CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 maggio 2017
814.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 208

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza della vicepresidente Deborah BERGAMINI.

  La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Deborah BERGAMINI, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 maggio.

  Deborah BERGAMINI, presidente, ricorda che nella seduta del 4 maggio, il relatore, Ivan Catalano, ha svolto la relazione introduttiva.

  Paola CARINELLI (M5S) osserva che nel provvedimento all'esame sono contenuti molti temi di peculiare interesse per la Commissione sui quali, come quadro generale, il suo Gruppo intende esprimere talune perplessità.
  Innanzitutto rileva, in materia di trasporto pubblico locale, che l'articolato sembra spingere verso una sua gestione preminentemente attraverso lo strumento della gara. Sottolinea che lo strumento in quanto tale è valutato, come è noto, assai positivamente dal Movimento 5 Stelle: tuttavia a suo avviso è necessario segnalare che nel nostro Paese vi sono realtà territoriali dove il trasporto pubblico locale viene ben esercitato per mezzo di aziende municipalizzate e dove siffatta gestione Pag. 209funziona. In tal senso, quindi, chiede che si superi l'impianto normativo che sembra stabilire l'obbligatorietà delle gare per permettere la possibilità degli affidamenti diretti – cosa peraltro coerente con la normativa europea che li consente nel caso di gestione effettuata da soggetti municipalizzati – permettendo che ciascun territorio valuti quale opzione risponda meglio alle proprie necessità.
  Altro passaggio che genera perplessità è contenuto nell'articolo 50 del decreto-legge. Con esso vengono assegnati 300 milioni di euro ad Invitalia per perseguire la finalità di favorire le attività di investimento nel settore dei trasporti anche tramite l'attrazione di investimenti esteri: tale specificazione, osserva, sembra in contrasto con quanto stabilito con il successivo decreto-legge del 2 maggio 2017, n. 55, visto che i predetti 300 milioni di euro sono da esso dirottati a favore di Alitalia.
  Perplessità politica suscitano, a suo avviso, anche le norme relative alla fusione tra Ferrovie dello Stato e ANAS S.p.A. con l'intento evidente di far uscire i debiti di quest'ultima dal perimetro del debito pubblico statale. Sottolinea, in primo luogo, che la missione di Ferrovie dello Stato è e deve restare il trasporto ferroviario e non altro. Segnala, inoltre, che l'operazione creerebbe confusione gestionale e non gioverebbe certo alla trasparenza atteso che, già ora, è difficile orientarsi nelle poste di bilancio di ANAS S.p.A.. Per di più, risulta ancora opaca la politica governativa sulle stesse Ferrovie dello Stato, con riguardo alle ipotesi di parziale privatizzazione avanzate nei mesi scorsi.
  Inoltre, relativamente a quanto recato dal provvedimento all'esame sul tema della linea ferroviaria Torino – Lione, ribadisce la contrarietà espressa già in passato in tutte le sedi ove ci si è occupati della questione. In particolare critica che i finanziamenti previsti siano destinati ad un progetto che non è ancora definitivo, errore, peraltro, già commesso in passato.
  Infine, per quanto riguarda le disposizioni concernenti il Fondo per il trasporto pubblico locale, ritiene positivo che attraverso il suo svincolo dall'andamento delle accise esso sia stato, in tal modo, stabilizzato. Ma a fronte del netto miglioramento dovuto alla predetta stabilità, sottolinea, si deve registrare il grave problema costituito dal taglio dei fondi disponibili che considera una vera assurdità.
  Conclude preannunciando emendamenti da parte del suo Gruppo volti ad aumentare i finanziamenti al citato Fondo.

  Deborah BERGAMINI, presidente, avverte che il relatore Catalano le ha rappresentato l'intenzione di riservarsi di presentare una proposta di parere nel corso della prossima seduta.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di legge all'ordine del giorno.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), relatrice, osserva che il testo consta di 7 articoli ed è stato oggetto di alcune modifiche al Senato anche con riferimento ad aspetti di diretto interesse per la Commissione.
  Una modifica di carattere generale apportata dal Senato è stata quella di eliminare nella proposta qualunque riferimento al bullismo, riferendone quindi i contenuti al solo cyberbullismo, che si configura effettivamente come fenomeno distinto e che implica quindi azioni di tipo diverso.
  Sull'articolo 1, comma 1, che reca le finalità e le definizioni della legge, il Senato è intervenuto precisando che il contrasto al fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni deve essere svolto anche con azioni a carattere preventivo, Pag. 210con il coinvolgimento degli strumenti educativi da utilizzare nonché assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
  Il comma 2 dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame in sede referente presso la Camera e che recava la definizione di bullismo è stato soppresso mentre l'attuale comma 2, contiene una più specifica definizione di cyberbullismo. Il Senato ha inteso precisare che tra i comportamenti atti a configurare il cyberbullismo, oltre a qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione o diffamazione, si ricomprendono anche «il furto d'identità, l'alterazione, l'acquisizione illecita, la manipolazione o il trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzati per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».
  Sottolinea che i profili di competenza della IX Commissione rispetto al testo in esame riguardano, pertanto, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, in particolare, della rete internet, come strumento per mettere in atto condotte di cyberbullismo.
  Sotto questo profilo risultano particolarmente rilevanti le previsioni del comma 3 dell'articolo 1 e dell'articolo 2.
  Il comma 3 dell'articolo 1, che non ha subito modifiche da parte del Senato, individua il gestore del sito internet.
  L'articolo 2, al contrario, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato. In particolare mentre nel testo approvato dalla Camera chiunque, anche minore, fosse stato oggetto di atti di cyberbullismo, ovvero ciascun genitore o soggetto con la responsabilità sul minore vittima di tali condotte, avrebbe potuto inoltrare al titolare del trattamento, al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti specifici rientranti nelle condotte del cyberbullismo, previa conservazione dei dati, a seguito delle modifiche apportate dal Senato l'istanza può essere inoltrata solo da un minore ultraquattordicenne ovvero dal genitore o soggetto esercente la responsabilità sul minore. Il Senato ha introdotto altresì la possibilità di chiedere la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore presente nella rete internet.
  Segnala che non è stata modificata la norma in forza della quale, qualora il soggetto responsabile non vi abbia tempestivamente provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta di rimozione o blocco dei contenuti illeciti al Garante per la protezione dei dati personali, che provvede entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta.
  Sono state infine soppresse le disposizioni per le quali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, i gestori dei siti internet devono dotarsi, qualora non le abbiano già attivate, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, rimozione o blocco, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione pubblicati sulla pagina iniziale degli stessi siti e quella che prevedeva che l'istanza di oscuramento potesse essere inoltrata, a fini riparativi, dall'autore dell'atto di cyberbullismo o dal genitore esercente la potestà.
  L'articolo 3 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, confermando la necessità di predisporre un apposito piano di azione. Rileva che a seguito di una modifica apportata dal Senato, al tavolo, cui partecipano tutte le amministrazioni pubbliche competenti e diversi soggetti e operatori a diverso titolo coinvolti nel contrasto del fenomeno, non sono più chiamati a partecipare gli esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. È rimasta ferma la norma che assegna al tavolo il Pag. 211compito di predisporre un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo. Il Senato ha altresì introdotto, tra le finalità della raccolta dei dati, anche quella del controllo dei contenuti per la tutela dei minori, e a tal fine è stata prevista la collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia. Non è stata oggetto di modifiche la disposizione di cui all'articolo 6 che prevede che la Polizia postale e delle comunicazioni relazioni con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo.
  Rinvia ai contenuti della documentazione predisposta dagli uffici in ordine ai contenuti degli articoli 4 e 5, sostanzialmente non modificati dal Senato.
  L'articolo 6 integra il Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo individuandone la copertura finanziaria. Sottolinea che a seguito di modifiche apportate dal Senato lo stanziamento è stato ridotto da 220.000 a 203.000 euro ed è stato attualizzato il periodo finanziario di riferimento.
  L'articolo 7, infine, con alcune modifiche rispetto al testo approvato alla Camera, estende la procedura dell'ammonimento del questore, la cui disciplina è tratta da quella dello stalking, al caso di condotte di cyberbullismo: fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia per ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi, tramite internet, da un minore ultraquattordicenne nei confronti di un altro minorenne, il questore può convocare il minore ammonendolo: gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento dei 18 anni.
  Segnala, inoltre, che è stata invece soppressa nel corso dell'esame al Senato, la previsione di cui all'articolo 8 volta a introdurre nell'articolo 612-bis del codice penale una nuova circostanza aggravante del reato di atti persecutori (stalking).
  La proposta di legge in esame quindi, riferendo i propri contenuti al solo cyberbullismo, al fine di contrastarne le condotte, individua diverse e condivisibili linee di azione. Da un lato è introdotta e disciplinata una procedura rapida e obbligatoria di rimozione dalla rete dei contenuti che si configurano come cyberbullismo. Per altro verso è previsto un piano di azione e specifiche iniziative di carattere educativo e formativo da realizzare, in particolare, in ambito scolastico.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Mirella LIUZZI (M5S), intervenendo in dichiarazioni di voto annuncia voto favorevole del suo Gruppo in ragione del fatto che il Senato ha chiaramente migliorato un testo sul quale, ricorda, si espressero in senso contrario in prima lettura alla Camera, quando esso conteneva norme non condivisibili.

  Franco BORDO (MDP) intervenendo in dichiarazioni di voto annuncia voto favorevole del suo Gruppo.

  Deborah BERGAMINI, presidente, preso atto che i Gruppi presenti concordano all'unanimità nel senso di procedere già nella seduta odierna al voto della proposta di parere formulata dalla relatrice, la pone quindi in votazione.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato).

  La seduta termina alle 13.35.

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