CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 marzo 2017
788.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 22 marzo 2017.

Audizione dei rappresentanti dell'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 10.55.

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.30.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.
Nuovo testo C. 2950 Ascani.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 marzo scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che il relatore, Lodolini, nella seduta di ieri ha illustrato il contenuto del provvedimento e ha successivamente formulato una proposta di parere favorevole con alcune premesse (vedi allegato 1), la quale è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
Nuovo testo C. 4144, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 marzo scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che il relatore, Fragomeli, nella seduta di ieri ha illustrato il contenuto del provvedimento e ha successivamente formulato una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (vedi allegato 2), la quale è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, illustra brevemente la sua proposta di parere, che ritiene opportuno integrare inserendovi un'ulteriore osservazione (vedi allegato 3), volta a specificare che i revisori dei conti degli enti parco devono essere scelti nell'ambito della Regione o delle Regioni su cui insiste l'area del parco, al fine di assicurare la piena funzionalità nell'esercizio di tali funzioni, nonché di ridurre i relativi costi.

  Carlo SIBILIA (M5S) rileva come i numerosi elementi di criticità contenuti nel provvedimento, opportunamente evidenziati dal relatore nella sua illustrazione nella sua proposta di parere, impediscano al gruppo M5S di esprimere una valutazione positiva sulla proposta di legge. Al riguardo evidenzia come molte di tali criticità dipendano dalla scelta del Governo di procedere alla soppressione del Corpo forestale dello Stato, la quale ha generato notevole confusione circa l'attribuzione delle competenze in precedenza assegnate a tale Corpo.

  La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.
Nuovo testo C. 1041 Di Salvo.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 marzo scorso.

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  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che il relatore, Ribaudo, nella seduta di ieri ha illustrato il contenuto del provvedimento e ha successivamente formulato una proposta di parere favorevole con alcune premessa (vedi allegato 4), la quale è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

  Francesco RIBAUDO (PD), relatore, riformula la sua proposta di parere (vedi allegato 5), inserendovi un'osservazione volta a tenere conto delle esigenze di quelle categorie produttive che impieghino forze lavorative le quali non dispongono di rapporti bancari sul territorio nazionale, prevedendo a questo riguardo anche modalità di pagamento diverse dal conto corrente e dall'assegno, che assicurino comunque la tracciabilità dei pagamenti, attraverso strumenti come a esempio le carte di pagamento.

  Carlo SIBILIA (M5S), nell'esprimere la valutazione favorevole del gruppo M5S sull'impianto del provvedimento, chiede se gli strumenti di pagamento cui fa riferimento l'osservazione inserita dal relatore nella sua proposta di parere siano emessi da istituti finanziari.

  Francesco RIBAUDO (PD), relatore, con riferimento al quesito posto dal deputato Sibilia, rileva come tali strumenti di pagamento siano emessi da tutti gli operatori finanziari, comprese le Poste.

  La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.45.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.45.

7-01209 Alberti: Problematiche relative all'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale (TIA 2).
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 15 marzo scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che nella precedente seduta di discussione il primo firmatario della risoluzione, Alberti, ne aveva illustrato il contenuto; chiede quindi al Viceministro di esprimere la posizione dell'Esecutivo sull'atto di indirizzo.

  Il Viceministro Luigi CASERO rileva come risoluzione in discussione concerna l'applicazione, da parte delle società di gestione dei servizi, dell'IVA sulla TIA 1, la cui natura tributaria è stata riconosciuta dalle sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.
  In tale ambito la risoluzione indica che tale orientamento è stato confermato, da ultimo, dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 15 marzo 2016, n. 5078, con la quale è stato chiarito che la TIA 1 non è soggetta a IVA per effetto degli elementi autoritativi che la caratterizzano. Tali elementi sarebbero costituiti dall'assenza di volontarietà nel rapporto tra gestore ed utente, dalla totale predeterminazione dei costi da parte del soggetto pubblico, dall'irrilevanza delle varie forme di attribuzione a soggetti privati di servizi (ed entrate) pubblici, nonché dall'assenza del rapporto sinallagmatico a base dell'assoggettamento ad IVA.
  L'atto di indirizzo rappresenta quindi come, nonostante, da tempo, molti cittadini si siano attivati per chiedere il rimborso dell'IVA applicata sulla TIA, gran parte dei concessionari incaricati della riscossione non si siano adeguati al suddetto orientamento, in attesa di un intervento chiarificatore del legislatore o dell'emanazione di direttive da parte dei competenti organi statali e come, in seguito allo stato di incertezza applicativa in Pag. 140materia, le società di gestione dei servizi continuino ad applicare l'IVA sulla tariffa ambientale e contemporaneamente presentino istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate.
  Evidenzia quindi come la risoluzione faccia altresì presente che gli stessi principi affermati dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità per la TIA 1 possano valere anche per la tariffa integrata ambientale di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetta TIA 2), successivamente qualificata come entrata di natura patrimoniale con norma di interpretazione autentica.
  In tale contesto la risoluzione impegna innanzitutto il Governo ad assumere iniziative normative per definire la controversa applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997 (TIA 1) e alla tariffa integrata ambientale di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (TIA 2), dichiarando la natura tributaria delle tariffe ed escludendo di conseguenza l'applicazione dell'IVA, in armonia con i principi sanciti dalla Corte Costituzionale e con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5078 del 2016.
  Rileva inoltre come il secondo l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo chieda al Governo di prevedere, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, misure volte a garantire il rimborso di eventuali somme illegittimamente versate dai cittadini in conseguenza dell'applicazione dell'IVA sulla TIA 1 e TIA 2 da parte dei comuni e dei concessionari del servizio di riscossione.
  In merito osserva come i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e dalla Corte di cassazione, richiamata dalla risoluzione, si riferiscano esclusivamente alla TIA 1, la quale è stata abrogata, con effetto dal 1o gennaio 2013, dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), destinato a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento.
  In questo contesto l'applicazione dell'IVA viene limitata ai casi dei comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti.
  Evidenzia peraltro, come, con effetto dal 1o gennaio 2014, l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge n. 147 del 2013, abbia introdotto un'analoga disciplina, con la quale è stata istituita la tassa sui rifiuti (TARI), attualmente in vigore.
  In merito alla TIA 2 ricorda che l'articolo 14, comma 33, del decreto-legge n. 78 del 2010, con norma di interpretazione autentica, ha riconosciuto alla TIA 2 natura non tributaria, come tale assoggettata ad IVA.
  Rammenta quindi, riguardo alla TIA 1, che il Dipartimento delle finanze, nella circolare n. 3 dell'11 novembre 2010, sulla base della considerazione secondo cui la TIA 2 poteva essere regolata dalle disposizioni inerenti la TIA 1, ha tratto la conclusione che tali prelievi presentano caratteristiche analoghe e che la volontà del Legislatore è stata, attraverso il citato articolo 14, comma 33, anche quella di dare una nuova veste alla TIA 1, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  Pertanto, il Dipartimento delle finanze ha osservato che se i due prelievi sono regolati dalle stesse fonti normative, non appare razionale attribuire alla TIA 1 una natura giuridica diversa da quella della TIA 2: di conseguenza, se la TIA 2 ha natura di corrispettivo, e in quanto tale è assoggettabile all'IVA, il Dipartimento ha affermato che la medesima natura andrebbe attribuita alla TIA 1.
  Evidenzia peraltro come la Corte di Cassazione, sin dalla sentenza del 9 marzo 2012, n. 3756 abbia considerato l'assimilazione della TIA 1 alla TIA 2 come il «frutto di una forzatura del tutto inaccettabile».
  In tale contesto prende atto dell'impegno assunto il 25 novembre 2016 dal Governo a seguito dell'approvazione dell'ordine del giorno 9/4127-bis-A/46 alla Camera, a tenore del quale va intrapresa ogni iniziativa, anche di carattere normativo, Pag. 141volta a definire la controversa applicazione dell'IVA alla TIA1, privilegiandone la natura tributaria in armonia con i principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
  Parimenti, rileva come sia stato assunto l'impegno a individuare misure volte a garantire il rimborso di quanto non dovuto; a tale riguardo, sottolinea come gli effetti finanziari della restituzione dell'IVA sulla TIA 1 potrebbero essere di assoluto rilievo e come pertanto qualsiasi soluzione legislativa debba vagliare le esigenze connesse al rispetto dei saldi di finanza pubblica.
  Con riferimento alle misure, richieste dalla risoluzione, per garantire il rimborso dell'IVA applicata, considera necessaria un'analisi complessiva dei rapporti intercorsi tra le società di gestione e gli enti locali negli anni di applicazione della TIA 1, nel cui contesto potrebbero emergere attività economiche svolte dalle società di gestione a favore degli stessi enti locali, da assoggettare senz'altro ad IVA, prendendo a base imponibile un importo corrispondente all'ammontare complessivo della tariffa pagata dagli utenti e incamerata dalle società di gestione.
  In conclusione, suggerisce di rivedere la formulazione del primo impegno contenuto nella risoluzione, in quanto la tariffa integrata ambientale (TIA 2) non appare assimilabile alla tariffa d'igiene ambientale (cosiddetta TIA 1).
  Esprime invece una valutazione positiva sul secondo impegno dell'atto di indirizzo, il quale tiene opportunamente conto delle esigenze di finanza pubblica relativamente alle misure di rimborso in favore dei cittadini.

  Ferdinando ALBERTI (M5S) si riserva di valutare se riformulare l'atto di indirizzo nel senso indicato dal Viceministro, ovvero chiedere che esso sia posto in votazione nel testo originario. Domanda quindi che la discussione della risoluzione prosegua nella seduta di domani.

  Maurizio BERNARDO, presidente, con riferimento alla richiesta avanzata dal deputato Alberti, rileva come il seguito della discussione della risoluzione sia già previsto per la prossima settimana.

  Francesco RIBAUDO (PD), nel rilevare come la tematica affrontata dalla risoluzione rivesta particolare interesse presso molti cittadini, considera fondamentale evitare di fornire ai soggetti interessati notizie infondate sulle soluzioni che sarà possibile individuare in merito.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione a una seduta da convocare nella prossima settimana.

  La seduta termina alle 13.55.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 22 marzo 2017.

Audizioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.
Audizione dei rappresentanti di Confcommercio, Confartigianato e CNA.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.55.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale tutela il comparto dell'oro (ANTICO).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

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