CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 aprile 2017
798.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 132

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. – Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro.

  La seduta comincia alle 9.05.

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, comunica che, a far data dal 27 marzo 2017, l'onorevole Carmelo LO MONTE ha cessato di far parte della Commissione.

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.
C. 4394 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), relatrice, illustra il provvedimento in titolo sottolineando che la Commissione è chiamata ad esprimere con sollecitudine il parere alle Commissioni riunite I e II sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, presentato al Senato dal presidente Gentiloni e dai Ministri Minniti, Orlando, Alfano e Padoan, recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, approvato, con modificazioni, dall'altro ramo del Parlamento il 29 marzo scorso. Ricorda che il provvedimento sarà esaminato dall'Aula della Camera a partire dal prossimo lunedì 10 aprile, tenuto conto che il decreto-legge è in scadenza il 18 aprile prossimo.
  Osserva che, come recita la relazione che accompagna il provvedimento, il decreto-legge «si è reso necessario ed urgente Pag. 133per apprestare misure adeguate a definire sempre più celermente i procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché i relativi ricorsi giurisdizionali in considerazione dell'aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale e delle impugnazioni giurisprudenziali, aumento collegato alle crisi internazionali in atto».
  Per perseguire questo obiettivo il decreto-legge istituisce, innanzitutto, un giudice specializzato, nel rispetto delle norme previste dalle convenzioni internazionali a tutela dei diritti umani dei richiedenti. Da tempo, infatti, l'EASO l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e l'UNHCR avevano evidenziato per l'Italia la criticità derivante dall'assenza di un organo di impugnazione specializzato.
  Quanto all'incremento delle domande di protezione internazionale, segnala che se nel 2013 esse sono state 26.620, al 31 dicembre 2016 sono diventate 123.600. Rispetto al 2015 nel 2016 le domande sono aumentate del 47,20 per cento mentre le decisioni sono aumentate del 28,10 per cento. L'esponenziale aumento delle domande di asilo dirette alle Commissioni territoriali si è tradotto, evidentemente, in un altrettanto esponenziale incremento del numero delle impugnazioni in sede giurisdizionale delle decisioni amministrative.
  Ritiene opportuno ricordare che i sistemi di impugnazione previsti nei diversi Stati membri si articolano su un numero variabile di gradi di giudizio; un gran numero di sistemi di impugnazione riserva l'esame in fatto e in diritto esclusivamente al primo grado. Sul piano comparato ritiene utile ricordare che nell'Unione europea in nove Stati membri ci sono organi specializzati di impugnazione di primo grado (Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Grecia, Francia, Malta, Polonia, Irlanda, Regno Unito).
  Sottolinea che l'afflusso eccezionale di migranti impone di velocizzare, da un lato, i tempi di identificazione delle persone e, dall'altro, di ridurre i tempi di definizione delle procedure, tanto amministrative quanto giurisdizionali, volte ad accertare lo status di persona internazionalmente protetta per chi ne presenta domanda.
  A tal fine, le disposizioni del decreto sono anche rivolte a potenziare la capacità e l'efficienza del sistema, con l'obiettivo di comprimere i tempi per la definizione della posizione giuridica dei cittadini stranieri e di avviare rapidamente i migranti in arrivo verso le forme di accoglienza previste ovvero verso le misure idonee ad assicurarne il rimpatrio.
  Sottolinea che accanto all'obiettivo di accertare più rapidamente il diritto alla protezione internazionale, il provvedimento si propone, infine, di intensificare gli strumenti idonei ad assicurare l'effettività dei provvedimenti di espulsione e allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini stranieri in condizione di soggiorno irregolare, in particolare attraverso il potenziamento della rete dei centri di identificazione ed espulsione e nuove risorse finanziarie per l'esecuzione dei rimpatri.
  Per realizzare questi obiettivi il Capo I reca le norme occorrenti all'istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione e asilo, nonché alla semplificazione del ricorso giurisdizionale avverso le decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Il numero delle sezioni specializzate è fissato in quattordici sull'intero territorio nazionale sulla base dei dati relativi al numero delle domande di protezione internazionale esaminate, negli anni 2015 e 2016, da ciascuna commissione territoriale o sezione distaccata (Roma, Catanzaro, Bari, Catania, Palermo, Venezia, Firenze, Milano, Napoli, Bologna, Torino, Cagliari, Brescia e Lecce).
  Tra le norme previsto in tale Capo, segnala l'articolo 2 secondo cui i giudici delle sezioni specializzate sono scelti tra magistrati dotati di specifiche competenze, muovendo dalla premessa secondo cui l'esame di queste tipologie di controversie richiede una specifica formazione. La Scuola superiore della magistratura viene pertanto investita del compito di organizzare, Pag. 134in collaborazione con l'EASO e con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, corsi di formazione destinati ai magistrati che intendono acquisire una specifica formazione in materia.
  Nella medesima prospettiva si prevede che ai fini dell'assegnazione del personale di magistratura alle sezioni specializzate si riconosca preferenza ai magistrati in possesso, oltre che della padronanza della lingua inglese, di una specifica competenza per essere stati addetti, per almeno due anni, alla trattazione delle controversie attratte nella competenza delle nuove sezioni ovvero per aver partecipato ai corsi di formazione. È previsto che specifiche sessioni delle iniziative formative debbano essere dedicate alle tecniche di svolgimento del colloquio e, in particolare, del metodo originariamente elaborato dalla polizia norvegese per interrogare i minori e ritenuto dall'EASO il metodo più valido al livello europeo per intervistare i richiedenti asilo (tale metodo, denominato DCM, è quello attualmente impiegato per la condizione delle interviste in Francia, Germania, Belgio, Olanda, Svezia, Norvegia, Finlandia, Grecia e Italia).
  Passando al Capo II, esso reca misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri, nonché per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. Inoltre, reca misure di supporto ad interventi educativi nella materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova.
  In questo contesto ritiene significativo segnalare, nel quadro delle misure di tutela degli stranieri coinvolti, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 che novella l'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, prevedendo un obbligo espresso di videoregistrazione del colloquio personale del richiedente innanzi alla Commissione territoriale. Sono dettate le modalità di trascrizione del colloquio con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale, nonché di conservazione del file contenente la videoregistrazione.
  All'articolo 7 si riscrive, invece, la disciplina delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale. Rimeditando la scelta compiuta dal legislatore del 2011 con l'articolo 19 del decreto legislativo n. 150, si prevede che tali controversie siano regolate dal rito camerale, a contraddittorio scritto e a udienza eventuale, anziché dal rito sommario di cognizione. È da sottolineare che anche la Corte europea per i diritti umani ha considerato il rito processuale camerale conforme, oltre che ai nostri principi costituzionali, al modello internazionale di giusto processo, di cui agli articoli 5 e 6 della CEDU, nonché all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si prevede inoltre che le nuove sezioni specializzate siano competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia, pacificamente compresa, per diritto vivente, nella giurisdizione ordinaria. È, inoltre, aggiunto un articolo al decreto legislativo n. 150 del 2011 con cui si prevede che le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia sono regolate dal rito sommario di cognizione, in tal modo risolvendo un contrasto interpretativo presente nella giurisprudenza di merito relativamente al rito processuale applicabile a tali controversie.
  All'articolo 8 si novella il decreto legislativo n. 142 del 2015 per prevedere che il richiedente protezione internazionale sia iscritto nell'anagrafe della popolazione residente.
  L'articolo 9, comma 1, lettera a), modifica il Testo unico in materia di permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con disposizioni riguardanti il regime di annotazione dello status di protezione internazionale sui permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e il regime di allontanamento dei lungo soggiornanti, e dei loro familiari, quando costoro abbiano ottenuto la protezione internazionale in uno Stato membro diverso dall'Italia. Pertanto, Pag. 135con le nuove disposizioni si prevede l'obbligo per le istituzioni italiane di attivarsi quando ad un cittadino di Paese terzo, titolare di un permesso UE di lungo soggiorno rilasciato dall'Italia, sia stata concessa (per la prima volta o anche a seguito di trasferimento) la protezione internazionale da un altro Stato membro, e questo secondo Stato membro, nelle more del rilascio di un proprio permesso UE di lungo soggiorno, abbia richiesto alle istituzioni italiane di aggiornare il permesso italiano riportando nel campo «annotazioni» la dicitura «protezione internazionale rilasciata da [nome del secondo Stato membro] il [data del rilascio]». In tal caso, le istituzioni italiane sono tenute ad aggiornare il documento italiano entro tre mesi dalla richiesta del secondo Stato membro. La disposizione è altresì volta a superare la contestazione della Commissione europea relativa al mancato recepimento della direttiva 2011/51/UE. La disposizione, che introduce all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998 il comma 11-bis, disciplina l'allontanamento dello straniero il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l'annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale e dei suoi familiari. Detto allontanamento è effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualità della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti, l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il divieto di espulsione e di respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione. Se, invece, è l'Italia a concedere per la prima volta, oppure ad assumere secondo le regole del trasferimento, la protezione internazionale di un cittadino di Paese terzo titolare di un permesso UE di lungo soggiorno rilasciato da un secondo Stato membro, è obbligo delle istituzioni italiane richiedere al secondo Stato membro di annotare su quel permesso di lungo soggiorno la protezione internazionale dell'Italia; il secondo Stato membro dovrà aggiornare il proprio documento entro tre mesi dalla richiesta italiana.
  Nell'ambito del Capo III, evidenzia anche l'articolo 14 del decreto-legge che, a seguito di interventi emendativi apportati in sede referente durante l’iter al Senato, prevede l'incremento di venti unità – nel testo iniziale erano 10 – del contingente di personale locale a contratto impiegato, di cui all'articolo 152 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, presso le sedi diplomatiche e consolari nel continente africano, per le necessità di potenziamento della rete in connessione con l'emergenza migratoria in atto, provvedendo anche alla relativa copertura finanziaria. Si tratta di un aumento di personale disposto per fare fronte ad accresciute esigente derivanti dal potenziamento della presenza diplomatica e consolare in Africa e anche per liberare risorse su altri quadranti di crisi.
  Inoltre, il nuovo comma 1-bis, prevede che, al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, sia autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018 per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  Il Capo III del provvedimento reca disposizioni intese a garantire le operazioni di identificazione dei cittadini stranieri, con particolare riguardo alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, nonché l'effettività dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini stranieri che non hanno diritto a soggiornarvi.
  Tra gli articoli inseriti in questa parte del provvedimento, l'articolo 16 reca una novella al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, tesa ad assicurare una celere definizione dei ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale e di quelli per motivi di prevenzione del terrorismo. Atteso il Pag. 136particolare carattere di urgenza del provvedimento, che mira a salvaguardare gli interessi dello Stato alla sicurezza pubblica e la necessità che la posizione dello straniero venga definita nel più breve tempo, occorre infatti assicurare una corsia «preferenziale» ai procedimenti giurisdizionali attinenti a tali provvedimenti. La nuova disposizione introduce una nuova lettera m-sexies) all'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, prevedendo una nuova ipotesi di rito abbreviato che, nel rispetto del diritto di difesa dell'interessato, permetta di contemperare le esigenze di prevenzione a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica.
  A tal proposito ricorda che il numero di espulsioni annue adottate per motivi di sicurezza nazionale, attesa la particolarità della fattispecie, è molto esiguo. In particolare nel corso del 2015 sono state disposte 40 espulsioni, 34 nel 2016 e 2 nel 2017.
  L'articolo 17 fornisce una cornice normativa alle misure organizzative che l'Italia si è impegnata ad adottare, nei settori dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio, anche in conseguenza dell'individuazione, da parte dell'Unione europea, di misure concrete di solidarietà nei confronti degli Stati membri in prima linea, come l'Italia, nel fronteggiare la crisi venutasi a creare nel Mediterraneo, in conseguenza degli afflussi eccezionali di migranti, attraverso la ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale tra tutti gli Stati membri, nonché con l'invio di squadre dell'EASO, di Frontex ed altre agenzie competenti, nei Paesi sottoposti ad una maggiore pressione, con il fine di fornire un supporto operativo nelle procedure di identificazione e di rilevamento delle impronte digitali.
  Segnala anche il nuovo articolo 19-bis che prevede che le disposizioni del decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati e ciò in ragione del fatto che disposizioni specifiche e di particolare tutela nei confronti di tali minori sono dettate nel provvedimento di recente licenziato dalla Camera, oltre che dal decreto legislativo n. 142 del 2015.
  Segnala, altresì, il nuovo articolo 21-bis, relativo al differimento della sospensione fino al 15 dicembre 2017 di adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa in considerazione del permanere nell'isola dello stato di crisi, dichiarato nel 2011, in ragione dei flussi migratori e dei connessi adempimenti in materia di protezione umanitaria.
  Alla luce di quanto fin qui esposto, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Il Viceministro Mario GIRO si associa alla rappresentazione del provvedimento fornita dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 9.10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. – Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro.

  La seduta comincia alle 9.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011.
C. 4224 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Edmondo CIRIELLI (FdI-AN), relatore, illustra l'Accordo in titolo segnalando che esso mira alla realizzazione, in conformità con rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi internazionali assunti, di uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione bilaterale di polizia ai fini di una più efficace azione di contrasto al crimine transfrontaliero, in particolare quello connesso all'immigrazione illegale, alla tratta di esseri umani e al traffico illegale di sostanze stupefacenti.
  L'Accordo è stato definito in esito ad una fase negoziale avviatasi formalmente nel 2005 ma preceduta da contatti per lo sviluppo di iniziative congiunte di controllo delle frontiere risalenti al 2001.
  Evidenzia che nella relazione illustrativa si precisa che il testo dell'Accordo è stato redatto sulla base di un modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che è l'Autorità competente responsabile dell'attuazione dell'intesa per la parte italiana, mentre per la Croazia è il Ministero dell'interno – Direzione generale della polizia con le proprie unità organizzative interne e le unità locali di polizia.
  Dopo aver specificato gli ambiti di competenza per territorio, l'Accordo definisce le modalità della cooperazione transfrontaliera, prevedendo scambio di informazioni, collegamenti per le comunicazioni e telecomunicazioni, armonizzazione delle attività operative, istruzione e formazione professionale. L'articolato disciplina lo scambio di funzionari di polizia, gruppi di lavoro congiunti, l'invio di ufficiali di collegamento e il coordinamento di attività operative. Un capitolo specifico è dedicato alla protezione ed alla riservatezza dei dati personali. Segnala, inoltre, che negli ultimi tempi il nostro Paese è stato colpito da numerosi episodi di rapina commessi da criminali stranieri provenienti dall'Est.
  Ricorda, infine, che il nostro Paese è stato un punto di riferimento strategico per Zagabria nel suo cammino verso l'integrazione europea, parimenti a quanto accaduto per l'ingresso croato nella NATO, vivamente sostenuto dall'Italia. Le relazioni bilaterali sono particolarmente intense in ogni settore, a partire da quello economico, essendo l'Italia il primo partner commerciale della Croazia.
  Confida pertanto in una rapida approvazione del provvedimento dal momento che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento comunitario, né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, a partire dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata e i relativi protocolli.

  Il Viceministro Mario GIRO si associa all'illustrazione svolta dal relatore.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.15.

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