CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 aprile 2017
802.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 128

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. – Interviene il Sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.05.

  Paolo PETRINI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
  Avverte quindi che, su richiesta del rappresentante del Governo, e concorde il presentatore, l'interrogazione Giacomoni n. 5-11105 sarà svolta in altra seduta.

5-11104 Sottanelli: Questioni relative alla locazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di un immobile sito in Roma.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) ringrazia per la risposta fornita dal Sottosegretario, dalla quale emerge tuttavia, una volta di più, la discutibile convenienza, per lo Stato e quindi per la collettività, delle operazioni di cessione di immobili pubblici, con successiva presa in carico dei medesimi da parte della pubblica amministrazione in forza di contratti di locazione, attuate massicciamente nei primi anni 2000.

5-11106 Gebhard: Inclusione degli avvocati tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.

  Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, che risolve il problema segnalato nell'interrogazione.

5-11107 Zoggia: Iniziative per scongiurare l'aggravarsi della crisi della Banca popolare di Vicenza.

  Davide ZOGGIA (MDP) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Davide ZOGGIA (MDP) prende atto della risposta fornita dal Sottosegretario.

5-11108 Paglia: Motivi del ritardo nell'effettuazione degli indennizzi forfettari in favore dei risparmiatori titolari di obligazioni subordinate emesse dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, dalla Banca delle Marche, dalla Cassa di Risparmio di Ferrara e dalla Cassa di Risparmio di Chieti.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) si dichiara insoddisfatto della risposta, rilevando come, se la lentezza nell'effettuazione degli indennizzi forfettari è legata alla mole di lavoro, peraltro prevista e prevedibile, per lo smaltimento delle relative richieste, occorre adeguare la dotazione Pag. 129di personale da dedicare a tale attività, senza scaricare sui risparmiatori interessati ritardi dovuti all'inefficienza dello Stato.

5-11109 Ruocco: Mantenimento dell'agevolazione sull'imposta di registro per l'acquisto della prima casa anche nel caso di mancato trasferimento della residenza nel comune dove essa è ubicata entro 18 mesi dall'acquisto.

  Daniele PESCO (M5S) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Daniele PESCO (M5S) ringrazia innanzitutto il Sottosegretario per la risposta fornita. Al riguardo, pur condividendo l'impostazione generale in base alla quale la rettifica delle dichiarazioni rese in atto notorio deve essere formalizzata in un ulteriore atto avente la medesima forma giuridica, auspica possano essere previste, nel caso specifico, modalità di rettifica più semplici e meno onerose per i contribuenti.
  In tal senso riterrebbe più opportuno consentire al cittadino, il quale non ha trasferito, entro il previsto termine di 18 mesi, la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, di dichiarare il trasferimento in tale sede della propria attività lavorativa anche attraverso una comunicazione trasmessa all'Agenzia delle entrate.

5-11110 Moretto: Iniziative per risolvere il contenzioso relativo alla demanialità di talune aree del delta del Po.

  Diego CRIVELLARI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Diego CRIVELLARI (PD), nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta, evidenzia come l'interrogazione ponga all'attenzione del Governo un tema molto sentito da parte delle popolazioni residenti nella zona costiera del Veneto e, in particolare, nel tratto occupato dal delta del Po. Al riguardo, ricorda che la conformazione fisica e la storia di tali aree, i cui territori sono stati sottratti alle acque, sia del tutto peculiare e risulti, quindi, particolarmente complessa dal punto di vista della delimitazione del demanio marittimo.
  In tale quadro auspica che le procedure avviate dalle Regioni per la ricognizione delle rispettive fasce costiere e per la revisione delle zone del demanio ricadenti nei propri territori possa concludersi in tempi brevi, anche grazie ai lavori del tavolo tecnico, istituito a tal fine presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e richiamato nella risposta del Governo.
  Nell'auspicare quindi una rapida soluzione della vicenda prospettata, preannuncia l'intenzione di continuare a seguire la problematica evidenziata e di verificarne gli esiti.

  Paolo PETRINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. – Interviene il Sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.15.

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Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 4096, approvata dalla 6a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 marzo scorso.

  Paolo PETRINI, presidente, avverte che sono pervenuti i prescritti pareri da parte delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Affari esteri, Difesa, Bilancio, Ambiente, Attività produttive, Lavoro e Politiche dell'Unione europea, le quali hanno tutte espresso parere favorevole sul provvedimento.
  Rileva quindi come la Commissione debba decidere se concludere già nella seduta odierna l'esame in sede referente, valutando successivamente se sussistano le condizioni per ottenere una sollecita calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, ovvero se sussistano le condizioni per procedere al trasferimento dell'esame in sede legislativa, ipotesi rispetto alla quale è stato già chiesto al Governo l'assenso in merito.

  Federico GINATO (PD), relatore, nel ringraziare tutti i componenti della Commissione, nonché le altre Commissioni competenti in sede consultiva, le quali hanno sollecitamente espresso i rispettivi pareri sul provvedimento, ritiene opportuno concludere oggi l'esame in sede referente della proposta di legge, esprimendo altresì l'auspicio che si possa giungere rapidamente all'approvazione definitiva dell'intervento legislativo, che affronta una tematica molto importante, da due legislature in discussione nelle aule parlamentari, rispetto alla quale è necessario che il Parlamento dia al più presto un chiaro segnale politico, anche alla luce delle recenti, tragiche vicende siriane.

  Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel rilevare come il provvedimento non presenti problemi sostanziali di merito, informa che, ai fini dell'espressione del parere favorevole del Governo sulla richiesta di trasferimento dell'esame alla sede legislativa, sarà necessario predisporre una relazione tecnica.

  Daniele PESCO (M5S) dichiara il voto favorevole del gruppo M5S sul provvedimento in esame.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Paolo PETRINI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.
C. 1123 Artini, C. 3339 Nesci, C. 3485 Monchiero, C. 3486 Gianluca Pini, C. 3499 Brunetta, C. 3508 Paglia, C. 3616 Prataviera, C. 3799 Artini, C. 3882 Artini, e C. 4410, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

  Maurizio BERNARDO (AP-CpE-NCD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, le proposte di legge C. 1123 Artini, C. 3339 Nesci, C. 3485 Monchiero, C. 3486 Gianluca Pini, C. 3499 Brunetta, C. 3508 Paglia, C. 3616 Prataviera, C. 3799 Artini, C. 3882 Artini e C. 4410, approvata dal Senato, recanti istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.
  Prima di illustrare il contenuto delle proposte di legge, ricorda preliminarmente che la recessione che ha colpito tra il 2008 e il 2014 l'economia ha inciso profondamente Pag. 131sulle condizioni delle banche italiane ed è stata alla base del rilevante aumento dei crediti deteriorati.
  Inoltre rammenta che, come rilevato dal Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco in occasione del suo intervento all'Università Bocconi il 9 novembre 2016, all'impatto della recessione si sono aggiunte le conseguenze di gestioni azzardate e prassi operative non conformi ai principi regolamentari, amplificate a volte da una governance inadeguata che ha di fatto consentito una spiccata autoreferenzialità dei manager. In più casi i comportamenti hanno anche assunto rilevanza penale.
  Alla radice delle anomalie nei processi di erogazione del credito – ha rilevato nella medesima occasione il Governatore della Banca d'Italia – si possono identificare alcuni tratti comuni, in particolare per le banche medio-piccole: il tentativo di raggiungere in breve tempo obiettivi reddituali ambiziosi e una crescita imprudente dei volumi del credito, con l'offerta di finanziamenti a segmenti di clientela precedentemente non servita o a grandi prenditori. In tal modo sono cresciuti i rischi dovuti alla concentrazione delle esposizioni, per singolo cliente o per settore di attività economica, in particolare nel comparto immobiliare. Nei casi più gravi la gestione delle grandi esposizioni è risultata appannaggio personale dei vertici aziendali; non è stata, quindi, adeguatamente bilanciata dai contrappesi e dalle dialettiche interne di controllo che devono normalmente caratterizzare la funzionalità organizzativa delle banche.
  Inoltre, gli intermediari hanno adottato pratiche aggressive, in cui l'offerta e la distribuzione di alcuni prodotti abbinati a quelli tipici bancari sono risultate poco attente alle reali esigenze finanziarie della clientela. Criticità sono emerse, altresì, con riferimento ai finanziamenti per dipendenti e pensionati, quali i prestiti contro cessione del quinto, risultati connotati da opacità informative e gravati da costi spesso eccessivi.
  Inoltre segnala come nella Relazione per Paese relativa all'Italia del febbraio 2017, la Commissione europea rilevi come persistano nel sistema bancario italiano carenze strutturali di lunga data, quali elevati costi operativi e i predetti deficit in materia di governo societario.
  La Commissione UE ha altresì rilevato il persistere di una scarsa redditività delle banche, determinata da diversi fattori, tra cui il contesto di tassi d'interesse bassi e la concorrenza sui prezzi per attrarre i mutuatari con merito di credito più elevato, che riducono i margini di interesse netti; accanto a ciò rileva – tra l'altro – una limitata ripresa creditizia e la riduzione dei proventi non da interessi a causa dell'andamento sfavorevole del mercato.
  In tale contesto il livello elevato dei crediti deteriorati, sommato alla redditività strutturalmente scarsa, indebolisce la capacità delle banche di sostenere gli investimenti e la ripresa economica. Vi sono state inoltre alcune specifiche vicende relative ad alcune banche italiane, che hanno richiesto l'intervento delle Autorità di vigilanza e/o del Governo.
  Passando quindi a illustrare il contenuto delle proposte di legge in esame, la proposta di legge C. 4410 all'articolo 1, comma 1, istituisce una Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, avendo particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori.
  La Commissione è istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, che consente a ciascuna Camera di disporre inchieste su materie di pubblico interesse, nominando a tale scopo – fra i propri componenti – una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. Essa procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  In base al comma 2 la Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione, e comunque entro la fine della XVII legislatura.
  Ai sensi del comma 3, la Commissione presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta; al riguardo viene altresì chiarito che sono ammesse relazioni di minoranza. Inoltre viene previsto che il Presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei Pag. 132mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.
  L'articolo 2 al comma 1 disciplina la composizione della Commissione, che è costituita da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. Deve essere assicurata la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti della Commissione devono dichiarare, alla Presidenza della Camera di appartenenza, di avere ricoperto incarichi di amministrazione e di controllo negli istituti bancari oggetto dell'inchiesta.
  Ai sensi del comma 2, i Presidenti delle due Camere, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza.
  Il comma 3 chiarisce la composizione dell'Ufficio di Presidenza (Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari) e le modalità di elezione dello stesso (da parte dei commissari a scrutinio segreto). Nella elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  Inoltre il comma 4 prevede che la Commissione elegge al proprio interno due Vice Presidenti e due Segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
  L'articolo 3 elenca le competenze della Commissione, prevedendo in particolare che essa verifichi:
   a) gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano;
   b) la gestione degli Istituti bancari che sono rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e sono stati o sono destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche o sono stati posti in risoluzione. In particolare, per tali Istituti la Commissione deve verificare:
    le modalità di raccolta della provvista e gli strumenti utilizzati;
    i criteri di remunerazione dei manager e la realizzazione di operazioni con parti correlate suscettibili di conflitto di interesse;
    la correttezza del collocamento presso il pubblico – con riferimento ai piccoli risparmiatori e investitori non istituzionali – dei prodotti finanziari, soprattutto quelli ad alto rischio, e con particolare riferimento alle obbligazioni bancarie;
    le forme di erogazione del credito a prenditori di particolare rilievo e la diffusione di pratiche scorrette di abbinamento tra erogazione del credito e vendita di azioni o altri strumenti finanziari della banca;
    la struttura dei costi, la ristrutturazione del modello gestionale e la politica di aggregazione e fusione;
    l'osservanza degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nell'allocazione di prodotti finanziari, nonché degli obblighi di corretta informazione agli investitori;
   c) l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità degli interventi, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo disposti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati;
   d) l'adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare, nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, Pag. 133nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie.

  L'articolo 4 disciplina, al comma 1, l'attività di indagine della Commissione, che – ai sensi del citato articolo 82 della Costituzione – procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  Di conseguenza, per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione – ferme restando le ordinarie competenze del giudice – si applica la disciplina del codice penale che, nell'ambito dei delitti contro l'attività giudiziaria, sanziona il rifiuto di atti legalmente dovuti (previsto dall'articolo 366 del codice penale) e la falsa testimonianza (previsto dall'articolo 372 del codice penale).
  In merito ricorda che il richiamato articolo 366 del codice penale punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 30 a 516 euro chiunque – nominato dall'autorità giudiziaria in qualità di perito, interprete, ovvero custode di cose sequestrate – ottenga con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio. Le stesse pene si applicano a chiunque, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. Tale disciplina si applica a chi è chiamato a testimoniare dinanzi all'autorità giudiziaria e a ogni altra persona chiamata a esercitare una funzione giudiziaria. Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione o da un'arte (salvi i casi previsti dalla legge, la sua durata varia tra un mese e 5 anni).
  Il richiamato articolo 372 del codice penale punisce invece con la reclusione da due a sei anni chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato.
  Il comma 3 chiarisce che alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla disciplina generale posta dalla legge n. 124 del 2007, di riforma dei servizi di informazione.
  A tale proposito rammenta che il segreto di Stato è attualmente disciplinato principalmente dalla citata legge n. 124, nonché, in sede processuale, dagli articoli 202 e seguenti del codice di procedura penale. Quest'ultimo, in particolare, prevede tra l'altro che i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato. Ricorda che il segreto d'ufficio obbliga l'impiegato pubblico a non divulgare a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso (di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957). In sede processuale, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti (articolo 201 del codice di procedura penale). Parimenti, determinate categorie di persone (sacerdoti, medici, avvocati ecc.) non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, ad esempio in qualità di periti (segreto professionale ai cui all'articolo 200 del codice di procedura penale). Per quanto Pag. 134riguarda il segreto bancario si applicano le disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali che prevedono che la comunicazione a terzi di dati personali relativi a un cliente è ammessa se lo stesso vi acconsente (di cui all'articolo 23 del Codice della privacy, decreto legislativo n. 196 del 2003) o se ricorre uno dei casi in cui il trattamento può essere effettuato senza il consenso (ai sensi dell'articolo 24 del predetto Codice). Fuori dei casi di operazioni di comunicazione dei dati strumentali alle prestazioni richieste e ai servizi erogati (per le quali non è necessario ottenere il consenso degli interessati: articolo 24, comma 1, lettera b), del Codice), gli istituti di credito e il personale incaricato dell'esecuzione delle operazioni bancarie di volta in volta richieste devono mantenere il riserbo sulle informazioni utilizzate. Parziali deroghe sono previste per le indagini tributarie.
  Il comma 4 dell'articolo 4 specifica che qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.
  Ai sensi del comma 5 la Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo del testimone, del perito, del consulente tecnico, dell'interprete o del custode (di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale).
  L'articolo 5 disciplina la richiesta di atti e documenti da parte della Commissione, prevedendo al comma 1 che essa può ottenere, anche in deroga alla disciplina del segreto d'indagine (articolo 329 del codice di procedura penale), copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta.
  L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
  Ai sensi del comma 2 è la Commissione a stabilire quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
  L'articolo 6 disciplina l'obbligo del segreto per i componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa, nonché per ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. L'obbligo perdura anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.
  Ai sensi del comma 2, qualora non costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita come rivelazione del segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
  In merito ricorda che, nell'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione, l'articolo 326 del codice penale sanziona con la reclusione da sei mesi a tre anni, il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) che, violando i doveri del suo servizio o della sua funzione o, comunque, abusando della sua qualità, rivela o agevola la conoscenza di notizie di ufficio destinate alla segretezza; se l'agevolazione della rivelazione è solo colposa si applica la reclusione fino a un anno. Il medesimo articolo 326 punisce gli stessi soggetti con la reclusione da due a cinque anni, se violino il segreto d'ufficio per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, ovvero con la reclusione fino a due anni, se la violazione è commessa per procurare a sé o ad altri un Pag. 135ingiusto profitto non patrimoniale o per cagionare ad altri un danno ingiusto.
  Il comma 3 chiarisce che, salvo il compimento di più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
  L'articolo 7 dispone, al comma 1, la pubblicità delle sedute della Commissione, salvo diversa decisione della Commissione stessa; in base al comma 2 l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.
  Ai sensi del comma 3 la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Inoltre si prevede che il Presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.
  Secondo il comma 4 per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  Il comma 5 introduce un limite alle spese per il funzionamento della Commissione, fissato in 150.000 euro, che sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato e della Camera, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.
  Per quanto riguarda le altre proposte di legge in esame, anch'esse istituiscono Commissioni bicamerali di inchiesta in materia bancaria. In particolare:
    la proposta di legge Artini C. 1123 intende investigare sull'operato della Banca Monte dei Paschi di Siena – MPS, della Fondazione MPS e, conseguentemente, della Commissione nazionale per le società e la borsa e della Banca d'Italia, per verificare le eventuali responsabilità che dovessero emergere dall'attività di vigilanza ed accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario della predetta MPS;
    la proposta di legge Nesci C. 3339 intende investigare sulle attività illecite delle banche, anche straniere, operanti nel territorio nazionale e sull'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia;
    la proposta di legge Monchiero C. 3485 intende istituire una Commissione di inchiesta sulle funzioni di vigilanza, controllo, prevenzione e sanzione nel sistema creditizio, col compito tra l'altro di accertare le cause, le responsabilità e le conseguenze dei più recenti casi di dissesto nel mercato bancario e finanziario e valutare l'efficacia della normativa in materia di vigilanza e controllo sul settore bancario e creditizio, nonché l'efficacia e la tempestività degli interventi delle autorità di vigilanza e controllo;
    la proposta di legge Gianluca Pini C. 3486 intende verificare la gestione finanziaria della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, poste in risoluzione nel novembre 2015;
    la proposta di legge Brunetta C. 3499 intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato del sistema bancario italiano nel periodo dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2015;
    la proposta di legge Paglia C. 3508 intende investigare sulle cause del dissesto delle predette banche poste in risoluzione nel novembre 2015, con il compito, tra l'altro, di verificare le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza nei confronti delle predette banche nel periodo tra il 2005 e il 2015;
    la proposta di legge Prataviera C. 3616 istituisce una Commissione parlamentare Pag. 136di inchiesta sul sistema bancario e creditizio e sulla tutela dei risparmiatori, allo scopo – tra l'altro – di valutare il funzionamento del sistema di erogazione del credito e di allocazione di prodotti finanziari presso i piccoli risparmiatori e gli investitori non istituzionali, verificare l'adeguatezza della normativa vigente sul sistema bancario e creditizio nonché sulle modalità di controllo e vigilanza;
    la proposta di legge Artini C. 3799 è volta a istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario di MPS S.p.A., delle banche poste in risoluzione a fine 2015 e della Banca popolare di Vicenza, col compito di accertare le cause e le responsabilità, giuridiche e politiche, che hanno determinato il dissesto finanziario dei predetti istituti;
    la proposta di legge Artini C. 3882, di contenuto sostanzialmente analogo alla precedente, con l'introduzione di Veneto Banca all'interno dell'oggetto dell'indagine da parte dell'istituenda Commissione.

  In tale contesto ritiene altresì utile riepilogare alcune recenti vicende di crisi che hanno coinvolto alcune banche italiane. In primo luogo ricorda che nel novembre 2015 il Governo e la Banca d'Italia hanno dato il via alla procedura di risoluzione di quattro banche da tempo in amministrazione straordinaria: Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti.
  La procedura è stata consolidata con il decreto-legge n. 183 del 2015 e poi con la legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 842 a 854 della legge n. 208 del 2015, che riproducono il contenuto del decreto, contestualmente abrogato).
  Detto provvedimento, nel quadro delle procedure di risoluzione delle crisi bancarie, ha inteso agevolare l'attuazione dei programmi di risoluzione dei predetti istituti, costituendo gli enti-ponte previsti dai provvedimenti di avvio della risoluzione degli istituti bancari, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche, in sostanza permettendo la continuazione dell'attività economica in capo a nuove entità. La Banca d'Italia ha adottato lo statuto, ha nominato i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e determinato i compensi degli organi apicali dei nuovi istituti.
  Al contempo con la richiamata legge di stabilità 2016 è stato istituito un Fondo di solidarietà in favore degli investitori persone fisiche, imprenditori individuali, coltivatori diretti o imprenditori agricoli che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche poste in risoluzione, la cui disciplina è stata successivamente dettagliata nel tempo (in particolare dagli articoli da 8 a 10 del decreto-legge n. 59 del 2016).
  A specifiche condizioni di legge e in presenza di determinati presupposti di ordine patrimoniale e reddituale, questi investitori hanno potuto chiedere l'erogazione di un indennizzo forfetario, pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e spese connessi all'operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri. La presentazione dell'istanza di indennizzo forfetario preclude, a specifiche condizioni, la possibilità di esperire la procedura arbitrale, disciplinata dalla medesima legge di stabilità 2016 (commi da 857 a 860).
  Per quanto riguarda la Banca Monte dei Paschi di Siena, a seguito della pubblicazione, il 29 luglio 2016, dei risultati dello stress test dell'EBA, quattro delle cinque principali banche italiane comprese nel campione EBA hanno mostrato una buona tenuta (UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco Popolare e UBI Banca). Il Monte dei Paschi di Siena ha superato il test nello scenario di base, mostrando nello scenario avverso un risultato negativo.
  Dal novembre del 2013 il gruppo è sottoposto a un piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione europea. Circa la metà della complessiva riduzione Pag. 137di capitale registrata dal Monte dei Paschi è attribuibile alla diminuzione del margine di interesse; la restante parte è dovuta all'incremento delle deduzioni patrimoniali e delle perdite su crediti e alle svalutazioni sui titoli di Stato detenuti nel portafoglio AFS, come chiarito dalla Banca d'Italia nella nota di approfondimento dedicata agli stress test.
  Il Consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi ha deliberato a fine luglio 2016 un piano che prevedeva la cessione dell'intero portafoglio di crediti in sofferenza e un aumento di capitale fino a 5 miliardi, tale da incrementare significativamente gli accantonamenti sui restanti crediti deteriorati. Per effetto di tale operazione, la banca intendeva detenere prestiti deteriorati – ma non in sofferenza – in linea con quelli medi del sistema bancario italiano.
  La Banca ha dunque comunicato al mercato la volontà di procedere al rafforzamento di capitale per complessivi 5 miliardi.
  Stante l'impossibilità di reperire sul mercato tale cifra, il 23 dicembre 2016 MPS ha inviato alla BCE un'istanza di sostegno finanziario straordinario e temporaneo per l'accesso alla misura della ricapitalizzazione precauzionale.
  In pari data la Banca ha inviato alla Banca d'Italia e al Ministero dell'Economia e delle Finanze un'istanza per ammissione alla garanzia dello Stato disciplinata dal decreto-legge n. 237 del 2016, per ottenere la possibilità di emettere ulteriori passività garantite dallo Stato.
  Il 26 dicembre 2016 Monte dei Paschi di Siena ha reso noto di aver ricevuto una comunicazione della BCE, quale autorità competente per la vigilanza di MPS, che richiedeva di raccogliere 8,8 miliardi di nuovo capitale, quasi 4 miliardi di euro in più rispetto alla cifra pianificata dal luglio 2016. La BCE ha già definito l'entità della ricapitalizzazione precauzionale del gruppo, fissandola in 8,8 miliardi. In seguito all'insuccesso del piano di rafforzamento basato su capitali privati, MPS il 30 dicembre 2016 ha presentato istanza per la ricapitalizzazione precauzionale, trasmettendo le prime linee guida di un piano di ristrutturazione.
  Come riferito dalla Banca d'Italia nell'audizione del 17 gennaio 2017 presso le Commissioni Finanze di Camera e Senato, si prevede di ultimare il nuovo piano di ristrutturazione in tempi brevi. Con comunicato stampa del 25 gennaio 2017, Monte dei Paschi ha annunciato di avere effettuato due emissioni di titoli con garanzia dello Stato; il 15 marzo 2017 Monte dei Paschi S.p.A. ha comunicato di aver effettuato l'emissione di un titolo con garanzia dello Stato, ai sensi del decreto – legge n. 237 del 2016, cui le principali agenzie di rating hanno assegnato un giudizio allineato a quello della Repubblica Italiana, stante la presenza della garanzia statale.
  Per quanto riguarda la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, con nota tecnica del 15 aprile 2016, la Banca d'Italia ha fornito alcuni chiarimenti relativi agli intermediari Banca Popolare di Vicenza (BPV) e Veneto Banca (VB). Le predette banche sono state investite da due tipologie di problematiche, legate alla loro originaria natura di banche popolari non quotate: la modalità di determinazione del prezzo delle azioni e i finanziamenti concessi dalle banche alla clientela per la sottoscrizione delle azioni della banca medesima.
  Al riguardo rammenta che, relativamente al prezzo delle azioni, per le banche popolari non quotate il codice civile (all'articolo 2528) attribuisce la responsabilità di fissare il prezzo all'assemblea dei soci, su proposta degli amministratori.
  Riguardo alla raccolta di capitale (ed emissione di azioni) a fronte di finanziamenti erogati dalle stesse banche emittenti ai sottoscrittori delle azioni (cosiddette «azioni finanziate»), la normativa di settore prevede che le azioni acquistate grazie a un finanziamento della banca emittente non possono essere conteggiate nel patrimonio di vigilanza. Tale patrimonio è considerato dalla normativa di settore come il primo cuscinetto di sicurezza per assorbire eventuali perdite; deve essere quindi costituito da risorse sicure, non da Pag. 138elementi a elevato rischio di essere vanificate da un finanziamento non restituito.
  Per quanto invece concerne la Banca Popolare di Vicenza, le controversie hanno riguardato principalmente l'operatività in azioni proprie che, dal gennaio del 2014 (a seguito dell'entrata in vigore del regolamento europeo n. 575 del 26 giugno 2013), richiede in ogni caso un'autorizzazione della Vigilanza, la quale subordina la decisione a una valutazione prudenziale, poiché nel momento in cui la banca riacquista le proprie azioni dai suoi soci riduce il patrimonio. Nel corso del 2014, come rileva la Banca d'Italia, è emerso che la BPV acquistava azioni proprie senza aver prima richiesto l'autorizzazione alla Vigilanza. Le ispezioni del 2015 hanno rilevato, oltre ai riacquisti di azioni proprie effettuati senza la necessaria autorizzazione, anche il problema delle «azioni finanziate» non dedotte per un ammontare cospicuo dal patrimonio di vigilanza.
  La Banca d'Italia ha rilevato come ciò abbia comportato un impatto negativo sotto il profilo patrimoniale di circa 1 miliardo di euro, registrato dalla banca nella relazione semestrale al 30 giugno e nel bilancio d'esercizio 2015. La situazione patrimoniale ha inoltre risentito del deterioramento del portafoglio creditizio, che ha comportato la contabilizzazione di 1,3 miliardi di euro di rettifiche di valore nel bilancio 2015 (+54 per cento rispetto all'anno precedente).
  Come riferito dalla Banca d'Italia, l'alta dirigenza di BPV è stata rinnovata e la banca, in coerenza con il nuovo piano industriale, ha poi deliberato un piano complessivo di rafforzamento patrimoniale o di modifica radicale della corporate governance che comprende la trasformazione in S.p.A. (approvata dall'Assemblea il 3 marzo 2016), un aumento di capitale da 1,5 miliardi di euro e la quotazione in Borsa delle azioni (tramite un'operazione di Initial Public Offering, IPO).
  Il cambio di forma giuridica e l'obbligo di trasformazione in società quotata hanno comportato una significativa svalutazione delle azioni, il cui valore è passato dai 62,50 euro nel 2014 (approvazione bilancio 2013) ai 6,3 euro di febbraio 2016. Con l'intervento del fondo Atlante nell'aprile del 2016 è stato sottoscritto un nuovo aumento di capitale, con l'ulteriore abbassamento del prezzo di ciascuna azione a 10 centesimi di euro.
  Ricorda inoltre che, con comunicato stampa del 9 gennaio 2017, l'istituto ha annunciato l'avvio di un'iniziativa di conciliazione transattiva rivolta agli azionisti che hanno investito in azioni BPVi negli ultimi 10 anni. L'offerta pubblica di transazione prevede un riconoscimento economico pari a 9 euro per ogni azione acquistata tramite una banca del Gruppo Banca Popolare di Vicenza a partire dal 1o gennaio 2007 e sino al 31 dicembre 2016, al netto delle vendite; il riconoscimento sarà erogato a fronte della rinuncia dell'azionista a qualsiasi pretesa in relazione all'investimento in (o mancato disinvestimento di) titoli azionari Banca Popolare di Vicenza, titoli che rimarranno comunque di proprietà dell'azionista. La platea è stata stimata in circa 94.000 azionisti, individuati secondo criteri oggettivi, che comprendono principalmente persone fisiche, società di persone, fondazioni, ONLUS ed enti senza fine di lucro. Contestualmente BPVI ha costituito un fondo, per complessivi 30 milioni di euro, a sostegno degli azionisti che versano in condizioni disagiate. L'iniziativa si basa sulla consapevolezza della presenza di situazioni di impoverimento e grave disagio sociale che coinvolgono alcuni azionisti risparmiatori di BPVi, oltreché sulla volontà di ricostruire un rapporto di fiducia tra la Banca e i suoi soci risparmiatori. Il fondo è riservato esclusivamente agli azionisti che rientrano nel perimetro dell'Offerta di Transazione e che rinunciano ad azioni risarcitorie, l'attivazione del fondo è subordinata all'esito positivo della stessa Offerta di Transazione. Il termine di adesione all'Offerta di Transazione, in origine fissato al 22 marzo 2017, è stato prorogato al 28 marzo 2017.
  Al 17 marzo 2017 l'istituto ha registrato 65.505 Manifestazioni di Interesse (pari al 68,8 per cento delle azioni oggetto del perimetro) a fronte delle quali sono stati Pag. 139già sottoscritti 52.865 accordi transattivi (pari al 49,6 per cento delle azioni in perimetro).
  L'istituto il 1o febbraio 2017 ha comunicato di aver ricevuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il decreto con il provvedimento di concessione della garanzia dello Stato su nuove emissioni obbligazionarie ai sensi del decreto-legge n. 237 del 2016 e di aver contestualmente avviato l'operatività necessaria per l'emissione di titoli garantiti.
  Il 17 marzo 2017 BPVI ha reso noto che è in fase di finalizzazione il nuovo Piano industriale 2017-2021 – già sottoposto alle Autorità di Vigilanza – nel quale è previsto un progetto di fusione con il Gruppo Veneto Banca unitamente ad un intervento di rafforzamento patrimoniale da realizzarsi nel 2017. Nella medesima occasione la Banca Popolare di Vicenza, nell'ambito delle modalità di reperimento dei capitali necessari ad implementare la citata ricapitalizzazione, ha comunicato al MEF, Banca d'Italia e BCE l'intenzione di accedere alle già citate misure di ricapitalizzazione precauzionale di cui al decreto-legge n. 237 del 2016.
  Con riferimento a Veneto Banca, evidenzia come la problematica illustrata dalla Banca d'Italia concerna, in particolare, il fenomeno delle «azioni finanziate» non dedotte, reiterato nel tempo nonostante i solleciti delle Autorità di vigilanza e le sanzioni irrogate.
  Nella richiamata nota tecnica, la Banca d'Italia rileva che detta prassi ha comportato un impatto negativo sotto il profilo patrimoniale per circa 300 milioni di euro, registrato dalla banca nella relazione trimestrale al 30 settembre 2015 e nel bilancio d'esercizio 2015; ulteriori 56 milioni di euro sono emersi dal completamento delle analisi svolte dalla funzione di revisione interna della banca su richiesta della Vigilanza. La situazione patrimoniale ha inoltre risentito anche del deterioramento del portafoglio creditizio, che ha comportato la contabilizzazione di oltre 700 milioni di euro di rettifiche di valore su crediti nel bilancio 2015. La necessità di «squalificare» le «azioni finanziate» e di recepire le ulteriori perdite emerse ha imposto alla banca di ricostituire i margini patrimoniali regolamentari. Ai cambiamenti di governance del 2015 sono seguiti la definizione di un piano di rafforzamento patrimoniale, per 1 miliardo di euro, nonché la trasformazione in società per azioni, ai sensi delle nuove norme sulle banche popolari (decreto-legge n. 3 del 2015) e la quotazione in borsa.
  Nel corso del 2016 la governance aziendale ha avuto un sostanziale rinnovo, conclusosi con l'avvio dell'azione di responsabilità il 16 novembre 2016 nei confronti degli ex componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché dell'ex Direttore Generale di Veneto Banca S.p.A.
  Rileva quindi come, analogamente a quanto disposto da BPVi, Veneto Banca abbia annunciato l'avvio di un'iniziativa di conciliazione transattiva, mediante un'Offerta di Transazione con un indennizzo forfettario e onnicomprensivo pari al 15 per cento della perdita teorica sofferta in conseguenza degli acquisti di Azioni Veneto Banca (al netto delle vendite effettuate e dei dividendi percepiti) avvenuti nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2016, a fronte della rinuncia dell'azionista a promuovere azioni legali. L'iniziativa si rivolge a circa 75.000 azionisti, pari a circa l'85 per cento del totale. Il Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca ha deliberato inoltre la costituzione di un Fondo di solidarietà di 30 milioni di euro per sostenere i Soci che versano in comprovate situazioni di particolare disagio socio-economico, rivolto ai medesimi destinatari dell'Offerta Pubblica di Transazione; anche in questo caso i beneficiari dovranno rinunciare ad azioni risarcitorie nei confronti della Banca. Il fondo diventa effettivo a seguito dell'esito positivo dell'Offerta stessa. L'Offerta si è conclusa il 28 marzo, a seguito della proroga dei termini.
  Anche Veneto Banca ha utilizzato gli strumenti previsti dal decreto-legge n. 237 del 2016, in particolare la concessione della garanzia dello Stato su nuove emissioni Pag. 140obbligazionarie; effettuando nel febbraio 2017 due emissioni garantite ai sensi delle predette norme.

  Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) chiede quali siano i tempi di esame di un provvedimento che considera di fondamentale importanza.

  Paolo PETRINI, presidente, nel rilevare come l'organizzazione dei lavori sul provvedimento dovrà essere definita dalla Commissione, ritiene che l'esame dello stesso possa svilupparsi in tempi brevi, rilevando come il seguito dell'esame sia già contemplato nella proposta di calendario dei lavori della Commissione per la prossima settimana che sarà sottoposta all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione odierna.

  Maurizio BERNARDO (AP-CpE-NCD), relatore, nel premettere che le decisioni circa l'organizzazione dei lavori dovranno essere assunte dai gruppi, ritiene che l'esame del provvedimento potrà svilupparsi in tempi piuttosto rapidi, soprattutto laddove si decidesse di approvare senza modifiche il testo già approvato dal Senato, considerato anche che la Commissione Finanze e tesoro del Senato ha compiuto un ampio approfondimento sui temi oggetto dello stesso provvedimento, svolgendo in merito un'indagine conoscitiva.
  In tale contesto rileva come già nella successiva seduta di esame, prevista per la prossima settimana, potrebbe essere adottato il testo base e stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti, ovvero si potrebbe stabilire di rinunciare alla presentazione di emendamenti.

  Paolo PETRINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
  Propone quindi, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, alla riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione e, quindi, all'audizione informale del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Giuseppe Peleggi, sulle tematiche relative al contrasto dell'evasione fiscale.

  La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 12 aprile 2017.

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Giuseppe Peleggi, sulle tematiche relative al contrasto dell'evasione fiscale.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.30.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-01209 Alberti: Problematiche relative all'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA 2).

7-01230 Ribaudo: Problematiche relative all'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA 2).

7-01214 Barbanti: Revisione delle regole europee sulla vigilanza bancaria relativamente alle metodologie di stress test.

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