CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 maggio 2017
814.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 9 maggio 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

  La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Atto n. 401.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4 del Regolamento, i propri rilievi alla VIII Commissione Pag. 8sullo schema di decreto legislativo, volto ad attuare la direttiva 2014/52/UE, che ha modificato la direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (cosiddetta direttiva VIA). Ricorda, infatti, che la VIII Commissione, nella seduta del 26 aprile scorso, ha convenuto sull'opportunità di chiedere alla Presidente della Camera che la I Commissione esprima i propri rilievi sul provvedimento in esame, al fine di approfondire la questione relativa alle competenze di Stato e di regioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. La Presidente della Camera, accogliendo tale richiesta, con lettera del 3 maggio scorso, ha invitato la I Commissione a formulare i propri rilievi sullo schema di decreto legislativo in questione.
  La direttiva 2014/52/UE apporta una serie di innovazioni alla normativa europea, anche allo scopo di rafforzare la qualità della procedura di impatto ambientale. La delega al Governo per il recepimento della nuova direttiva in materia di VIA è stata concessa dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014) che, all'articolo 14, ha altresì dettato una serie di principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega stessa, volta all'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/52/UE tra i quali sono da segnalare i principi di semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di VIA, anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale, il criterio del rafforzamento della qualità della procedura di VIA, nonché la revisione e la razionalizzazione del sistema sanzionatorio.
  Lo schema di decreto legislativo è composto da 27 articoli, prevalentemente volti a novellare gli articoli della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  L'articolo 1, nell'ambito delle finalità del decreto legislativo n. 152 del 2006, è volto a recepire la direttiva 2014/52/UE che, nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, prende in considerazione nuovi temi, quali quello della biodiversità, della tutela del paesaggio e della vulnerabilità e resistenza dei progetti rispetto ad incidenti e a calamità naturali. Rispetto a fattori già previsti dal decreto vigente vengono introdotti, infatti, la popolazione e la salute umana, la biodiversità, il paesaggio e la vulnerabilità dei progetti ai rischi di gravi incidenti e calamità naturali. La norma contiene inoltre una nuova definizione di «impatti ambientali», che comprende gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui fattori elencati.
  L'articolo 2 è volto a introdurre una definizione più articolata di «valutazione di impatto ambientale», quella di «valutazione di impatto sanitario» (o «VIS») e di «valutazione di incidenza». È inoltre sostituita la definizione di «progetto» prevedendo, ai fini dei procedimenti di VIA, la possibilità da parte dei proponenti di presentare degli elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del «progetto di fattibilità», di cui all'articolo 23, comma 6, del Codice dei contratti pubblici. Vengono modificate le definizioni di «studio di impatto ambientale», «verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto», «provvedimento di assoggettabilità a VIA di un progetto» e «provvedimento di VIA». Ulteriori nuove definizioni riguardano la «condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA», la «condizione ambientale del provvedimento di VIA», l’«autorizzazione» e l’«autorità competente».
  L'articolo 3, che sostituisce integralmente i commi da 5 a 11 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che la valutazione di impatto ambientale si applica solo ai progetti che possono avere impatti ambientali negativi. Sono altresì specificate le tipologie di progetti sottoposti ad una previa verifica di assoggettabilità a VIA e alla procedura di VIA. È introdotto inoltre, l'istituto del pre-screening stabilendo che il proponente, ove presuma che le modifiche o le estensioni Pag. 9dei progetti specificati non producano impatti ambientali negativi, possa chiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite liste di controllo, una valutazione preliminare volta ad individuare la eventuale procedura da avviare. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, l'autorità competente comunicherà l'esito delle proprie valutazioni, che avranno carattere non vincolante, indicando se il progetto debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA oppure direttamente alla procedura di VIA. Sono altresì disciplinate le esenzioni in materia di VIA per alcune tipologie di progetti, con specifico riguardo a progetti, o parti di progetti, che hanno come scopo non solo la difesa nazionale, ma anche che abbiano l'unico obiettivo di risposta alle emergenze di protezione civile, qualora la sua applicazione possa pregiudicare tali obiettivi. Si prevede, inoltre, che il Ministero dell'ambiente, in casi eccezionali e dopo aver ricevuto il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possa esentare in tutto o in parte un progetto dalle disposizioni in materia di VIA, qualora ritenga che esse pregiudichino le finalità del progetto purché siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale.
  L'articolo 4 modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di esplicitare in tale articolo solo il riferimento alle competenze in materia di VAS e AIA, considerato che le competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA sono disciplinate dal nuovo articolo 7-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, inserito dall'articolo 5 dello schema di decreto. L'articolo 7-bis interviene nell'ambito delle competenze di materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, disciplinando sia quelle statali che regionali. Si prevede che le due procedure devono essere effettuate a diversi livelli istituzionali razionalizzando i procedimenti ed evitando duplicazioni. Si distinguono i progetti di competenza statale da quelli di competenza regionale facendo riferimento agli elenchi contenuti negli allegati, sui quali interviene l'articolo 22 dello schema. Si disciplinano le competenze amministrative a livello statale e l'autorità competente a livello regionale, che è la pubblica amministrazione preposta alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'ambiente in base alle leggi regionali o delle Province autonome. Con disposizione innovativa, volta a recepire l'articolo 1 paragrafo 9 della direttiva 2014/52/UE, si stabilisce che, nel caso in cui l'autorità competente nei procedimenti di VIA o di assoggettabilità a VIA coincida con l'autorità proponente di un progetto, le autorità medesime dovranno separare in modo appropriato e nell'ambito dell'organizzazione delle proprie competenze amministrative le funzioni confliggenti che riguardano l'assolvimento dei compiti previsti dal decreto. Si specifica, inoltre, che il procedimento di VIA regionale deve rispettare il procedimento previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa al procedimento amministrativo e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, all'articolo 14, comma 4, secondo le modifiche apportate dall'articolo 24 dello schema in esame.
  L'articolo 6 sostituisce integralmente l'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, VIA e VAS. La norma specifica il numero massimo di quaranta componenti della Commissione, i requisiti professionali dei Commissari e prevede che l'incarico di Commissario è rinnovabile una sola volta. Si prevede che a supporto della Commissione operi uno specifico Comitato tecnico istruttorio, posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composto da trenta componenti. A decorrere dall'anno 2017 i costi del funzionamento di questi organi – compresi i compensi per i componenti – sono determinati annualmente con un decreto del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.Pag. 10
  L'articolo 7, concernente il coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale, prevede che l'autorizzazione integrata ambientale, per i progetti in cui è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, può essere rilasciata solo dopo che l'autorità competente abbia stabilito che i progetti medesimi non vadano effettivamente assoggettati a VIA. Viene, altresì, modificato un riferimento normativo interno al fine di identificare il richiamo al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.
  L'articolo 8 modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006, collocando in esso la disciplina del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, attualmente contenuta nel testo vigente dell'articolo 20. Si prevede che il proponente trasmetta all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, assieme alla copia dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori. La verifica della circostanza se il progetto comporti possibili impatti ambientali è condotta dall'autorità competente. Eventuali chiarimenti o integrazioni possono essere richiesti, per una sola volta, entro trenta giorni dal ricevimento dello studio preliminare. Rispetto alla procedura vigente, nel testo in esame viene soppressa la fase della consultazione del pubblico. I termini per l'adozione, da parte dell'Autorità competente, del procedimento di screening di VIA sono fissati entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito web dello studio preliminare ambientale, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti od integrazioni eventualmente richiesti. In circostanze eccezionali è previsto che l'Autorità competente proroghi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica. In questo caso è compito dell'Autorità proponente comunicare al proponente per iscritto le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. È specificata la natura perentoria per le pubbliche amministrazioni dei termini citati. Ad esito della propria istruttoria, e qualunque sia la decisione assunta, l'Autorità competente dovrà specificare i «motivi principali» che ne sono alla base. In caso di decisione di non assoggettare un determinato progetto al procedimento di VIA, l'Autorità competente specifica, ove richiesto dal proponente, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali negativi. Si ribadisce che la verifica di assoggettabilità a VIA statale e regionale per i progetti rispettivamente elencati dagli allegati II-bis e IV deve avvenire in base ai criteri e alle soglie definiti dal decreto del ministro dell'Ambiente 30 marzo 2015, recante «Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome».
  L'articolo 9, che sostituisce integralmente l'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che il proponente ha facoltà di richiedere, in qualunque momento, una fase di confronto con l'Autorità competente, che è finalizzata a definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. L'Autorità competente – basandosi sulla documentazione trasmessa dal proponente – comunica a quest'ultimo l'esito delle proprie valutazioni entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Spetta all'Autorità competente assicurare che il livello di dettaglio degli elaborati progettuali sia di qualità sufficientemente elevata e tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.
  L'articolo 10, che sostituisce integralmente l'articolo 21 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disciplina una fase di consultazione eventuale tra il proponente, l'Autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di determinare i contenuti dello studio di impatto ambientale.
  L'articolo 11 modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che Pag. 11disciplina la predisposizione dello studio di impatto ambientale e i suoi contenuti. Si conferma quanto previsto dalla disposizione vigente, secondo cui, in particolare, lo studio di impatto ambientale (SIA) è predisposto a cura e spese del proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII. La norma disciplina i contenuti minimi dello SIA. Le innovazioni rispetto al testo vigente riguardano l'obbligo, per il proponente, di tener conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni, nonché di curare che l'esattezza della documentazione sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali o da esperti che sottoscrivono lo SIA.
  Gli articoli 12, 13 e 14 modificano la disciplina del procedimento di VIA contenuta nel testo vigente degli articoli 23-27 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La nuova disciplina del procedimento, che si articola in diverse fasi, si applica, in maniera diretta, solamente ai procedimenti di VIA di competenza statale. In particolare, l'articolo 12 modifica l'articolo 23 del decreto legislativo, che disciplina la presentazione dell'istanza, l'avvio del procedimento di VIA e la pubblicazione degli atti, anche ai fini della semplificazione degli adempimenti a carico del proponente e all'accelerazione della procedura, mediante l'indicazione di tempi certi, più brevi e perentori, coerentemente con quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge n. 114 del 2015, che prevede la semplificazione, l'armonizzazione e la razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale. Il nuovo testo, infatti, non riproduce la disposizione vigente, in base alla quale all'istanza è altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonché una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati. Si prevede, in sostituzione di tale norma, che, una volta che l'autorità competente abbia verificato la completezza dei documenti, sia la stessa autorità a comunicare per via telematica a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.
  L'articolo 13 modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina la consultazione del pubblico, l'acquisizione dei pareri e le consultazioni transfrontaliere nell'ambito del procedimento di VIA. Le innovazioni sono principalmente volte ad incidere sulla certezza dei tempi e sulla velocizzazione delle procedure, perseguita sia attraverso la riduzione dei termini previsti dal testo vigente che attraverso l'eliminazione degli obblighi di pubblicazione degli avvisi a mezzo stampa contemplati dal medesimo testo vigente. La norma dispone che dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA. Specifiche disposizioni attengono alle ipotesi nelle quali sia necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita ovvero nel caso in cui le modifiche apportate siano sostanziali.
  L'articolo 14 modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione, facendo confluire nel nuovo testo anche il contenuto di alcune disposizioni attualmente contenute negli articoli 26 e 27 del decreto legislativo medesimo e relative alla decisione e all'informazione sulla decisione adottata. Sono disciplinati, quindi l'adozione, i contenuti e i termini per l'adozione del provvedimento di VIA e le forme di pubblicità dello stesso, nonché l'acquisizione dei pareri delle amministrazioni interessate. Rispetto al testo vigente, che fissa i termini di conclusione del procedimento ancorandoli alla data di Pag. 12presentazione dell'istanza (fissando un termine di 150 giorni), il nuovo testo fa decorrere i termini dalla conclusione della fase di consultazione e sono dimezzati i tempi concessi per il prolungamento dell'istruttoria. Appare rilevante l'innovazione in base alla quale tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge n. 241 del 1990.
  L'articolo 15, che sostituisce l'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dispone che il provvedimento di VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista. In recepimento della normativa europea, si prevede che l'autorizzazione deve comprendere almeno il provvedimento di VIA e le eventuali condizioni ambientali del provvedimento di VIA, una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti ambientali negativi, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.
  L'articolo 16 introduce una procedura di VIA statale alternativa a quella delineata dagli articoli da 12 a 14, che può essere attivata su richiesta del proponente, e che consente di concentrare in un unico provvedimento, denominato «provvedimento unico in materia ambientale», tutti i titoli abilitativi o autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto, attraverso il ricorso allo strumento della conferenza di servizi decisoria, vale a dire lo stesso strumento previsto per il procedimento unico di VIA regionale dall'articolo 24 dello schema. Mentre nell'articolo 24 la norma prevede che, nell'ambito della conferenza di servizi, sono acquisite tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, nell'articolo in esame viene precisato che autorizzazioni, intese, pareri, concerti, nulla osta, o atti di assensi che confluiscono nel «provvedimento unico» sono quelli in materia ambientale e vengono elencate le autorizzazioni, il cui rilascio è compreso nell'ambito del «provvedimento unico in materia ambientale». Il procedimento comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario: autorizzazione integrata ambientale; autorizzazione per gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; autorizzazione per immersione in mare da attività di escavo e di posa di cavi e condotte; autorizzazione paesaggistica; autorizzazione culturale; autorizzazione sul vincolo idrogeologico; nulla osta di fattibilità per la realizzazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante; autorizzazione antisismica. Le nuove disposizioni introdotte dallo schema in esame sono il risultato dell'innesto della disciplina della conferenza di servizi utilizzata per la VIA regionale all'interno del procedimento di VIA statale delineato dagli articoli da 12 a 14 dello schema. Il procedimento si articola in una serie di fasi. Si segnala che la conclusione della conferenza – che si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, in ossequio alle disposizioni dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 – deve avvenire entro 210 giorni e che la decisione di rilasciare i titoli è assunta sulla base del provvedimento di VIA. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli. Qualora sia necessaria l'AIA, il provvedimento deve contenere le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006, sulle misure incluse nell'AIA e sulle misure relative alle migliori tecniche disponibili e alle norme di qualità ambientale. Anche nell'ambito di tale procedimento, tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990.
  L'articolo 17, che sostituisce l'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disciplina la procedura di monitoraggio e controllo del corretto adempimento delle Pag. 13condizioni ambientali previste nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA. Si prevede che il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA e sono disciplinate le modalità con cui l'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali e l'adozione delle opportune misure correttive. Le disposizioni dell'articolo 28 regolano i casi di verifica positiva e di esito negativo della verifica di ottemperanza, nel qual caso l'autorità competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso il quale si applicano le sanzioni. Qualora i risultati delle attività di verifica accertino la sussistenza di impatti ambientali negativi imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore rispetto a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, è prevista la possibilità da parte della autorità competente di acquisire ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, modificando il provvedimento di VIA, e stabilendo eventuali condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario.
  L'articolo 18, che sostituisce l'articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disciplina il sistema sanzionatorio relativo al procedimento di valutazione d'Impatto ambientale. Rispetto alla norma vigente si prevede, in caso di inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali prescritte nel provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello valutato, che l'autorità competente, secondo la gravità delle infrazioni, diffida, ovvero sospende l'attività per un tempo determinato in caso di rischio di impatti ambientali negativi, ovvero revoca il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente. Si prevede, inoltre, la possibilità, in taluni casi tra i quali i progetti realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o al procedimento di VIA, di assegnare da parte della autorità competente un termine all'interessato per avviare un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, consentendo nel frattempo la possibilità di prosecuzione dei lavori o delle attività. Sono inoltre introdotte sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di realizzazione di un progetto o parte di esso, senza VIA o senza verifica di assoggettabilità, ove prescritte, e nei confronti del soggetto che non osserva le condizioni ambientali presenti nel provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA o di VIA. I proventi derivanti dalle sanzioni di competenza statale sono destinate, tra l'altro, alla vigilanza e al monitoraggio ambientale.
  L'articolo 19, che sostituisce il comma 2-bis dell'articolo 30, prevede, in caso di progetti con impatti interregionali, che l'autorità competente metta a disposizione nel proprio sito web tutta la documentazione pervenuta affinché i soggetti interessati assumano le determinazioni.
  L'articolo 20, che modifica l'articolo 32 concernente le consultazioni transfrontaliere, prevede l'obbligo di trasmissione dell'autorità competente agli Stati membri consultati anche delle decisioni finali e di tutte le informazioni riguardanti le valutazioni degli impatti ambientali e del provvedimento di VIA di cui all'articolo 25 sostituito dall'articolo 14 dello schema in esame.
  L'articolo 21, che sostituisce il comma 1 dell'articolo 33, prevede che le tariffe da applicare ai proponenti siano determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS, con un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro Pag. 14dell'economia e delle finanze, che – sulla base di quanto previsto dall'articolo 25, comma 7, dello schema in esame – deve essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
  L'articolo 22 reca una serie di modifiche agli allegati alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il comma 1 reca una serie di modifiche all'allegato II, che elenca i progetti sottoposti a VIA di competenza statale. Il comma 2 introduce il nuovo allegato II-bis, che elenca i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza statale. Il comma 3 introduce puntuali modifiche all'allegato III, concernente i progetti di competenza regionale. Il comma 4 introduce puntuali modifiche all'Allegato IV, che elenca i Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza regionale, al fine precipuo di eliminare da tale allegato le categorie progettuali inserite nel nuovo Allegato II-bis. Il comma 5 aggiunge l'Allegato IV-bis relativo ai contenuti dello studio preliminare ambientale. Il comma 6 sostituisce l'Allegato V concernente i criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19, mentre il comma 7 interviene sull'allegato VII, che disciplina dettagliatamente i contenuti dello studio di impatto ambientale, al fine di recepire quanto introdotto dalla direttiva 2014/52/UE.
  L'articolo 23 detta una serie di disposizioni principalmente finalizzate a regolare il passaggio tra la disciplina vigente e quella nuova risultante dalle modifiche previste dal decreto in esame. Si prevede l'applicazione della normativa attualmente vigente, che verrà modificata dal provvedimento in esame, ad una serie di procedimenti avviati prima del 16 maggio 2017. La norma fa riferimento ai procedimenti di screening di VIA pendenti a tale data, nonché ai procedimenti di VIA per i quali risulti avviata alla medesima data la fase di consultazione relativa alla definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale o per i quali sia stata presentata l'istanza di VIA.
  L'articolo 24 modifica il comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, che ha introdotto una disciplina specifica per la conferenza di servizi sui progetti sottoposti a VIA, al fine di chiarirne l'applicabilità alle sole procedure di VIA di competenza regionale e di apportare le modifiche necessarie a rendere il testo coerente con le modifiche apportate dallo schema in esame al cd. Codice dell'ambiente. Rispetto al testo vigente, si stabilisce che – al fine di consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa da parte della Conferenza di servizi, finalizzata al rilascio di tutti i titoli necessari – il proponente è tenuto, all'atto della presentazione dell'istanza di VIA, ad allegare la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore. Viene, altresì, precisato che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi reca l'indicazione esplicita del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi rilasciati e viene specificato che la decisione di concedere autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, è assunta sulla base del provvedimento di VIA. Si prevede, inoltre, che la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine di 300 giorni.
  L'articolo 25, in attuazione delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 152 del 2006 da parte dello schema in esame, prevede l'adozione di sette decreti ministeriali e la previsione di un accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, tra Ministero dell'ambiente e il Ministero dei beni e delle attività culturali, per la definizione di forme e modalità di raccordo per l'esercizio delle rispettive competenze disciplinate dal medesimo Codice, come modificato dal provvedimento in esame.
  L'articolo 26 provvede ad abrogare una serie di disposizioni del testo vigente del Codice, al fine di coordinare la disciplina introdotta dallo schema in esame con l'attuale quadro normativo.Pag. 15
  L'articolo 27 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 9 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.

  La seduta comincia alle 13.20.

Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
Emendamenti C. 3671-ter-A e abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Emendamenti C. 3918-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Emanuele COZZOLINO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013.
Emendamenti C. 4225, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Emanuele COZZOLINO, presidente, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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  Emanuele COZZOLINO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che il decreto-legge in esame consta di 67 articoli.
  L'articolo 1 reca disposizioni complessivamente volte a estendere l'ambito applicativo dello split payment, ovvero dello speciale meccanismo di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilità 2015, col quale si consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta dovuta; in tal caso le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Per effetto delle modifiche in esame, tale modalità di versamento è estesa all'IVA dovuta per tutte le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT. Si prescrive inoltre che lo split payment si applichi anche per le operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, pur non rientrando nel conto consolidato della pubblica amministrazione, sono tuttavia considerati ad alta affidabilità fiscale, tra cui le società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri, dagli enti territoriali e le società quotate. Si dispone l'applicazione dello split payment ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (dunque ai compensi dei professionisti).
  L'articolo 2 è volto a modificare l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, che deve ora avvenire con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e non più con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla maturazione del diritto. Analoga modifica riguarda l'annotazione nel registro Iva.
  L'articolo 3 riduce a 5.000 euro il limite oltre il quale oltre il quale è necessario il visto di conformità per le compensazioni sulle imposte sui redditi, IRAP e IVA. Inoltre, diventa obbligatorio l'uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione.
  L'articolo 4 consente di optare per l'applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per cento sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o in presenza di intermediazione immobiliare, anche on line. Tali norme si applicano per i contratti stipulati dal 1o giugno 2017. Viene introdotta una specifica disciplina degli obblighi informativi posti a carico degli intermediari; se tali soggetti intervengono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione, sono tenuti ad applicare una ritenuta del 21 per cento all'atto dell'accredito, a titolo di acconto o d'imposta a seconda che sia stata effettuata o meno l'opzione per la cedolare secca.
  L'articolo 5 dispone la variazione della tassazione sui tabacchi, al fine di assicurare un gettito annuo non inferiore a 83 milioni di euro per il 2017 e a 125 milioni a decorrere dal 2018, a tal fine affidando la modifica delle componenti dell'accisa ad apposito decreto ministeriale.
  L'articolo 6 incrementa la misura della tassazione (in termini di prelievo erariale unico sulle somme giocate o di ritenuta sulle vincite) su alcune tipologie di giochi, quali le cosiddette «new slot» (AWP), le VLT, il lotto, Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita – Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto e Superstar.
  L'articolo 7 modifica il regime dell'ACE (aiuto alla crescita economica) allo scopo di abbandonare progressivamente il criterio incrementale su base fissa del capitale proprio, posto alla base del calcolo del rendimento nozionale, utile ai fini della determinazione dell'ACE. Le norme eliminano dalle vigenti norme il riferimento al capitale proprio alla data fissa del 31 dicembre 2010 e introducono, per il calcolo del beneficio, una base di riferimento mobile, ovvero la variazione in aumento Pag. 17del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente a quello per il quale si applica il beneficio ACE.
  L'articolo 8 estende i limiti della pignorabilità degli immobili da parte del concessionario della riscossione. In particolare, si prevede che il concessionario possa procedere all'espropriazione di più beni immobili del debitore purché il loro valore complessivo sia pari almeno a centoventimila euro. La norma previgente faceva riferimento, invece, al valore del singolo bene, così limitando la possibilità di esecuzione.
  L'articolo 9 interviene sulla clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2015 a tutela dei saldi di finanza pubblica rimodulando gli aumenti previsti a decorrere dal 2018, che vengono in parte posticipati agli anni successivi.
  L'articolo 10 estende l'ambito operativo dell'istituto del reclamo/mediazione nel contenzioso tributario alle controversie di valore sino a cinquantamila euro, innalzando detto ammontare dalla previgente soglia di ventimila euro. Le nuove norme si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1o gennaio 2018. Si dispone che anche i rappresentanti dell'agente della riscossione i quali concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondano – in relazione alle azioni di responsabilità in materia di contabilità pubblica – solo in caso di dolo.
  L'articolo 11 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, mediante pagamento degli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora. Sono definibili con tali modalità le controversie con costituzione in giudizio in primo grado avvenuta entro il 31 dicembre 2016 per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
  L'articolo 12 prevede la rimodulazione dell'autorizzazione di spesa per gli anni 2017-2019 relativa al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abbruzo), istituito dalla legge di stabilità 2016 dal 1o gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. In particolare le risorse stanziate per il 2017 sono ridotte di 110 milioni (da 617 milioni di euro, previsti dall'articolo 1, comma 108, della legge n. 208 del 2015, a 507 milioni), mentre per gli anni 2018 e 2019 le risorse sono aumentate di 55 milioni annui (da 617 a 672 milioni).
  L'articolo 13 dispone la riduzione, per l'anno 2017, delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri di un importo indicato in allegato, per un totale di 460 milioni di euro. La norma è finalizzata al concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017.
  L'articolo 14 introduce due novelle all'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) relative al riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.
  L'articolo 15 dispone un contributo a favore delle province della Regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti.
  L'articolo 16 al comma 1, reca la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2017 e per gli anni seguenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge di stabilità 2015, rispetto alla riduzione già operata nel Pag. 182016. Il taglio incrementale per il 2017, quantificato in ulteriori 900 milioni di euro rispetto al 2016, viene ripartito, dal comma 1, nella misura di 650 milioni a carico delle province e per i restanti 250 milioni a carico delle città metropolitane. Il comma 2 stabilisce la riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire complessivamente a decorrere dall'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014. Il comma 3 è volto a ripartire tra ciascuna provincia e città metropolitana il concorso alla finanza pubblica richiesto per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, stabilito in misura pari a complessivi 516,7 milioni di euro annui, in termini di riduzione della spesa corrente.
  L'articolo 17 dispone che il contributo in favore delle Province e delle Città metropolitane per il finanziamento delle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica, già previsto dalla normativa vigente, sia ripartito secondo gli importi contenuti nella tabella 3 allegata al decreto-legge.
  L'articolo 18 estende al 2017 talune misure, operanti in deroga alla disciplina contabile, già introdotte in precedenti esercizi finanziari, al fine di favorire l'approvazione dei bilanci da parte delle Province e delle Città metropolitane. A tal fine, l'articolo: consente di predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017 e di applicare al medesimo bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato (comma 1); estende al 2017 la possibilità per i medesimi enti, nel caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, di applicare la relativa disciplina (di cui all'articolo 163 del TUEL) con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per il 2016 (comma 2); estende al 2017 la possibilità per gli enti di area vasta di applicare ai rispettivi bilanci di previsione le quote dell'avanzo di amministrazione risultanti da trasferimenti da parte della Regione, una volta che quest'ultima abbia proceduto allo svincolo di tali risorse (comma 3).
  L'articolo 19 prevede per gli enti dichiarati in dissesto e con i termini della deliberazione di bilancio sospesi una differente scadenza per l'invio della certificazione dei risultati conseguiti circa il rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio.
  L'articolo 20 autorizza due contributi in favore delle province delle regioni a statuto ordinario, finalizzati, rispettivamente, all'esercizio delle funzioni fondamentali delle stesse, per l'importo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni a decorrere dal 2018, e alla manutenzione della rete viaria, per l'importo di 100 milioni per il 2017.
  L'articolo 21 incrementa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 le risorse destinate all'erogazione del contributo straordinario previsto per i comuni che danno luogo alla fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del Testo unico degli enti locali, o alla fusione per incorporazione, di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
  L'articolo 22, commi da 1 a 3 reca disposizioni in materia di personale dei comuni, intervenendo in particolare sulla possibilità di assumere personale a tempo determinato in deroga alla normativa vigente e sulle limitazioni al turn over per assunzioni a tempo indeterminato. Il comma 4 consente la remunerazione degli incarichi professionali conferiti da pubbliche amministrazione a titolari di cariche elettive regionali e locali. Tale previsione si pone in deroga rispetto a previsione dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 che ha stabilito, in via generale, il divieto di remunerazione, fatto salvo il rimborso spese, di qualsiasi incarico conferito da pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive. L'esclusione dal divieto si applica agli incarichi conferiti da una pubblica amministrazione che opera in un ambito territoriale diverso dall'ente presso il quale l'interessato svolge la carica elettiva. Nel caso di carica elettiva comunale la pubblica amministrazione conferente deve operare in una provincia o in un'area metropolitana diversa. Pag. 19Inoltre, il conferimento dell'incarico, e la relativa remunerazione, deve rispettare i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. Il comma 5 introduce una deroga al divieto posto in capo alle province delle regioni a statuto ordinario di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, consentendo la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche non fungibili in relazione alle svolgimento delle funzioni fondamentali delle medesime province. Il comma 6 prevede la possibilità per gli istituti o luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di avvalersi di competenze o servizi professionali nella gestione dei beni culturali, attraverso il ricorso a contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per una durata massima di 9 mesi. Il comma 7 prevede la possibilità di rinnovo per una sola volta, per ulteriori 4 anni, degli incarichi di direttore dei medesimi istituti o luoghi della cultura, conferiti a seguito di procedure di selezione pubblica internazionale. Il comma 8 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2017 in favore del Teatro Eliseo, per spese ordinarie e straordinarie.
  L'articolo 23 dispone il consolidamento a decorrere dall'anno 2017 dei trasferimenti erariali ricevuti dalle province delle regioni Sardegna e Sicilia nell'anno 2016.
  L'articolo 24 prevede a decorrere dall'anno 2017 la predisposizione da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard delle metodologie per la determinazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, nelle materie diverse dalla sanità. Stabilisce inoltre che a decorrere dal 2018 fabbisogni e capacità fiscali standard possano essere utilizzati per la ripartizione del concorso alla finanza pubblica stabilito dalle disposizioni vigenti a carico delle regioni medesime.
  L'articolo 25 attribuisce quote del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: alle regioni, per 400 milioni di euro nel 2017, con la condizione di dover effettuare un importo minimo di investimenti nuovi e aggiuntivi nel 2017; alle province e alle città metropolitane, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica, per un importo di 64 milioni nel 2017, 118 milioni nel 2018, 80 milioni nel 2019 e 44,1 milioni nel 2020.
  L'articolo 26 reca disposizioni di carattere contabile, relative ai bilanci degli enti territoriali, volte da un lato ad estendere il novero delle variazioni di bilancio cui allegare il prospetto di verifica del rispetto del pareggio di bilancio e, dall'altro, con riguardo alle Regioni, a rendere più flessibile da parte delle stesse la gestione di talune tipologie di stanziamenti di bilancio.
  L'articolo 27, commi da 1 a 8, ridetermina la consistenza e stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Detti criteri sono, tra l'altro, volti a far sì che i servizi di trasporto pubblico locale e regionale siano affidati con procedure ad evidenza pubblica, penalizzando le regioni e gli enti locali che non procedano al loro tempestivo espletamento, nonché a incentivare il perseguimento degli obiettivi di efficienza e di centralità dell'utenza nell'erogazione del servizio. I commi da 9 a 11 recano alcune disposizioni per favorire l'acquisizione, mediante locazione, di materiale rotabile da parte di imprese di trasporto pubblico regionale o locale e per provvedere al rinnovo dello stesso materiale, anche attraverso centrali di acquisto nazionali. Il comma 12 sopprime alcune disposizioni che incidono sulla competitività nel settore delle imprese del trasporto pubblico su gomma, con riferimento ai servizi di linea interregionali con itinerari, prezzi e frequenze prestabilite. Rimangono ferme alcune norme riguardanti l'accertamento dei requisiti di sicurezza.
  L'articolo 28 interviene, modificandole, sulle modalità mediante cui si prevede il conseguimento degli obiettivi di finanza Pag. 20pubblica assegnati alle regioni, ai fini del consolidamento dei conti pubblici, dall'articolo 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015.
  L'articolo 29 prevede che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) – per monitorare la spesa complessiva sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera, accertare lo sfondamento definitivo dei tetti di spesa nel biennio 2016-2017, e determinare conseguentemente l'ammontare del pay-back farmaceutico per lo stesso biennio –, si avvalga dei dati di fatturato delle aziende farmaceutiche indicati e trasmessi dalla fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio. Dal 2018, viene poi introdotto l'obbligo di indicare, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di farmaci, anche il Codice di Autorizzazione all'Immissione in commercio (AIC) del farmaco e il quantitativo acquistato. Le fatture dovranno essere messe a disposizione dell'AIFA. Un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, dovrà disciplinare le caratteristiche tecniche di indicazione dell'AIC e le modalità di accesso ai dati da parte dell'AIFA.
  L'articolo 30, di portata meramente interpretativa, chiarisce che i farmaci ai quali è stato riconosciuto il requisito dell'innovatività condizionata, ai sensi della Determinazione AIFA 519/2017, sono inseriti di diritto nei Prontuari terapeutici regionali ma non accedono ai Fondi istituiti dai commi 400 e 401 della legge di bilancio 2017 per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi.
  L'articolo 31 recepisce quanto stabilito dall'Intesa Stato-regioni del 23 febbraio 2017 in merito alla riduzione, pari a 100 milioni di euro, delle risorse programmate per interventi di edilizia sanitaria. Conseguentemente, la norma introduce una deroga alle regole di contabilizzazione, al fine di garantire il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2017. Pertanto, le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016, sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018. I termini di risoluzione degli accordi di programma sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2017.
  L'articolo 32 prevede e disciplina il trasferimento dal Ministero dell'interno al Ministero della salute delle competenze relative al finanziamento delle prestazioni sanitarie urgenti od essenziali agli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno, di cui all'articolo 35, comma 6 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. La disposizione si è resa necessaria in seguito al trasferimento dal Ministero dell'interno al Ministero della salute del capitolo di bilancio 2359, concernente le somme destinate al finanziamento delle spese sostenute dalle ASL per l'assistenza sanitaria agli stranieri di cui sopra.
  L'articolo 33 stabilisce, per l'anno 2017, la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari per favorire gli investimenti per complessivi 500 milioni di euro, già stanziati dalla legge di bilancio 2017.
  Il comma 1 dell'articolo 34 modifica la norma di deroga che, per il 2016, esclude il computo, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio da parte della regione o della provincia autonoma, di alcuni impegni contabili inerenti alla spesa sanitaria. Il comma 2 modifica la disciplina di una quota premiale nell’àmbito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Il comma 3 concerne il riparto (e la relativa anticipazione finanziaria) delle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alle regioni e vincolate a determinate finalità. Il comma 4 modifica la disciplina sulle quote di compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA e sulle relative anticipazioni finanziarie.
  L'articolo 35 prevede che l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie Pag. 21o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali (come individuate dall'ISTAT) e delle società da esse partecipate, con l'esclusione delle società di riscossione (lettera a)). La norma previgente fa riferimento solo ai comuni, alle province e alle società da essi partecipate. Inoltre, a decorrere dal 1o luglio 2017 le amministrazioni locali possono deliberare di affidare all'Agenzia delle entrate-Riscossione la sola attività di riscossione, spontanea e coattiva (e non più, come previsto dalla norma previgente, anche le attività di accertamento e liquidazione) delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate (lettera b)).
  L'articolo 36 interviene sulle disposizioni che disciplinano il raggiungimento del riequilibrio di bilancio da parte degli enti in dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi da parte dell'organo straordinario della liquidazione, nonché i debiti fuori bilancio.
  L'articolo 37, mediante una modifica all'articolo 1, comma 467, della legge n. 232 del 2016, prevede la possibilità di conservare le risorse nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 relative alle opere per le quali già risulta avviata la procedura di scelta del contraente.
  La disposizione introdotta dal comma 1 dell'articolo 38 è volta a modificare la tempistica per l'assunzione di impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa ad erogazioni a favore dell'INPS rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, prevedendo che i pagamenti da parte del bilancio dello Stato avvengano sulla base del fabbisogno di cassa effettivo, presentato annualmente dell'ente con evidenza delle esigenze mensili, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il comma 2 modifica la disciplina sulla dismissione del patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS, prevedendo che essa possa avvenire, nel rispetto dei vincoli di legge applicabili, anche mediante conferimento di una parte del patrimonio immobiliare ai fondi costituiti dall'INVIMIT. Il comma 3 amplia la possibilità di rimodulare la percentuale delle risorse degli enti di previdenza che possono essere destinate alla sottoscrizione di fondi immobiliari anche al fondo di fondi gestito dall'Investimenti Immobiliari Italiani (Invimit) SGR S.p.A.
  L'articolo 39 prevede che per gli anni dal 2017 al 2020 una quota del 20 per cento del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale sia riconosciuta alla regione a condizione che questa entro il 30 giugno di ciascun anno abbia provveduto all'erogazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni trasferite alle province ed alle città metropolitane.
  L'articolo 40 è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il vincolo del saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016. In particolare, l'articolo incide sulla sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, che viene a tal fine applicata nella misura eventualmente eccedente l'avanzo applicato al bilancio di previsione 2016, anziché essere commisurata all'effettivo scostamento registrato, come previsto dalla normativa vigente di cui al citato comma 723, lettera a) della legge n. 208 del 2015.
  L'articolo 41 prevede uno stanziamento di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per il finanziamento degli interventi necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 previsti ai successivi commi 2, 3 e 4 e dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46, nonché l'istituzione di un Fondo per accelerare le attività di ricostruzione, con una dotazione pari a 491,5 milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019 (comma 2) da utilizzare, per interventi di ricostruzione destinati ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e ai Comuni delle zone a rischio sismico 1, nonché per specifici Piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici (comma 3) e per l'acquisto e la Pag. 22manutenzione dei mezzi occorrenti per il soccorso alla popolazione civile (comma 4).
  L'articolo 42 prevede un incremento di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Per consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle predette aree, viene inoltre autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017.
  L'articolo 43 contiene alcune proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici in centro Italia nel 2016 (commi 1 e 2). Inoltre è prorogato dal 16 dicembre 2017 al 16 febbraio 2018 il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà avvenire la ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati, limitatamente ai soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori. A favore di tali soggetti diversi è prevista inoltre la possibilità di versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018 (comma 3).
  L'articolo 44 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2019, il periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici che effettuano investimenti possono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi.
  L'articolo 45 autorizza il Commissario straordinario per la ricostruzione ad erogare ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 una compensazione della perdita del gettito della TARI fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019.
  L'articolo 46 istituisce e disciplina una zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e che hanno subìto, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento, possono beneficiare della parziale esenzione dalle imposte sui redditi e dall'IRAP, alle condizioni di legge, nonché dell'esenzione degli immobili produttivi dalle imposte municipali e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro. La fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie è possibile nel limite delle risorse stanziate (194,5 milioni di euro per l'anno 2017, 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 141,7 milioni di euro per l'anno 2019).
  L'articolo 47 contiene varie disposizioni concernenti la materia ferroviaria. In particolare i commi da 1 a 5 intervengono sulla gestione delle reti ferroviarie regionali, con iniziative volte a rafforzare la sicurezza ferroviaria in tali ambiti nonché individuando nuove forme di coinvolgimento di Rete Ferroviaria italiana nella gestione di questo patrimonio infrastrutturale. Il comma 6 dispone che il CIPE provveda, previa revoca di risorse a valere su altre delibere, alla riprogrammazione del 50 per cento delle risorse disponibili in favore di Grandi Stazioni Rail, al fine di consentire il completamento del Programma Grandi Stazioni, ovvero la realizzazione di ulteriori opere. Il comma 7 specifica le modalità di utilizzo della somma di 70 milioni di euro, destinata per il 2016 alla continuità operativa della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l. nelle more del suo commissariamento, ed a seguito del trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane. Il comma 8 autorizza il pagamento a favore di Trenitalia spa dei corrispettivi per i servizi di trasporto pubblico locale ferroviario svolto in Sicilia per l'anno 2014 e per i servizi di trasporto interregionale svolti a partire dal 2014. Il comma 9 autorizza le attività propedeutiche all'avvio dei lavori relativi alla sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Pag. 23Torino-Lione, ponendo i relativi oneri a carico delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 208, della legge n. 228 del 2012. I commi 10 e 11 disciplinano l'istituzione di un Fondo per finanziare, conformemente alle disposizioni europee relative agli aiuti di Stato, l'ammodernamento dei carri merci.
  L'articolo 48 reca, da un lato, disposizioni relative all'organizzazione del trasporto pubblico locale e regionale, specificando le procedure per la determinazione dei bacini di mobilità riferibili a tale servizio e, dall'altro, misure volte a contrastare l'evasione tariffaria.
  L'articolo 49 prevede lo sviluppo, da parte di ANAS S.p.A., di opportune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato (FS), al fine di realizzare, tra l'altro, un incremento degli investimenti di almeno il 10 per cento (rispetto al 2016) sia nel 2017 che nel 2018 (comma 1). Viene quindi previsto il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A., mediante aumento di capitale, per un importo corrispondente al patrimonio netto di ANAS (comma 2).
  L'articolo 50 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a deliberare e sottoscrivere un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., per favorire le attività di investimento, nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi, anche tramite la attrazione di investimenti esteri, e può essere deliberato anche in più soluzioni e nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017.
  L'articolo 51 autorizza l'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) a destinare alla riduzione della tariffa per i servizi di terminale una quota delle risorse relative alla fornitura dei servizi della navigazione aerea di rotta in favore del traffico civile. L'articolo detta altresì le condizioni per il trasferimento delle quote societarie (commi 2 e 3) e disciplina gli effetti del medesimo trasferimento su atti e operazioni societarie (commi 4 e 5). Vengono altresì dettate disposizioni: per l'abrogazione di norme precedenti, che risultano superate (commi 6, 9 e 10); per la definizione del contenzioso (commi 7 e 8), anche attraverso la messa a disposizione di un volume di risorse nel limite di 700 milioni di euro; per la disapplicazione di norme sul contenimento della spesa (comma 11); nonché per l'utilizzo di risorse, nelle more del perfezionamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, per la realizzazione di attività di progettazione e manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale (comma 12).
  L'articolo 52 interviene sullo sviluppo delle ciclovie turistiche, integrando la norma del comma 640 della legge di Stabilità 2016, con la previsione di ulteriori interventi sul territorio nazionale da attuare nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.
  L'articolo 53, attraverso un'interpretazione autentica, definisce le caratteristiche che devono avere determinate attività lavorative ai fini della corresponsione dell'indennità riconosciuta, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (cosiddetta APE sociale), nonché della applicazione della riduzione del requisito dell'anzianità contributiva in favore dei cosiddetti lavoratori precoci.
  L'articolo 54 modifica la disciplina sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
  L'articolo 55 modifica, con specifico riferimento alle aziende che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, la disciplina pubblicistica sugli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
  L'articolo 56 modifica la disciplina del patent box, escludendo i marchi dal novero dei beni agevolabili ed includendo, invece, nel novero dei redditi che beneficiano del regime speciale anche quelli derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, Pag. 24legati da vincoli di complementarietà, a specifiche condizioni di legge. Le nuove norme si applicano a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Si introduce la cosiddetta clausola di grandfathering, che consente di conservare i benefici del patent box secondo la disciplina originaria relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta, per tutto il quinquennio di validità delle stesse e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021.
  Il comma 1 dell'articolo 57 estende alle Piccole e medie industrie (PMI) costituite sotto forma di S.r.l. le disposizioni derogatorie alla disciplina civilistica già previste dal decreto legge n. 179 del 2012 per le startup innovative costituite sotto forma di S.r.l., concernenti: la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione, nell'atto costitutivo della società, di categorie di quote fornite di diritti diversi; la possibilità di effettuare un'offerta pubblica delle quote sociali, anche mediante equity crowfunding; la deroga al divieto di compiere, da parte della società, operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l'operazione sia compiuta in determinate condizioni. Il comma 2, alle lettere da a) a c), modifica la disciplina che dispone la detassazione dei redditi derivanti da investimenti a lungo termine nel capitale delle imprese effettuati da casse previdenziali e fondi pensione. È modificato il regime fiscale applicabile nelle ipotesi di cessione degli investimenti prima del quinquennio; sono introdotti obblighi informativi e documentali per gli investitori; è disciplinato il regime di plusvalenze e le minusvalenze. Le lettere da d) a f)) modificano la vigente disciplina dei PIR – Piani individuali di risparmio a lungo termine, allungando i termini per reinvestire le somme che derivano dalla cessione, prima del quinquennio, degli investimenti agevolati; prevedono ulteriori obblighi documentali e informativi rispetto a quelli vigenti. Infine, il comma 3 estende da quattro a cinque anni il periodo di applicazione delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro nelle startup innovative, contenute nell'articolo 28 del decreto-legge n. 179 del 2012.
  L'articolo 58 disciplina il trattamento tributario spettante alle somme prelevate da riserve IRI in caso di fuoriuscita dal regime (anche a seguito della cessazione dell'attività). Dette somme, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata al 24 per cento, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, del collaboratori o dei soci; tuttavia, ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 24 per cento, al fine di evitare doppie imposizioni.
  L'articolo 59 adegua la disciplina nazionale in materia di prezzi di trasferimento alle indicazioni emerse in sede OCSE (in seno al cosiddetto progetto BEPS, Base Erosion and Profit Shifting) per la corretta determinazione del valore delle operazioni tra imprese associate estere.
  L'articolo 60 reca la disciplina relativa al trattamento fiscale dei proventi derivanti dall'investimento effettuato in quote del capitale o del patrimonio di società e/o fondi di investimento (OICR), da parte di dipendenti, manager o gestori delle medesime entità (compresi i soggetti delegati alla gestione e quelli con funzioni di advisor).
  L'articolo 61 prevede una serie di interventi necessari per assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021. Si prevede la nomina di appositi commissari del Governo.
  L'articolo 62 interviene sulla disciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dal comma 304 della legge di stabilità 2014 al fine di: prevedere che lo studio di fattibilità: possa ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, che siano complementari ovvero funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto; possa prevedere, tra l'altro, la demolizione e ricostruzione dell'impianto, anche con diverse volumetria e sagoma (comma 1); prevedere che il verbale conclusivo della Pag. 25conferenza di servizi decisoria può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale (comma 2); stabilire il necessario possesso da parte della società o associazione sportiva dei requisiti di partecipazione previsti nel codice degli appalti in materia di finanza di progetto, associando o consorziando altri soggetti (comma 4). Specifiche disposizioni riguardano gli impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, allo scopo di prevedere in tal caso che l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali possa essere consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dello stadio (comma 3) e applicare alle controversie l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, relativo alle infrastrutture strategiche (comma 5).
  L'articolo 63 prevede la concessione a favore di Ryder Cup Europe LLP della garanzia dello Stato per un ammontare fino a euro 97 milioni, per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del progetto Ryder Cup 2022 relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato.
  L'articolo 64 autorizza le istituzioni scolastiche ed educative statali – nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip – a proseguire, fino al 31 agosto 2017, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede delle istituzioni medesime, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura.
  L'articolo 65 prevede che a decorrere dal 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si debba provvedere esclusivamente con i criteri di determinazione del contributo annuale che sono già previsti per i soggetti operanti negli altri settori sottoposti alla vigilanza di tale Autorità.
  L'articolo 66 reca ai commi 1 e 2 il rifinanziamento, rispettivamente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione e del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). Il comma 3 dispone la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento. I commi 4-6 prevedono la destinazione degli effetti migliorativi derivanti dal provvedimento, pari a 3,1 miliardi di euro per il 2017, al miglioramento dei saldi, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza 2017.
  L'articolo 67 reca la norma di entrata in vigore del decreto-legge.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernenti il trattamento economico e previdenziale spettante ai membri del Parlamento.
C. 2354 Lombardi.

COMITATO DEI NOVE

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.
Emendamenti C. 3558-A Dambruoso.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti.
Emendamenti C. 3844-A approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato.