CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 marzo 2017
793.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.10.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
C. 1202-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 marzo 2017.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di compiere i necessari approfondimenti istruttori sui profili di carattere finanziario.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
C. 4144-A, approvata in un testo unificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella scorsa seduta del 23 marzo, senza tuttavia pervenire in quella sede alla deliberazione del parere di propria competenza alla Commissione di merito. Avverte, inoltre, che quest'ultima, in pari data, ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente senza apportare ad esso ulteriori modificazioni. Nel rinviare per quanto concerne i profili di carattere finanziario alle considerazioni già svolte nella citata seduta, avverte pertanto che la Commissione è oggi chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede un rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di compiere i necessari approfondimenti istruttori sui profili di carattere finanziario.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.
Nuovo testo C. 3558.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 marzo 2017.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, non essendo ancora disponibile la relazione tecnica richiesta dalla Commissione bilancio nella seduta del 14 marzo scorso.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013.
C. 4225 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in titolo, approvato con modifiche dal Senato (S. 2186), è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge di ratifica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono quantificati dalla relazione tecnica in euro 123.844 annui, di cui 81.136 euro hanno natura di oneri valutati e 42.708 euro di oneri autorizzati, senza che la stessa relazione evidenzi a quali articoli siano specificatamente riferibili le due tipologie di oneri. Osserva che, anche alla luce di quanto Pag. 51chiarito con riguardo ad altri provvedimenti di contenuto analogo, l'insieme degli oneri valutati sembrerebbe peraltro riconducibile alle voci afferenti a biglietti aerei, diarie, vitto, alloggio relativi al personale italiano inviato in missione in Israele, e alla copertura sanitaria del personale israeliano ospitato in Italia, mentre sembrerebbero ascrivibili agli oneri di natura autorizzata le voci di spesa relative a spese di ristorazione e coffee break, spese di docenza, materiale didattico e interpretariato relative alle attività di cooperazione che si svolgeranno in Italia. Rileva quindi che, anche sulla base delle indicazioni della relazione tecnica, gli oneri di natura autorizzata, dovrebbero essere tutti riferibili all'articolo 3, lettera a), settimo alinea, relativo a parte delle spese per i corsi di formazione e aggiornamento per i corsi di formazione professionale da tenersi in Italia, e all'articolo 9, concernente la riunione in Italia del Gruppo di lavoro congiunto (GLC), ma che, tuttavia, l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica imputa gli oneri autorizzati agli articoli dell'Accordo diversi dagli artt. 3, 7, 9 e 10. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio troppo 2017-2019 – del quale è previsto l'utilizzo in misura complessivamente pari a euro 123.844 annui a decorrere dall'anno 2017 – reca le necessarie disponibilità. Tanto premesso non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che – sebbene non esplicitamente previsto dal testo – il Ministro dell'economia e delle finanze sia comunque autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'interno (vedi allegato), contenente taluni dei chiarimenti richiesti dal relatore, sui quali è in corso la verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.
Nuovo testo C. 1041.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 marzo scorso.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, essendo tuttora in corso i necessari approfondimenti istruttori sui profili di carattere finanziario.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 15.45.

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.
C. 2188-A, approvato in un testo unificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 marzo 2017.

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  Edoardo FANUCCI, presidente, ricorda che nelle sedute precedenti la relatrice aveva chiesto alla rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che l'aspettativa di cui all'articolo 1, comma 2, deve essere intesa senza la corresponsione di assegni, trattandosi di possibilità concessa al magistrato, al pari di qualsiasi lavoratore dipendente, di assentarsi dal lavoro per un periodo di almeno sei mesi al fine di organizzare la propria candidatura e che l'aspettativa concessa per tale motivazione, infatti, comporta la sospensione della attività lavorativa e della relativa retribuzione, con il conseguente congelamento del rapporto di lavoro, che può riprendere non appena vengono a mancare i motivi che ne hanno determinato la richiesta.
  Rileva che all'articolo 4, in materia di status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo, appare necessario precisare che il collocamento fuori ruolo dei magistrati avviene fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ai sensi del quale l'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene e nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
  Osserva che al medesimo articolo 4 la disposizione che prevede che i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sia perché, a legislazione vigente, nel caso del magistrato non parlamentare nominato membro del Governo, è previsto che il predetto trattamento sia conservato solo entro il limite del trattamento complessivo attribuito ai membri del Parlamento, sia perché, nel caso del magistrato chiamato a ricoprire incarichi di governo negli enti locali, a legislazione vigente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 81 del TUEL, non è riconosciuta la conservazione del trattamento medesimo, e che appare pertanto necessario sopprimere le disposizioni di cui ai periodi secondo, terzo e quarto del comma 1 dell'articolo 4, al fine di rendere in tal modo applicabile la disciplina vigente in materia di trattamento economico dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo.
  Fa presente che le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, lettera d), e 12, comma 1, lettera d), che prevedono – rispettivamente a regime e in via transitoria – che i magistrati, a conclusione del mandato elettivo, possono optare, con oneri a proprio carico, per il collocamento a riposo anticipato fino ad un massimo di cinque anni, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in termini di cassa per effetto dell'anticipata corresponsione del trattamento di fine servizio.
  Rileva che agli articoli 6, 7, 8 e 12, che disciplinano il ricollocamento dei magistrati, appare necessario inserire apposite clausole di invarianza finanziaria.
  Precisa che la ricostruzione delle carriere dei magistrati, prevista dagli articoli 6 e 7, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il rispetto delle tabelle di equiparazione previste dal regio decreto n. 1611 del 1933, recante ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, ai fini della predetta ricostruzione non comporta variazioni del trattamento stipendiale spettante ai magistrati, anche in relazione alla progressione economica articolata secondo classi di anzianità e valutazioni periodiche di professionalità ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
  Evidenzia che il ricollocamento in soprannumero, di cui all'articolo 7, comma 2-bis, è da riferirsi alla pianta organica dell'ufficio di provenienza, fermo restando il limite complessivo della dotazione organica del personale di magistratura.
  Fa presente che all'articolo 8, al fine di assicurare il rispetto della clausola di Pag. 53neutralità finanziaria introdotta al medesimo articolo 8, appare necessario prevedere che i regolamenti previsti siano adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Tea ALBINI (MDP), relatrice, formula pertanto la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,
  esaminato il progetto di legge C. 2188-A, approvato in un testo unificato dal Senato, recante Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 5;
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   l'aspettativa di cui all'articolo 1, comma 2, deve essere intesa senza la corresponsione di assegni, trattandosi di possibilità concessa al magistrato, al pari di qualsiasi lavoratore dipendente, di assentarsi dal lavoro per un periodo di almeno sei mesi al fine di organizzare la propria candidatura;
   l'aspettativa concessa per tale motivazione, infatti, comporta la sospensione della attività lavorativa e della relativa retribuzione, con il conseguente congelamento del rapporto di lavoro, che può riprendere non appena vengono a mancare i motivi che ne hanno determinato la richiesta;
   all'articolo 4, in materia di status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo, appare necessario precisare che il collocamento fuori ruolo dei magistrati avviene fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ai sensi del quale l'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene e nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo;
   al medesimo articolo 4 la disposizione che prevede che i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sia perché, a legislazione vigente, nel caso del magistrato non parlamentare nominato membro del Governo, è previsto che il predetto trattamento sia conservato solo entro il limite del trattamento complessivo attribuito ai membri del Parlamento, sia perché, nel caso del magistrato chiamato a ricoprire incarichi di governo negli enti locali, a legislazione vigente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 81 del TUEL, non è riconosciuta la conservazione del trattamento medesimo;
   appare pertanto necessario sopprimere le disposizioni di cui ai periodi secondo, terzo e quarto del comma 1 dell'articolo 4, al fine di rendere in tal modo applicabile la disciplina vigente in materia di trattamento economico dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo;
   le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, lettera d), e 12, comma 1, lettera d), che prevedono – rispettivamente a regime e in via transitoria – che i magistrati, a conclusione del mandato elettivo, possono optare, con oneri a proprio carico, per il collocamento a riposo anticipato fino ad un massimo di cinque anni, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in termini di cassa per effetto dell'anticipata corresponsione del trattamento di fine servizio;
   agli articoli 6, 7, 8 e 12, che disciplinano il ricollocamento dei magistrati, appare necessario inserire apposite clausole di invarianza finanziaria;
   la ricostruzione delle carriere dei magistrati, prevista dagli articoli 6 e 7, non Pag. 54appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il rispetto delle tabelle di equiparazione previste dal R.D. n. 1611 del 1933, recante ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, ai fini della predetta ricostruzione non comporta variazioni del trattamento stipendiale spettante ai magistrati, anche in relazione alla progressione economica articolata secondo classi di anzianità e valutazioni periodiche di professionalità ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
   il ricollocamento in soprannumero, di cui all'articolo 7, comma 2-bis, è da riferirsi alla pianta organica dell'ufficio, fermo restando il limite complessivo della dotazione organica del personale di magistratura;
   all'articolo 8, al fine di assicurare il rispetto della clausola di neutralità finanziaria introdotta al medesimo articolo 8, appare necessario prevedere che i regolamenti previsti siano adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 4, comma 1, apportate le seguenti modificazioni:
   al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole:, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
   al secondo periodo, sopprimere le parole da: I magistrati in aspettativa fino alla fine del comma;

  All'articolo 6, comma 2, sopprimere la lettera d);

  All'articolo 6, aggiungere in fine il seguente comma:
  4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

  All'articolo 7, comma 2-bis, dopo le parole: anche in soprannumero inserire le seguenti: rispetto alla pianta organica dei medesimi uffici;

  All'articolo 7, aggiungere in fine il seguente comma:
  2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

  All'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1, dopo le parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri» aggiungere le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,»;
    al comma 2, dopo le parole: «il Ministro della giustizia» aggiungere le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,»;

  dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

  All'articolo 12, comma 1, sopprimere la lettera d);

  All'articolo 12, aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

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  Tea ALBINI (MDP), relatrice, segnala che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 5 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Colletti 1.200, che prevede, tra l'altro, che al momento dell'accettazione della candidatura a membro del Parlamento europeo, delle Camere e ad ulteriori cariche elettive, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari cessano di diritto dall'appartenenza all'ordine giudiziario. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se, per effetto della cessazione dall'ordine giudiziario, sia eventualmente da riconoscersi ai magistrati interessati l'immediata corresponsione del trattamento di fine servizio, con conseguenti riflessi negativi in termini di cassa;
   Giachetti 4.203, che è volta a istituire, presso il Ministero della giustizia e la Presidenza del Consiglio dei ministri, un'unica banca dati, consultabile pubblicamente, che raccolga i dati sullo status dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato (ruolo originario, collocamento fuori ruolo e relativi incarichi), nell'ambito delle attuali dotazioni di bilancio e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA (PD) esprime parere contrario sull'emendamento Colletti 1.200, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e sull'emendamento Giachetti 4.203, non potendo fornire assicurazioni in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Esprime invece nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento.

  Tea ALBINI (MDP), relatrice, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.200 e 4.203, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente.
Atto n. 381.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

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  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 marzo 2017.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e dello svolgimento del dibattito nella precedente seduta formula la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
  esaminato lo schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (atto n. 381),
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   gli articoli da 1 a 3 definiscono l'oggetto e le finalità dell'intervento e prevedono che gli enti locali, nell'esercizio della propria autonomia di programmazione annuale e nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmino gli interventi per il sostegno al diritto allo studio degli alunni del sistema nazionale di istruzione;
   pertanto le predette disposizioni si limitano a disciplinare le modalità di erogazione dei servizi previsti e a disporre che le rispettive misure vengano adottate dagli enti locali nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   con riferimento all'articolo 4, che esonera dal pagamento delle tasse scolastiche gli alunni dell'istruzione secondaria di secondo grado, si evidenzia che l'andamento demografico conferma una riduzione generale della popolazione scolastica che non può non ripercuotersi sulle iscrizioni alle classi in questione (quarte e quinte) e che fa presumere che, in futuro, il numero di studenti non potrà che diminuire anche in relazione alla popolazione scolastica delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado;
   con riferimento all'articolo 5, in materia di servizi di trasporto, si evidenzia che le funzioni di scuolabus risultano già attribuite alla competenza degli enti locali, che vi provvedono con risorse proprie;
   l'eventuale incremento dei citati servizi, secondo standard più elevati, non potrà che avvenire, come espressamente indicato dal citato articolo, nell'ambito delle risorse che si rendessero disponibili per la finalità in oggetto e comunque senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati;
   l'incentivazione della mobilità sostenibile, di cui al comma 1 dell'articolo 5, potrà essere perseguita dagli enti locali nell'ambito delle risorse disponibili e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   la previsione, al comma 2 dell'articolo 5, di precisi standard per l'erogazione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole primarie statali è già contenuta nella normativa vigente in materia di assistenza scolastica ed è rafforzata dalla disposizione in esame, che prevede una contribuzione diretta al servizio da parte dei beneficiari;
   il riconoscimento di libri e/o strumenti didattici da fornire gratuitamente ai sensi dell'articolo 7 avverrà, in ogni caso, fermo restando il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, pari a 103 milioni di euro annui, sulla base della situazione economica equivalente del nucleo familiare;
   quanto ai libri e al materiale didattico, quindi, come peraltro previsto dall'articolo 1, l'ampliamento del servizio non potrebbe che essere assicurato – anche in relazione alle modalità di assicurazione delle prestazioni a favore degli alunni in regime di frequenza ospedaliera o domiciliare del servizio scolastico – nell'ambito Pag. 57delle risorse disponibili, ove ciò fosse possibile, tenuto anche conto dei finanziamenti trasferiti dal Ministero dell'interno al Ministero dell'istruzione;
   l'articolo 8, che prevede l'erogazione di servizi e strumenti didattici per garantire il diritto allo studio agli alunni ricoverati, fissando un limite massimo di spesa e limiti di organico, rende permanente tale misura di sostegno al diritto allo studio, precedentemente finanziata annualmente;
   l'articolo 10, comma 5, precisa che il potenziamento della «Carta dello Studente» dovrà essere realizzato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando il fatto che gli operatori del settore, gestori delle carte in oggetto, sono disponibili addirittura ad impiegare risorse per la prestazione del servizio;
   il Fondo «La Buona Scuola», istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità per la copertura degli oneri di cui agli articoli 4 e 9, anche tenendo conto degli impegni, a valere sul medesimo Fondo, recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati;
   appare necessario formulare più correttamente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, escludendo espressamente la corresponsione di rimborsi spese ai componenti della Conferenza nazionale per il diritto allo studio, come peraltro previsto dalla relazione tecnica, nonché la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14;
   preso atto del parere della Conferenza unificata, da cui si evince che le regioni e gli enti locali hanno, tra l'altro, lamentato il mancato stanziamento di risorse adeguate per consentire l'attuazione da parte degli enti territoriali delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
   considerato che le risorse stanziate ai fini dell'attuazione del presente provvedimento che comportano nuovi o maggiori spese costituiscono comunque limiti massimi;
   ritenuto pertanto che il Governo, d'intesa con gli enti territoriali, dovrà verificare nel corso del tempo la congruità delle citate risorse, anche al fine di adeguarne la misura rispetto alla effettiva richiesta di prestazioni e di definire i livelli essenziali delle medesime prestazioni in coerenza con gli equilibri di finanza pubblica;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
    1) All'articolo 11, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: compensi, gettoni, emolumenti o indennità di alcun tipo con le seguenti: gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;
    2) All'articolo 14, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 4, 8, comma 1, e 9, comma 2, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.20.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 29 marzo 2017 — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.20.

Pag. 58

7-01212 Alberto Giorgetti ed altri: Sui bilanci di previsione degli enti territoriali interessati dai recenti eventi sismici e dai recenti eccezionali fenomeni meteorologici.
(Discussione e rinvio).

  Alberto GIORGETTI (FI-PdL) fa presente che i comuni coinvolti dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, nonostante il secondo differimento dei termini di legge, attualmente non sono in grado di portare a conclusione l'approvazione dei propri bilanci annuali nei tempi previsti. Alla luce di tali considerazioni, segnala la necessità che il Governo adotti delle iniziative volte a varare una ulteriore proroga temporale per la lavorazione dei bilanci di previsione di tali comuni e a prevedere per i medesimi comuni spazi di bilancio idonei ad evitare il dissesto degli stessi a causa delle spese di necessità sostenute con la relativa definizione di coperture tecniche. Fa presente inoltre la necessità che il Governo convochi un tavolo urgente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di relazionare sui possibili effetti che abbiano coinvolto anche i bilanci della regione e delle province.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di intervenire in altra seduta.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Agevolazioni in favore delle start-up culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.
Nuovo testo C. 2950.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 789 del 23 marzo 2017, a pagina 31, prima colonna, decima riga, le parole da: «Schema di decreto» fino a: «esami di Stato» sono sostituite dalle seguenti «Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità».

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