CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 aprile 2017
809.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 92

SEDE REFERENTE

  Giovedì 27 aprile 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
C. 4407 Fanucci.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento in esame.
  Osserva che la proposta di legge C. 4407, reca modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale, integrando le relative finalità e dettando norme relative agli investimenti nel settore idrotermale, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro dei medici termalisti, di marchio di qualità termale, di promozione del termalismo e di sanzioni. La proposta reca altresì l'Istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
  In particolare, l'articolo 1 al comma 1, lettera a):
   introduce un esplicito riferimento all'esercizio delle aziende termali come ulteriore ambito di disciplina della legge, in aggiunta alla erogazione delle prestazioni termali;
   aggiunge tra le finalità della tutela e della promozione del patrimonio idrotermale, oltre allo sviluppo turistico dei territori termali anche la crescita economica e sociale degli stessi;
   prevede che lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono, nei limiti delle risorse del Fondo per la riqualificazione termale istituito dalla medesima norma, con idonei provvedimenti di incentivazione e di sostegno, la qualificazione degli stabilimenti termali di cui all'articolo 3 e quella delle strutture ricettive che insistono nei territori termali di cui all'articolo 2, comma 1, Pag. 93lettera f), nonché la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali;
   prevede una delega al Governo ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali che raccolga, coordinandola e apportando i necessari adeguamenti, la disciplina vigente.

  La lettera b) del comma 1 dispone modifiche alle definizioni previste all'articolo 2 della citata legge n. 323 del 2000. In particolare, si fa esplicito riferimento all'accordo tra le regioni e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle aziende termali, con la partecipazione del Ministero della salute, per la definizione delle patologie prevenibili o curabili, anche ai fini riabilitativi, mediante le cure termali. Viene, inoltre, precisato che l'utilizzo dei termini «terme, «termale», «acqua termale», «fango termale», «idrotermale», «idrominerale», «thermae», «spa (salus per aquam)», può essere effettuato esclusivamente con riferimento alle aziende termali ed alle prestazioni da queste erogate.
  La lettera c) del comma 1, prevede che l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (attuativo della direttiva 2006/123/UE relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta direttiva Bolkestein) si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni.
  La lettera d) del comma 1, dispone misure di incentivazione per la dismissione da parte delle pubbliche amministrazioni degli stabilimenti termali di loro proprietà a favore di soggetti privati. In particolare, si prevede che, entro 180 giorni dall'approvazione della legge, le amministrazioni interessate presentano programmi di intervento per la cessione e per il rilancio degli stabilimenti termali di loro proprietà, anche se gestiti da soggetti diversi, al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, sentite le regioni e le province autonome, li approva nei successivi 180 giorni o ne dispone il motivato rigetto. I programmi di cessione e di rilancio degli stabilimenti termali devono prevedere la dismissione immediata degli stessi, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore.
  Una prima agevolazione prevede che, a seguito della presentazione del programma al Ministero dell'economia e delle finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, in capo al soggetto proprietario o al soggetto gestore dello stabilimento termale. Una seconda agevolazione, prevista a seguito dell'approvazione del programma, consiste nella concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti dalle amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. Una terza agevolazione consiste nella possibilità prevista per i cessionari degli stabilimenti termali di accedere ad una garanzia pubblica nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per potere più agevolmente accedere ad ulteriori fonti di finanziamento. Per la copertura finanziaria delle norme introdotte che prevedono un esborso da parte dello Stato si prevede l'istituzione di un apposito fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico presso il Ministero della salute, avente una dotazione annua di 15 milioni di euro per il triennio 2017-2019, da utilizzare secondo criteri e modalità definiti con regolamento del Ministro della salute. Pag. 94Dal 1o gennaio 2017, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime. Si prevede, infine, di individuare nell'ambito delle risorse dell'Unione europea assegnate alle regioni e alle province autonome apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e di rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni pubbliche.
  La lettera e) del comma 1, riguardante, in particolare, la ricerca scientifica nel settore termale apporta alcune specifiche alla legge sul settore termale aggiornando il riferimento al Ministro della salute (in luogo del Ministro della sanità) e aggiungendo il riferimento al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'attività di promozione (intesa come specifico compito in luogo della mera facoltà) del coinvolgimento e della collaborazione non solo delle aziende termali, ma anche della Fondazione della ricerca scientifica termale, nella realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale.
   La lettera f) del comma 1, con particolare riferimento alla specializzazione in medicina termale, dispone che i medici dipendenti dalle aziende termali hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione. Tale diritto viene riservato ai medici dipendenti dalle aziende termali anche con riferimento all'accesso alle scuole appartenenti alle branche riferite alle patologie prevenibili o curabili, anche mediante riabilitazione, con le cure termali.
  La lettera g) del comma 1, in materia di compatibilità del rapporto di lavoro dei medici termalisti, specifica che è compatibile con l'attività prestata dal medico presso aziende termali, senza vincolo di subordinazione, il rapporto di lavoro o di convenzione con il SSN del medico che, nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza e controllo diretti sulle aziende termali.
  La lettera h) del comma 1, prevede agevolazioni di carattere fiscale consistenti in un credito d'imposta, in una deduzione triennale per i costi di acquisto e ristrutturazione degli immobili destinati all'attività dell'azienda termale e nella espressa detrazione IVA degli acquisti effettuati per i suddetti investimenti. In particolare, al fine di sostenere la riqualificazione delle aziende termali esistenti, è istituito un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione in favore delle aziende stesse per gli anni 2017-2019. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un massimo di 250.000 euro per ciascun beneficiario e comunque entro il limite di spesa di 10 milioni di euro Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione massima di 10 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019. A favore delle aziende termali è prevista la possibilità di dedurre (fino al termine del terzo anno solare successivo a quello della data di entrata in vigore della disposizione in esame) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili e impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali nonché per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o di ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare e attuare progetti di ricerca e di sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale.Pag. 95
  La lettera i) del comma 1, in materia di promozione del termalismo, prevede che, al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi membri dell'Unione europea interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, l'Agenzia nazionale italiana del turismo riservi una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. La norma introduce altresì l'obbligo per l'Agenzia di relazionare annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.
  La lettera l) del comma 1, introduce una modifica della legge di riordino del settore termale, in materia di marchio di qualità termale. In particolare è incluso il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo tra i dicasteri di cui è richiesto il concerto ai fini dell'adozione del decreto del Ministero dell'ambiente istitutivo del suddetto marchio.
  La lettera m) del comma 1, aumenta l'entità delle sanzioni pecuniarie per coloro che effettuano pubblicità delle terme e degli impianti termali in violazione di quanto disposto dalla stessa legge, ovvero per l'erogazione di prestazioni di cure termali nei centri estetici. In particolare: si innalza la sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che effettuano pubblicità illecita, prevedendo che la condotta sia punita con la sanzione da 10.000 euro a 100.000 euro; nell'ipotesi di erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cure termali, si commina la multa da 10.000 a euro 100.000. Si prevede, inoltre, una destinazione vincolata delle somme derivanti dalle multe a favore delle tesorerie dei comuni nei quali la violazione è stata rilevata.
  L'articolo 2, al comma 1, prevede l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia, rimandando, al comma 2, ad una apposita commissione, nominata dalle organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale, gli aspetti relativi all'organizzazione, alla promozione e al coordinamento delle iniziative in occasione della Giornata stessa. Ai sensi del comma 3, dall'attuazione delle disposizioni di cui comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.

  Gianluca BENAMATI (PD), in qualità di cofirmatario, esprime soddisfazione per l'avvio dell'esame della proposta di legge che interviene su una disciplina di settore che necessita di interventi di aggiornamento anche alla luce della notevole crescita del settore del turismo termale negli ultimi decenni. Si tratta di un'attività importante sia dal punto di vista del turismo sia per l'economia dei singoli territori. Giudica l'impianto della proposta di legge, per la cui scrittura si è tenuto conto anche del contributo delle associazioni di settore, un ottimo punto di partenza che potrà tuttavia essere ulteriormente migliorato in fase emendativa.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 27 aprile 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.45.

Sull'ordine dei lavori.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che il Governo ha comunicato di non poter essere presente alla seduta di oggi per sopraggiunti impegni istituzionali. Pag. 96
  Al riguardo, pur comprendendo le motivazioni addotte dal Governo, sottolinea che le attività parlamentari devono rappresentare l'impegno prioritario dell'Esecutivo, lamentando che negli ultimi due mesi sono state più volte rinviate sedute di sindacato ispettivo per l'assenza di un rappresentante del Governo. Assicura quindi che informerà il Ministro dello sviluppo economico dell'accaduto sollecitando una più assidua presenza dei rappresentanti del Dicastero alle sedute della Commissione.

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 14.50.