CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 aprile 2017
799.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 43

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 15.50

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Atto n. 393.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore si era riservato di predisporre una proposta di parere alla luce della documentazione depositata dal rappresentante del Governo.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Atto n. 393);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    già a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013, le pubbliche amministrazioni centrali (le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici) possono avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazione (RIPAM) per lo svolgimento di procedure selettive e concorsi unici per il reclutamento del personale dirigente e delle figure professionali comuni;
    l'articolo 6, comma 1, lettera c), estende anche alle altre pubbliche amministrazioni, tra cui le regioni, le province e i comuni, la possibilità di avvalersi della Commissione RIPAM per l'espletamento delle proprie procedure selettive e concorsuali, con la conseguente possibilità di razionalizzare i costi di gestione e conseguire risparmi di spesa;
    l'articolo 8, che modifica l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che tratta delle incompatibilità, non comporta aggravi amministrativi o di natura finanziaria, in quanto la verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse è già prevista dalla disposizione vigente, mentre l'elemento di novità introdotto dal presente provvedimento è costituito solamente dalla specificazione delle informazioni che devono essere comunicate al Dipartimento della funzione pubblica;
    i rimborsi delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni della Consulta Nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, la cui istituzione è prevista dall'articolo 39-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 10 del provvedimento in esame, saranno riconosciuti Pag. 44esclusivamente ai soggetti esterni alla pubblica amministrazione non residenti a Roma e limitati alle spese dagli stessi eventualmente sostenute per il viaggio;
    il numero dei componenti della Consulta è comunque esiguo e, pertanto, i relativi oneri potranno trovare copertura nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;
    per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Consulta sarà utilizzato lo stesso personale che attualmente cura la gestione del flusso di informazioni e dei dati relativi al collocamento obbligatorio, senza, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'incarico di Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, previsto dall'articolo 39-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 10 del provvedimento in esame, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sarà attribuito ad un soggetto già inserito nell'organizzazione, a cui non saranno riconosciuti ulteriori emolumenti;
    quanto previsto dall'articolo 39-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 10 del provvedimento, che prevede l'effettuazione di specifiche assunzioni di personale come misura sanzionatoria per il mancato rispetto delle norme in oggetto, è meramente confermativo delle prassi amministrative già in essere;
    l'articolo 11, comma 1, lettera d), capoverso comma 3-ter, nella sua attuale formulazione, non consente, in ogni caso, il pagamento di qualsivoglia emolumento e/o rimborso spese comunque denominato ai componenti dell'Osservatorio paritetico da istituire presso l'ARAN ai sensi della medesima disposizione;
    per quanto attiene alle nuove modalità di recupero delle somme nel caso in cui sia accertato il superamento dei vincoli finanziari per lo svolgimento della contrattazione collettiva, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera f) – in base alle quali la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità è corrispondentemente incrementato – nel segnalare che la limitazione del predetto recupero è una facoltà che esercita l'ente soggetto al recupero qualora lo stesso non disponga la proroga dei piani di recupero ai sensi della legislazione vigente, si evidenzia come la disposizione in oggetto sia finalizzata ad assicurare l'ordinata prosecuzione dell'attività dell'ente medesimo, mediante un'articolazione del recupero in un numero di annualità pari a quelle che hanno generato pagamenti oltre il limite legittimo e, ove necessario, attraverso un prolungamento del recupero stesso in più annualità per le quote che eccedono il 25 per cento delle risorse appostate sui fondi;
    peraltro gli effetti di cassa determinati dal prolungamento dei tempi del recupero possono essere controbilanciati dagli effetti riconducibili al più sollecito avvio delle procedure e alla conseguente definizione del piano di recupero nelle amministrazioni dove sono particolarmente elevate le somme da recuperare in relazione alla sostenibilità del processo di recupero medesimo;
    l'importo di 27,7 milioni di euro in ragione d'anno assegnato all'INPS per far fronte ai compiti previsti per le visite fiscali, di cui agli articoli 18 e 22, comma 3, è stato determinato sulla base della spesa effettivamente sostenuta dalle ASL per i controlli medico-fiscali sulle assenze dei dipendenti pubblici, e quindi appare congruo e adeguato per la strutturazione del sistema integrato di controllo in capo all'INPS;
    all'articolo 22, comma 3, lettera a), capoverso lettera b-bis), la suddetta assegnazione all'INPS di un importo di 27,7 milioni in ragione d'anno è prevista a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo Pag. 4518 del presente provvedimento, mentre in realtà dovrebbe avere luogo dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate dallo schema di decreto in oggetto al predetto articolo 55-septies;
    la finalità dell'articolo 20, recante disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, è quella di superare la prassi di reiterare i contratti a termine, instaurando nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche tramite procedure concorsuali riservate, con l'assunzione dei soggetti interessati nella qualifica ricoperta e con l'attribuzione della corrispondente posizione economica;
    per quanto riguarda la compensatività tra gli oneri derivanti dalle suddette assunzioni ed i risparmi conseguenti alla riduzione degli stanziamenti per i contratti a tempo determinato, di cui al comma 3 del citato articolo 20, le amministrazioni dovranno considerare esclusivamente l'onere da sostenere per la retribuzione di un neoassunto, atteso che l'onere derivante da un'eventuale ricostruzione di carriera e/o dalla corresponsione di aumenti per automatismi di carriera è propria del solo personale docente ed educativo, espressamente escluso dall'applicazione della disposizione in oggetto dal comma 9 del medesimo articolo 20;
    la predetta disposizione non appare suscettibile di determinare problemi di carattere funzionale, con conseguente necessità di rifinanziamento degli stanziamenti per contratti di durata flessibile, posto che l'attuazione della disposizione medesima è rimessa alle valutazioni discrezionali delle singole amministrazioni, le quali, quindi, ne valuteranno l'opportunità, le modalità e i tempi in relazione anche ai propri fabbisogni;
    rimane quindi nella discrezionalità e nell'autonomia organizzativa di ciascuna amministrazione la scelta di destinare alle stabilizzazioni le relative risorse in modo integrale o solo parziale, con conseguenti e differenti effetti anche sul piano funzionale-organizzativo;
    l'articolo 23, che detta nuove regole con riferimento al trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni, prevede il mantenimento del limite alla spesa del trattamento economico accessorio fissandolo all'anno 2016 anziché all'anno 2015, con ciò consolidando maggiori risparmi già conseguiti;
    a legislazione vigente le limitazioni al turn over sono previste, solamente per alcuni comparti del pubblico impiego, fino al 2018 e gli eventuali effetti di riduzione sul predetto trattamento accessorio si determinano solo in assenza di autorizzazioni ad assumere relative ad anni precedenti e non ancora esercitate, circostanza, quest'ultima, frequente nelle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle facoltà assunzionali;
   ritenuto che:
    appare necessario specificare che ai componenti dell'Osservatorio paritetico da istituire presso l'ARAN ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), capoverso comma 3-ter, non siano corrisposti «compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati», anziché «gettoni di presenza, né rimborsi spese a qualunque titolo dovuti», come attualmente previsto dal testo in esame;
    all'assegnazione all'INPS di un importo di 27,7 milioni in ragione d'anno per far fronte ai compiti previsti per le visite fiscali dall'articolo 22, comma 3, lettera a), capoverso lettera b-bis), debba provvedersi mediante corrispondente riduzione degli «stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato», utilizzando le risorse disponibili relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 5, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 11, comma 1, lettera d), sostituire le parole: gettoni di presenza, né Pag. 46rimborsi spese a qualunque titolo dovuti con le seguenti: compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati;
   all'articolo 22, comma 3, lettera a), capoverso lettera b-bis), dopo le parole: bilancio dello Stato aggiungere le seguenti: utilizzando le risorse disponibili relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 5, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
   si preveda che l'assegnazione all'INPS di un importo di 27,7 milioni di euro in ragione d'anno decorra dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, anziché dalla data di entrata in vigore dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Tea ALBINI (MDP) osserva che lo schema di decreto legislativo in esame non risolve il problema dei precari del Consiglio nazionale delle ricerche e invita il Governo ad affrontare quanto prima la questione.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane.
Atto n. 398.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con specifico riferimento alle osservazioni del relatore relative ai tagli dei trasferimenti alle province, stabiliti per gli anni 2016 e 2017 dalla legge di stabilità per il 2015, e ai conseguenti problemi di attribuzione di congrue risorse alle medesime, in particolare per gli investimenti relativi alle funzioni inerenti la scuola e la viabilità, segnala che nell'ambito dell'emanando decreto-legge relativo agli enti territoriali trovano considerazione specifici interventi volti a prevedere il sostegno dello Stato alla spesa delle province per la manutenzione stradale. Evidenzia inoltre che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto dei fondi di cui ai commi 433 e 438 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 prevede un contributo di 650 milioni di euro annui a favore delle province e di 250 milioni di euro annui a favore delle città metropolitane, destinati a neutralizzare l'ulteriore incremento del concorso alla finanza pubblica per gli anni 2017 e seguenti a carico dei medesimi enti.

  Maino MARCHI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere, sottolineando l'importanza di quanto indicato nelle premesse:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane (Atto n. 398);
   preso atto dei del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale espresso nella seduta del 29 marzo 2017;
   considerato che:
    è necessario tener conto dei mutamenti legislativi intervenuti dal 2010 a Pag. 47oggi, dei relativi effetti finanziari e della loro incidenza sui contenuti dello schema in esame;
    in particolare è necessario valutare se la finalità perequativa dei fabbisogni standard, presupposto per la distribuzione delle relative risorse tra le province, abbia ancora autonomo rilievo nel momento in cui il relativo Fondo di solidarietà risulta ormai azzerato (e anzi presenta un saldo negativo) a seguito delle manovre finanziarie succedutesi nel corso del tempo;
    non può essere inoltre trascurato che i fabbisogni standard sono utilizzati, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2014, anche con la finalità di individuare criteri per ripartire fra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario le riduzioni di spesa corrente introdotte con la stessa legge;
    tali riduzioni hanno però determinato l'ingente discrepanza strutturale fra fabbisogni standard e risorse a disposizione, in via ordinaria, delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario;
    è pertanto necessario considerare con cautela l'utilizzazione dei fabbisogni standard per finalità diverse dalla perequazione, quale ad esempio la ripartizione tra le singole province e città metropolitane della riduzione delle risorse finanziarie;
    in particolare, si dovrebbe valutare l'opportunità di continuare a mantenere nella legislazione vigente come criterio a guida del calcolo dei fabbisogni standard il vincolo della spesa storica, quando tali fabbisogni siano utilizzati non per ripartire risorse in un'ottica perequativa, ma per distribuire riduzioni di risorse;
    la legge n. 56 del 2014, inoltre, nel rivedere in profondità l'assetto e l'organizzazione delle province e delle città metropolitane, ha modificato l'elenco delle funzioni fondamentali, incidendo così sul contenuto stesso del decreto legislativo n. 216 del 2010, in attuazione del quale è stato adottato lo stesso schema di decreto in esame;
    è necessario assicurare un costante aggiornamento dei dati di riferimento relativi alle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, in modo da evitare che il decreto relativo alla nota metodologica sia definitivamente approvato con riguardo a una base dati ormai obsoleta; è in particolare necessario che i dati strutturali relativi a ciascuna funzione fondamentale, ormai risalenti al 2014, siano aggiornati;
    appare pertanto necessario avviare una seria discussione sulla necessità di rivedere il sistema di finanziamento degli enti provinciali e delle città metropolitane in modo da renderlo più coerente con le funzioni ad essi assegnate, superando il gap strutturale che si è venuto a creare fra fabbisogni standard e risorse ordinarie disponibili,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   individui il Governo gli strumenti più idonei per rendere evidente nella nota metodologica il legame tra la determinazione dei fabbisogni standard e la loro originaria finalità di carattere perequativo, prescritta dal decreto legislativo n. 216 del 2010;
   individui il Governo gli strumenti più idonei per garantire che i dati di riferimento utilizzati per l'adozione della nota metodologica, e in particolare per il calcolo del fabbisogno relativo a ciascun ente, diversi da quelli derivati dal conto consuntivo, siano aggiornati e non più riferiti ad annualità risalenti nel tempo».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Atto n. 397.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, nelle precedenti sedute, i rappresentanti del Governo si erano riservati di fornire i chiarimenti richiesti.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che l'articolo 120, con una disposizione identica a quella già recata dall'articolo 219 del vigente codice dei contratti pubblici, prevede una clausola generale di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento e, pertanto, dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Conferma quindi che gli interventi in materia di collegamento, avvalimento e utilizzo di basi dati informatiche previsti dal provvedimento saranno effettuati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che per la partecipazione alla commissione per il monitoraggio del dibattito pubblico istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), non sono previsti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), ivi comprese, pertanto, le indennità e i rimborsi spese.
  Con riferimento all'articolo 10, comma 1, lettera f), che introduce, nel contenuto obbligatorio della progettazione di fattibilità, indagini idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, in luogo delle indagini geognostiche attualmente previste, chiarisce che il termine «indagini geognostiche» è sinonimo di «indagini geologiche» e risulta ormai obsoleto, infatti non viene più utilizzato nelle Norme Tecniche per le Costruzioni e contrasta anche con quanto stabilito all'articolo 23, comma 5, del codice degli appalti, che stabilisce invece che «il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, quali la qualità dell'opera, il rispetto dei vincoli, la compatibilità. Trattandosi quindi di norma di coordinamento che specifica quali indagini debbano essere effettuate, sottolinea che le suddette indagini non rappresentano un onere ulteriore del progetto di fattibilità, ma ne costituiscono parte integrante essendo già previsti come elaborati progettuali.
  Osserva che l'articolo 17, comma 1, lettera a), che prevede, tra l'altro, che il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, effettuata da enti previdenziali e assicurativi, non comporta nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici coinvolti nell'emissione del predetto documento, in quanto trattasi di attività già svolta ai sensi del D.P.R n. 207 del 2010.
  Osserva invece che l'articolo 34, laddove prevede il divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario i costi connessi alla gestione delle procedure gestite dalle centrali di committenza, appare suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura in relazione alle procedure relative all'acquisto di beni e servizi, giacché la vigente disciplina – di cui all'articolo 1, comma 453, della legge n. 296 del 2006 e al relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2012 – prevede, con specifico Pag. 49riferimento alla CONSIP, un apposito meccanismo di remunerazione degli acquisti.
  Chiarisce poi che l'articolo 42, che prevede la comunicazione a ogni candidato escluso dei motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione, e l'articolo 62, che prevede la possibilità di nominare un assistente del direttore dell'esecuzione per i servizi e le forniture di particolare importanza, non determinano un incremento degli oneri a carico delle amministrazioni appaltanti avendo carattere ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Osserva che le disposizioni di cui agli articoli 55, 64, 65 e 105, che modificano il regime delle garanzie, hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare evidenzia che tali modifiche non incidono sull'equilibrio finanziario del sistema degli appalti pubblici e non determinano oneri, comunque di carattere eventuale e indiretto, a carico della finanza pubblica.
  Segnala poi che i termini per l'emissione dei certificati di pagamento previsti dall'articolo 73, in linea con la direttiva sui ritardi nei pagamenti, rappresentano un obbligo già recepito con il decreto legislativo n. 231 del 2002.
  Conferma quindi che l'ANAC, chiamata a svolgere un previo contraddittorio fra le parti nei pareri di precontenzioso e ad elaborare i costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, provvederà a tali nuovi compiti previsti dall'articolo 114, comma 1, lettera a) e dall'articolo 116, comma 1, lettera a) nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Atto n. 397);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'articolo 120, con una disposizione identica a quella già recata dall'articolo 219 del vigente codice dei contratti pubblici, prevede una clausola generale di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento;
    pertanto, dall'attuazione del presente schema di decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    gli interventi in materia di collegamento, avvalimento e utilizzo di basi dati informatiche previsti dal provvedimento saranno effettuati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    per la partecipazione alla commissione per il monitoraggio del dibattito pubblico istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) non sono previsti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), ivi comprese, pertanto, indennità e rimborsi spese;
    con riferimento all'articolo 10, comma 1, lettera f), che introduce, nel contenuto obbligatorio della progettazione di fattibilità, indagini idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, in luogo delle indagini geognostiche attualmente previste, il termine «indagini geognostiche» è sinonimo di «indagini geologiche» e risulta ormai obsoleto;
    infatti, tale termine non viene più utilizzato nelle Norme Tecniche per le Costruzioni e contrasta anche con quanto stabilito all'articolo 23, comma 5, del codice degli appalti, che stabilisce invece che Pag. 50«il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, quali, ad esempio, la qualità dell'opera, il rispetto dei vincoli e la compatibilità, eccetera;
    trattandosi quindi di norma di coordinamento che specifica quali indagini debbano essere effettuate, tali indagini non rappresentano un onere ulteriore del progetto di fattibilità, ma ne costituiscono parte integrante essendo già previsti come elaborati progettuali;
    l'articolo 17, comma 1, lettera a), che prevede, tra l'altro, che il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, effettuata da enti previdenziali e assicurativi, non comporta nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici coinvolti nell'emissione del predetto documento, in quanto trattasi di attività già svolta ai sensi del D.P.R n. 207 del 2010;
    l'articolo 34, laddove prevede il divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario i costi connessi alla gestione delle procedure gestite dalle centrali di committenza, appare suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura in relazione alle procedure relative all'acquisto di beni e servizi, giacché la vigente disciplina – di cui all'articolo 1, comma 453, della legge n. 296 del 2006 e al relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2012 – prevede, con specifico riferimento alla CONSIP, un apposito meccanismo di remunerazione sugli acquisti da porre a carico dell'aggiudicatario;
    l'articolo 42, che prevede la comunicazione a ogni candidato escluso dei motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione, e l'articolo 62, che prevede la possibilità di nominare un assistente del direttore dell'esecuzione per i servizi e le forniture di particolare importanza, non determinano un incremento degli oneri a carico delle amministrazioni appaltanti avendo carattere ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    le disposizioni di cui agli articoli 55, 64, 65 e 105, che modificano il regime delle garanzie, hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    in particolare, tali modifiche non incidono sull'equilibrio finanziario del sistema degli appalti pubblici e non determinano oneri, anche di carattere eventuale e indiretto, a carico della finanza pubblica;
    i termini per l'emissione dei certificati di pagamento previsti dall'articolo 73, in linea con la direttiva sui ritardi nei pagamenti, rappresentano un obbligo già recepito con il decreto legislativo n. 231 del 2002;
    l'ANAC, chiamata a svolgere un previo contraddittorio fra le parti nei pareri di precontenzioso e ad elaborare i costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, provvederà ai nuovi compiti previsti dall'articolo 114, comma 1, lettera a) e dall'articolo 116, comma 1, lettera a) nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   ritenuto che, all'articolo 9, comma 1, lettera b), risulti necessario specificare che per la partecipazione alle attività della commissione per il monitoraggio del dibattito pubblico – istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, presso il MIT – non siano dovuti «compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati», anziché «compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati», come invece previsto dallo schema di decreto in esame,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 51

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati con le seguenti: compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati»;
   siano esclusi dal divieto di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), gli oneri delle procedure relative agli acquisiti di beni e servizi gestite dalle centrali di committenza».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Atto n. 391.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 17, comma 1, della legge n. 124 del 2015 – reca modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2009, in materia di valutazione dei dipendenti pubblici e che il provvedimento, che contiene, all'articolo 19, una clausola generale di invarianza finanziaria, è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Circa gli articoli 1 e 2, concernenti oggetto e finalità della valutazione e della certificazione, non ha osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni.
  In merito all'articolo 3, riguardante obiettivi e indicatori, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità di dare attuazione alle disposizioni nell'ambito delle risorse disponibili.
  In ordine all'articolo 4, relativo al monitoraggio della performance, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica.
  Con riguardo agli articoli da 5 a 7, concernenti il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, ritiene che andrebbero esclusi oneri aggiuntivi derivanti dal ricorso a sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti sulla qualità dei servizi, previsto dalla norma.
  A proposito dell'articolo 8, riguardante il piano della performance e la relazione della performance, non ha osservazioni da formulare, preso atto del carattere ordinamentale delle disposizioni.
  In relazione all'articolo 9, concernente i soggetti competenti, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la vigente normativa già prevede competenze in materia in capo al Dipartimento della funzione pubblica.
  In ordine all'articolo 10, riguardante l'Autorità nazionale anticorruzione – ANAC, con riferimento alla eliminazione della possibilità per l'ANAC di determinare i contingenti di personale di cui avvalersi, entro il limite di 30 unità, e di avvalersi altresì dell'ARAN (comma 1, lettera f)), ritiene che andrebbe precisato se tale soppressione abbia essenzialmente finalità di coordinamento normativo rispetto al nuovo assetto delle competenze in materia e se siano comunque prefigurabili conseguenze sul piano operativo per l'ANAC.Pag. 52
  Circa l'articolo 11, relativo agli organismi indipendenti di valutazione – OIV della performance, ritiene che andrebbero esclusi oneri aggiuntivi riferibili alla tenuta dell'elenco dei componenti degli OIV e alla procedura selettiva di cui al comma 2.
  Con riferimento all'articolo 12, recante norme per gli enti territoriali, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che gli adempimenti a carico degli enti riguardino attività già espletate dagli stessi e comunque prive di effetti di natura finanziaria. In proposito giudica utile una conferma.
  Relativamente all'articolo 13, concernente i criteri per la differenziazione delle retribuzioni e la partecipazione di cittadini e utenti alla misurazione delle performance organizzative, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti ad escludere oneri aggiuntivi connessi alle procedure di rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini e degli utenti.
  In ordine agli articoli da 14 a 16, riguardanti il coordinamento con la nuova disciplina sui criteri per la differenziazione delle retribuzioni, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che l'attribuzione dei bonus avviene nell'ambito di risorse predeterminate.
  In merito all'articolo 17, concernente il coordinamento con la nuova disciplina sui criteri per la differenziazione delle retribuzioni, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che l'attribuzione dei trattamenti connessi alle performance è disposta nell'ambito di risorse predeterminate.
  Riguardo agli articoli 18 e 19, recanti disposizioni transitorie e finali e clausola di invarianza finanziaria, non ha osservazioni da formulare.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (vedi allegato 1).

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico.
Atto n. 392.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda preliminarmente che il provvedimento in esame – adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge n. 124 del 2015, c.d. «Legge Madia di riforma della P.A.», – reca disposizioni specifiche per l'adozione di un documento unico di circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi contenente i dati attualmente presenti nel libretto di circolazione e nel certificato di proprietà del veicolo. Rileva che l'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 delega il Governo ad adottare decreti legislativi finalizzati a riorganizzare, ai fini della riduzione dei costi, le funzioni svolte del Pubblico registro automobilistico (PRA) mediante riduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione dei veicoli. Fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che afferma l'assenza di effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.
  Per quanto riguarda i profili di quantificazione, non ha osservazioni in merito all'invarianza del gettito tributario tenuto conto che l'articolo 2 indica espressamente che il decreto ministeriale dovrà fissare la misura dell'imposta di bollo unificata in modo da assicurare i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente, senza impatti negativi sui saldi di bilancio.
  Per quanto concerne, invece, l'introduzione delle nuove procedure previste dal provvedimento, appare opportuno acquisire elementi riguardo all'effettiva possibilità di realizzare gli adempimenti previsti Pag. 53in assenza di oneri, con particolare riferimento alla fase di avvio delle procedure. Ciò anche in considerazione del fatto che la nuova misura della tariffa, a carico dei soggetti che richiedono la immatricolazione o reimmatricolazione del veicolo, dovrà essere stabilita con il decreto ministeriale in misura tale da non risultare superiore alla somma delle due tariffe vigenti. Pertanto, il gettito complessivo della tariffa utilizzato per la copertura delle relative spese potrebbe anche essere inferiore a quello derivante dalle tariffe attualmente vigenti. Ulteriori chiarimenti appaiono, a suo avviso, necessari con riferimento alla modifica introdotta all'articolo 96, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice della strada) che sembrerebbe attribuire alla regione e al suo soggetto affidatario della riscossione l'attività di accertamento del mancato pagamento delle tasse automobilistiche per tre anni consecutivi – tale attività di accertamento è attribuita all'ACI, in base alla formulazione vigente del predetto comma 1. Sarebbero quindi utili chiarimenti sui profili finanziari della modifica introdotta, anche con riferimento al periodo transitorio di applicazione della nuova disciplina.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, comma 2, al fine di specificare che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 16.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
Atto n. 389.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 16 marzo 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI assicura che i nuovi compiti attribuiti alle amministrazioni pubbliche dall'articolo 1 possono essere svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente e che gli oneri derivanti dall'eventuale rimborso delle spese di missione dei componenti del Comitato di esperti, di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 6, comma 3, sono di entità trascurabile, attesa la cadenza semestrale delle riunioni, nonché la circostanza che i quattro esperti nominati hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio solo se non residenti a Roma.
  Segnala poi che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 14, comma 2, Pag. 54il Comitato di sicurezza finanziaria, per la predisposizione dell'analisi nazionale del rischio, può essere integrato dal contributo di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni e può avvalersi della collaborazione di studiosi e rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni private rappresentative delle categorie interessate. Al riguardo, sebbene la relazione tecnica affermi che tali contributi e collaborazioni, meramente eventuali, saranno effettuati a titolo gratuito, sottolinea che ciò non risulta nel testo della disposizione in esame: appare pertanto necessario specificare che i suddetti contributi e collaborazioni non diano luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
  Con riferimento agli adempimenti a carico dei soggetti obbligati, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, segnala che, riguardando soggetti esterni al perimetro della pubblica amministrazione, tali adempimenti non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Osserva quindi che l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per la comunicazione del titolare effettivo, di cui all'articolo 2, capoverso articolo 21, si configura come rinuncia a maggior gettito, atteso che i suddetti obblighi comunicativi sono di nuova introduzione.
  Inoltre, poiché l'OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-undecies del TUB), di cui all'articolo 2, capoverso articolo 45, è un organismo di diritto privato, dotato di autonomia finanziaria, non si riscontrano effetti sulla finanza pubblica derivanti dalla gestione del Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica.
  Infine assicura che dall'articolo 13-ter del decreto legislativo n. 109 del 2007, inserito dall'articolo 6, comma 1, lettera p), non deriva alcun impatto sulla finanza pubblica, poiché il citato articolo 13-ter non introduce alcuna riduzione della sanzione ma prevede semplicemente un criterio di commisurazione della sanzione stessa all'interno della forbice edittale astrattamente prevista dal legislatore.

  Tea ALBINI (MDP), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (atto n. 389);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    i nuovi compiti attribuiti alle amministrazioni pubbliche dall'articolo 1 possono essere svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente;
    gli oneri derivanti dall'eventuale rimborso delle spese di missione dei componenti del Comitato di esperti, di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 6, comma 3, sono di entità trascurabile, attesa la cadenza semestrale delle riunioni, nonché la circostanza che i quattro esperti nominati hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio solo se non residenti a Roma;
    ai sensi dell'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 14, comma 2, il Comitato di sicurezza finanziaria, per la predisposizione dell'analisi nazionale del rischio, può essere integrato dal contributo di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni Pag. 55e può avvalersi della collaborazione di studiosi e rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni private rappresentative delle categorie interessate;
    sebbene la relazione tecnica affermi che tali contributi e collaborazioni, meramente eventuali, saranno effettuati a titolo gratuito, ciò non risulta nel testo della disposizione in esame;
    appare pertanto necessario specificare che i suddetti contributi e collaborazioni non diano luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati;
    gli adempimenti a carico dei soggetti obbligati, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, trattandosi di soggetti esterni al perimetro della pubblica amministrazione, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per la comunicazione del titolare effettivo, di cui all'articolo 2, capoverso articolo 21, si configura come rinuncia a maggior gettito atteso che i suddetti obblighi comunicativi sono di nuova introduzione;
    l'OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-undecies del TUB), di cui all'articolo 2, capoverso articolo 45, è un organismo di diritto privato, dotato di autonomia finanziaria, pertanto non si riscontrano effetti sulla finanza pubblica derivanti dalla gestione del Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica;
    l'articolo 13-ter del decreto legislativo n. 109 del 2007, inserito dall'articolo 6, comma 1, lettera p), non determina alcun effetto sulla finanza pubblica, giacché esso non introduce alcuna riduzione della sanzione, ma prevede semplicemente un criterio di commisurazione della sanzione all'interno della forbice edittale astrattamente prevista dal legislatore;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 14, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai soggetti di cui al precedente periodo non sono corrisposti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 16.10.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 16.10.

DL n. 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.
C. 4394 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e II).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2017.

Pag. 56

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che la Commissione è ancora in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (vedi allegato 2), assicura innanzitutto che l'istituzione, in seno a ciascuna Corte di appello, di una sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, di cui all'articolo 1, anche alla luce delle modifiche introdotte dal Senato, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'ampliamento delle competenze delle citate sezioni specializzate, di cui all'articolo 4, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, giacché i provvedimenti gestionali connessi all'organizzazione degli uffici di sezione, saranno realizzati riprogrammando e ridistribuendo idoneamente le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Osserva che la lettura della trascrizione della videoregistrazione del colloquio innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale tramite un interprete e la verifica della correttezza di tale trascrizione da parte del medesimo interprete, di cui all'articolo 6, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per al finanza pubblica, in quanto tutte le Commissioni territoriali dispongono attualmente di traduttori-interpreti che già svolgono tali compiti con riguardo al verbale del colloquio.
  Osserva che, all'articolo 8, in materia di procedure per riconoscimento dello status di protezione internazionale, la disposizione di cui alla lettera b-bis), introdotta al Senato, relativa alla esclusione del trattenimento per le persone che versano in condizione di vulnerabilità, formalizza una prassi già esistente da cui non derivano nuovi adempimenti suscettibili di determinare effetti finanziari, in quanto le disposizioni vigenti già assicurano la verifica periodica della sussistenza di condizioni di vulnerabilità incompatibili con il trattenimento e la predisposizione di misure di assistenza e accoglienza particolari (articoli 7, comma 5, e 17, del decreto legislativo n. 142 del 2015).
  Conferma quindi che il collegamento audiovisivo occorrente a garantire la partecipazione del cittadino straniero (articolo 8, comma 1, lettera b), n. 3)) o comunitario (articolo 10, comma 1, lettera b)), trattenuto all'udienza di convalida del trattenimento, potrà essere effettuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che l'accelerazione dei procedimenti in materia di ricongiungimento familiare, di cui all'articolo 9, sarà sostenuta dagli uffici preposti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto concerne la previsione dell'articolo 12, riguardante l'assunzione di 250 unità di personale, segnala che l'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista per il 2017 (da 2.566.538 a 2.766.538 euro) pari a 200.000 euro, disposta dal maxiemendamento del Governo approvato dal Senato, è da imputare ai costi per l'espletamento delle relative procedure concorsuali.
  Prosegue assicurando che l'articolo 12, comma 1-bis, introdotto dal Senato, che interviene sui termini per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, così come la disposizione di cui all'articolo 13, comma 3-bis, che prevede la variazione del rapporto tra il numero delle sottocommissioni e il numero dei candidati del concorso. Su quest'ultimo punto fa infatti presente che la costituzione di un numero superiore di sottocommissioni, comportando una velocizzazione delle procedure concorsuali, assicura che non si determinino oneri superiori a quelli attualmente previsti per l'espletamento della procedura concorsuale, tenuto conto del fatto che l'aumento della spesa per i compensi è compensato dalla riduzione delle spese di missione dei componenti della commissione e delle sottocommissioni.Pag. 57
  Rileva che le attività derivanti dall'articolo 17, concernenti l'identificazione dei cittadini stranieri irregolari o soccorsi in mare, saranno svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, giacché le medesime attività sono già effettuate sulla base di obblighi derivanti dalla disciplina europea.
  Osserva che le spese di gestione del Sistema informativo automatizzato per la gestione dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare dei cittadini stranieri, di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, rientrano nell'ambito di quelle relative allo sviluppo del software quantificate in euro 750.000, che comprendono anche gli interventi di manutenzione e che l'utilizzo delle risorse del Fondo Sicurezza Interna ai fini della copertura dei predetti oneri non risulta suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo medesimo.
  Conferma che le competenze attribuite alle direzioni distrettuali antimafia dall'articolo 18, comma 3, riguardo alle indagini per i delitti di associazione per delinquere finalizzati a tutte le forme aggravate di traffico organizzato di migranti, saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Precisa che la stima degli oneri per l'ampliamento della rete dei centri per i rimpatri, prevista dall'articolo 19, comma 3, complessivamente pari a 13 milioni di euro, è stata effettuata moltiplicando il costo medio di ristrutturazione per ciascun posto letto calcolato con riferimento ai centri di Roma, Torino e Bari, pari a 10.158,53 euro, per il numero dei posti letto da realizzare, pari a 1.240. Per quanto riguarda il cronoprogramma degli interventi, si prevede di realizzare 500 posti letto nel 2017, per una spesa di circa 5 milioni di euro, 600 posti nel 2018, per una spesa di circa 6 milioni di euro e 140 posti nel 2019, per una spesa di circa 2 milioni di euro.
  Conferma che le risorse previste a copertura, a valere sul programma FAMI (Fondo Asilo, migrazione e integrazione), risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.
  Assicura che all'articolo 22, lettera a), l'utilizzo di quota parte dei proventi relativi al pagamento del contributo di 200 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, di cui all'articolo 9-bis della legge n. 91 del 1992, per la copertura delle spese relative al ricorso al servizio postale per la notifica degli atti e dei provvedimenti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, non compromette la realizzazione delle attività svolte a valere sui capitoli n. 2371 «Collaborazioni internazionali e cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione e asilo» e n. 2390 , pg. 2, «Fondo da ripartire» del CDR 4.
  Conferma che all'articolo 22, lettera b), la quota parte delle entrate relative al contributo sui premi assicurativi nei rami incendio, responsabilità civile auto, rischi diversi e furto, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, appare idonea a far fronte alla copertura finanziaria di oneri di natura permanente, fermo restando che quelli relativi alla gestione dei centri sono comunque legati all'andamento dei flussi migratori.
  Conferma altresì che il Fondo da ripartire per le esigenze correnti dei servizi dell'amministrazione, di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, reca le necessarie disponibilità per far fronte agli oneri ad esso imputati, pari a euro 200.000, dall'articolo 22, lettera c-bis), relativi all'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 12, comma 1.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 4394 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del DL n. 13/2017, recante Pag. 58Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale;
   preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'istituzione in seno a ciascuna Corte di appello di una sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, di cui all'articolo 1, anche alla luce delle modifiche introdotte dal Senato, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'ampliamento delle competenze delle citate sezioni specializzate, di cui all'articolo 4, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, giacché i provvedimenti gestionali connessi all'organizzazione degli uffici di sezione, saranno realizzati riprogrammando e ridistribuendo idoneamente le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    la lettura della trascrizione della videoregistrazione del colloquio innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale tramite un interprete e la verifica della correttezza di tale trascrizione da parte del medesimo interprete, di cui all'articolo 6, non determinano nuovi o maggiori oneri per al finanza pubblica in quanto tutte le Commissioni territoriali dispongono attualmente di traduttori-interpreti che già svolgono tali compiti con riguardo al verbale del colloquio;
    all'articolo 8, in materia di procedure per riconoscimento dello status di protezione internazionale, la disposizione di cui alla lettera b-bis), introdotta al Senato, relativa alla esclusione del trattenimento per le persone che versano in condizione di vulnerabilità, formalizza una prassi già esistente da cui non derivano nuovi adempimenti suscettibili di determinare effetti finanziari, in quanto le disposizioni vigenti già assicurano la verifica periodica della sussistenza di condizioni di vulnerabilità incompatibili con il trattenimento e la predisposizione di misure di assistenza e accoglienza particolari (articoli 7, comma 5, e 17, del decreto legislativo n. 142 del 2015);
    il collegamento audiovisivo occorrente a garantire la partecipazione del cittadino straniero (articolo 8, comma 1, lettera b), n. 3)) o comunitario (articolo 10, comma 1, lettera b)) trattenuto all'udienza di convalida del trattenimento potrà essere effettuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    l'accelerazione dei procedimenti in materia di ricongiungimento familiare, di cui all'articolo 9, sarà sostenuta dagli uffici preposti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    per quanto concerne la previsione dell'articolo 12 concernente l'assunzione di 250 unità di personale, l'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista per il 2017 (da 2.566.538 a 2.766.538 euro) pari a 200.000 euro, disposta dal maxiemendamento del Governo approvato dal Senato, è da imputare ai costi per l'espletamento delle relative procedure concorsuali;
    l'articolo 12, comma 1-bis, introdotto dal Senato, che interviene sui termini per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'Interno, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    la disposizione di cui all'articolo 13, comma 3-bis, che prevede la variazione del rapporto tra il numero delle sottocommissioni e il numero dei candidati del concorso, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    infatti, la costituzione di un numero superiore di sottocommissioni, comportando una velocizzazione delle procedure concorsuali, assicura che non si determinino oneri superiori a quelli attualmente Pag. 59previsti per l'espletamento della procedura concorsuale, tenuto conto del fatto che l'aumento della spesa per i compensi è compensato dalla riduzione delle spese di missione dei componenti della commissione e delle sottocommissioni;
    le attività derivanti dall'articolo 17, concernenti l'identificazione dei cittadini stranieri irregolari o soccorsi in mare, saranno svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, giacché le medesime attività sono già effettuate sulla base di obblighi derivanti dalla disciplina europea;
    le spese di gestione del Sistema informativo automatizzato per la gestione dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare dei cittadini stranieri, di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, rientrano nell'ambito di quelle relative allo sviluppo del software quantificate in euro 750.000, che comprendono anche gli interventi di manutenzione;
    l'utilizzo delle risorse del Fondo Sicurezza Interna ai fini della copertura dei predetti oneri non risulta suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo medesimo;
    le competenze attribuite alle direzioni distrettuali antimafia dall'articolo 18, comma 3, riguardo alle indagini per i delitti di associazione per delinquere finalizzati a tutte le forme aggravate di traffico organizzato di migranti, saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    la stima degli oneri per l'ampliamento della rete dei centri per i rimpatri, prevista dall'articolo 19, comma 3, complessivamente pari a 13 milioni di euro, è stata effettuata moltiplicando il costo medio di ristrutturazione per ciascun posto letto calcolato con riferimento ai centri di Roma, Torino e Bari, pari a 10.158,53 euro, per il numero dei posti letto da realizzare, pari a 1.240;
    per quanto riguarda il cronoprogramma degli interventi, si prevede di realizzare 500 posti letto nel 2017, per una spesa di circa 5 milioni di euro, 600 posti nel 2018, per una spesa di circa 6 milioni di euro e 140 posti nel 2019, per una spesa di circa 2 milioni di euro;
    le risorse previste a copertura, a valere sul programma FAMI (Fondo Asilo, migrazione e integrazione), risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo;
    all'articolo 22, lettera a), l'utilizzo di quota parte dei proventi relativi al pagamento del contributo di 200 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, di cui all'articolo 9-bis della legge n. 91 del 1992, per la copertura delle spese relative al ricorso al servizio postale per la notifica degli atti e dei provvedimenti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, non compromette la realizzazione delle attività svolte a valere sui capitoli n. 2371 «Collaborazioni internazionali e cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione e asilo» e n. 2390, pg. 2, «Fondo da ripartire» del CDR 4;
    all'articolo 22, lettera b), la quota parte delle entrate relative al contributo sui premi assicurativi nei rami incendio, responsabilità civile auto, rischi diversi e furto, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, appare idonea a far fronte alla copertura finanziaria di oneri di natura permanente, fermo restando che quelli relativi alla gestione dei centri sono comunque legati all'andamento dei flussi migratori;
    il Fondo da ripartire per le esigenze correnti dei servizi dell'amministrazione, di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, reca le necessarie disponibilità per far fronte Pag. 60agli oneri ad esso imputati, pari a euro 200.000, dall'articolo 22, lettera c-bis), relativi all'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 12, comma 1;
  rilevato che le coperture complessive del provvedimento risultano di importo leggermente superiore a quello degli oneri recati dal provvedimento medesimo, giacché la copertura indicata nell'ultimo anno del triennio considera come onere a regime l'onere massimo, anche se riferito ad un esercizio successivo al terzo anno,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.
C. 3916 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 aprile 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI precisa che nella relazione tecnica non vengono considerati gli oneri per «diaria giornaliera», in quanto tali diarie sono state soppresse dal decreto-legge n. 78 del 2010, e che dagli articoli da 6 a 8 del Protocollo, relativi alle ipotesi di limitazione o esenzione della tutela risarcitoria, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di ipotesi già previste dall'articolo 303 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (testo unico in materia ambientale).
  Osserva che all'articolo 3, comma 1, in considerazione del passaggio al nuovo anno finanziario e della natura degli oneri oggetto di copertura, appare necessario aggiornare al 2017 la decorrenza degli oneri medesimi e la relativa copertura finanziaria e che appare inoltre necessario precisare, all'articolo 3, comma 1, l'anno a decorrere dal quale si produce l'onere relativo alle spese diverse da quelle di missione.
  Rileva infine che appare necessario sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 3, giacché non tengono conto della nuova procedura in materia di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa disposta dall'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, che deve intendersi automaticamente applicabile in caso di sforamento degli oneri, in relazione ad ogni legge recante previsioni di spesa.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 3916 Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    nella relazione tecnica non vengono considerati gli oneri per «diaria giornaliera», in quanto tali diarie sono state soppresse dal decreto-legge n. 78 del 2010;
    dagli articoli da 6 a 8 del Protocollo, relativi alle ipotesi di limitazione o esenzione della tutela risarcitoria, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di Pag. 61ipotesi già previste dall'articolo 303 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (testo unico in materia ambientale);
    all'articolo 3, comma 1, in considerazione del passaggio al nuovo anno finanziario e della natura degli oneri oggetto di copertura, appare necessario aggiornare al 2017 la decorrenza degli oneri medesimi e la relativa copertura finanziaria;
    appare inoltre necessario precisare, all'articolo 3, comma 1, l'anno a decorrere dal quale si produce l'onere relativo alle spese diverse da quelle di missione;
    appare infine necessario sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 3, giacché non tengono conto della nuova procedura in materia di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa disposta dall'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, che deve intendersi automaticamente applicabile in caso di sforamento degli oneri, in relazione ad ogni legge recante previsioni di spesa,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'onere derivante dalle spese di missione di cui agli articoli 13 e 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, valutato in euro 30.520 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle rimanenti spese, pari a euro 220.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
   all'articolo 3, sopprimere i commi 2 e 3».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.15.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 6 aprile 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 16.15.

5-08679 Rizzo e altri: Sui mutui accesi dal comune di Caltagirone con la Cassa depositi e prestiti.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dalla rappresentante del Governo.

  Francesco BOCCIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 16.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.25.

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AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
C. 1013.

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.
Nuovo testo C. 1041.

RISOLUZIONI

7-01212: Sui bilanci di previsione degli enti territoriali interessati dai recenti eventi sismici e dai recenti eccezionali fenomeni meteorologici.

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