CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 aprile 2017
797.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 189

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe CASTIGLIONE.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 25/2017 – Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
C. 4373 Governo.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta del 30 marzo scorso.

  Luca SANI, presidente e relatore, ricorda che nella seduta di giovedì 30 marzo, in qualità di relatore, ha introdotto la discussione e che la Commissione è chiamata a esprimere il parere nella seduta odierna. Ricorda, a tal proposito, di Pag. 190aver inviato a tutti i commissari nella giornata di ieri una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).
  Avverte infine che il gruppo Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente ha presentato una proposta di parere alternativa (vedi allegato 2).

  Massimiliano BERNINI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto sulla proposta di parere del relatore, ricorda preliminarmente che la Commissione Agricoltura si è già espressa sulla questione dei voucher nel dicembre 2015, in occasione dell'approvazione di una risoluzione unificata concernente interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura, esaminata congiuntamente alla Commissione Lavoro. In tale risoluzione era formulato un impegno al Governo volto, tra l'altro, «a intensificare l'attività di vigilanza e di controllo finalizzata al corretto utilizzo dei voucher per prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura».
  Rammenta quindi che l'istituto del lavoro accessorio è stato introdotto dalla così detta legge Biagi n. 30 del 2003 e dai successivi decreti attuativi, con lo scopo di regolare in modo semplice e non burocratico, le prestazioni brevi, saltuarie, accessorie e discontinue per le quali era ed è in uso il pagamento in nero. Da questo punto di vista osserva che il tentativo del legislatore di allora era nobile e assolutamente razionale, perché era quello di regolarizzare forme «non regolate» o «non regolari» di lavoro.
  Fa presente quindi che nella normativa primigenia queste forme di lavoro erano per lo più rappresentate dai piccoli lavori domestici, dal giardinaggio, dalla pulizia, dalla manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti, dall'insegnamento privato supplementare (come le ripetizioni), dalla consegna porta a porta.
  Sottolinea tuttavia che da allora fino ad oggi vi è stato un allargamento spropositato, attraverso la «legge Fornero» e gli ultimi decreti attuativi del «Jobs act», dell'applicazione dei voucher e si è arrivati all'odierna visione distorta del lavoro accessorio, nella cui definizione rientrano, a suo avviso, anche moltissime prestazioni continuative e subordinate.
  Dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa della materia, rimarca che, sia nella Commissione Agricoltura, sia nella Commissione competente in sede referente, il Movimento 5 Stelle si è sempre dichiarato contrario all'utilizzo distorto che si è fatto dei voucher in agricoltura e negli altri settori economici in più di un decennio. Cita, a tal proposito, i dati presentati in un rapporto della UIL che dimostrano che i settori che dovevano essere «protagonisti» quasi assoluti dell'istituto dei buoni lavoro, come il giardinaggio, il lavoro domestico, le attività sportive, rappresentano poco meno del 15 per cento dei buoni venduti. Inoltre, si è passati da un maggior utilizzo del voucher per gli over 50 ad una prevalenza nella fascia di età under 49 anni che nel 2014, ha assorbito l'80 per cento di voucheristi, mentre sul fronte del lavoro nero, i voucher hanno coperto buona parte delle mansioni che dovevano essere regolarizzate in modo ben diverso.
  Segnala inoltre che, tra le province che maggiormente utilizzano il voucher, vi sono quelle dove vi è una spiccata «stagionalità» del lavoro, dimostrando l’«insano» connubio tra voucher e lavoro stagionale, mentre dall'altra parte, le province che meno utilizzano i voucher, sono quelle dove è più alta la disoccupazione ed il lavoro nero.
  Tra gli altri elementi di contrarietà, sottolinea che l'istituto produce inevitabilmente pensioni minime, instabilità lavorativa, bassa professionalità e soprattutto, un «buco fiscale» nelle casse dello Stato ed un indebolimento del sistema di sostegno al reddito, visto che le prestazioni remunerate con i buoni INPS non danno diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (quali la disoccupazione, la maternità, la malattia e gli assegni familiari, benché sia riconosciuto ai fini del diritto alla pensione).
  Reputa che ci si trovi di fronte ad un fallimento, o quanto meno ad uno snaturamento Pag. 191dell'istituto dei voucher, sul quale però il Governo fa una marcia indietro non tanto per un atto di resipiscenza, (considerato che il Ministro Poletti fino a qualche mese fa parlava addirittura di togliere o innalzare il limite di retribuzione per il prestatore), quanto per non andare incontro all'ennesima debacle referendaria.
  Riguardo alla proposta di parere del relatore, ritiene che i lavori stagionali in agricoltura non siano lavori di tipo accessorio, ma richiedano professionalità e competenze che devono essere giustamente remunerate e riconosciute come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, mentre la «patologia» dei voucher nel mercato del lavoro genera solo precarietà e povertà. Da questo punto di vista, osserva che nella proposta di parere non si distinguono con chiarezza le due fattispecie.
  Concludendo, per le ragioni esposte e per il timore che comunque i voucher saranno reintrodotti dal Governo, preannuncia il voto di astensione del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore.

  Paolo RUSSO (FI-PdL), ricordando di aver presentato una proposta di parere contrario, alternativa a quella del relatore, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo su quest'ultima.
  La proposta di parere del relatore a suo avviso non coglie infatti il grido di allarme lanciato dal comparto agricolo che sin qui ha utilizzato correttamente ed in maniera stabile i voucher (per circa 350 mila giornate di lavoro), e che si vede all'improvviso del tutto privato di un utile strumento di regolazione del lavoro accessorio. Esprime rammarico per la posizione assunta dal Gruppo di maggioranza relativa sul provvedimento in esame, che denota una scarsa sensibilità verso il tema in discussione e che, a suo giudizio, si giustifica solo in nome dell'appartenenza politica ad un partito che ha l'esigenza di evitare lo svolgimento della consultazione referendaria.
  Sarebbe stato invece opportuno che la Commissione Agricoltura assumesse una propria autonoma posizione e approvasse un parere articolato, contenente severe critiche di metodo e di merito sul provvedimento in questione, che per certi aspetti è comprensibile, ma che per il settore primario produce un danno secco che penalizza anche i giovani, gli studenti, i pensionati, i cassa integrati che hanno beneficiato di tale strumento.
  Si domanda, infatti, quale sia il senso di esprimere oggi un parere favorevole all'abrogazione tout court dell'istituto dei voucher – anche in quei settori, come il comparto agricolo, nei quali ad un'attenta analisi non si sono verificati abusi – e, contestualmente, esprimere l'esigenza che quanto prima il legislatore torni a legiferare sulla materia, riprendendo la giusta intuizione del compianto Biagi, al quale si deve l'introduzione nel nostro ordinamento di tale strumento giuridico.
  Manifesta dunque preoccupazione per il fatto che nel parere che la Commissione si accinge a votare non si faccia cenno alla protesta forte proveniente dal mondo agricolo e all'assoluta necessità di ritornare su questo tema, esprimendo anche un giudizio profondamente negativo sul modo di legiferare nel nostro Paese.

  Adriano ZACCAGNINI (MDP) sottolinea che negli ultimi anni i voucher sono diventati uno strumento insopportabile della mercificazione del lavoro, della spoliazione dei diritti dei lavoratori, che è stata progressiva, creando una sorta di compensazione nella fase di austerithy per dare soddisfazione agli interessi del libero mercato.
  A suo avviso, i dati dimostrano che i voucher sono stati utilizzati non per i rapporti di lavoro occasionale, ma come stratagemma di cui le grandi imprese hanno beneficiato registrando maggiori profitti sulla pelle dei lavoratori, che avrebbero avuto invece bisogno di maggiori tutele, trovandosi spesso in una posizione di debolezza nei confronti dei datori di lavoro. Pag. 192
  Rimarca che il progressivo allargamento dell'ambito di applicazione dell'istituto ha portato a stravolgerne natura e funzioni. Ad oggi, l'unico settore in cui a suo avviso sarebbe opportuno mantenere la possibilità di ricorrere ai buoni lavoro è quello del lavoro occasionale presso le famiglie; non più invece per le imprese, in quanto ritiene vi siano già numerose tipologie contrattuali che possono soddisfare le esigenze ad essi sottese.
  Ritiene inoltre necessario riconsiderare il tema dei voucher alla luce dello stretto legame con i percorsi previdenziali da assicurare ai lavoratori dipendenti, spesso difficili da costruire a causa della precarietà che viene strutturalmente affermata con il ricorso ai buoni lavori, e la questione del reddito di base, che occorrerebbe introdurre come forma di welfare integrato per supportare milioni di famiglie e di lavoratori intermittenti in questa fase di crisi.
  Nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore, in quanto ritiene necessario abrogare lo strumento dei voucher, precisa che tale voto è condizionato al percorso che si dovrà intraprendere, e sul quale la sua parte politica vigilerà, di una reintroduzione di tale strumento che elimini le distorsioni che hanno portato alla spoliazione dei diritti dei lavoratori.

  Laura VENITTELLI (PD), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazione presentata dal relatore, richiama un noto brocardo che riassume pienamente la situazione attuale in materia di disciplina del lavoro accessorio: melius re perpensa.
  Gli istituti del lavoro accessorio – che sono cosa diversa dagli istituti del lavoro stagionale, che può essere configurato anche come lavoro a tempo determinato – rappresentano infatti un valore nel nostro ordinamento e sono stati faticosamente riconosciuti a livello normativo a partire dal 2003. Essi, come tali, non sono messi in discussione dal decreto-legge in esame.
  L'intervento normativo di cui oggi si discute è infatti volto unicamente a ripensare l'istituto dei vouchers che – come testimoniato dai dati forniti dal relatore in sede di illustrazione del provvedimento – non ha assicurato, nella sua concreta applicazione, una adeguata valorizzazione del lavoro accessorio.
  Come bene affermato nel parere, ferma restando l'esigenza che gli istituti del lavoro accessorio siano disciplinati nel modo che ne consenta la maggiore e la migliore applicazione, appare dunque necessario che vengano individuati in tempi rapidi nuovi strumenti più idonei a questo scopo.
  Reputando che questo messaggio sia formulato in modo forte e chiaro nella proposta di parere del relatore Sani – che, precisa, non contiene alcun elemento di confusione tra lavoro stagionale e lavoro accessorio, riferendosi esclusivamente alle attività agricole di carattere stagionale – ribadisce il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere in discussione.

  Mino TARICCO (PD), pur preannunciando il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, svolge una serie di considerazioni in dissenso dal proprio gruppo.
  In particolare, pur essendo indispensabile per il comparto agricolo una adeguata regolamentazione del lavoro accessorio, ritiene che, quando il legislatore porrà nuovamente mano alla disciplina in questione, regolamentando nuove modalità di prestazione del lavoro occasionale, si dovrà discostare sotto molti aspetti dall'attuale disciplina.
  Lo strumento dei voucher in costanza della sua applicazione ha infatti determinato un ingrossamento delle fila dei lavoratori stranieri impiegati nelle attività agricole di carattere stagionale. Ciò in quanto le ricadute dello strumento in termini impositivi lo hanno reso poco appetibile per i pensionati che, assieme agli studenti e ai cassaintegrati, erano gli unici soggetti titolati ad utilizzarlo.
  Replicando al collega Bernini ci tiene poi a precisare che le considerazioni da questi svolte sul lavoro stagionale nel Pag. 193mondo agricolo non sono calzanti e denotano una scarsa conoscenza della realtà del settore primario, dove molteplici sono le attività agricole di carattere stagionale, che sono cosa ben diversa dal lavoro stagionale in senso proprio, rispetto alle quali ben si attagliano gli istituti del lavoro accessorio. Auspica pertanto una tempestiva adozione, da parte del Governo, di nuovi strumenti di disciplina che siano al contempo idonei a correggere le criticità emerse in sede di applicazione dell'istituto dei vouchers.

  Luciano AGOSTINI (PD), pur preannunciando anch'egli il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, svolge una serie di considerazioni in dissenso dal proprio gruppo. In particolare, fa presente come la situazione odierna, che porta il Paese nelle scelte in materia gius-lavoristica indietro di vent'anni, la si sarebbe potuta evitare se solo in sede di disciplina dell'istituto dei vouchers nel 2015 si fosse dato ascolto alle opinioni espresse dalle rappresentanze sindacali. Soprattutto per il mondo agricolo, che conosce attività di carattere stagionale quali la vendemmia, la raccolta degli ortaggi, rispetto alle quali l'ordinamento non offre più istituti per sottrarre al mercato nero il lavoro prestato, il decreto-legge crea un vulnus che desta preoccupazione. Reputa conclusivamente necessario che il Governo sia sollecitato a porre riparo in tempi stretti al vuoto normativo determinatosi con l'abrogazione delle vigenti norme in materia di vouchers.

  Luca SANI, presidente e relatore, replicando al collega Bernini, ci tiene a precisare che nella proposta di parere che ha sottoposto alla Commissione, non è presente alcuna equiparazione tra lavoro accessorio e lavoro stagionale, essendovi invece il solo riferimento alle attività agricole di carattere stagionale, per le quali può essere evidentemente impiegata manodopera assunta con contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato o accessorio. Se però l'espunzione dal testo del riferimento alle suddette attività agricole di carattere stagionale dovesse indurre i deputati del MoVimento 5 Stelle a rivedere il proprio orientamento di voto sulla proposta di parere che ha presentato, non esiterebbe a riformularla nel senso testé indicato.

  Massimiliano BERNINI (M5S), nel ringraziare il presidente, precisa che il voto di astensione del suo gruppo – che quindi conferma – è motivato anche da altre valutazioni.

  Luca SANI, presidente e relatore, pone in votazione la proposta di parere che ha presentato in qualità di relatore, avvisando che dalla sua eventuale approvazione deriverà la preclusione della proposta di parere alternativo presentata dal gruppo Forza Italia.
  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 1).

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lampur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.
C. 3916 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giovanni FALCONE (PD), relatore, fa presente che la Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere alla III Commissione, per le parti di competenza, il parere sul disegno di legge di ratifica del Protocollo addizionale, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010, relativo al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza del 29 gennaio 2000 – a sua volta addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità – entrato in vigore a livello internazionale dall'11 settembre 2003 e ratificato dall'Italia con la legge 15 gennaio 2004, n. 27. Pag. 194
  Ricorda che il Protocollo di Cartagena si propone di contribuire al trasferimento, alla manipolazione e all'utilizzazione in sicurezza degli organismi viventi geneticamente modificati che possono avere un impatto negativo sulla biodiversità, considerando anche i rischi per la salute umana e i movimenti transfrontalieri di detti organismi. Esso rappresenta il primo strumento legale internazionale che verte in modo specifico su aspetti legati alla sicurezza ambientale e sanitaria connessi all'utilizzazione di organismi geneticamente modificati e rappresenta il primo strumento attuativo della Convenzione sulla diversità biologica.
  Il Protocollo di Nagoya-Kuala Lumpur si compone di un preambolo e 21 articoli e mira all'individuazione di misure di risposta in caso di danno o di sufficiente probabilità di danno alla biodiversità in conseguenza di movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati.
  L'articolo 1 enuncia sinteticamente l'obiettivo del Protocollo addizionale, ovvero quello di elaborare norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati, onde contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana.
  L'articolo 2 contiene una serie di definizioni: in particolare il termine danno definisce un effetto negativo sulla biodiversità misurabile o osservabile su basi scientificamente solide da un'autorità competente, tenendo conto di cambiamenti eventuali indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale, e che sia inoltre significativo, ovvero correlato a un cambiamento di lungo periodo o persino permanente delle componenti della biodiversità, o comunque a cambiamenti qualitativi e quantitativi con impatto negativo sulla componenti della biodiversità, o ancora ad effetti negativi sulla salute umana.
  L'ambito di applicazione del Protocollo addizionale, ai sensi dell'articolo 3, è quello dei danni derivanti da organismi viventi modificati nel corso di un movimento transfrontaliero di essi. Si tratta in particolare degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione, nonché di quelli destinati ad un uso confinato o all'introduzione intenzionale nell'ambiente.
  L'articolo 4 demanda al diritto interno di ciascuna Parte del Protocollo addizionale la determinazione del rapporto di causa-effetto tra un organismo vivente modificato e il danno cagionato.
  L'articolo 5 concerne le misure di risposta in caso di danno: gli operatori interessati dovranno informare immediatamente l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 19 del Protocollo di Cartagena, e dovranno altresì valutare il danno e adottare le misure di risposta appropriate. Analogamente, l'autorità nazionale competente dovrà individuare l'operatore responsabile del danno, valutarne l'entità e stabilire le opportune misure di risposta.
  La relazione introduttiva al provvedimento in esame specifica che la normativa nazionale attuativa delle direttive comunitarie in materia di organismi geneticamente modificati ha individuato per l'Italia come autorità competenti il Ministero dell'ambiente e il Ministero della salute.
  Gli articoli 6, 7 e 8 del Protocollo addizionale recano norme concernenti esenzioni e limiti eventuali alla tutela risarcitoria.
  La relazione introduttiva citata precisa che tali profili sono già disciplinati in Italia dal decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, il cui articolo 303 prevede la non applicabilità delle tutele risarcitorie a danni causati da atti di conflitto armato o di sabotaggio, o da fenomeni naturali di carattere eccezionale e incontrollabile. Lo stesso articolo 303 esclude dalle tutele risarcitorie le attività svolte in condizioni di necessità in vista della sicurezza nazionale o della protezione da calamità naturali, i danni causati prima dell'entrata in vigore della parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006, i danni i cui effetti risalgano a più di trent'anni, i danni causati da inquinamento di carattere diffuso, Pag. 195non imputabile all'attività di singoli operatori. In particolare, poi, in relazione alla facoltà che l'articolo 8 del Protocollo dà alle Parti di prevedere limiti finanziari per il rimborso di costi e spese, la relazione introduttiva precisa che il decreto legislativo n. 152 del 2006 non ha previsto la predisposizione di alcun limite finanziario.
  L'articolo 9 salvaguarda la facoltà di ricorso o di azione di risarcimento di un operatore nei confronti di un'altra persona, facoltà che il Protocollo addizionale in esame non limita né restringe.
  L'articolo 10 riserva alle Parti il diritto di prevedere disposizioni nei rispettivi ordinamenti in materia di garanzia finanziaria, previo approfondimento dei relativi meccanismi e dell'impatto ambientale e socioeconomico di essi – con particolare riguardo per i paesi in via di sviluppo.
  L'articolo 11 salvaguarda diritti e obblighi degli Stati in base al diritto internazionale nella materia della responsabilità di essi per atti illeciti.
  L'articolo 12 prevede l'obbligo per le Parti di introdurre nei rispettivi ordinamenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché procedurali, in materia di danno. Le Parti dunque dovranno prevedere misure di risposta adeguate in base al Protocollo addizionale.
  Gli articoli 13, 14 e 15 concernono la valutazione ed il riesame del Protocollo nonché gli organi di amministrazione del Protocollo stesso.
  L'articolo 16 riguarda la relazione tra la Convenzione sulla biodiversità, il Protocollo di Cartagena e il Protocollo addizionale all'esame, il quale semplicemente integra il Protocollo di Cartagena senza apportarvi modifiche.
  Gli articoli 17-21, infine, contengono le clausole finali.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

  Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 14.45.

Interventi per il settore ittico.
Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 marzo 2017.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che, nella seduta del 28 marzo scorso, la Commissione aveva deliberato la nomina di un Comitato ristretto, che ha concluso i suoi lavori predisponendo un testo unificato, che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame (vedi allegato 3).

  La Commissione delibera di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (vedi allegato 3).

  Luca SANI, presidente, rinvia quindi la fissazione del termine degli emendamenti all'Ufficio di presidenza nella seduta di domani e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

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