CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 marzo 2017
794.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 30 marzo 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 15.40.

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
C. 4373 Governo.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luca SANI, presidente e relatore, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Prima di illustrare i contenuti del decreto-legge all'esame, fa presente che il suo esame è calendarizzato in Assemblea a partire dal prossimo mercoledì 5 aprile al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea e che, pertanto, la Commissione deve concluderne l'esame in sede consultiva il prossimo martedì 4 aprile.
  Venendo ai contenuti del decreto-legge all'esame, fa presente che esso si compone di tre articoli.
  L'articolo 1 dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (ossia al 17 marzo 2017), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.
   In proposito, segnala che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un Comunicato del 21 marzo 2017, ha chiarito che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio, dovrà essere effettuato nel rispetto Pag. 119delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto.
  L'articolo 2 modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
  In particolare, modificando l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, si apportano le seguenti modifiche:
   viene eliminata la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, nel caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti (comma 1, lettera a));
   viene eliminato il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore, in base al quale, attualmente (ferma restando la responsabilità solidale per cui committente e appaltatore sono convenuti in giudizio congiuntamente), la possibilità di intentare l'azione esecutiva nei confronti del committente è esercitabile solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori (comma 1, lettera b)).

  Infine, l'articolo 3 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.
  Soffermandosi sull'articolo 1, di preminente interesse per la Commissione, ricorda che l'istituto del lavoro accessorio era stato disciplinato al fine di regolare normativamente e dal punto di vista previdenziale le prestazioni svolte occasionalmente e per breve periodo da soggetti in procinto o di entrare nel mondo del lavoro o di uscirne, con il rischio di essere assorbiti dal mercato del lavoro nero.
  Prima dell'abrogazione dell'istituto posta in essere dal decreto-legge in esame, la disciplina del lavoro accessorio era contenuta negli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (attuativo della legge delega in materia di lavoro n. 183 del 2014, così detto Jobs act), che avevano sostituito gli articoli da 70 a 73 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nell'ottica di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi e di garantire, contestualmente, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati. Il pagamento della prestazione avveniva attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), che garantivano, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.
   Per prestazioni di lavoro accessorio si intendevano le attività lavorative che non davano luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso dell'anno civile (annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo). Fermo restando il suddetto limite di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative potevano essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente.
  In base all'articolo 48, comma 3, decreto legislativo n. 81 del 2015, tale previsione si applicava anche al settore agricolo:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (ossia le aziende con volume di affari non superiore a 7.000 euro), che non possono, Pag. 120tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  Il limite era invece pari a 3.000 euro di compenso per anno civile (anch'esso oggetto di rivalutazione annua) per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, i quali potevano rendere prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali. L'INPS provvedeva, in tali casi a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  Nel settore agricolo il valore del buono era pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  Per quanto riguarda la tracciabilità dei voucher, il decreto legislativo n. 185 del 2016 ha disposto che i committenti imprenditori agricoli che ricorrevano a prestazioni di lavoro accessorio erano tenuti a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con modalità telematiche (mediante sms o posta elettronica), almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. In caso di violazione di tale obbligo era prevista una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per il quale era stata omessa la comunicazione.
  Con riferimento ai dati sull'utilizzo dei voucher nel settore agricolo, richiama i dati contenuti nel WorkINPS Paper n. 2, del settembre 2016, «Il lavoro accessorio dal 2008 al 2015. Profili dei prestatori e dei committenti» (in collaborazione con Veneto Lavoro) che, con riferimento agli anni 2010-2015 segnala un netto aumento del totale dei voucher venduti, pari a 9.699.503 nel 2010, a 15.347.163 nel 2011, a 23.813.978 nel 2012, a 40.787.817 nel 2013, a 69.181.075 nel 2014 e a 115.079.713 nel 2015.
  Con specifico riferimento al settore agricolo, emerge che il numero dei voucher in agricoltura è stato pari a 1.686.859 nel 2010, a 2.013.991 nel 2011, a 2.208.622 nel 2012, a 2.166.709 nel 2013, a 2.036.565 nel 2014 e a 2.201.604 nel 2015. Quanto al loro peso percentuale sul totale dei voucher venduti, esso è sceso considerevolmente negli anni. Si è infatti passati dal 17 per cento dei voucher in agricoltura sul totale dei voucher venduti nel 2010, al 13 per cento nel 2011, al 9 per cento nel 2012, al 5 per cento nel 2013, al 3 per cento nel 2014 e al 2 per cento nel 2015.
  Dai dati INPS relativi all'anno 2015, emerge dunque che, a fronte di un lieve incremento in termini assoluti del numero di voucher venduti in agricoltura, in termini percentuali, se ne registra invece una netta riduzione rispetto al totale.
  Quanto all'anno 2016, nel corso dell'audizione svolta presso la XI Commissione l'8 febbraio scorso, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge sulle modifiche alla disciplina del lavoro accessorio, l'INPS ha fornito il dato complessivo dei voucher venduti in tale anno, pari a oltre 130 milioni (ossia il doppio dei voucher venduti nel 2014), a fronte di prestazioni di più di un milione e mezzo di lavoratori (e di circa 400.000 al mese).
  Con specifico riferimento al settore agricolo, stando ai dati diffusi dalla Coldiretti, nell'ultimo anno sono stati venduti circa 2 milioni di voucher, per un totale di 350 mila giornate di lavoro che hanno riguardato giovani studenti e anziani pensionati impiegati nelle attività stagionali in campagna.
  Inoltre, secondo stime effettuate dalla Coldiretti, la sospensione immediata della vendita dei voucher, conseguente all'entrata in vigore del decreto-legge all'esame, potrebbe far registrare una perdita delle opportunità di lavoro per 50 mila giovani studenti, pensionati e cassa integrati impiegati nelle attività stagionali in campagna dove, con l'arrivo della primavera, iniziano i lavori.Pag. 121
  Conclusivamente, pur comprendendo le ragioni sottese all'intervento all'esame, reputa necessario, anche alla luce dei dati illustrati, che vengano introdotti nell'ordinamento nuovi istituti che consentano comunque il ricorso a forme di lavoro accessorio allo scopo di regolare, anche dal punto di vista previdenziale, le prestazioni svolte occasionalmente e per breve periodo da soggetti in procinto o di entrare nel mondo del lavoro o di uscirne, con il rischio di essere assorbiti dal mercato del lavoro nero. Questa esigenza è particolarmente avvertita nel settore primario ove molteplici sono le attività agricole di carattere stagionale.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.

COMITATO RISTRETTO

Interventi per il settore ittico.
Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.50 alle 16.