CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 marzo 2017
792.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 16

SEDE REFERENTE

  Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di legittima difesa.
C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano, C. 3777 Molteni e C. 3785 Ermini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base C. 3785 Ermini).

Pag. 17

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 marzo 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, informa che la seduta di oggi è stata convocata per procedere all'adozione del testo base delle proposte di legge abbinate in materia di legittima difesa.
  Ricorda che non è stato possibile arrivare ad una proposta unitaria di testo base da parte dei due relatori, in quanto il relatore Ermini ha proposto come testo base la proposta di legge C. 3785 Ermini, mentre il relatore Molteni ha proposto quale testo base la proposta di legge C. 3777 Molteni.
  Ricorda, altresì, che è stato pertanto costituito un Comitato ristretto per individuare il testo base da proporre alla Commissione e che, nella riunione del 23 marzo scorso, lo stesso Comitato ristretto, a maggioranza, ha deciso di scegliere come proposta di testo base la proposta di legge C. 3785 Ermini.

  Nicola MOLTENI (LNA), relatore, nel far notare come la questione della legittima difesa sia estremamente complessa sul piano tecnico – giuridico e rappresenti un tema molto sentito dall'opinione pubblica, rammenta che la riforma dell'articolo 52 del codice penale, approvata nel 2006, senza dubbio costituisce un tassello fondamentale in direzione di un sensibile miglioramento dell'istituto. Osserva, tuttavia, come, allo stato, sia necessario introdurre ulteriori elementi correttivi, dal momento che sono mutate, soprattutto negli ultimi anni, le modalità di aggressione delle organizzazioni criminali e, conseguentemente, incrementate le esigenze di sicurezza dei cittadini. Ricordando di aver presentato sul tema una proposta di legge (C. 2892) già nel febbraio 2015 e come la stessa, così come la sua nuova proposta di legge C. 3777, ricalcasse sostanzialmente le disposizioni del codice penale francese in materia di legittima difesa, invita la Commissione, nel procedere alla scelta del testo base per il prosieguo dei lavori, a compiere una valutazione non in termini strettamente politici, bensì di natura giuridica. Ciò anche alla luce delle osservazioni formulate sulla sua proposta di legge da eminenti giuristi, che, nel corso delle audizioni svoltesi sul tema, si sono espressi sulla stessa favorevolmente. Ciò premesso, sottolinea come la proposta di legge a sua firma si prefigga lo scopo di limitare la discrezionalità del magistrato nell'applicare le disposizioni di cui all'articolo 52 del codice penale, mentre la proposta di legge del collega Ermini C. 3785 vada in una direzione sostanzialmente diversa, intervenendo sull'articolo 59 del medesimo codice.

  Vittorio FERRARESI (M5S) chiede chiarimenti in merito alla disciplina applicabile al provvedimento in discussione, in particolare, se si tratti di un provvedimento «in quota opposizione».

  Donatella FERRANTI, presidente, precisa che il provvedimento in titolo non è stato calendarizzato «in quota opposizione», diversamente dalla proposta di legge C. 2892-A, poi rinviata in Commissione. Al riguardo, relativamente al regime dei provvedimenti « in quota opposizione», richiama integralmente le considerazioni già svolte nella seduta del 16 febbraio ultimo scorso.

  David ERMINI (PD), relatore, pur concordando con il collega Molteni in ordine al fatto che la legittima difesa rappresenti un tema estremamente sentito dall'opinione pubblica, evidenzia, tuttavia, come lo stesso vada collocato su un piano del tutto diverso rispetto a quello della sicurezza. Osserva, infatti, che la tutela della sicurezza costituisce una funzione spettante in via esclusiva allo Stato, e non ai singoli cittadini. Evidenzia altresì come la sua proposta di legge, diversamente da quella del collega Molteni, che si ispira al codice penale francese, ricalchi le disposizioni, in materia di legittima difesa, contenute nel codice penale tedesco, dove si fa riferimento all'errore determinato da una situazione di grave turbamento psichico della vittima dell'aggressione. Pag. 18Fa notare, peraltro, che, anche nel sistema delineato dalla proposta di legge C. 3777 Molteni, si fa riferimento a talune circostanze che, necessariamente, dovranno essere oggetto di attenta valutazione, da parte del magistrato, per escludere la punibilità dell'agente. Ritiene, quindi, che un eventuale intervento sull'articolo 59 del codice penale, nel senso indicato dalla proposta di legge a sua firma, rappresenti un significativo punto di equilibrio, dotando la magistratura di un ulteriore strumento interpretativo, per meglio calibrare l'applicazione delle disposizioni in materia di legittima difesa. Manifesta, infine, perplessità in ordine al fatto che la proposta di legge C. 3777 Molteni preveda, da un lato, l'incremento delle sanzioni di cui all'articolo 624-bis del codice penale, relativamente ai minimi edittali, dall'altro, la possibilità di applicare la sospensione condizionale della pena all'integrale pagamento dell'importo dovuto per il risanamento del danno alla persona offesa. Ciò premesso, auspica comunque che possa pervenirsi all'approvazione di un testo equilibrato e condiviso, frutto di una costruttiva discussione tra i gruppi parlamentari.

  Daniele FARINA (SI-SEL), nel manifestare contrarietà sia sulla proposta di legge C. 3777, presentata dal collega Molteni, sia su quella C. 3785, a prima firma del collega Ermini, richiama la negativa esperienza degli Stati Uniti d'America, in cui una legislazione particolarmente permissiva in tema di legittima difesa, ha determinato una situazione di sostanziale «far west», dove i cittadini vittime di armi da fuoco risultano, addirittura, in numero maggiore rispetto a quelli deceduti nel corso della guerra di secessione.

  Antonio MAROTTA (AP), nel constatare come le proposte di legge Molteni C. 3777 e Ermini C. 3785 vadano in direzioni diametralmente opposte, ritiene che entrambe non siano convincenti. Sul punto avrebbe ritenuto preferibile che il Comitato ristretto avesse tenuto conto anche delle altre proposte di legge vertenti sulla stessa materia, tra le quali quella a sua prima firma C. 3384.

  Franco VAZIO (PD) fa notare che i due provvedimenti in discussione, Molteni C. 3777 e Ermini C. 3785, riflettano due filosofie del tutto antitetiche. Nel ritenere, in particolare, che la proposta di legge del collega Molteni assecondi una logica non condivisibile, rammenta che negli Stati Uniti, su un totale di 8 milioni di furti per anno, si registrano circa 33 mila morti. A suo avviso, si tratta di dati impressionanti, che dimostrano come la normativa in materia di legittima difesa dello Stato italiano sia nettamente migliore di quella degli Stati Uniti, cui sembra ispirarsi la proposta di legge presentata dal gruppo Lega Nord.

  Vittorio FERRARESI (M5S), anche a nome del suo gruppo parlamentare, si dichiara favorevole all'impostazione in materia di legittima difesa seguita dalla proposta di legge Molteni C. 3777, della quale ritiene che il gruppo Lega Nord dovrebbe chiedere la calendarizzazione «in quota opposizione».

  Donatella FERRANTI, presidente, nel dar conto delle sostituzioni disposte dai gruppi parlamentari nella seduta odierna, pone in votazione la proposta di testo base del Comitato ristretto.

  La Commissione approva la proposta del Comitato ristretto ed adotta come testo base per il prosieguo dei lavori la proposta di legge Ermini C. 3875.

  Donatella FERRANTI, presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di giovedì 13 aprile prossimo.

  Nicola MOLTENI (LNA), relatore, in conseguenza della scelta appena fatta dalla Commissione in merito all'adozione del testo base, rinuncia all'incarico di relatore e preannuncia, sin da ora, la presentazione di una relazione di minoranza in Pag. 19Assemblea, oltre che di emendamenti in sede referente.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel prendere atto della rinuncia all'incarico di relatore da parte del deputato Molteni, non ritiene necessario sostituirlo, considerato che era stato nominato in ragione della sua appartenenza al gruppo parlamentare che inizialmente aveva chiesto inserire nel calendario della Commissione l'argomento della legittima difesa. Il relatore Ermini, pertanto, non sarà affiancato da un correlatore. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013.
C. 4225 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Walter VERINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, nella seduta odierna, il parere sul disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013.
  Osserva che tale Accordo è inteso al rafforzamento della collaborazione tra Italia e Israele nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, alla produzione ed al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ai traffici illegali di armi, munizioni ed esplosivi, alla tratta di persone ed alle migrazioni illegali, ai reati economici, alla criminalità informatica ed al terrorismo. L'intesa si sostituisce ad un altro accordo bilaterale, vertente sulla stessa materia, firmato il 10 febbraio 2005 a Gerusalemme, ed entrato in vigore il 15 febbraio 2007.
  Ciò premesso, nel soffermarsi sui profili strettamente attinenti alla competenza della Commissione giustizia, segnala che l'Accordo in esame consta di un breve preambolo e di 15 articoli.
  In particolare, l'articolo 1 individua le autorità competenti per l'applicazione dell'Accordo, che sono per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, e per Israele il Ministero della pubblica sicurezza. L'articolo 2 fornisce un elenco dei settori della cooperazione, che comprende il crimine organizzato transnazionale, la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti, la tratta di persone e migranti, il traffico illecito di armi ed esplosivi, i reati contro il patrimonio, incluso il patrimonio culturale, i reati a carattere economico e di riciclaggio, la criminalità informatica, il terrorismo.
  Rammenta che l'articolo 3 precisa le modalità della cooperazione, che punta essenzialmente sullo scambio di informazioni e di esperienze in merito ad un ampio spettro di temi: su reati, organizzazioni criminali e loro modus operandi, nonché su strumenti per combattere il crimine e formazione dei funzionari di polizia, su nuovi tipi di sostanze stupefacenti, sui metodi impiegati per il contrasto della tratta di persone, sulla falsificazione di passaporti altri documenti di viaggio, sul riciclaggio e i reati economici – in particolare sulle metodologie di infiltrazione criminale negli appalti pubblici – sulla gestione dell'ordine pubblico soprattutto in occasione di manifestazioni di massa grandi eventi, sui sistemi adottati per la protezione di infrastrutture e obiettivi sensibili. Le Parti collaboreranno inoltre Pag. 20mediante operazioni sotto copertura e consegne controllate transfrontaliere volte al contrasto dei traffici illeciti di droga e altre merci. Infine, le Parti daranno corso ad operazioni congiunte di supporto alle iniziative investigative, nonché allo scambio di dati su soggetti ed entità sospettati di implicazione in attività criminali.
  Ricorda che l'articolo 6 prevede la possibilità che le competenti autorità di ciascuna delle Parti spontaneamente forniscano informazioni all'altra Parte, qualora queste siano ritenute rilevanti per l'impedimento o la repressione di atti penalmente perseguibili. Adeguata tutela per il trattamento delle informazioni e dei dati sensibili è prevista dall'articolo 8, che ne dispone l'utilizzo per i soli fini che rientrano nell'Accordo. Per quanto riguarda i dati di carattere personale, questi verranno trasmessi unicamente per finalità di polizia, o per la protezione dei testimoni. È previsto, più in dettaglio, che le informazioni e i documenti forniti dall'autorità competente di una delle Parti all'omologa dell'altra Parte contraente non possano essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati richiesti e forniti, se non previo consenso scritto dell'autorità che li ha forniti. In nessun caso potranno essere trasmessi a organismi o paesi terzi i dati personali. Sono previste procedure di collaborazione per l'eventualità di dati inesatti o incompleti, sì da operarne l'integrazione, la rettifica o la cancellazione. È infine stabilito che il livello di protezione dei dati personali acquisiti in base all'Accordo in esame debba essere conforme a quello assicurato dal diritto della Parte inviante.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Italia e Israele in materia di pubblica sicurezza, già approvato dal Senato il 12 gennaio scorso, segnala che lo stesso consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. L'articolo 4 reca il dispositivo dell'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, prevista il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

  Nessuno chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.
C. 4096, approvata dalla 6a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, l'atto Camera C. 4096, recante «Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo».
  Segnala che è stata avanzata da parte del presidente della VI Commissione la richiesta di esprimere il parere sul provvedimento in titolo con cortese urgenza, anche ai fini dell'eventuale trasferimento in sede legislativa.
  Fa presente che la proposta di legge in esame, che si compone di sette articoli, intende vietare il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine anti-persona, munizioni e submunizioni cluster da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.
  Nel soffermarsi esclusivamente sugli aspetti di stretta attinenza della Commissione Giustizia, segnalo che l'articolo 6 disciplina le sanzioni comminate agli intermediari abilitati che non osservano il divieto di finanziamento delle società operanti nel settore delle mine e delle munizioni.
  In particolare, ai sensi del comma 1, gli intermediari abilitati che violano il divieto Pag. 21di finanziamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150.000 a 1.500.000 euro, ove ne ricorrano le condizioni secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
  Rammenta che il richiamato articolo 5 individua le condizioni in base alle quali ad una persona giuridica può essere attribuita la responsabilità amministrativa da reato; l'attribuzione di tale responsabilità sia infatti per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da parte di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, ovvero da parte di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei richiamati soggetti. Se tali soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, viene esclusa la responsabilità dell'ente.
  Osserva che, stante il tenore letterale del rinvio, sembra potersi desumere che l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti della società sia condizionata al verificarsi di determinati eventi e, in particolare, ove la violazione del divieto di finanziamento sia compiuta: dai soggetti che rivestono funzioni apicali e da parte dei loro sottoposti, secondo quanto previsto al richiamato articolo 5; nell'interesse o a vantaggio dell'intermediario, potendosi quindi escludere la responsabilità ove le medesime persone fisiche abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
  Per quanto riguarda, invece, le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto svolgono funzioni di controllo (ai sensi del comma 2), segnala che la sanzione è conseguente alla violazione del divieto di finanziare società operanti nel settore delle mine e delle munizioni. In tal caso, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 50.000 a 250.000 euro.
  Fa presente, infine, che il comma 3 dell'articolo 6 ancora all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (sia nei confronti delle persone fisiche che di quelle giuridiche, in mancanza di specificazione) anche conseguenze di tipo interdittivo: è disposta la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.
  Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.
C. 3671-ter Governo ed abb.

(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 marzo 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Ermini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra la proposta di parere favorevole elaborata dal relatore Ermini sul provvedimento in titolo con una condizione ed una osservazione (vedi allegato). In particolare, fa notare come non sia da ritenere condivisibile la modifica, introdotta dalla Commissione di merito all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3, laddove si prevede che uno dei presupposti di accesso alla procedura di amministrazione Pag. 22straordinaria sia rappresentato da un numero di dipendenti pari ad almeno 250 unità per la singola impresa, anziché 400. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 13.35.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5).
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti in titolo.

  Franco VAZIO (PD), relatore, fa presente che la Commissione, nella seduta odierna, è chiamata ad effettuare l'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e dei relativi allegati (COM(2016)610 FINAL), nonché della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5).
  L'esame dei suddetti documenti si concluderà con un parere da esprimere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.
  In particolare, rammenta che il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017, illustra le linee generali delle politiche della Commissione europea per l'anno di riferimento, indicando, tra l'altro, le iniziative strategiche da adottare.
  Osserva che la Relazione programmatica del Governo italiano sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017, preannuncia invece gli obiettivi, le priorità e gli orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo in tale anno, con riguardo anche all'attività normativa europea.
  Fa presente che, rispetto al contenuto di tali documenti, si soffermerò sui profili di stretta competenza della II Commissione.
  Relativamente al Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017, rileva che si preannuncia un pacchetto di proposte ai fini del contrasto del finanziamento al terrorismo. Il pacchetto, considerato un ulteriore progresso nell'attuazione dell'Unione della sicurezza, è stato presentato il 21 dicembre del 2016.
  Nello specifico, fa presente che si tratta di in primo luogo di una proposta di direttiva COM(2016)826 per perseguire penalmente il riciclaggio dei proventi di reati. Gli elementi chiave della proposta sono: norme minime per la definizione dei reati penali e delle sanzioni connesse al riciclaggio di denaro, al fine di impedire ai criminali di sfruttare le differenze esistenti tra le diverse legislazioni nazionali in materia; disposizioni per rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia transfrontaliera al fine di migliorare le indagini sui reati connessi al riciclaggio di denaro; l'allineamento delle norme UE agli obblighi internazionali stabiliti dalla convenzione del Consiglio d'Europa di Varsavia e alle raccomandazioni della task force «Azione finanziaria». Nella Relazione programmatica si preannuncia l'impegno del Governo italiano per far progredire l'iter normativo della proposta. Il Governo italiano intende, altresì, rafforzare il sostegno ad Europol per quanto riguarda l'interscambio di informazioni sui flussi finanziari a scopi terroristici.
  Segnala che il pacchetto della Commissione in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo è considerato prioritario Pag. 23anche nel Programma del semestre di Presidenza maltese del Consiglio UE.
   Richiama, in secondo luogo, una proposta di regolamento (COM(2016)825) sui controlli sul denaro contante, che mira tra l'altro a rafforzare le verifiche sul denaro contante per coloro che entrano o escono dall'UE con 10 mila euro o più in contanti. In particolare, la nuova disciplina, tra l'altro: rafforza i controlli sul denaro contante per coloro che entrano o escono dall'UE con 10.000 euro o più in contanti; permette alle autorità di agire anche in relazione a importi inferiori alla soglia prevista per le dichiarazioni doganali (10.000 euro), qualora si sospettino attività criminali; estende i controlli doganali ai contanti inviati mediante pacchi postali o spedizioni di merci, ai prodotti preziosi come l'oro e alle carte di pagamento prepagate che attualmente non sono oggetto delle normali dichiarazioni doganali.
  Richiama, infine, una proposta di regolamento (COM(2016)819) sul riconoscimento reciproco degli ordini di congelamento e confisca dei proventi di reato. Si tratta di uno strumento giuridico unico per il riconoscimento degli ordini di congelamento e confisca in altri paesi dell'UE, che semplificherebbe l'attuale quadro giuridico. Il regolamento si applicherebbe immediatamente in tutti gli Stati membri. Il nuovo regolamento prevedrebbe tra l'altro l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle attuali norme sul riconoscimento transfrontaliero, al fine di includere la confisca nei confronti di terze persone collegate ai criminali.
  Rileva che nello stesso settore la Commissione intende, infine, presentare una proposta contro il commercio illegale di beni culturali.
  Con riferimento alla Relazione programmatica del Governo italiano sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017, rammenta che l'Esecutivo pone l'accento, in primo luogo, sul proprio impegno per garantire sempre maggiori livelli di sicurezza ai cittadini dell'Unione europea, soprattutto con riguardo alle sfide poste dal terrorismo e dalla criminalità organizzata.
  In tale contesto, segnala che saranno attuate le iniziative strategiche definite nell'Agenda europea sulla sicurezza e nelle Conclusioni del Consiglio sulla rinnovata strategia di sicurezza interna dell'Unione europea (2015-2020), nonché quelle contemplate nel ciclo programmatico quadriennale 2014-2017 (cosiddetto Policy Cycle) per il contrasto al crimine organizzato e alle altre forme gravi di criminalità nell'Unione.
  Rammenta che nella relazione, si evidenzia altresì che il Governo riserverà adeguata attenzione all'attività delle Agenzie del Settore Giustizia e Affari Interni, soprattutto in merito all'attuazione delle misure di rafforzamento concernenti le Agenzie di law enforcement per la cooperazione e per la formazione (EUROPOL e CEPOL) e per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX). Nel predetto documento si sottolinea come il riciclaggio di denaro di provenienza illecita rappresenti il punto d'incontro tra le attività illegali e l'area economica delle finanze e degli investimenti. Il ricorso a Paesi off-shore o, comunque, non collaborativi nonché a strumenti societari rappresenta la più frequente via di canalizzazione nel reimpiego di capitali illeciti. In tale contesto, il contributo fornito dal Governo italiano a Europol proseguirà mediante l'interscambio informativo in ordine ai sequestri di valuta ai sensi del decreto legislativo n. 195 del 2008, nonché l'implementazione del connesso Focal Point Sustrans.
  Per quanto riguarda specificamente il contrasto del terrorismo, nel contesto delle azioni prioritarie, contenute nella comunicazione della Commissione europea sull'attuazione dell'Agenda europea sulla sicurezza, evidenzia che obiettivo del Governo è il rafforzamento della collaborazione strategica tra i Paesi dell'Unione europea, finalizzata allo sviluppo di progettualità volte a contrastare i fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento. Il ricorso a Paesi off-shore o, comunque, non collaborativi nonché a strumenti societari rappresenta la più frequente via di canalizzazione nel reimpiego Pag. 24di capitali illeciti. In tale contesto, il contributo fornito dal Governo italiano a Europol proseguirà mediante l'interscambio informativo in ordine ai sequestri di valuta ai sensi del decreto legislativo n. 195 del 2008, nonché l'implementazione del connesso Focal Point Sustrans.
  Relativamente al settore della giustizia civile, sottolinea che continuerà, anche nel 2017, l'impegno del Governo ai tavoli tecnici per i negoziati relativi alla cooperazione giudiziaria civile, attualmente in corso presso il Consiglio dell'Unione Europea. In particolare, proseguirà nel 2017 il negoziato sulla proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita on line e di altri tipi di vendita a distanza di beni, ancorché si sia ritenuto opportuno sospendere, provvisoriamente, la discussione sulla stessa, in attesa del completamento della revisione (refit) della direttiva 1999/44, inerente la vendita e delle garanzie dei beni di consumo, e nella prospettiva di una modifica della direttiva 2011/83 relativa ai diritti dei consumatori.
  Nella Relazione si rammenta, inoltre, che nell'estate 2016 è stata pubblicata la Proposta della Commissione europea di riforma del Regolamento n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II-bis) relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento (CE) n. 1347/200. Trattasi di un'importante revisione in quanto tale Regolamento contiene norme uniformi per la risoluzione dei conflitti di competenza tra Stati membri in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di sottrazione di minori, nonché in tema di circolazione di decisioni, accordi e atti pubblici nell'Unione, stabilendo disposizioni relative al loro riconoscimento e alla loro esecuzione in un altro Stato membro. Al riguardo, si fa presente che il relativo negoziato proseguirà anche nel 2017.
  Fa presente che, relativamente al settore penale, nel documento si rammenta che la Commissione europea, nel mese di ottobre 2016, ha annunciato la presentazione di una proposta di Direttiva volta all'introduzione di norme minime sulla definizione del reato di riciclaggio e al riavvicinamento dei relativi regimi sanzionatori. Si fa presente, inoltre, che sono in corso riunioni di esperti organizzate dalla Commissione europea per condurre uno studio di fattibilità in ordine alla possibile introduzione di norme comuni europee in materia di confisca non fondata su condanna. È stata, infine, annunciata un'eventuale proposta di armonizzazione normativa in materia di misure cautelari detentive. A tale riguardo, si richiama l'attenzione sul un ruolo attivo che il nostro Paese svolgerà nella fase preparatoria delle proposte annunciate, evidenziando come, ove le stesse si traducessero in iniziative legislative durante il 2017, l'Esecutivo fornirà il proprio attivo contributo al correlato processo normativo.
  Segnala che particolare interesse per l'Esecutivo, anche per l'anno 2017, riveste la proposta di Regolamento relativa all'istituzione di una Procura Europea. In proposito, si rammenta che, dopo l'accordo parziale raggiunto dal Consiglio GAI nel dicembre 2015 sugli articoli da 17 a 36 nel 2016, sotto la guida delle Presidenze olandese e slovacca, si è svolto un ulteriore e intenso lavoro tecnico, volto a trovare entro la fine dell'anno corrente il più ampio consenso possibile sull'intero testo della proposta. In tale ambito, il Governo assicura il suo impegno volto a garantire l'istituzione di una Procura efficiente, indipendente e con reali poteri d'indagine, attraverso i quali assicurare investigazioni efficaci, pur nel pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone indagate.
  Fa presente che altra rilevante questione all'attenzione dell'Esecutivo, strettamente connessa alla precedente, riguarda la modifica di Eurojust, oggetto di una specifica proposta di Regolamento, relativamente alla quale, nel corso della Presidenza italiana, si è potuti giungere ad un accordo parziale. In proposito, si sottolinea che tale strumento appare orientato a migliorare l'efficienza di Eurojust nell'assistere le autorità dei Paesi Membri nei Pag. 25loro sforzi per contrastare il crimine, anche in collegamento con l'azione che in futuro potrà essere svolta dalla Procura europea. Proseguirà, inoltre, anche nel 2017, la partecipazione del Governo ai negoziati, avviati a maggio 2016, sulle due proposte, presentate a marzo dalla Commissione, aventi ad oggetto rispettivamente la firma e la conclusione da parte dell'UE della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul).
  Segnala, infine, che il Governo ritiene di prioritario interesse la proposta di direttiva COM (2012)363 relativa alla lotta alla frode e alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea (direttiva PIF), nonché la proposta di direttiva COM (2013)0618 per la fissazione di norme minime in ordine agli elementi costitutivi dei reati e delle sanzioni applicabili in materia di traffico di sostanze stupefacenti, anche in riferimento alle nuove sostanze psicoattive.
  Ciò premesso, propone di esprimere sui documenti in discussione parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 13.45.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.
C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Pag. 26