CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 marzo 2017
793.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 90

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, comunica che il deputato Edoardo NESI, appartenente al gruppo Misto, non fa più parte della Commissione.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.
Testo unificato C. 302 Fiorio e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maria IACONO (PD), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.

  La Commissione è oggi chiamata ad esaminare il nuovo testo unificato delle Pag. 91proposte di legge C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello, recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, anche al fine di concorrere alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e della salute, ai fini dell'espressione del prescritto parere in sede consultiva. Il testo attuale, frutto di un lungo e articolato esame svoltosi presso la Commissione Agricoltura che si è ampiamente occupata dell'argomento anche nel corso delle scorse legislature, consta di 15 articoli e reca norme relative alla produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico, con esclusione di quella relativa ai settori dei controlli.
  Ai sensi dell'articolo 1, oggetto del provvedimento è la definizione, nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico:
   del sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;
   dei distretti biologici e dell'organizzazione della produzione e del mercato;
   degli strumenti finanziari per il sostegno della ricerca, per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale nonché per incentivare l'impiego di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni.

  Il comma 2 del medesimo articolo definisce la produzione biologica quale attività di interesse nazionale con funzione sociale, in quanto settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra. Per realizzare tali finalità, lo Stato favorisce e promuove ogni iniziativa volta all'incremento, nell'ambito delle superfici agricole, di quelle coltivate con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di soggetti e punti di aggregazione del prodotto e di filiere chiuse. Il comma 3 dell'articolo 1 equipara, ai fini del presente provvedimento, il metodo dell'agricoltura biodinamica al metodo di agricoltura biologica.
  L'articolo 2 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità responsabile dell'indirizzo e coordinamento a livello nazionale, chiamato a svolgere attività di indirizzo e coordinamento per l'attuazione della normativa europea in ambito nazionale, mentre l'articolo 3 individua nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano le autorità locali competenti nei rispettivi territori per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative relative alla produzione con il metodo biologico.
  L'articolo 4 istituisce presso il Ministero competente il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica, al quale sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate al Comitato consultivo per l'agricoltura biologica, istituito nel 2008 nonché al Tavolo tecnico permanente compartecipato in materia di agricoltura biologica ed ecocompatibile, istituito nel 2013, che sono contestualmente soppressi. Al tavolo tecnico – composto da rappresentanti del Ministero, delle regioni e province autonome, delle organizzazioni professionali agricole e del mondo della ricerca scientifica applicata nel settore – sono attribuiti tra l'altro i compiti di: delineare gli indirizzi da proporre al Ministro; esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e europeo; proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti effettuati con il metodo biologico, nonché definire le priorità per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica.
  Sulla base dell'articolo 5, il Ministero adotta ogni tre anni e aggiorna annualmente il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, che contiene interventi volti a promuovere la produzione con il metodo biologico, a incentivare il consumo di prodotti biologici, a migliorare il sistema di controllo e di Pag. 92certificazione a garanzia della qualità di tali prodotti biologici, ad incentivare la ricerca e l'innovazione in materia di produzione con metodo biologico. Come previsto dal medesimo articolo, il Ministero invia annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione illustrativa relativa allo stato di attuazione del Piano e all'utilizzo del Fondo istituito dal successivo articolo 6 e destinato a finanziare iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica. La dotazione del fondo, le modalità di funzionamento nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e dei progetti ammissibili ad essere sostenuti con le risorse del medesimo saranno determinati con successivo decreto del Ministro competente, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro trasmette lo schema di decreto alle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Il Fondo è alimentato dalle entrate derivanti dal contributo annuale per la sicurezza alimentare, istituito dalla legge n. 488 del 1999, che i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di specifici prodotti fitosanitari e fertilizzanti di sintesi sono tenuti a versare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla loro vendita. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, come previsto dall'articolo 6-bis del provvedimento, lo Stato sostiene la stipula di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica.
  L'articolo 7 è volto a sostenere la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico, anche promuovendo specifici percorsi formativi in ambito universitario e prevedendo meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici. A tali iniziative è destinata, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, quota parte delle risorse finalizzate alle attività di ricerca del CNR nell'ambito della produzione effettuata con metodo biologico. Al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione nonché dei citati percorsi formativi concorre inoltre almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 6.
  Come previsto dall'articolo 8, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori in merito alla produzione effettuata con metodo biologico nonché dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente.
  L'articolo 9, di particolare interesse per le competenze della Commissione, istituisce i distretti biologici, vale a dire sistemi produttivi locali a vocazione agricola nei quali è prevalente la coltivazione, l'allevamento e la trasformazione di prodotti con metodo biologico. Come indicato nel testo, i distretti biologici si caratterizzano per l'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, incluse le aree protette nazionali e regionali di cui alla legge n. 394 del 1991 e le aree ricadenti nella rete Natura 2000. I distretti biologici sono istituiti tra l'altro al fine di:
   a) promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli finalizzato alla tutela degli ecosistemi;
   b) stimolare e favorire l'approccio territoriale, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;
   c) promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali tra gli altri, l'attività agrituristica, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla Pag. 93valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale e l'agricoltura sociale.

  L'articolo 10 istituisce il tavolo di filiera dei prodotti biologici, al fine di promuovere l'organizzazione del relativo mercato e la stipula delle intese di filiera, sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti nel tavolo oppure stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera sono finalizzate – oltre che a valorizzare i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica e a favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione – anche a conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la tutela della biodiversità, nonché a garantire la tracciabilità delle produzioni, la tutela degli operatori e dei consumatori finali.
  Con l'articolo 11, viene demandata ad apposito decreto del Ministro la definizione dei criteri e requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni.
  Ai sensi dell'articolo 12, al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce a determinate condizioni le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici aventi la finalità di migliorare la trasparenza della produzione, anche mediante la pubblicazione di dati statistici e di coordinare le modalità di immissione dei prodotti nel mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole è riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica. Sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento, tra i quali, è previsto quello di rappresentare una quota dell'attività economica pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale o, nel caso di organizzazione operanti in una sola circoscrizione, il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera nella circoscrizione o il 25 per cento a livello nazionale. Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere che alcuni accordi siano resi obbligatori anche nei confronti dei non aderenti la stessa organizzazione. Le regole devono aver avuto almeno l'85 per cento del consenso degli interessati. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole; in caso positivo, le stesse regole si applicano a tutti gli operatori del settore biologico anche se non aderenti all'organizzazione.
  L'articolo 13, novellando l'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, riconosce agli agricoltori che producono specifiche varietà di sementi biologiche il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio.
  L'articolo 14 abrogare alcune disposizioni, mentre l'articolo 15 stabilisce che le previsioni del provvedimento si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.
Nuovo testo C. 3831 La Marca e abb.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 94

  Marco DONATI (PD), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, adottato quale testo base, recante l'istituzione di una giornata nazionale degli italiani nel mondo.
  Il testo è finalizzato alla creazione di una ricorrenza che rappresenti, divulghi e valorizzi le esperienze, le attività e il contributo sociale apportato dai cittadini italiani all'estero nel campo della cultura e della lingua italiane, della ricerca scientifica, dell'imprenditoria e delle professionalità, nonché della solidarietà internazionale.
  L'articolo 1 dispone quindi l'istituzione della Giornata per il giorno 31 gennaio di ciascun anno precisando che essa non rappresenta giornata festiva, in quanto non determina gli effetti civili previsti dalle disposizioni in materia di ricorrenze festive, di cui alla legge n. 260 del 1949.
  L'articolo 2 prevede che in tale Giornata vengano promossi, in Italia e all'estero, incontri ed iniziative finalizzati alla divulgazione di attività, esperienze multiculturali e professionalità acquisite nei contesti internazionali dai cittadini italiani all'estero.
  L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 4096, approvata dalla 6a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, che dichiara di voler sottoscrivere ritenendolo del tutto condivisibile. Segnala come la proposta di legge riprenda sostanzialmente il contenuto della proposta di legge C. 5407 Mogherini Rebesani, approvata in sede legislativa dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati, il 18 dicembre 2012, durante la XVI legislatura.
  L'articolo 1 vieta totalmente il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che – direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate secondo i criteri del codice civile – svolgono attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine anti-persona, delle munizioni e submunizioni a grappolo (cluster), di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È inoltre vietato svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. Il comma 3 specifica che i divieti posti dal comma 1 valgono anche per tutti gli intermediari finanziari e creditizi abilitati (come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a) e che le fondazioni e i fondi pensione non possono investire il proprio patrimonio nelle attività elencata dal comma 1. Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, le società che svolgono le predette attività non possono partecipare a bandi o programmi di finanziamento pubblico.
  L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina recata dal provvedimento. In particolare, la lettera a) definisce «intermediari abilitati» le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993), ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi membri dell'Unione europea, Pag. 95le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione. La lettera b) definisce finanziamento ogni forma di supporto finanziario, tra cui – a titolo esemplificativo – la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società indicate dalla proposta in esame, anche tramite società controllate. La lettera f) individua gli organismi di vigilanza rilevanti, ai sensi delle norme del provvedimento, nella Banca d'Italia, nell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), nella Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e negli gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati.
  L'articolo 3 individua i compiti delle Autorità di vigilanza in relazione ai divieti posti dalle disposizioni dell'intervento legislativo. In particolare, al comma 1 viene prescritto che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, detti organismi emanino, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati, al fine di contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster e di loro singoli componenti. Nel medesimo termine, essi provvedono a istituire l'elenco delle società operanti nei settori individuati dall'articolo 1, comma 1 (relativi alle mine anti-persona, alle munizioni e submunizioni cluster), indicando l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco.
  L'articolo 4 definisce i compiti per gli intermediari, i quali devono, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle società operanti nei settori individuati dall'articolo 1, comma 1 (relativi alle mine anti-persona, alle munizioni e submunizioni cluster) escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nell'elenco medesimo.
  L'articolo 5 disciplina invece le verifiche dei divieti posti dalle norme in esame, prevedendo in particolare, al comma 1, che la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del provvedimento) e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi. Il comma 2 dispone inoltre che gli organismi di vigilanza provvedano, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a «controlli specifici di valutazione» dell'attività connessa alla funzione di compliance in relazione ai divieti previsti dal provvedimento.
  L'articolo 6 disciplina le sanzioni comminate agli intermediari abilitati che non osservano il divieto di finanziamento delle società operanti nel settore delle mine e delle munizioni. Per quanto riguarda invece le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, ai sensi del comma 2, nel caso di violazione del divieto di finanziare società operanti nel settore delle mine e delle munizioni è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro.
  L'articolo 7, in deroga alle disposizioni sulla legge in generale, dispone che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) ritiene che il provvedimento in esame avrebbe dovuto essere assegnato in sede referente, oltre che alla Commissione Esteri, anche Commissione Difesa.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

Pag. 96

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.
Nuovo testo C. 3671-ter Governo e C. 865 Abrignani

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 marzo 2017.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni Affari costituzionali (favorevole con osservazione), Finanze (favorevole con osservazione), Lavoro (favorevole) e Politiche dell'Unione europea (favorevole), nonché del Comitato per la legislazione.
  Avverte altresì che la Commissione Giustizia e la Commissione Bilancio non hanno ancora espresso il prescritto parere. La Commissione Bilancio ha chiesto al Governo la redazione della relazione tecnica sul provvedimento in titolo entro i prossimi dieci giorni.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.25.

7-01195 Bargero: Realizzazione della infrastruttura di ricerca per l'avvio e l'implementazione del progetto Divertor Tokamak Test (DTT).
7-01227 Crippa: Finanziamento del progetto Divertor Tokamak Test (DTT).
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

  Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che lo scorso 23 marzo è stata assegnata alla Commissione la risoluzione Crippa n. 7-01227 relativa al finanziamento del progetto Divertor Tokamak Test (DTT) che, vertendo sulla stessa materia, sarà discussa congiuntamente alla risoluzione Bargero n. 7-01195.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 29 marzo 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.