CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 marzo 2017
788.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 213

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.30.

Istituzione di ferrovie turistiche.
S. 2670, approvato dalla Camera.
(Parere alla 8a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 8a Commissione (Infrastrutture, trasporti) del Senato, sul disegno di legge A.S. 2670, recante «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico», approvato dalla Camera dei deputati.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, nel corso Pag. 214dell'esame presso la Camera, alla IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni, sul testo della proposta di legge C. 1178, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico», come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente.
  Il provvedimento è all'esame del Senato dopo un approfondito esame da parte della Commissione di merito della Camera dei deputati che ha significativamente modificato il testo iniziale ed ha consentito di giungere ad un testo sostanzialmente condiviso, come testimonia l'ampia convergenza politica sul disegno di legge, approvato dall'Assemblea della Camera con il voto favorevole di tutti i deputati presenti.
  Nel prosieguo si sofferma sulle principali modifiche introdotte nel corso dell'esame in Aula Camera, rinviando per il resto all'illustrazione già svolta lo scorso 21 dicembre.
  Alle finalità del provvedimento, enunciate all'articolo 1 – quali la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, nonché dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle – nel corso dell'esame in Assemblea della Camera è stata aggiunta quella della disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli.
  In via generale, l'individuazione delle tratte ferroviarie da destinare ad uso turistico viene demandata dall'articolo 2 ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Rispetto al testo già esaminato dalla Commissione, viene meno il riferimento alla proposta delle Regioni come propedeutica all'attivazione dell’iter approvativo del citato decreto.
  È confermato che occorre che si tratti di tratte ferroviarie, dismesse o sospese, caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, suscettibili di essere utilizzate e valorizzate, purché sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri nell'ambito del Contratto di programma con Rete ferroviaria italiana ovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna Regione agli investimenti per l'infrastruttura ferroviaria di competenza. Rimane fermo che l'integrazione di detto decreto può essere successivamente attivata anche dalle Regioni.
  In deroga a tale disciplina, è stato riformulato il comma 2, che ora individua un elenco di linee ferroviarie suscettibili di essere classificate, con decreto ministeriale, come tratte ferroviarie ad uso turistico. Anche in questo caso, la condizione è che risultino finanziate a carico del Contratto di programma con RFI o dalle Regioni e che queste ultime non ne chiedano espressamente l'esclusione al Ministero delle infrastrutture. Con analogo decreto si provvede alla revisione della relativa classificazione al mutare delle condizioni che avevano indotto a classificare una data linea come tratta ferroviaria ad uso turistico.
  Fra le novità introdotte nel corso dell'esame presso l'Assemblea della Camera segnala la previsione (al comma 6) secondo cui nell'individuazione delle tratte in esame particolare attenzione è prestata alla presenza di manufatti e immobili di valore culturale e artistico che, ad esempio, siano stati utilizzati come luoghi di ripresa cinematografica.
  Fra le altre novità introdotte nel corso dell'esame in Assemblea Camera, segnala inoltre la riformulazione dell'articolo 5, in materia di norme per l'affidamento dei servizi di trasporto turistico e di tutte le attività commerciali connesse da parte delle amministrazioni competenti, in cui si rende ancor più esplicita l'applicabilità a dette procedure del Codice degli appalti e la possibilità di esperire le procedure in via telematica.
  Segnala infine tra le principali novità una disciplina ad hoc (all'articolo 10) sull'utilizzo dei ferrocicli sulle linee ferroviarie Pag. 215dismesse o sospese, purché si eviti comunque ogni forma di promiscuità con la circolazione dei treni.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.
Nuovo testo C. 1041 Di Salvo.
(Parere alla XI Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla XI Commissione lavoro della Camera sulla proposta di legge C. 1041 Di Salvo, recante «Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  La proposta di legge introduce l'obbligo per i datori di lavoro titolari di partita IVA di effettuare il pagamento delle retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, con specifici mezzi.
  In particolare, l'articolo 1 prevede che la retribuzione ai lavoratori può essere corrisposta dal datore di lavoro solo attraverso un istituto bancario o un ufficio postale, con uno dei seguenti mezzi: bonifico bancario; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro; emissione di un assegno da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di comprovato impedimento. La retribuzione non può essere corrisposta dai datori di lavoro o committenti per mezzo di somme contanti, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Per rapporto di lavoro, si intendono tutti i rapporti di lavoro subordinato svolti alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché quelli originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. La firma della busta paga da parte del lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
  L'articolo 2 definisce i conseguenti obblighi del datore di lavoro o committente, relativi alla comunicazione obbligatoria fatta al centro per l'impiego competente. Ai fini dell'inserimento della comunicazione obbligatoria, i centri per l'impiego modificano la modulistica di loro competenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
  L'articolo 3 prevede che il Governo stipuli una convenzione con le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'Associazione bancaria italiana (ABI) e la società Poste italiane Spa, con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione della legge. La convenzione deve essere stipulata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Le disposizioni della legge acquistano efficacia decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche in assenza della stipula della suddetta convenzione.
  L'articolo 4 dispone che la legge non si applica ai datori di lavoro non titolari di partita IVA, ai rapporti di lavoro domestico e a quelli comunque rientranti nella sfera applicativa dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  L'articolo 5 disciplina infine le sanzioni previste a seguito di inosservanza degli obblighi previsti dal provvedimento da parte del datore di lavoro o committente, ai quali si applica una sanzione amministrativa Pag. 216pecuniaria consistente nel pagamento di una somma: da 5.000 euro a 50.000 euro, in caso di violazione dell'obbligo di provvedere al pagamento della retribuzione attraverso un istituto bancario o un ufficio postale attraverso uno dei mezzi previsti; pari a 500 euro, in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione al centro per l'impiego competente per territorio degli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale; in questo secondo caso il centro per l'impiego provvede immediatamente a dare comunicazione della violazione alla sede dell'Ispettorato nazionale competente per territorio, che procede alle conseguenti verifiche.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 2).

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) dichiara di non concordare con l'osservazione relativa all'esclusione del lavoro stagionale agricolo dall'ambito di applicazione della proposta di legge, in quanto proprio nell'ambito di questa tipologia di lavoro è particolarmente diffuso il lavoro nero, che la proposta di legge intende contrastare.

  Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.), relatore, osserva che nell'ambito del lavoro stagionale agricolo è spesso impiegato personale straniero sprovvisto di un conto corrente in Italia e nell'Unione europea.

  La deputata Gessica ROSTELLATO (PD) rileva che la proposta di legge contempla la possibilità di pagamento della retribuzione in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro, superando così il problema della mancata titolarità di un conto corrente da parte del lavoratore. Sottolinea che i problemi generati dalla proposta di legge non riguardano specifici settori lavorativi ma l'aggravio burocratico a carico dei centri per l'impiego.

  Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) fa presente che l'osservazione relativa all'esclusione del lavoro stagionale agricolo attiene più a profili di merito che ha profili di competenza della Commissione.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, propone, alla luce dei profili di competenza della Commissione, di sostituire l'osservazione proposta dal relatore con una diversa osservazione che inviti la Commissione di merito a valutare l'impatto delle nuove disposizioni sulla funzionalità dei centri per l'impiego, evitando eccessivi aggravi procedurali e burocratici.

  Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.), relatore, riformula il parere nel senso indicato dal Presidente (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore, nel testo riformulato nel corso della seduta.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.
Nuovo testo C. 2950.
(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Nicoletta FAVERO (PD, relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla VII Commissione Cultura della Camera sul testo della proposta di legge C. 2950 Ascani recante «Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Il nuovo testo della proposta di legge C. 2950 – modificato in sede referente rispetto al testo iniziale, anche nel titolo – è finalizzato a rafforzare e qualificare l'offerta culturale nazionale e a promuovere e sostenere l'imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, mediante il sostegno delle imprese culturali e creative.
  Il testo si compone di sei articoli.Pag. 217
  L'articolo 1 stabilisce innanzitutto i requisiti che devono essere posseduti da un'impresa, pubblica o privata, per essere qualificata culturale e creativa. Si tratta dei seguenti requisiti: avere per oggetto sociale esclusivo o prevalente l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati; avere sede in Italia, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché si abbia una sede produttiva, una unità locale o una filiale in Italia; svolgere un'attività stabile e continuativa. La definizione della procedura per l'acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa, della disciplina per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, nonché per la costituzione di uno specifico elenco, tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, finalizzato a garantire adeguata pubblicità, è demandata ad un decreto interministeriale, emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il medesimo decreto può disciplinare il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, purché in possesso dei requisiti richiesti, anche a persone giuridiche pubbliche e private.
  L'articolo 2 prevede alcuni benefici e agevolazioni di cui possono beneficiare le imprese culturali e creative che risultano in possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli recati dall'articolo 1. Si tratta di benefici in parte simili a quelli previsti per le start-up innovative. Possono beneficiare delle agevolazioni innanzitutto le imprese culturali e creative: che sono considerate micro, piccole o medie imprese in base all'articolo 2 della raccomandazione 2003/361/UE della Commissione europea; le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato; il cui valore annuo della produzione, a partire dal secondo anno di attività, non sia superiore a 5 milioni di euro; che abbiano almeno un quarto degli impiegati, inclusi i soci impiegati in azienda, costituita da persone in possesso di titolo di laurea magistrale o equiparata; che non risultano costituite a seguito di scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda nei 3 anni precedenti la data di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese.
  L'ultimo requisito è ripreso nell'articolo 3, comma 2, primo periodo, che prevede l'istituzione della sezione speciale per le imprese culturali e creative del Registro delle imprese da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il medesimo articolo 3 stabilisce, altresì, che l'iscrizione nella sezione speciale – che consente, nel rispetto della normativa sui dati personali, la condivisione, attraverso una piattaforma Internet dedicata e accessibile pubblicamente in formato aperto, delle informazioni relative, tra l'altro, a forma giuridica, attività svolta, soci fondatori e altri collaboratori, bilancio – avviene sulla base di un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, prodotta dal legale rappresentante dell'impresa e depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.
  L'articolo 4 concerne buoni per l'acquisto di servizi culturali e creativi offerti dalle imprese culturali e creative in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2, di cui possono avvalersi le imprese, i professionisti iscritti nei relativi albi, o le pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 5 dispone che, per l'acquisizione della sede e per lo svolgimento delle attività di perseguimento dell'oggetto sociale, le imprese culturali e creative possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010 (che ha disciplinato il Pag. 218cosiddetto federalismo demaniale). I beni sono concessi per un periodo non inferiore a dieci anni, a un canone mensile non superiore a euro 150, con oneri di manutenzione ordinaria a carico del concessionario. A tali fini, l'ente gestore predispone un bando pubblico per la concessione dei beni alle imprese maggiormente meritevoli per adeguatezza del progetto artistico-culturale. L'eventuale sub-concessione deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore. Per le medesime finalità, l'articolo 5 dispone, inoltre, che il documento di strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata, contenga specifiche indicazioni per la destinazione alle imprese culturali e creative iscritte nell'elenco, tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dei beni confiscati definitivamente.
  In base all'articolo 6, in caso di perdita di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, cessa – con effetto dalla fine del semestre in cui le relative cause si sono verificate – l'applicazione dei benefici e delle agevolazioni di cui all'articolo 2. Per le imprese culturali e creative costituite in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi. Si stabilisce, infine, che il Ministero dello sviluppo economico vigila sul corretto utilizzo delle agevolazioni, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge n. 83 del 2012.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla VIII Commissione Ambiente della Camera, sul nuovo testo della proposta di legge C. 4144 recante «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette», approvata, in un testo unificato, dal Senato.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 26 marzo 2014, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.
  La proposta di legge, già approvata dal Senato, interviene sulla disciplina vigente in materia di aree protette, per lo più modificando la legge quadro n. 394 del 1991 (d'ora in avanti «legge quadro»). Il testo approvato dal Senato è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente.
  L'articolo 1, modificando in più punti l'articolo 2 della legge quadro, interviene sulla classificazione delle aree naturali protette, inserendo la classificazione delle aree protette marine. L'articolo disciplina, inoltre, l'istituzione di aree protette transfrontaliere e la definizione di parchi nazionali con estensione a mare e reca misure per le aree protette inserite nella rete «Natura 2000» e per l'attribuzione di funzioni all'ISPRA. Nel corso dell'esame in sede referente, è stato previsto che, nel caso in cui l'area interessata sia un parco naturale o una riserva naturale regionale, l'accordo che disciplina il regime di area protetta transfrontaliera sia stipulato d'intesa con la Regione interessata, anziché Sentita la regione come prevedeva il testo approvato dal Senato.
  L'articolo 1-bis, inserito nel corso dell'esame in Commissione, oltre a sopprimere l'articolo 3 della legge quadro che disciplina la costituzione del Comitato per le aree naturali protette e della Consulta tecnica per le aree naturali protette, sostituisce l'articolo 4 della legge quadro, al fine di inserire la disciplina del Piano nazionale triennale per le aree naturali protette, nell'ambito del quale si Pag. 219prevede il cofinanziamento regionale attraverso accordi ed intese con il Ministero dell'ambiente.
  L'articolo 2 consente ai Comuni ubicati nelle isole minori (ovvero quelli nel cui territorio insistono isole minori), in cui sono presenti aree protette di destinare il gettito del contributo di sbarco per finanziare interventi complessivamente finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio archeologico e culturale (comma 1). Il contributo di sbarco può essere maggiorato di due euro esclusivamente per le predette finalità (comma 2). Si estende la possibilità di istituire il contributo di sbarco anche ai Comuni che fanno parte di un'area protetta marina, ancorché non ubicati in isole minori.
  L'articolo 2-bis consente di definire, nell'ambito delle aree protette, misure di incentivazione fiscale per sostenere iniziative compatibili con le finalità del parco e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale demandando tale disciplina a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  L'articolo 3 prevede il coinvolgimento del Ministero della difesa nella procedura per l'istituzione del parco nazionale o della riserva naturale statale in cui siano ricompresi siti militari.
  L'articolo 4 interviene sulla disciplina dell'Ente Parco, di cui all'articolo 9 della legge quadro, apportando una serie di modificazioni riguardanti la procedura di nomina del Presidente e del Consiglio direttivo, la composizione e le funzioni del Consiglio direttivo, lo statuto, le funzioni del Direttore del Parco e del Collegio dei revisori dei conti e la pianta organica.
  La nuova procedura per la nomina del Presidente prevede che il Presidente è nominato: –con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle Regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, – nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro quindici giorni dalla ricezione della suddetta proposta del Ministro, i presidenti delle Regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero il proprio dissenso, con esplicito e motivato riferimento a ciascuno dei nomi indicati nella terna proposta. Decorso il suddetto termine senza il raggiungimento dell'intesa, il Ministro dell'ambiente è autorizzato a procedere alla nomina motivata del Presidente, scegliendo, prioritariamente, tra i nomi compresi nella suddetta terna, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta di parere.
  L'articolo 5, modificando diversi articoli della legge-quadro, interviene sulla disciplina riguardante il regolamento del parco, anche allo scopo di integrarne i contenuti, esplicitando in particolare l'estensione della sua competenza alle aree contigue al parco. Sulla base del nuovo comma 6, il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Regioni interessate. La nuova procedura si articola nelle seguenti fasi: 1) l'Ente parco, previo parere della Comunità del parco e – sulla base di una modifica approvata in Commissione – e dei Comuni territorialmente interessati alle aree contigue non facenti parte della Comunità del parco, adotta il regolamento e lo trasmette alle Regioni interessate e al Ministero; 2) il Ministero dell'ambiente può apportare integrazioni e modifiche, che devono essere trasmesse all'ente parco, il quale, entro due mesi dalla trasmissione, adotta il nuovo testo; 3) ove il Ministero non ritenga di apportare ulteriori integrazioni e modifiche allo scadere del suddetto termine, entro i successivi trenta giorni, la proposta definitiva di regolamento è sottoposta all'intesa della Regione interessata che si esprime entro tre mesi, trascorsi i quali l'intesa si intende acquisita; in ogni caso, decorsi dodici mesi dall'invio, da parte dell'ente parco, del regolamento adottato senza che né il Ministero abbia recato modifiche o Pag. 220integrazioni né la Regione abbia manifestato dissenso, il regolamento è approvato nel testo adottato dall'ente parco.
  I Comuni adeguano non solo i propri regolamenti, come già prevede la norma vigente, ma anche gli strumenti urbanistici al regolamento del parco. Come già prevede la norma vigente, il regolamento diventa efficace entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, decorso inutilmente termine, in assenza dei predetti adeguamenti, le disposizioni del regolamento del parco entrano in vigore e prevalgono su quelle del Comune, che è tenuto ad applicarle.
  L'articolo 5 interviene inoltre sulla disciplina del piano per il parco, che deve indicare anche le aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco. In tali aree, in ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale, l'attività venatoria, regolamentata dall'Ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, può essere esercitata solo, sulla base di una modifica approvata dalla Commissione, dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue. Nella procedura di approvazione del Piano per il parco, che coinvolge in primis Ente parco e Regione, vengono altresì coinvolti i Comuni delle aree contigue al parco e, nel caso in cui il piano non sia definitivamente approvato dalla Regione, entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, viene approvato entro centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente.
  L'articolo 6 – che modifica l'articolo 13 della legge quadro, recante la disciplina sulla procedura di rilascio del nulla osta dell'Ente parco necessario per le concessioni o le autorizzazioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere all'interno del parco – prevede che il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco, che è rilasciato previa verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta (comma 1). Il direttore del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può prorogare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni il termine di sessanta giorni dalla richiesta (comma 3). Durante l'esame in sede referente è stato introdotto il nuovo comma 3-bis, che introduce una disciplina speciale per gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone D. In particolare, il nuovo comma 3-bis) prevede – ove le previsioni del piano del parco e del regolamento siano state recepite dai Comuni nei rispettivi strumenti urbanistici – che gli enti locali competenti provvedano ad autorizzare i predetti interventi e che, in caso di non conformità, la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento.
  L'articolo 7 modifica l'articolo 15 della legge n. 394/1991, in materia di indennizzi, delimitandone l'ambito ai danni provocati dalla fauna selvatica «nel parco», quindi soltanto nei confini del parco stesso; inoltre, istituisce nel bilancio dell'Ente parco un apposito capitolo per il pagamento di indennizzi ed espungendo la previsione di risarcimenti.
  L'articolo 8 apporta numerose modificazioni all'articolo 16 della legge quadro sulle aree protette, relativo alle entrate dell'Ente parco e vi inserisce i commi da 1-bis a 1-septiesdecies. In particolare, i commi da 1-bis a 1-septies individuano in capo ai titolari di determinate concessioni, autorizzazioni e attività specifici obblighi di versamento di somme in favore dell'Ente gestore dell'area protetta. Rispetto al testo approvato dal Senato, è stato previsto che il versamento di tali canoni opera una tantum e sono state soppresse le disposizioni che demandavano a decreti ministeriali la determinazione dell'ammontare definitivo dei contributi. Il nuovo comma 1-octies.1, inserito dalla Commissione, prevede infatti che, nelle annualità successive alla prima applicazione, per i soggetti titolari di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies è attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici previsto Pag. 221all'articolo 28. Si segnala, al riguardo, che l'articolo 28, che disciplina la delega al Governo per l'introduzione di un sistema di remunerazione di tali servizi, è stato integrato nel corso dell'esame in sede referente, allo scopo di prevedere che il sistema di PSE sia attivato anche per le fattispecie di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies della legge quadro.
  Ulteriori disposizioni riguardano: l'affidamento in concessione dei beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta all'ente gestore dell'area protetta medesima; la concessione dell'uso del marchio del parco; la stipula di contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché l'inclusione degli enti gestori delle aree protette nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2017. Il comma 2 dell'articolo 8 modifica il Codice antimafia inserendo l'ente parco tra i soggetti cui possono essere dati in uso pubblico i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.
  L'articolo 9, comma 1, introduce nel testo della legge quadro sulle aree protette (L. 394/1991) un nuovo articolo 11.1, contenente disposizioni finalizzate alla redazione, da parte dell'ente gestore dell'area protetta, di appositi piani di gestione della fauna selvatica finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulle specie e sugli habitat protetti della rete «Natura 2000» o ritenuti vulnerabili. Ulteriori norme disciplinano le sanzioni nei confronti dei soggetti responsabili di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste dai piani. Viene altresì previsto che una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per essere destinata al finanziamento di ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna selvatica e, in base ad un'integrazione approvata in sede referente, anche a consentire l'esercizio delle attività previste dalla legge. Il comma 2 aggiunge alla legge n. 394 del 1991 un nuovo allegato I in cui sono contenute le specie alloctone per le quali non sono previsti, nei citati piani, l'eradicazione o il contenimento delle stesse.
  L'articolo 9-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, integra la normativa sugli Enti parco e delle aree marine protette prevista dalla legge n. 394/1991, alla quale viene aggiunto l'articolo 16-bis. Vengono innanzitutto disapplicati, al comma 1, alcuni limiti di spesa previsti per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della PA (tra le quali cui anche i parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette, come da elenco Istat) per gli enti di gestione dei parchi nazionali e le aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della norma in esame. Ai sensi del comma 2 – che si applica in deroga ad ogni altra disposizione – le risorse utilizzabili per le finalità citate dal comma 1 sono allocate in specifici capitoli del bilancio degli Enti parco e delle aree marine protette. Il comma 3 disciplina la procedura di presentazione del bilancio di previsione dell'Ente parco.
  L'articolo 9-ter, introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, prevede un rinvio ad un regolamento del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'applicazione del divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale previsto dal collegato ambientale (articolo 7, comma 1, della legge n. 221/2015). Il provvedimento è chiamato a definire i criteri e le modalità con le quali vengono allevati i cinghiali, in modo da evitare fuoriuscite accidentali e garantire una tracciabilità dei capi nel processo di trasformazione alimentare. Il regolamento è emanato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
  L'articolo 10 modifica la disciplina relativa all'istituzione di aree marine protette (AMP), attraverso una riscrittura integrale Pag. 222dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991, al fine di introdurre una procedura più articolata per l'istituzione delle AMP, nonché la verifica, almeno triennale, dell'adeguatezza della disciplina istitutiva. Vengono altresì individuate le zone in cui è possibile istituire AMP e dettata una disciplina dell'uso del demanio marittimo nelle AMP differenziata in base alla zonazione dell'area. Sulla base della nuova disciplina, si prevede, tra l'altro, che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le aree di interesse militare, con il Ministro della difesa, sentiti le Regioni, le Province, i Comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, istituisce con proprio decreto le aree protette marine autorizzando il finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis della presente legge.
  L'articolo 11, comma 1, interviene sulla disciplina riguardante la gestione delle aree marine protette (AMP), di cui all'articolo 19 della legge quadro, relativamente all'individuazione dell'ente gestore, al regolamento di organizzazione (di cui vengono disciplinati la procedura per l'emanazione nonché i relativi contenuti), al piano di gestione, alla zonazione delle aree (in quattro zone, A, B, C, D, in base alle quali stabilire le misure di protezione), alle attività vietate, nonché alle attività di sorveglianza. Con riferimento all'individuazione dell'ente gestore, nel corso dell'esame in sede referente è stato aggiunto un periodo al nuovo testo del comma 2 dell'articolo 19, al fine di precisare che qualora un'AMP sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.
  L'articolo 12, comma 1, aggiunge l'articolo 19-bis alla legge quadro, al fine di disciplinare il programma triennale per le aree marine protette (AMP). In realtà tale nuovo articolo non disciplina solo tale programma ma, più in generale, i vari aspetti gestionali dell'AMP: i contributi statali destinati all'AMP e il relativo piano economico-finanziario; la revoca dell'affidamento della gestione dell'area; la nomina di una consulta dell'AMP; l'organico e il direttore dell'area; le entrate, le agevolazioni fiscali e le misure di incentivazione in favore dell'AMP; la riscossione dei proventi delle sanzioni; il silenzio-assenso, nelle procedure autorizzatorie, in favore dell'ente gestore dell'AMP; nonché disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione del Protocollo tecnico per la nautica sostenibile.
  L'articolo 13 modifica le modalità e i soggetti competenti (anche eliminando il riferimento al soppresso Ministero della marina mercantile) all'esercizio della vigilanza sulle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale (nuovo comma 1 dell'articolo 21 della legge quadro).
  L'articolo 14 interviene sulla disciplina riguardante le aree naturali protette regionali di cui all'articolo 22 della legge quadro, allo scopo di confermare il divieto di attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali, che è già previsto dalla normativa vigente, e di sottoporre i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi alla nuova disciplina prevista dall'articolo 11.1 (introdotto dall'articolo 9 della proposta di legge).
  L'articolo 15 interviene sulla disciplina relativa all'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale, di cui all'articolo 24 della legge quadro, da un lato prevedendo che la revisione dei conti sia affidata ad un unico revisore, dall'altro disciplinando i permessi e le licenze di assentarsi dal servizio del Presidente del parco regionale che sia lavoratore dipendente, pubblico o privato.
  L'articolo 16 attribuisce al direttore dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta i poteri che l'articolo 29 della legge quadro attualmente affida al rappresentante legale del medesimo organismo. Nel corso dell'esame in sede referente, è stata inserita una modifica volta a sostituire, nell'ambito delle norme che prevedono sanzioni in caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il riferimento alla procedura di Pag. 223demolizione delle opere dettata dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 47/1985 (legge sul condono edilizio) con quello alla disciplina sulla demolizione delle opere abusive prevista dall'articolo 41 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
  L'articolo 17, sostituendo i commi da 1 a 4 dell'articolo 30 della legge quadro, modifica il quadro sanzionatorio delle violazioni della legge, caratterizzato tanto da illeciti penali quanto da illeciti amministrativi, aumentando l'entità delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie e introduce obblighi di confisca in caso di prelievo o cattura di animali nelle aree protette. Rispetto al testo approvato dal Senato, l'aggiornamento delle sanzioni con decreto del Ministro è stata circoscritta all'importo delle sole sanzioni amministrative pecuniarie ed è stata ancorata a taluni parametri.
  L'articolo 17-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, sostituisce l'articolo 31 della legge quadro, al fine di prevedere che, a decorrere dal 1o gennaio 2018, le riserve statali, che già ricadano o che vengano a ricadere all'interno di un parco nazionale o di un parco regionale, sono affidate all'ente gestore del medesimo parco. Si dispone, inoltre, che il Ministro dell'ambiente approvi le direttive opportune per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 349/1986, confermando per lo più quanto previsto dal testo vigente.
  L'articolo 18, attraverso la sostituzione dell'articolo 33 della legge quadro, prevede l'istituzione di un Comitato nazionale per le aree protette presso il Ministero dell'ambiente, disciplinandone funzioni e composizione, e la trasmissione di relazioni annuali sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.
  L'articolo 19 istituisce (mediante l'aggiunta delle lettere f-bis) e f-ter) all'articolo 34, comma 1, della L. 394/91) i Parchi nazionali del Matese e di Portofino (comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino) e, a tal fine, destina risorse finanziarie.
  L'articolo 19-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, affida al Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza delle regioni, il compito di provvedere alla promozione della Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica, nonché all'individuazione delle modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto APE (Appennino parco d'Europa), nonché per la sua valorizzazione in sede europea.
  L'articolo 20, che modifica l'articolo 35, comma 1, della legge quadro, nell'ambito delle norme transitorie fissate ai fini dell'adeguamento ai principi della medesima legge, precisa che per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto prevede l'intesa dell'11 febbraio 2015 sull'attribuzione di funzioni statali e relativi oneri finanziari del Parco nazionale dello Stelvio.
  L'articolo 21 reca alcune modifiche all'articolo 36 della legge quadro (L. 394/91), al fine di prevedere che l'istituzione di parchi e riserve marine nelle aree marine di reperimento debba avvenire sulla base delle indicazioni del programma triennale per le aree marine protette (AMP), nonché al fine di ridenominare alcune aree marine di reperimento.
  L'articolo 22 modifica una serie di articoli della legge quadro, allo scopo di sostituire i riferimenti a disposizioni abrogate ovvero a operare interventi di coordinamento tra le innovazioni introdotte dal provvedimento in esame e le norme vigenti. In particolare, il comma 1, che modifica il comma 6 dell'articolo 6 della legge quadro, è volto a sostituire, nell'ambito delle norme che prevedono sanzioni per l'inosservanza delle misure di salvaguardia disposte per la protezione di aree naturali, il riferimento alla procedura di demolizione delle opere dettata dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo Pag. 22427 della legge 47/1985 (legge sul condono edilizio) con quello alla disciplina sulla demolizione delle opere abusive prevista dall'articolo 41 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 380/2001. Con riferimento a tale sostituzione, si rinvia a quanto rilevato a proposito dell'articolo 16.
  L'articolo 23 modifica la collocazione delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale Gran Paradiso, attualmente situate, rispettivamente, a Torino ed Aosta, prevedendone il trasferimento in due distinti comuni del Parco: uno del versante piemontese (per la sede legale) ed uno del versante valdostano (ove sarà invece collocata la sede amministrativa). Nel corso dell'esame in sede referente è stato aggiunto un comma che, per quanto riguarda la riassegnazione del personale in servizio presso le sedi di Torino ed Aosta, rinvia a criteri da stabilire in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali.
  L'articolo 24 modifica la disciplina riguardante le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio (dettata dall'articolo 146 del Codice dei beni cultuali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004), attribuendo all'ente parco nazionale la competenza a svolgere tali funzioni per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali. Per gli interventi che invece risultano inclusi nel territorio delle aree naturali protette regionali, viene concessa alla Regione la facoltà di delegare la funzione autorizzatoria agli enti gestori di tali aree.
  L'articolo 25 attribuisce nuove funzioni al Comitato paritetico per la biodiversità (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente del 6 giugno 2011, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità).
  L'articolo 25-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, affida al Ministro dell'ambiente il compito di promuovere la collaborazione tra le attività svolte dal Comitato nazionale della aree protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il Capitale naturale (comma 1), e a tal fine, nonché per divulgare le attività svolte e i risultati conseguiti, prevede (al comma 2) la convocazione della Conferenza nazionale «La Natura dell'Italia» entro il 31 gennaio 2019 e, successivamente, ogni tre anni.
  L'articolo 26 modifica la disciplina riguardante l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, intervenendo sui relativi criteri e disponendo nel contempo la verifica della sussistenza delle condizioni in base alle quali le medesime associazioni sono state individuate.
  L'articolo 27 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po, in sostituzione dei due parchi regionali emiliano-romagnolo e veneto attualmente esistenti. Lo stesso articolo detta i princìpi e i criteri direttivi da seguire per l'esercizio della delega, nonché le modalità di adozione del decreto delegato. Tali criteri e modalità devono essere rispettati anche in caso di emanazione di eventuali decreti correttivi del decreto delegato, che potranno essere adottati entro due anni dalla sua entrata in vigore. Si prevede che il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Emilia-Romagna e Veneto. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'adozione del decreto.
  L'articolo 28 disciplina la delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici, riprendendo il contenuto della delega scaduta disciplinata dall'articolo 70 della legge n. 221 del 2015. L'articolo 28, commi 1 e 2, delega il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad adottare uno o più decreti legislativi, finalizzati all'introduzione di un sistema volontario Pag. 225di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE), su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata.
  L'articolo 28-bis detta una disciplina transitoria, per allineare le scadenze degli incarichi dei Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo degli Enti parco nazionali, in deroga all'articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, prorogandoli fino alla scadenza dell'incarico conferito in data più recente.
  L'articolo 29 introduce, con riferimento a tutte le disposizioni, nonché con riferimento alla legge 394/1991, la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che le disposizioni si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Nuovo testo C. 3918 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite II e III della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il presidente Gianpiero D'ALIA, in sostituzione della relatrice, senatrice Cardinali, impossibilitata a partecipare ai lavori, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite Giustizia ed Esteri della Camera sul nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 3918, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  La Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, che si compone di 33 articoli, si propone di contribuire all'abolizione di tale traffico mediante l'introduzione di una serie di fattispecie penali nell'ordinamento giuridico delle Parti contraenti.
  Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione medesima.
  L'articolo 3 modifica il codice penale, inserendovi nuovi delitti relativi al traffico di organi da persona vivente e modificando fattispecie già vigenti.
  L'articolo 4 interviene sulle disposizioni penali della legge n. 91 del 1999, che disciplina i prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, per coordinarne l'apparato sanzionatorio con le disposizioni attuative della Convenzione.
  Con l'articolo 5 vengono aggiunti i delitti in materia di traffico di organi da persona vivente introdotti nel codice penale tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001.
  L'articolo 6 concerne una riserva che il Governo italiano apporrà al momento del deposito della ratifica, relativa alla determinazione della giurisdizione.
  L'articolo 7 individua nel Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia, il punto di contatto responsabile per lo scambio di informazioni relative al traffico di organi umani.
  L'articolo 8 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 9 dispone infine in ordine all'entrata in vigore.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 5).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
S. 2233-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera.

(Parere alla 11a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il presidente Gianpiero D'ALIA, in sostituzione del relatore, onorevole Catalano, impossibilitato a partecipare ai lavori, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla Commissione 11a Lavoro, previdenza sociale del Senato sul disegno di legge A.S. 2233-B, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato», approvato dal Senato e modificato dalla Camera.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato e, in seconda lettura, alla Camera.
  La Camera, nella seduta del 9 marzo 2017, ha approvato – in seconda lettura – il disegno di legge in un testo nel quale sono confluite le modificazioni proposte dalla Commissione XI all'esito dell'esame in sede referente, che presenta considerevoli integrazioni rispetto al testo approvato dal Senato in prima lettura.
  Il provvedimento si compone di 26 articoli organizzati in tre Capi.
  Il Capo I, recante misure per la tutela del lavoro autonomo, comprende gli articoli da 1 a 17 concernenti: l'ambito di applicazione (articolo 1); la tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali (articolo 2); la disciplina delle clausole e delle condotte abusive (articolo 3); la disciplina dei diritti di utilizzazione economica relativi agli apporti originali e alle invenzioni del lavoratore (articolo 4); delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi (articolo 5); deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (articolo 6); la stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, denominata DIS-COLL (articolo 7); disposizioni fiscali e sociali (articolo 8); deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente (articolo 9); ruolo dei centri per l'impiego nel fornire informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione (articolo 10); delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali (articolo 11); informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati (articolo 12); disposizioni in materia di indennità di maternità (articolo 13); tutela della gravidanza, della malattia e dell'infortunio (articolo 14); modifiche al codice di procedura civile in materia di prestazione di opera continuativa e coordinata e di estensione della disciplina delle prove scritte ai lavoratori autonomi (articolo 15); procedura di adozione dei decreti legislativi in materia di atti pubblici rimessi alle professioni, di sicurezza e protezione sociale dei professionisti e di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali (articolo 16); istituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo (articolo 17).
  Il Capo II, recante disposizioni in materia di lavoro agile, comprende gli articoli da 18 a 24 concernenti: la definizione di lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti (articolo 18); la disciplina della forma e del recesso dall'accordo di lavoro agile (articolo 19); la disciplina del trattamento, del diritto all'apprendimento continuo e della certificazione Pag. 227delle competenze del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile (articolo 20); il potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro (articolo 21); misure per la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile (articolo 22); tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articolo 23); aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano (articolo 24).
  Il Capo III (Disposizioni finali) è composto dagli articoli 25, recante disposizioni finanziarie, e 26, recante clausola di entrata in vigore.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 6).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.50.

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