CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 maggio 2017
812.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 89

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
C. 4144 e abb.-A, approvato in un testo unificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo nella seduta del 26 aprile 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che la Commissione è tuttora in attesa della relazione tecnica riferita all'intero articolato del testo all'esame dell'Assemblea.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento (vedi allegato 1).

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base della documentazione depositata dalla rappresentante del Governo.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.
C. 3558-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo nella seduta del 26 aprile 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che non è stata ancora trasmessa la relazione richiesta nella seduta del 14 marzo 2017.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI comunica che il Ministero dell'interno non ha ancora provveduto all'invio della relazione tecnica richiesta.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, segnalando che l'esame in Assemblea del provvedimento è previsto a partire dalla prossima settimana, invita la rappresentante del Governo a sollecitare il Dicastero competente.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della giornata in memoria dei Giusti dell'umanità.
C. 2019.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, fa presente che il progetto di legge reca disposizioni per l'istituzione della «Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità» e che il testo, che consta di un articolo unico, non è corredato di relazione tecnica.
  Evidenzia quindi che l'istituzione della Giornata dei Giusti dell'umanità, per espressa previsione normativa, non determina effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico. Per quanto concerne le iniziative promosse dagli istituti scolastici, di cui all'articolo 1, comma 3, rileva che le stesse non sono Pag. 90configurate come facoltative dal testo, né sono ricondotte entro specifici limiti di spesa. Per le iniziative demandate ad altre amministrazioni ed enti pubblici, di cui all'articolo 1, comma 4, si prevede invece che le stesse siano realizzate nell'ambito delle disponibilità di bilancio. Pertanto, pur tenendo conto della clausola di non onerosità inserita nel testo, andrebbe confermato che le iniziative rimesse agli istituti scolastici possano effettivamente essere realizzate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del rinvio, contenuto al comma 3, ad un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale dovranno essere stabilite le modalità di attuazione della presente legge.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.
C. 3891, approvato dal Senato e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, fa presente che il progetto di legge in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. Fa presente, altresì, che il testo del provvedimento, già approvato dal Senato, non è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 6, recante disposizioni sull'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, evidenzia che la disposizione demanda ad un decreto ministeriale la definizione della composizione dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali e ne individua talune funzioni che solo in parte sono coincidenti con quelle già attribuite, a legislazione vigente, dal decreto ministeriale istitutivo. Pur tenendo conto della clausola di invarianza di cui al comma 2, andrebbe confermato che le funzioni dell'Osservatorio possano essere svolte in condizioni di neutralità finanziaria mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. Tale conferma appare opportuna con particolare riguardo alle attività di monitoraggio dei fenomeni intimidatori, da svolgere anche mediante l'utilizzo di apposita banca dati, di cui al comma 1, lettera a), e alle attività di formazione e promozione di cui al comma 1, lettera c), rivolte anche alle giovani generazioni. Per quanto attiene alla composizione dell'Osservatorio – demandata ad un decreto interministeriale – andrebbero fornite indicazioni volte ad escludere un incremento dei costi, anche di natura organizzativa, per effetto di modifiche rispetto all'attuale composizione. Sotto questo profilo, ritiene che andrebbe altresì esclusa la corresponsione di qualunque emolumento, anche di natura non retributiva, come gettoni di presenza e eventuali rimborsi spese, ai componenti dell'Osservatorio in ragione della loro partecipazione ai lavori dello stesso, tenuto conto che il decreto ministeriale 2 luglio 2015 prevede che la partecipazione all'Osservatorio sia a titolo gratuito.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, con particolare riferimento alla neutralità delle disposizioni relative all'Osservatorio di cui all'articolo 6, le cui Pag. 91funzioni sembrerebbero ampliate dal provvedimento in esame.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz.
C. 4102.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, fa presente che il progetto di legge in esame reca modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 1, recante modifiche alla legge n. 238 del 2012 per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz, in merito ai profili di quantificazione, osserva che le norme, per un verso, riconoscendo un contributo a favore della Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, determinano un onere di 1 milione di euro a decorrere dal 2017 (comma 1, lettera a)), per altro verso, nell'individuare i mezzi di copertura – probabilmente a causa di un refuso nella formulazione della novella legislativa – prevedono una maggiore spesa di 5 milioni a decorrere dal 2017, posta a carico del FUS (comma 1, lettera b)). In proposito andrebbero acquisiti elementi volti a chiarire l'effettiva portata applicativa delle disposizioni.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 1, lettera b), dell'articolo unico della proposta di legge in esame provvede agli oneri derivanti dalla assegnazione di un contributo pari ad un milione di euro a decorrere dal 2017 in favore della Fondazione di partecipazione Umbria Jazz mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34. Al riguardo, rammenta che tale ultima disposizione ha incrementato la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, in misura pari a 149 milioni di euro annui a decorrere dal 2011. In tale quadro, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo e alla possibilità di destinarle alle finalità del presente provvedimento senza pregiudicare gli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Rileva, inoltre, che le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 34 del 2011 sono destinate ad integrare il Fondo unico per lo spettacolo con riferimento ai relativi capitoli sia di parte corrente che di conto capitale. Ciò premesso, non ha in proposito osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo – che le risorse del Fondo unico per lo spettacolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame siano esclusivamente quelle di parte corrente.
  Con riferimento alla lettera b) dell'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento, ravvisa inoltre l'opportunità di meglio precisare l'intervento recato dalla novella legislativa ivi contenuta, al fine di chiarire l'effettiva entità del nuovo maggior onere da imputare, con decorrenza dell'anno 2017, alla citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2011. In tale quadro, potrebbe pertanto valutarsi l'opportunità di sostituire la lettera b) dell'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento, con la seguente: «b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017». Tale modifica Pag. 92consentirebbe di assicurare il dovuto parallelismo tra il maggior onere determinato dalla presente proposta di legge – come detto pari ad un milione di euro annui a decorrere dal 2017 – e la copertura dello stesso effettuata mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa richiamata all'articolo 3, comma 1, della legge n. 238 del 2012. Sul punto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Rocco PALESE (Misto-CR) esprime perplessità sul provvedimento in esame, ritenendo eccessive le risorse stanziate per il festival Umbria Jazz.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 4 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Atto n. 409.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, fa presente che lo schema in esame è emanato in attuazione del comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), che ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
  Per quanto concerne le modalità di utilizzo del Fondo, rileva che il citato comma 140 ne prevede il riparto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Si prevede inoltre che con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio Pag. 93dell'attività bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
  Osserva che la stessa norma prevede la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e fissa un termine di 30 giorni (dalla data dell'assegnazione) per l'espressione del parere. Tale parere è tuttavia considerato non obbligatorio in quanto, decorso il citato termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  Evidenzia che di tale Fondo, lo schema in esame predispone una prima ripartizione, con riferimento alle finalità di cui alla lettera i) del comma 140, relative alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie, rilevando che, con riferimento specifico al programma di riqualificazione delle periferie, la stessa legge n. 232 del 2016 prevede, al successivo comma 141, che – in aggiunta alle risorse già stanziate sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate in sede di riparto del Fondo di cui al comma 140 – con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) vengano destinati ulteriori finanziamenti, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016).
  Rileva che in attuazione di ciò, il CIPE, con delibera 3 marzo 2017, ha deliberato l'assegnazione di 798,17 milioni di euro di risorse FSC 2014-2020 al «Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», ripartite per 603,90 milioni di euro in favore delle città e dei comuni del Mezzogiorno e per 194,27 milioni di euro in favore delle città e dei comuni del Centro Nord.
  Segnala che, in particolare, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame provvede, al comma 1, ad una prima ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, destinando complessivamente 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019 (270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019) in relazione alla necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento dei progetti compresi nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, istituito dai commi da 974 a 978 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Ricorda che, per il finanziamento del predetto Programma, dalle medesime disposizioni della legge di stabilità per il 2016 viene prevista l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016, allocata sul capitolo 2097 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Osserva che il comma 2 dispone che le suddette risorse autorizzate dallo schema in esame (800 milioni) sono portate in aumento delle disponibilità di bilancio del Fondo sviluppo e coesione (iscritto sul cap. 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e gestite secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, relative alla programmazione e all'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 e ai relativi piani operativi e piani stralcio.
  Al riguardo, fa presente che va considerato che mentre la prima tranche di risorse stanziate in favore del Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (vale a dire, i 500 milioni autorizzati dalla legge n. 208 del 2015) è stata iscritta sull'apposito capitolo 2097 del Ministero dell'economia e delle finanze (ora soppresso, in quanto lo stanziamento era annuale e riferito solo al 2016), le successive due Pag. 94tranche vengono a far capo al capitolo 8000 del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione (i 798,17 milioni deliberati dal CIPE per appostazione diretta e gli 800 milioni di cui allo schema in esame per successivo trasferimento).
  In proposito, tenuto anche conto che il successivo comma 3 dello schema in esame detta specifiche regole che presiedono all'erogazione delle risorse in questione, ritiene che sarebbe opportuno un chiarimento circa le ragioni del richiamo alle procedure previste dal comma 703 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 – relative alla programmazione, utilizzo ed erogazione del FSC 2014-2020 – per quanto riguarda la gestione delle risorse destinate al finanziamento del Programma straordinario di riqualificazione delle periferie.
  Evidenzia che il comma 3 prevede che le erogazioni in favore delle Amministrazioni e degli altri soggetti aventi diritto siano effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle richieste inoltrate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le indicazioni contenute nell'articolo 5, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017. Segnala che le norme dei decreti citati indicano i tempi e le modalità di erogazione dei finanziamenti in favore dei progetti e le condizioni necessarie per l'erogazione delle diverse quote di finanziamento.
  Fa presente che, ai sensi del comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuati i progetti, secondo l'ordine di priorità definito ai sensi del già citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, con il quale è stata approva la graduatoria del Programma straordinario, per la stipulazione di convenzioni con gli enti promotori dei progetti medesimi.
  Rileva poi che il comma 5 prevede, in linea con quanto previsto nel comma 142 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017, che i progetti ricompresi nel citato Programma straordinario sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), ai fini dell'erogazione del finanziamento. Conseguentemente, tali progetti devono essere corredati del codice unico di progetto (CUP), individuabili come facenti parte del citato Programma straordinario, e del codice identificativo della gara (CIG) anche se non perfezionato ai sensi della delibera n. 1 del 2017 dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). I soggetti attuatori degli interventi relativi al citato Programma sono tenuti al costante aggiornamento dei dati.
  Segnala infine che l'articolo 25 del decreto-legge n. 50 del 2017 (C. 4444), recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, è intervenuto sulla normativa prevista dalla legge di bilancio 2017 in relazione al Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese con due nuovi commi, operando le seguenti destinazioni di risorse del Fondo: il comma 140-bis, che attribuisce alle regioni a statuto ordinario una quota del Fondo pari a 400 milioni per il 2017, ripartiti secondo una tabella di ripartizione allegata, per investimenti per le medesime finalità; il comma 140-ter, che attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una quota del Fondo (pari a 64 milioni per il 2017, 118 milioni per il 2018, 80 milioni per il 2019 e 44,1 milioni per il 2020) per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di intervenire nel corso di una prossima seduta.

  Rocco PALESE (Misto-CR) chiede che venga presentato il più rapidamente possibile alle competenti Commissioni parlamentari lo schema di DPCM, che dovrebbe provvedere a ripartire la parte residua del Fondo in esame e che era stato preannunciato dal Ministro dell'economia e delle finanze durante la sua audizione Pag. 95svoltasi innanzi alle Commissioni bilancio di Camera e Senato lo scorso 19 aprile, nell'ambito dell'esame preliminare del DEF 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.
Atto n. 395.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, ricorda che, nella seduta del 12 aprile 2017 la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato, nonché le schede di quantificazione degli oneri relative al Corpo della Guardia di finanza, nelle quali sono indicate, per ogni singolo intervento, le componenti di spesa, quali, ad esempio, l'indennità mensile pensionabile e la tredicesima mensilità, nonché l'evoluzione degli oneri nel decennio considerato (vedi allegato 2).

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, riservandosi di valutare la documentazione depositata dalla rappresentante del Governo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Atto n. 394.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 aprile 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 4 aprile 2017 il rappresentante del Governo aveva fornito alcuni dei chiarimenti richiesti dal relatore.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, richiamando e integrando i chiarimenti già forniti nella precedente seduta, fa presente che si esclude l'eventualità di costi aggiuntivi per spese di funzionamento dei Comitati di livello interregionale, di cui all'articolo 3, atteso che nell'unica direzione interregionale allo stato esistente (Veneto- Trentino Alto Adige) opera un Comitato tecnico regionale (CTR) con competenza solo sulla regione Veneto, mentre le competenze di prevenzione incendi in Trentino Alto Adige sono esercitate dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
  In merito alle tariffe da applicare ai beneficiari dei servizi di prevenzione incendi, di cui ai commi 6 e 12 dell'articolo 3, precisa che l'effettiva idoneità delle risorse derivanti dal gettito tariffario a garantire l'integrale copertura dei costi del servizio è assicurata direttamente dalla preordinata disciplina regolamentare che prevede, tra l'altro, la possibilità di un aggiornamento delle suddette tariffe sempre con ricorso allo strumento del decreto interministeriale (decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze); in tale sede si terrà conto dell'idoneità dei corrispettivi volti a garantire gli attuali livelli di gettito.
  I corrispettivi percepiti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVF) a fronte dello svolgimento dei servizi effettuati nel caso in cui non sussista un imminente Pag. 96pericolo di danno persone o cose, di cui all'articolo 4, comma 2, sono idonei a garantire l'integrale copertura dei costi sostenuti. Tale garanzia è assicurata dalla estensione della previsione delle tariffe di cui al sopra citato decreto interministeriale anche per i servizi in argomento; in tale sede si terrà conto dell'idoneità dei corrispettivi atti a garantire gli attuali livelli di gettito.
  Conferma che il riconoscimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco del ruolo di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio ed antincendio, di cui alla nuova formulazione dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 139 del 2006, introdotta dal comma 3 dell'articolo 4 del provvedimento in oggetto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le sopraindicate attività costituiscono funzioni tipiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e pertanto potranno essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Rileva che i corrispettivi richiesti per lo svolgimento dell'attività di formazione e diffusione della cultura sulla sicurezza presso strutture scolastiche e universitarie e la comunità scientifica, di cui all'articolo 5, sono in grado di garantire la copertura integrale dei costi di tali servizi, in quanto il provvedimento non innova il precedente regime. Inoltre, analogamente alle tariffe previste per i servizi di prevenzione incendi, l'effettiva idoneità delle risorse derivanti dal gettito tariffario a garantire l'integrale copertura dei costi delle attività di formazione è assicurata direttamente dalla preordinata disciplina regolamentare che prevede, tra l'altro, la possibilità di un aggiornamento delle suddette tariffe sempre con ricorso allo strumento del decreto interministeriale.
  Osserva inoltre che le modalità di assegnazione delle risorse derivanti dall'espletamento dei servizi a pagamento, da convenzioni e dall'attività di vigilanza, di cui alla nuova formulazione dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 139 del 2006, introdotta dall'articolo 6 del provvedimento in oggetto, non modificano in alcun modo il quadro legislativo previgente.
  Assicura che le attività in materia di mezzi, materiali, attrezzature, caserme e servizi tecnici e logistici, di cui all'articolo 7, possono essere svolte in condizioni di neutralità finanziaria.
  All'articolo 8, come indicato nella relazione tecnica, la dinamica delle progressioni di carriera del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste a legislazione vigente non subisce alcuna sostanziale modifica e, pertanto, la predetta disposizione non determina alcun costo aggiuntivo di natura retributiva, poiché le promozioni sono strettamente commisurate alla presenza di corrispondenti vacanze e non vi sono – in nessun caso – sovrapposizioni determinate da decorrenze economiche retroattive; conseguentemente, la decorrenza giuridica resta sempre fissata al 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono determinate le vacanze d'organico della qualifica interessata e la decorrenza economica viene confermata il giorno successivo alla conclusione del previsto corso di formazione.
  Fa presente inoltre che all'articolo 11, commi 1 e 2, la possibilità di accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuta, attraverso il meccanismo della mobilità, al personale dei Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il relativo trasferimento può essere disposto nei limiti dei posti vacanti e con inquadramento nella qualifica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza, assicurando la necessaria neutralità finanziaria.
  Osserva che la disposizione relativa al transito, a domanda, del personale riconosciuto totalmente inabile al servizio operativo nei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è già in vigore e la modifica apportata dall'articolo 11, comma 3, del provvedimento in esame all'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005, relativa alla sede di servizio presso cui il personale Pag. 97inabile può transitare, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Rileva che la disposizione di cui all'articolo 12 è unicamente ricognitiva degli incrementi degli organici ascrivibili a recenti interventi normativi nel cui contesto viene individuata idonea copertura finanziaria, per cui non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare l'incremento numerico complessivo (790 unità) della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 217 del 2005 è determinato dall'assorbimento di 390 figure provenienti dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi degli articoli 12, comma 1, e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, e dall'aumento di 400 unità nella qualifica di vigile del fuoco disposto dall'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016.
  Conferma che l'articolo 14 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che i passaggi di qualifica sono finanziati a legislazione vigente mediante gli ordinari stanziamento di bilancio.
  Osserva che l'articolo 15 non precisa gli interventi che il Fondo, istituito dal comma 1 del medesimo articolo per valorizzare le condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, andrà a finanziare e, in particolare, sia la definizione di tali interventi sia la stima del relativo impegno finanziario sono demandati a fonti subordinate a quella legislativa e sottratti, quindi, all'ordinario procedimento di quantificazione degli effetti finanziari e verifica degli stessi in sede parlamentare, previsto dalla vigente normativa contabile.
  Fa presente che l'articolo 16, che introduce un meccanismo di anticipazione dei compensi per lavoro straordinario entro i limiti massimi previsti dal DPCM autorizzativo relativo all'anno precedente, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Difatti dall'esercizio 2011 non vi sono state riduzioni agli stanziamenti annuali del capitolo di spesa afferenti i compensi per lavoro straordinario al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la limitazione al solo primo semestre di ciascun anno del pagamento delle spettanze al personale in relazione all'autorizzazione disposta nell'esercizio precedente, consente di assicurare ampi margini di copertura finanziaria, non essendo ipotizzabile un dimezzamento dello stanziamento della spesa in questione da un anno all'altro.

  Gianfranco LIBRANDI (CI), preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, si riserva di formulare una proposta di parere, da sottoporre alla Commissione in una prossima seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.
Atto n. 396.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, ricorda che nella seduta del 12 aprile 2017 la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 3).

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.
Atto n. 407.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 3 maggio 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici (atto n. 407),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la regola del tetto di spesa per i contributi diretti – ed il conseguente riparto proporzionale tra le imprese in caso di insufficienza delle risorse – è ampiamente sperimentata poiché è vigente già da alcuni anni, essendo stata introdotta dall'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed essendo divenuta operativa a partire dai contributi relativi all'annualità 2010;
    si tratta di un meccanismo che ha consentito negli ultimi anni la sostenibilità finanziaria delle misure di sostegno pubblico all'editoria e di concedere un adeguato aiuto alle piccole imprese editoriali, pur in una fase di recessione del mercato editoriale e di indispensabile contenimento della spesa pubblica;
    in particolare, la nuova disciplina è stata elaborata – in coerenza con i principi e criteri della delega – nell'intento di razionalizzare le regole di funzionamento dei contributi e di rendere più efficace ed efficiente l'impiego delle risorse assegnate, anche sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione della precedente normativa;
    anche se alcune nuove disposizioni (come l'articolo 14 sulle minoranze linguistiche), ridefinendo l'area dei possibili destinatari, potrebbero far ipotizzare un effetto di allargamento della platea dei potenziali beneficiari del contributo, in realtà questi aspetti sono controbilanciati da interventi che, per la generalità delle imprese, rendono invece più stringenti i requisiti di accesso rispetto alla disciplina vigente, particolarmente in termini di personale impiegato, di rispetto degli obblighi contrattuali, di soglie minime di sbarramento sul venduto, e così via;
    pertanto la nuova normativa introdotta dal provvedimento in oggetto, anche laddove estensiva dell'ambito di applicazione del beneficio, non è di per sé suscettibile di determinare un incremento degli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, in quanto la previsione di un limite di spesa e del connesso meccanismo del riparto proporzionale, prevista in linea generale all'articolo 1 e ribadita per ciascun tipo di contributo, esclude l'insorgere di diritti soggettivi e conseguentemente di qualsivoglia pretesa derogatoria da parte dei soggetti beneficiari;
    le attività demandate alle amministrazioni pubbliche interessate dal provvedimento in esame possono essere espletate sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    le disposizioni secondo le quali, in caso di mancata adozione dei provvedimenti nei termini stabiliti per la conclusione del procedimento, il provvedimento è comunque adottato fermo restando il potere dell'amministrazione, all'esito dei controlli successivi, di procedere al recupero delle somme che risultino indebitamente percepite, ricalcano quelle già vigenti ed introdotte dal decreto-legge n. 63 del 2012; Pag. 99
    con tali disposizioni risulta soddisfatta sia la necessità di concludere i procedimenti amministrativi di concessione dei contributi «allo stato degli atti» e nel rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti stessi, e ciò a garanzia degli interessati, in coerenza con i più generali principi vigenti, nel nostro ordinamento, sul procedimento amministrativo, sia la necessità di effettuare i controlli a campione volti a verificare la veridicità delle attestazioni e della documentazione prodotte dalle imprese;
    la disciplina dei controlli a campione, cui si fa richiamo nel testo del provvedimento, prevede una serie di conseguenze, non soltanto sul piano amministrativo – con la revoca automatica delle provvidenze erogate in virtù della documentazione non veritiera – ma anche sul piano penale, posto che gli articoli 75 e 76 del testo unico sulla documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, prevedono sia la decadenza dai benefici ottenuti, sia la responsabilità penale in conseguenza delle false dichiarazioni ovvero della falsità nei documenti prodotti all'Amministrazione;
    tale sistema di controlli rientra già nella prassi dell'Amministrazione, ma proprio per rafforzare l'aspetto delle garanzie per l'erario è stata anche inserita la disposizione – peraltro non presente nel decreto-legge n. 63 del 2012 – che prevede esplicitamente il potere dell'Amministrazione, nel caso debba recuperare un contributo precedente non dovuto, di rivalersi attuando una compensazione diretta sull'eventuale contributo che spetti alla stessa impresa per un anno successivo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

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