CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 marzo 2017
789.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 23 marzo 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

  La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette
Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 marzo 2017.

  Cristina BARGERO (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con quattro condizioni e un'osservazione (vedi allegato 1) volte a migliorare l'intelligibilità e la chiarezza del testo, essenziale per una corretta applicazione delle disposizioni relative alla disciplina del regolamento del parco, recata dall'articolo 5, e alla disciplina delle entrate dell'Ente parco recata dall'articolo 8.

  Davide CRIPPA (M5S) lamenta che dalla relazione svolta ieri non si evincevano in alcun modo le criticità oggi evidenziate nel parere della relatrice che presenta ben quattro condizioni esplicitate in forma di emendamenti puntuali al testo in esame. Sottolinea che il testo della Commissione Ambiente prevede il divieto di attività estrattive nelle aree del parco e il pagamento delle royalties, a suo avviso pienamente condivisibili. Chiede pertanto alla relatrice quali siano le motivazioni che hanno portato alla formulazione di una proposta di parere così forte e articolata, preannunciando il voto contrario del proprio gruppo.

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  Cristina BARGERO (PD), relatrice, sottolinea che il numero 1 delle condizioni non intende modificare in alcun modo l'articolo 5 del testo, ma chiarire che i divieti di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi non si applicano ai titoli abilitativi già rilasciati e a quelli ad essi conseguenziali, ovviamente nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. La condizione non interviene pertanto sul divieto pro futuro stabilito dall'articolo 5. In merito all'articolo 8, osserva che le nuove somme previste a carico dei concessionari incidono soprattutto sugli impianti di piccole dimensioni e alimentati da fonti rinnovabili introducendo elementi di incertezza su investimenti già effettuati. Con riferimento al capoverso 1-bis, richiamato nel numero 2 delle condizioni, sottolinea le concessioni di derivazione d'acqua aventi le opere di presa i cui effetti ricadano nelle aree protette che il testo richiama. Ritiene che questa formulazione sia troppo indefinita e non consenta di stabilire con certezza e limiti territoriali entro i quali debbano essere corrisposte le royalties.

  Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) dichiara voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice volta a introdurre nel testo chiarimenti essenziali per la continuità delle politiche energetiche che sono di fondamentale importanza per la tutela degli investimenti effettuati dalle imprese.

  Gianluca BENAMATI (PD) osserva che la proposta di parere ha l'obiettivo di fare chiarezza su alcune questioni. In particolare, osserva che nel testo in esame la fonte rinnovabile dell'idroelettrico è stata ulteriormente penalizzata con un aumento del 10 per cento dei versamenti a favore dell'Ente parco. La decisione è stata assunta nella Commissione di merito che ha formulato una disposizione di dubbia interpretazione perché, come detto dalla relatrice, appare difficile stabilire quali siano le opere di presa «i cui effetti ricadano nelle aree protette» per poter applicare correttamente nuove royalties. Sottolinea la centralità della continuità nelle politiche energetiche – richiamata anche dalle comunicazioni europee inserite nel pacchetto Clean energy all'esame della Commissione – perché le politiche fiscali o di incentivazioni rivolte alle imprese richiedono certezze nei tempi e nelle risorse. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio gruppo.

  Davide CRIPPA (M5S) osserva che il numero 3 delle condizioni cambia radicalmente la norma, in quanto la modifica proposta trasferisce in capo alle regioni, e non ai concessionari di derivazione dell'acqua o di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, il compito di trasferire le somme da destinare all'Ente parco. La formulazione proposta rappresenta pertanto un regalo ai titolari di concessioni perché la disposizione così formulata significa che parte delle royalties destinate alle regioni sono da queste trasferite all'Ente parco senza determinare alcun aumento per le imprese. Segnala inoltre alla relatrice che in molte regioni italiane inopinatamente il permesso di ricerca costituisce titolo per l'estrazione. Ritiene pertanto che alla condizione n. 3 si dovrebbe per lo meno espungere il riferimento al capoverso 1-quinquies relativo ai titolari di concessioni di idrocarburi liquidi e gassosi.

  Stefano ALLASIA (LNA) sottolinea che i contributi una tantum previsti dall'articolo 8 si riverseranno certamente sulle bollette dei consumatori che sono tra le più care d'Europa. Osserva che gli enti parco dovrebbero autofinanziarsi, mentre il meccanismo previsto dall'articolo 8 fornisce loro ulteriori risorse di cui non necessariamente beneficiano i cittadini dei territori interessati. Dichiara quindi il voto contrario del proprio gruppo.

  Cristina BARGERO (PD), relatrice, riformula la proposta di parere espungendo la condizione di cui al punto 3.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 14.

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AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Su questioni riguardanti il Ministero dello sviluppo economico.

RISOLUZIONI

7-01195 Bargero: Realizzazione della infrastruttura di ricerca per l'avvio e l'implementazione del progetto Divertor Tokamak Test (DTT).

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