CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 maggio 2017
814.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 12.45.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
C. 4444 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, precisa preliminarmente che il provvedimento in esame riveste una particolare complessità e rilevanza, in quanto da un lato interviene su una pluralità di materie, dall'altro è volto a realizzare un punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare il controllo dei conti pubblici e quella di promuovere la crescita e lo sviluppo del nostro Paese. Segnala inoltre che numerosi spunti di riflessione sono emersi nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolto, in relazione a diverse disposizioni del provvedimento – da quelle sullo split payment a quelle sulla tassazione dei giochi e sulla vasta tematica degli enti territoriali nonché a quelle sul trasporto pubblico locale, solo per citarne alcune a titolo esemplificativo – che potranno essere oggetto di ulteriore approfondimento durante il successivo esame in sede referente. Venendo quindi ai contenuti specifici del presente provvedimento segnala quanto segue.
  Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, reca misure volte al miglioramento dei conti pubblici, con una correzione del disavanzo di bilancio per il 2017, cui sono affiancate disposizioni finalizzate a favorire gli investimenti, e prevede interventi di sostegno delle zone colpite dai recenti eventi sismici del centro Italia, nonché disposizioni concernenti gli enti territoriali.
  Il provvedimento opera un intervento correttivo sui conti pubblici per il 2017 pari, in termini di indebitamento netto, ad una correzione di circa 3,1 miliardi, operata in parte preponderante sul lato delle entrate, per circa 2,8 miliardi, ed in parte residuale, per poco meno di 0,3 miliardi, sul lato della spesa. L'effetto migliorativo sui conti pubblici è di circa 0,2 punti percentuali di PIL, con una conseguente riduzione, dal 2,3 al 2,1 per cento di PIL, dell'indebitamento netto atteso per il 2017. Si tratta di una correzione già prefigurata nel Documento di economia e finanza 2017, sulla base di un dialogo intercorso nei primi mesi del 2017 tra il Governo italiano e la Commissione europea.
  Gli articoli da 1 a 9 contengono disposizioni di natura fiscale.
  Sono infatti previste in tali articoli misure volte al contrasto dell'evasione fiscale, quali l'estensione dello split payment, le modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione IVA, il contrasto alle compensazioni indebite, la tassazione delle locazioni brevi. Ulteriori misure concernono le accise sui tabacchi, i prelievi sui giochi nonché la rimodulazione della base ACE. Con riguardo alla riscossione si interviene in merito alla soglia di riferimento Pag. 103per il pignoramento, facendosi ora riferimento al valore complessivo dei beni anziché del singolo bene. Una specifica disposizione concerne la sterilizzazione parziale dell'aumento delle aliquote IVA.
  Nel dettaglio, sono introdotte disposizioni complessivamente volte all'estensione dell'ambito applicativo dello split payment (articolo 1), vale a dire – com’è noto – dello speciale meccanismo di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici, introdotto dalla legge di stabilità 2015, col quale si consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta dovuta; in tal caso le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Per effetto delle modifiche introdotte, tale modalità di versamento viene estesa all'IVA dovuta per tutte le operazioni – prestazioni di servizi e cessioni di beni – effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT.
  Si prescrive poi che lo split payment si applichi anche per le operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, pur non rientrando nel conto consolidato della pubblica amministrazione, sono tuttavia considerati ad alta affidabilità fiscale, tra cui le società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri, dagli enti territoriali e le società quotate. Si dispone l'applicazione dello split payment ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, dunque ai compensi dei professionisti.
  È inoltre modificata la disciplina dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, che deve ora avvenire con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e non più con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla maturazione del diritto. Analoga modifica riguarda l'annotazione nel registro IVA (articolo 2).
  Particolare rilievo assumono le misure volte al contrasto per le compensazioni indebite. Al riguardo, il limite oltre il quale è necessario il visto di conformità per le compensazioni sulle imposte sui redditi, IRAP e IVA è ridotto a 5.000 euro. Inoltre, diventa obbligatorio l'uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione (articolo 3).
  Una significativa novità concerne il regime fiscale delle locazioni brevi, in quanto è introdotta la possibilità di optare per l'applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per cento sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o in presenza di intermediazione immobiliare, anche on line. Tali norme si applicano per i contratti stipulati dal 1o giugno 2017. Viene introdotta una specifica disciplina degli obblighi informativi posti a carico degli intermediari; se tali soggetti intervengono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione, sono tenuti ad applicare una ritenuta del 21 per cento all'atto dell'accredito, a titolo di acconto o d'imposta a seconda che sia stata effettuata o meno l'opzione per la cedolare secca (articolo 4).
  Gli articoli 5 e 6 contengono misure volte a modificare il regime delle accise sui tabacchi e dei prelievi sui giochi.
  In particolare si dispone la variazione della tassazione sui tabacchi, al fine di assicurare un gettito annuo non inferiore a 83 milioni di euro per il 2017 e a 125 milioni a decorrere dal 2018, a tal fine affidando la modifica delle componenti dell'accisa ad apposito decreto ministeriale (articolo 5).
  Inoltre si incrementa la misura della tassazione, in termini di prelievo erariale unico sulle somme giocate o di ritenuta sulle vincite, su alcune tipologie di giochi, quali le cosiddette new slot (AWP), le VLT, il lotto, Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita-Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto e Superstar (articolo 6).
  Ulteriori novità interessano il regime dell'aiuto alla crescita economica (ACE) e sono volte ad abbandonare progressivamente Pag. 104il criterio incrementale su base fissa del capitale proprio, posto alla base del calcolo del rendimento nozionale, utile ai fini della determinazione dell'ACE. Si elimina dunque dalle vigenti norme il riferimento al capitale proprio alla data fissa del 31 dicembre 2010 e si introduce, per il calcolo del beneficio, una base di riferimento mobile, ovvero la variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente a quello per il quale si applica il beneficio ACE (articolo 7).
  Con riguardo alla riscossione sono estesi i limiti della pignorabilità degli immobili da parte del concessionario della riscossione. In particolare, si prevede che il concessionario possa procedere all'espropriazione di più beni immobili del debitore purché il loro valore complessivo sia pari almeno a centoventimila euro (articolo 8). La norma previgente faceva riferimento, invece, al valore del singolo bene, così limitando la possibilità di esecuzione.
  In materia fiscale rileva inoltre, benché non concorra al reperimento di risorse, l'intervento sulla cosiddetta clausola di salvaguardia, introdotta dalla legge di stabilità 2015 a tutela dei saldi di finanza pubblica, operato dall'articolo 9, con il quale si prevede una parziale sterilizzazione degli aumenti di IVA ed accise dalla stessa previsti a decorrere dal 2018, che vengono in parte posticipati agli anni successivi.
  In particolare, l'aumento di 3 punti percentuali dell'aliquota agevolata IVA del 10 per cento viene diluito in tre anni, pertanto, l'aliquota viene incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1o gennaio 2018, di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1o gennaio 2019 e di un altro punto percentuale a decorrere dal 1o gennaio 2020 (comma 1, lettera a)). La lettera b) lascia invariato l'aumento dell'aliquota ordinaria dal 22 al 25 per cento nel 2018 e riduce da 0,9 punti percentuali a 0,4 punti percentuali l'aumento previsto dal 1o gennaio 2019 (fino al 25,4 per cento). L'aliquota viene quindi ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1o gennaio 2020 (fino al 24,9 per cento) per risalire al 25 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2021. La lettera c), infine, rinvia al 2019 l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante per maggiori entrate pari a 350 milioni di euro. Secondo quanto espone la relazione tecnica, l'intervento comporta minori entrate pari a circa 3,8 miliardi nel 2018, 4,36 miliardi nel 2019, 4,1 miliardi nel 2020 e 3,67 miliardi nel 2021.
  Gli articoli 10 e 11 contengono disposizioni volte a deflazionare il contenzioso tributario, tramite l'innalzamento della soglia della mediazione nelle controversie tributarie e l'introduzione di modalità agevolate per le liti pendenti.
  In particolare, si estende l'ambito operativo dell'istituto del reclamo/mediazione nel contenzioso tributario alle controversie di valore sino a cinquantamila euro, innalzando detto ammontare dalla previgente soglia di ventimila euro (articolo 10, comma 1). Le nuove norme si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1o gennaio 2018 (articolo 10, comma 2). Si dispone inoltre che anche i rappresentanti dell'agente della riscossione i quali concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondano – in relazione alle azioni di responsabilità in materia di contabilità pubblica – solo in caso di dolo (articolo 10, comma 3).
  Per quanto concerne le liti pendenti, si consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, mediante pagamento degli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora (articolo 11, comma 1). Sono definibili con tali modalità (articolo 11, comma 3) le controversie con costituzione in giudizio in primo grado avvenuta entro il 31 dicembre 2016 per le quali, alla data di presentazione Pag. 105della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
  Il reperimento delle risorse opera in parte minore anche sul lato della spesa, con gli articoli 12 e 13 che contengono disposizioni volte al contenimento della spesa pubblica.
  In particolare, si prevede la rimodulazione dell'autorizzazione di spesa per gli anni 2017-2019 relativa al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abbruzo – istituito dalla legge di stabilità 2016 dal 1o gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. Le risorse stanziate per il 2017 sono ridotte di 110 milioni (da 617 milioni di euro, previsti dall'articolo 1, comma 108, della legge n. 208 del 2015, a 507 milioni), mentre per gli anni 2018 e 2019 le risorse sono aumentate di 55 milioni annui (da 617 a 672 milioni) (articolo 12).
  Inoltre, per il concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017, si dispone la riduzione, per l'anno 2017, delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri di un importo indicato in allegato, per un totale di 460 milioni di euro (articolo 13).
  Le misure che interessano il settore della finanza locale e regionale sono ricomprese nell'ambito degli articoli da 14 a 40, che costituiscono il Titolo II del decreto-legge, e oltre ad alcune norme in materia sanitaria e previdenziale, come si preciserà più avanti, contengono molteplici disposizioni, di varia natura, concernenti gli enti territoriali.
  In primo luogo, sono introdotte (articolo 14) due novelle all'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) relative al riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.
  Disposizioni specifiche, all'articolo 16, concernono la ripartizione della riduzione della spesa corrente.
  In particolare è effettuata la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2017 e per gli anni seguenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge di stabilità 2015, rispetto alla riduzione già operata nel 2016. Il taglio incrementale per il 2017, quantificato in ulteriori 900 milioni di euro rispetto al 2016, viene ripartito, dal comma 1, nella misura di 650 milioni a carico delle province e per i restanti 250 milioni a carico delle città metropolitane. Nel complesso, il concorso alla finanza pubblica delle province e delle città metropolitane resta determinato in complessivi 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, in termini di riduzione della spesa corrente, secondo quanto disposto dal citato comma 418 (comma 1).
  Si stabilisce inoltre la riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire complessivamente a decorrere dall'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, secondo gli importi indicati nella Tabella 1 allegata al presente decreto-legge (comma 2).
  È quindi ripartito tra ciascuna provincia e città metropolitana il concorso alla finanza pubblica richiesto per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, stabilito in misura pari a complessivi 516,7 milioni di euro annui, in termini di riduzione della spesa corrente (comma 3). Tale concorso è fissato secondo gli importi indicati, per ciascun ente e per tipologia di spesa, nella Tabella 2 allegata al presente decreto-legge.
  Anche il contributo in favore delle Province e delle Città metropolitane per il finanziamento delle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica (già previsto Pag. 106dalla normativa vigente) è ripartito secondo gli importi contenuti nella tabella 3 allegata al decreto-legge (articolo 17).
  Con riguardo alla finalità di favorire l'approvazione dei bilanci da parte delle Province e delle Città metropolitane, si prevede l'estensione al 2017 di talune misure, operanti in deroga alla disciplina contabile, già introdotte in precedenti esercizi finanziari (articolo 18). In particolare: si consente di predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017 e di applicare al medesimo bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato (comma 1); si estende al 2017 la possibilità per i medesimi enti, nel caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, di applicare la relativa disciplina, di cui all'articolo 163 del TUEL, con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per il 2016 (comma 2); si estende al 2017 la possibilità per gli enti di area vasta di applicare ai rispettivi bilanci di previsione le quote dell'avanzo di amministrazione risultanti da trasferimenti da parte della Regione, una volta che quest'ultima abbia proceduto allo svincolo di tali risorse (comma 3).
  Per gli enti dichiarati in dissesto e con i termini della deliberazione di bilancio sospesi è prevista una differente scadenza per l'invio della certificazione dei risultati conseguiti circa il rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio (articolo 19).
  Alcune misure concernenti gli enti territoriali consistono in contributi diretti agli stessi.
  In particolare, a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte delle province della Regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari si dispone un contributo a favore dei medesimi enti (articolo 15).
  Sono inoltre autorizzati due contributi in favore delle province delle regioni a statuto ordinario, finalizzati, rispettivamente, all'esercizio delle funzioni fondamentali delle stesse, per l'importo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni a decorrere dal 2018, e alla manutenzione della rete viaria, per l'importo di 100 milioni per il 2017 (articolo 20).
  Si incrementa altresì di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 le risorse destinate all'erogazione del contributo straordinario previsto per i comuni che danno luogo alla fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del TUEL, o alla fusione per incorporazione, di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (articolo 21).
  Nel quadro degli interventi per gli enti territoriali, specifiche disposizioni concernono il personale.
  In particolare in materia di personale dei comuni, si interviene sulla possibilità di assumere personale a tempo determinato in deroga alla normativa vigente e sulle limitazioni al turn over per assunzioni a tempo indeterminato (articolo 22, commi 1-3).
  Inoltre – in deroga rispetto alla previsione dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 che ha stabilito, in via generale, il divieto di remunerazione, fatto salvo il rimborso spese, di qualsiasi incarico conferito da pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive – si consente la remunerazione degli incarichi professionali conferiti da pubbliche amministrazione a titolari di cariche elettive regionali e locali. L'esclusione dal divieto si applica agli incarichi conferiti da una pubblica amministrazione che opera in un ambito territoriale diverso dall'ente presso il quale l'interessato svolge la carica elettiva. Nel caso di carica elettiva comunale la pubblica amministrazione conferente deve operare in una provincia o in un'area metropolitana diversa. Inoltre, il conferimento dell'incarico, e la relativa remunerazione, deve rispettare i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente (comma 4).
  Tramite un'ulteriore deroga alla normativa vigente, con riferimento al divieto posto in capo alle province delle regioni a statuto ordinario di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, si consente la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche non fungibili in relazione alle svolgimento delle funzioni fondamentali delle medesime province (comma 5).Pag. 107
  Con specifico riguardo al settore della cultura, è prevista la possibilità per gli istituti o luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale, di avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione dei beni culturali, attraverso il ricorso a contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per una durata massima di 9 mesi (comma 6). Per i medesimi istituti o luoghi della cultura si prevede la possibilità di rinnovo per una sola volta, per ulteriori 4 anni, degli incarichi di direttore, conferiti a seguito di procedure di selezione pubblica internazionale (comma 7).
  Con riguardo al settore dei beni culturali una specifica disposizione autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2017 in favore del Teatro Eliseo, di Roma, per spese ordinarie e straordinarie (articolo 22, comma 8).
  Ulteriori disposizioni riguardano il consolidamento a decorrere dall'anno 2017 dei trasferimenti erariali ricevuti dalle province delle regioni Sardegna e Sicilia nell'anno 2016 (articolo 23).
  Si prevede inoltre, a decorrere dall'anno 2017, la predisposizione da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard delle metodologie per la determinazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, nelle materie diverse dalla sanità. È stabilito altresì che a decorrere dal 2018 fabbisogni e capacità fiscali standard possano essere utilizzati per la ripartizione del concorso alla finanza pubblica stabilito dalle disposizioni vigenti a carico delle regioni medesime (articolo 24).
  Un ulteriore intervento (articolo 25) riguarda l'attribuzione di quote del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai seguenti soggetti: alle regioni, per 400 milioni di euro nel 2017, con la condizione di dover effettuare un importo minimo di investimenti nuovi e aggiuntivi nel 2017; alle province e alle città metropolitane, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica, per un importo di 64 milioni nel 2017, 118 milioni nel 2018, 80 milioni nel 2019 e 44,1 milioni nel 2020.
  Disposizioni di carattere contabile, relative ai bilanci degli enti territoriali, sono volte da un lato ad estendere il novero delle variazioni di bilancio cui allegare il prospetto di verifica del rispetto del pareggio di bilancio e, dall'altro, con riguardo alle Regioni, a rendere più flessibile da parte delle stesse la gestione di talune tipologie di stanziamenti di bilancio (articolo 26).
  Tra le misure che interessano gli enti territoriali, alcune specifiche riguardano il trasporto pubblico locale.
  In primo luogo è rideterminata la consistenza e sono stabiliti i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Detti criteri sono, tra l'altro, volti a far sì che i servizi di trasporto pubblico locale e regionale siano affidati con procedure ad evidenza pubblica, penalizzando le regioni e gli enti locali che non procedano al loro tempestivo espletamento, nonché a incentivare il perseguimento degli obiettivi di efficienza e di centralità dell'utenza nell'erogazione del servizio (articolo 27, commi 1-8). Sono quindi previste disposizioni per favorire l'acquisizione, mediante locazione, di materiale rotabile da parte di imprese di trasporto pubblico regionale o locale e per provvedere al rinnovo dello stesso materiale, anche attraverso centrali di acquisto nazionali (articolo 27, commi da 9 a 11). Sono infine soppresse alcune disposizioni che incidono sulla competitività nel settore delle imprese del trasporto pubblico su gomma, con riferimento ai servizi di linea interregionali con itinerari, prezzi e frequenze prestabilite. È specificato, al riguardo, che rimangono ferme alcune norme riguardanti l'accertamento dei requisiti di sicurezza (articolo 27, comma 12).Pag. 108
  Ancora con riferimento al trasporto pubblico locale, si prevede che per gli anni dal 2017 al 2020 una quota del 20 per cento del fondo per il finanziamento dello stesso trasporto sia riconosciuta alla regione a condizione che questa entro il 30 giugno di ciascun anno abbia provveduto all'erogazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni trasferite alle province ed alle città metropolitane (articolo 39).
  Infine un'ulteriore misura concernente il trasporto pubblico locale è prevista dall'articolo 48, che reca da un lato disposizioni relative all'organizzazione del trasporto pubblico locale e regionale, specificando le procedure per la determinazione dei bacini di mobilità riferibili a tale servizio e, dall'altro, misure volte a contrastare l'evasione tariffaria (articolo 48).
  Si interviene inoltre sulle modalità mediante cui si prevede il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle regioni, ai fini del consolidamento dei conti pubblici, dall'articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015 (articolo 28).
  Un'apposita disposizione stabilisce, per l'anno 2017, la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari per favorire gli investimenti per complessivi 500 milioni di euro, già stanziati dalla legge di bilancio 2017 (articolo 33).
  Con riguardo all'attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, si prevede che l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali, come individuate dall'ISTAT, e delle società da esse partecipate, con l'esclusione delle società di riscossione (articolo 35 lettera a)). La norma previgente fa riferimento solo ai comuni, alle province e alle società da essi partecipate. Inoltre, a decorrere dal 1o luglio 2017 le amministrazioni locali possono deliberare di affidare all'Agenzia delle entrate-Riscossione la sola attività di riscossione, spontanea e coattiva (e non più, come previsto dalla norma previgente, anche le attività di accertamento e liquidazione) delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate (articolo 35, lettera b)).
  Ulteriore intervento concerne la modifica delle disposizioni che disciplinano il raggiungimento del riequilibrio di bilancio da parte degli enti in dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi da parte dell'organo straordinario della liquidazione, nonché i debiti fuori bilancio (articolo 36).
  Inoltre, mediante una modifica all'articolo 1, comma 467, della legge n. 232 del 2016, si prevede la possibilità di conservare le risorse nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 relative alle opere per le quali già risulta avviata la procedura di scelta del contraente (articolo 37).
  Nel titolo II in commento, gli articoli 29 e 30 contengono rispettivamente disposizioni sui flussi informativi delle informazioni farmaceutiche e sui farmaci cui è stato riconosciuto il requisito dell'innovatività condizionata.
  In particolare si prevede che l'AIFA – per monitorare la spesa complessiva sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera, accertare lo sfondamento definitivo dei tetti di spesa nel biennio 2016-2017, e determinare conseguentemente l'ammontare del pay-back farmaceutico per lo stesso biennio –, si avvalga dei dati di fatturato delle aziende farmaceutiche indicati e trasmessi dalla fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio. Dal 2018, viene poi introdotto l'obbligo di indicare, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di farmaci, anche il Codice di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del farmaco e il quantitativo acquistato. Un decreto concertato tra i Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute dovrà disciplinare le caratteristiche tecniche di indicazione dell'AIC e le modalità di accesso ai dati da parte di AIFA (articolo 29).
  Con una norma di portata meramente interpretativa, si chiarisce che i farmaci ai quali è stato riconosciuto il requisito dell'innovatività Pag. 109condizionata, ai sensi della determinazione AIFA 519/2017, sono inseriti di diritto nei prontuari terapeutici regionali ma non accedono ai Fondi istituiti dai commi 400 e 401 della legge di bilancio 2017 per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi (articolo 30).
  Ulteriori misure, di diversa natura, concernono, agli articoli 31, 32 e 34, la spesa sanitaria.
  In particolare, con riferimento all'edilizia sanitaria, si recepisce quanto stabilito dall'Intesa Stato-regioni del 23 febbraio 2017, in merito alla riduzione, pari a 100 milioni di euro, delle risorse programmate per tali interventi in tale settore. Conseguentemente, la norma introduce una deroga alle regole di contabilizzazione, al fine di garantire il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017. Pertanto, le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016, sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018. I termini di risoluzione degli accordi di programma sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2017 (articolo 31).
  Con specifico riguardo all'assistenza sanitaria, si prevede il trasferimento dal Ministero dell'interno al Ministero della salute delle competenze relative al finanziamento delle prestazioni sanitarie urgenti od essenziali agli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno, di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. La disposizione si è resa necessaria in seguito al trasferimento dal Ministero dell'interno al Ministero della salute del capitolo di bilancio 2359, concernente le somme destinate al finanziamento delle spese sostenute dalle ASL per l'assistenza sanitaria agli stranieri di cui sopra (articolo 32).
  Inoltre, sempre con riguardo alla spesa sanitaria, all'articolo 34 si modifica la norma di deroga che, per il 2016, esclude il computo, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio da parte della regione o della provincia autonoma, di alcuni impegni contabili inerenti a tale spesa (comma 1). Si modifica anche la disciplina di una quota premiale nell’àmbito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (comma 2). Ulteriore modifica concerne il riparto, e la relativa anticipazione finanziaria, delle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alle regioni e vincolate a determinate finalità (comma 3). Si modifica infine la disciplina sulle quote di compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA e sulle relative anticipazioni finanziarie (comma 4).
  Ancora nel quadro delle disposizioni contenute nel Titolo II del provvedimento si inseriscono quelle dedicate agli enti previdenziali e alla gestione degli immobili pubblici (articolo 38).
  In particolare, si modifica la tempistica per l'assunzione di impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa ad erogazioni a favore dell'INPS rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, prevedendo che i pagamenti da parte del bilancio dello Stato avvengano sulla base del fabbisogno di cassa effettivo, presentato annualmente dell'ente con evidenza delle esigenze mensili, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 1).
  Inoltre si modifica la disciplina sulla dismissione del patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS, prevedendo che essa possa avvenire, nel rispetto dei vincoli di legge applicabili, anche mediante conferimento di una parte del patrimonio immobiliare ai fondi costituiti dall'INVIMIT (comma 2).
  Si amplia infine la possibilità di rimodulare la percentuale delle risorse degli enti di previdenza che possono essere destinate alla sottoscrizione di fondi immobiliari anche al fondo di fondi gestito dall'Invimit SGR S.p.A (comma 3).
  Infine una specifica disposizione è volta ad attenuare le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Pag. 110Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il vincolo del saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016. In particolare, si incide sulla sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, che viene a tal fine applicata nella misura eventualmente eccedente l'avanzo applicato al bilancio di previsione 2016, anziché essere commisurata all'effettivo scostamento registrato, come previsto dalla normativa previgente di cui al citato comma 723, lettera a), della legge n. 208 del 2015 (articolo 40).
  Gli articoli da 41 a 46 sono diretti ad introdurre misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici.
  In particolare si prevede uno stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per gli interventi previsti nel decreto-legge in esame (articolo 41, comma 1) e l'istituzione di un Fondo per accelerare le attività di ricostruzione, con una dotazione pari a 491,5 milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019 (comma 2) da utilizzare, per interventi di ricostruzione destinati ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e ai Comuni delle zone a rischio sismico 1, nonché per specifici Piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici (comma 3) e per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per il soccorso alla popolazione civile (comma 4).
  È inoltre previsto un incremento di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle predette aree, viene inoltre autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017 (articolo 42).
  Alcune disposizioni consistono in proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici in Centro Italia nel 2016 (articolo 43, commi 1 e 2). Inoltre è prorogato dal 16 dicembre 2017 al 16 febbraio 2018 il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati, limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori. A favore di tali soggetti diversi è prevista inoltre la possibilità di versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018 (comma 3).
  È altresì prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2019, il periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici che effettuano investimenti possono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi (articolo 44).
  Il Commissario straordinario per la ricostruzione è autorizzato ad erogare ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 una compensazione della perdita del gettito della TARI fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 (articolo 45).
  Una misura specifica concerne l'istituzione e la disciplina di una zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subìto, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento, possono beneficiare della parziale esenzione dalle imposte sui redditi e dall'IRAP, alle condizioni di legge, nonché dell'esenzione degli immobili produttivi dalle imposte municipali e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro. La fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie è possibile nel limite delle risorse stanziate Pag. 111(194,5 milioni di euro per l'anno 2017, 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 141,7 milioni di euro per l'anno 2019) (articolo 46).
  Con riguardo alle misure rivolte al rilancio economico e sociale, specifica attenzione è dedicata al settore dei trasporti.
  In particolare una serie di misure concernono il trasporto ferroviario. Al riguardo si interviene sulla gestione delle reti ferroviarie regionali, con iniziative volte a rafforzare la sicurezza ferroviaria in tali ambiti nonché individuando nuove forme di coinvolgimento di Rete Ferroviaria italiana nella gestione di questo patrimonio infrastrutturale (articolo 47, commi 1-5).
  Si dispone altresì che il CIPE provveda, previa revoca di risorse a valere su altre delibere, alla riprogrammazione del 50 per cento delle risorse disponibili in favore di Grandi Stazioni Rail, al fine di consentire il completamento del Programma Grandi Stazioni, ovvero la realizzazione di ulteriori opere (comma 6).
  Sono specificate le modalità di utilizzo della somma di 70 milioni di euro, destinata per il 2016 alla continuità operativa della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l. nelle more del suo commissariamento, ed a seguito del trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane (articolo 47, comma 7).
  È autorizzato il pagamento a favore di Trenitalia spa dei corrispettivi per i servizi di trasporto pubblico locale ferroviario svolto in Sicilia per l'anno 2014 e per i servizi di trasporto interregionale svolti a partire dal 2014 (articolo 47, comma 8).
  Sono altresì autorizzate le attività propedeutiche all'avvio dei lavori relativi alla sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ponendo i relativi oneri a carico delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 208, della legge n. 228 del 2012 (articolo 47, comma 9).
  Infine è istituito un Fondo per finanziare, conformemente alle disposizioni europee relative agli aiuti di Stato, l'ammodernamento dei carri merci (articolo 47, commi 10 e 11).
  Sempre in materia ferroviaria, una disposizione significativa prevede lo sviluppo, da parte di ANAS S.p.A., di opportune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato (FS), al fine di realizzare, tra l'altro, un incremento degli investimenti di almeno il 10 per cento (rispetto al 2016) sia nel 2017 che nel 2018 (articolo 49, comma 1). Viene quindi disciplinato il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A., mediante aumento di capitale, per un importo corrispondente al patrimonio netto di ANAS (articolo 49, comma 2).
  Per favorire le attività di investimento, nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi, anche tramite la attrazione di investimenti esteri, si autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a deliberare e sottoscrivere un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., che può essere deliberato anche in più soluzioni e nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017 (articolo 50).
  Con specifico riguardo al trasporto aereo, sono introdotte disposizioni che autorizzano l'ENAV a destinare alla riduzione della tariffa per i servizi di terminale una quota delle risorse relative alla fornitura dei servizi della navigazione aerea di rotta in favore del traffico civile (articolo 51, comma 1). Sono altresì stabilite le condizioni per il trasferimento delle quote societarie (articolo 51, commi 2 e 3) e disciplinati gli effetti del medesimo trasferimento su atti e operazioni societarie (articolo 51, commi 4 e 5); per la definizione del contenzioso (articolo 51, commi 7 e 8), anche attraverso la messa a disposizione di un volume di risorse nel limite di 700 milioni di euro; per la disapplicazione di norme sul contenimento della spesa (articolo 51, comma 11); nonché per l'utilizzo di risorse, nelle more del perfezionamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, per la realizzazione di attività di progettazione e manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale (comma 12); vengono infine dettate disposizioni Pag. 112per l'abrogazione di norme precedenti, che risultano superate (articolo 51, commi 6, 9 e 10).
  Un'apposita misura riguarda infine lo sviluppo delle ciclovie turistiche, tramite l'integrazione della norma del comma 640 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, con la previsione di ulteriori interventi sul territorio nazionale da attuare nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente (articolo 52).
  Gli articoli da 53 a 60, volti al rilancio economico e sociale, contengono misure per il lavoro, la produttività delle imprese e gli investimenti.
  In particolare, attraverso un'interpretazione autentica sono definite le caratteristiche che devono avere determinate attività lavorative ai fini della corresponsione dell'indennità riconosciuta, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (cd APE sociale), nonché della applicazione della riduzione del requisito dell'anzianità contributiva in favore dei cosiddetti lavoratori precoci (articolo 53).
  Un ulteriore intervento riguarda una modifica alla disciplina sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) (articolo 54).
  Si modifica inoltre, con specifico riferimento alle aziende che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, la disciplina pubblicistica sugli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa (articolo 55).
  Tra le disposizioni concernenti le imprese, di natura fiscale, si inseriscono quelle concernenti la modifica della disciplina del patent box (tassazione agevolata dei redditi derivanti da alcuni beni immateriali, quali marchi e brevetti), con l'esclusione dei marchi dal novero dei beni agevolabili e l'inclusione, invece, nel novero dei redditi che beneficiano del regime speciale anche di quelli derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarietà, a specifiche condizioni di legge. Le nuove norme si applicano a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Si introduce la cd. clausola di grandfathering, che consente di conservare i benefici del patent box secondo la disciplina originaria relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta, per tutto il quinquennio di validità delle stesse e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021 (articolo 56).
  Ulteriori disposizioni concernenti le imprese estendono alle PMI costituite sotto forma di S.r.l. le disposizioni derogatorie alla disciplina civilistica già previste dal decreto-legge n. 179 del 2012 per le startup innovative costituite sotto forma di S.r.l., concernenti: la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione, nell'atto costitutivo della società, di categorie di quote fornite di diritti diversi; la possibilità di effettuare un'offerta pubblica delle quote sociali, anche mediante equity crowfunding; la deroga al divieto di compiere, da parte della società, operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l'operazione sia compiuta in determinate condizioni (articolo 57, comma 1).
  È inoltre modificata la disciplina che dispone la detassazione dei redditi derivanti da investimenti a lungo termine nel capitale delle imprese effettuati da casse previdenziali e fondi pensione; è modificato il regime fiscale applicabile nelle ipotesi di cessione degli investimenti prima del quinquennio; sono introdotti obblighi informativi e documentali per gli investitori; è disciplinato il regime di plusvalenze e le minusvalenze. Ulteriori modifiche riguardano la vigente disciplina dei PIR – Piani individuali di risparmio a lungo termine, allungando i termini per reinvestire le somme che derivano dalla cessione, prima del quinquennio, degli investimenti agevolati; prevedono ulteriori Pag. 113obblighi documentali e informativi rispetto a quelli vigenti (articolo 57, comma 2).
  Infine, si estende da quattro a cinque anni il periodo di applicazione delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro nelle startup innovative, contenute nell'articolo 28 del decreto-legge n. 179 del 2012 (articolo 57, comma 3).
  Con riferimento alla disciplina del reddito di impresa si interviene in merito al trattamento tributario spettante alle somme prelevate da riserve IRI in caso di fuoriuscita dal regime (anche a seguito della cessazione dell'attività). Dette somme, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata al 24 per cento, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, del collaboratori o dei soci; tuttavia, ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 24 per cento, al fine di evitare doppie imposizioni (articolo 58).
  Una specifica disposizione adegua la disciplina nazionale in materia di prezzi di trasferimento alle indicazioni emerse in sede OCSE (in seno al cd. progetto BEPS) per la corretta determinazione del valore delle operazioni tra imprese associate estere (articolo 59).
  Infine un apposito intervento è dedicato alla disciplina relativa al trattamento fiscale dei proventi derivanti dall'investimento effettuato in quote del capitale o del patrimonio di società e/o fondi di investimento (OICR), da parte di dipendenti, manager o gestori delle medesime entità (compresi i soggetti delegati alla gestione e quelli con funzioni di advisor) (articolo 60).
  Gli articoli da 61 a 63 concernono misure volte all'agevolazione degli investimenti per gli eventi sportivi.
  In particolare, sono previsti una serie di interventi necessari per assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021. Si prevede la nomina di appositi commissari del Governo (articolo 61).
  Si interviene altresì sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dal comma 304 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, al fine di:
   prevedere che lo studio di fattibilità: possa ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, che siano complementari ovvero funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto; possa prevedere, tra l'altro, la demolizione e ricostruzione dell'impianto, anche con diverse volumetria e sagoma (articolo 62, comma 1);
   prevedere che il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale (articolo 62, comma 2);
   stabilire il necessario possesso da parte della società o associazione sportiva dei requisiti di partecipazione previsti nel codice degli appalti in materia di finanza di progetto, associando o consorziando altri soggetti (articolo 62, comma 4).

  Specifiche disposizioni riguardano gli impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, allo scopo di prevedere in tal caso che l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali possa essere consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dello stadio (articolo 62, comma 3) e applicare alle controversie l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, relativo alle infrastrutture strategiche (articolo 62, comma 5).
  Infine una misura specifica concerne la concessione a favore di Ryder Cup Europe LLP della garanzia dello Stato per un ammontare fino a euro 97 milioni, per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del progetto Ryder Cup 2022 relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato (articolo 63).Pag. 114
  Gli articoli 64 e 65 contengono disposizioni in materia di servizi.
  In particolare, sono autorizzate le istituzioni scolastiche ed educative statali – nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro CONSIP – a proseguire, fino al 31 agosto 2017, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede delle istituzioni medesime, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura.
  Un'ulteriore misura concerne i servizi postali e prevede che, a decorrere dal 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si debba provvedere esclusivamente con i criteri di determinazione del contributo annuale che sono già previsti per i soggetti operanti negli altri settori sottoposti alla vigilanza di tale Autorità (articolo 65).
  Infine, l'articolo 66 reca ai commi 1 e 2 il rifinanziamento, rispettivamente, del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione e del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). Il comma 3 dispone la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento.
  L'articolo inoltre dispone ai commi da 4 a 6, nell'ambito del complessivo quadro finanziario del provvedimento, la destinazione degli effetti migliorativi da esso derivanti, pari a 3,1 miliardi di euro per il 2017, al miglioramento dei saldi, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel DEF 2017.
  Infine, per quanto riguarda gli aspetti concernenti la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria degli stessi, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Rocco PALESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 13.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.
C. 3558-A.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2017.

  Rocco PALESE, presidente, avverte che la Commissione bilancio è ancora in attesa della relazione tecnica deliberata nella seduta dello scorso 14 marzo in relazione al nuovo testo all'esame della Commissione di merito.

  Il Viceministro Enrico MORANDO rileva che il testo del provvedimento in titolo presenta ancora diverse criticità dal punto di vista finanziario. Al riguardo, fa presente che ha avuto luogo nella giornata odierna una riunione tra le diverse amministrazioni interessate, alla luce della quale il Ministero dell'economia e delle finanze dovrebbe essere in grado di pervenire all'espressione di una posizione puntuale e documentata sul provvedimento in titolo nel corso della settimana corrente, al fine di consentire il prosieguo del suo iter parlamentare.

  Rocco PALESE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 115

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013.
C. 4225, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2017, esprimendo in quella sede un parere favorevole. Avverte altresì che, in data 6 aprile 2017, la Commissione di merito ne ha concluso l'esame in sede referente, senza apportare modifiche al testo. In considerazione di ciò, fa presente che è da intendersi confermato, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole espresso nella citata seduta.
  Comunica inoltre che l'Assemblea, in data 9 maggio 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, con riguardo alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala gli emendamenti Gianluca Pini 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, che sono volti a modificare gli importi delle quantificazioni degli oneri, derivanti dal provvedimento, di cui all'articolo 3, rendendoli così non coerenti con le quantificazioni riportate nella relazione tecnica.
  Ritiene inoltre necessario acquisire l'avviso del Governo sull'articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.01, che è volto a istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per la valutazione delle strategie applicate e dei risultati ottenuti nel contesto delle cooperazioni bilaterali in materia di pubblica sicurezza, composta da dieci funzionari di livello dirigenziale designati dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e del Dipartimento informazioni per la sicurezza, distaccati dalle rispettive amministrazioni senza oneri aggiuntivi per lo Stato. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla effettiva possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Segnala, infine, che la restante proposta emendativa Gianluca Pini 2.02, contenuta nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore ed esprime nulla osta sull'articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.02. Fa in particolare presente che il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.01 è motivato dal fatto che, in assenza di relazione tecnica, non appare possibile suffragare l'ipotesi di invarianza finanziaria in riferimento alle attività che le amministrazioni di appartenenza saranno comunque tenute a svolgere anche a seguito del distacco di personale da esse dipendente.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 e sull'articolo aggiuntivo 2.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sull'articolo aggiuntivo Gianluca Pini 2.02.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 116

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 3918-A.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).
  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 15 marzo 2017, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Avverte, altresì, che in data 4 aprile 2017 la Commissione di merito ne ha concluso l'esame in sede referente, senza apportare ulteriori modifiche al testo. In considerazione di ciò, osserva che è da intendersi confermato, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole espresso nella citata seduta.
  Comunica, inoltre, che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti. A tale proposito, poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse nulla osta.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di nulla osta testé formulata dal relatore sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.
  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini.
C. 3844-A, approvato dalla 7a Commissione permanente del Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).
  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, osserva che il progetto di legge in titolo non è corredato di relazione tecnica. Ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato, nella seduta del 15 marzo 2017, un testo risultante dagli emendamenti approvati dalla VII Commissione, in sede referente, fino alla seduta dell'8 febbraio 2017 e che su tale testo la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole. Rammenta, altresì, che successivamente, la Commissione di merito, nella seduta del 28 marzo 2017, ha apportato ulteriori modifiche ed integrazioni al testo, non corredate di relazione tecnica. In particolare, in merito all'articolo 4, che reca modifiche della legge istitutiva della «Domus mazziniana» di Pisa, rileva che le norme in esame incrementano di una unità il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, modificandone inoltre in parte la composizione. In proposito ritiene opportuno acquisire chiarimenti volti ad escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica per compensi o altri emolumenti, come per esempio rimborsi spese, eventualmente dovuti ai componenti del Consiglio medesimo. Per quanto concerne invece l'amministrazione dell'Istituto, affidata sulla base di una convenzione all'Università degli Studi di Pisa, alla Scuola Normale superiore e alla Scuola superiore Sant'Anna, ritiene necessario acquisire elementi volti a verificare se detto affidamento comporti per gli istituti universitari interessati – che risultano inclusi nell'elenco delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato – nuove esigenze di spesa non previste a legislazione vigente. A tal fine andrebbe, tra l'altro, verificato come si intenda far fronte agli oneri derivanti dalla nomina del Segretario generale e andrebbe infine confermato che la possibilità di assegnazione di personale degli enti rappresentati nel Consiglio di amministrazione nonché la possibilità per il Segretario generale di avvalersi degli uffici dei predetti istituti universitari non determini difficoltà sul piano organizzativo e funzionale, suscettibili di riflessi di carattere finanziario.

Pag. 117

  Il Viceministro Enrico MORANDO, con specifico riferimento alla modalità di copertura individuata dall'articolo 3 a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze osserva che, per quanto tale accantonamento non sia stato originariamente finalizzato agli interventi di cui al presente provvedimento, esso reca tuttavia le necessarie disponibilità e come tale ricade nella piena autonomia del Parlamento disporne come meglio ritiene.
  Per quanto attiene invece alle nuove disposizioni introdotte all'articolo 4, recante modifiche alla legge istitutiva della «Domus mazziniana» di Pisa, ritiene necessario che le stesse siano assistite da specifiche clausole di neutralità finanziaria volte ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche con riferimento all'eventuale corresponsione di emolumenti alla figura del Segretario generale del predetto Istituto. Più nello specifico, all'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, comma 1, primo periodo, considera necessario prevedere che dalle convenzioni che l'Istituto «Domus Mazziniana» può stipulare con gli enti in esso rappresentati non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Analogamente, all'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, comma 1, secondo periodo, ritiene necessario prevedere che dalla convenzione per l'amministrazione del predetto Istituto, che l'Istituto medesimo stipula con l'Università degli studi di Pisa, la Scuola normale superiore e la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Anche in relazione all'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, comma 2, secondo cui gli enti rappresentati nel Consiglio di amministrazione del citato Istituto possono assegnare all'Istituto medesimo proprio personale, reputa necessario prevedere che dalla predetta assegnazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine, segnala la necessità, all'articolo 4, dopo il comma 1, di inserire una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 4.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 3844-A, approvato dalla 7a Commissione permanente del Senato, recante Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    all'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, comma 1, primo periodo, appare necessario precisare che dalle convenzioni che l'Istituto «Domus Mazziniana» può stipulare con gli enti in esso rappresentati non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, comma 1, secondo periodo, appare necessario precisare che dalla convenzione per l'amministrazione del predetto Istituto, che l'Istituto medesimo stipula con l'Università degli studi di Pisa, la Scuola normale superiore e la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, comma 2, secondo cui gli enti rappresentati nel Consiglio di amministrazione del citato Istituto possono assegnare all'Istituto medesimo proprio personale, appare necessario precisare che dalla predetta assegnazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 4, dopo il comma 1, appare infine necessario inserire una clausola Pag. 118di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 4;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
    al primo periodo, dopo le parole: può stipulare aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    al secondo periodo, dopo le parole: convenzione stipulata aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    All'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    All'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013.
C. 2801 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni II e III).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianni MELILLA (MDP), relatore, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione sul disegno di legge di ratifica in esame, che risulta corredato di relazione tecnica. Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, attesa l'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento testé formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento formulata dal relatore.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
Nuovo testo C. 2305 e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, rileva preliminarmente che la proposta di legge in titolo, di iniziativa parlamentare, è stata già esaminata dalla Commissione bilancio nella formulazione risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione di merito fino alla data del 27 luglio 2016.
  Ricorda che, nel corso della seduta del 28 settembre 2016, la V Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di venti giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento. Segnala che il provvedimento è stato quindi Pag. 119iscritto all'ordine del giorno dell'Aula e la discussione ha preso avvio in data 17 ottobre. Nel corso della successiva seduta dell'Assemblea del 19 ottobre 2016, il Presidente della Commissione trasporti, competente nel merito, evidenziava che la Commissione bilancio non era stata messa nelle condizioni di esprimere il parere sul provvedimento, a causa della perdurante assenza di una relazione tecnica, e chiedeva il rinvio del provvedimento in Commissione. Rileva che, a seguito dell'approvazione della richiesta di rinvio, la IX Commissione ha avviato un nuovo esame del testo, conclusosi in data 22 marzo 2017 con l'approvazione di diverse modifiche.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che le modifiche di maggiore portata hanno inciso sull'articolo 2, relativo alla definizione delle ciclovie, sull'articolo 12, recante le disposizioni finanziarie, e sull'articolo 13, concernente la ricostituzione del Fondo per la mobilità sostenibile. Per quanto concerne le modifiche apportate all'articolo 2, che recano la definizione di «ciclovia» alla luce della quale interpretare il dettato normativo dei successivi articoli, rileva che la nuova formulazione proposta appare di maggior dettaglio rispetto a quella recata dal testo esaminato nel corso della seduta del 28 settembre. Non ha osservazioni da formulare per quanto concerne la soppressione dell'articolo 13, dal momento che lo stesso recava oneri per 150 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018 coperti sul Fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 dell'articolo 12 stabilisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del provvedimento, alla copertura degli oneri derivanti dalla sua applicazione sono destinate le risorse del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), nell'ambito della quota destinata al settore di spesa relativo a trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie, ai sensi della lettera a) del citato comma 140. Segnala che a tali risorse si aggiungono inoltre quelle di cui all'articolo 9, comma 7, concernente la destinazione da parte dei comuni di una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi di loro spettanza derivanti dalle multe a favore della mobilità ciclistica, e al comma 1-bis del presente articolo.
  Al riguardo, segnala innanzitutto che il Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, reca una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, da ripartirsi tra una pluralità di finalità tra cui quella relativa a trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie.
  Evidenzia inoltre che in data 4 aprile 2017 è stato trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari un primo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione del Fondo (Atto del Governo n. 409), che attribuisce 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento dei progetti compresi nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.
  Osserva che ulteriori utilizzi del Fondo sono previsti dall'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in corso di conversione, che attribuisce alle regioni a statuto ordinario una quota del Fondo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2017 e alle province e alle città metropolitane, per interventi in materia di edilizia scolastica, un ulteriore importo pari a 64 milioni di euro per il 2017, 118 Pag. 120milioni di euro per il 2018, 80 milioni di euro per il 2019 e 44,1 milioni di euro per il 2020.
  In attesa dell'emanazione di tali decreti del Presidente del Consiglio dei ministri non ritiene pertanto possibile effettuare una valutazione coerente circa la congruità della copertura proposta, anche in considerazione della mancata indicazione dell'onere derivante dall'applicazione del provvedimento. A tale proposito, rileva che l'attuale formulazione dell'articolo in commento non risulta conforme al dettato dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, ai sensi del quale ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri deve recare l'indicazione espressa, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, della spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero delle relative previsioni di spesa.
  Fa presente, inoltre, che il comma 1-bis prevede una modalità di copertura ulteriore, senza peraltro specificarne l'ammontare, rispetto a quella contenuta nel comma 1, concernente la realizzazione della rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia», posto che ad essa si provvede anche a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015, che nel testo viene erroneamente indicata come «legge 30 dicembre 2015, n. 302», come integrata dall'articolo 1, comma 144, della citata legge n. 232 del 2016», relativa al Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, di ciclostazioni nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina. Il Fondo richiamato dalla predetta disposizione (cap. 7582 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) reca nel bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 uno stanziamento di 50 milioni di euro per il 2017, 67 milioni di euro per il 2018 e 40 milioni di euro per il 2019.
  Ciò posto, dal punto di vista formale, andrebbe specificato, a suo avviso, da un lato che gli oneri oggetto di copertura sono quelli di cui all'articolo 4, dall'altro quanta parte della copertura debba essere imputata alla citata autorizzazione di spesa; dal punto di vista sostanziale, il Governo dovrebbe invece confermare l'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura nonché fornire una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo del Fondo in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Rileva che i commi 2 e 3 prevedono che possano essere destinate all'attuazione della presente legge ulteriori risorse. In particolare, si tratta, da un lato, delle risorse relative al finanziamento e cofinanziamento dei Programmi operativi finanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, nonché delle risorse individuate da regioni e enti locali a valere sui propri bilanci (comma 2); dall'altro, dei proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, lasciti, donazioni e altri atti di liberalità (comma 3).
  Al riguardo, osserva che non appare chiaro a quale finalità siano destinate queste ulteriori risorse, giacché la copertura finanziaria prevista per gli interventi recati dal presente provvedimento dovrebbe risultare in sé idonea alla integrale realizzazione degli interventi medesimi – i cui oneri, come detto, dovrebbero essere puntualmente quantificati – tenuto conto peraltro del fatto che, con riferimento ai proventi di cui al comma 3, si tratta, come già rilevato nella Nota di analisi degli effetti finanziari n. 110, di «risorse non determinabili con certezza nel quantum e che assumono altresì carattere eventuale».
  Dal punto di vista formale, segnala infine che l'articolo 6, comma 6, in relazione alla copertura dei costi di realizzazione e di gestione della rete regionale di percorribilità ciclistica reca tuttora il rinvio alle risorse di cui all'articolo 14 del presente provvedimento, da considerarsi oramai superato essendo stata la citata disposizione trasfusa nel corso dell'esame presso la Commissione di merito quale comma 3 dell'articolo 12.

Pag. 121

  Il Viceministro Enrico MORANDO conviene circa le perplessità manifestate dalla relatrice in merito all'utilizzo con finalità di copertura del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, giacché, in attesa dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri incaricati di effettuare il riparto delle risorse del predetto Fondo tra le diverse finalità cui lo stesso è preposto – uno dei quali risulta peraltro già all'esame delle Camere (AG. 409) – tale previsione normativa pone un serio problema di coerenza in rapporto alla gestione complessiva del Fondo medesimo. Osserva infatti come solo successivamente alla effettiva ripartizione delle risorse di cui al citato Fondo sarà possibile compiere una valutazione consapevole e motivata in ordine ai complessivi profili di carattere finanziario del presente provvedimento, nella parte in cui lo stesso prevede l'utilizzo con finalità di copertura di una quota del Fondo medesimo. Segnala infine che, come correttamente evidenziato dalla relatrice, rimane ferma l'esigenza di assicurare la conforme applicazione dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, che prescrive, per ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese, la puntuale quantificazione degli oneri, anche sotto il profilo temporale.

  Rocco PALESE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.
Atto n. 395.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2017.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (atto n. 395),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e della relazione tecnica, da cui si evince che:
    la proiezione finanziaria decennale degli oneri, operata ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, espone anche i possibili oneri massimi derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, giacché il periodo di permanenza nei singoli gradi/qualifiche, richiesto per progredire, è inferiore ai 10 anni;
    i miglioramenti economici derivanti dalle disposizioni contenute nel presente decreto operano esclusivamente con riferimento alle anzianità retributive maturate a decorrere dalla di entrata in vigore del provvedimento stesso, ai sensi dell'articolo 45, comma 27, e soggiacciono alla stessa normativa previdenziale valida per tutto il pubblico impiego;
    le risorse di cui all'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge di bilancio 2017 sono destinate all'incremento delle risorse per il riordino delle carriere Pag. 122e, per il solo 2017, alla proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge n. 208 del 2015 (bonus 80 euro);
    il provvedimento in esame, nel rispetto di quanto previsto dalla citata lettera c) del comma 365 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 e dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017, che vi dà attuazione, ripartisce le risorse disponibili tra riordino delle carriere e proroga del contributo, scegliendo di far cessare tale beneficio al 30 settembre 2017, ferme restando le risorse complessivamente disponibili;
    la quantificazione degli oneri indiretti è stata effettuata moltiplicando la spesa per redditi del personale in regime di diritto pubblico (non contrattualizzato o destinatario di concertazione), pari a circa 8,3 miliardi di euro, per l'incremento medio pro-capite delle retribuzioni del personale di tutto il pubblico impiego, a seguito dei miglioramenti retributivi riconosciuti dal riordino in esame, pari allo 0,54 per cento, ottenendo un onere indotto complessivo pari a circa 45 milioni di euro – da suddividere tra Corpi di polizia, Forze armate e Vigili del fuoco in relazione alle rispettive unità di personale;
    tale onere si riduce pertanto a 25,2 milioni di euro per le sole Forze di polizia, posto che il personale delle stesse ammonta a 280.000 unità;
    l'importo riportato in relazione tecnica, relativo ai risparmi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, pari a 33.172.620 euro per l'anno 2017, comprende anche i residui dell'anno 2016;
    le disponibilità finanziarie per il 2020 sono pari a 588.483.696,50 euro e sono indicate nella tabella di sintesi risultante dalla relazione tecnica;
    i risparmi di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, recante razionalizzazione delle Forze di polizia ed assorbimento del Corpo forestale dello Stato – destinati, in misura non superiore al 50 per cento, all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, ai fini della revisione dei ruoli delle Forze di polizia – sono pari a 3.985.000 euro nel 2016, a 29.187.620 euro nel 2017 e a 28.131.297 euro a decorrere dall'anno 2018;
    le risorse della predetta autorizzazione di spesa, utilizzate a copertura degli oneri, risultano congrue anche con riferimento alle disponibilità in conto residui;
    appare necessario riformulare la copertura finanziaria di cui all'articolo 48, comma 1, lettera c), prevedendo che agli oneri ivi previsti si provveda con quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, anziché mediante corrispondente riduzione della predetta autorizzazione legislativa di spesa;
    all'articolo 48, comma 2, appare necessario precisare che gli oneri indiretti, pari a 25,2 milioni di euro, sono di carattere annuo e decorrono dal 2018;
  considerato che:
   la disposizione di cui all'articolo 48, comma 1, alinea, qualifica gli oneri derivanti dal provvedimento in termini di limite massimo di spesa, anziché di mere previsioni di spesa, pur trattandosi di oneri che, afferendo ai trattamenti economici del personale, derivano dal riconoscimento di diritti soggettivi non comprimibili, per loro stessa natura, nell'ambito di un tetto di spesa;
   la disposizione di cui all'articolo 45, comma 26, delinea una procedura per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa per più aspetti non coincidente con quella prevista in via generale dall'articolo 17, commi da 12 a Pag. 12312-quater, della legge n. 196 del 2009, come da ultimo modificata dalla legge n. 163 del 2016;
   infatti, in primo luogo, essa configura un meccanismo di compensazione degli oneri di carattere permanente – peraltro con l'indicazione di una specifica misura di compensazione quale la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate – senza alcun rinvio alla legge di bilancio per la definizione delle misure correttive degli effetti finanziari per gli anni successivi all'esercizio in corso;
   in secondo luogo, la disposizione in esame non affida in prima istanza ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente oggetto di riduzione, bensì contempla l'immediata adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, senza peraltro prevedere la trasmissione del relativo schema alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, come invece espressamente stabilito dalla vigente disciplina contabile;
   rilevata la necessità di:
    riformulare la disposizione di cui all'articolo 48, comma 1, alinea, che reca l'ammontare degli oneri derivanti dal provvedimento in termini di previsioni di spesa anziché di limite massimo di spesa, trattandosi di oneri derivanti dal riconoscimento di diritti soggettivi non riconducibili, per loro stessa natura, nell'ambito di un tetto di spesa;
    riformulare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 45, comma 26, ricollocandola più propriamente all'articolo 48, recante la copertura finanziaria del provvedimento, per renderla coerente con la nuova disciplina per la compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa, di cui all'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevedendo, a tal fine, analogamente a quanto già previsto dal testo del provvedimento in esame, anche l'utilizzo delle risorse destinate all'esercizio delle facoltà assunzionali da parte delle amministrazioni interessate;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   1) All'articolo 45, sopprimere il comma 26.

  Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua un monitoraggio degli oneri derivanti dal comma 1, ai fini dell'applicazione delle procedure per la compensazione degli effetti finanziari previste dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, utilizzando a tal fine anche le risorse destinate all'esercizio delle facoltà assunzionali da parte delle amministrazioni interessate;
   2) All'articolo 48, sostituire il comma 1, alinea, con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati in 472.504.405 euro per l'anno 2017, in 636.974.172 euro per l'anno 2018, in 623.006.300 euro per l'anno 2019, in 610.542.118 euro per l'anno 2020, in 611.315.107 euro per l'anno 2021, in 607.362.855 euro per l'anno 2022, in 608.128.792 euro per l'anno 2023, in 611.630.569 euro per l'anno 2024, in 615.496.631 euro per l'anno 2025 e in 619.357.068 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:;
   3) All'articolo 48, comma 2, dopo le parole: euro 25.200.000 aggiungere le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2018».

Pag. 124

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Atto n. 394.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2017.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 394),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    si esclude l'eventualità di costi aggiuntivi per spese di funzionamento di Comitati di livello interregionale, di cui all'articolo 3, atteso che nell'unica direzione interregionale allo stato esistente (Veneto-Trentino Alto Adige) opera un Comitato tecnico regionale (CTR) con competenza solo sulla regione Veneto, mentre le competenze di prevenzione incendi in Trentino Alto Adige sono esercitate dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
    in merito alle tariffe da applicare ai beneficiari dei servizi di prevenzione incendi, di cui ai commi 6 e 12 dell'articolo 3, si precisa che l'effettiva idoneità delle risorse derivanti dal gettito tariffario a garantire l'integrale copertura dei costi del servizio è assicurata direttamente dalla preordinata disciplina regolamentare che prevede, tra l'altro, la possibilità di un aggiornamento delle suddette tariffe sempre con ricorso allo strumento del decreto interministeriale (decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze);
    in sede di aggiornamento delle citate tariffe si terrà conto dell'idoneità dei corrispettivi volti a garantire gli attuali livelli di gettito;
    i corrispettivi percepiti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVF) a fronte dello svolgimento dei servizi effettuati nel caso in cui non sussista un imminente pericolo di danno persone o cose, di cui all'articolo 4, comma 2, sono idonei a garantire l'integrale copertura dei costi sostenuti. Tale garanzia è assicurata dalla estensione della previsione delle tariffe di cui al sopra citato decreto interministeriale anche per i servizi in argomento;
    il riconoscimento al CNVF del ruolo di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio ed antincendio, di cui alla nuova formulazione dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 139 del 2006, introdotta dal comma 3 dell'articolo 4 del provvedimento in oggetto, non determina Pag. 125nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le sopraindicate attività costituiscono funzioni tipiche del CNVF e pertanto potranno essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    i corrispettivi richiesti per lo svolgimento dell'attività di formazione e diffusione della cultura sulla sicurezza presso strutture scolastiche e universitarie e presso la comunità scientifica, di cui all'articolo 5, sono in grado di garantire la copertura integrale dei costi di tali servizi, in quanto il provvedimento non innova il precedente regime;
    inoltre, analogamente alle tariffe previste per i servizi di prevenzione incendi, l'effettiva idoneità delle risorse derivanti dal gettito tariffario a garantire l'integrale copertura dei costi delle attività di formazione è assicurata direttamente dalla preordinata disciplina regolamentare che prevede, tra l'altro, la possibilità di un aggiornamento delle suddette tariffe sempre con ricorso allo strumento del decreto interministeriale;
    le modalità di assegnazione delle risorse derivanti dall'espletamento dei servizi a pagamento, da convenzioni e dalla attività di vigilanza, di cui alla nuova formulazione dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 139 del 2006, introdotta dall'articolo 6 del provvedimento in oggetto, non modificano in alcun modo il quadro legislativo previgente;
    le attività inerenti ai mezzi, ai materiali, alle attrezzature, alle caserme e ai servizi tecnici e logistici, di cui all'articolo 7, possono essere svolte in condizioni di neutralità finanziaria;
    all'articolo 8, come indicato nella relazione tecnica, la dinamica delle progressioni di carriera del CNVF previste a legislazione vigente non subisce alcuna sostanziale modifica e, pertanto, la predetta disposizione non determina alcun costo aggiuntivo di natura retributiva, poiché le promozioni sono strettamente commisurate alla presenza di corrispondenti vacanze senza che si verifichino sovrapposizioni determinate da decorrenze economiche retroattive;
    pertanto, la decorrenza giuridica della promozione resta sempre fissata al 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono determinate le vacanze d'organico della qualifica interessata e la decorrenza economica viene confermata il giorno successivo alla conclusione del previsto corso di formazione;
    all'articolo 11, commi 1 e 2, la possibilità di accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco riconosciuta, attraverso il meccanismo della mobilità, al personale dei Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il trasferimento al Corpo nazionale può essere disposto nei limiti dei posti vacanti e con inquadramento nella qualifica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza, assicurando la necessaria neutralità finanziaria;
    la disposizione relativa al transito, a domanda, nei ruoli tecnici del CNVF del personale riconosciuto totalmente inabile al servizio operativo è già in vigore e la modifica apportata dall'articolo 11, comma 3, del provvedimento in esame all'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005, relativa alla sede di servizio presso cui il personale inabile può transitare, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    la disposizione di cui all'articolo 12, in materia di dotazione organica del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, è unicamente ricognitiva degli incrementi degli organici ascrivibili a recenti interventi normativi nel cui contesto viene individuata idonea copertura finanziaria, per cui non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;Pag. 126
    in particolare, l'incremento numerico complessivo (790 unità) della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 217 del 2005 è determinato dall'assorbimento di 390 figure provenienti dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi degli articoli 12, comma 1, e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, e dall'aumento di 400 unità nella qualifica di vigile del fuoco disposto dall'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016;
    l'articolo 14, recante norme transitorie per passaggi di qualifica ed elenchi del personale volontario, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che i passaggi di qualifica sono finanziati a legislazione vigente mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio;
    l'articolo 16, che introduce un meccanismo di anticipazione dei compensi per lavoro straordinario entro i limiti massimi previsti dal DPCM autorizzativo relativo all'anno precedente, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    difatti dall'esercizio 2011 non vi sono state riduzioni agli stanziamenti annuali del capitolo di spesa afferente i compensi per lavoro straordinario al personale del CNVF e la limitazione al solo primo semestre di ciascun anno del pagamento delle spettanze al personale in relazione all'autorizzazione disposta nell'esercizio precedente consente di assicurare ampi margini di copertura finanziaria, non essendo ipotizzabile un dimezzamento dello stanziamento della spesa in questione da un anno all'altro;
   considerato che l'articolo 15 non precisa gli interventi che il Fondo, istituito dal comma 1 del medesimo articolo, dovrà finanziare per valorizzare le condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma ne demanda sia la definizione sia la stima del relativo impegno finanziario ad un successivo DPCM;
   rilevata, pertanto, la necessità di prevedere, al comma 4 del citato articolo 15, che lo schema del predetto DPCM sia trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, anche al fine di verificare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 17;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 15, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Lo schema del decreto di cui al comma 4 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.
Atto n. 396.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in Pag. 127oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2017.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (atto n. 396),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e della relazione tecnica, da cui si evince che:
    la proiezione finanziaria decennale degli oneri, operata ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, espone anche i possibili oneri massimi derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, giacché il periodo di permanenza nei singoli gradi/qualifiche, richiesto per progredire, è inferiore ai 10 anni;
    la facoltà di incrementare i volumi dei reclutamenti annuali dei militari di truppa in ferma prefissata, in presenza di straordinarie esigenze funzionali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), potrà essere esercitata nei limiti delle risorse stanziate dalla legge di bilancio, che fisserà anche l'entità numerica del personale da assumere;
    la possibilità di computare i periodi di congedo straordinario nell'anzianità giuridica ai fini della progressione di carriera, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), non appare suscettibile di determinare un'accelerazione delle carriere per effetto di un maggiore ricorso all'istituto da parte dei beneficiari, giacché la disposizione, riferendosi al congedo parentale, intende evitare che la fruizione di un beneficio posto dalla legge a tutela della genitorialità (legge n. 151 del 2001) possa incidere negativamente per il personale militare sull'ordinario avanzamento della carriera;
    l'estensione a maggiori e tenenti colonnelli dell'applicazione degli scatti per l'invalidità di servizio e degli scatti demografici, di cui all'articolo 10, comma 1, lettere f) e g), nonché degli incentivi riservati agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo e di quelli previsti in favore degli addetti al controllo del traffico aereo, di cui all'articolo 10, comma 1, lettere h) e i), non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il personale in questione è già destinatario degli istituti in argomento per effetto della c.d. «omogeneizzazione stipendiale», che il provvedimento in esame sopprime;
    all'articolo 10, comma 2, l'applicazione al personale delle Forze armate, in materia di trattamento pensionistico, dell'istituto del c.d. «moltiplicatore», già previsto per le Forze di polizia ad ordinamento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché i benefici derivanti dalla normativa in materia di ausiliaria sono più elevati rispetto a quelli previsti dal «moltiplicatore»;
    le risorse di cui all'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge di bilancio 2017 sono destinate all'incremento delle risorse per il riordino delle carriere e, per il solo 2017, alla proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge n. 208 del 2015 (bonus 80 euro);
    il provvedimento in esame, nel rispetto di quanto previsto dalla citata lettera c) del comma 365 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 e dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017, che vi dà attuazione, ripartisce le risorse disponibili tra riordino delle carriere e proroga del contributo, scegliendo di far cessare tale beneficio al 30 settembre 2017, ferme restando le risorse complessivamente disponibili;Pag. 128
    la quantificazione degli oneri indiretti è stata effettuata moltiplicando la spesa per redditi del personale in regime di diritto pubblico (non contrattualizzato o destinatario di concertazione), pari a circa 8,3 miliardi di euro, per l'incremento medio pro-capite delle retribuzioni del personale di tutto il pubblico impiego, a seguito dei miglioramenti retributivi riconosciuti dal riordino in esame, pari allo 0,54 per cento, ottenendo un onere indotto complessivo pari a circa 45 milioni di euro da suddividere tra Corpi di polizia, Forze armate e Vigili del fuoco in relazione alle rispettive unità di personale;
    tale onere si riduce pertanto a 15,3 milioni di euro per le sole Forze armate;
    l'importo riportato in relazione tecnica, relativo ai risparmi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, pari a 33.172.620 euro per l'anno 2017, comprende anche i residui dell'anno 2016;
    i risparmi di spesa di cui al predetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016 – destinati, in misura non superiore al 50 per cento, all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, ai fini della revisione dei ruoli delle Forze di polizia – sono pari a 3.985.000 euro nel 2016, a 29.187.620 euro nel 2017 e a 28.131.297 euro a decorrere dall'anno 2018;
    le risorse della predetta autorizzazione di spesa, utilizzate a copertura degli oneri, risultano congrue anche con riferimento alle disponibilità in conto residui;
    l'articolo 10, comma 1, lettera t), attraverso l'inserimento dell'articolo 1826-bis nel codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, istituisce un apposito Fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario nonché per introdurre eventuali modifiche o integrazioni al trattamento economico accessorio legato alla produttività;
    tali misure alternative dovranno essere definite in sede regolamentare con apposito decreto interministeriale Difesa-MEF, al pari di quanto previsto per il personale contrattualizzato, per il quale analogo Fondo è stato istituito con documento di concertazione successivo alla legge n. 86 del 2001, che ha istituito i predetti compensi;
    le relative risorse sono iscritte sul bilancio della Difesa in apposito capitolo 1370 «fondo da ripartire per corrispondere i compensi forfetari di impiego e di guardia», da cui saranno tratte le risorse per l'alimentazione del fondo di cui all'articolo 1826-bis del codice dell'ordinamento militare;
    appare necessario riformulare la copertura finanziaria di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), prevedendo che agli oneri ivi previsti si provveda con quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, anziché mediante corrispondente riduzione della predetta autorizzazione legislativa di spesa;
  considerato che:
    la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, alinea, qualifica gli oneri derivanti dal provvedimento in termini di limite massimo di spesa, anziché di mere previsioni di spesa, pur trattandosi di oneri che, afferendo ai trattamenti economici del personale, derivano dal riconoscimento di diritti soggettivi non comprimibili, per loro stessa natura, nell'ambito di un tetto di spesa;
    la disposizione di cui all'articolo 11, comma 11, delinea una procedura per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa per più aspetti non coincidente con quella prevista in via generale dall'articolo 17, commi da 12 a Pag. 12912-quater, della legge n. 196 del 2009, come da ultimo modificata dalla legge n. 163 del 2016;
    infatti, in primo luogo, essa configura un meccanismo di compensazione degli oneri di carattere permanente – peraltro con l'indicazione di una specifica misura di compensazione quale la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate – senza alcun rinvio alla legge di bilancio per la definizione delle misure correttive degli effetti finanziari per gli anni successivi all'esercizio in corso;
    in secondo luogo, la disposizione in esame non affida in prima istanza ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente oggetto di riduzione, bensì contempla l'immediata adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, senza peraltro prevedere la trasmissione del relativo schema alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, come invece espressamente stabilito dalla vigente disciplina contabile;
  rilevata la necessità di:
    riformulare la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, alinea, che reca l'ammontare degli oneri derivanti dal provvedimento in termini di previsioni di spesa anziché di limite massimo di spesa, trattandosi di oneri derivanti dal riconoscimento di diritti soggettivi non riconducibili, per loro stessa natura, nell'ambito di un tetto di spesa;
    riformulare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 11, comma 11, ricollocandola più propriamente all'articolo 12, recante la copertura finanziaria del provvedimento, per renderla coerente con la nuova disciplina per la compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa, di cui all'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevedendo, a tal fine, analogamente a quanto già previsto dal testo del provvedimento in esame, anche l'utilizzo delle risorse destinate all'esercizio delle facoltà assunzionali da parte delle amministrazioni interessate;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   1) All'articolo 11, sopprimere il comma 11.

  Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua un monitoraggio degli oneri derivanti dal comma 1, ai fini dell'applicazione delle procedure per la compensazione degli effetti finanziari previste dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, utilizzando a tal fine anche le risorse destinate all'esercizio delle facoltà assunzionali da parte delle amministrazioni interessate.;
   2) All'articolo 12, sostituire il comma 1, alinea, con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto, valutati in euro 194.703.132 per l'anno 2017, in euro 365.280.752 per l'anno 2018, in euro 374.820.813 per l'anno 2019, in euro 390.853.654 per l'anno 2020, in euro 388.384.874 per l'anno 2021, in euro 394.993.597 per l'anno 2022, in euro 396.924.385 per l'anno 2023, in euro 395.097.083 per l'anno 2024, in euro 391.509.499 per l'anno 2025 e in euro 387.949.263 a decorrere dall'anno 2026, si provvede:».

Pag. 130

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Atto n. 409.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 maggio 2017.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, propone di esprimere parere favorevole.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.30.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
C 4144-A.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Atto n. 401.