CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 marzo 2017
793.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 28

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

  La seduta comincia alle 14.10.

Pag. 29

Sulla pubblicità dei lavori

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-10966 Plangger, Cera ed altri: Sulle iniziative per il contrasto della criminalità organizzata nella provincia di Foggia.

  Angelo CERA (Misto-UDC) illustra l'interrogazione in titolo, che deriva dalla gravità degli episodi di criminalità che stanno avvenendo quotidianamente nella provincia di Foggia, con particolare riferimento al comune di San Severo. Si tratta di rapine, omicidi e spaccio di stupefacenti. La delicatezza della situazione è dimostrata dal Consiglio comunale monotematico sul tema della sicurezza e dell'ordine pubblico che si è svolto nei giorni scorsi a San Severo con la partecipazione anche del governatore della Regione Puglia, degli assessori e dei consiglieri regionali. Si chiede quindi al Governo quali forze intenda mettere in campo per fronteggiare la situazione oggetto dell'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Angelo CERA (Misto-UDC), replicando, nel dichiararsi soddisfatto della risposta del sottosegretario, desidera ringraziare per il loro impegno le forze dell'ordine, dispiegate in un territorio vasto quale è la provincia di Foggia e in città storicamente teatro di episodi criminali. Si è infatti registrata un'evoluzione criminale da reati come l'abigeato a reati quali le rapine e lo spaccio di stupefacenti. Sottolinea quindi come non sia stata opportuna la chiusura del tribunale di Lucera, che rappresentava un segnale della presenza dello Stato nel territorio. Chiede infine al Governo di mantenere alta l'attenzione su una situazione che, per la sua gravità, richiede interventi di carattere eccezionale.

5-10967 Fiano e Marantelli: Sulle minacce ricevute da un giornalista da parte di gruppi neo-nazisti presenti in Lombardia.

  Emanuele FIANO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando di aver già presentato un atto di sindacato ispettivo a proposito della organizzazione neonazista richiamata nella presente interrogazione, organizzazione che, a suo avviso, si pone chiaramente al di fuori dell'ordinamento e andrebbe sciolta. Chiede pertanto quale sia la valutazione del Ministro interrogato sull'adeguatezza degli strumenti attualmente presenti nell'ordinamento italiano per contrastare l'attività di organizzazioni come quelle citate in premessa nonché quali ulteriori iniziative, a legislazione vigente, intenda adottare per assicurare la piena incolumità di tutti quei giornalisti che a causa della loro attività d'inchiesta e denuncia sono oggetto di intimidazioni, come avvenuto nel caso del giornalista Paolo Berizzi.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Emanuele FIANO (PD) replicando, nel ringraziare per la risposta fornita, si augura in futuro lo scioglimento dell'organizzazione neonazista richiamata nell'interrogazione in titolo.

5-10968 Dieni ed altri: Sull'attivazione del distaccamento dei vigili del fuoco nel comune di Monasterace (RC).

  Federica DIENI (M5S), illustra l'interrogazione in titolo, dichiarando di aspettarsi una risposta del rappresentante del Governo che riferisca del rispetto degli Pag. 30impegni già assunti dal Governo nell'ambito dello svolgimento di un precedente atto di sindacato ispettivo, riguardo all'attivazione, tra l'altro, del distaccamento di Monasterace, in Calabria. Si tratta, a suo avviso, di un intervento necessario, considerata la situazione difficile della Calabria, anche per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto. Fa notare che ciò oggi appare possibile, atteso che è stato disposto il potenziamento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, condizione che il Governo a suo tempo definì necessaria per la realizzazione di tale intervento.

  Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Federica DIENI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta, facendo notare che l'incremento di organico previsto per la Calabria appare insufficiente, considerati i problemi da cui è afflitta tale regione. Si sarebbe aspettata dunque un intervento più efficace, in modo da consentire l'attivazione del distaccamento di Monasterace, che auspica possa avvenire quanto prima considerate le problematiche della Calabria. Si augura, in ogni caso, che, nell'individuazione dei distaccamenti da attivare, vengano seguiti criteri rispondenti agli effettivi bisogni del territorio e non prevalgano altre logiche.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

  La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che, per il gruppo Civici e innovatori, la deputata Mara Mucci non fa più parte della I Commissione.

Modifiche alla legge elettorale.
C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017.
Doc. VII n. 767.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di legge e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 marzo 2017.

  Tancredi TURCO (Misto-AL-TIpI) interviene per illustrare la posizione della sua componente politica in merito alla modifica della legge elettorale, posizione Pag. 31che ben si riflette nella proposta di legge C. 4284 di cui è primo firmatario. Con questo progetto di legge, infatti, si dispone l'abrogazione dei due sistemi elettorali attualmente vigenti per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica. Esprime perplessità anche sul cosiddetto Mattarellum, in quanto da una parte il sistema maggioritario non ha risolto il problema dalla governabilità e, cosa ancor più rilevante, con il referendum del 4 dicembre 2016 l'elettorato ha chiaramente voluto salvaguardare la Costituzione. A suo avviso, il sistema elettorale che più si inquadra nel quadro costituzionale è quello proporzionale puro, in vigore dal 1948 al 1993. In quest'ambito si dichiara disponibile a discutere su alcuni limitati correttivi. Ad esempio sulla previsione di una soglia di sbarramento, anche se in linea di principio è del tutto contrario. Si potrebbe però riflettere su una soglia molto bassa, del 2 o del 3 per cento, per evitare problemi di legittimità costituzionale. Con una soglia più alta si rischierebbero infatti di non veder rappresentati milioni di elettori, i cui voti andrebbero persi. Dichiara invece l'indisponibilità a discutere sui capilista bloccati e sulle pluricandidature, a cui è contrario senza riserva.

  Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) illustra la proposta di legge C. 4309 di cui è primo firmatario, tesa a modificare limitatamente, al fine di renderli omogenei, i sistemi elettorali di Camera e Senato usciti dalle sentenze della Corte costituzionale. È una proposta che riflette la posizione del suo gruppo. Si dichiara non favorevole alla riproposizione del cosiddetto Mattarellum, anche perché è emerso chiaramente dalle posizioni dei gruppi come non ci sarebbero i numeri al Senato per approvarlo. Seguire quel percorso significa, a suo avviso, non volere fare veramente una legge elettorale. Salvare, invece, il salvabile dei sistemi di Camera e Senato è una strada concretamente percorribile che indica la volontà di approvare realmente una legge elettorale.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, in risposta a talune osservazioni svolte nel corso del dibattito nelle sedute precedenti, riallacciandosi a questioni inevitabilmente legate al prosieguo dell’iter poste in particolare dal deputato D'Attorre, osserva che, prima di assumere qualsiasi iniziativa in ordine all'adozione di un testo base sul quale iniziare a ragionare, anche in vista di eventuali successive modificazioni, appare opportuno completare la discussione, acquisendo in modo chiaro la posizione di ciascun gruppo rispetto alla strada da intraprendere. Ritiene che anche l'ipotesi di apportare minime correzioni al sistema vigente, alla luce di quanto emerso dalla sentenze della Corte costituzionale, vada verificata sul campo della dialettica parlamentare, registrando la consistenza di un eventuale consenso a tale proposta o valutando se sussista un consenso per altre soluzioni. Fatto presente che nella giornata di domani si avrà un quadro più chiaro, anche alla luce di quanto sarà stabilito dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi, prevista nella giornata odierna, fa notare che nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ci saranno maggiori elementi per definire modalità di prosecuzione dell’iter che assicurino un esame del provvedimento adeguato.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.55.

Pag. 32

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 4096, approvata dalla 6a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla VI Commissione)
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, rileva che la proposta di legge in esame, composta di sette articoli, intende vietare il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine anti-persona, munizioni e submunizioni cluster da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. La proposta è stata approvata in sede legislativa dalla 6a Commissione Finanze del Senato e riprende sostanzialmente, con alcune differenze, quanto già previsto dall'A.C. 5407, presentato durante la XVI legislatura, approvato dalla sola Camera dei deputati.
  L'articolo 1 vieta totalmente il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che – direttamente o avvalendosi di società controllate o collegate secondo i criteri del codice civile – svolgono attività di costruzione, impiego, stoccaggio, distribuzione, trasferimento o trasporto di mine anti-persona, munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse e vieta altresì la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita e cessione, a qualsiasi titolo, l'esportazione, l'importazione e la detenzione delle medesime tipologie di munizioni. Si dispone che le società che svolgono tali attività non possono partecipare a bandi o programmi di finanziamento pubblico e che i divieti valgono anche per tutti gli intermediari abilitati (come definiti dal successivo articolo 2, comma 1, lettera a)). Inoltre si vieta alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle predette attività.
  L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina in commento. In particolare, la lettera a), come anticipato, definisce intermediari abilitati le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, ivi inclusi i confidi, le banche di Paesi membri dell'Unione europea, le imprese di investimento di Paesi membri dell'Unione europea, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione. La lettera b) definisce finanziamento ogni forma di supporto finanziario, tra cui – a titolo esemplificativo – la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società indicate dalla proposta in esame, anche tramite società controllate. Per mina anti-persona la lettera c) si riferisce a ogni ordigno o dispositivo corrispondente alle caratteristiche individuate dall'articolo 2, commi 1 e 2, della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine anti-persona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106. La norma specifica che si tratta di mine progettate in modo tale da esplodere a causa della presenza, prossimità o contatto di una persona e tale da incapacitare, ferire o uccidere una o più persone. Si precisa inoltre che le mine progettate per essere detonate dalla presenza, prossimità o contatto di un veicolo, invece che di una persona, e dotate di dispositivi di anti manipolazione, non sono considerate mine anti-persona per il solo fatto di essere così congegnate. La lettera d) reca la definizione di mina, intendendo per tale una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie e per essere fatta esplodere Pag. 33dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo. La lettera e) reca la definizione di munizioni e submunizioni cluster. In particolare, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, di cui alla legge 14 giugno 2011, n. 95, si tratta di ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi, fatte salve le specifiche di esclusione indicate dalle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 della Convenzione. La lettera f) individua infine gli organismi di vigilanza rilevanti ai sensi delle norme in esame: essi sono la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuita in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati.
  L'articolo 3 individua i compiti delle Autorità di vigilanza in relazione ai divieti posti dalle disposizioni del provvedimento. In particolare, si prescrive che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, detti organismi emanino, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati, al fine di contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine anti-persona, delle munizioni e submunizioni cluster e di loro singoli componenti. Nel medesimo termine, essi provvedono a istituire l'elenco delle società operanti nei settori individuati dall'articolo 1, comma 1 della proposta di legge, indicando l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco. Nell'ambito dei compiti riguardanti l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cosiddetto decreto antiriciclaggio, i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle società di cui all'articolo 1, comma 1.
   L'articolo 4 definisce i compiti per gli intermediari i quali devono, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle società operanti nei settori individuati dall'articolo 1, comma 1 del provvedimento in esame, escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società incluse nell'elenco medesimo.
  Con l'articolo 5 si disciplinano le verifiche dei divieti posti dalle norme in esame; in particolare, la Banca d'Italia può richiedere dati, notizie, atti e documenti agli intermediari abilitati e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli stessi. Si dispone che gli organismi di vigilanza provvedano, nell'ambito delle ispezioni e dei controlli a carico dei soggetti vigilati, anche a controlli specifici di valutazione dell'attività connessa alla funzione di compliance in relazione ai divieti di cui al provvedimento in esame.
  L'articolo 6 disciplina le sanzioni comminate agli intermediari abilitati che non osservano il divieto di finanziamento delle società operanti nel settore delle mine e delle munizioni. In particolare, ai sensi del comma 1, gli intermediari abilitati che violano il divieto di finanziamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150.000 a 1.500.000 euro, ove ne ricorrano le condizioni secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
   L'articolo 7, infine, in deroga alle disposizioni sulla legge in generale, dispone che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è riconducibile alla materia «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Pag. 34
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.
Testo unificato C. 302 Fiorio e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), relatore, rileva che il testo unificato, come modificato durante l'esame in sede referente dalla Commissione Agricoltura, si compone di 15 articoli e reca norme relative alla produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico, con esclusione di quella relativa al settore dei controlli.
  Come è noto, la produzione agricola biologica è regolata dalla normativa comunitaria e più specificamente dal regolamento (CE) n. 834/07 e dal suo regolamento di applicazione (CE) 889/08. La normativa nazionale, intervenuta con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, definisce gli ambiti operativi nazionali.
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, osserva che l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità. Quanto al primo viene meglio specificato che il campo di intervento interessa la definizione del sistema delle autorità nazionali e locali, i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato nonché gli strumenti finanziari per la ricerca e per la realizzazione di campagne di informazione.
  Quanto alle finalità, il comma 2 dell'articolo 1 definisce la produzione biologica attività di interesse nazionale con funzione sociale, in quanto attività economica basata, tra l'altro, sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali e sulla riduzione delle emissioni inquinanti. Il comma 3 equipara il metodo di agricoltura biodinamica al metodo biologico nei limiti in cui il primo rispetti tutti i requisiti previsti a livello europeo per produrre biologico.
  L'articolo 2 specifica, poi, che per autorità nazionale si intende il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, chiamato a svolgere attività di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione della normativa europea in ambito nazionale.
  L'articolo 3 individua nelle autorità locali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali sono chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla produzione con metodo biologico.
  L'articolo 3 dispone che tali attività siano svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano « nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti».
  L'articolo 4 istituisce il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica al quale viene affidato il compito di delineare indirizzi da proporre al Ministro e definire le priorità per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica nonché di esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica. Il Tavolo propone, altresì, interventi per l'attività di promozione dei prodotti biologici e organizza almeno un incontro annuale per confrontare le esperienze dei distretti biologici.
  L'articolo 5 prevede che il Dicastero agricolo adotti il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica contenente interventi per: agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle piccole imprese agricole; sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare la filiera del biologico; incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione ed educazione al consumo; monitorare l'andamento del settore; migliorare il sistema di controllo e di certificazione; Pag. 35incentivare enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde; incentivare la ricerca.
  L'articolo 6 istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica (in realtà già previsto a legislazione vigente ma con diverse finalità) destinato al finanziamento del Piano d'azione, con una riserva del 30 per cento alla ricerca. Il Fondo è alimentato dal contributo annuale dovuto per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari; tale contributo è già previsto a legislazione vigente ed è destinato al finanziamento del Fondo. Innovativa risulta, invece, l'introduzione di sanzione in caso di mancato pagamento del contributo.
  L'articolo 6-bis prevede che anche nell'ambito della filiera biologica possano essere costituiti contratti di rete mentre l'articolo 7 delinea le modalità attraverso le quali operare il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore. A tal fine viene prevista la promozione di specifici percorsi formativi, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del CNR alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura nonché la destinazione, come già accennato, del 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica alla ricerca nel settore.
  L'articolo 8 è volto a promuovere la formazione professionale nel settore mentre gli articoli 9, 10, 11 e 12 dettano nuove ed innovative disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato, fornendo una definizione di: distretti biologici (articolo 9), intendendosi per tali i sistemi produttivi locali nei quali sia significativa la produzione con metodo biologico o con metodologie culturali locali; intese di filiera (articolo 10) volte a valorizzare le produzioni ottimizzando i costi di produzione, garantire la tracciabilità, promuovere le attività connesse, agevolare lo sviluppo dei distretti biologici; organizzazioni di produttori biologici (articolo 11) che sono riconosciute dalle regioni secondo criteri che saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni; organizzazioni interprofessionali (articolo 12) aventi le finalità di migliorare la trasparenza della produzione, anche mediante la pubblicazione di dati statistici, di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole è riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica. Sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento, tra i quali, è previsto quello di rappresentare una quota dell'attività economica pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale o, nel caso di organizzazione operanti in una sola circoscrizione, il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera nella circoscrizione o il 25 per cento a livello nazionale. Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere che alcuni accordi siano resi obbligatori anche nei confronti dei non aderenti la stessa organizzazione. Le regole devono aver avuto almeno l'85 per cento del consenso degli interessati. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole; in caso positivo, le stesse regole si applicano a tutti gli operatori del settore biologico anche se non aderenti all'organizzazione.
  L'articolo 13, infine, prevede che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione nei luoghi dove tale varietà di sono sviluppate hanno diritto alla vendita diretta ed in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse. Per le sementi non iscritte ad alcune registro evolute ed adattate nell'ambiente di coltivazione è riconosciuto il diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata di sementi.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, va rilevato che l'articolo 1, comma 2, del testo definisce la produzione biologica attività di Pag. 36interesse nazionale con funzione sociale, quale settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti per la riduzione delle emissioni inquinanti stabilita a livello europeo. Tale disciplina è riconducibile ad una pluralità di materie, a partire dalla materia «agricoltura», riconducibile alla competenza residuale delle Regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione), su cui al contempo incidono le materie «rapporti dello Stato con l'Unione europea» – tenuto conto che la normativa sulla produzione biologica è regolata a livello europeo, prevalentemente con il Regolamento n. 834 del 2007 – «tutela della concorrenza», «ordinamento civile» e «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere a), e), l) ed s). Vengono altresì in rilievo le materie «tutela della salute» e «alimentazione», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e la materia «formazione professionale», anch'essa di competenza residuale regionale. Si ricorda che nei casi di concorrenza e intreccio di competenze, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, è necessaria «una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (ex plurimis, sentenze n. 7/2016, n. 6/2004 e n. 303/2003).
  Il testo del provvedimento individua poi nelle regioni e province autonome le autorità locali competenti; l'articolo 3, infatti, dispone che tali attività siano svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano «nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti». L'Autorità nazionale, indicata nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è chiamata a svolgere attività di indirizzo e coordinamento a livello nazionale dell'attuazione della normativa comunitaria (articolo 2). Si prevede, inoltre, espressamente il coinvolgimento delle regioni: all'articolo 4, comma 3, laddove è prescritto che tre rappresentanti delle regioni siano indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, perché partecipino al Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica; agli articoli 6, comma 3, 8, comma 1, 9, comma 1-ter, 11, comma 1, e 12, comma 5, dove si prevede l'intesa della Conferenza Stato-regioni nell'emanazione dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali chiamati, rispettivamente a: determinare la quota della dotazione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica da destinare al finanziamento dei programmi indicati nel Piano d'azione; a definire i principi in base ai quali le regioni e le province autonome possono organizzare la formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori del biologico; disciplinare i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici; stabilire i criteri ed i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome sono chiamate a definire le organizzazioni dei produttori del biologico e le loro associazioni; provvedere al riconoscimento dell'organizzazioni interprofessionali del biologico.
  L'articolo 7 prevede a sua volta che lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola effettuata con metodo biologico. In tale ambito, è altresì richiamato il decreto di riparto delle risorse adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, di intesa con la Conferenza Stato-regioni. In proposito, si ricorda che nel quadro delineato dall'articolo 117 della Costituzione, che ha affidato la ricerca scientifica e tecnologica alla competenza legislativa concorrente, la Corte costituzionale ha evidenziato che «la ricerca scientifica deve essere considerata non solo una “materia”, ma anche un “valore” costituzionalmente protetto (articoli 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati» (sentenze nn. 423/2004 e 31/2005). La Corte ha altresì rilevato che Pag. 37la ricerca scientifica, qualora si delimiti l'area su cui verte e si individuino le finalità perseguite, riceve da queste la propria connotazione (sentenza n. 133 del 2006). L'articolo 8 prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome promuovono la formazione teorica-pratica di tecnici ed operatori relativa alla produzione con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi. Per tali finalità il Ministro, con decreto da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, definisce i principi in base ai quali le regioni e le province autonome organizzano la formazione professionale. Al riguardo, si ricorda in tema di istruzione e formazione professionale, nella sentenza n. 50/2005 la Corte costituzionale ha evidenziato, sotto un profilo generale, come la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguardi l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi, mentre non è compresa nell'ambito della suindicata competenza né in altre competenze regionali la disciplina della istruzione e della formazione aziendale che i privati datori di lavoro somministrano in ambito aziendale ai loro dipendenti, rientrando, invece, nel sinallagma contrattuale e quindi nelle competenze dello Stato in materia di ordinamento civile. L'articolo 8 attribuisce dunque ad un decreto ministeriale, da adottare di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione dei principi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale, materia che, come specificato anche nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, rientra tra gli ambiti di competenza esclusiva regionale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.05.

Pag. 38