CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 marzo 2017
787.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 14.45.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

  Mino TARICCO (PD), relatore, fa presente, in via preliminare, che il testo si compone di 29 articoli e reca un allegato.
  Segnala che gli articoli da 1 a 4 modificando in più punti l'articolo 2 e l'articolo 9 della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991), intervengono sulla classificazione delle aree naturali protette (articolo 1), istituiscono il Piano nazionale triennale per le aree naturali protette (articolo 1-bis) e intervengono sulla disciplina dell'Ente parco di cui all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, apportando una serie di modificazioni riguardanti la procedura di nomina del Presidente e del Consiglio direttivo, la composizione e le funzioni del Consiglio direttivo, lo statuto, il Direttore, il Collegio dei revisori dei conti e la pianta organica (articolo 4). L'articolo 2 consente di destinare il gettito del contributo di sbarco al finanziamento di interventi finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio archeologico e culturale, l'articolo 2-bis reca misure in materia di agevolazioni fiscali nelle aree protette, mentre l'articolo 3 contiene una disposizione applicabile nel caso in cui il territorio del parco o della riserva naturale ricomprenda siti militari.
  Si sofferma, in maniere dettagliata, sull'articolo 5, che reca numerose disposizioni di preminente interesse per la Commissione concernenti disposizioni in merito al regolamento del parco e al piano per il parco, intervenendo anche in materia di prelievo venatorio.Pag. 152
  Osserva, in particolare, che il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, che disciplina il regolamento dei parchi e stabilisce che il predetto regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite non soltanto entro il territorio del parco, ma anche nelle aree contigue ad esso; prevede che il regolamento disciplini anche il divieto di esercitazioni militari; esplicita, tra le attività vietate nei parchi, l'attività venatoria; esclude dall'oggetto del regolamento la previsione di eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi. A tal riguardo, segnala che tale modifica sembra collegata alla nuova disciplina introdotta dall'articolo 9 del provvedimento in esame con riguardo alla gestione della fauna selvatica nei parchi.
  Fa presente che la disposizione in oggetto conferma la previsione in base alla quale il regolamento stabilisce le eventuali deroghe ai divieti previsti nella normativa vigente, tra i quali la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali.
  Sottolinea che il comma 1, lettera b), punti 1) e 2), modificando l'articolo 12 della legge n. 394 del 1991, integra invece i contenuti disciplinati dal piano del parco, finalizzati al perseguimento della tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco, includendovi, tra l'altro: iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti (nuova lettera e-bis del comma 1 dell'articolo 12); il mantenimento e il recupero degli ecosistemi e delle caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed habitat naturali, la promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della direttiva 2009/128/CE (nuova lettera e-ter del comma 1 dell'articolo 12).
  Fa presente che il comma 1, lettera b), punto 7), che inserisce all'articolo 12 della legge quadro i nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, prevede che il piano indichi, inoltre, le aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione, da individuare d'intesa con la Regione.
  Osserva che, con riferimento alle aree contigue, si stabilisce che il regolamento del Parco possa prevedere misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, purché esse siano necessarie per garantire la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la Regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue.
  Rileva che, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venatoria. Il piano, inoltre, in attuazione della direttiva 2009/128/ CE, prevede, per le aree contigue, le indicazioni per il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette.
  Segnala che, con specifico riferimento alle aree protette regionali, inoltre, il comma 1, lettera f) dell'articolo 5, reca modifiche alla disciplina vigente in materia di attività venatorie nelle aree contigue di cui all'articolo 32 della legge n. 394 del 1991. Le principali innovazioni apportate al citato articolo 32 sono volte, in primo luogo, a stabilire che il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie, le eventuali misure di disciplina Pag. 153dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area naturale protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime. In tale ambito, la norma prevede l'acquisizione preventiva di un parere dell'ISPRA. La norma vigente prevede, invece, che sono le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, a stabilire piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette.
  In secondo luogo, la norma in esame specifica che nelle aree contigue l'attività venatoria può essere esercitata: solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua e fatti salvi i divieti e le prescrizioni che l'organismo di gestione dell'area naturale protetta può disporre per particolari specie di animali ai fini della conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa (come prevede la norma vigente).
  A tal proposito, ricorda che la norma vigente prevede, invece, che all'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.
  Tornando ai contenuti del Piano, rileva che il comma 1, lettera b), punto 7), capoverso 2-ter, stabilisce che il medesimo può prevedere, tra l'altro: contratti di collaborazione e convenzioni con le aziende agricole singole o associate presenti nel territorio del parco, in linea con gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57); servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi mediante atti di concessione sulla base di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche o habitat naturali.
  Sottolinea che il piano promuove anche strategie di sviluppo socioeconomico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo puramente esemplificativo, quelle delle energie rinnovabili compatibili, dell'agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità leggera e alternativa (nuovo comma 1-bis dell'articolo 12 legge n. 394 del 1991).
  Segnala che gli articoli 6 e 7 intervengono poi rispettivamente sulla disciplina relativa alla procedura di rilascio del nulla osta dell'Ente parco e su quella riguardante gli indennizzi.
  L'articolo 8 detta un'articolata disciplina finalizzata a integrare le norme che regolano le entrate dell'Ente parco.
  Si sofferma poi sull'articolo 9 che introduce l'articolo 11.1 nel testo della legge n. 394 del 1991 il quale reca nuove disposizioni per la gestione della fauna selvatica nelle aree protette.
  In particolare, il comma 1 dell'articolo 11.1 stabilisce che gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani di gestione redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, nonché le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste.
  I piani di gestione sono finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie e habitat della rete «Natura 2000» (cioè di cui alle citate direttive uccelli e habitat) presenti nell'area protetta; di specie della fauna e flora Pag. 154selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili. I piani sono finalizzati, in particolare, all'eradicazione o al contenimento di tutte le specie alloctone (coerentemente con le norme volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, dettate dal regolamento (UE) n. 1143/2014), ad esclusione delle specie riportate nel nuovo allegato I alla legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 2 dell'articolo in esame.
  Il comma 4 del nuovo articolo 11.1 dispone che i piani in questione indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati; indicano i tempi e i modi di verifica del contenimento; prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture.
  Gli interventi di gestione della fauna selvatica, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA (articolo 11.1, comma 3, della legge n. 394 del 1991).
  Il comma 5, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente, disciplina le sanzioni irrogabili ai soggetti responsabili di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste.
  Le sanzioni previste si differenziano a seconda del soggetto responsabile: per il personale di enti o organismi pubblici si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza; per i soggetti privati si applica la sanzione dell'esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale.
  Il comma 6 prevede che gli enti gestori dispongono (ai sensi dell'articolo 16, comma 1-decies della legge n. 394 del 1991) degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.
  In base al successivo comma 7, il 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore all'ISPRA (in apposito capitolo di entrata del bilancio di tale istituto) per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna selvatica.
  Sottolinea che l'articolo 9-bis detta disposizioni in materia di Regime di alcune attività di gestione ordinaria degli enti parco e aree marine protette nazionali, mentre l'articolo 9-ter concerne il divieto di introduzione della specie Cinghiale nel territorio nazionale. Esso prevede che, ai fini dell'attuazione del divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 221 del 2015 (collegato ambientale) sono individuati con apposito regolamento del Ministero delle politiche agricole e forestali (rectius decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali), di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero della salute, criteri e modalità di allevamento diretti ad impedire e prevenire possibili fuoriuscite anche accidentali dei capi allevati e a garantire una tracciabilità dei capi nel processo di trasformazione alimentare.
  Il regolamento è emanato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
  Ricorda, in proposito, che il divieto di immissione di cinghiali non si applica, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 7, comma 1, della legge n. 221 del 2015, alle aziende faunistico-venatorio e alle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate nonché, secondo una modifica prevista nel collegato agricolo, alle aziende agricole autorizzate all'addestramento dei cani da cinghiale.
  Osserva che gli articoli 10, 11 e 12 modificano rispettivamente la disciplina per l'istituzione, la gestione e la programmazione delle aree protette marine.Pag. 155
  Al riguardo, segnala che l'articolo 11, comma 1, nel novellare la disciplina concernente la gestione delle aree marine protette (AMP), di cui all'articolo 19 della legge quadro, al capoverso comma 5, conferma i divieti previsti nei confronti di attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive, integrandoli con l'aggiunta di ulteriori attività che sono vietate nell'AMP.
  Rimarca che rispetto alla normativa vigente, viene chiarito che i divieti contemplati si applicano non solo nelle AMP, ma anche nelle estensioni a mare dei parchi nazionali.
  Nel dettaglio, la norma in esame vieta, tra le altre, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo, nonché qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca.
  Il comma 6 disciplina la suddivisione in zone (A, B, C, D) attraverso cui stabilire le misure di protezione nelle AMP e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, estendendo anche alle aree marine protette una zonazione analoga a quella prevista dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 394/91 per i parchi nazionali. Tale comma prevede che il piano del parco suddivida il territorio in base al diverso grado di protezione.
  Sottolinea che il comma 7 consente deroghe ai divieti contenuti al comma 5. In particolare, la norma contiene un elenco (non esaustivo) di attività che possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, nelle zone B, C e D. Faccio presente che, per quanto concerne i profili di interesse della Commissione Agricoltura, la norma fa riferimento alla piccola pesca professionale, al pescaturismo, alla pesca sportiva con attrezzi selettivi, e, limitatamente alle sole zone C e D, all'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di eco-compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.
  Il comma 9 dell'articolo 19-bis detta disposizioni finalizzate ad assicurare la partecipazione, nelle scelte gestionali dell'AMP, delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, cioè delle principali categorie interessate.
  Segnala che a tal fine viene prevista la nomina, da parte dell'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, di una consulta dell'AMP, costituita tra i soggetti di cui sopra e presieduta dall'ente gestore.
  L'articolo 13 reca disposizioni in materia di vigilanza sui gestori di aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale.
  Fa presente che l'articolo 14 interviene sulla disciplina riguardante le aree naturali protette regionali di cui all'articolo 22 della legge quadro sulle aree protette, allo scopo di confermare il divieto di attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali, che è già previsto dalla normativa vigente, e di sottoporre i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi alla nuova disciplina prevista dal testo in esame.
  In particolare, il comma 1, lettera a), sostituisce il comma 6 del citato articolo 22, che attualmente prevede che nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria sia vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. La modifica è volta a sopprimere il riferimento a tali prelievi ed abbattimenti, che attualmente devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti Pag. 156nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente.
  Rileva che, conseguentemente, il comma 1, lettera b), aggiunge il comma 6-bis al citato articolo 22, al fine di statuire che l'attività di gestione della fauna selvatica (anche nelle aree protette regionali) sia disciplinata ai sensi dell'articolo 11.1 (della medesima legge quadro), introdotto dall'articolo 9 della proposta di legge in esame e concernente la gestione della fauna selvatica. In tal modo la disciplina relativa a prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi prevista dal testo vigente, e di cui la lettera a) prevede la soppressione, viene rinviata alle disposizioni dettate dal nuovo articolo 11.1.
  L'articolo 15 interviene sulla disciplina relativa all'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale, di cui all'articolo 24 della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991).
  L'articolo 16 attribuisce al direttore dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta i poteri che l'articolo 29 della legge quadro (legge n. 394 del 1991) attualmente affida al rappresentante legale del medesimo organismo.
  L'articolo 17, sostituendo i commi da 1 a 4 dell'articolo 30 della legge quadro sulle aree protette, modifica il quadro sanzionatorio delle violazioni della legge, caratterizzato tanto da illeciti penali quanto da illeciti amministrativi.
  Rileva che il nuovo comma 1 conferma il carattere di illecito penale delle violazioni degli articoli 6 (Misure di salvaguardia), 11 comma 3 (Attività vietate nei parchi, ai sensi del Regolamento del parco), 13 (Nulla osta) e 19, comma 5 (Attività vietate nelle aree protette marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali) della legge n. 394 del 1991, inasprendo le pene pecuniarie.
  In particolare, è previsto l'arresto fino a 6 mesi o l'ammenda da 400 a 25.000 euro per lo svolgimento delle attività vietate nei parchi e nelle aree marine protette in violazione degli articoli 11, comma 3 e 19, comma 5 ed il raddoppio delle sole pene pecuniarie in caso di recidiva per tutte le violazioni ivi richiamate.
  La riforma aggiunge, infine, la previsione dell'applicazione delle pene accessorie della confisca nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali. L'istituto della confisca viene ricondotto alle previsioni (artt. 7, 9 e 12) del decreto legislativo n. 4 del 2012 relativo alla pesca e all'acquacoltura; in particolare, gli articoli 9 e 12 del decreto prevedono la confisca del pescato e degli attrezzi con i quali è stato commesso l'illecito tanto a titolo di pena accessoria (in caso di reato) quanto a titolo di sanzione amministrativa accessoria (in caso di illecito amministrativo).
  Il nuovo comma 3 inasprisce, esprimendola in euro, la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile per la violazione delle disposizioni emanate dagli enti gestori delle aree protette, prevedendo una somma da 100 a 2.000 euro. Alla stessa stregua del novellato comma 1, nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, in deroga agli articoli 20, 21, e 22 della legge n. 689 del 1981, si dispone l'applicazione delle pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012.
  Tali sanzioni sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente gestore dell'area protetta, in base al procedimento delineato dalla legge n. 689 del 1981.
  L'articolo 18, attraverso la sostituzione dell'articolo 33 della legge quadro sulle aree protette, prevede l'istituzione di un Comitato nazionale per le aree protette presso il Ministero dell'ambiente, disciplinandone funzioni e composizione, e la trasmissione di relazioni annuali sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.
  L'articolo 25 attribuisce nuove funzioni al Comitato paritetico per la biodiversità, concernenti il coordinamento e la promozione di azioni integrate per le aree protette.Pag. 157
  L'articolo 26 modifica la disciplina riguardante l'individuazione delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale.
  L'articolo 27 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, un decreto legislativo per l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po, in sostituzione dei due parchi regionali emiliano-romagnolo e veneto attualmente esistenti.
  L'articolo 28 disciplina la delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici.
  Infine, gli articoli 28-bis e 29 recano, rispettivamente, la disciplina transitoria e la clausola di salvaguardia.
  Conclusivamente, pone all'attenzione dei commissari alcuni profili problematici che il testo solleva in relazione agli ambiti di competenza della Commissione e che si riserva di approfondire ai fini della predisposizione della proposta di parere che sottoporrà all'organo.
  Intende riferirsi in primo luogo alla nuova disciplina prevista dall'articolo 5 per l'individuazione delle aree contigue e per la regolamentazione, al loro interno, dell'esercizio dell'attività venatoria, che pone a suo avviso alcuni profili di coerenza sistematica con il quadro vigente in materia e con le competenze attualmente esercitate dalle regioni.
  Si riferisce poi alla disciplina prevista dall'articolo 9, comma 2, che consente l'attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica solo in presenza di un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat, senza considerare ulteriori presupposti altrettanto significativi per l'attuazione di tali piani, quali la conservazione ed il restauro degli equilibri ecologici delle aree protette e dei territori interessati ed in caso di danni a carico di attività economico-produttive, al patrimonio storico e artistico, paesaggistico o in presenza di emergenze di tipo sanitario, come peraltro già previsto dall'articolo 19 della legge n. 157 del 1992.
  Infine, in relazione alle persone autorizzate all'attuazione degli interventi di gestione della fauna selvatica, evidenzia la necessità di integrare l'elenco delle tipologie di personale abilitato all'attuazione dei piani di contenimento, anche tenuto conto che l'articolo 11.1 riguarda anche le aree protette regionali.

  Luca SANI, presidente, fa presente che, essendo l'esame in Assemblea del provvedimento in oggetto calendarizzato per la prossima settimana, la Commissione dovrà esprimere il proprio parere in tempi celeri.

  Paolo RUSSO (FI-PdL) sottolinea la necessità che la Commissione svolga un esame approfondito del provvedimento in titolo per valutare la possibilità di sottoporre alla Commissione di merito taluni interventi migliorativi del testo, con riferimento alla disciplina del prelievo venatorio, che reca norme che potrebbe incidere significativamente – a suo avviso in modo negativo – sul sistema delineato dalla disciplina vigente.

  Adriano ZACCAGNINI (MDP) giudica, nel complesso, insoddisfacente il provvedimento in titolo, di cui ha seguito l'iter di esame presso la Commissione di merito.
  Stigmatizza, in particolare, il fatto che non si sia vincolata la nomina degli organi di vertice dell'Ente parco, in special modo del direttore, al possesso della comprovata esperienza professionale in campo ambientale, prevista, all'articolo 4, solo come alternativa al requisito dell'esperienza in campo gestionale.
  Ritiene, infatti, che tale scelta sia il sintomo della volontà del legislatore di novellare la legge quadro sulle aree protette introducendo un nuovo modello di Ente parco, che persegue un'ottica produttivistica, volta a favorire non solo un'integrazione con le attività del territorio (che di per sé valuta positivamente), ma anche lo sfruttamento delle loro potenzialità economiche.
  Sottolinea, invece, che la mission di un'area protetta dovrebbe essere quella della conservazione della biodiversità e che per il perseguimento della stessa è Pag. 158imprescindibile il possesso, in capo agli organi di vertice dei parchi, di specifiche competenze in campo ambientale. Ciò tanto più in ragione delle competenze che il provvedimento attribuisce all'Ente parco in materia di disciplina della caccia nelle aree contigue.
  Valuta inoltre negativamente le disposizione relative ai poligoni di tiro, alla cave e allo sfruttamento del legname. Osserva poi che, al divieto di introduzione della specie Cinghiale nel territorio nazionale, non si è affiancata la previsione a livello legislativo di specifici interventi di gestione degli esemplari della specie già presenti nelle aree protette, che spesso causano gravi danni alle produzioni agricole e che sono dunque interamente rimessi all'iniziativa dei singoli parchi.

  Alessandra TERROSI (PD) osservato che tra le iniziative che il piano del parco può disciplinare è inclusa la promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, sottopone all'attenzione del relatore l'opportunità di prevedere che tale metodo sia non soltanto promosso, bensì adottato dagli Enti parco, in modo da rendere le aree protette un laboratorio di esperienza da esportare all'esterno.

  Laura VENITTELLI (PD) in relazione alla disciplina dell'attività venatoria nelle aree contigue al territorio del parco naturale, chiede al relatore chiarimenti sulla formulazione recata dal testo all'esame con specifico riferimento al novero dei soggetti a tal uopo autorizzati, ritenendo che la caccia debba essere consentita soltanto ai residenti nel parco o nelle aree contigue.
  Soffermandosi inoltre sulla questione dei danni causati dalla fauna selvatica, fa presente di aver presentato presso la Commissione Ambiente una sua proposta emendativa finalizzata ad estendere l'applicazione del Fondo di garanzia per le vittime della strada al risarcimento dei danni conseguenti a incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica.

  Colomba MONGIELLO (PD) dopo aver ringraziato il collega Taricco per l'articolata relazione, sottolinea l'importanza che nel provvedimento all'esame trovino un riconoscimento anche i marchi di qualità di cui si sono dotati alcuni parchi, tra i quali cita ad esempio il Parco nazionale del Gargano, che rappresentano strumenti di riconoscibilità e di valorizzazione dei prodotti d'eccellenza delle aziende che svolgono la loro attività all'interno del parco.

  Silvia BENEDETTI (M5S) esprime, a nome del suo Gruppo, perplessità sulle lacune evidenziate dal testo in esame sotto il profilo della mancanza di chiarezza nella governance dei parchi e di un sufficiente adeguamento tecnico della normativa alle peculiarità delle aree marine protette rispetto a quanto invece si riscontra per le misure riferite ai parchi terrestri.
  Riguardo agli interventi di gestione della fauna selvatica, osserva che la mancata risoluzione del problema dei danni causati dagli animali selvatici, ed in particolare dai cinghiali, è legata soprattutto alla carenza di un approccio scientifico nell'organizzazione del sistema dei parchi che, invece, è incentrata prevalentemente sull'aspetto della gestione amministrativa. Evidenzia, invece, che le aree protette dovrebbero, in primo luogo, avere l'obiettivo di garantire la coesistenza e la conservazione delle biodiversità.
  Auspica infine che la Commissione possa disporre di un tempo congruo per valutare la proposta di parere che sarà predisposta dal relatore.

  Adriano ZACCAGNINI (MDP) nell'associarsi all'osservazione svolta dalla collega Terrosi sull'opportunità di valorizzare l'agricoltura biologica prevedendone l'adozione nelle aree naturali protette, richiama l'attenzione dei commissari sulla necessità di escludere nelle medesime aree l'utilizzo di prodotti fitosanitari.
  Riguardo al tema dei danni causati dalla fauna selvatica, rileva che per risolvere il problema occorrerebbe seguire un approccio scientifico e predisporre risorse e strumenti adeguati a rendere operativa Pag. 159la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (legge n. 281 del 1991), che è un fenomeno che in Italia ha assunto dimensioni molto più preoccupanti rispetto a ciò che accade negli altri Paesi europei.

  Luca SANI, presidente, ritiene che la nuova disciplina contenuta all'articolo 5, che modifica l'articolo 11 della legge quadro sulle aree protette disponendo che il piano per il parco rechi altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale ed assegna al regolamento del Parco il compito di prevedere misure di disciplina della caccia, della pesca e di ulteriori attività, stabilendo altresì che nell'area contigua l'attività venatoria sia regolamentata dall'Ente parco, determini un cambiamento sostanziale del quadro normativo vigente che desta elementi di preoccupazione e sul quale è necessario riflettere con attenzione.
  In proposito, ricorda che oggi le aree contigue, a norma dell'articolo 32 della legge n. 394 del 1991, sono delimitate da confini determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta medesima e che i piani e i programmi di disciplina della caccia al loro interno sono stabiliti anch'essi dalle regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree protette.
  Nell'evidenziare dunque il ruolo di primo piano che le regioni oggi giocano in questo ambito, come del resto previsto dal quadro normativo e costituzionale vigente in materia di prelievo venatorio che vede le regioni chiamate a declinare la normativa di dettaglio e a configurare i poteri gestionali connessi, ritiene che l'attuale assetto di competenze, oltre ad essere più rispettoso del quadro normativo delineato dalla legge n. 157 del 1992, sia più funzionale ad un corretto esercizio delle funzioni di controllo sul prelievo venatorio svolto dalle regioni nel loro ruolo di governance generale del territorio.

  Mino TARICCO (PD), relatore, nel condividere pienamente le osservazioni del Presidente, che rappresentano uno dei nodi cruciali che intende affrontare nella proposta di parere che si accinge a predisporre, con riferimento alla questione posta dalla deputata Venittelli in merito ai soggetti autorizzati all'esercizio venatorio nelle aree contigue, fa presente che, a seguito dell'approvazione di emendamenti in sede referente, il nuovo comma 2-bis dell'articolo 11 della legge quadro già stabilisce che l'attività venatoria possa essere esercitata solo dai residenti nel parco o nell'area contigua.
  In merito all'osservazione svolta dalla deputata Mongiello, fa presente che l'articolo 8, comma 1-duodecies consente all'ente di gestione dell'area protetta di concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di ecocompatibilità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Segnala inoltre che in tal caso, l'ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità garantiti, nonché a predisporre attività di controllo.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.