CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 marzo 2017
787.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.40.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.
Nuovo testo C. 2950 Ascani.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che sul provvedimento in esame la Commissione deve esprimere un parere rinforzato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento.

  Lorenzo BASSO (PD), relatore, illustra il nuovo testo della proposta di legge, profondamente modificato durante l'esame in sede referente, anche nel titolo, rispetto al testo iniziale, è finalizzato a rafforzare e qualificare l'offerta culturale nazionale e a promuovere e sostenere l'imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, mediante il sostegno delle imprese culturali e creative.
  L'articolo 1 stabilisce innanzitutto i requisiti che devono essere posseduti da un'impresa, pubblica o privata, per essere qualificata culturale e creativa.
  In particolare, si tratta dell'impresa:
   che ha per oggetto sociale esclusivo o prevalente l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati;
   che ha sede in Italia, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché si abbia una sede produttiva, una unità locale o una filiale in Italia;
   che svolge un'attività stabile e continuativa.

  La definizione della procedura per l'acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa, della disciplina per la Pag. 125verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, nonché per la costituzione di uno specifico elenco, tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, finalizzato a garantire adeguata pubblicità, è demandata ad un decreto interministeriale, emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  Il medesimo decreto può disciplinare il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, purché in possesso dei requisiti richiesti, anche a persone giuridiche pubbliche e private.
  L'articolo 2 prevede alcuni benefici e agevolazioni di cui possono beneficiare le imprese culturali e creative che risultano in possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli recati dall'articolo 1. Si tratta di benefici in parte simili a quelli previsti per le start-up innovative.
  Nello specifico, si tratta di:
   benefici di cui all'articolo 26, comma 1-3 e 5-7, del decreto-legge n. 179/2012 (legge 221/2012). Si tratta, in particolare, della norma che estende di dodici mesi il periodo di c.d. «rinvio a nuovo» delle perdite, così da consentire all'impresa start-up innovativa di completare l'avvio e di rientrare fisiologicamente dalle perdite maturate nelle primissime fasi (comma 1); nonché delle norme che estendono anche alle imprese start-up innovative costituite in forma di Srl la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative (commi 2 e 3). Si fa riferimento, poi, alla norma che deroga al regime ordinario che vieta l'offerta al pubblico, ammettendo quindi che le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di Srl possano essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari nei limiti previsti dalle leggi speciali (comma 5); alla norma che opera una deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni (stabilito dall'articolo 2474 c.c.) qualora l'operazione sia effettuata dall'impresa start-up innovativa costituita in forma di Srl in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (comma 6), nonché alla norma che estende all'impresa start-up innovativa e agli incubatori certificati anche l'istituto, ammesso nelle Spa, dell'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci (comma 7);
   benefici di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 179/2012 (legge 221/2012), che introduce agevolazioni fiscali in favore di alcuni soggetti che intrattengono rapporti, a diverso titolo, con start-up innovative e incubatori certificati;
   benefici di cui all'articolo 28, comma 1 e da 7 a 9, del decreto-legge 179/2012 (legge 221/2012), che reca disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato per le società start-up innovative;
   benefici di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 179/2012 (legge 221/2012), come da ultimo modificato dalla legge n. 232/2016, che disciplina gli incentivi all'investimento in start-up innovative e introduce incentivi fiscali in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale di imprese «start-up innovative»;
   benefici di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 179/2012 (legge 221/2012), che detta norme in materia di raccolta di capitali di rischio tramite portali on line (c.d. crowdfunding) e altri interventi di sostegno per le start-up innovative, individuando i soggetti autorizzati all'esercizio di tali attività, disciplinandone i requisiti, il funzionamento e le modalità operative, individuando nella Consob l'organo deputato alla vigilanza sugli stessi;Pag. 126
   benefici di cui all'articolo 31, comma 1-3, del decreto-legge n. 179/2012 (legge 221/2012), relativo alla composizione e alla gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa. Si prevede, in particolare, che alla stessa, nei primi quattro anni dalla costituzione, non si applichino né l'istituto del fallimento, né le altre procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare e che, in caso di crisi, a queste imprese si applicherà esclusivamente la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinata dalla legge 3/2012;
   benefici di cui agli articoli 7-bis e 8-bis del decreto-legge n. 3/2015 (legge n. 33/2015), relativi, rispettivamente, alla garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria e alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI.

  Le stesse imprese, inoltre, possono essere destinatarie degli interventi di cui all'articolo 30, comma 2, lett. i), del decreto-legge n. 133/2014 (legge 164/2014), che reca norme in materia di Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti e prevede, tra le azioni del Piano, (adottato con il DM 13 marzo 2015), il rafforzamento organizzativo delle start up, nonché delle micro, piccole e medie imprese, in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher.
  L'articolo 2, comma 2, ammette alle agevolazioni le imprese culturali e creative:
   che sono considerate micro, piccole o medie imprese in base all'articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea: in particolare, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera euro 50 mln, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera euro 43 mln. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a euro 10 mln. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a euro 2 mln;
   le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato;
   il cui valore annuo della produzione – come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio –, a partire dal secondo anno di attività, non è superiore a euro 5 mln;
   che abbiano almeno un quarto degli impiegati, inclusi i soci impiegati in azienda, costituita da persone in possesso di titolo di laurea magistrale o equiparata;
   che non risultano costituite a seguito di scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda nei 3 anni precedenti la data di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese.

  Infatti, un ulteriore requisito – previsto dall'articolo 2, comma 2, lett. b), e ripetuto nell'articolo 3, comma 2, primo periodo – è rappresentato dall'iscrizione nella sezione speciale per le imprese culturali e creative del Registro delle imprese, di cui l'articolo 3, comma 1, prevede l'istituzione da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  L'articolo 3 prevede che nella sezione speciale del Registro sono iscritte le imprese culturali e creative «di cui agli articoli 1 e 2». Evidentemente, l'intenzione è quella di prevedere che nel registro siano iscritte le imprese culturali e creative che sono in possesso (congiuntamente) dei requisiti richiesti dall'articolo 1 e dall'articolo 2. Il medesimo articolo 3 stabilisce, altresì, che l'iscrizione nella sezione speciale – che consente, nel rispetto della normativa sui dati personali, la condivisione, attraverso una piattaforma Internet dedicata e accessibile pubblicamente in formato aperto, delle informazioni relative, tra l'altro, a forma giuridica, attività Pag. 127svolta, soci fondatori e altri collaboratori, bilancio – avviene sulla base di un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, prodotta dal legale rappresentante dell'impresa e depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.
  Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale attesta il mantenimento dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2, e aggiorna, in caso di variazioni, le informazioni di cui al comma 2.
  L'attestazione del mantenimento dei requisiti e l'aggiornamento delle informazioni sono trasmessi all'ufficio del Registro delle imprese mediante la citata piattaforma Internet dedicata.
  Le modalità e i criteri di attuazione di tali previsioni devono essere fissati con un decreto interministeriale, emanato dal Ministro per lo sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  L'articolo 4 concerne buoni per l'acquisto di servizi culturali e creativi offerti dalle imprese culturali e creative in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2, di cui possono avvalersi le imprese, i professionisti iscritti nei relativi albi, o le pubbliche amministrazioni.
  Si stabilisce, innanzitutto, che i buoni non possono equivalere al costo complessivo della prestazione acquistata, ma si demanda a un decreto interministeriale, emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione del valore nominale dei buoni, dei relativi criteri e modalità di emissione, nonché dei criteri di utilizzo. I buoni sono emessi ogni anno per un importo massimo di 50 milioni di euro. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004).
  L'articolo 5 dispone che, per l'acquisizione della sede e per lo svolgimento delle attività di perseguimento dell'oggetto sociale, le imprese culturali e creative possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo n. 85/2010 (cosiddetto federalismo demaniale). I beni sono concessi per un periodo non inferiore a 10 anni, a un canone mensile non superiore a euro 150, con oneri di manutenzione ordinaria a carico del concessionario. A tali fini, l'ente gestore predispone un bando pubblico per la concessione dei beni alle imprese maggiormente meritevoli per adeguatezza del progetto artistico-culturale. L'eventuale sub-concessione deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore. Tra i beni immobili individuati possono essere inseriti anche i beni confiscati alla criminalità organizzata (ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011). Anche le regioni, le province, i comuni possono dare in locazione, su richiesta, i beni di loro proprietà. Inoltre, il documento di strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata contiene specifiche indicazioni per la destinazione alle imprese culturali e creative iscritte nell'elenco tenuto dal MiBACT dei beni confiscati definitivamente.
  In base all'articolo 6, in caso di perdita di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, cessa – con effetto dalla fine del semestre in cui le relative cause si sono verificate – l'applicazione dei benefici e delle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 1. Per le imprese culturali e creative costituite in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo (ai sensi dell'articolo 26, comma 2, 3 e 7, del decreto-legge n. 179/2012), mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi. Si stabilisce, infine, che il Ministero dello sviluppo economico vigila sul corretto utilizzo Pag. 128delle agevolazioni, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge n. 83/2012 (recante «Misure urgenti per la crescita del Paese) che reca disposizioni in materia di controlli sugli interventi agevolativi da esso previsti. A questo scopo, il Ministero si avvale del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, che si avvale dei poteri e delle facoltà connesse alle attività antiriciclaggio e può accedere alle opportune banche dati. Gli oneri relativi alle attività ispettive sulle agevolazioni concesse dal MiSE sono posti a carico del Fondo per la crescita sostenibile. È previsto l'obbligo, per i beneficiari degli interventi agevolativi, di fornire al MISE ogni informazione utile al monitoraggio dei programmi agevolati. La non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio può essere sanzionata, per l'impresa inadempiente, con la sospensione dell'erogazione dei benefici. Ai sensi del comma 4, il MiSE determina, per ciascun intervento agevolativo, gli impatti attesi, affinché l'attività di valutazione e controllo del Governo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive sia svolta mediante analisi strutturate e continuative sull'efficacia degli interventi. Tale attività implica la presentazione alle Commissioni parlamentari competenti in materia industriale, entro il mese di aprile di ogni anno, di una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive. In attuazione di questa disposizione è stato adottato il DM 27 maggio 2015, che ha individuato i contenuti minimi delle informazioni utili al monitoraggio degli interventi di agevolazione alle imprese.
  Osserva infime che il provvedimento estende a tutte le PMI culturali e creative le agevolazioni e i benefici previsti dal decreto-legge n. 179/2012 per le sole start-up innovative. Invita pertanto i colleghi a riflettere su questo aspetto che, a suo avviso, rappresenta una evidente criticità del testo in esame.

  Ivan DELLA VALLE (M5S) ricorda come il suo gruppo, fin dall'inizio dell'esame del provvedimento presso la Commissione Cultura il 17 marzo 2016, avesse chiesto la sua riassegnazione alle Commissioni riunite VII e X, in considerazione delle rilevanti competenze della X Commissione in materia di imprese innovative. Segnala al riguardo che la proposta di legge C. 2653, a sua prima firma, recante misure per favorire la competitività delle start-up innovative è stata assegnata alla sola X Commissione, ritenendo incoerente il criterio di assegnazione dei provvedimenti in materia di start-up seguito dalla Presidenza della Camera.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, ricorda di aver sottoposto alla Presidente della Camera la richiesta formulata dai colleghi Vallascas e Della Valle nella sede dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi del 30 marzo 2016, di procedere alla riassegnazione della proposta di legge C. 2950 Ascani alle Commissioni riunite VII e X, in quanto – a loro avviso – la materia delle start-up culturali investe in pari misura le competenze di entrambe le Commissioni. Osservato che il provvedimento assegnato la Commissione Cultura tratta un aspetto settoriale delle start-up innovative che ne ha motivato l'assegnazione alla competenza primaria della VII Commissione in base alla vigente disciplina regolamentare, ricorda di aver chiesto e ottenuto dalla Presidenza della Camera la rivalutazione dell'assegnazione della proposta di legge C. 2950 per consentire alla X Commissione di esprimere un parere rinforzato ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento.
  Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.