CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 marzo 2017
792.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 35

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.10.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.
C. 1142 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame sul testo del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 marzo 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 22 marzo scorso la relatrice aveva chiesto alla rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che gli articoli 1 e 4, che prevedono che le annotazioni siano effettuate sia sulla cartella clinica sia nel fascicolo sanitario elettronico, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico delle regioni. Infatti, da un lato, l'articolo 12 della legge n. 179 del 2012, in materia di sanità digitale, già prevede che i sistemi di fascicolo sanitario elettronico (FSE) siano realizzati dalle regioni, dall'altro, l'articolo 1, comma 382, della legge di bilancio 2017, prevedendo che le regioni possano avvalersi in via sostituiva della infrastruttura nazionale per l'interoperabilità del FSE, per la realizzazione dei propri sistemi regionali di FSE, dovrebbe consentire a tutte le regioni di disporre del citato sistema regionale entro il 2017.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1142 e abb.-A, recante Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    gli articoli 1 e 4, che prevedono che le annotazioni siano effettuate sia sulla cartella clinica sia nel fascicolo sanitario elettronico, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico delle regioni;
    infatti, da un lato, l'articolo 12 della legge n. 179 del 2012, in materia di sanità digitale, già prevede che i sistemi di fascicolo sanitario elettronico (FSE) siano realizzati dalle regioni, dall'altro, l'articolo 1, comma 382, della legge di bilancio 2017, prevedendo che le regioni possano avvalersi in via sostituiva della infrastruttura nazionale per l'interoperabilità del FSE, per la realizzazione dei propri sistemi regionali di FSE, dovrebbe consentire a tutte le regioni di disporre del citato sistema regionale entro il 2017,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, segnala che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, nonché l'emendamento 1.500 della Commissione. Pag. 36
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Menorello 6.1, che esclude dalla clausola di invarianza finanziaria gli oneri necessari per l'istituzione e il funzionamento dello strumento nazionale per la conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) o per il coordinamento sul territorio di tale funzione.
  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Roccella 1.22, Bosco 1.86 e Palmieri 3.190, che prevedono l'istituzione di un registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio informatico nazionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di attuare la proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come indicato dalla proposta stessa;
    Bosco 1.91, che prevede che la presente legge garantisca cure gratuite agli indigenti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla reale portata innovativa della proposta emendativa e alla possibilità di dare attuazione alla stessa nell'ambito degli attuali stanziamenti di bilancio;
    Bosco 1.92 e 1.93, dirette a garantire l'assistenza domiciliare alle persone in stato vegetativo e programmi economico sociali per le loro famiglie. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla reale portata innovativa della proposta emendativa e alla possibilità di dare attuazione alla stessa nell'ambito degli attuali stanziamenti di bilancio;
    Bosco 1.169 e 1.170, che prevedono che le informazioni di cui all'articolo 1, primo periodo, comma 3, del presente provvedimento, debbano essere fornite al paziente in una lingua a lui comprensibile, anche secondo le modalità previste per gli stranieri oggetto di procedimenti giudiziari. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare le proposte emendative nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;
    identici Roccella 1.250 e Abrignani 1.367, le quali prevedono che, in caso di rinuncia o rifiuto da parte del paziente di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a promuovere ogni azione di sostegno al paziente, anche avvalendosi dei servizi di assistenza sociale e psicologica. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare le proposte emendative nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;
    Fucci 1.320 e 1.321, Palmieri 3.71 e Calabrò 3.72, che prevedono che, in caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione sia sottoposta alla valutazione di un collegio di medici designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia e un anestetista-rianimatore. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare le proposte emendative nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;
    Marazziti 1.365 e Gigli 1.336, che prevedono che, nel caso di rifiuto o di rinuncia del trattamento sanitario, in presenza di sintomi di possibile disagio psichiatrico o di depressione, il medico si avvalga della consulenza di altri specialisti, per valutare se la volontà espressa dal paziente sia effettivamente libera e consapevole. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare le proposte emendative nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;
    Binetti 1.344, la quale prevede che la formazione del personale sanitario includa Pag. 37l'indispensabile aggiornamento su tutti i progressi tecnico-scientifici che contribuiscono a rimuovere possibili richieste di rinuncia a cure e trattamenti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
    Marazziti 1.01, che prevede che la decisione sanitaria relativa al ricorso alla sedazione palliativa profonda continua, in associazione con la terapia del dolore, sia adottata da un collegio medico formato dal medico curante e da almeno due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria di competenza, di cui uno anestesista-rianimatore e uno specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;
    Fucci 3.3 e Palmieri 3.47, che prevedono che la valutazione dello stato clinico sia formulata da un collegio medico formato da un anestetista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire la conferma da parte del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    Binetti 3.5 e 3.50, Pagano 3.108 e 3.109, Binetti 3.110, identici Roccella 3.117 e Palmieri 3.189, Fucci 3.118, identici Gigli 3.123 e Palmieri 3.174 e Binetti 3.125, le quali prevedono, ai fini della presa in considerazione della dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) ovvero della operatività della medesima, un parere o una valutazione di una commissione o di un collegio medico. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare le proposte emendative nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;
    Marazziti 3.142 e Casati 3.143, che prevedono l'istituzione del Registro nazionale delle DAT all'interno del Sistema Tessera Sanitaria, prevedendo che all'attuazione di tale disposizione si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare le proposte emendative nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;
    Silvia Giordano 3.149 e 3.03, le quali prevedono che le DAT possano essere redatte e presentate anche telematicamente sul sito Internet istituzionale del Ministero della salute. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare le proposte emendative nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;
    Vazio 3.155, che prevede che le DAT siano inserite nel codice fiscale con modalità tali da essere consultate in tempo reale su tutto il territorio nazionale dalle strutture sanitarie e dal personale sanitario. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare le proposte emendative nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;
    Vazio 3.156, che prevede che le DAT siano conservate in un registro informatico con modalità tali da essere consultate in tempo reale su tutto il territorio nazionale dalle strutture sanitarie e dal personale sanitario, il tutto nel rispetto della tutela della privacy. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare Pag. 38le proposte emendative nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;
    Silvia Giordano 3.157, la quale prevede che, se un soggetto capace di intendere e di volere è impossibilitato a redigere autonomamente la disposizione anticipata di trattamento, la stessa può essere redatta e sottoscritta da un pubblico ufficiale, anche presso il domicilio del disponente e senza oneri a suo carico. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
    Roccella 3.158, Mantero 3.196, Gigli 3.01 e Murer 3.02, che istituiscono il registro nazionale delle DAT. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare le proposte emendative nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;
    Nicchi 3.171 e Gregori 3.181, le quali prevedono che la Presidenza del Consiglio e il Ministero della salute avviino idonee iniziative e campagne nazionali di informazione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare le proposte emendative nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri.

  Comunica in fine che le restanti proposte emendative trasmesse, incluso l'emendamento 1.500 della Commissione, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sulle proposte emendative Menorello 6.1, Roccella 1.22, Bosco 1.86, Palmieri 3.190, Bosco 1.91, 1.92, 1.93, 1.169 e 1.170, Marazziti 3.142, Casati 3.143, Silvia Giordano 3.149 e 3.03, Vazio 3.155 e 3.156, Silvia Giordano 3.157, Roccella 3.158, Mantero 3.196, Gigli 3.01 e Murer 3.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime invece nulla osta, in quanto prive di effetti problematici dal punto di vista finanziario, sulle proposte emendative Roccella 1.250, Abrignani 1.367, Fucci 1.320 e 1.321, Palmieri 3.71, Calabrò 3.72, Marazziti 1.365, Gigli 1.336, Binetti 1.344, Marazziti 1.01, Fucci 3.3, Palmieri 3.47, Binetti 3.5 e 3.50, Pagano 3.108 e 3.109, Binetti 3.110, Roccella 3.117, Palmieri 3.189, Fucci 3.118, Gigli 3.123, Palmieri 3.174, Binetti 3.125, Nicchi 3.171 e Gregori 3.181. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento, incluso l'emendamento 1.500 della Commissione.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,
   esaminati gli emendamenti riferiti al progetto di legge C. 1142 e abb.-A, contenuti nel fascicolo n. 2 e l'emendamento 1.500 della Commissione
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

  esprime

PARERE CONTRARIO
   sugli emendamenti 1.22, 1.86, 1.91, 1.92, 1.93, 1.169, 1.170, 3.142, 3.143, 3.149, 3.155, 3.156, 3.157, 3.158, 3.190, 3.196 e 6.1 e sugli articoli aggiuntivi 3.01, 3.02 e 3.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

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  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede alla rappresentante del Governo di rivedere il parere contrario espresso sulle proposte emendative Silvia Giordano 3.149 e 3.03, che prevedono che le DAT possono essere redatte e presentate anche telematicamente sul sito internet istituzionale del Ministero della salute. In particolare chiede chiarimenti sulla possibilità di istituire detto registro nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI segnala come il parere sulle menzionate proposte emendative potrebbe essere di nulla osta qualora le medesime contenessero un'espressa clausola di neutralità finanziaria e il Ministero della salute confermasse la possibilità di istituire il registro nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Osserva al riguardo che un'eventuale riformulazione in tal senso delle proposte indicate potrebbe essere predisposta dal Comitato dei nove della Commissione di merito.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.
C. 2188-A, approvato in un testo unificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del testo del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 marzo 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 22 marzo scorso la relatrice aveva chiesto alla rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI segnala di non essere ancora in grado di fornire i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
C. 1202-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare, prevede il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini e segnala che il testo non è corredato di relazione tecnica.
  Rileva in via preliminare che il provvedimento in esame, volto a trasferire due comuni dalle Marche all'Emilia-Romagna, in particolare nella provincia di Rimini, è analogo alla legge n. 117 del 2009, che ha previsto il trasferimento di sette comuni fra le due medesime regioni. Fa presente come alla legge del 2009, pur in mancanza di una relazione tecnica, non furono ascritti effetti finanziari e il testo venne modificato per recepire le condizioni poste dalla Commissione Bilancio, tra cui l'inserimento di una clausola generale di invarianza. Ciò posto, con riferimento alle disposizioni riproduttive di identiche o analoghe previsioni della legge del 2009 risulta preliminarmente necessario acquisire dal Pag. 40Governo elementi relativi alla concreta attuazione della legge del 2009, al fine di verificare se la previsione di invarianza finanziaria si sia effettivamente realizzata. Inoltre ritiene che andrebbe chiarito, con riferimento alla proposta in esame, se possano prefigurarsi effetti sugli equilibri di bilancio delle regioni interessate, con particolare riguardo al trasferimento di obblighi di finanziamento di spese pluriennali già deliberate e di impegni connessi alla spesa sanitaria. Ciò al fine di garantire la sostenibilità delle spese in questione alla luce dei vincoli di finanza pubblica che gravano sugli enti interessati.
  Con riferimento alle disposizioni innovative rispetto alla legge del 2009 osserva quanto segue: quanto alle previsioni dei periodi terzo, quarto e quinto del comma 2 dell'articolo 2 – secondo cui gli enti interessati garantiscono continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e al fine di definire e regolare i profili successori; garantiscono la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire e assistono i cittadini, gli enti e le imprese; assicurano, nella fase transitoria, l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio –, pur prendendo atto che, in parte, si tratta di disposizioni ricognitive di compiti e funzioni che dovrebbero comunque essere svolti anche a legislazione vigente, appare necessario, a suo avviso acquisire una conferma che le amministrazioni coinvolte possano provvedere a tali adempimenti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; quanto al comma 5-bis dell'articolo 2, concernente la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle province, non ha osservazioni per i profili di quantificazione posto che la disposizione appare ricognitiva di una norma che sarebbe comunque risultata applicabile a legislazione vigente e tenuto conto inoltre, che alla disposizione richiamata non sono stati ascritti effetti finanziari; quanto al comma 6 dell'articolo 2 – che, nel porre una clausola di invarianza riferita al provvedimento nel suo complesso, non richiama esplicitamente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica posti in capo agli enti territoriali, come invece avvenne nella legge del 2009 –, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, che il rispetto dei suddetti vincoli finanziari resti obbligatorio in mancanza di deroghe espresse e garantito dalla clausola di invarianza, senza necessità di un richiamo esplicito.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire, in altra seduta, i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'espulsione e sul rimpatrio della moglie e della figlia di un dissidente politico kazako.
Doc. XXII, n. 12.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, ricorda che il documento in esame, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'espulsione e sul rimpatrio della moglie e della figlia di un dissidente politico kazako, è stato esaminato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali ed Esteri, che ne hanno concluso l'esame il 21 marzo 2017, conferendo mandato ai relatori a riferire in senso contrario all'Assemblea. Il testo, composto da cinque articoli, prevede in particolare che la Commissione sia istituita per la durata di dodici mesi e presenti, al termine dei propri lavori, una Pag. 41relazione all'Assemblea della Camera dei deputati.
  Fa presente che la Commissione è composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo. Rileva che essa, per lo svolgimento della propria attività, può, tra l'altro, acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che il comma 5 dell'articolo 5 prevede che la Commissione di inchiesta, per l'espletamento delle sue funzioni, fruisca di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. Poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere nulla osta su di esso.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nessuno dei quali presenta profili problematici dal punto di vista finanziario. Propone pertanto di esprimere nulla osta su tali emendamenti.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.
Nuovo testo C. 3558.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2017.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI avverte che non risulta ancora predisposta la relazione tecnica sul provvedimento in esame, in quanto non risultano ancora pervenuti alcuni elementi informativi da parte di alcune amministrazioni. Confida, comunque, che la relazione tecnica possa essere trasmessa entro la settimana corrente.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.
Nuovo testo C. 3671-ter Governo e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 marzo 2017.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 22 marzo il relatore aveva chiesto alla rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, rilevata la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, concorda con la richiesta della rappresentante del Governo.

Pag. 42

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Atto n. 393.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta negli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124 – reca modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si compone di 25 articoli ed è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Circa l'articolo 1, concernente l'organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale, non ha osservazioni da formulare alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica.
  In merito all'articolo 5, riguardante la gestione delle risorse umane, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni e nel presupposto che l'eventuale conferimento di incarichi ad esperti, alle condizioni indicate dalle medesime disposizioni, sia comunque effettuato nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio per tali finalità.
  Con riguardo agli articoli 6 e 7, relativi al reclutamento del personale, rileva che dalla formulazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c), non emerge con certezza quali pubbliche amministrazioni potranno avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni – RIPAM per lo svolgimento delle proprie procedure selettive. Evidenzia pertanto, in via preliminare, la necessità di un chiarimento, volto ad esplicitare la platea di amministrazioni interessate. Dall'ampiezza di tale platea dipende infatti il carico amministrativo ed operativo per lo svolgimento delle procedure concorsuali (ricezione e gestione delle domande, vigilanza durante lo svolgimento delle prove di concorso, supporto di segreteria alle Commissioni esaminatrici) suscettibile di riversarsi sulla citata Commissione, che a sua volta può avvalersi dell'Associazione Formez PA, inclusa anch'essa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini dei conti europei. In ordine alla possibilità di effettivo assolvimento di tali compiti da parte dei predetti organismi, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  In ordine all'articolo 8, in materia di incompatibilità, reputa necessario un chiarimento riguardo alla portata della disposizione, che prevede l'effettuazione della «verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse». Giudica tali elementi necessari al fine di verificare se tali attività, per la loro potenziale complessità (in caso, ad esempio, di svolgimento di indagini sulla situazione patrimoniale, reddituale e sulle relazioni personali dei soggetti chiamati a collaborare con le pubbliche amministrazioni), possano determinare aggravi amministrativi Pag. 43ovvero ritardi nell'acquisizione delle collaborazioni, con conseguenti riflessi di carattere finanziario.
  Per quanto concerne l'articolo 9, concernente il lavoro flessibile, non ha osservazioni da formulare, considerata la specifica natura dei servizi resi dalle istituzioni scolastiche.
  A proposito dell'articolo 10, riguardante l'integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità, con riferimento alle norme recate dall'articolo 39-bis, che istituiscono la Consulta, rileva che la relazione tecnica testualmente afferma che le spese derivanti dalla stessa «sono a carico delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente». La relazione tecnica non fornisce tuttavia una quantificazione di tali spese né delle risorse della Presidenza del Consiglio che risultino quindi disponibili per far fronte alla relativa copertura. Tali elementi appaiono peraltro necessari dal momento che la norma riconosce espressamente il diritto al rimborso spese ai membri della Consulta, introducendo quindi nell'ordinamento una nuova voce di costo, non sostenuta a legislazione vigente. Evidenzia in proposito che il rimborso è disposto anche in favore di soggetti esterni alla Pubblica amministrazione, le cui pretese non sembrano poter essere limitate in ragione delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli.
  Ritiene, quindi, opportuno che il Governo chiarisca quale impegno in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali possa derivare dall'istituzione della Consulta e quali siano specificamente le risorse già disponibili a tali fini, ivi comprese le unità di personale della Presidenza del Consiglio da destinare allo svolgimento delle attività amministrative connesse con l'istituzione del predetto organismo. Ritiene che andrebbe inoltre chiarito il prevedibile volume di spese da rimborsare annualmente, in particolare in favore dei soggetti esterni alla pubblica amministrazione.
  Prende inoltre atto che la relazione tecnica assume che la nomina di un responsabile dei processi di inserimento non determini oneri, senza peraltro fornire elementi idonei a suffragare a tale valutazione. Anche a tal proposito reputa quindi necessari dati ed elementi di valutazione.
  Ritiene che andrebbe, infine, chiarito se le disposizioni di cui all'articolo 39-quater – che prevedono l'effettuazione di specifiche assunzioni di personale come misura sanzionatoria per il mancato rispetto delle norme in oggetto – siano o meno meramente confermative delle prassi amministrative in essere. Diversamente le norme potrebbero determinare maggiori oneri per le pubbliche amministrazioni che dovessero essere obbligate ad effettuare nuove assunzioni per riequilibrare l'incidenza del personale portatore di disabilità effettivamente impiegato. Sul punto ritiene quindi utile acquisire ulteriori elementi di valutazione dal Governo.
  Relativamente all'articolo 11, in materia di contrattazione, in merito alla costituzione dell'osservatorio – istituito presso l'ARAN ai sensi del comma 1, lettera d) per il monitoraggio degli atti provvisori adottati dalle amministrazioni pubbliche nel caso non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo in tempi congrui – non ha osservazioni da formulare, considerato che ai componenti non spetta alcun compenso o rimborso e che tale attività di monitoraggio sembra comunque rientrare tra i compiti istituzionali dell'ARAN. In proposito considera comunque utile acquisire una conferma.
  Per quanto attiene alle nuove modalità di recupero delle somme nel caso in cui sia accertato il superamento dei vincoli finanziari per lo svolgimento della contrattazione collettiva, ritiene che andrebbe confermata l'assenza di effetti di cassa in relazione all'applicazione delle previsioni di cui al comma 1, lettera f), in base alle quali la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità è corrispondentemente incrementato.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di specificare che ai componenti Pag. 44dell'Osservatorio paritetico da istituire presso l'ARAN ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), capoverso comma 3-ter, non siano corrisposti «compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati», anziché «gettoni di presenza, né rimborsi spese a qualunque titolo dovuti», come attualmente previsto dal testo in esame, in analogia con quanto stabilito in relazione ai componenti della Consulta istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 1, capoverso ART. 39-bis, del presente provvedimento. Sul punto giudica comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Circa gli articoli da 12 a 17, concernenti la responsabilità disciplinare, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Con riferimento all'articolo 18 e all'articolo 22, comma 3, riguardante il Polo unico per le visite fiscali, prende atto che le disposizioni espressamente prevedono che l'INPS provveda agli accertamenti nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Riguardo all'assegnazione dell'importo di 27,7 milioni di euro, non formula osservazioni, per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'importo indicato. Ritiene peraltro utile acquisire gli elementi alla base della determinazione di tale somma, da assegnare all'INPS per far fronte ai compiti previsti.
  In merito all'articolo 19, concernente il controllo della spesa, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Con riguardo all'articolo 20, recante disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, evidenzia che le norme consentono di elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, utilizzando a tal fine le risorse destinate a legislazione vigente alle assunzioni a tempo determinato. In particolare, il comma 3 prevede che la stabilizzazione possa essere disposta a valere sulle risorse destinate alla stipula di contratti flessibili «a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale». In proposito ritiene che andrebbe chiarito se ai fini di tale copertura le amministrazioni debbano considerare esclusivamente l'onere da sostenere per la retribuzione di un neo assunto ovvero anche quello derivante da un'eventuale ricostruzione di carriera e/o dalla corresponsione di aumenti per automatismi di carriera ed incrementi retributivi. Ricorda a tal proposito che, per dare evidenza a tali costi, l'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 prevede che le relazioni tecniche riferite a norme di spesa per il pubblico impiego rechino proiezioni di carattere almeno decennale nonché gli elementi necessari alla verifica delle medesime previsioni, evidenziando che le procedure prefigurate dalle norme in esame non sembrano espressamente considerare tale orizzonte pluriennale.
  Più in generale, evidenzia che la verifica della compensatività tra gli oneri derivanti dalla stabilizzazione ed i risparmi conseguenti alla riduzione degli stanziamenti per i contratti a tempo determinato appare rimessa ad una valutazione interna alle amministrazioni interessate, restando quindi tali stime al di fuori delle ordinarie procedure di quantificazione degli effetti finanziari e di verifica delle stime in sede parlamentare.
  Osserva inoltre che, in base alla relazione tecnica, la definitiva riduzione della possibilità per le amministrazioni di attivare nuovi contratti di lavoro flessibile è garanzia di invarianza della spesa complessiva. Rileva che dal tenore letterale delle disposizioni non si evince se, in esito alle procedure descritte, debbano residuare in bilancio somme sufficienti ad attivare contratti a tempo determinato per far fronte ad esigenze di carattere temporaneo, che potrebbero sempre ricorrere, su base statistica. Ritiene che andrebbe pertanto chiarito se le disposizioni in esame possano dar luogo a problemi di carattere funzionale, con conseguente necessità di rifinanziamento degli stanziamenti per contratti di durata flessibile.
  A proposito dell'articolo 21, concernente le controversie concernenti il rapporto Pag. 45di lavoro, per quanto concerne i profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, in quanto la norma è finalizzata a fissare un limite alla misura dell'indennità risarcitoria dovuta dalla amministrazioni pubbliche in caso di condanna.
  Riguardo all'articolo 22, comma 3, lettera a), capoverso lettera b-bis), riguardante l'assegnazione all'INPS di risorse per i controlli sulle assenze, in merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'assegnazione all'INPS di un importo di 27,7 milioni in ragione d'anno per l'effettuazione in via esclusiva, sul territorio nazionale, degli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, cui la norma in commento provvede mediante corrispondente riduzione degli «stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato», ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di eventualmente esplicitare l'autorizzazione di spesa in forza della quale sono stati disposti i predetti stanziamenti. In proposito, segnala infatti che su tale punto la relazione tecnica, nell'asserire la neutralità finanziaria della misura, fa espresso riferimento alle «risorse già disponibili ai sensi della legislazione vigente», in particolare richiamando l'articolo 17, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 98 del 2011. Su tale aspetto, considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Segnala altresì che, stando al tenore letterale della disposizione, la suddetta assegnazione all'INPS di un importo di 27,7 milioni in ragione d'anno è prevista a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla norma in commento, laddove la decorrenza sembrerebbe più plausibilmente doversi intendere riferita alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al predetto articolo 55-septies dal presente provvedimento. Anche su tale aspetto reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Per quel che concerne l'articolo 23, relativo al salario accessorio e sperimentazione, osserva che il limite, fissato dal comma 2, all'ammontare delle risorse che possono essere destinate alla corresponsione del trattamento accessorio risulta meno stringente di quello attualmente vigente. Infatti mentre la norma in esame fa riferimento agli importi fissati nel 2016, il testo vigente prevede anche la riduzione dell'importo fissato in tale anno in relazioni alla diminuzione del personale in servizio determinata dalle misure limitative del turn over. Ritiene che andrebbero quindi esplicitati i dati ed i parametri in base ai quali è stata valutata la neutralità finanziaria della disposizione.
  In ordine all'articolo 24, recante la clausola di invarianza finanziaria, fa presente che la norma stabilisce che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Atto n. 394.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Pag. 46

  Gianfranco LIBRANDI (CI), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 124 del 2015 – reca modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006, che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo n. 217 del 2015, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni dello stesso, che tale provvedimento è adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 8, commi 1, lettera a) e 5, della legge n. 124 del 2015 ed è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito all'articolo 1, concernente l'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non si ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale degli interventi disposti dalla norma in esame, che appare finalizzata ad integrare la definizione della struttura e delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  In merito all'articolo 2, recante disposizioni in materia di personale di ruolo e volontario, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, considerato che le modifiche apportate al decreto legislativo n. 139 del 2006, in materia di personale permanente e volontario, come evidenziato dalla relazione tecnica, non incidono sui vigenti ordinamenti giuridici, retributivi e pensionistici del medesimo personale. In particolare, analogamente a quanto già previsto a normativa vigente, le norme dispongono che il personale volontario non è legato da rapporto d'impiego con l'Amministrazione e confermano i ruoli e le qualifiche del personale dell'area operativa cui sono attribuite funzioni di polizia giudiziaria.
  In ordine all'articolo 3, recante disposizioni in materia di prevenzione incendi, non ha osservazioni da formulare, considerato che – come evidenziato dalla relazione tecnica – le novelle apportate al decreto legislativo n. 139 del 2006, in materia di prevenzione incendi, non attribuiscono al Corpo nazionale nuove o ulteriori competenze, ma appaiono finalizzate a definire l'ambito delle attività già esercitate, con le risorse in essere e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
  Non formula inoltre osservazioni in merito ai Comitati tecnici regionali (CTR) in materia di pericolo di incidenti rilevanti, di cui al comma 11, considerato che questi sono già previsti e disciplinati dal decreto legislativo n. 105 del 2015 presso ciascuna regione e che la partecipazione del personale del Corpo nazionale o di altre Amministrazioni dello Stato alle attività di tali organismi, come previsto ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo n. 105 del 2015 e confermato dalla relazione tecnica, non determina la corresponsione di gettoni o altri emolumenti. Ritiene che andrebbe peraltro esclusa l'eventualità di costi aggiuntivi per spese di funzionamento dei Comitati istituiti a livello interregionale, non previsti dalle vigenti disposizioni.
  In merito alle attività di vigilanza e di prevenzione che il Corpo può svolgere a titolo oneroso, rileva che tali attività, come affermato dalla relazione tecnica, vengono svolte con le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente. Peraltro, poiché la definizione delle tariffe da applicare ai beneficiari dei medesimi servizi è demandata ad un decreto interministeriale che potrà determinarle, oltre che su base oraria, anche forfettariamente, ritiene che andrebbe acquisita conferma dell'effettiva idoneità delle medesime a garantire gli attuali livelli di gettito e, comunque, la copertura integrale dei costi del servizio, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra maggiori oneri e risorse derivanti dal gettito tariffario.
  Per quanto attiene all'articolo 4, in materia di soccorso pubblico, evidenzia che la norma disciplina, rispettivamente, gli interventi di soccorso pubblico, la gestione dei relativi oneri e le attività di soccorso aeroportuale e portale. Con riguardo al comma 1, evidenzia che le Pag. 47norme, confermando quanto previsto a legislazione vigente, dispongono che le attività di soccorso vengano rese a titolo gratuito laddove sussista un imminente pericolo di danno a persone o cose e che la relazione tecnica afferma che il Corpo nazionale svolge ordinariamente le predette attività nell'ambito delle dotazioni di bilancio assegnate a legislazione vigente. Con riferimento invece agli interventi effettuati nel caso in cui non sussista un imminente pericolo di danno persone o cose, osserva che viene confermata la previsione vigente che dispone il pagamento di un corrispettivo da parte del soggetto o dell'ente che richiede l'intervento. La norma precisa peraltro che la determinazione del corrispettivo venga effettuata su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie. Al riguardo richiama le considerazioni già svolte con riferimento all'articolo 3 in merito alla necessità di confermare che i corrispettivi siano idonei a garantire il gettito attualmente conseguito e, comunque, l'integrale copertura dei costi del servizio.
  In merito alla disposizione che prevede che le amministrazioni comunali siano tenute a provvedere all'installazione e alla manutenzione degli idranti antincendio stradali, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, come previsto dalla disposizione e confermato dalla relazione tecnica, tale attività venga effettuata dalle medesime amministrazioni comunali nell'ambito delle risorse disponibili nei relativi bilanci.
  Riguardo alla nuova formulazione dell'articolo 26 – non considerata dalla relazione tecnica – ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare che il riconoscimento al Corpo del ruolo di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio ed antincendio non comportino attività non sostenibili nell'ambito delle risorse già disponibili a legislatura vigente.
  Con riguardo all'articolo 5, concernente l'attività di formazione, evidenzia che la disciplina delle attività di formazione del Corpo nazionale sembra presentare carattere essenzialmente ricognitivo di quanto già previsto a normativa vigente; sul punto non hanno pertanto osservazioni da formulare, ferma restando l'esigenza di una conferma riguardo all'idoneità delle tariffe da applicare alle attività di formazione a garantire la copertura integrale dei costi di tali servizi.
  Con riferimento all'articolo 6, relativo agli introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dalle attività di vigilanza, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale reputa opportuna una conferma – che il regime previsto per l'assegnazione delle risorse non risulti sostanzialmente modificato rispetto a quello vigente, anche in relazione alle entrate derivanti da convenzioni, espressamente incluse nel testo delle disposizioni.
  Circa l'articolo 7, recante disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali, evidenzia che la norma prevede che il Corpo nazionale possa effettuare direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, i controlli iniziali e le verifiche periodiche inerenti ai mezzi, ai materiali e alle attrezzature utilizzati per l'attività operativa ovvero a supporto della stessa e possa provvedere all'immatricolazione dei propri automezzi, unità navali e aeromobili, nonché agli accertamenti tecnici, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento comprese quelle in prova. In proposito non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le summenzionate attività possano effettivamente essere svolte, come affermato dalla relazione tecnica, in condizioni di neutralità finanziaria. Non ha alcunché da osservare, inoltre, in merito alle attività di supporto logistico e strumentali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste in capo al ministero dell'interno, considerato che tale previsione sembra meramente ricognitiva e specificativa di quanto previsto nel testo vigente dell'articolo 29, del decreto legislativo n. 139 del 2006.
  In ordine all'articolo 8, recante disposizioni in materia di concorsi e avanzamenti, evidenzia che la norma modifica la Pag. 48disciplina relativa alle quote di riserva previste in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei concorsi pubblici per l'accesso al Corpo, alle procedure di nomina a vice ispettore antincendi e alle procedure interne di accesso alle qualifiche di capo squadra e capo reparto dei vigili del fuoco. In proposito, pur prendendo atto che, come evidenziato dalla relazione tecnica, le disposizioni non appaiono suscettibili di alterare il quadro vigente relativo alle facoltà assunzionali riferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, reputa opportuni chiarimenti in merito al regime delle decorrenze previste, ai fini giuridici ed economici, dai commi 2 e 3. In particolare, ritiene che andrebbe precisato se la diversa decorrenza ai fini giuridici possa riflettersi in un'anticipazione o un'accelerazione delle successive progressioni di carriera ovvero se possa comunque determinare effetti rispetto al trattamento di fine servizio, in relazione al calcolo del periodo di permanenza nelle diverse qualifiche.
  A proposito degli articoli 9 e 10, concernenti le riserve di posti per il personale volontario, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 11, recante disposizioni in materia di mobilità, d'inidoneità psico-fisica e di computo dell'anzianità di servizio, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento volto a confermare la neutralità finanziaria delle disposizioni relative alla disciplina in materia di mobilità del personale del Corpo dei vigili del fuoco e di transito, a domanda, del personale riconosciuto totalmente inabile al servizio operativo nei ruoli tecnici del Corpo. In particolare, andrebbe chiarito se il regime introdotto, che deroga al divieto di mobilità tra amministrazioni per i vigili del fuoco e che sembra ricondurre all'esclusiva volontà dell'interessato il transito dai ruoli operativi a quelli tecnici, sia suscettibile di incidere sulla funzionalità del Corpo, con conseguenti effetti onerosi di carattere indiretto.
  Quanto al comma 4, che prevede che, ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio richiesta al personale del Corpo si tenga conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica, richiama le considerazioni già svolte con riferimento all'articolo 8, commi 2 e 3, evidenziando la necessità di chiarire se siano prefigurabili effetti di accelerazione delle progressioni di carriera derivanti dalle decorrenze indicate nonché gli eventuali effetti in termini di trattamento di fine servizio.
  Relativamente agli articoli 12 e 13, riguardanti la dotazione organica, le qualifiche e gli incarichi di funzione e ruolo antincendio boschivo ad esaurimento (AIB), evidenzia che l'articolo 12 aggiorna la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco recata dalla Tabella A, allegata al decreto legislativo n. 217 del 2005, sostituendola con una nuova Tabella. Per effetto della norma si determina un incremento di circa 790 unità di organico complessivo, derivante dalla differenza dei volumi organici riportati nella vecchia Tabella (36.691 unità) e quelli indicate nella nuova (37.481 unità). In base a quanto riferito dalla relazione tecnica, tale incremento, tra l'altro, sarebbe finalizzato a recepire il recente assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato (390 unità) transitato nei Vigili del fuoco per effetto dell'articolo 15, del decreto legislativo n. 177 del 2016. Pertanto, dal confronto tra le tabelle, si deduce che l'incremento, al netto delle predette unità, della dotazione organica risulterebbe pari a 400 unità (790-390). Al riguardo reputa opportuno acquisire un chiarimento del Governo tenuto conto che, pur a fronte del predetto incremento delle unità in organico, alle disposizioni in esame la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari.
  In ordine all'articolo 14, recante norme transitorie su passaggi di qualifica e su elenchi del personale volontario, rinvia alle osservazioni formulate con riguardo all'articolo 8, commi 2 e 3, e all'articolo 11, comma 4.
  Con riferimento all'articolo 15, concernente il Fondo per l'operatività del soccorso pubblico, evidenzia che il Fondo istituito dal comma 1 per valorizzare le Pag. 49condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene alimentato – ai sensi del comma 2, lettera a) – per euro 39.700.000 per il 2017 e per euro 81.730.000 dal 2018, a valere sulle dotazioni del Fondo da ripartire di cui al comma 365 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).
  Con specifico riferimento ai predetti oneri, pur considerato che gli stessi sono posti a carico di un Fondo, sottolinea che il testo delle norme non precisa gli interventi da realizzare con tali risorse, limitandosi ad indicarne la decorrenza dal 1o ottobre 2017. Conseguentemente, la relazione tecnica non fornisce gli elementi sottostanti la determinazione dei predetti importi. Non risulta quindi possibile procedere ad una verifica dei profili di quantificazione con riferimento agli interventi da finanziare a valere sulle predette risorse, che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 4.
  Osserva inoltre che – in base al comma 2, lettera b) – nel fondo istituito dal comma 1 confluiranno importi, di entità non determinata, per il finanziamento di ulteriori interventi, con decorrenza dal 1o gennaio 2017 – e quindi con effetti retroattivi –, la cui individuazione è sempre rimessa al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.
  Evidenzia pertanto che sia la definizione di questi ultimi interventi sia la stima del relativo impegno finanziario sono demandati a fonti subordinate a quella legislativa e sottratti quindi all'ordinario procedimento di quantificazione degli effetti finanziari e verifica di tali stime in sede parlamentare, previsto dalla vigente normativa contabile.
  Osserva che la norma si limita infatti ad indicare le tipologie delle misure da definire con DPCM (incremento del valore delle componenti retributive diverse dal trattamento stipendiale e misure di esenzione fiscale del trattamento economico accessorio) e che da tali dati non è peraltro possibile determinare l'ordine di grandezza dell'impegno finanziario correlato a tali misure.
  Evidenzia altresì che il summenzionato importo di 81.730.000, va integrato, ai sensi del comma 6, di euro 4,3 milioni, a titolo di oneri indiretti, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, per un onere complessivo pari 86,030 milioni di euro. Anche a tal riguardo rileva che, in assenza delle informazioni prima indicate, non risulta possibile procedere ad una quantificazione della congruità della stima di 4,3 milioni annui in termini di oneri riflessi, indicata dalla relazione tecnica.
  Fa presente che viene, infine, disposta la cessazione al 30 settembre 2017 dell'erogazione al personale non dirigente dei vigili del fuoco del contributo (c.d. «bonus 80 euro») previsto per il 2017 per il personale non dirigenziale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e la corresponsione al medesimo personale in servizio nel trimestre 1o ottobre-31 dicembre 2017 di un assegno una tantum pro capite di 350 euro, per una spesa complessiva di euro 16.300.000 al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato. Sul punto non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, evidenziando che la stima della relazione tecnica non tiene conto dei risparmi imputabili alla mancata corresponsione del bonus 80 euro per l'ultimo trimestre 2017.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 15, comma 1, prevede, a decorrere dall'anno 2017, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo per l'operatività del soccorso pubblico e che alla copertura dei relativi oneri, pari a 56 milioni di euro per il 2017 e 86,030 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego, di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, capitolo 3054 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che appare recare le necessarie disponibilità Pag. 50per il triennio in corso. Sul punto giudica comunque opportuna una conferma da parte del Governo.
  Ricorda che l'articolo 23 della legge delega prevede che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Rileva che tali risorse sono state per l'appunto stanziate dall'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che alla lettera c) menziona, tra le finalità per le quali è prevista l'istituzione del Fondo per il pubblico impiego, il riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attività di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali.
  Circa l'articolo 16, recante la clausola di salvaguardia retributiva in materia di lavoro straordinario, evidenzia che la disposizione, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà autorizzare – in ciascun esercizio e nei limiti dei fondi stanziati in bilancio – le attività di lavoro straordinario, consente di utilizzare, per le medesime finalità, i limiti fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al precedente esercizio. In proposito, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito all'idoneità di tale previsione a garantire il rispetto del limite delle risorse stanziate in bilancio per ciascun esercizio, che potrebbe risultare inferiore rispetto a quello previsto per il precedente anno.
  In merito all'articolo 17, recante la clausola d'invarianza finanziaria, non ha alcunché da osservare.
  Per ciò che riguarda l'articolo 18, recante disposizioni finali, non ha osservazioni da formulare alla luce delle considerazioni formulate dalla relazione tecnica.

  Maino MARCHI (PD) chiede alla rappresentante del Governo di verificare la compatibilità tra le disposizioni inserite nel decreto-legge recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, che prevede per ciascuno degli anni 2017 e 2018 l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile, e l'articolo 8, comma 1, dello schema di decreto in esame, che modifica il Titolo I del decreto legislativo n. 217 del 2005.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI assicura che effettuerà la verifica richiesta.

  Francesco BOCCIA (PD), presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Atto n. 397.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (CI), relatore, fa presente che il provvedimento – adottato nell'esercizio della delega conferita dalla legge n. 11 del 2016 (cd. delega appalti) – reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cd. «codice appalti») e che il relativo testo è corredato di relazione tecnica. Rileva altresì che il provvedimento è corredato di un'apposita clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del decreto medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate Pag. 51provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue,
  Circa gli articoli da 1 a 121, recante disposizioni correttive e integrative del codice dei contratti pubblici, nel prendere atto che la disciplina in esame – come già quella recata dal codice appalti – è di carattere prevalentemente ordinamentale e che la stessa non sembra quindi, in linea generale, determinare effetti diretti ed immediati per la finanza pubblica, evidenzia i seguenti profili dai quali potrebbero discendere implicazioni di interesse finanziario, in gran parte, peraltro, di carattere eventuale e/o indiretto.
  In materia di collegamento, avvalimento e utilizzo di basi dati informatiche, reputa necessario acquisire conferma che i relativi interventi possano essere effettuati nell'ambito delle risorse disponibili. Si riferisce, in particolare: alla previsione che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) si avvalga dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF); alla previsione che estende anche alle banche dati del MEF l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità dei sistemi e delle piattaforme telematiche; alla previsione che estende l'utilizzo della banca dati, gestita presso il MIT, alle verifiche sulla permanenza dei requisiti anche nella fase di esecuzione del contratto; alla previsione che l'ANAC operi, in materia di affidamenti in house, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici; alla previsione che nella banca dati nazionale dei contratti pubblici confluiscano tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale e che, per le opere pubbliche, l'ANAC, il MEF e il MIT attuino un interscambio delle informazioni nell'ambito della citata banca dati nazionale dei contratti pubblici e della banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.
  Riguardo alla commissione per il monitoraggio del dibattito pubblico (istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, presso il MIT), rileva che per la partecipazione alla stessa non sono previsti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati; ritiene peraltro necessaria una conferma della neutralità finanziaria con riferimento alla mancata previsione delle voci relative a indennità e rimborsi spese.
  Inoltre, riguardo all'articolo 10, comma 1, lettera f), che introduce, nel contenuto obbligatorio della progettazione di fattibilità, indagini idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, in luogo delle indagini geognostiche attualmente previste, giudica necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità, per le stazioni appaltanti e le altre amministrazioni interessate, di provvedere direttamente a tali adempimenti oppure remunerare i professionisti incaricati ad invarianza di oneri. Ritiene che andrebbe altresì chiarito se per effetto di tali previsioni possa determinarsi una riduzione delle risorse disponibili per la realizzazione delle opere.
  In merito all'estensione (dai soli subappalti alla generalità degli appalti e delle concessioni) della previsione in base alla quale nel DURC è inserita la verifica della congruità della incidenza della mano d'opera, considera utile una conferma dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici coinvolti nell'emissione del medesimo documento. Con riferimento agli articoli 34 (divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario i costi connessi alle piattaforme telematiche nonché alle procedure gestite dalle centrali di committenza), 42 (comunicazione a ogni candidato escluso dei motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione) e 62 (possibilità di nominare un assistente del direttore dell'esecuzione Pag. 52per i servizi e le forniture di particolare importanza), rileva che tali disposizioni sembrano suscettibili di determinare un incremento degli oneri a carico delle amministrazioni appaltanti. In proposito, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo. Per quanto attiene agli articoli 55, 64 e 65 e 105, che modificano il regime delle garanzie, giudica necessario acquisire conferma che dette modifiche non incidano in maniera apprezzabile sull'equilibrio finanziario del sistema degli appalti pubblici e che non generino oneri, comunque di carattere eventuale e indiretto, a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene all'articolo 73, che prevede che il termine per l'emissione dei certificati di pagamento non possa superare i quarantacinque giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, ritiene che andrebbe altresì chiesta conferma che la tempistica dei pagamenti risultante dalla disposizione sia compatibile con le dinamiche di cassa previste scontate nelle previsioni di spesa a legislazione vigente; per quanto attiene infine ai nuovi compiti affidati all'ANAC (articolo 114, comma 1, lettera a), e articolo 116, comma 1, lettera a)) – chiamata a svolgere un previo contraddittorio fra le parti nei pareri di precontenzioso e ad elaborare i costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi – reputa necessaria una conferma che l'ANAC possa effettivamente provvedervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA (PD), presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale.
Atto n. 379.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 marzo 2017.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI (PD) fa presente che l'istituzione di un ufficio tecnico nelle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, di cui all'articolo 4, potrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, difatti le relative attività saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, posto che il citato ufficio non rappresenta una vera e propria struttura, ma un organismo che si occuperà del coordinamento delle funzioni di natura tecnica dell'istituto scolastico e che, per il tramite del suo coordinatore, svolgerà diverse attività.
  Segnala che le attività di tutorato previste dall'articolo 5 saranno svolte da docenti designati dal consiglio di classe, attraverso la redazione preliminare di un progetto formativo individuale.
  Evidenzia che i docenti coinvolti nelle predette attività di tutorato saranno retribuiti nell'ambito delle risorse assegnate all'istituzione scolastica per il miglioramento dell'offerta formativa, pertanto viene rimessa alla contrattazione integrativa di istituto l'individuazione delle risorse da destinare a tali attività, che dovranno essere quindi necessariamente svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Rileva che il rinvio al decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 7, in materia di Rete nazionale delle scuole professionali e raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale, si rende necessario per coordinare le attività di competenza degli altri soggetti istituzionali, ivi comprese le Regioni cui spetta il compito di accreditare le istituzioni di Pag. 53istruzione e formazione professionale (IEFP), e che il citato articolo 7, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la costituzione ed il funzionamento della Rete nazionale delle scuole professionali rientrano tra le attività coperte dai finanziamenti già previsti a legislazione vigente per il funzionamento didattico-amministrativo delle istituzioni scolastiche.
  Sottolinea che la previsione di sostanziale invarianza del numero delle classi attive nell'istruzione professionale deve ritenersi affidabile e che, in particolare, con riferimento all'articolo 9, in materia di dotazioni organiche, lo scenario demografico ipotizzato nella relazione tecnica per la stima della popolazione in età scolastica per il decennio 2016/2026 non è un fattore determinante ai fini della quantificazione del numero di classi da attivare e delle relative dotazioni organiche, anche ove aggiornato con i dati riferiti al censimento 2011.
  Fa presente che i dati demografici infatti sono stati inseriti nella relazione tecnica soltanto al fine di fornire un elemento di contesto di carattere generale, privo tuttavia di un effettivo impatto sul calcolo della spesa e che a tale ultimo fine appaiono, invece, rilevanti i dati concernenti la popolazione scolastica complessiva frequentante le classi attive nell'istruzione professionale, con riferimento all'ultimo quinquennio, e le iscrizioni alle prime classi dal 2012/2013 ad oggi.
  Rileva che, a fronte di una sostanziale invarianza del numero dei frequentanti negli ultimi cinque anni, la percentuale delle iscrizioni al primo anno di corso subisce un drastico ridimensionamento; ciò porterà necessariamente ad una diminuzione dei frequentanti nel prossimo quinquennio (2018/2023), e che pertanto l'esposizione logica contenuta nella relazione tecnica, dalla quale discendono la quantificazione delle classi attive, delle dotazioni organiche ed il calcolo degli oneri, non si fonda sui dati relativi al censimento ISTAT ma sul numero effettivo delle iscrizioni agli istituti professionali.
  Segnala che, per quanto concerne il calcolo dell'onere unitario medio, si conferma la previsione di collocare il personale ITP nella fascia media 21-27 anni di anzianità di servizio, tenuto conto anche delle nuove assunzioni che saranno effettuate in attuazione del nuovo assetto organizzativo.
  Evidenzia che il Fondo «La Buona Scuola», istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità per la copertura degli oneri ascritti al provvedimento in esame dall'articolo 12, anche tenendo conto degli impegni, a valere sul medesimo Fondo, recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati alle Camere.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (atto n. 379),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'istituzione di un ufficio tecnico nelle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, di cui all'articolo 4, potrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    difatti le relative attività saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, posto che il citato ufficio non rappresenta una vera e propria struttura, ma un organismo che si occuperà del coordinamento delle funzioni di natura tecnica dell'istituto scolastico e che, per il tramite del suo coordinatore, svolgerà diverse attività; Pag. 54
    le attività di tutorato previste dall'articolo 5 saranno svolte da docenti designati dal consiglio di classe, attraverso la redazione preliminare di un progetto formativo individuale;
    i docenti coinvolti nelle predette attività di tutorato saranno retribuiti nell'ambito delle risorse assegnate all'istituzione scolastica per il miglioramento dell'offerta formativa;
    pertanto viene rimessa alla contrattazione integrativa di istituto l'individuazione delle risorse da destinare a tali attività, che dovranno essere quindi necessariamente svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    il rinvio al decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 7, in materia di Rete nazionale delle scuole professionali e raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale, si rende necessario per coordinare le attività di competenza degli altri soggetti istituzionali, ivi comprese le Regioni cui spetta il compito di accreditare le istituzioni di istruzione e formazione professionale (IEFP);
    il citato articolo 7, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la costituzione ed il funzionamento della Rete nazionale delle scuole professionali rientrano tra le attività coperte dai finanziamenti già previsti a legislazione vigente per il funzionamento didattico-amministrativo delle istituzioni scolastiche;
    la previsione di sostanziale invarianza del numero delle classi attive nell'istruzione professionale deve ritenersi affidabile;
    in particolare, con riferimento all'articolo 9, in materia di dotazioni organiche, lo scenario demografico ipotizzato nella relazione tecnica per la stima della popolazione in età scolastica per il decennio 2016/2026 non è un fattore determinante ai fini della quantificazione del numero di classi da attivare e delle relative dotazioni organiche, anche ove aggiornato con i dati riferiti al censimento 2011;
    i dati demografici infatti sono stati inseriti nella relazione tecnica soltanto al fine di fornire un elemento di contesto di carattere generale, privo tuttavia di un effettivo impatto sul calcolo della spesa;
    a tale ultimo fine appaiono, invece, rilevanti i dati concernenti la popolazione scolastica complessiva frequentante le classi attive nell'istruzione professionale, con riferimento all'ultimo quinquennio, e le iscrizioni alle prime classi dal 2012/2013 ad oggi;
    a fronte di una sostanziale invarianza del numero dei frequentanti negli ultimi cinque anni, la percentuale delle iscrizioni al primo anno di corso subisce un drastico ridimensionamento; ciò porterà necessariamente ad una diminuzione dei frequentanti nel prossimo quinquennio (2018/2023);
    pertanto l'esposizione logica contenuta nella relazione tecnica, dalla quale discendono la quantificazione delle classi attive, delle dotazioni organiche ed il calcolo degli oneri, non si fonda sui dati relativi al censimento ISTAT ma sul numero effettivo delle iscrizioni agli istituti professionali;
    per quanto concerne il calcolo dell'onere unitario medio, si conferma la previsione di collocare il personale ITP nella fascia media 21-27 anni di anzianità di servizio, tenuto conto anche delle nuove assunzioni che saranno effettuate in attuazione del nuovo assetto organizzativo;
    il Fondo «La Buona Scuola», istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità per la copertura degli oneri ascritti al provvedimento in esame dall'articolo 12, anche tenendo conto degli impegni, a valere sul medesimo Fondo, recati Pag. 55dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati alle Camere,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.
Atto n. 380.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2017.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che l'obiettivo di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, previsto dall'articolo 8 – relativo al Piano di azione nazionale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione – costituisce un obiettivo tendenziale da raggiungere in modo progressivo e, in ogni caso, fermo restando il disposto di cui all'articolo 1, comma 2, secondo cui le finalità sono perseguite secondo le modalità e i tempi del predetto Piano e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 12, pertanto, l'obiettivo prefissato potrà essere raggiunto solo nella misura in cui le risorse disponibili, con riferimento all'articolo 9, lo consentano, non individuando alcun diritto soggettivo concretamente azionabile in giudizio.
  Rileva che all'articolo 9, proprio per consentire agli enti locali, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà e di pareggio del bilancio, di far fronte ad eventuali criticità, è stato previsto lo strumento della definizione da parte della Conferenza Unificata della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia, consentendo così agli enti locali di fissare un parametro che tenga conto dell'attuale disponibilità di risorse.
  Evidenzia che il Fondo «La Buona scuola», di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, presenta le necessarie disponibilità per la copertura degli oneri complessivamente ascritti al provvedimento in esame, anche tenendo conto degli impegni, a valere sul medesimo Fondo, recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati.
  Fa presente che all'articolo 3, commi 4 e 5, e all'articolo 13, comma 1, appare opportuno precisare il carattere annuale degli importi ivi previsti a regime con decorrenza dall'anno 2019.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, preso atto dei chiarimenti del Governo, evidenzia come, all'articolo 12, comma 4, al fine di valorizzare il ruolo che i comuni svolgono a sostegno delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e formazione nelle sue diverse componenti, sia necessario precisare che nell'assegnazione delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione devono essere considerati prioritariamente sia i comuni che sono privi o carenti di scuole dell'infanzia, statali o paritarie, sia quelli impegnati finanziariamente nel sostegno delle scuole dell'infanzia paritarie del sistema nazionale di istruzione e formazione, di cui alla legge n. 62 del 2000. In questo quadro, inoltre, considerato che le risorse destinate alle scuole paritarie dell'infanzia sono allocate in due distinti capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (rispettivamente ai capitoli n. 1477 «Contributi alle scuole paritarie» e Pag. 56n. 1479 «Contributo aggiuntivo da destinare alle scuole materne paritarie»), al fine di assicurarne una gestione unitaria ed efficiente, ritiene opportuno allocare le medesime in un unico capitolo da destinare esclusivamente al finanziamento delle scuole paritarie per l'infanzia.
  Tutto ciò considerato formula quindi la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (Atto n. 380),
   premesso che:
    il servizio della scuola dell'infanzia è assicurato dalle scuole (statali e paritarie) del sistema nazionale di istruzione e formazione, così come configurato dall'articolo 1 della legge n. 62 del 2000;
    all'articolo 12, comma 4, al fine di valorizzare il ruolo che i comuni svolgono a sostegno delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e formazione nelle sue diverse componenti, appare necessario precisare che nell'assegnazione delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione devono essere considerati prioritariamente sia i comuni che sono privi o carenti di scuole dell'infanzia, statali o paritarie, sia quelli impegnati finanziariamente nel sostegno delle scuole dell'infanzia paritarie del sistema nazionale di istruzione e formazione, di cui alla legge n. 62 del 2000;
    in questo quadro, considerato che le risorse destinate alle scuole paritarie dell'infanzia sono allocate in due distinti capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (rispettivamente ai capitoli n. 1477 «Contributi alle scuole paritarie» e n. 1479 «Contributo aggiuntivo da destinare alle scuole materne paritarie»), al fine di assicurarne una gestione unitaria ed efficiente appare opportuno allocare le medesime in un unico capitolo da destinare esclusivamente al finanziamento delle scuole paritarie per l'infanzia;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'obiettivo di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, previsto dall'articolo 8 – relativo al Piano di azione nazionale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione – costituisce un obiettivo tendenziale da raggiungere in modo progressivo ed, in ogni caso, fermo restando il disposto di cui all'articolo 1, comma 2, secondo cui le finalità sono perseguite secondo le modalità e i tempi del predetto Piano e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 12;
    pertanto, l'obiettivo prefissato potrà essere raggiunto solo nella misura in cui le risorse disponibili, con riferimento all'articolo 9, lo consentano, non individuando alcun diritto soggettivo concretamente azionabile in giudizio;
    all'articolo 9, proprio per consentire agli enti locali, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà e di pareggio del bilancio, di far fronte ad eventuali criticità è stato previsto lo strumento della definizione da parte della Conferenza Unificata della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia, consentendo così agli enti locali di fissare un parametro che tenga conto dell'attuale disponibilità di risorse;
    il Fondo «La Buona scuola», di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, presenta le necessarie disponibilità per la copertura degli oneri complessivamente ascritti al provvedimento in esame, anche tenendo conto degli impegni, a valere sul medesimo Fondo, recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati;Pag. 57
    all'articolo 3, commi 4 e 5, e all'articolo 13, comma 1, appare opportuno precisare il carattere annuale degli importi ivi previsti a regime con decorrenza dall'anno 2019,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 3, commi 4 e 5, dopo le parole: 4,5 milioni di euro aggiungere la seguente: annui.

  Conseguentemente all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: 239 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;
   all'articolo 12, comma 4, sia precisato che nell'assegnazione delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione devono essere considerati prioritariamente sia i comuni che sono privi o carenti di scuole dell'infanzia, statali o paritarie, sia quelli impegnati finanziariamente nel sostegno delle scuole dell'infanzia paritarie del sistema nazionale di istruzione e formazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000;
  e con la seguente osservazione:
   Si valuti l'opportunità di allocare le risorse destinate alle scuole paritarie dell'infanzia in un unico apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di assicurarne una gestione unitaria ed efficiente».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente.
Atto n. 381.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 marzo 2017.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che gli articoli da 1 a 3 definiscono l'oggetto e le finalità dell'intervento e prevedono che gli enti locali, nell'esercizio della propria autonomia di programmazione annuale e nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmino gli interventi per il sostegno al diritto allo studio degli alunni del sistema nazionale di istruzione, pertanto le predette disposizioni si limitano a disciplinare le modalità di erogazione dei servizi previsti e a prevedere che le rispettive misure vengano adottate dagli enti locali nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 4, che esonera dal pagamento delle tasse scolastiche gli alunni dell'istruzione secondaria di secondo grado, evidenzia che l'andamento demografico conferma una riduzione generale della popolazione scolastica che non può non ripercuotersi sulle iscrizioni alle classi in questione (quarte e quinte) e che fa presumere che, in futuro, il numero di studenti non potrà che diminuire anche in relazione alla popolazione scolastica delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado.
  Con riferimento all'articolo 5, in materia di servizi di trasporto, evidenzia che le funzioni di scuolabus risultano già attribuite alla competenza degli enti locali, che vi provvedono con risorse proprie e che l'eventuale incremento dei citati servizi, secondo standard più elevati, non potrà che avvenire, come espressamente indicato dal citato articolo, nell'ambito delle risorse che si rendessero disponibili Pag. 58per la finalità in oggetto e comunque senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati.
  Rileva che l'incentivazione della mobilità sostenibile, di cui al comma 1 dell'articolo 5, potrà essere perseguita dagli enti locali nell'ambito delle risorse disponibili e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Fa presente che la previsione di precisi standard al comma 2 dell'articolo 5 per l'erogazione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole primarie statali è già contenuta nella normativa vigente in materia di assistenza scolastica ed è rafforzata dalla disposizione in esame che prevede una contribuzione diretta al servizio da parte dei beneficiari.
  Osserva che il riconoscimento di libri e/o strumenti didattici da fornire gratuitamente ai sensi dell'articolo 7 avverrà, in ogni caso, fermo restando il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, pari a 103 milioni di euro annui, sulla base della situazione economica equivalente del nucleo familiare, e che quanto ai libri e al materiale didattico, quindi, come peraltro previsto dall'articolo 1, l'ampliamento del servizio non potrebbe che essere assicurato – anche in relazione alle modalità di assicurazione delle prestazioni a favore degli alunni in regime di frequenza ospedaliera o domiciliare del servizio scolastico – nell'ambito delle risorse disponibili, ove ciò fosse possibile, tenuto anche conto dei finanziamenti trasferiti dal Ministero dell'interno al Ministero dell'istruzione.
  Rileva che l'articolo 8, che prevede l'erogazione di servizi e strumenti didattici per garantire il diritto allo studio agli alunni ricoverati, fissando un limite massimo di spesa e limiti di organico, rende permanente tale misura di sostegno al diritto allo studio, precedentemente finanziata annualmente.
  Fa presente che l'articolo 10, comma 5, precisa che il potenziamento della «Carta dello Studente» dovrà essere realizzata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando il fatto che gli operatori del settore, gestori delle carte in oggetto, sono disponibili addirittura ad impiegare risorse per la prestazione del servizio.
  Sottolinea che il Fondo «La Buona Scuola», istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità per la copertura degli oneri di cui agli articoli 4 e 9, anche tenendo conto degli impegni, a valere sul medesimo Fondo, recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati.
  Fa presente che appare necessario formulare più correttamente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, escludendo espressamente la corresponsione di rimborsi spese ai componenti della Conferenza nazionale per il diritto allo studio, come peraltro previsto dalla relazione tecnica, nonché la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14.

  Maino MARCHI (PD) invita a tener conto del parere espresso dalla Conferenza unificata, che lamenta il mancato stanziamento di risorse adeguate a fronte, tra l'altro, delle nuove responsabilità affidate in materia ai comuni.

  Rocco PALESE (Misto-CR) preannuncia il voto contrario del suo gruppo, in quanto il provvedimento potrebbe provocare una eccessiva burocratizzazione e difficoltà per i genitori.

  Francesco BOCCIA (PD), presidente, non essendovi obiezioni, al fine di consentire la predisposizione della proposta di parere da parte del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.