclude il computo, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio da parte della Regione o della Provincia autonoma, di alcuni impegni contabili inerenti alla spesa sanitaria. Il comma 2 modifica la disciplina di una quota premiale nell’àmbito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Il comma 3 concerne il riparto (e la relativa anticipazione finanziaria) delle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alle regioni e vincolate a determinate finalità. Il comma 4 modifica la disciplina sulle quote di compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA e sulle relative anticipazioni finanziarie.
  L'articolo 35 prevede che l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali (come individuate dall'ISTAT) e delle società da esse partecipate, con l'esclusione delle società di riscossione (lettera a)). La norma previgente fa riferimento solo ai comuni, alle province e alle società da essi partecipate. Inoltre, a decorrere dal 1o luglio 2017 le amministrazioni locali possono deliberare di affidare all'Agenzia delle entrate-Riscossione la sola attività di riscossione, spontanea e Pag. 206coattiva (e non più, come previsto dalla norma previgente, anche le attività di accertamento e liquidazione) delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate (lettera b)).
  L'articolo 36 interviene sulle disposizioni che disciplinano il raggiungimento del riequilibrio di bilancio da parte degli enti in dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi da parte dell'organo straordinario della liquidazione, nonché i debiti fuori bilancio.
  L'articolo 37, mediante una modifica all'articolo 1, comma 467, della legge n. 232 del 2016, prevede la possibilità di conservare le risorse nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 relative alle opere per le quali già risulta avviata la procedura di scelta del contraente.
  La disposizione introdotta dal comma 1 dell'articolo 38 è volta a modificare la tempistica per l'assunzione di impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa ad erogazioni a favore dell'INPS rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, prevedendo che i pagamenti da parte del bilancio dello Stato avvengano sulla base del fabbisogno di cassa effettivo, presentato annualmente dell'ente con evidenza delle esigenze mensili, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo 38, comma 2, modifica la disciplina sulla dismissione del patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS, prevedendo che essa possa avvenire, nel rispetto dei vincoli di legge applicabili, anche mediante conferimento di una parte del patrimonio immobiliare ai fondi costituiti dall'INVIMIT. Il comma 3 dell'articolo 38 amplia la possibilità di rimodulare la percentuale delle risorse degli enti di previdenza che possono essere destinate alla sottoscrizione di fondi immobiliari anche al fondo di fondi gestito dall'Invimit SGR S.p.A.
  L'articolo 39 prevede che per gli anni dal 2017 al 2020 una quota del 20 per cento del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale sia riconosciuta alla regione a condizione che questa entro il 30 giugno di ciascun anno abbia provveduto all'erogazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni trasferite alle province ed alle città metropolitane.
  L'articolo 40 è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il vincolo del saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016. In particolare, l'articolo incide sulla sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, che viene a tal fine applicata nella misura eventualmente eccedente l'avanzo applicato al bilancio di previsione 2016, anziché essere commisurata all'effettivo scostamento registrato, come previsto dalla normativa vigente di cui al citato comma 723, lettera a) della legge n. 208 del 2015.
  Il titolo III (Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate) comprende gli articoli da 41 a 46; l'articolo 41 stanzia un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 per gli interventi qui previsti ed istituisce un Fondo per l'accelerazione delle attività di ricostruzione; l'articolo 42 incrementa per gli anni dal 2017 al 2019 il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; l'articolo 43 contiene alcune proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016; l'articolo 44 proroga fino al 31 dicembre 2019 il periodo entro il quale le imprese localizzate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici possano beneficiare, se effettuano investimenti, del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi; l'articolo 45 autorizza il Commissario straordinario per la ricostruzione ad erogare ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 una compensazione della perdita del gettito della TARI per il 2016 e per il triennio 2017-2019; l'articolo 46 istituisce e disciplina una zona franca urbana nei Comuni delle Regioni Lazio, Pag. 207Umbria, Marche ed Abruzzo colpiti dagli eventi sismici susseguitisi a partire dall'agosto 2016.
  Il titolo IV (Misure urgenti per rilancio economico e sociale) è suddiviso in 4 capi che comprendono gli articoli da 47 a 67.
  Il capo I (Misure nel settore dei trasporti e delle infrastrutture) è costituito dagli articoli da 47 a 52; l'articolo 47 contiene varie disposizioni in materia ferroviaria; esso individua – sulla base di una prevista intesa tra le Regioni ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. quale soggetto unico responsabile per gli interventi di adeguamento delle linee regionali agli standard di sicurezza e tecnologici previsti per la rete ferroviaria nazionale; si prevede, inoltre, il completamento del Programma Grandi Stazioni e la continuità operativa della società Ferrovie del Sud Est; l'articolo 48 reca misure per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale; l'articolo 49 prevede lo sviluppo di sinergie tra ANAS S.p.A. e Ferrovie dello Stato (FS): le azioni della prima confluiranno nella seconda, mediante aumento di capitale; l'articolo 50 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a deliberare e sottoscrivere un aumento del capitale sociale di Invitalia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., al fine di favorire gli investimenti nel settore dei trasporti; l'articolo 51 autorizza ENAV a destinare risorse alla riduzione della tariffa per i servizi di terminale una quota delle risorse relative alla fornitura dei servizi della navigazione aerea di rotta in favore del traffico civile; l'articolo 52 interviene sullo sviluppo delle ciclovie turistiche, integrando la norma del comma 640 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, con la previsione di ulteriori interventi sul territorio nazionale, da attuare nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.
  Il capo II (Misure per il lavoro, la produttività delle imprese e gli investimenti) comprende gli articoli da 53 a 60; l'articolo 53 vè un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e definisce le caratteristiche che devono avere determinate attività lavorative ai fini della corresponsione dell'indennità riconosciuta, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolare condizioni (cd APE sociale), nonché della applicazione della riduzione del requisito dell'anzianità contributiva in favore dei cosiddetti «lavoratori precoci»; prevede, inoltre, la possibilità di cessione dei finanziamenti garantiti dal Fondo costituito per l'accesso all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE); l'articolo 54 modifica la disciplina sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC); l'articolo 55 modifica la disciplina sugli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile; l'articolo 56 modifica la disciplina del cd patent box, ovvero il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti da alcuni beni immateriali, tra i quali marchi e brevetti, escludendo i marchi dal novero dei beni agevolabili ed includendo i redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarietà; l'articolo 57 estende alle PMI costituite sotto forma di S.r.l. le disposizioni derogatorie alla disciplina civilistica già previste dal decreto-legge n. 179/2012 per le startup innovative costituite sotto forma di S.r.l.; l'articolo 58 disciplina il trattamento tributario spettante alle somme prelevate da riserve IRI (imposta sul reddito d'impresa) in caso di fuoriuscita dal regime; l'articolo 59 adegua la disciplina nazionale in materia di prezzi di trasferimento (transfer pricing) alle indicazioni emerse in sede OCSE-Progetto BEPS (Base Emersion and Profit Shifting), per la corretta determinazione del valore delle operazioni tra imprese associate estere; l'articolo 60 reca la disciplina relativa al trattamento fiscale dei proventi derivanti dall'investimento effettuato in quote del capitale o del patrimonio di società e/o fondi di investimento (OICR, Pag. 208Organismo di investimento collettivo del risparmio), da parte di dipendenti, manager o gestori delle medesime entità.
  Il capo III (Investimenti per eventi sportivi) comprende gli articoli da 61 a 63; l'articolo 61 prevede una serie di interventi necessari per assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021; l'articolo 62 interviene sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dal comma 304 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013); l'articolo 63 prevede la concessione a favore di Ryder Cup Europe LLP della garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro, per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del progetto Ryder Cup 2022 relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato.
  Il capo IV (Disposizioni in materia di servizi) comprende i rimanenti articoli da 64 a 67; l'articolo 64 autorizza le istituzioni scolastiche ed educative statali – nelle Regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip – a proseguire, fino al 31 agosto 2017, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede delle istituzioni medesime, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura; l'articolo 65 prevede che, a decorrere dal 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si debba provvedere esclusivamente con i criteri di determinazione del contributo annuale che sono già previsti per i soggetti operanti negli altri settori sottoposti alla vigilanza di tale Autorità; l'articolo 66 reca il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione e del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), nonché la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento; prevede, inoltre, la destinazione degli effetti migliorativi derivanti dal provvedimento al miglioramento dei saldi, al fine di raggiungere gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel DEF 2017; infine, l'articolo 67 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con tre condizioni e quattro osservazioni (vedi allegato 1).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, richiama l'attenzione sulla prima condizione contenuta nel parere, con la quale si intende dare seguito al lavoro fin qui svolto dalla Commissione con la predisposizione della Relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali, nella logica di dare una prima attuazione al principio di leale collaborazione nell'ambito del procedimento legislativo.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) ricorda che l'articolo 4 del decreto-legge reca una disciplina sulle locazioni brevi e potrebbe interessare le competenze delle Regioni in materia di turismo. A proposito della prima condizione, ritiene che la Commissione debba presentare una proposta organica ai fini dell'attuazione dell'articolo 11 delle legge costituzionale n. 3 del 2001, in quanto l'inserimento di una disposizione nell'ambito del decreto-legge risulterebbe insufficiente.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, sottolinea che la prima condizione è strettamente legata alla Relazione all'Assemblea predisposta dalla Commissione, che prevede una fase transitoria al fine di attivare nella legislatura in corso sinergie tra la Commissione parlamentare per le questioni regionali e i rappresentanti delle autonomie territoriali. Concorda con il Presidente sull'opportunità di intervenire già nell'ambito del decreto-legge in esame.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, fa presente che il decreto-legge dovrebbe prevedere Pag. 209un primo coinvolgimento degli enti territoriali, eventualmente attraverso l'istituzione di un comitato, nell'ambito della funzione consultiva che la Commissione già svolge e sulla base dei regolamenti parlamentari vigenti. Non si tratterebbe dunque dell'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada.
S. 2767, approvato dalla IX Commissione della Camera.
(Parere alla 8a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato sul disegno di legge S. 2767, recante «Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada», approvato dalla Camera.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, nel corso dell'esame presso la Camera, alla IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni, sul testo base adottato dalla Commissione (proposte abbinate C. 3837 e C. 3990), come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente. La Commissione IX della Camera ha quindi approvato in sede legislativa, senza apportarvi modificazioni, il testo proposto dalla Commissione medesima all'esito dell'esame in sede referente.
  Il provvedimento istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada, individuata nella terza domenica di novembre, con la finalità di promuovere ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale e a informare gli utenti, in particolare i giovani, sulle gravi conseguenze di modalità di guida non rispettose del codice della strada.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Enoturismo
S. 2616.
(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, in sostituzione della relatrice, senatrice Favero, impossibilitata a partecipare ai lavori della seduta, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 9a Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato sul disegno di legge S. 2616, recante «Disciplina dell'attività di enoturismo».
  Il disegno di legge si compone di 10 articoli.
  L'articolo 1 riconosce l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e ne declina le caratteristiche. In particolare: il comma 1 prevede che la proposta di legge si ponga in sintonia con le finalità del testo unico della vite e del vino (legge n. 238/2016) e con i piani di sviluppo rurale regionali, al fine di valorizzare, attraverso la qualificazione dell'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato, le aree ad alta vocazione vitivinicola; il comma 2 reca la definizione di «enoturismo» o «turismo del vino»: con tali termini si intendono tutte le attività di conoscenza del prodotto vino espletate nel luogo di produzione, quali visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, degustazione e commercializzazione delle produzioni vinicole locali, iniziative a carattere Pag. 210didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine; in base al comma 3, le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende vinicole, possono essere ricondotte alle attività agrituristiche, secondo i princìpi contenuti nella legislazione statale di settore e secondo le disposizioni emanate dalle Regioni.
  L'articolo 2, comma 1, fissa i requisiti necessari per l'abilitazione a svolgere attività enoturistica, prevedendo che le aziende autorizzate a svolgere attività enoturistica rispondano a requisiti di certificazione e svolgano attività di accoglienza; il comma 2 demanda alle Regioni la disciplina delle modalità di rilascio del certificato di abilitazione, prevedendo, altresì, che, per il conseguimento del certificato, le Regioni possano organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni enoturistiche più rappresentative, corsi di formazione e preparazione; il comma 3 specifica le disposizioni fiscali e previdenziali da applicare a tale settore.
  L'articolo 3 specifica i requisiti necessari al conseguimento della certificazione dell'accoglienza, prevedendo, al comma 1, che tale certificazione includa processi di formazione di medio lungo periodo dedicati alle cantine e agli operatori del turismo enogastronomico. Il comma 2 attribuisce ad un decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione degli standard minimi di qualità.
  L'articolo 4, comma 1, dispone la commercializzazione dei prodotti dell'impresa enoturistica così come nella normativa degli agriturismi. Il comma 2 consente alle imprese enoturistiche di commercializzare prodotti dell'artigianato locale, al fine di facilitare la diffusione e la conoscenza al turista della cultura, dei mestieri e delle tradizioni locali.
  L'articolo 5 prevede l'apposizione di cartellonistica e arredo urbano alle cantine autorizzate a svolgere attività enoturistica.
  L'articolo 6 istituisce l'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In particolare: il comma 1 prevede che le Regioni inviino annualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'enoturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia; il comma 2 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale, al quale partecipano le associazioni di operatori enoturistici più rappresentative a livello nazionale e che si articola in osservatori di carattere regionale attraverso la collaborazione dei comuni città del vino e delle imprese; il comma 3 enumera i compiti dell'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale, tra i quali si ricordano quelli che hanno come riferimento il territorio locale: il controllo del livello medio dei servizi offerti nel settore enoturistico sul territorio comunale; la valutazione dell'interazione tra gli operatori del settore, l'amministrazione comunale e gli altri soggetti pubblici coinvolti in politiche di promozione dell'enoturismo; la migliore valutazione dell'impatto economico che l'enoturista ha sulle aziende del territorio comunale; il monitoraggio dei risultati delle azioni di coordinamento tra le politiche di promozione e di valorizzazione a livello locale, provinciale e regionale; ai sensi del comma 4, l'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale raccoglierà ed elaborerà i dati pervenuti dalle Regioni e dalle associazioni di operatori enoturistici, pubblicando annualmente un Rapporto nazionale sullo stato dell'enoturismo.
  L'articolo 7, comma 1, prevede la redazione di un Piano strategico nazionale di promozione sui mercati nazionali e internazionali del turismo del vino italiano da parte del Ministero delle politiche agricole Pag. 211alimentari e forestali, di intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il comma 2 dispone che le Regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori enoturistici, sostengano lo sviluppo dell'enoturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.
  L'articolo 8 estende l'applicazione della legge all'ambito della valorizzazione delle produzioni di olio di oliva.
  L'articolo 9 reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.
  L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria per lo Stato.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e tre osservazioni (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina 8.15.

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

  Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.15.

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2017.

  Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, avverte di avere predisposto una proposta di relazione all'Assemblea, ricordando come il suo contenuto sia stato già anticipato a tutti i componenti della Commissione in via informale.
  Sottolinea che la relazione costituisce la sintesi del lavoro svolto dalla Commissione negli ultimi due anni.
  In merito all'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che prevede l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con rappresentanti delle autonomie territoriali, la relazione contiene una proposta articolata che tiene conto dell'attività svolta dopo il 2001 dal cd. Comitato Mancino ma che soprattutto si basa sull'esperienza legislativa e sulla giurisprudenza costituzionale sviluppatasi negli oltre quindici anni decorsi dalla riforma del titolo V del 2001.
  I problemi allora sollevati possono ritenersi superati a seguito del ’rodaggio’ del titolo V messo a punto nell'ambito del sistema delle Conferenze e grazie alla giurisprudenza costituzionale. Le proposte della Commissione sono operative e immediatamente applicabili e richiedono un adeguamento dei regolamenti parlamentari. La relazione auspica peraltro che una fase transitoria sia avviata fin da subito, con la previsione della partecipazione dei rappresentanti delle autonomie territoriali ai lavori della Commissione.
  Le proposte della relazione sulla razionalizzazione del sistema delle Conferenze e sulla revisione ed attuazione degli Statuti speciali sono il frutto delle due indagini conoscitive svolte dalla Commissione negli ultimi due anni.
  Viene infine affrontato il tema del riordino degli enti di area vasta, trattato in maniera molto sintetica e dal punto di vista ordinamentale, relativo al percorso da intraprendere dopo l'esito non confermativo del referendum costituzionale e a seguito della giurisprudenza costituzionale che ha vagliato l'assetto ordinamentale degli enti di area vasta sulla base della programmata soppressione delle province.
  Richiama il valore istituzionale del lavoro svolto, al quale hanno partecipato tutti i Gruppi al di là delle differenze politiche.Pag. 212
  Ringrazia i componenti della Commissione, gli uffici della Commissione ed i consulenti.
  Il senatore Albert LANIÈCE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ringrazia il Presidente e dichiara di riconoscersi pienamente nel lavoro svolto.

  La Commissione approva la proposta di relazione all'Assemblea formulata dal presidente (vedi allegato 4), incaricando il presidente medesimo di riferire alla Camera e la senatrice Orrù di riferire al Senato.

  La seduta termina alle 8.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.25 alle 8.30.

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