CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 marzo 2017
792.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.
Testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del testo unificato delle proposte di legge.

  Paolo PETRINI, presidente, in sostituzione del relatore, Currò, impossibilitato a intervenire alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il testo unificato delle proposte di legge C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello, recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente.
  Il testo unificato delle predette proposte di legge, composto di 16 articoli, divisi in 6 titoli, all'articolo 1 (che costituisce da solo il Titolo I) definisce l'oggetto e le finalità del provvedimento, il quale, ai sensi del comma 1, è volto a definire, nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti e i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato.
  Inoltre, per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze la norma specifica che il provvedimento intende Pag. 60definire gli strumenti finanziari per il sostegno della ricerca, per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale nonché per incentivare l'impiego di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni.
  In tale ambito il comma 2 individua la produzione biologica quale attività di interesse nazionale con funzione sociale, posto che essa è un settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dalla normativa europea, fornendo in tale ambito appositi servizi eco-sistemici. Viene quindi previsto che, a tal fine, lo Stato favorisce e promuove ogni iniziativa volta all'incremento, nell'ambito delle superfici agricole, di quelle coltivate con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di soggetti e punti di aggregazione del prodotto e di filiere chiuse.
  In base al comma 3, ai fini della proposta di legge, il metodo di agricoltura biodinamica che prevede l'uso di preparati biodinamici è equiparato al metodo di agricoltura biologica.
  Il Titolo II, formato dagli articoli 2 e 3, stabilisce in primo luogo, all'articolo 2, che l'autorità nazionale in materia è individuata nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale è designato come autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con il metodo biologico.
  In base all'articolo 3 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative relative alla produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con il metodo biologico.
  Il Titolo III, composto dagli articoli 4 e 5, indica gli organismi di settore e gli strumenti di pianificazione.
  In particolare l'articolo 4, ai commi 1 e 2, prevede l'istituzione di un Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilendo altresì che ad esso sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate al Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e al Tavolo tecnico permanente compartecipato in materia di agricoltura biologica ed ecocompatibile, che vengono soppressi.
  Il comma 3 disciplina la composizione del predetto Tavolo tecnico, stabilendo che i componenti del Tavolo tecnico restano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato, eccezion fatta per i rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura biologica.
  Ai sensi del comma 4, il Tavolo tecnico ha i seguenti compiti:
   a) delineare gli indirizzi da proporre al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché gli indirizzi e le priorità, per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 5, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura mediante metodo biologico;
   b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale ed europeo, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;
   c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti effettuati con il metodo biologico, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 2 e 3 e gli operatori, per assicurare la diffusione sui mercati di tali prodotti;Pag. 61
   d) organizzare annualmente almeno un incontro in cui mettere a confronto le esperienze dei distretti biologici italiani e internazionali.

  Il comma 5 rinvia a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione delle modalità di funzionamento del Tavolo tecnico e specifica che la partecipazione al Tavolo tecnico non comporta attribuzione di compensi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 5 stabilisce, al comma 1, che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, adotta con cadenza triennale il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, aggiornato annualmente, rinviando, per le modalità di finanziamento degli interventi contenuti nel Piano, all'articolo 6 del provvedimento.
  Il comma 1-bis stabilisce che il Piano prevede interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica con l'obiettivo di:
   a) favorire la conversione al biologico delle imprese agricole ed agroalimentari, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo di strumenti delle politiche di sviluppo rurale, con particolare riguardo alle piccole aziende agricole;
   b) sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo delle piccole aziende agricole all'interno della filiera;
   c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione e educazione al consumo, anche utilizzando specifici strumenti a tal fine dedicati;
   d) monitorare l'andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per l'agricoltura biologica in Italia, tramite le attività del SINAB – Sistema di Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica, in sinergia con le risorse della rete rurale nazionale;
   e) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici, attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e interventi di formazione;
   f) stimolare enti e istituzioni pubbliche affinché utilizzino i metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde;
   g) incentivare la ricerca e l'innovazione in materia di produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura con metodo biologico.

  Il comma 1-ter prevede l'invio annuale alle competenti Commissioni parlamentari, da parte del Ministro, di una relazione illustrativa relativa allo stato di attuazione del Piano e all'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6.
  Il Titolo IV, composto dagli articoli da 6 a 8, disciplina gli strumenti di finanziamento dei programmi e delle iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, prevedendo, all'articolo 6, comma 1, l'istituzione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, finalizzato al finanziamento di programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, in coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
  Il comma 2 stabilisce che il Fondo è destinato al finanziamento di iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, sulla base di quanto definito nel predetto Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 5, mentre il comma 3 demanda a un decreto ministeriale, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, la determinazione della quota della dotazione del Fondo da destinare al finanziamento dei predetti programmi. In tale ambito è previsto inoltre che, con il medesimo decreto, siano definite le modalità di funzionamento del Fondo, nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e dei progetti ammissibili ad essere sostenuti con le risorse del medesimo. Pag. 62
  In base al comma 4 il Fondo è alimentato dalle entrate derivanti dai contributi per la sicurezza alimentare previsti dall'articolo 59, comma 1, della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria per il 2000).
  In merito ricorda che si tratta del contributo, nella misura del 5 per cento del fatturato annuo relativo, imposto ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e degli esercizi di vendita di particolari prodotti fitosanitari e dei mangimi integratori contenenti farine e proteine animali, proprio al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed eco-compatibile.
  Tali contributi, in base al medesimo comma 4, devono essere corrisposti in rate semestrali con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevedono inoltre sanzioni per l'omissione del versamento del contributo.
  Il comma 5 prevede che, entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro trasmette lo schema di decreto di cui al comma 3 alle Commissioni parlamentari competenti in materia.
  L'articolo 6-bis prevede che, al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipula di contratti di rete tra gli operatori della filiera biologica.
  L'articolo 7 introduce misure di sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola.
  In tale ambito il comma 1 prevede che lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico, mentre, in base al comma 2, per il raggiungimento delle predette finalità:
   a) sono promossi specifici percorsi formativi in ambito universitario, corsi di alta formazione, in tema di produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico, sono previsti meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici ed è incentivato l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio;
   b) in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è destinata una quota parte delle risorse del Fondo finalizzate alle attività di ricerca del CNR nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico;
   c) nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria si prevedono interventi per la ricerca nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico;
   d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 6 è destinato al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione nonché dei percorsi formativi di cui alla lettera a); si prevede inoltre che, nell'ambito di tali risorse, siano assegnate specifiche somme a progetti di ricerca di durata tri-quinquennale, a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva.

  Il comma 3 reca, con riferimento all'attuazione dell'articolo, la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 8, intervenendo in materia di formazione professionale, prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori relativa alla produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente.
  Il Titolo V, composto dagli articoli da 9 a 13, contiene le disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato.
  In particolare, l'articolo 9 disciplina i distretti biologici, prevedendo, al comma 1, che ess sono costituiti dai sistemi produttivi Pag. 63locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significative:
   a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale;
   b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali.

  In base al comma 1-bis, al distretto biologico possono partecipare gli enti locali che adottino politiche di tutela del ruolo delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo, di difesa della biodiversità.
  In tale quadro il comma 1-ter stabilisce che, con decreto ministeriale, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, sono specificati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici, mentre il comma 2 indica le caratteristiche dei distretti biologici, prevedendo che essi si caratterizzano per l'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, incluse le aree protette nazionali e regionali e le aree ricadenti nella rete Natura 2000.
  Al riguardo, il comma 3 prevede che i distretti biologici sono istituiti al fine di:
   a) promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli finalizzato alla tutela degli ecosistemi;
   b) stimolare e favorire l'approccio territoriale, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;
   c) semplificare per gli agricoltori biologici ricadenti nel distretto l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale;
   d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici realizzati;
   e) promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali, tra gli altri, la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta, l'attività agrituristica, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale e l'agricoltura sociale;
   f) promuovere una maggiore diffusione, a prezzi più contenuti, dei prodotti agricoli, agroalimentari e dell'acquacoltura realizzati con il metodo biologico.

  I commi 4 e 5 disciplinano il distretto biologico, prevedendo che le imprese e i soggetti pubblici e privati che ricadono nell'ambito del distretto biologico possono costituire un Comitato direttivo incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del medesimo distretto e che il predetto Comitato direttivo possa avanzare la richiesta di riconoscimento alla regione (o alle regioni) di appartenenza.
  In base al comma 6 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, anche attraverso il proprio sito internet, la divulgazione delle «migliori pratiche» messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti.
  Il comma 7 contempla che le regioni possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità nei finanziamenti da assegnare a progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali ricadenti nel territorio del distretto biologico. Pag. 64
  L'articolo 10 interviene in materia di intese di filiera per i prodotti biologici, prevedendo che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce il Tavolo di filiera dei prodotti biologici, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipula delle intese di filiere.
  Ai sensi del comma 2 il Tavolo di filiera propone al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti nel tavolo oppure stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali; in tale ambito si prevede che le intese di filiera per i prodotti biologici siano finalizzate ai seguenti scopi:
   a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni agricole primarie, nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;
   b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;
   c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la tutela della biodiversità;
   d) garantire la tracciabilità delle produzioni, la tutela degli operatori e dei consumatori finali;
   e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende agricole che adottano il metodo dell'agricoltura biologica;
   f) promuovere la creazione e lo sviluppo dei distretti biologici.

  Il comma 3 precisa che le predette intese non possono comportare restrizioni della concorrenza, ma che esse possono prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme comunitarie e nazionali.
  In base al comma 4 le intese di filiera vengono comunicate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale, dopo aver verificato la compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  I commi 5 e 6 prevedono che il Tavolo di filiera, in assenza di intese di filiera, agevola la definizione di contratti quadro e che le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo e alla sua valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.
  L'articolo 11 disciplina le organizzazioni dei produttori biologici, prevedendo che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, sono definiti i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica in merito alla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.
  In base al comma 2, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è competente al riconoscimento delle predette associazioni quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da Regioni diverse, mentre il comma 3 stabilisce che le associazioni Pag. 65sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, previa verifica delle seguenti finalità statutarie:
   la commercializzazione associata della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute;
   l'attivazione di un programma operativo che persegua una o più finalità specificate dalla norma (programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda; gestire le crisi di mercato; ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio; assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti).

  Il comma 4 prevede inoltre che le organizzazioni dei produttori, per essere riconosciute, devono prevedere nel loro statuto:
   a) l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;
   b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione dei produttori o di partecipare ai programmi operativi;
   c) la possibilità di aderire, per quanto riguarda il prodotto o il gruppo di prodotti oggetto dell'attività della organizzazione, ad una sola di esse;
   d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;
   e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore a un anno e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;
   f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione;
   g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;
   h) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;
   i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;
   j) l'obbligo di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione dei produttori a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a specifiche banche dati per l'acquisizione delle predette informazioni.

  Il comma 5 specifica che le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato.
  L'articolo 12 prevede la costituzione di organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica stabilendo, al comma 1, che, al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici, a condizione che:
   a) siano costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio, compresa la distribuzione, dei prodotti;
   b) siano costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica;Pag. 66
   c) perseguano una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori, coerente con le finalità specificate dalla norma (migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato; redigere contratti tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato; valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione; fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori; realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica, promuovendo ed eseguendo attività di ricerca su metodi di produzione sostenibili maggiormente rispettosi dell'ambiente; promuovere il consumo dei prodotti biologici).

  In tale ambito il comma 2 prevede che le organizzazioni interprofessionali possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, mentre, in base al comma 3, esse, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto garantiscono il rispetto delle disposizioni sulle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (relative sostanzialmente alla forma e al contenuto di tali contratti nonché al divieto di imporre condizioni ingiustificatamente gravose, extracontrattuali e retroattive, applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, imporre prestazioni che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre, conseguire indebite prestazioni unilaterali o adottare condotte commerciali sleali).
  In base al comma 4, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali, nonché di approvazione e definizione delle condizioni di estensione delle regole previste dai commi 8 e seguenti dell'articolo.
  Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, la possibilità di riconoscere, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o più organizzazioni per prodotto o per gruppo di prodotto.
  Il comma 6 indica i requisiti che la predetta associazione deve possedere per essere riconosciuta:
   a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e essere riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000;
   b) avere uno statuto che abbia una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera c), e che preveda regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;
   c) rappresentare una quota delle attività economiche pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti (nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, è previsto che il richiedente dimostri di rappresentare il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 25 per cento dei medesimi a livello nazionale).

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  In tale quadro il comma 7 prevede che le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole non comportino restrizioni della concorrenza.
  Il comma 8 stabilisce che le organizzazioni interprofessionali possano richiedere che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione (estensione delle regole). Parimenti si possono richiedere contributi obbligatori sull'applicazione delle regole estese agli operatori economici cui la medesima regola si applica, anche qualora tali operatori non siano membri dell'organizzazione interprofessionale.
  In tale ambito segnala, con riferimento agli aspetti di interesse della Commissione Finanze, la previsione di cui all'ultimo periodo del comma, in base alla quale tali contributi, ancorché obbligatori, siano disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscano prelievo fiscale.
  Il comma 9 disciplina le modalità con cui l'organizzazione interprofessionale può richiedere l'estensione delle regole, la quale è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  In base al comma 10 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 1308/2013, recante norme in materia di organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
  In tale ambito il comma 11 prevede inoltre che, qualora sia disposta l'estensione delle regole, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del prodotto ovvero del gruppo di prodotti, anche se non aderenti all'organizzazione interprofessionale, prevedendo, in caso di violazione di tali disposizioni, una sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.000 a 50.000 euro ovvero, in caso di violazione di regole relative all'applicazione di contratti-tipo, fino al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle regole stesse).
  Il comma 12 attribuisce all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'incarico di vigilare sull'applicazione delle predette disposizioni e di irrogare le relative sanzioni.
  L'articolo 13 interviene nella disciplina del settore delle sementi biologiche, inserendo un nuovo comma 6-bis nell'articolo 19-bis della legge n. 1096 del 1971, recante la disciplina dell'attività sementiera.
  In base a tale nuova disposizione agli agricoltori che producono le varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia fitosanitaria.
  Inoltre agli agricoltori che producono sementi non iscritte al registro italiano varietà vegetali, sementi di varietà da conservazione o riproduzione aziendale di selezioni proprie, evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione, è riconosciuto il diritto di vendita diretta ad altri agricoltori in ambito locale in quantità limitata delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativo a tali varietà e tali materiali prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio e quanto altro previsto dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.
  Il Titolo VI, costituito dagli articoli 14 e 15, contiene le disposizioni finali.
  L'articolo 14 abroga una serie di disposizioni superate dalle norme recate dal provvedimento.Pag. 68
  In particolare il comma 1 abroga l'articolo 1 del decreto legislativo n. 220 del 1995, il quale ha conferito al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il ruolo di autorità preposta al controllo ed al coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di agricoltura biologica, di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91.
  Il comma 2 abroga invece i commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge n. 488 del 1999 (recante norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità), i quali:
   hanno istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, finalizzato al finanziamento di programmi annuali di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;
   hanno istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, finalizzato al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi, misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola, nonché all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica;
   prevedono che il Ministro delle politiche agricole e forestali trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 59.

  Il comma 3 abroga l'articolo 1, comma 87, della legge n. 311 del 2004, il quale ha istituito nell'ambito del predetto Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità un capitolo per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2005.
  L'articolo 15 contiene una norma di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del provvedimento si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

  Paolo PETRINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

  Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.30.

7-01214 Barbanti: Revisione delle regole europee sulla vigilanza bancaria relativamente alle metodologie di stress test.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Sebastiano BARBANTI (PD) illustra la propria risoluzione, la quale sottopone all'attenzione del Governo la questione della revisione delle regole europee sulla vigilanza bancaria relativamente alle metodologie di stress test.
  Al riguardo ricorda come, in ambito europeo, siano stati messi in atto numerosi interventi volti a sanare la condizione di precarietà del sistema finanziario dovuta agli effetti di lungo periodo della crisi iniziata nel 2007 e come, attraverso i predetti interventi, sia stata anzitutto definita una disciplina più rigorosa per quanto concerne i requisiti patrimoniali richiesti alle banche, in modo da garantirne la solvibilità.
  In tale ambito, segnala altresì come l'Unione bancaria, finalizzata ad accompagnare all'Unione economica e monetaria una disciplina comune anche in materia Pag. 69di supervisione prudenziale e di gestione delle crisi bancarie, costituisca il quadro più organico degli interventi messi in atto per rafforzare il sistema finanziario europeo e ridurre il legame tra banche e rischio sovrano e che, in tale contesto, le banche italiane hanno aumentato significativamente le loro dotazioni di capitale.
  Come evidenziato, tra l'altro, dal Fondo monetario internazionale nella relazione 2016 sulla stabilità finanziaria mondiale, in un quadro di ripresa ciclica, in Europa continuerà a esservi una cospicua quota di banche deboli e in difficoltà, situazione che trova una spiegazione, tra le altre cose, nello stock di crediti deteriorati, nel contesto dei tassi di interesse e nelle possibili problematiche sul versante della domanda.
  Ritiene quindi che la necessaria soluzione europea a tale situazione deve tenere conto della fonte dei crediti deteriorati, dell'impatto sulla capacità di prestito delle banche nei confronti dell'economia reale e della necessità di sviluppare un mercato primario e secondario dei crediti deteriorati, eventualmente sotto forma di una cartolarizzazione sicura e trasparente, con un coinvolgimento sia a livello dell'Unione europea sia a livello nazionale.
  Rileva inoltre come il Parlamento europeo, abbia ribadito la necessità di garantire una maggiore trasparenza relativamente alla totalità delle pratiche di supervisione proprie del Meccanismo di vigilanza unico (SSM), le cui modalità di valutazione influenzano la stabilità sostanziale del sistema finanziario, chiedendo alla Banca centrale europea (BCE) di pubblicare indicatori e misurazioni della performance per dimostrare l'efficacia della vigilanza e migliorarne la responsabilità verso l'esterno.
  In tale quadro, reputa che, nonostante gli sforzi messi in campo dall'Autorità bancaria europea (ABE) e dalla BCE per apportare miglioramenti, in particolare al quadro delle prove di stress, l'attuale metodologia presenti dei limiti che pare necessario superare affinché i test stessi riflettano in maniera migliore la possibilità e la realtà di situazioni di crisi effettive, evidenziando come fino a oggi l'attenzione si sia concentrata attorno alla mole di crediti in sofferenza posseduti dalle banche europee, senza tenere in debita considerazione i rischi derivanti dalla detenzione di attività di livello 3, come anche sottolineato nella citata soluzione del Parlamento europeo.
  Al riguardo sottolinea come i titoli di livello 3, costituiti in gran parte da derivati, siano stati fra le cause prime dello scoppio della crisi del 2007-2008 e come, già nel corso dell’Asset quality review del 2014, sia stato posto il tema dell'approfondimento degli attivi di livello 3, al fine di verificare la bontà dei modelli interni che le banche usano per valutare questa categoria di titoli per definizione unici e molto eterogenei. Rileva infatti come, data la difficoltà di utilizzare modelli standard per una corretta valutazione di tali titoli illiquidi, in termini di prezzo congruo, deprezzamento, diversificazione e copertura (hedging), in occasione delle prossime verifiche sui bilanci dei gruppi bancari europei da parte del SSM, previste nel 2018, sarebbe opportuno esplorare concretamente la praticabilità di uno stress test ampliato su questa particolare tipologia di titoli «tossici», al fine di ridurre i rischi correlati con le consistenze di tali attività nei bilanci delle banche europee.
  Evidenzia altresì come le verifiche sui bilanci dei gruppi bancari europei previste dal SSM debbano essere in grado di cogliere il grado di rischio effettivo a livello europeo, non solo correlato alla detenzione di una mole significativa di crediti in sofferenza, ma anche all'esposizione al rischio sistemico aumentata da una elevata percentuale sul capitale di asset illiquidi.
  Ritiene quindi necessario, al fine di contrastare la persistente instabilità del contesto bancario in Europa, promuovere cambiamenti profondi sia nei modelli economici delle banche sia nella struttura del sistema di vigilanza unico, per garantire un sistema bancario sano e con migliori capacità di finanziare l'economia reale.Pag. 70
  Alla luce di tali premesse la risoluzione impegna il Governo a sostenere, nelle sedi negoziali europee, una revisione delle regole di vigilanza bancaria volta a migliorare le metodologie degli stress test e rendere più efficaci i metodi di valutazione per garantire una maggiore trasparenza e riflettere meglio i rischi effettivi e, in tale contesto, a dare priorità all'esame di attivi di livello 3 detenuti dalle banche, inclusi i derivati, organizzando una apposita prova di stress test.

  Paolo PETRINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.