CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 aprile 2017
808.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 26 aprile 2017. — Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.

  La seduta comincia alle 15.

Interventi per il settore ittico (Nuovo testo unificato C. 338, C. 339, C. 521 e C. 1124).
(Parere alla Commissione XIII).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Gianluca PINI, relatore, illustra il nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo.
  Formula quindi la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 338 e abbinate e rilevato che:
   sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
   il testo unificato delle proposte di legge all'esame reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo, in quanto interviene con un complesso organico di misure sul settore della pesca e dell'acquacoltura;
   sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:
   con riferimento alla formulazione delle disposizioni di delega contenute agli articoli 2 e 14, esse sono in via generale ben strutturate e individuano chiaramente l'oggetto, le procedure, i principi e i criteri direttivi di delega;
   quanto invece alla norma contenuta all'articolo 13 – che delega il Governo a modificare il regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, al fine di adeguarlo all'articolo 17 del regolamento CE n. 1967/2006 – essa reca una disposizione di cui andrebbe valutata la coerenza con il sistema delle fonti del diritto e che potrebbe essere riformulata in termini di autorizzazione al Governo ad adottare un regolamento modificativo di quello vigente;
   in relazione ai termini per l'esercizio delle deleghe, tutte e tre le succitate disposizioni recano, al comma 3, un'identica previsione volta a prevedere che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di Pag. 4delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di sessanta giorni, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta “tecnica dello scorrimento”, che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che “appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla ‘tecnica dello scorrimento’ ” e che, in numerose recenti circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l'inefficacia della delega e l'invalidità dei decreti adottati;
   sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto, l'articolo 8, comma 1, demanda al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di adeguare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, “la regolamentazione vigente in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo”, dettando una serie di indirizzi e definizioni che fanno sistema con l'articolo 2 del decreto legislativo n. 4 del 2012, sul quale si potrebbe dunque preferibilmente intervenire, prevedendo contestualmente che a tale articolo si dia esecuzione con un regolamento ministeriale;
   inoltre, l'articolo 12, al comma 2, dispone che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva in mare è tenuto a darne comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le modalità stabilite dal medesimo Ministero”, senza indicare con quale strumento il Ministero provvederà a definire le modalità della comunicazione;
    infine, l'articolo 4, capoverso 4, comma 2 e l'articolo 5, comma 3 demandano la loro attuazione a decreti ministeriali senza fissare un termine per la loro adozione;
   infine, sul piano della formulazione del testo, all'articolo 5, sono presenti tre clausole di invarianza finanziaria di cui andrebbe valutato l'accorpamento; al medesimo articolo, al comma 4, è inoltre presente un richiamo al “rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni”, di cui andrebbe valutata la portata normativa;
   ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
    per quanto detto in premessa, si riformuli l'articolo 8, comma 1, in termini di novella all'articolo 2 del decreto legislativo n. 4 del 2012, prevedendo che, a quest'ultimo, come modificato, si dia esecuzione con un regolamento ministeriale;
    all'articolo 13 – che delega il Governo a modificare il regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, al fine di adeguarlo all'articolo 17 del regolamento CE n. 1967/2006 – si provveda a riformulare la disposizione in oggetto, in coerenza con il sistema delle fonti del diritto, non in termini di delega ma di autorizzazione al Governo ad adottare un regolamento modificativo di quello vigente;
   sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
    per quanto detto in premessa, agli articoli 2, comma 3, e 14, comma 3, si valuti la soppressione del terzo periodo, che consente il ricorso alla “tecnica dello scorrimento” del termine per l'esercizio della delega, contestualmente individuando in modo univoco, al comma 1, il termine ultimo per il suo esercizio. Pag. 5
   Il Comitato osserva altresì quanto segue:
   sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
    si dovrebbe valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 5 al fine di anteporre la definizione e l'istituzione dei centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura – contenute al comma 2 – alla previsione contenuta al comma 1, relativa alla possibilità di apposita convenzione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e gli stessi centri, tenendo conto delle realtà già esistenti e valutando l'opportunità di sostituire il richiamo, contenuto al comma 4, al “rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni” con quello, più appropriato, al “rispetto delle norme vigenti in materia di esercizio delle professioni”; al medesimo articolo, che contiene, al comma 1, al comma 4 e al comma 5-bis, tre clausole di invarianza finanziaria, andrebbe infine valutata l'opportunità di sopprimere le prime due e di mantenere l'ultima, che ha valenza generale per l'intero articolo;
    all'articolo 12, comma 2, si dovrebbe chiarire con quale strumento il Ministero provvederà a definire le modalità della comunicazione».

  Andrea GIORGIS, presidente, ringrazia il relatore per l'illustrazione della proposta di parere, che evidenzia puntualmente alcune criticità del testo.

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15,10.