CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 maggio 2017
811.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 98

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 9.30.

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.
C. 4314-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

Pag. 99

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto, contenuti nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 3 degli emendamenti contenente, rispetto al fascicolo n. 1, gli ulteriori emendamenti Vezzali 3.2 e 3.3.
  Segnala in particolare che l'emendamento Vezzali 3.2 è volto a prevedere che il Presidente del Consiglio, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca possano integrare ciascun Comitato nazionale con ulteriori sei membri. Al riguardo, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla neutralità finanziaria della proposta emendativa, giacché, da un lato, i membri di ciascun Comitato nazionale, come previsto dall'articolo 3, comma 5, del provvedimento, hanno diritto solamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato di appartenenza e, dall'altro, il provvedimento stesso prevede un limite di spesa per ciascun Comitato nazionale nell'ambito del quale devono intendersi ricompresi anche gli oneri concernenti i predetti rimborsi spese.
  Osserva infine che l'emendamento Vezzali 3.3, volto a prevedere che i periodici rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto che i Comitati nazionali sono tenuti ad inviare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo abbiano una periodicità semestrale, non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che le proposte emendative richiamate dal relatore non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario e pertanto esprime sulle medesime nulla osta.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,
   esaminate le proposte emendative riferite al progetto di legge C. 4314 Governo e abb.-A, recante Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, contenute nel fascicolo n. 3 e non comprese nel fascicolo n. 1;
   esprime

NULLA OSTA».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata al relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa.
C. 3785 e abb.-A/R.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto, contenuti nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

  Gianfranco LIBRANDI (CI), relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso, in data 2 maggio 2017, il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Al riguardo segnala le seguenti proposte emendative, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea:
   Molteni 1.75, la quale prevede che, nei casi di indagato o imputato del reato di eccesso colposo per legittima difesa lo Stato, in caso di archiviazione o di assoluzione anche in primo grado, garantisce il rimborso delle spese legali sostenute, provvedendo Pag. 100ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante non meglio individuati interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
   Molteni 1.06, che prevede che l'indagato o imputato del reato di eccesso colposo per legittima difesa è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito previsti dalla normativa vigente, provvedendo ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante non meglio individuati interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
   Verini 1.070, che stabilisce che l'onorario e le spese spettanti al difensore della persona dichiarata non punibile per aver commesso il fatto per legittima difesa o per stato di necessità siano posti a carico dello Stato, senza tuttavia recare alcuna indicazione circa la previsione degli oneri e la relativa copertura finanziaria;
   Ferraresi 1.09, volta ad istituire il Fondo di solidarietà per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti, con una dotazione iniziale, per l'anno 2017, di 15 milioni di euro, ed alimentato, tra l'altro, da un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge di bilancio in proporzione alla dotazione complessiva del fondo, comunque in misura annua non inferiore a 15 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre, per la parte eventualmente eccedente, si provvede con una copertura inidonea, ossia con successivo provvedimento (la legge di bilancio).

  Rileva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, concordando con quanto evidenziato dal relatore, esprime parere contrario sulle proposte emendative da questi puntualmente richiamate. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse, in quanto non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Gianfranco LIBRANDI (CI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminati gli emendamenti riferiti al progetto di legge 3785 e abb.-A/R, recante Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa, contenuti nel fascicolo 2 trasmesso dall'Assemblea;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
   esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.75 e sugli articoli aggiuntivi 1.06, 1.09 e 1.070, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.35.

Pag. 101

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 15.25.

5-11050 Galgano e altri: Sull'eventuale annullamento di una gara CONSIP.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Domenico MENORELLO (CI), replicando, nel riservarsi di leggere più approfonditamente il testo della risposta fornita dal Governo, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, dalla quale pare desumersi che non si intende procedere all'integrale annullamento della procedura FM4, poiché in tal caso i rapporti contrattuali derivanti dalla precedente gara FM3 continuerebbero attraverso una ulteriore proroga, con effetti evidentemente paradossali considerato che i contratti FM3 sono allo stato eseguiti da aziende risultate escluse dalla gara FM4 o direttamente coinvolte nelle indagini penali.

  Francesco BOCCIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico.
Atto n. 392.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 aprile 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (atto n. 392),
   premesso che l'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge n. 124 del 2015, che conferisce al Governo una delega per la razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, prevede la realizzazione di un documento unico del veicolo contenente sia i dati tecnici sia quelli della proprietà, stabilendo un'unica modalità di archiviazione dei dati;
   ritenuto che:
    per garantire la piena interoperabilità dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con quelli del Pubblico registro automobilistico gestito dall'ACI, senza aggravio di oneri, sia necessario prevedere il riuso delle funzionalità applicative già realizzate dall'ACI nell'ambito dei processi di digitalizzazione delle formalità del pubblico registro automobilistico (PRA);Pag. 102
    al fine di assicurare il mantenimento dell'autonomia finanziaria dell'ACI, consentendo allo stesso di far fronte tempestivamente a tutti i suoi oneri correnti, quali quelli concernenti la gestione del PRA e gli stipendi del personale, appare necessario precisare che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 2, disciplini le modalità di attribuzione delle tariffe all'ACI e alla motorizzazione civile, assicurando l'assegnazione diretta delle relative risorse;
    preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che appare necessario riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, comma 2, al fine di specificare che dall'attuazione del provvedimento in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del provvedimento medesimo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) Ai fini della razionalizzazione della spesa, sia assicurata la piena interoperabilità dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con quelli del Pubblico registro automobilistico attraverso il riuso delle funzionalità applicative già realizzate dall'ACI nell'ambito dei processi di digitalizzazione delle formalità del medesimo Pubblico registro automobilistico;
   2) All'articolo 2, comma 2, dopo le parole: modalità di versamento aggiungere la seguente: diretto;
   3) All'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici.
Atto n. 406.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 2 maggio 2017.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI rileva che l'articolo 1, recante disposizioni particolari per le imprese del settore dell'editoria, poiché stabilisce regole e requisiti per l'accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori delle imprese editrici più stringenti rispetto alla normativa vigente, nell'ambito del processo di armonizzazione alla disciplina generale, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica. In particolare che il comma 8 del predetto articolo 1, che prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa autorizzare il pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione straordinaria da parte degli enti previdenziali, non comporta nuovi o maggiori oneri per i medesimi enti, giacché esso disciplina un aspetto meramente procedurale di possibile erogazione, in luogo dell'anticipo da parte del datore di lavoro con conguaglio nei confronti del medesimo da parte dell'ente previdenziale. Pag. 103Inoltre, il successivo comma 10, che, ai fini della definizione delle modalità applicative delle disposizioni introdotte dal medesimo articolo 1, prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto esso dovrà limitarsi a specificare aspetti di carattere procedurale e requisiti aggiuntivi nell'ambito della disciplina introdotta dal presente provvedimento e non potrà quindi comportare un ampliamento dei beneficiari rispetto alla normativa vigente, fermi restando i requisiti più stringenti nell'utilizzo dell'ammortizzatore in esame e una maggiore contribuzione prevista nel rinvio alle disposizioni generali in materia di contribuzione per la fattispecie in oggetto.
  Osserva inoltre che l'articolo 2, recante disposizioni in materia di esodo e prepensionamento, poiché modifica in senso restrittivo i criteri di accesso dei giornalisti ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata in caso di crisi aziendali rispetto a quanto attualmente previsto, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici (atto n. 406),

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   l'articolo 1, recante disposizioni particolari per le imprese del settore dell'editoria, poiché stabilisce regole e requisiti per l'accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori delle imprese editrici più stringenti rispetto alla normativa vigente, nell'ambito del processo di armonizzazione alla disciplina generale, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica;
   in particolare il comma 8 del predetto articolo 1, che prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa autorizzare il pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione straordinaria da parte degli enti previdenziali, non comporta nuovi o maggiori oneri per i medesimi enti, giacché esso disciplina un aspetto meramente procedurale di possibile erogazione, in luogo dell'anticipo da parte del datore di lavoro con conguaglio nei confronti del medesimo da parte dell'ente previdenziale;
   inoltre, il successivo comma 10, che, ai fini della definizione delle modalità applicative delle disposizioni introdotte dal medesimo articolo 1, prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto esso dovrà limitarsi a specificare aspetti di carattere procedurale e requisiti aggiuntivi nell'ambito della disciplina introdotta dal presente provvedimento e non potrà quindi comportare un ampliamento dei beneficiari rispetto alla normativa vigente, fermi restando i requisiti più stringenti nell'utilizzo dell'ammortizzatore in esame e una maggiore contribuzione prevista nel rinvio alle disposizioni generali in materia di contribuzione per la fattispecie in oggetto;
   l'articolo 2, recante disposizioni in materia di esodo e prepensionamento, poiché modifica in senso restrittivo i criteri di accesso dei giornalisti ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata in caso di crisi aziendali rispetto a quanto attualmente previsto, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Pag. 104

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.
Atto n. 407.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 aprile 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che la regola del tetto di spesa per i contributi diretti – ed il conseguente riparto proporzionale tra le imprese in caso di insufficienza delle risorse – è ampiamente sperimentata poiché è vigente già da alcuni anni, essendo stata introdotta dall'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed essendo divenuta operativa a partire dai contributi relativi all'annualità 2010. Evidenzia che si tratta di un meccanismo che ha consentito negli ultimi anni la sostenibilità finanziaria delle misure di sostegno pubblico all'editoria, ed insieme un adeguato aiuto alle piccole imprese editoriali, pur in una fase di recessione del mercato editoriale e di indispensabile contenimento della spesa pubblica. In particolare, osserva che la nuova disciplina è stata elaborata – in coerenza con i principi e criteri della delega – nell'intento di razionalizzare le regole di funzionamento dei contributi e di rendere più efficace ed efficiente l'impiego delle risorse assegnate, anche sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione della precedente normativa, e che, anche se taluna delle nuove disposizioni (come l'articolo 14 sulle minoranze linguistiche), ridefinendo l'area dei possibili destinatari, potrebbero far ipotizzare un effetto di allargamento della platea dei potenziali beneficiari del contributo, in realtà questi aspetti sono controbilanciati da interventi che, per la generalità delle imprese, rendono invece più stringenti i requisiti di accesso rispetto alla disciplina attuale, particolarmente in termini di personale impiegato, di rispetto degli obblighi contrattuali, di soglie minime di sbarramento sul venduto, e così via.
  Nel rilevare che talune delle nuove regole – introdotte nella disciplina dei contributi in esecuzione di puntuali criteri di delega – sono suscettibili di rendere potenzialmente meno rilevante lo stesso meccanismo di ripartizione percentuale delle risorse tra gli aventi diritto, fa presente che si può ragionevolmente affermare che con la nuova disciplina sarà assicurato un livello di contributo alle imprese non dissimile da quello attuale e che pertanto la nuova normativa introdotta dal provvedimento in oggetto, anche laddove estensiva dell'ambito di applicazione del beneficio, non è di per sé suscettibile di determinare un incremento degli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, in quanto la previsione di un limite di spesa e del connesso meccanismo del riparto proporzionale, contenuta in linea generale nell'articolo 1 e ribadita per ciascun tipo di contributo, esclude l'insorgere di diritti soggettivi e conseguentemente di qualsivoglia pretesa derogatoria da parte dei soggetti beneficiari.
  Sottolinea che le attività demandate alle amministrazioni pubbliche interessate dal provvedimento in esame possono essere espletate sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente; peraltro, l'operatività delle nuove regole è fissata all'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore del decreto legislativo (quindi al 1o gennaio 2018), il che significa che le attività demandate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria saranno focalizzate e rimodulate sulle nuove regole a partire dal 1o gennaio 2019.
  Fa presente che le disposizioni secondo le quali, in caso di mancata adozione dei provvedimenti nei termini stabiliti per la conclusione del procedimento, il provvedimento Pag. 105è comunque adottato fermo restando il potere dell'amministrazione, all'esito dei controlli successivi, di procedere al recupero delle somme che risultino indebitamente percepite, ricalcano quelle già vigenti ed introdotte dal decreto-legge n. 63 del 2012, e che con tali disposizioni si fa riferimento sia alla necessità di concludere i procedimenti amministrativi di concessione dei contributi «allo stato degli atti» e nel rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti stessi, e ciò a garanzia degli interessati, in coerenza con i più generali principi vigenti, nel nostro ordinamento, sul procedimento amministrativo, sia alla necessità di effettuare i controlli a campione volti a verificare la veridicità delle attestazioni e della documentazione prodotte dalle imprese.
  Chiarisce che tutta la disciplina dei controlli a campione, cui si fa richiamo nel testo del provvedimento, prevede già una serie di conseguenze, non soltanto sul piano amministrativo (con la revoca automatica delle provvidenze erogate in virtù della documentazione non veritiera) ma anche sul piano penale, posto che gli articoli 75 e 76 del testo unico sulla documentazione amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) prevedono sia la decadenza dai benefici ottenuti, sia la responsabilità penale in conseguenza delle false dichiarazioni ovvero falsità nei documenti prodotti all'Amministrazione. Evidenzia infine che tale sistema di controlli rientra già nella prassi dell'Amministrazione, ma proprio per rafforzare l'aspetto delle garanzie per l'erario è stata anche inserita la disposizione (non presente nel decreto-legge n. 63 del 2012) che prevede esplicitamente il potere dell'Amministrazione, nel caso debba recuperare un contributo precedente non dovuto, di rivalersi attuando una compensazione diretta sull'eventuale contributo che spetti alla stessa impresa per un anno successivo.

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, si riserva di formulare una proposta di parere e, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 15.35.

Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa.
C. 3785 e abb.-A/R.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del subemendamento 0.1.070.200 della Commissione, trasmesso dall'Assemblea in data odierna.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso il subemendamento 0.1.070.200 della Commissione riferito all'articolo aggiuntivo Verini 1.070. Si ricorda che nella seduta antimeridiana di oggi la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sul citato articolo aggiuntivo, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.
  In particolare, il predetto subemendamento dispone, in primo luogo, che per la liquidazione dell'onorario e delle spese – poste a carico dello Stato – al difensore della persona dichiarata non punibile per aver commesso il fatto per legittima difesa o per stato di necessità, si osservano le disposizioni del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al DRP n. 115 del 2002.
  Inoltre, si dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in oggetto, valutati in 295.200 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante Pag. 106corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia e che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Al riguardo, premesso che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia reca le occorrenti disponibilità, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo sulla congruità della quantificazione dell'onere derivante dalla disposizione in oggetto.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che la quantificazione dell'onere derivante dalla disposizione in oggetto risulta congrua.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il subemendamento 0.1.070.200 della Commissione e, conseguentemente, riesaminato l'articolo aggiuntivo 1.070 al progetto di legge 3785 e abb.-A/R, recante Modifica all'articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa;

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 1.070 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione: sia approvato il subemendamento 0.1.070.200 della Commissione;

  Si intende conseguentemente revocato il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo 1.070 nell'odierna seduta antimeridiana».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.40.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 15.40.

7-01212 Alberto Giorgetti: Sui bilanci di previsione degli enti territoriali interessati dai recenti eventi sismici e dai recenti eccezionali fenomeni meteorologici.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata, da ultimo, nella seduta del 12 aprile 2017.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con riferimento al primo impegno risultante dall'atto di indirizzo in oggetto, che prevede un'ulteriore proroga per l'elaborazione dei bilanci di previsione nei comuni colpiti dai recenti eccezionali eventi sismici e meteorologici, pur non essendo pervenuta la risposta da parte del Ministero dell'interno, fa presente che, ad avviso del Ministero dell'economia e delle finanze, in via interpretativa, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, disposta dall'articolo 44, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, comporta anche un'ulteriore proroga per l'elaborazione dei bilanci di previsione Pag. 107nei comuni colpiti dai recenti eccezionali eventi sismici e meteorologici. Al riguardo ritiene comunque che, al fine di superare ogni eventuale ulteriore dubbio, potrebbe valutarsi l'opportunità di inserire un'apposita disposizione interpretativa nel corso dell'esame del decreto-legge n. 50 del 2017, in corso di conversione.
  In merito invece alla necessità di prevedere per i medesimi comuni spazi di bilancio idonei ad evitare il dissesto degli stessi a causa delle spese di necessità sostenute con la relativa definizione di coperture tecniche, fa presente che il Governo intende risolvere la problematica presentando una proposta emendativa al citato decreto-legge n. 50 del 2017, e che quindi sarebbe disposto ad accettare un impegno in tal senso contenuto nella risoluzione in esame.
  Da ultimo, in riferimento alla richiesta di convocare un tavolo urgente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di definire le necessarie iniziative di compensazione finanziaria per i possibili effetti che abbiano coinvolto anche i bilanci delle regioni e delle province interessate dai predetti eventi, fa presente che i tavoli istituzionali sono già previsti a livello locale, evidenziando tuttavia l'opportunità che si riuniscano con maggiore frequenza e rilevando la necessità di convocare dei tavoli interistituzionali a livello nazionale prevedendo la partecipazione delle associazioni rappresentative degli enti territoriali.

  Alberto GIORGETTI (FI-PdL) auspica che si possa procedere quanto prima all'approvazione della risoluzione in oggetto attraverso le opportune riformulazioni prospettate dalla rappresentante del Governo.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

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