CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 aprile 2017
797.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 aprile 2017. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

  La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Francesco Saverio GAROFANI, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 4096, approvata dalla 6a Commissione del Senato.
(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  Antonino MOSCATT (PD), relatore, riferisce che il provvedimento riprende una proposta di legge presentata alla Camera durante la XVI legislatura, ovvero la proposta C. 5407, a prima firma Mogherini, la quale fu approvata dalla Camera dei deputati e trasmessa al Senato, ma non completò il suo iter.
  Osserva, quindi, che lo scopo dell'iniziativa legislativa è quello di vietare alle banche e agli altri soggetti operanti nel settore finanziario il finanziamento e il sostegno di imprese produttrici di mine anti-persona, di munizioni e di submunizioni a grappolo.
  Ricorda, poi, che in occasione dell'esame svolto nella scorsa legislatura sulla citata proposta di legge C. 5407 nella Commissione difesa, il relatore evidenziò come l'iniziativa legislativa in questione si ponesse in piena continuità e coerenza con le scelte già compiute dal Parlamento italiano in sede di ratifica dei trattati Pag. 26internazionali. Inoltre, fu anche evidenziato come la questione fosse stata già affrontata durante l'esame di ordini del giorno in sede di approvazione della legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Oslo (legge n. 95 del 2011). Infatti, in quell'occasione, furono approvati due ordini del giorno (n. 9/4193/2 Mogherini Rebesani, e n. 9/4193/4 Di Stanislao) che impegnarono il Governo a intervenire per il contrasto al finanziamento di società coinvolte in attività riguardanti le mine antipersona e le munizioni a grappolo. Peraltro, la medesima prevede, all'articolo 7, sanzioni per chi «assiste anche finanziariamente» la produzione delle bombe a grappolo.
  Evidenzia, inoltre, che rispetto alla proposta di legge della XVI legislatura, il testo in esame – composto da 7 articoli – contiene alcune precisazioni e specificazioni concernenti, tra l'altro, le autorità di vigilanza e l'apparato dei controlli. Un'altra differenza riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie, il cui ammontare è stato elevato nella proposta in esame.
  Passando ai contenuti di dettaglio, rileva che l'articolo 1 vieta totalmente il finanziamento di società, in qualsiasi forma costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che – direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate secondo i criteri del codice civile – svolgano attività di costruzione, impiego, stoccaggio, distribuzione, trasferimento o trasporto di mine anti-persona e di munizioni e submunizioni cosiddette cluster, cioè a grappolo, di qualunque natura o composizione, o anche di parti di esse. Il provvedimento vieta altresì di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, nonché esportazione, importazione e detenzione delle munizioni o di parti.
  L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina in commento e indica l'ambito di applicazione del divieto soffermandosi, in particolare, sulla definizione di mine antipersona, di mina e di munizioni a grappolo (comma 1).
  In particolare, la lettera c) precisa che per «mina antipersona» si intende ogni ordigno o dispositivo corrispondente alle caratteristiche individuate dall'articolo 2, comma 1, della Convenzione di Ottawa del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, ratificata dall'Italia sulla base della legge n. 106 del 1999; la lettera d) definisce mina una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie e per essere fatta esplodere dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo; la lettera e) reca la definizione di munizioni e submunizioni cluster. In particolare, per «munizioni e submunizioni a grappolo» si intende ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o a rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi. Anche per tale sistema d'arma la proposta di legge rinvia al diritto pattizio internazionale e segnatamente alle definizioni codificate dall'articolo 2 della Convenzione di Oslo del 2008 sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, la quale è stata ratificata dall'Italia sulla base dell'autorizzazione di cui alla legge n. 95 del 2011.
  Evidenzia, da ultimo, che non vi sono elementi di particolare interesse della Commissione negli altri articoli del progetto di legge, relativi ai compiti di controllo e di verifica delle Autorità di vigilanza (articolo 3), ai compiti per gli intermediari (articolo 4), alle verifiche del rispetto dei divieti posti dalle norme in esame (articolo 5), alle sanzioni comminate agli intermediari abilitati che non osservano il divieto di finanziamento delle società operanti nel settore delle mine e delle munizioni (articolo 6) e all'entrata in vigore del provvedimento (articolo 7).
  Segnala, infine, che la Commissione di merito ha già manifestato l'intendimento di richiedere il trasferimento dell'esame alla sede legislativa.
  Tutto ciò considerato, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

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  Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) preannuncia il proprio voto favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
C. 2305-73-111-2566-2827-3166/A.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  Giorgio ZANIN (PD), relatore, introduce l'esame del provvedimento sottolineando che questo si prefigge di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, nonché implementare e sviluppare l'attività turistica.
  Ricorda, quindi, che la Commissione difesa ha avuto già modo di esprimere il parere sul testo risultante dall'approvazione degli emendamenti alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva dello scorso anno e che, in quell'occasione, ha espresso parere favorevole con due condizioni.
  Successivamente il provvedimento è stato rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 19 ottobre 2016, in ragione della mancanza della relazione tecnica sugli oneri finanziari del provvedimento richiesta dalla Commissione Bilancio.
  La Commissione di merito ha quindi apportato alcune modifiche al testo già proposto all'Assemblea, al fine di renderne possibile l'approvazione. Il testo in esame è pertanto quello stabilito dalla Commissione di merito alla data del 22 marzo 2017. In particolare sono stati soppressi gli articoli 13 e 14, che recavano disposizioni per la ricostituzione del Fondo per la mobilità sostenibile in materia di sponsorizzazioni e donazioni.
  Ciò premesso, rimarca che le modifiche apportate in sede referente dopo l'espressione del primo parere della Commissione difesa, reso lo scorso 14 settembre 2016, hanno recepito entrambe le condizioni poste in quest'ultimo: nell'ambito della realizzazione della Rete ciclabile nazionale, è stato previsto, all'articolo 4, comma 2, lettera g), il recupero a fini ciclabili non genericamente della «viabilità militare», bensì «della viabilità militare radiata»; all'articolo 4, comma 4, è stata prevista la possibile stipulazione di protocolli d'intesa tra le Regioni e il Ministero della difesa per disciplinare l'utilizzo a fini ciclabili di aree facenti parte del demanio militare o del patrimonio dell'amministrazione della difesa o soggette a servitù militari.
  In conclusione, manifestando apprezzamento per la proficua interazione che si è instaurata con la Commissione di merito, propone di esprimere sul nuovo testo parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.
C. 4394 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  Guido GALPERTI (PD), relatore, osserva che lo scorso 17 febbraio, il Consiglio dei ministri, in considerazione dell'aumento rilevante delle domande di protezione internazionale e delle impugnazioni giurisprudenziali, collegato alle crisi internazionali in atto, ha adottato il decreto-Pag. 28legge n. 13 del 2017, che reca disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e di contrasto della immigrazione illegale.
  Fa presente, quindi, che il provvedimento tratta materie rientranti negli ambiti di competenza delle Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) ed è stato approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 29 marzo.
  Passando ad illustrare in maniera molto sintetica le disposizioni del decreto, rileva che l'articolo 1 istituisce presso alcuni tribunali ordinari sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE.
  L'articolo 2 disciplina la composizione delle citate sezioni specializzate, mentre l'articolo 3 ne individua la competenza per materia e l'articolo 4 la competenza per territorio.
  L'articolo 5, non emendato dal Senato, attribuisce ai Presidenti delle sezioni specializzate le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale.
  L'articolo 6 introduce modalità più celeri in materia di notificazione degli atti al richiedente protezione internazionale e di verbalizzazione dei colloqui presso la Commissione nazionale e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Inoltre, viene dettata la disciplina del procedimento da seguire per l'impugnazione dei provvedimenti relativi al riconoscimento della protezione internazionale, inserendo nel decreto legislativo n. 25 del 2008 il nuovo articolo 35-bis.
  L'articolo 7, a seguito dell'istituzione delle nuove sezioni specializzate, modifica il decreto legislativo n. 150 del 2011 che, nella scorsa legislatura, ha ridotto e semplificato i procedimenti civili di cognizione, mentre l'articolo 8 reca modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 recante norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di procedura ai fini del suo riconoscimento o revoca.
  L'articolo 9 reca alcune modifiche al testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) al fine di introdurre una modalità di annotazione dello status di protezione internazionale sul permesso di soggiorno di lungo periodo UE per i titolari di protezione internazionale rilasciata da uno Stato diverso da quello che ha rilasciato il permesso di soggiorno; rendere possibile l'allontanamento dello straniero con permesso di soggiorno UE in presenza di motivi di sicurezza dello Stato o di ordine e sicurezza pubblica; infine, prevedere la trasmissione con modalità informatica della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare e la riduzione da 180 a 90 giorni del termine per il suo rilascio.
  L'articolo 10, invece, modifica l'articolo 20-ter del decreto legislativo n. 30 del 2007, recante attuazione della direttiva relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (direttiva 2004/38/CE).
  L'articolo 11 attribuisce al Consiglio superiore della magistratura il compito di predisporre un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali, in deroga alle disposizioni in materia di applicazione dei magistrati.
  L'articolo 12 autorizza il Ministero dell'interno ad assumere fino a 250 unità di personale a tempo indeterminato per il biennio 2017-2018, da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo, mentre l'articolo 13 autorizza il Ministero della giustizia ad avviare procedure concorsuali nel biennio 2017-2018, anche mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità.
  L'articolo 14 prevede l'incremento di 20 unità per le sedi in Africa del contingente di personale a contratto impiegato presso le sedi diplomatiche e consolari, per le accresciute esigenze connesse al potenziamento della rete nel continente africano, derivanti anche dall'emergenza migratoria. Con un emendamento approvato nel corso dell'esame al Senato è stata, inoltre, autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere Pag. 29dall'anno 2018 per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66). Ricorda, quindi, che la citata norma dispone che l'Arma dei carabinieri assicura i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché degli uffici degli addetti militari all'estero; concorre, inoltre, ad affrontare particolari situazioni di emergenza o di crisi, locali o internazionali, che dovessero mettere in pericolo la sicurezza delle suddette rappresentanze, assicurando la disponibilità di personale appartenente a reparti speciali.
  L'articolo 15 inserisce un nuovo comma 6-bis all'articolo 4 del Testo Unico sull'immigrazione, riguardante l'inserimento di alcune particolari tipologie di informazioni nel Sistema di informazione Schengen. 
  L'articolo 16 prevede l'applicazione del rito abbreviato nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, nonché per motivi di prevenzione del terrorismo.
  L'articolo 17 introduce disposizioni in materia di identificazione degli stranieri soccorsi in operazioni di salvataggio in mare o rintracciati come irregolari in occasione dell'attraversamento della frontiera. Si prescrive che lo straniero venga condotto presso appositi «punti di crisi» e che qui sia sottoposto a rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e, al contempo, riceva informazioni sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.
  L'articolo 18 stabilisce che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è tenuto ad assicurare la gestione e il monitoraggio, attraverso strumenti informatici, dei procedimenti amministrativi in materia di ingresso e soggiorno irregolare, anche attraverso l'attivazione di un Sistema Informativo Automatizzato – SIA, che dovrà essere interconnesso con i centri e i sistemi ivi indicati assicurando altresì lo scambio di informazioni tempestivo con il sistema di gestione dell'accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione dello stesso Ministero dell'interno.
  L'articolo 19 intende rafforzare l'effettività delle espulsioni e potenziare una rete di centri di permanenza per i rimpatri. In primo luogo, i centri di identificazione ed espulsione sono configurati come centri di permanenza per i rimpatri, qualificati come strutture a capienza limitata, dislocate in tutto il territorio nazionale, sentiti i presidenti di regione, con una rete volta a raggiungere una capienza totale di 1.600 posti. Al contempo, incide sui tempi massimi del trattenimento nei centri dello straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per 90 giorni e ulteriormente trattenuto nel centro per 30 giorni consentendo la proroga, previa convalida del giudice di pace, di ulteriori 15 giorni del citato periodo massimo di trattenimento nei casi di «particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio». Inoltre, nel caso in cui sia stata disposta l'espulsione a titolo di sanzione o alternativa alla detenzione ma non sia possibile disporre il rimpatrio per cause di forza maggiore, si prevede che l'autorità giudiziaria disponga comunque il ripristino dello stato di detenzione per il tempo «strettamente necessario» all'esecuzione del provvedimento di espulsione. Infine, vengono dettate disposizioni relativamente al personale civile e militare della Croce rossa a seguito della trasformazione in Ente strumentale stabilendo che al predetto personale continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del Pag. 30trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi.
  L'articolo 19-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che le disposizioni del decreto-legge non si applicano ai minori stranieri non accompagnati (MNA).
  L'articolo 20 prevede la presentazione alle competenti Commissioni parlamentari di una relazione governativa sullo stato di attuazione delle disposizioni del decreto-legge «con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti».
  L'articolo 21 disciplina l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge ai procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, fissando al 17 agosto 2017 l'entrata in vigore della riforma per quanto concerne il giudice competente e i nuovi procedimenti giudiziari in materia di protezione internazionale e immigrazione.
  L'articolo 21-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, proroga al 15 dicembre 2017 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa.
  Infine, l'articolo 22 provvede alla copertura finanziaria degli oneri determinati dal provvedimento.
  In conclusione, propone di esprimere parere favorevole.

  Carlo GALLI (MDP) rileva che il decreto-legge n. 13 del 2017 affronta i temi legati al fenomeno dell'immigrazione partendo da un'analisi che il proprio gruppo non ritiene condivisibile e prospettando soluzioni non convincenti. Non ravvisa, invece, particolari criticità con riguardo agli aspetti di competenza della Commissione difesa. Preannuncia, quindi, un voto contrario in Assemblea, con riferimento all'impianto complessivo del provvedimento, mentre dichiara l'astensione dalla votazione sulla proposta di parere del relatore.

  Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) condivide le considerazioni del deputato Galli e preannuncia, a sua volta, l'astensione dalla votazione. Conclude, osservando con soddisfazione, che il nuovo impianto previsto dalla legge quadro sulle missioni internazionali sta effettivamente funzionando, come appunto dimostra la disposizione che autorizza la spesa di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018 per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri.

  Dino SECCO (FI-PdL) ritiene, a suo avviso, che sia impossibile istituire a costo zero nuove sezioni di tribunale specializzate; ciò è tanto più vero se si considerano i tempi biblici della giustizia italiana.
  Preannuncia, quindi, il voto contrario del gruppo di Forza Italia.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

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