CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 marzo 2017
793.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.

  La seduta comincia alle 8.45.

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
(C. 4373 Governo).
(Parere alla Commissione XI).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Arcangelo SANNICANDRO, relatore, illustra il contenuto del decreto-legge in titolo, segnalando in particolare una criticità che investe l'articolo 1, comma 2. Tale disposizione, infatti, prevede che i buoni già richiesti potranno essere utilizzati dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 31 dicembre 2017, ma non specifica quale sia la disciplina da applicare in tale periodo transitorio. Al riguardo fa presente che, in base a un comunicato stampa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 marzo 2017, ha fornito chiarimenti a tale proposito, relativamente alla normativa da applicare all'utilizzo dei buoni nella fase residuale occorre fare riferimento alle disposizioni in materia di lavoro accessorio già previste nelle norme che sono state oggetto di abrogazione da parte del provvedimento.
  Formula quindi la seguente proposta di parere:

    «Il Comitato per la legislazione,
  esaminato il disegno di legge n. 4373 e rilevato che:
  sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
   il provvedimento – che si compone di 2 articoli di natura sostanziale – tratta Pag. 4due distinti argomenti in materia lavoristica che trovano corrispondenza nel titolo e nel preambolo e che costituiscono oggetto di due consultazioni referendarie già indette per il prossimo 28 maggio;
  sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente e dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:
   il decreto-legge, che interviene in maniera testuale sulla normativa vigente, all'articolo 1, comma 1, dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
   il medesimo articolo 1, al successivo comma 2, dispone che “i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017”. A tale proposito, con comunicato stampa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 marzo 2017, è stato chiarito che “l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto”;
   sempre sul piano dei rapporti con l'ordinamento vigente, l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 ottobre 2014, recante i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei cosiddetti voucher per il babysitting (introdotti dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92/2012, in via sperimentale fino al 2015 e prorogati fino al 2018 dall'articolo 1, commi 356-357, della legge n. 232/2016), ha stabilito che il contributo per il servizio di babysitting venga erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro utilizzato per il lavoro accessorio; poiché tale disposizione richiama espressamente l'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015, abrogato dal presente decreto-legge, ne andrebbe verificata l'applicabilità a seguito dell'abrogazione della disciplina in questione;
   infine, il disegno di legge non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   al fine di chiarire l'ultrattività in via transitoria delle disposizioni abrogate (articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015) per consentire l'utilizzazione fino al 31 dicembre 2017 dei voucher richiesti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, si provveda ad integrare i contenuti della disposizione contenuta all'articolo 1, comma 2, inserendovi quanto precisato nel comunicato stampa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 marzo 2017 riportato in premessa;

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   si dovrebbero verificare gli effetti dell'abrogazione dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015 sull'applicabilità delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 ottobre 2014, recante i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei cosiddetti voucher per il babysitting (introdotti dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92/2012, in via sperimentale fino al 2015 e prorogati fino al 2018 dall'articolo 1, commi 356-357, della legge n. 232/2016).».

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  Andrea GIORGIS, presidente, auspica che la condizione proposta dal relatore venga accolta da parte della Commissione di merito, non potendo i comunicati stampa assurgere a livello di fonti primarie del diritto.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 8.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Semplificazione e Pubblica amministrazione, avv. Angelo Vitale, sul sistema delle fonti nel suo concreto dispiegarsi nel contesto delle dinamiche politico-istituzionali attuali.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 10.05.