CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 maggio 2017
814.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 162

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 13.

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 4 maggio 2017.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

  Marisa NICCHI (MDP) ritiene che il termine «manovrina» con cui è stato rinominato il provvedimento non rifletta affatto il pesante tenore dei tagli che vengono disposti per rispondere alla logica di austerity voluta dall'Unione europea, ma fortemente contestata in diversi Paesi. Né le recenti elezioni olandesi e francesi possono far ritenere superate le ragioni del diffuso sentimento anti-politico e anti-europeo. Rileva le drastiche riduzioni dei capitoli di spesa del MIBACT che ineriscono al patrimonio culturale. Formula, quindi a tale riguardo, un giudizio politico totalmente negativo e critico. Esprime, inoltre, la propria contrarietà ad un utilizzo della cultura come bene di consumo «uso e getta». Stigmatizza la mancanza di un'idea sistemica della cultura e la discrezionalità che ha guidato le scelte sottostanti al provvedimento. Si riferisce, in particolare, al fatto che i grandi musei non siano stati toccati dai tagli e che alcuni teatri, come l'Eliseo di Roma, siano stati, al contrario, oggetto di finanziamento ad Pag. 163hoc. In materia di sport, non capisce le ragioni che spingono a valorizzare un evento come la Ryder Cup e a trascurare, invece, lo sport sociale. Quanto alle disposizioni che prevedono un allentamento dei vincoli in materia di impianti sportivi, teme che le deroghe previste per investimenti immobiliari possano dare l'avvio ad attività speculative. Confida, pertanto, in un ripensamento di tali norme da parte del Parlamento.

  Irene MANZI (PD) sollecita l'attenzione dei colleghi e del Governo sulla necessità di prevedere, anche per il prossimo anno scolastico, una deroga ai limiti previsti dalla vigente normativa sui requisiti minimi per il mantenimento dell'autonomia scolastica per gli istituti ricompresi nei territori colpiti dal sisma. Tale misura favorirebbe, infatti, la ripresa dello svolgimento dell'attività educativa e didattica in quelle aree e scongiurerebbe un altrimenti inevitabile decremento del numero di alunni legato all'impoverimento dei servizi pubblici e allo spopolamento del territorio.

  Giulia NARDUOLO (PD) interviene con riferimento agli effetti delle misure di riforma delle province e dei tagli sul finanziamento dei sistemi bibliotecari. Il declassamento della provincia a ente di secondo livello, infatti, ha creato serie difficoltà a mantenere attivi i servizi che sono stati finora assicurati. Esprime grande preoccupazione circa il rischio che possano perdersi in modo definitivo, anche perché i comuni non riescono a farsi carico di tutte le spese di gestione. Sollecita pertanto il Governo a considerare l'eventualità di porre una parte del relativo finanziamento in capo al MIBACT.

  Roberto RAMPI (PD) lamenta la mancanza di disposizioni in favore della diffusione della lettura. Ricorda come la Commissione abbia sempre avuto interesse per il tema e che, anche in un'ottica di strategia politica, sarebbe opportuno farsi carico di questo aspetto con opportuni interventi che stimolino l'avvicinamento del bambino ai libri, specialmente in quei casi in cui il fascino della lettura non viene respirato in ambito familiare.

  Gianna MALISANI (PD) si associa alla collega Nicchi in materia di tagli al patrimonio culturale, con particolare riferimento al combinato disposto offerto dalle norme che riducono le risorse del Ministero dell'Ambiente e del Ministero per i beni culturali e ambientali. Sono riduzioni molto gravi che incidono pesantemente sui beni paesaggistici e sul territorio e che la Commissione cultura dovrebbe in qualche modo limitare.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 3083 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla III Commissione sul disegno di legge recante la ratifica e l'esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Sottolinea che tale accordo consente al titolare di un disegno o modello di ottenere protezione in più paesi con una sola domanda internazionale redatta in una sola lingua, presentata a un singolo ufficio e sottostando a un'unica tassazione – nella fattispecie, nella valuta del franco svizzero. Tale deposito unico internazionale Pag. 164può essere effettuato presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), ovvero presso l'ufficio nazionale di uno Stato che sia parte dell'accordo, ma il titolare del disegno modello industriale può in tal modo ottenere protezione per le proprie invenzioni intellettuali in tutti i paesi da lui scelti, purché beninteso abbiano sottoscritto l'accordo dell'Aja. Ricorda che l'accordo dell'Aja è stato più volte rivisto – a Londra nel 1934 e di nuovo all'Aja nel 1960 (la seconda di tali revisioni è stata ratificata dall'Italia con la legge 744 del 1980). L'Atto all'esame della Commissione Esteri della Camera deriva dai lavori successivi per una completa revisione dell'accordo dell'Aja, culminati il 2 luglio 1999 nell'Atto firmato dalla Conferenza diplomatica di Ginevra, Atto che ha valenza sostitutiva nei confronti degli atti del 1934 del 1960. Evidenza che gli obiettivi principali dell'Atto del 1999 consistono nella estensione del sistema di protezione inaugurato con l'accordo dell'Aja a nuovi membri, sì da facilitare l'adesione di Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità dei disegni e modelli industriali. È stato inoltre consentito un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale dell'Aja e i sistemi regionali come quello dell'Unione europea o quello dell'Organizzazione africana della proprietà intellettuale, mediante la possibilità che tali organizzazioni regionali aderiscano all'Atto del 1999. Passando al contenuto dell'Atto di Ginevra del 1999, riferisce che esso si compone di 34 articoli raggruppati in quattro capitoli. Le disposizioni preliminari comprendono gli articoli 1 e 2. In particolare, l'articolo 2 salvaguarda l'eventuale più ampia tutela riconosciuta ai disegni e modelli industriali dalla legislazione di ciascuna delle parti contraenti. Al tempo stesso, non viene pregiudicata la protezione concessa da trattati e convenzioni internazionali sul diritto d'autore, e in particolare si salvaguarda la protezione ai sensi dell'accordo sui diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio nel quadro delle normative dell'Organizzazione mondiale del commercio – c.d. Uruguay Round, ratificato dall'Italia con la legge 747 del 1994. È inoltre stabilito che ciascuna delle parti contraenti debba conformarsi alle disposizioni della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale. Il capitolo primo, propriamente dedicato alla domanda e registrazione internazionali di disegni e modelli industriali, comprende gli articoli 3-18. Il capitolo secondo contiene disposizioni amministrative e consta degli articoli da 19 a 24. Il capitolo terzo concerne le revisioni e le modifiche all'Atto di Ginevra e comprende gli articoli 25 e 26. Infine, il capitolo quarto contiene le disposizioni finali relative all'Atto di Ginevra, riportate negli articoli 27-34. In particolare l'articolo 27 prevede che l'Atto possa essere sottoscritto e che di esso possa divenire parte ciascuno Stato membro dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, nonché qualunque organizzazione intergovernativa che abbia un ufficio competente per la protezione dei disegni e modelli industriali con effetto sull'intero territorio in cui si applica il trattato costitutivo dell'organizzazione medesima, ma solo a condizione che almeno uno degli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa sia membro dell'OMPI. Quanto al disegno di legge A.C. 3083, ricorda che esso si compone di sei articoli: gli articoli 1 e 2 contengono le clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione dell'Atto di Ginevra del 2 luglio 1999 concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali nell'ambito del sistema dell'accordo dell'Aja. L'articolo 3 del disegno di legge novella l'articolo 155 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005), che disciplina il deposito di domande internazionali di protezione di disegni e modelli industriali. Rammenta che in Italia, la normativa relativa alla protezione dei disegni e modelli industriali è contenuta nel Codice della proprietà industriale, Sezione III (articoli 31-44). La disciplina nazionale è stata armonizzata alla Direttiva europea 71/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 Pag. 165ottobre 1998, che ha introdotto il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore. L'articolo 3, in conseguenza dell'Atto di Ginevra del 1999 – di cui il disegno di legge stesso autorizza la ratifica e l'esecuzione – provvede ad aggiornare il richiamo all'Accordo dell'Aja del 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744 – contenuto nell'articolo 155 del Codice della proprietà industriale – con quello all’ Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, denominato «Accordo del 1999». Rimangono ferme le attuali modalità di presentazione della domanda internazionale di protezione dei disegni e modelli: le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure in via indiretta presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. L'articolo 4 del disegno di legge dispone – richiamando l'articolo 17, par. 3, lettera b) dell'Accordo del 1999 – che la protezione internazionale di un disegno o modello può durare fino ad un massimo di 25 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del Codice della proprietà industriale. L'articolo 5 del disegno di legge contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 6, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Conclude, sottolineando che la protezione internazionale dei disegni e modelli industriali contribuisce allo sviluppo economico dello Stato incoraggiando la creatività e l'intraprendenza delle imprese e creando un sistema efficace assai vantaggioso anche per i consumatori. Permette, altresì, di sviluppare le attività commerciali e di facilitare l'esportazione dei prodotti nazionali. Pertanto, preso atto del contenuto dell'Accordo e apprezzate le relative finalità, propone un nulla osta al prosieguo del provvedimento. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
C. 3139-B approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Anna ASCANI (PD), relatrice, rammento che si tratta di una proposta di legge che torna alla Camera in quarta lettura dal Senato. Nella seduta del 3 agosto 2016, la Commissione cultura aveva reso un parere favorevole con condizioni e osservazioni. Ricorda, inoltre, che il provvedimento – l'Atto Camera 3139 sul cyberbullismo – era stato approvato, in prima lettura, dal Senato (il 20 maggio 2015), poi modificato dalla Camera (il 20 settembre 2016) e, quindi, nuovamente approvato, con modificazioni, dal Senato (il 31 gennaio 2017). Per quanto concerne le modifiche da ultimo apportate dal Senato, esse, secondo quanto precisato dalla relatrice nel corso dell'esame in Assemblea presso l'altro ramo del Parlamento, sarebbero riconducibili all'impostazione volta a privilegiare un intervento normativo attraverso strumenti preventivi di carattere educativo. Rispetto al testo trasmesso dalla Camera, il Senato ha optato per un ritorno all'impostazione originaria del provvedimento, che intende affrontare il problema del solo bullismo informatico con strumenti prevalentemente educativi e che poggia, prima che sulla sanzione, sull'informazione e sulla diffusione di una maggiore Pag. 166consapevolezza tra gli adolescenti della gravità di comportamenti spesso assunti con leggerezza. Il testo approvato dal Senato, conseguentemente, elimina dal testo le modifiche di carattere sanzionatorio introdotte dalla Camera e circoscrive l'alveo dell'intervento normativo al solo cyberbullismo (sopprimendo il riferimento al bullismo) e alla tutela dei soli minorenni. Sottolinea che si dovrà pertanto rendere un parere sul testo tornato dal Senato (C3139-B). Con riferimento alle norme di pertinenza della VII Commissione, occorre rilevare che all'articolo 2 sono state soppresse dal Senato sia la disposizione che consentiva a chiunque, anche minore d'età, ivi compreso, in autotutela, colui che abbia commesso atti di cyberbullismo, (ovvero i genitori o i titolari della responsabilità su di lui) di inoltrare la medesima istanza, per finalità riparative, sia la disposizione che imponeva ai gestori dei siti Internet di dotarsi, entro un termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle predette istanze, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione sul sito. Ricorda che l'articolo 3, al quale sono state apportate alcune modifiche dal Senato, prevede l'istituzione di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, cui partecipano rappresentanti delle istituzioni, autorità amministrative indipendenti e rappresentanti delle associazioni finalizzate alla promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti. Segnalo che il Senato ha eliminato la partecipazione al tavolo tecnico degli esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, che avrebbero dovuto essere nominati dalla Presidenza del Consiglio. L'articolo 4 riguarda specificamente l'adozione di misure in ambito scolastico. Si prevede, in particolare, l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale. In particolare, si prevede l'istituzione, in ogni scuola, di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il cyberbullismo, definendone i compiti (comma 3). La stessa disposizione demanda agli uffici scolastici regionali la promozione della pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti scolastiche per azioni integrate di contrasto al cyberbullismo e di educazione alla legalità (comma 4). Segnalo che in merito al finanziamento dei progetti da mettere a bando, il parere della nostra Commissione prevedeva di valutare l'opportunità di specificare da quali fondi gli Uffici scolastici regionali debbano attingere. Alle scuole di ogni ordine e grado è demandata la promozione dell'educazione all'uso consapevole delle rete internet e ai diritti e doveri derivanti dal suo utilizzo (comma 5). Progetti di sostegno dei minori vittime di atti di cyberbullismo nonché iniziative rieducative – anche attraverso attività riparatorie o di utilità sociale – dei minori autori degli atti, sono adottati dai servizi territoriali, non solo sociali (comma 6). L'articolo 5 prevede, in caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico, l'obbligo del dirigente responsabile dell'istituto di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative. Il Senato ha circoscritto l'obbligo di informazione alle famiglie ai casi che non costituiscono reato ed ha eliminato la disposizione in base alla quale – valutata la gravità degli episodi – il dirigente doveva coinvolgere anche il referente scolastico, i rappresentanti di classe ed i servizi sociali, per poi procedere all'adozione delle misure necessarie (comma 1). L'articolo 6 – rimasto sostanzialmente inalterato, ad eccezione delle modifiche inerenti all'importo degli stanziamenti e alle relative decorrenze – prevede misure di sostegno all'attività della Polizia postale, cui sono inoltre assegnati obblighi annuali di relazione al predetto tavolo tecnico sui risultati dell'attività di contrasto al cyberbullismo. In particolare, per le attività in ambito scolastico connesse Pag. 167all'uso sicuro di internet e alla prevenzione del cyberbullismo, è previsto un finanziamento di 203.000 euro all'anno nel triennio 2017-2019 a favore del Fondo per il contrasto alla pedopornografia su internet, istituito dalla legge n. 48 del 2008 nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Pertanto, a seguito dell'esame al Senato, il finanziamento originariamente previsto nel testo iniziale, pari a 220.000 euro, risulta ridotto. Evidenzia che, rispetto alle condizioni del parere espresso dalla nostra Commissione sulla proposta di legge C3139, non risulta recepita quella che prevedeva di chiarire che la responsabilità per quanto pubblicato sui siti Internet ricade sui gestori dei contenuti dei siti, fatto salvo il dovere di collaborazione dei fornitori dei servizi di connessione per la prevenzione e repressione dei fenomeni di cyberbullismo (punto 2 del parere). Come segnalato prima, la condizione relativa all'integrazione del tavolo tecnico, da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con figure di psicologi, pedagogisti ed esperti in comunicazione sociale (punto 3 del parere), recepita nel testo licenziato dalla Camera, è stata espunta nel corso dell'esame al Senato, a seguito dell'approvazione di specifico emendamento. Lo stesso dicasi per l'osservazione volta ad inserire una formula che ampli anche ai minori di anni quattordici il novero dei soggetti abilitati a formulare l'istanza di tutela delle persone offese (lettera a) del parere). In merito alla condizione sulla previsione di forme di giustizia riparativa – (punto 4) del parere) – fa presente che, come accennato poc'anzi, il comma 6 dell'articolo 4 prevede, tra l'altro, iniziative rieducative – anche attraverso attività riparatorie o di utilità sociale – dei minori autori di atti di cyberbullismo da parte dei servizi territoriali. Conclude affermando che, non essendo stato mutato il «core» del provvedimento e ritenendo importante mandare il segnale che, su certi temi, non si deve perdere tempo, propone un nulla osta al prosieguo del provvedimento.

  Marisa NICCHI (MDP) preannuncia il voto favorevole, tenuto conto che le modifiche apportate al Senato hanno espunto le disposizioni più problematiche che avevano sollevato molte critiche nel corso della discussione nell'Assemblea della Camera.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottolinea che il suo gruppo tiene molto alla normativa introdotta dal provvedimento e si compiace del fatto che le diverse posizioni in seno allo stesso PD, emerse nel corso del dibattito presso le varie Commissioni, abbiano trovato un punto di convergenza. Anche al fine di agevolare la chiusura dell’iter della proposta di legge, voterà a favore.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.