CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 marzo 2017
788.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 103

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.45.

DL n. 8/2017: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
C. 4286-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite agli articoli da 8 a 21-quater contenute nel fascicolo n. 2, nonché delle proposte emendative 11.700 e 15.700 della Commissione.

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  Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione, oltre al parere sul testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea, aveva espresso il parere sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 7-bis del decreto-legge n. 8 del 2017 (C. 4286-A). La Commissione è pertanto chiamata nella seduta odierna ad esprimersi sulle restanti proposte emendative riferite agli articoli da 8 a 21-quater, contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso in data odierna dall'Assemblea, nonché sulle proposte emendative 11.700 e 15.700 della Commissione.
  Segnala, altresì, che è pervenuta una richiesta di riesame dell'emendamento Carrescia 1.160 sul quale la Commissione nella seduta di ieri aveva espresso parere contrario previa acquisizione dell'avviso del Governo. A questo riguardo chiede pertanto al rappresentante del Governo se disponga di nuovi elementi informativi che consentano alla Commissione di revocare il parere sulla citata proposta emendativa espresso nella seduta di ieri.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in seguito a un approfondimento istruttorio svolto in merito all'emendamento Carrescia 1.160, segnala che questo non comporta alcun onere aggiuntivo in quanto riporta sui comuni un'attività di loro competenza che il decreto-legge n. 189 del 2016 aveva comunque previsto in capo agli uffici speciali. L'onere relativo alla redazione dei piani urbanistici, per i soli comuni che dovranno redigerli, si sposta quindi dagli uffici speciali, che si limiteranno a dare un supporto, ai comuni stessi.

  Maino MARCHI (PD), relatore, si sofferma quindi sulle proposte emendative riferite agli articoli da 8 a 21-quater contenute nel fascicolo n. 2, nonché sulle proposte emendative 11.700 e 15.700 della Commissione. In proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Fabrizio Di Stefano 10.21, che estende la platea dei beneficiari delle misure di sostegno al reddito per le fasce deboli della popolazione, includendovi, oltre ai soggetti residenti in uno dei comuni di cui agli allegati 1 e 2, anche coloro che sono stati oggetto di ordinanza di sgombero in tali territori a partire dalla seconda decade di gennaio 2017, senza tuttavia recare alcuna quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;
   gli identici Gelmini 10.19 e Brignone 10.100, che eliminano il requisito della residenza da 2 anni ai fini dell'accesso alla misura di sostegno al reddito per le fasce deboli della popolazione, estendendo la platea dei beneficiari, ma non quantificando i relativi oneri né provvedendo alla copertura degli stessi;
   Fabrizio Di Stefano 10.23, volta ad estendere la platea dei beneficiari delle misure a sostegno dei redditi bassi ai soggetti stabilmente dimoranti da minimo un anno e che hanno un valori ISEE pari a 12.000 euro, senza tuttavia recare alcuna quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;
   Castiello 10.102, volta ad estendere la platea dei soggetti che possono accedere alla misura di sostegno alle fasce deboli della popolazione, includendovi i soggetti residenti o stabilmente dimoranti in uno dei comuni di cui all'allegato 2-bis alla data del 18 gennaio 2017, senza tuttavia recare alcuna quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;
   Fabrizio Di Stefano 10.22, la quale prevede che costituiscono trattamenti ai fini ISEE di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le prestazioni godute non solo a seguito degli eventi sismici, ma anche degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi da gennaio 2017 che hanno interessato i territori anche non ricompresi negli allegati 1 e 2, non quantificando i relativi oneri né provvedendo alla copertura degli stessi;
   gli identici Melilla 10.16 e Pellegrino 10.103, che prevedono che costituiscono Pag. 105trattamenti ai fini ISEE di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le prestazioni godute non solo a seguito degli eventi sismici, ma anche degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi da gennaio 2017 che hanno interessato i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, non quantificando i relativi oneri né provvedendo alla copertura degli stessi;
   gli identici Zaratti 10.17 e Pellegrino 10.105, che estendono la platea dei beneficiari dell'intervento inerente al sostegno alle fasce deboli della popolazione prevedendo che l'accesso alle stesse non sia subordinato al possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'assegno di inclusione di cui all'articolo 1, comma 387, della legge n. 208 del 2015, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;
   Di Vita 10.11, volta a prevedere la definizione, con il medesimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 5 dell'articolo 10, di criteri e strumenti atti a garantire la pubblicità, tracciabilità e trasparenza dell'impiego delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà, senza tuttavia recare alcuna quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;
   Lorefice 10.10, che prevede l'incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, qualora non fosse sufficiente alla realizzazione delle finalità destinate, senza tuttavia recare alcuna quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;
   Castiello 11.113, che esenta dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, i soggetti e le imprese aventi residenza o sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016/2017, nonché dagli eccezionali eventi atmosferici scadenti tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016 e per i periodi di imposta 2017, 2018 e 2019. Il beneficio è concesso nel limite di 700 milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede mediante non meglio precisati interventi di razionalizzazione e riduzione della spesa per un importo di 750 milioni di euro per il 2017 e di 700 milioni di euro annui dal 2018 al 2020;
   Fabrizio Di Stefano 11.61, che amplia la platea dei beneficiari e proroga ulteriormente i termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi di cui all'articolo 11, senza quantificare il relativo onere e prevedendo una parziale copertura inidonea, in quanto effettuata a valere sui fondi speciali di conto capitale e senza indicazione degli accantonamenti che si intendono ridurre;
   Laffranco 11.59 e Fabrizio Di Stefano 11.54, che sospendono sino al 31 dicembre 2019 il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti concessi in favore delle imprese che abbiano registrato una riduzione dell'attività svolta o che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 2016/2017, provvedendo al relativo onere, quantificato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione, per le medesime annualità, del fondo speciale di parte corrente, senza indicare gli accantonamenti che si intendono ridurre;
   Pastorelli 11.1, che concede, su domanda, alcune esenzioni di imposta e riduzioni contributive in favore dei soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2016/2017, senza prevedere alcuna quantificazione dell'onere, né alcuna copertura dello stesso;
   Fabrizio Di Stefano 11.58, che amplia l'ambito soggettivo ed il periodo di riferimento della sospensione delle ritenute alla fonte, disposta dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, senza prevedere alcuna quantificazione dell'onere, né alcuna copertura dello stesso;
   Sibilia 11.26, che proroga ulteriormente i termini in materia di adempimenti e versamenti tributari di cui all'articolo 11, provvedendo alla copertura dei relativi Pag. 106oneri, quantificati in 501 milioni di euro per il 2017, parzialmente utilizzando, per 75 milioni di euro, il Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare, che non appare idoneo a tale finalità;
   Taglialatela 11.71 e Fabrizio Di Stefano 11.62, che prorogano la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari, di cui all'articolo 11, senza prevedere alcuna quantificazione dell'onere, né alcuna copertura dello stesso;
   Castiello 11.114, che proroga ulteriormente i termini in materia di adempimenti e versamenti tributari di cui all'articolo 11 e ne estende l'ambito di applicazione, provvedendo al relativo onere, quantificato in 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, mediante non meglio precisati interventi di razionalizzazione e riduzione della spesa;
   Castiello 11.31, che amplia l'ambito di applicazione della sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e provvede alla copertura del relativo onere mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nei settori dell'istruzione, della difesa, della sicurezza e della giustizia, tali da assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica per un importo equivalente, recando, pertanto, una modalità di copertura che non appare conforme a quanto previsto dalla vigente disciplina contabile;
   Castiello 11.68, che consente ai comuni di prevedere, allo scadere dei termini di sospensione dei versamenti tributari previsti dal provvedimento, la rateizzazione, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, dei medesimi versamenti, senza prevedere alcuna quantificazione del relativo onere, né alcuna copertura dello stesso;
   Ricciatti 11.50, che stabilisce che i comuni colpiti dal sisma del 2016/2017 non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, non quantificati, mediante revisione del regime di deducibilità fiscale degli interessi passivi;
   Pastorelli 11.6, che mira a introdurre, sino al 31 dicembre 2023, l'esenzione dall'IVA per i contratti di acquisto di beni e servizi da parte di persone fisiche e imprese residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2016/2017, senza prevedere alcuna quantificazione del relativo onere, né alcuna copertura dello stesso;
   Castiello 11.109, che amplia l'ambito di applicazione della sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, facendo fronte al relativo onere, pari a 300 milioni di euro per il 2017 e a 50 milioni di euro per il 2018, mediante non meglio precisati interventi di razionalizzazione e riduzione della spesa di pari importo;
   Castiello 11.110, che amplia l'ambito di applicazione della sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, facendo fronte al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per il 2017, mediante non meglio precisati interventi di razionalizzazione e riduzione della spesa di pari importo;
   Pellegrino 11.51, che consente ai lavoratori per i quali sono sospese le ritenute alla fonte, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, di usufruire del finanziamento agevolato, di cui al comma 3 dell'articolo 11 in esame, da destinare al pagamento delle ritenute oggetto di sospensione, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, non quantificati, mediante revisione del regime di deducibilità fiscale degli interessi passivi;
   Squeri 11.57, che consente ai lavoratori per i quali sono sospese le ritenute alla fonte, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del Pag. 1072016, di usufruire del finanziamento agevolato, di cui al comma 3 dell'articolo 11 in esame, per pagare le ritenute oggetto di sospensione, senza prevedere alcuna quantificazione del relativo onere, né alcuna copertura dello stesso;
   Castiello 11.0104, che prevede l'esclusione da alcuni vincoli di finanza pubblica per gli enti colpiti dagli eventi sismici del 2016, stabilendo che, per far fronte ai relativi oneri, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017, recando, pertanto, una modalità di copertura che non appare conforme a quanto previsto dalla vigente disciplina contabile;
   Castiello 11.0103, che esenta dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria i soggetti interessati dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, provvedendo ai relativi oneri mediante non meglio precisati interventi di razionalizzazione della spesa;
   Tancredi 11.031, che reca disposizioni per la garantire la riscossione nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri;
   Polidori 11.040, volto a istituire una zona speciale a fiscalità agevolata nelle zone colpite dagli eventi sismici, autorizzando una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019 e ponendo i relativi oneri a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;
   Fabrizio Di Stefano 11.049, volto a istituire una zona speciale a fiscalità agevolata nelle zone colpite dagli eventi sismici, senza tuttavia prevedere alcuna quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria;
   gli identici Zaratti 11.060 e Pellegrino 11.0101, che prevedono che il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017 e 2018 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nonché alle Province in cui questi ricadono, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi, senza tuttavia indicare gli oneri che ne derivano;
   Laffranco 11.047, che estende la detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti prevista dall'articolo 47 del decreto-legge n. 189 del 2016, senza prevedere alcuna quantificazione dell'onere e la relativa copertura finanziaria;
   Laffranco 11.048, che prevede che per le imprese del turismo ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, che abbiano subito a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 una riduzione dell'attività svolta, i contributi di IMU e TARI sono proporzionali alla riduzione del tasso di occupazione turistica per il 2017 e 2018, senza prevedere tuttavia la quantificazione dell'onere e la relativa copertura finanziaria;
   Laffranco 11-ter.52, che reca disposizioni relative alla sospensione del pagamento dei mutui per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016, ponendo gli oneri derivanti dalla disposizione, peraltro non quantificati, a carico del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate;
   gli identici Zaratti 11.020, Pellegrino 11.0105 e Squeri 11.053, che sospendono di ulteriori due mesi, sino al 30 novembre 2017, nei comuni colpiti dal sisma del 2016/2017, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi, prevedendo Pag. 108che anche il pagamento dei contributi sospesi sia effettuato mediante finanziamento assistito da garanzia dello Stato, ai sensi del comma 3 del presente articolo 11, senza recare alcuna quantificazione del relativo onere, né alcuna copertura dello stesso;
   gli identici Squeri 12.07, Melilla 12.03 e Pellegrino 12.0101, che prevedono che ai datori di lavoro operanti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 n. 189 del 2016, che abbiano subito una riduzione del proprio volume d'affari di un determinato ammontare, è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale, ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL, per un periodo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua, senza recare la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria;
   Zaccagnini 15.2, che prevede che, per le imprese agricole danneggiate di cui al comma 4 dell'articolo 15, è concesso, a domanda, l'esonero, nel limite dell'80 per cento del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti, in scadenza negli anni 2017 e 2018, senza recare una quantificazione dell'onere né la relativa copertura finanziaria;
   gli identici Ricciatti 15.020 e Pellegrino 15.025, che recano disposizioni per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, tra l'altro autorizzando i predetti enti ad effettuare assunzioni di personale a tempo determinato, senza tuttavia recare una idonea copertura finanziaria;
   Polidori 15.027, che prevede l'istituzione, nel territorio dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, di una ZES con finalità funzionali al rilancio economico e sociale delle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016, autorizzando, a tal fine, una spesa pari ad euro 20 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018 e 20 milioni per l'anno 2019, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze dei fondi speciali di parte corrente, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;
   gli identici Laffranco 15.012 e Ciprini 15.015, che prevedono l'istituzione di zone franche urbane, per un periodo di 5 anni, nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, provvedendo ai relativi oneri, peraltro non quantificati, mediante riduzione dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente;
   Squeri 15.016, che prevede l'istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, autorizzando a tal fine la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, senza tuttavia recare una idonea copertura finanziaria;
   Baldelli 15.0250, che prevede l'istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, autorizzando a tal fine la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, senza tuttavia recare una idonea copertura finanziaria;
   Castiello 15.0200 e 15.0210, che prevedono l'istituzione di una zona franca nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici che hanno interessato le regioni, Lazio, Marche. Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016, destinando a tal fine una somma pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, provvedendo ai relativi oneri a valere sulle maggiori risorse derivanti da non meglio precisati interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023;
   gli identici Fabrizio Di Stefano 15.0401 e Colletti 15.0402, che prevedono Pag. 109l'istituzione, per gli anni 2017 e 2018, di una zona franca nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici che hanno interessato le regioni, Lazio, Marche. Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016, destinando a tal fine una somma pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, provvedendo ai relativi oneri a valere sulle maggiori risorse derivanti da non meglio precisati interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2018;
   Ricciatti 18.37, che prevede, tra l'altro, che i comuni interessati possano nominare segretari comunali appartenenti ad una fascia superiore, ponendo a carico della contabilità speciale del Commissario i relativi maggiori oneri, privi tuttavia di quantificazione;
   gli identici Zaratti 18.42, Fabrizio Di Stefano 18.44 e Pellegrino 18.107, finalizzate, attraverso la disapplicazione dell'articolo 1, comma 420, della legge n. 190 del 2014, a ripristinare le ordinarie procedure di assunzione del personale delle Province colpite dal sisma, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri e alla individuazione della relativa copertura finanziaria;
   Ricciatti 18.43, volta a disapplicare, per le sole province interessate dagli eventi sismici, l'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, che prevede per le province delle regioni a statuto ordinario la riduzione del 50 per cento della dotazione organica, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 20 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;
   gli identici Fabrizio Di Stefano 18.037, Melilla – 18.040 e Pellegrino 18.0101, volti ad escludere l'applicabilità della sanzione per le province interessate dagli eventi sismici che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno nell'anno 2016, senza tuttavia recare la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria;
   gli identici Fabrizio Di Stefano 18.035, Zaratti 18.041 e Pellegrino 18.0102, che prevedono che le province interessate dal sisma siano dispensate dall'obbligo di conseguimento del saldo non negativo per il 2016 e dal pagamento del contributo alla finanza pubblica per il 2017, senza tuttavia recare la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria;
   Fabrizio Di Stefano 18.028, che prevede la nomina, a titolo gratuito, di un Commissario delegato che predisponga un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione civile, provvedendo alla copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione delle iniziative d'urgenza, nel limite di 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali senza peraltro recare alcuna indicazione in merito all'orizzonte temporale dell'intervento;
   Fabrizio Di Stefano 18.029, volta ad assegnare ai comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi meteorologici di gennaio 2017 un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o all'esecuzione di opere pubbliche, prevedendo che alla copertura dei relativi oneri, nel limite di 20 milioni di euro, si provveda mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, senza tuttavia recare alcuna indicazione in merito all'orizzonte temporale dell'intervento e dell'onere conseguente;
   Fabrizio Di Stefano 18.027 e Melilla 18.038, che prevedono che al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge n. 83 del 2012, assegnato agli uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del Cratere, è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2018, il trattamento economico Pag. 110accessorio di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché le previsioni del comma 7, lettere a), b) e c) dello stesso articolo, e l'incremento della dotazione organica dei predetti uffici con due nuovi dirigenti, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, quantificati in 2 milioni di euro annui, attraverso parte della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, senza tuttavia recare alcuna indicazione in merito all'orizzonte temporale dell'intervento e dell'onere conseguente;
   Polidori 18.031, che estende il beneficio di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, agli edifici pubblici che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi, senza tuttavia recare la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria;
   Fabrizio Di Stefano 18.036, che prevede, tra l'altro, l'istituzione di un fondo speciale in favore dei Comuni interessati dal sisma a copertura del minor gettito da entrate tributarie, senza tuttavia recare la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria;
   Castiello 18-bis.2, che incrementa di ulteriori 50 milioni annui a decorrere dal 2017 il limite di spesa per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 208 del 2015, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nei settori dell'istruzione, della difesa, della sicurezza e della giustizia, tali da assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica per un importo equivalente, recando, pertanto, una modalità di copertura che non appare conforme a quanto previsto dalla vigente disciplina contabile;
   Tancredi 18-bis.103, che prevede l'applicazione della sospensione degli adempimenti tributari di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016 anche ai comuni colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici della seconda decade del mese di gennaio 2017, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, peraltro non quantificati, a valere sulle risorse previste dall'articolo 52 del medesimo decreto-legge;
   Fabrizio Di Stefano 18-decies.106, Castiello 18-decies.100, Colletti 18-decies.101, Melilla 18-decies.102, Fabrizio Di Stefano 18-decies.1, Tancredi 18-decies.103, Sottanelli 18-decies.5, Castiello 18-decies.15, Fabrizio Di Stefano 18-decies.19 e 18-decies.20, gli identici Colletti 18-decies.10, Fabrizio Di Stefano 18-decies.11, Castricone 18-decies.13 e Castiello 18-decies.104, gli identici Fabrizio Di Stefano 18-decies.16 e Castiello 18-decies.105, nonché gli identici Castiello 18-decies.8 e Fabrizio Di Stefano 18-decies.9, volte ad includere, a vario titolo, ulteriori località nell'allegato 2-bis del presente provvedimento, senza tuttavia recare la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria;
   Fabrizio Di Stefano 20.012, che prevede che il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentiti i comuni di Teramo e di Chieti, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito del territorio comunale, di una zona franca urbana, in ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016, gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017, prevedendo, per il finanziamento delle predette zone franche urbane, l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione di 180 milioni di euro, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala invece le seguenti:
   gli identici Zaratti 8.4 e Pellegrino 8.100, che autorizzano la spesa di 400.000 Pag. 111euro annui per ciascun anno del triennio 2017-2019 per il funzionamento della Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell'interno, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione delle risorse del FISPE. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   Fabrizio Di Stefano 9.15, che prevede che, al fine di far fronte alla grave emergenza successiva agli eventi sismici del 2016, per le attività finalizzate alla realizzazione di valutazioni della vulnerabilità e del rischio sismico degli edifici destinati a scuole di ogni ordine e grado e degli altri edifici pubblici, le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare appositi mutui pluriennali, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo inoltre che le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Colletti 9.103 e Mariani 9.102, che prevedono che la valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli immobili costituisce investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge n. 350 del 2003. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Pesco 9.02, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo per il social lending garantito preposto alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione degli interventi di adeguamento sismico e di ricostruzione degli immobili di proprietà delle persone fisiche, residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevedendo altresì che per le erogazioni liberali in denaro effettuate al predetto Fondo nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dalle persone fisiche spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 105 per cento delle erogazioni effettuate e che agli oneri derivanti da tali disposizioni, pari a 2,5 miliardi di euro annui, si provvede mediante una riduzione della deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della quantificazione dell'onere e della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   Crippa 9.03, che prevede l'istituzione del marchio di certificazione della sicurezza sismica degli edifici adibiti a strutture ricettive presenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, stabilendo che all'attuazione di tale disposizione si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di provvedere all'attuazione della proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Melilli 9-bis.05, che prevede che gli enti locali ubicati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 2016 che hanno aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, in considerazione delle spese straordinarie che debbono sostenere per l'assistenza alla popolazione e per gli interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza del territorio, Pag. 112possono sospendere l'attuazione del piano finanziario pluriennale negli esercizi 2016 e 2017. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Rondini 10.109, che è volta a estendere anche al 2018 la misura di sostegno al reddito delle fasce deboli della popolazione residenti in uno dei comuni di cui agli allegati 1 e 2, prevedendo contestualmente per il 2017 un incremento dell'onere, che passa da 41 milioni di euro a 120 milioni di euro, e per il 2018 un onere di 120 milioni di euro. Alla copertura di tali oneri, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, capitolo 2352 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   Rondini 10.106, che incrementa la misura di sostegno al reddito delle fasce deboli della popolazione residenti in uno dei comuni di cui agli allegati 1 e 2, portando l'onere complessivo per il 2017 a 241 milioni di euro, e rivedendo i criteri di computo dell'indicatore della situazione reddituale. Alla copertura del relativo onere, pari a 241 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, capitolo 2352 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   Silvia Giordano 10.14, che prevede l'incremento dello stanziamento per il sostegno al reddito delle fasce deboli della popolazione, aumentandolo da 41 a 100 milioni di euro per l'anno 2017, e del valore dell'ISEE, che passa da 6 mila a 12 mila euro, nonché dei relativi criteri di calcolo, attraverso l'incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per un importo pari a 100 milioni di euro. Alla copertura di tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   Nesci 10.107, che prevede l'incremento dello stanziamento per il sostegno al reddito delle fasce deboli della popolazione, aumentandolo da 41 a 100 milioni di euro per l'anno 2017, nonché l'estensione della misura anche a tutti coloro oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, consentendo altresì l'ISEE corrente in deroga alle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 per le finalità di cui all'articolo 10 del presente decreto, attraverso l'incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura di tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa.
   Di Vita 10.108, che è volta a prevedere l'incremento dello stanziamento per il sostegno al reddito delle fasce deboli della popolazione, aumentandolo da 41 a 100 milioni di euro per l'anno 2017, e a consentire l'ISEE corrente in deroga alle Pag. 113condizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 per le finalità di cui all'articolo 10 del presente decreto, attraverso l'incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura di tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   Lorefice 10.12, che prevede l'incremento dello stanziamento per il sostegno al reddito delle fasce deboli della popolazione, aumentandolo da 41 a 100 milioni di euro per l'anno 2017, attraverso l'incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per un importo pari a 100 milioni di euro e prevedendo che alla copertura di tale onere si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   gli identici Melilla 10.15 e Pellegrino 10.101, che riducono da 2 anni a 1 il requisito della residenza ai fini dell'accesso alla misura di sostegno al reddito per le fasce deboli della popolazione, prevedendo al contempo l'aumento del valore dell'ISEE, che passa da 6 mila a 12 mila euro, e provvedendo alla copertura dei relativi oneri, stimati in 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere quantificato dalle proposte emendative;
   Mantero 10.110, che è volta ad escludere dal novero dei trattamenti ai fini dell'articolo 9, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le prestazioni godute a seguiti degli eventi sismici, nonché le prestazioni assistenziali, previdenziali e indennitarie, percepite da amministrazioni pubbliche, conseguite nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione, contestualmente prevedendo l'ISEE corrente in deroga alle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 per le finalità di cui all'articolo 10 del presente decreto, attraverso l'incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura di tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   Rondini 10.0100, che è volta a incrementare gli importi dei contributi minimi per l'autonoma sistemazione spettanti ai nuclei familiari per gli anni 2017 e 2018, provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, capitolo 2352 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   Grillo 10.7, che prevede l'incremento del beneficio delle misure di contrasto alla Pag. 114povertà per i nuclei familiari nei quali sono presenti figli minori o persone disabili, attraverso l'incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione. Ai relativi oneri, pari a 81 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   Tancredi 10.01, che è volta a prevedere che, nei comuni colpiti dagli eventi sismici, i medicinali normalmente oggetto di distribuzione diretta da parte delle ASL vengano distribuiti dalle farmacie convenzionate. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Castiello 11.33, che è volta a stabilire che la rateizzazione delle fatture relative alle utenze dei residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2016/2017, i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016, avvenga in non meno di diciotto rate e senza pagamento di alcun interesse. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti della proposta emendativa per la finanza pubblica;
   Brunetta 11.63, che è volta ad esentare dal pagamento del canone televisivo per il secondo semestre 2016 e per il 2017 non solo le famiglie che, a causa del sisma, non detengono più alcun apparecchio televisivo, bensì tutte le famiglie residenti nei comuni colpiti dal sisma. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti della proposta emendativa per la finanza pubblica;
   Pastorelli 11.105, che esenta le famiglie, che a causa del sisma, non detengono più alcun apparecchio televisivo, dal pagamento del canone televisivo anche per gli anni 2018 e 2019, provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere;
   Castiello 11.107, che consente ai comuni, per gli anni 2017 e 2018, di posticipare all'anno successivo i termini per il pagamento dei tributi di propria competenza, al fine di procedere alla verifica dei fabbricati non soggetti al tributo a causa di inagibilità sopravvenuta. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti della proposta emendativa per la finanza pubblica;
   Ricciatti 11.49, che proroga al 31 dicembre 2019 la sospensione dei mutui contratti dai comuni e dalle province interessati dal sisma del 2016/2017 con la Cassa depositi e prestiti, provvedendo al relativo onere, quantificato in due milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere;
   gli identici Melilla 11.48 e Pellegrino 11.108, che prorogano, per un periodo di quattro anni, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 2016/2017, le misure agevolate di riduzione del Fondo di solidarietà comunale, previste per i comuni colpiti da precedenti calamità. Al relativo onere, quantificato in 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno Pag. 115acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere;
   Sibilia 11.115 e 11.116, che sono volte a prevedere che la presentazione della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della definizione agevolata, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, costituisce requisito di regolarità contributiva ai fini del rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti della proposta emendativa per la finanza pubblica;
   Sibilia 11.117, che amplia l'ambito di applicazione della sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, facendo fronte al relativo onere, stimato in 20 milioni di euro per il 2017 e in 10 milioni di euro per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere della copertura proposta;
   Taglialatela 11.70, che prevede l'accertamento convenzionale per i tributi locali in considerazione della sospensione dei versamenti tributari previsti nell'articolo 11 in commento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti della proposta emendativa per la finanza pubblica;
   Sibilia 11.43, che è diretta a sopprimere la proroga al 31 dicembre 2017 del termine di conclusione della gestione commissariale per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nei comuni delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Prevede inoltre una proporzionale riduzione del compenso del Commissario ad acta e la destinazione delle relative risorse alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 10 del provvedimento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti della proposta emendativa per la finanza pubblica;
   Gianluca Pini 11.36, che dispone che il pagamento delle rate relative ai finanziamenti concessi per gli eventi sismici del 2012 siano sospesi fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione e in ogni caso per gli anni 2017 e 2018. Provvede inoltre alla copertura dei relativi oneri, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni colpite dal citato sisma del 2012. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della copertura proposta;
   Polidori 11.044, che prevede che, al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 16 milioni per il 2016, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, e, quanto a 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dalle misure previste dagli articoli 48, commi 10, 11 e 13, e 50-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   Fabrizio Di Stefano 11.043, che prevede che i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica non solo per l'anno 2016 (come previsto dal citato decreto-legge) Pag. 116ma anche per gli anni 2017 e 2018. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Taglialatela 11.033, che prevede che le misure di riduzione del Fondo di solidarietà comunale non si applicano ai comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Castiello 11.0100, che prevede che gli enti locali di cui all'allegato 1 e 2 possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Polidori 11.046, che prevede che i Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, al fine di avvalersi dell'opera a tempo pieno del Segretario comunale provvedono allo scioglimento delle convezioni di segreteria in essere. Si prevede quindi che i maggiori oneri sostenuti dai Comuni, anche al fine di garantire lo stesso livello retributivo complessivo percepito dal Segretario al momento dello scioglimento della convenzione e la maggiorazione dell'indennità di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 399 del 2016, sono a carico delle risorse del Bilancio dello Stato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Fabrizio Di Stefano 11.050, che estende anche a tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato l'Abruzzo le disposizioni relative alla mancata concorrenza alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 44, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, peraltro estese anche agli anni 2017 e 2018. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Vacca 11-ter.0100, che prevede che tutti gli studenti che risiedono nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari previsti dalla normativa vigente per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 ovvero dal pagamento della tassa scolastica di iscrizione. Ai relativi oneri si provvede mediante decurtazione del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   Baldelli 12.23, che prevede che, in favore dei lavoratori autonomi, inscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, la cui attività continua, per l'anno 2017, ad essere sospesa a causa degli eventi sismici del 2016, è riconosciuta per un massimo di sei mesi un'indennità, commisurata al trattamento di integrazione salariale, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. Ai relativi oneri, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale. Al riguardo, considera opportuno Pag. 117acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della quantificazione dell'onere e della copertura finanziaria individuata dalle proposte emendative;
   Baldelli 12.22, identici Melilla 12.16 e Pellegrino 12.102, che prorogano al 2017 il sostegno al reddito dei lavoratori delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016, provvedendo ai relativi oneri, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della quantificazione dell'onere e della copertura finanziaria individuata dalle proposte emendative;
   Carrescia 12.106, che è volta a concedere l'indennità una tantum prevista per i lavoratori autonomi dall'articolo 45, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, anche ai soci e collaboratori familiari e soci di società a responsabilità limitata. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della quantificazione dell'onere e della congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   gli identici Ricciatti 12.8, Squeri 12.4, Pellegrino 12.100, che prevedono che la Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro, il Ministro dell'economia e i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continui ad operare anche nel 2018 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le regioni, considerate quali limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, commi 1 e 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;
   gli identici Squeri 12.20, Zaratti 12.9, Pellegrino 12.101, che prevedono che la Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro, il Ministro dell'economia e i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continui ad operare nel 2017 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le regioni, considerate quali limite massimo di spesa, anche relativamente alle misure di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 (indennità una tantum per i lavoratori autonomi). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;
   gli identici Zaratti 12.18, Pellegrino 12.105, che prevedono, tra l'altro, che i periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici del 2016 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dalla normativa vigente, anche per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, non rientranti nell'ambito di applicazione di Cigo e Cigs, iscritti al Fis ai quali è data la possibilità di ricorrere alla prestazione, oltre dell'assegno di solidarietà, anche dell'assegno ordinario. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;
   Baldelli 12.05, che prevede che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Agli oneri derivanti dall'attuazione della predetta disposizione si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate. Al Pag. 118riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   Laffranco 12.06, che prevede che, al fine di agevolare la ripresa produttiva delle imprese del turismo che hanno subito una riduzione delle attività a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 sono previsti, con apposito decreto ministeriale, interventi che consentono di supportare lavoratori ed imprese mantenendo comunque l'erogazione di servizi e degli standard di qualità necessari all'attività. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Pellegrino 13.101, 13.102, Crippa 13.9, che prevedono che, con apposita ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile, sentiti i Consigli Nazionali degli ordini e collegi di appartenenza dei professionisti impegnati nelle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 2001, si stabilisce l'indennità per il mancato guadagno giornaliero, la cui entità è fissata in un'unica misura forfettaria, nonché le modalità di erogazione dell'indennità. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;
   Ricciatti 14.0100, che prevede che, al fine di contrastare l'accelerazione del processo di spopolamento delle aree interne indotta dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, i Comuni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 possono acquisire immobili destinati ad incentivare la nuova residenzialità e l'insediamento di attività produttive. I costi di acquisizione del patrimonio immobiliare destinato a nuove residenzialità da parte dei Comuni sono interamente a carico dello Stato. Ai relativi oneri si provvede, nei limiti di 30 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della quantificazione dell'onere e della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   gli identici Zaccagnini 15.3 e Massimiliano Bernini 15.6, che prevedono che, per le imprese agricole danneggiate di cui al comma 4 dell'articolo 15, la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, non comporta il pagamento di interessi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;
   Ricciatti 15.10, che prevede che, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, stabiliscono, entro il 30 aprile 2017, nel limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2017, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. Agli derivanti dall'attuazione della predetta disposizione, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   gli identici Zaratti 15.8 e Pellegrino 15.103, che prevedono che alle misure di sostegno alle imprese danneggiate, alle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, alla promozione turistica, di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016, possono essere assegnate risorse dei Fondi regionali, nazionali e comunitari, aggiuntivi rispetto e a quanto previsto dalla programmazione ordinaria Pag. 119vigente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;
   Ricciatti 15.022, che prevede che, in riferimento agli eventi sismici del 2016, tutti i comuni di cui agli allegati 1 e 2 annessi al decreto-legge n. 189 del 2016, possono usufruire delle disposizioni che disciplinano le fusioni di comuni. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei comuni oggetto di fusione di cui sopra. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere quantificato e della relativa copertura finanziaria;
   gli identici Ricciatti 15.01 e Pellegrino 15.0101, che prevedono l'istituzione, per gli anni 2017 e 2018, di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, autorizzando la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante una riduzione della deducibilità ai fini delle imposte sui redditi degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento, nonché della deducibilità ai fini IRAP degli interessi passivi sostenuti dalle società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria e dalle imprese di assicurazione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalle proposte emendative;
   Ricciatti 15.02, che prevede l'istituzione, per gli anni 2017-2019, di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, autorizzando la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019. Ai relativi oneri si provvede mediante una riduzione della deducibilità ai fini delle imposte sui redditi degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento, nonché della deducibilità ai fini IRAP degli interessi passivi sostenuti dalle società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria e dalle imprese di assicurazione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere quantificato e della relativa copertura finanziaria individuata;
   Taglialatela 15.028, che prevede l'istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, autorizzando a tal fine la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, provvedendo ai relativi oneri mediante una corrispondente riduzione del un fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   Carrescia 15.042, che prevede l'istituzione, per gli anni 2017-2019, di una zona franca nell'intero territorio colpito dagli eventi sismici che hanno interessato le regioni, Lazio, Marche. Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016, destinando a tal fine una somma pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   Taglialatela 15.030, che istituisce il Fondo per il sostegno ai marchi di eccellenza Pag. 120delle zone colpite da eventi sismici, con una dotazione di 180 milioni di euro per l'anno 2017, provvedendo ai relativi oneri mediante una corrispondente riduzione del un fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   gli identici Laffranco 15.014, Zaratti 15.021 e Pellegrino 15.0100, che prevedono che, al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle micro, piccole e medie imprese del turismo, artigianato, commercio e servizi che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei Comuni elencati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016. Si prevede a tal fine che una quota pari a complessivi 50 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui sopra. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalle proposte emendative;
   Squeri 15.017, che prevede che, al fine di agevolare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi connessi ad eventi sismici, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle imprese che svolgano la propria attività in territori classificati come zone sismiche di tipo 1 o di tipo 2 e che stipulino contratti di assicurazione contro i rischi suddetti. Si prevede a tal fine che una quota pari a complessivi 5 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui sopra. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalle proposte emendative;
   Taglialatela 15.031, che prevede che, al fine di garantire la ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, agli stessi è destinato il 20 per cento delle risorse del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   Melilli 15-bis.100, che prevede che alle istanze relative a progetti di sviluppo nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, è riservata una quota non inferiore a 50 milioni di euro delle risorse disponibili a legislazione vigente per il finanziamento dei contratti di sviluppo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Melilli 15-bis.0100, che prevede che una quota pari a 5 milioni di euro delle risorse destinate all'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2014, è riservata al sostegno alla nascita e allo sviluppo, nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di imprese start-up innovative. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Colletti 17-bis.100, Castiello 17-bis.101 e Mariani 17-bis.102, che incidono sull'articolo 17-bis del presente provvedimento, recante sospensione di termini in Pag. 121materia di sanità, estendendone la portata applicativa. Al riguardo, appare opportuno, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;
   gli identici Pellegrino 18.33 e Zaratti 18.34, che attribuiscono agli Uffici speciali per la ricostruzione il compito di assicurare controlli sistematici delle prestazioni antisismiche ed energetiche del costruito. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle citate proposte emendative nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
   gli identici Zaratti 18.35 e Pellegrino 18.102, che prevedono che presso gli uffici speciali per la ricostruzione possano essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di Protezione civile delle regioni, nonché che i medesimi uffici possano utilizzare i segretari comunali in disponibilità che ne facciano richiesta, con oneri relativi al trattamento economico a carico del Ministero dell'interno. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle citate proposte emendative nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
   gli identici Pellegrino 18.36 e Melilla 18.103, che prevedono che fino al 31 dicembre 2017 agli amministratori locali dei comuni interessati dagli eventi sismici non si applichino i limiti vigenti in materia di permessi e licenze. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative in esame.
   Melilli 18.68, che prevede che le assunzioni siano effettuate attingendo alle proprie graduatorie o a quelle di altre amministrazioni e che il comune pubblichi un avviso per la manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione dei profili da assumere, fermo restando che, qualora non vi sia alcuna candidatura, il comune potrà procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative in esame;
   gli identici Zaratti 18.41 e Pellegrino 18.106, che prevedono l'incremento dal 10 al 20 per cento della quota delle risorse finanziarie e delle unità di personale riservata alle province per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato nonché per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Al riguardo, giudica necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative in esame;
   Castiello 18.27, che prevede che le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato nonché per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa abbiano luogo previa verifica della possibilità di rientro del personale già trasferito ai sensi della legge n. 56 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative in esame;
   Fabrizio Di Stefano 18.47 e 18.49, che prevedono, tra l'altro, il passaggio del personale del ruolo speciale della Protezione civile, di cui all'articolo 9-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 303 del 1999 nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative in esame;
   Fabrizio Di Stefano 18.48, che prevede che per il «riassorbimento degli assegni in godimento derivanti da parametri retributivi per i profili della medesima tipologia lavorativa» venga attivata la ricomposizione dei processi lavorativi con le modalità di cui all'articolo 31 della legge n. 183 del 2010. Al riguardo, ritiene necessario Pag. 122acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative in esame;
   Tancredi 18.58, che prevede che il contributo straordinario per i Comuni diversi da L'Aquila sia erogato per un importo di ulteriori 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e per l'importo di 2,5 milioni di euro per il 2018, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa in esame;
   gli identici Melilla 18.039 e Pellegrino 18.0100, che prevedono di destinare le risorse aggiuntive di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017 prioritariamente al ristoro delle spese già sostenute dalle province a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade di gennaio 2017. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Taglialatela 18.0110 e Castiello 18.090, che prevedono, tra l'altro, che i titolari degli Uffici speciali possano attivare procedure di riconoscimento del contributo per la riparazione di immobili privati, nonché il riconoscimento al personale assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila del trattamento economico di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Al riguardo, appare opportuno, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;
   Castiello 18-bis.1, che è volto ad estendere, a vario titolo, la disciplina di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge n. 208 del 2015, in materia di concessione di finanziamenti agevolati. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative nell'ambito del limite di spesa previsto a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Mariani 18-bis.100, che reca disposizioni che incidono sulla ricognizione dei fabbisogni e sui termini temporali per la regolarizzazione delle istanze presentate dalle imprese agricole, relativamente alla disciplina per la concessione di finanziamenti agevolati di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge n. 208 del 2015. Al riguardo, appare opportuno, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Tancredi 18-bis.102, che estende ai comuni colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici della seconda decade del mese di gennaio 2017 l'applicazione degli articoli 14,14-bis e 5 del decreto-legge n. 189 del 2016. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse allo scopo stanziate a legislazione vigente;
   Matarrese 18-ter.101, interamente sostitutiva dell'articolo 18-ter, che modifica le disposizioni ivi contenute in materia di un credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici, ferma rimanendo la copertura finanziaria prevista dal testo attuale del richiamato articolo 18-ter. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse allo scopo stanziate dall'articolo 18-ter del presente provvedimento;
   Colletti 18-ter.100, che amplia ai liberi professionisti con partita IVA la concessione di un credito d'imposta per investimenti Pag. 123nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse allo scopo stanziate dall'articolo 18-ter del presente provvedimento;
   Rampelli 18-quater.0100, che modifica l'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevedendo l'ammissione a contributo ridotto per gli edifici in possesso di rendita catastale e soggetti al pagamento delle imposte locali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse allo scopo stanziate a legislazione vigente;
   Rampelli 18-octies.100, che modifica l'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016, concernente interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse allo scopo stanziate a legislazione vigente;
   Fabrizio Di Stefano 18-octies.1, che include la regione Abruzzo, in sostituzione della regione Umbria, nel campo di applicazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse allo scopo stanziate a legislazione vigente;
   Fabrizio Di Stefano 18-novies.1, che estende l'ambito applicativo dell'articolo 18-novies del presente provvedimento. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Pellegrino 19.2, che prevede che, al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, nonché delle strutture regionali di protezione civile, dei Centri funzionali decentrati e delle Sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando, distacco o avvalimento presso le suddette strutture o anche mediante l'accesso nelle predette strutture di personale già qualificato mediante trasferimento e comando da altre amministrazioni. Si prevede inoltre che, nell'ambito della propria autonomia organizzativa le predette Regioni stabiliranno le modalità valutative anche speciali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato per coloro che risultano in servizio a tempo determinato o contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito del settore di protezione civile, in deroga all'applicabilità del limite delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. I relativi oneri sono posti a carico dei bilanci regionali delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Melilli 19.105, che prevede che, al fine di rafforzare l'attività di ascolto e risposta multicanale assicurata dal Dipartimento per la Protezione Civile sia in ordinario e sia in emergenza, il Capo Dipartimento della Protezione civile è autorizzato ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, di 10 unità di personale, individuate tra le figure che hanno maturato esperienza almeno triennale per il coordinamento e la gestione di front e back office del «Contact Center della Protezione civile» attivato dal 2011 presso il Dipartimento della Protezione Civile, la cui carta dei servizi è pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile. Al riguardo, appare opportuno, a suo avviso, acquisire l'avviso del Pag. 124Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Dallai 20.0100, che prevede che, al fine di effettuare la cartografia geologica e geotematica delle aree del cratere sismico, il monitoraggio sismico, geologico e geomorfologico delle aree rilevanti per il monitoraggio della sequenza sismica caratterizzata dai picchi di attività a partire dal 25 agosto 2016, per il completamento delle attività svolte nell'ambito del progetto Carg (cartografia geologica e geotematica), sono destinati 20 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità e congruità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   Vacca 20-bis.102, che prevede che, con il fine di garantire la massima sicurezza negli edifici scolastici e le residenze universitarie, entro il 31 agosto 2018 ogni immobile ricadente in zona sismica 1 o 2 non in possesso di adeguati documenti tecnici che attestino l'indice di vulnerabilità sismica al di sotto della soglia sufficiente a garantire l'incolumità umana è dichiarato inagibile, e che entro 60 giorni dalla dichiarazione di inagibilità viene disposto il trasferimento, temporaneo o definitivo, di tutte le attività didattiche in strutture alternative che siano agibili ovvero predisponendo la realizzazione di moduli ad uso scolastico provvisorio (M.U.S.P.) e delle relative opere di urbanizzazione destinate a sostituire temporaneamente le scuole. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Fabrizio Di Stefano 20-bis.0100, che prevede che, in ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi sismici di agosto e settembre 2016 e gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017 sono assegnati all'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo 9 milioni di euro per la realizzazione della nuova residenza studentesca. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse residue disponibili destinate al Piano approvato con decreto ministeriale 7 agosto 2012, n. 246, recante approvazione del Piano triennale degli interventi ritenuti ammissibili al finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 338 del 2000. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;
   gli identici Zaratti 21.6 e Pellegrino 21.101, che prevedono che, al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 16 milioni per il 2016, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, e, quanto a 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dalle misure previste dagli articoli 48, commi 10, 11 e 13, e 50-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalle proposte emendative;
   gli identici Melilla 21.7 e Pellegrino 21.102, che prevedono che è consentito, fino al 16 dicembre 2017, agli enti locali ricompresi negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, ad eccezione dei Pag. 125comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il ricorso all'anticipazione di tesoreria, nel limite massimo maggiorato rispetto alle disposizione di legge vigenti di un importo per ciascun comune pari al 50 per cento del gettito di tutte le entrate di competenza dei comuni oggetto di sospensione. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle anticipazioni di tesoreria di cui al comma precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;
   gli identici Melilla 21.10 e Pellegrino 21.103, che prevedono che le disposizioni di cui al decreto-legge n.  189 del 2016 si applicano anche a tutti i Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio 2017. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalle proposte emendative;
   Berretta 21.07 che, modificando l'articolo 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, prevede che il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 settembre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Al riguardo, appare opportuno, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Carra 21-bis.100, che prevede che, per le strette finalità connesse alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e della conseguente attività di ricostruzione, i contratti di lavoro del personale assunto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, possono in ogni caso essere prorogati per tutta la durata dello stato di emergenza, alle condizioni definite dal medesimo comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 del citato articolo 3-bis. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 e relative agli articolo da 8 a 21-quater, nonché gli emendamenti 11.700 e 15.700 della Commissione, quest'ultimo sostanzialmente una riformulazione dell'emendamento Antezza 15.101, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative la cui quantificazione o copertura, secondo quanto segnalato dal relatore, appare carente o inidonea e su quelle per le quali il relatore ha evidenziato l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Berretta 21.07, le cui previsioni si mantengono entro i limiti di spesa fissati dall'articolo 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 e non sono pertanto suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Esprime infine nulla osta sugli emendamenti 11.700 e 15.700 della Commissione, i quali costituisco sostanzialmente riformulazioni di proposte emendative di diversi gruppi all'interno della Commissione ambiente, nonché sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, riferite agli articoli da 8 a 21-quater.

  Fabio MELILLI (PD) chiede alla rappresentante del Governo chiarimenti sul parere contrario espresso sulle proposte emendative relative alla sospensione delle Pag. 126rate dei mutui contratti dai comuni e dalle province interessati dagli eventi sismici del 2016, nonché sul suo emendamento 18.68 relativo alle procedure per l'assunzione, da parte dei comuni colpiti dagli eventi sismici, di personale a tempo determinato, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, segnalando che la citata proposta emendativa ha il solo fine di superare problematiche che hanno reso di fatto inapplicabili le previsioni al riguardo contenute nell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con riferimento alle numerose proposte emendative relative alla sospensione delle rate dei mutui dei comuni, evidenzia come non sia stato possibile, in mancanza di una precisa quantificazione del relativo onere, esprimere un parere di nulla osta sulle stesse; segnala comunque che sono allo studio interventi in merito, che verranno probabilmente inseriti in provvedimenti che saranno a breve sottoposti all'esame del Parlamento.
  Per quanto riguarda l'emendamento Melilli 18.68, ritiene che il tenore letterale dello stesso possa indurre a ritenere che le sue previsioni costituiscano una deroga ai vigenti limiti assunzionali per i comuni. Pur comprendendo che, nelle intenzioni del proponente, l'emendamento volesse invece semplicemente introdurre una modalità alternativa per effettuare le già autorizzate assunzioni di cui al citato articolo 50-bis, osserva come tale intenzione non sia chiaramente desumibile dal testo dell'emendamento in discussione.

  Fabio MELILLI (PD), nel prendere atto di quanto osservato dalla rappresentante del Governo, ribadisce comunque la necessità di superare le problematiche applicative evidenziate.

  Rocco PALESE (Misto-CR) ritiene che la questione segnalata dal deputato Melilli riguardi il merito del provvedimento, non i profili finanziari, e debba pertanto essere affrontata dalla Commissione competente.

  Maino MARCHI (PD), relatore, evidenzia che l'emendamento Melilli 18.68 presenta profili problematici dal punto di vista finanziario laddove prevede che le assunzioni possano avvenire in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Osserva quindi che, se ci fosse la volontà politica portare avanti il contenuto sostanziale della proposta emendativa in oggetto, potrebbe essere la Commissione di merito a presentare una proposta emendativa volta a risolvere le problematiche applicative segnalate dal collega Melilli e che tenga conto di quanto evidenziato sul piano finanziario dalla rappresentante del Governo.
  Formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminati gli emendamenti al disegno di legge C. 4286-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 8 del 2017, recante Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, contenuti nel fascicolo n. 2 riferiti agli articoli da 8 a 21-quater, nonché gli emendamenti 11.700 e 15.700 della Commissione e riesaminato l'emendamento 1.160;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
  esprime

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 8.4, 8.100, 9.15, 9.102, 9.103, 10.7, 10.10, 10.11, 10.12, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 10.100, 10.101, 10.102, 10.103, 10.105, 10.106, 10.107, 10.108, 10.109, 10.110, 11.1, 11.6, 11.26, 11.31, 11.33, 11.36, 11.43, 11.48, 11.49, 11.50, 11.51, 11.54, 11.57, 11.58, 11.59, 11.61, 11.62, 11.63, 11.68, 11.70, 11.71, 11.105, 11.107, 11.108, 11.109, 11.110, 11.113, 11.114, 11.115, 11.116, 11.117, 11-ter.52, 12.4, 12.8, 12.9, 12.16, 12.18, 12.20, 12.22, 12.23, 12.100, 12.101, 12.102, 12.105, 12.106, 13.9, 13.101, 13.102, 15.2, 15.3, Pag. 12715.6, 15.8, 15.10, 15.103, 15-bis.100, 17-bis.100, 17-bis.101, 17-bis.102, 18.27, 18.33, 18.34, 18.35, 18.36, 18.37, 18.41, 18.42, 18.43, 18.44, 18.47, 18.48, 18.49, 18.58, 18.68, 18.102, 18.103, 18.106, 18.107, 18-bis.1, 18-bis.2, 18-bis.100, 18-bis.102, 18-bis.103, 18-ter.100, 18-ter.101, 18-octies.1, 18-octies.100, 18-novies.1, 18-decies.1, 18-decies.5, 18-decies.8, 18-decies.9, 18-decies.10, 18-decies.11, 18-decies.13, 18-decies.15, 18-decies.16, 18-decies.19, 18-decies.20, 18-decies.100, 18-decies.101, 18-decies.102, 18-decies.103, 18-decies.104, 18-decies.105, 18-decies.106, 19.2, 19.105, 20-bis.102, 21.6, 21.7, 21.10, 21.101, 21.102, 21.103 e 21-bis.100 e sugli articoli aggiuntivi 9.02, 9.03, 9-bis.05, 10.01, 10.0100, 11.020, 11.031, 11.033, 11.040, 11.043, 11.044, 11.046, 11.047, 11.048, 11.049, 11.050, 11.053, 11.060, 11.0100, 11.0101, 11.0103, 11.0104, 11.0105, 11-ter.0100, 12.03, 12.05, 12.06, 12.07, 12.0101, 14.0100, 15.01, 15.02, 15.012, 15.014, 15.015, 15.016, 15.017, 15.020, 15.021, 15.022, 15.025, 15.027, 15.028, 15.030, 15.031, 15.042, 15.0100, 15.0101, 15.0200, 15.0210, 15.0250, 15.0401, 15.0402, 15-bis.0100, 18.027, 18.028, 18.029, 18.031, 18.035, 18.036, 18.037, 18.038, 18.039, 18.040, 18.041, 18.090, 18.0100, 18.0101, 18.0102, 18.0110, 18-quater.0100, 20.012, 20.0100 e 20-bis.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA

    sulle restanti proposte emendative riferite agli articoli da 8 a 21-quater contenute nel fascicolo n. 2, nonché sull'emendamento 1.160 e sugli emendamenti 11.700 e 15.700 delle Commissioni.

  Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario sull'emendamento 1.160 espresso nella seduta del 21 marzo 2017».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.
C. 1142 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 2 marzo scorso, esprimendo su di esso un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda altresì che, in pari data, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, recependo la condizione contenuta nel citato parere della Commissione bilancio nonché apportando al testo ulteriori specifiche modificazioni.
  Segnala di seguito le modifiche che presentano profili finanziari:
   agli articoli 1 e 4, in diversi commi, si prevede che una serie di atti della persona (rifiuto o rinuncia alle informazioni sanitarie o indicazione di un incaricato, nonché accettazione, revoca o rifiuto di accertamenti diagnostici o trattamenti sanitari e, infine, il consenso alla pianificazione condivisa delle cure) siano annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico (il testo precedente prevedeva che l'annotazione avvenisse sull'una oppure sull'altro);
   all'articolo 3, comma 6, viene previsto che le DAT (dichiarazioni anticipate di trattamento) siano esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa;
   all'articolo 4, comma 4, viene previsto che anche per la pianificazione condivisa Pag. 128delle cure il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario siano espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentono alla persona con disabilità di comunicare; tale possibilità era già prevista per le DAT;
   è inserita, all'articolo 6, la clausola di invarianza finanziaria – oggetto della condizione posta dalla Commissione Bilancio – secondo cui le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della legge in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a disposizione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Al riguardo, evidenzia l'opportunità che il Governo fornisca un chiarimento in merito alle modifiche che prevedono che le annotazioni siano effettuate sia sulla cartella clinica sia nel fascicolo sanitario elettronico. Ciò in considerazione del fatto che l'articolo 3, comma 7, non modificato sul punto, presuppone che non tutte le regioni adottino modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico. Tale chiarimento appare necessario al fine di escludere eventuali oneri per le regioni che non adottino le predette modalità informatiche.
  Osserva infine che anche con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 4, comma 4, che sembra ampliare i casi di videoregistrazione, andrebbero esclusi eventuali riflessi finanziari derivanti dalle relative modalità di archiviazione per i soggetti pubblici interessati.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.
C. 2188-A, approvato in un testo unificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Tea ALBINI (MDP), relatrice, osserva che la proposta di legge in esame, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, reca disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative, nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Il testo del provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
  In merito agli articoli da 1 a 12, che recano norme sulla candidabilità, eleggibilità e sul ricollocamento dei magistrati, osserva che il ricollocamento di alcuni magistrati presso specifici l'uffici giudiziari, ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 12, appare in linea di principio suscettibile di determinare situazioni di soprannumerarietà negli uffici interessati. Rileva pertanto l'opportunità di acquisire chiarimenti del Governo, volti ad escludere che da tale situazione possano discendere problemi di carattere amministrativo, per difficoltà nell'assegnazione dei magistrati, con conseguenti effetti finanziari negativi.
  Non ha nulla da osservare con riguardo alle norme recate dall'articolo 4, che dispongono che i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica, fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione dell'indennità di carica.Pag. 129
  Nulla, altresì, da osservare con riferimento alla disposizione dell'articolo 4, che prevede che il periodo trascorso in aspettativa sia computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio dal momento che, come indicato nella parte descrittiva delle norme, la disposizione appare sostanzialmente ricognitiva di quanto già previsto a legislazione vigente.
  Rileva, inoltre, che le norme recate dall'articolo 6, comma 2, lettere b) e c), dall'articolo 7, comma 1 e dall'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) prevedono ipotesi di inquadramento dei magistrati nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato o in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia.
  Rileva peraltro che il predetto inquadramento, essendo disposto presso una amministrazione diversa da quella di provenienza, potrebbe configurarsi come una nuova assunzione, in deroga alle vigenti disposizioni nei limiti assunzionali, che si applicano sia all'Avvocatura che al comparto dei Ministeri. Alla luce di tali considerazioni la neutralità della disposizione potrebbe essere garantita nel caso in cui l'inquadramento sia disposto a valere sulle risorse disponibili per nuove assunzioni e senza determinare situazioni di soprannumero. Sul punto considera necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Rileva, altresì, che l'articolo 6, comma 2, lettera d), prevede che i magistrati cessati dal mandato parlamentare possano optare per il «collocamento a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico anticipato». Tale norma sembrerebbe quindi consentire il pagamento in unica soluzione della contribuzione relativa ad un periodo non eccedente i cinque anni qualora tale periodo sia sufficiente a maturare il requisito di anzianità contributiva per la corresponsione del trattamento pensionistico anticipato, a prescindere tuttavia dal requisito anagrafico, non espressamente menzionato dal testo. Premessa la necessità di una conferma riguardo a tale ricostruzione, osserva in primo luogo che la disposizione appare suscettibile di comportare l'esborso anticipato delle indennità di fine servizio in favore dei soggetti che si avvalgono della possibilità in oggetto. In proposito ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo.
  Non essendo poi precisati i criteri per la determinazione di quanto dovuto a titolo di contribuzione volontaria, ritiene che andrebbe chiarito se le somme introitate garantiscano la piena copertura, secondo i criteri che presiedono al vigente sistema contributivo, degli oneri connessi alla corresponsione delle prestazioni previdenziali in favore degli interessati. Ciò anche in considerazione del fatto che non sembra prescritto il criterio anagrafico per l'accesso alle medesime prestazioni.
  Infine, ritiene utile una precisazione in merito ai profili applicativi delle disposizioni concernenti la «ricostruzione di carriera» richiamata ai sensi dell'articolo 8, tenuto conto che già in base alla vigente normativa, in occasione del transito ad altra amministrazione, viene, di norma, garantita la conservazione del trattamento in godimento ed un inquadramento in linea con le competenze possedute ed il ruolo rivestito nell'amministrazione di provenienza. Andrebbe quindi chiarito se le disposizioni in esame siano o meno da considerare meramente ricognitive della vigente normativa.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
C. 1658-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Pag. 130

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, ricorda che il provvedimento in oggetto è stato esaminato, da ultimo, dalla Commissione bilancio nella seduta del 16 marzo 2017, esprimendo in quella sede parere favorevole con una osservazione. Ricorda altresì che, in pari data, la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare ad esso modificazioni. Alla luce di ciò, rimane pertanto fermo sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole con osservazione deliberato nella citata seduta.
  Avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente le sole proposte emendative Gregorio Fontana 7.100 e Rondini 16.1, 17.1 e 21.1.
  Al riguardo, con riferimento all'emendamento Gregorio Fontana 7.100 segnala che lo stesso è volto a prevedere che alla promozione della sensibilizzazione e della formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, gli enti locali provvedano anche nell'ambito dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria riservata allo Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge n. 228 del 2012, prevedendo al contempo l'assegnazione in favore dello Stato di una somma equivalente a titolo di compensazione a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui risultassero assegnatari i comuni interessati. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari in termini di cassa derivanti dalla citata proposta emendativa.
  Per quanto attiene, invece, agli emendamenti Rondini 16.1, 17.1 e 21.1, ritiene di formulare un parere di nulla osta, atteso che le citate proposte emendative sono sostanzialmente volte a recepire l'osservazione contenuta nel parere approvato dalla Commissione bilancio nella predetta seduta del 16 marzo scorso.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sull'emendamento Gregorio Fontana 7.100, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nulla osta sugli emendamenti Rondini 16.1, 17.1 e 21.1.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminati gli emendamenti al progetto di legge C. 1658-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
  esprime

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento 7.100, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.
Nuovo testo C. 3558.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 marzo 2017.

  Edoardo FANUCCI, presidente, ricorda che nella seduta del 14 marzo scorso la Pag. 131Commissione bilancio ha deliberato, su indicazione della rappresentante del Governo, la richiesta di trasmissione, entro il termine di tre giorni, di una relazione tecnica sul provvedimento in oggetto.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI comunica che sono in corso approfondimenti istruttori ai fini della predisposizione della relazione tecnica.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.
Nuovo testo C. 2950.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di disciplina e promozione delle imprese culturali e creative e che oggetto di esame è il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito (Cultura), come risultante dalle modifiche finora approvate in sede referente, rilevando che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Quanto agli articoli da 1 a 2 e 6, concernenti le agevolazioni in favore delle imprese culturali e creative, osserva che le disposizioni in esame estendono l'ambito applicativo di agevolazioni – riconosciute, in base alla legislazione vigente, alle start-up innovative – cui sono stati ascritti, così come precedentemente evidenziato, effetti di minor gettito (si riferisce, in particolare agli articoli 27 e 29 del decreto-legge n. 179 del 2012). Reputa pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito ai possibili effetti sui saldi di finanza pubblica delle disposizioni in esame.
  Quanto all'estensione alle imprese culturali e creative degli interventi di cui all'articolo 30, comma 2, lettera i), del decreto-legge n. 133 del 2014, ritiene che andrebbe verificata la disponibilità delle relative risorse a valere sul Fondo per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2011.
  Inoltre, per quanto attiene agli interventi di concessione della garanzia statale, ritiene che andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito all'effettiva possibilità di ricondurre gli effetti delle previsioni in esame alle risorse già disponibili per misure analoghe previste dalla vigente normativa.
  Infine, con riferimento ai compiti attribuiti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in merito alla costituzione di uno specifico elenco, previsto dall'articolo 1, e al Ministero dello sviluppo economico, in merito allo svolgimento delle attività di vigilanza, previste dall'articolo 6, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a confermare che gli stessi possano essere svolti con le risorse già disponibili a legislazione vigente.
  Circa l'articolo 3, riguardante la sezione speciale del registro delle imprese, reputa opportuno un chiarimento in merito ai possibili oneri a carico delle Camere di commercio connessi all'istituzione e alla gestione di una sezione del Registro delle imprese dedicata alle imprese oggetto del provvedimento in esame. Ciò anche in considerazione delle specifiche modalità di realizzazione e di accesso alla predetta sezione, che dovrà consentire la condivisione, attraverso una piattaforma internet dedicata e accessibile pubblicamente, delle informazioni relative alle caratteristiche delle suddette imprese.
  In merito all'articolo 4, relativo al sostegno alla domanda pubblica e privata di beni e servizi offerti dalle imprese culturali, in merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l'onere appare limitato Pag. 132allo stanziamento previsto, ritiene che andrebbero precisati i profili applicativi delle disposizioni ed i relativi effetti finanziari. La norma infatti, da un lato, stabilisce che i buoni siano offerti dalle imprese oggetto del provvedimento in esame, dall'altro pone il relativo onere a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 4, comma 4, nel prevedere che i buoni per l'acquisto di beni culturali e creativi siano emessi ogni anno per un massimo di 50 milioni di euro, provvede alla copertura del relativo onere mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
  A tal proposito osserva che il citato Fondo (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) reca, nella legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, stanziamenti per 195,5 milioni di euro per l'anno 2017, 356,4 milioni di euro per l'anno 2018 e 333,8 milioni di euro per l'anno 2019. Reputa comunque necessario acquisire informazioni dal Governo in merito all'andamento delle risorse del Fondo per gli anni successivi al 2020 e alla possibilità di impiegare gli stanziamenti del Fondo medesimo come proposto dalla disposizione in commento, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere su tali dotazioni.
  Evidenzia infine la necessità di specificare l'anno a decorrere dal quale si produrrà l'onere e si renderà conseguentemente necessaria la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Ritiene che si potrebbe inoltre valutare l'opportunità di specificare che la riduzione del menzionato Fondo deve essere effettuata in misura corrispondente all'onere.
  In ordine all'articolo 5, concernente le facilitazioni per la sede sociale e i locali dell'impresa rileva che la disposizione prevede la concessione di immobili pubblici su richiesta delle imprese interessate, a fronte del pagamento di un canone il cui importo massimo è fissato espressamente dalla disposizione in esame. In proposito ritiene che andrebbe chiarito se per le amministrazioni interessate la destinazione di immobili alle finalità di cui al presente articolo si configuri come una mera facoltà o come un obbligo. In quest'ultimo caso, andrebbe valutato se la disciplina in esame sia configurabile come rinuncia a possibili maggiori entrate derivanti dalla valorizzazione, secondo criteri di mercato, degli immobili in questione. Ciò anche in considerazione della durata minima prevista per la concessione di cui al testo in esame e del limite di importo stabilito per il relativo canone.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.
Nuovo testo C. 3671-ter Governo e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge reca norme di delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e che oggetto di esame è il testo dell'articolo 15 del disegno di legge n. 3671, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 18 maggio 2016, come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la X Commissione della Camera rilevando che il disegno di Pag. 133legge è corredato di relazione tecnica riferita al disegno di legge originario n. 3671.
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala in via generale, quanto agli articoli 1 e 2, recanti delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, in merito ai profili di quantificazione, che il disegno di legge n. 3671 dai cui deriva il provvedimento in esame, reca una clausola di neutralità riferita all'intero provvedimento nonché il richiamo dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, volto ad assicurare la neutralità finanziaria del processo di delega nei casi in cui la quantificazione degli oneri sia rinviata alla fase dell'adozione dei relativi decreti legislativi. Rileva peraltro che né la clausola di neutralità né il richiamo all'articolo 17, comma 2, risultano inseriti nel testo in esame. Reputa pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili riflessi finanziari derivanti dalla delega in esame, con particolare riferimento ad alcuni principi e criteri direttivi per i quali andrebbe verificata l'eventuale sussistenza di profili di onerosità.
  Per quanto attiene infine alla possibilità di rilascio di garanzie da parte dello Stato, non formula osservazioni, nel presupposto che il testo intenda esclusivamente ribadire facoltà già previste a legislazione vigente, entro i limiti e con le modalità ivi previsti. In proposito ritiene utile una conferma.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.
Nuovo testo C. 1041.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, osserva che la proposta di legge reca disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori e che il testo non è corredato di relazione tecnica.
  In merito agli articoli da 1 a 5, che prevedono modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, rileva che le disposizioni in esame prevedono adempimenti aggiuntivi a carico dei Centri per l'impiego, che operano a livello provinciale, secondo gli indirizzi dettati dalle Regioni. Ai Centri dovranno infatti pervenire le informazioni fornite dai datori di lavoro o committenti con conseguente necessità di adeguamento della modulistica interessata. Viene altresì previsto che l'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio proceda alle verifiche in conseguenza della segnalazione, da parte dei Centri per l'impiego, delle violazioni commesse da datori di lavoro o committenti. In proposito, ritiene utile acquisire conferma dal Governo che i soggetti pubblici interessati siano in grado di svolgere le attività previste dalle disposizioni in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Considera inoltre necessario acquisire conferma che dalla Convenzione, di cui all'articolo 3, stipulata dal Governo con l'ABI e la società Poste italiane non discendano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 22 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane.
Atto n. 398.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame prevede l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane.
  Segnala che con l'articolo 1 è disposta l'adozione della nota metodologica per la determinazione dei fabbisogni standard e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni per ciascuna provincia e città metropolitana per le funzioni fondamentali, anche sulla base anche di quanto stabilito dalla legge n. 56 del 2014 (c.d. legge Delrio), che ha modificato il ruolo e l'organizzazione delle province. Fa presente che il provvedimento in esame considera le seguenti funzioni: a) istruzione: programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale e la gestione dell'edilizia scolastica; b) territorio: costruzione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; c) ambiente: pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché la tutela e la valorizzazione dell'ambiente; d) trasporti: pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale; e) funzioni generali parte fondamentale: raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
  Rileva che l'articolo 2 dispone che province e città metropolitane diano adeguata pubblicità al decreto sul proprio sito, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.
  Segnala che, per quel che concerne la Nota metodologia, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 3 maggio 2016 ha approvato la Determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane e che la nota metodologica, redatta da SOSE, riporta le procedure di calcolo e i risultati relativi alla revisione dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane. Fa presente che, nel processo di revisione, oltre a seguire le norme del decreto legislativo n.  216 del 2010, si è tenuto conto – precisa la Nota – delle disposizioni introdotte dalla legge n. 56 del 2014 in merito al nuovo assetto istituzionale delle province e delle città metropolitane e che tale «revisione» è stata effettuata sulla base dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale prevede che i fabbisogni standard sono sottoposti a monitoraggio e rideterminati, non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione, al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali. Ricorda tuttavia che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aveva pressoché ultimato l'adozione delle prime note metodologiche di alcune funzioni fondamentali delle province non è stato mai pubblicato e che per tali ultime funzioni, pertanto, sembrerebbe trattarsi della prima adozione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane.
  Rileva che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame prevede l'adozione della metodologia di determinazione dei fabbisogni standard, nonché la conseguente definizione Pag. 135dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali delle province e città metropolitane. In particolare, osserva che per ogni provincia e città metropolitana, il coefficiente di riparto complessivo è stato ottenuto dalla media ponderata dei coefficienti di riparto di ogni singolo servizio e che i pesi corrispondono all'incidenza del fabbisogno standard teorico totale di ogni servizio, ottenuto dal valore atteso totale aggiornato di ogni servizio, rispetto alla somma dei valori attesi totali di tutti i servizi. Fa presente che, oltre alle funzioni fondamentali sopra richiamate (relative a istruzione, territorio, ambiente, trasporti e funzioni generali parte fondamentale), il comma 44 e il comma 86 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 assegnano alle città metropolitane e alle province montane ulteriori funzioni fondamentali, prevalentemente di pianificazione e coordinamento e che la nota metodologica ha tenuto conto di tali funzioni nel calcolo del fabbisogno standard relativo alle funzioni generali.
  Segnala che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 9 febbraio 2017 ha espresso un parere favorevole sullo schema in esame e che in esso è evidenziato che l'ANCI ha osservato che è necessario procedere ad una valutazione più adeguata delle nuove funzioni attribuite alle città metropolitane. L'UPI ha inoltre osservato che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non è pienamente coerente con l'attuale situazione istituzionale e finanziaria delle province e che, in particolare, ha sollecitato una riflessione sui costi standard per le funzioni fondamentali delle province dopo il processo di riordino istituzionale, svincolato dalla logica della spesa storica, al fine di dare indicazioni precise sulle effettive necessità finanziarie delle province per l'esercizio delle cosiddette funzioni fondamentali delle province, anche alla luce dei profondi cambiamenti intervenuti nell'assetto finanziario delle province per effetto delle manovre di finanza pubblica, che hanno determinato una forte riduzione delle risorse a disposizione delle amministrazioni provinciali, con conseguente sostanziale azzeramento del Fondo sperimentale di riequilibrio. In merito a tali osservazioni, fa presente che con la nota del 2 marzo 2017, la Ragioneria generale dello Stato ha evidenziato che nel considerare come punto di riferimento per il calcolo dei costi e dei fabbisogni standard la spesa storica del 2012, di fatto, si considera la situazione finanziaria delle province e delle città metropolitane prima delle riduzioni di risorse introdotte con la legge n. 190 del 2014. Rileva che, in ogni caso, è precisato che i fabbisogni standard definiscono, in primo luogo, un criterio di riparto che prescinde dall'ammontare di risorse a cui viene successivamente applicato.
  Fa presente inoltre che la Ragioneria segnala che nell'attuale revisione della stima dei fabbisogni standard si è proceduto alla rimodulazione del perimetro delle funzioni fondamentali in relazione a quanto previsto dalla legge n. 56 del 2014 ma che, a legislazione vigente, non è stato possibile svincolare il calcolo del fabbisogno dal vincolo di bilancio della spesa storica, in quanto il decreto legislativo n. 216 del 2010 all'articolo 1 prevede espressamente che dall'applicazione dei fabbisogni standard «non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente». Da ultimo, sottolinea che la Ragioneria precisa che per il fabbisogno standard relativo alle nuove funzioni delle città metropolitane e delle province montane, posto che non poteva essere stimato in relazione ad una spesa storica già esistente, si è proceduto ad attribuire a questi enti un fabbisogno standard delle funzioni generali superiore a quello stimato per gli altri enti in prospettiva dell'attivazione delle nuove funzioni. In particolare alle città metropolitane e alle province montane, per i servizi della funzione generale, è stato attribuito un fabbisogno standard pari a 11,15 euro per abitante, contro i 7,27 euro attribuito alle altre province.
  In conclusione, fa presente che il provvedimento si inserisce in un contesto Pag. 136di notevole criticità finanziaria per le province, aggravato da un quadro normativo che necessita di alcuni correttivi, a seguito della mancata entrata in vigore della riforma costituzionale. Ritiene quindi che sarebbe opportuno che venisse affrontato, in occasione dell'imminente emanazione di un nuovo decreto in materia di enti locali, il tema legato ai tagli ai trasferimenti alle province stabiliti per il 2016 e 2017 dalla legge di stabilità per il 2015, sottolineando che c’è un problema di attribuzione di congrue risorse in particolare per gli investimenti delle province relativi alle funzioni inerenti la scuola e la viabilità.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Susanna CENNI (PD), condividendo quanto osservato dal relatore, tiene ad evidenziare la difficile situazione finanziaria delle province, che si trovano a disporre di risorse insufficienti per lo svolgimento delle funzioni fondamentali ad esse attribuite. Ritiene quindi che ci sia una discrasia tra quanto affrontato dallo schema di decreto e la reale situazione finanziaria delle province. Fa presente quindi la necessità di rivedere la legge Delrio, in particolar modo bilanciando in maniera equilibrata il riparto di competenze con le risorse effettivamente assegnate.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.