CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 marzo 2017
787.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 96

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 388.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 14 marzo 2017.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

  Irene MANZI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1). Segnala che per la redazione del parere si è tenuto conto dei contenuti della documentazione trasmessa dal Governo con Pag. 97note del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 13 e del 15 marzo 2017 e della circolare dello stesso dicastero del 28 febbraio 2017, n. 101 (vedi allegato 2).

  Antonio PALMIERI (FI-PdL) annuncia il voto di astensione del suo gruppo, tenuto conto che il Governo, seppure con lenta solerzia, va adempiendo alle indicazioni della Commissione contenute nel parere reso nel 2016 sul precedente analogo atto.

  Bruno MURGIA (FDI-AN) si associa al collega Palmieri e preannunzia la sua astensione.

  Marisa NICCHI (MDP) preannunzia anch'ella il voto di astensione, condividendo il contenuto delle condizioni del parere.

  Simone VALENTE (M5S) prende atto del rinvio della riforma della materia relativa ai contributi e preannunzia il voto di astensione del gruppo Movimento 5 Stelle.

  La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA si impegna ad accogliere le condizioni apposte al parere.

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

  La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianna MALISANI (PD), relatrice, illustra la proposta di legge approvata dal Senato nella seduta del 10 novembre 2016 nel testo risultante dall'unificazione degli Atti Senato nn. 119, 1004, 1034, 1931 e 2012. Il testo è quello risultante dall'approvazione degli emendamenti nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Ambiente; esso consta di ventinove articoli, che in gran parte modificano la legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394). Segnala che gli articoli che rientrano nell'ambito di competenza della Commissione sono: l'articolo 5 (modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991), l'articolo 18 (modifica all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991), l'articolo 24 (modifiche all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004) e l'articolo 27 (delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po). Specifica che l'articolo 5 interviene, tra l'altro, a modificare alcune disposizioni dell'articolo 12 della legge quadro del 1991 i quali prevedono che la tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco sia perseguita attraverso lo strumento del «piano per il parco», cui è affidata la disciplina di specifici contenuti. Con la sostituzione della lettera e) del comma 1, dell'articolo 12, vengono ora fatti rientrare nella disciplina di tutela anche i valori naturali e culturali presenti nel territorio del parco e la valutazione del loro stato di conservazione; l'identificazione e la valutazione delle pressioni e delle minacce per i valori naturali e culturali e per i servizi ecosistemici; la definizione degli obiettivi di conservazione dei valori naturali e culturali e le modalità di valorizzazione dei servizi ecosistemici del parco. Nella disciplina affidata al «piano per il parco» rientrano, altresì, il mantenimento e il recupero del patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato, nel rispetto delle competenze di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 degli Pag. 98uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e promozione del turismo naturalistico, culturale e scolastico (articolo 12, comma 1, lettera e-ter). Con le modifiche introdotte all'articolo 12, comma 2, viene stabilito che il piano possa prevedere, inoltre, l'agevolazione o la promozione del restauro dei beni archeologici, storici e culturali e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco e della biodiversità, lo sviluppo del turismo connesso alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili (articolo 12, comma 2-ter). Vengono inoltre novellati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12. Le nuove disposizioni prevedono, tra l'altro che il piano, predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, sia sottoposto alla valutazione ambientale strategica. Nell'ambito del relativo procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la proposta di piano deve comprendere almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143. L'approvazione definitiva del piano da parte della regione, d'intesa con l'Ente parco e con i comuni interessati deve avvenire tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica e nel rispetto del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'articolo 18, che sostituisce l'articolo 33 della legge quadro, reca l'istituzione del Comitato nazionale per le aree protette. Il comma 3, in particolare, dispone che il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali (Federparchi), da un rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) e da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale. L'articolo 24 reca modifiche all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare, si stabilisce che nel caso di interventi da realizzare all'interno di parchi nazionali, all'esito dell'approvazione del piano per il parco dotato almeno dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, l'ente parco comunica al soprintendente l'atto di assenso in base alla competenza, attestando la conformità del progetto alle previsioni e prescrizioni paesaggistiche. La funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali è ora attribuita agli enti parco, i quali possono provvedere con un unico atto sia sulla domanda di nullaosta, sia sulla domanda di autorizzazione paesaggistica. In pratica, per le autorizzazioni paesaggistiche, la funzione primaria assegnata attualmente alle regioni – che potevano delegarla agli enti parco – con le nuove disposizioni passerebbe direttamente all'ente parco, il quale, tuttavia, è sempre tenuto a rispettare il «piano parco» che è adottato con parere vincolante Pag. 99del MIBACT. È previsto, altresì, che questa autorizzazione possa essere rilasciata in un unico atto con il nulla osta di cui all'articolo 13 della legge quadro del 1991 sulle aree protette che inerisce, in generale, agli interventi da realizzare nei parchi, a prescindere dal vincolo culturale o paesaggistico. L'articolo 27, infine, reca una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo per l'istituzione del Parco del Delta del Po nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto. Il decreto è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Osserva, infine, che nell'ambito del processo di semplificazione introdotto dall'articolo 24, non risulta sufficientemente chiaro il ruolo della soprintendenza sulle aree vincolate in caso di piano paesaggistico già approvato.

  La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA rappresenta che l'intervento di diversi soggetti istituzionali nel processo autorizzatorio e la confusione normativa che caratterizza le disposizioni a presidio della tutela del paesaggio ha spesso creato difficoltà applicative. Concorda sulla delicatezza del passaggio contenuto nell'articolo 24 del provvedimento, che tenta di dare una risposta unificata alle domande di autorizzazione, laddove insiste la competenza di diversi ministeri. Pur condividendo le preoccupazioni per un'attenuata tutela del paesaggio, che si cela spesso dietro le norme di semplificazione, pensa che il pericolo in questo caso possa dirsi scongiurato. Tanto ciò è vero che il procedimento posto in capo agli enti parco lascia impregiudicata la valutazione ambientale strategica e, comunque, il parere vincolante del MIBACT.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

  Martedì 21 marzo 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

  La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.
C. 4314 Governo e C. 4252 Gianluca Pini.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente e relatrice, ricorda che il disegno di legge è stato presentato dal Governo con l'intento di garantire adeguato risalto nazionale e internazionale alla celebrazione della vita, del pensiero e delle opere di un poeta e di due artisti di straordinaria importanza, attraverso le attività di alto valore scientifico che saranno programmate e attuate da tre Comitati nazionali, con forti e positivi riflessi sulla conoscenza scientifica e sulla ricerca. Specifica che si è scelta questa strada come misura ulteriore e speciale rispetto a quanto si potrebbe fare in base alla normativa vigente, che prevede tempi e modalità non idonei al caso specifico: la legge n. 420 del 1997, infatti, consente sì al Ministero di tutelare e valorizzare la tradizione culturale italiana anche attraverso l'istituzione e il sostegno economico dei comitati nazionali celebrativi di eventi particolarmente significativi per la storia e la cultura della nazione italiana, ma essa, oltre a presupporre una pluralità di domande volte alla concessione di risorse per iniziative celebrative in possibile competizione tra loro, prevede tempi relativi alla presentazione dell'istanza di istituzione del comitato da parte dei soggetti promotori, alla valutazione Pag. 100da parte della Consulta dei comitati e delle edizioni nazionali, al parere delle Commissioni parlamentari, che non appaiono compatibili con l'esigenza prima esposta. Segnala, inoltre, che l'esiguità delle risorse dedicate ai comitati nazionali – per il 2017, circa 1,5 milioni di euro – non consentirebbe di sostenere la realizzazione di un programma culturale particolarmente impegnativo e diversificato, commisurato alla rilevanza culturale delle personalità celebrate. Né, in assenza di una specifica previsione normativa, potrebbe erogare risorse il Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha il compito di coordinare la pianificazione, la preparazione e l'organizzazione degli interventi, nonché la promozione e la diffusione degli eventi connessi alle celebrazioni per gli anniversari individuati, al fine di assicurare la tutela dei temi legati all'identità nazionale, alla cittadinanza e alla memoria, intesa come recupero della storia e delle origini italiane. Evidenzia che la specificità del disegno di legge risiede nell'interazione della programmazione culturale e nel coordinamento delle conseguenti attività di ciascuno dei Comitati di cui prevede l'istituzione, che non opereranno, quindi, in modo frammentario e individuale, ma che, al fine di divulgare e valorizzare un patrimonio culturale unico e universale, dovranno collaborare, fra loro e con il Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, alla realizzazione di un percorso mirato all'arricchimento dell'offerta culturale in termini di formazione, ricerca, divulgazione e conoscibilità delle opere degli artisti, di valorizzazione turistica dei luoghi in cui essi hanno vissuto e operato, nonché di sviluppo delle competenze degli studenti nel settore dei beni culturali. Inoltre, al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità richiamate attraverso azioni condivise delle diverse amministrazioni interessate, è prevista l'istituzione presso il Mibact di una Cabina di regia formata da tre componenti, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio, del MIUR e del MIBACT. In particolare, ciascun comitato deve elaborare un programma culturale relativo all'opera e ai luoghi legati alla figura da celebrare, che comprende attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico: ciò, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica, anche con l'uso di strumenti digitali, quali piattaforme dinamiche Open Data, aggiornate e sviluppate attraverso le esplorazioni, allo scopo di costituire i valori culturali celebrati come un patrimonio formativo (specie in ambito universitario) e di ricerca internazionale e di rilanciare l'occasione celebrativa quale forma condivisa di sviluppo educativo, soprattutto a livello europeo, e quale opportunità di esercizio di cittadinanza globale. Più nello specifico, ciascun Comitato nazionale deve elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e diffusione della conoscenza della vita e dell'opera dell'artista, anche con riferimento al mondo della formazione scolastica, universitaria, AFAM e della ricerca, il piano economico, programmi volti a promuovere attività finalizzate al coinvolgimento di soggetti pubblici e privati capaci di apportare utili collaborazioni o risorse economiche, nonché programmi tesi a favorire processi di sviluppo turistico-culturale e di promozione commerciale in ambito culturale connessi alle celebrazioni. I piani e i programmi di attività sono sottoposti all'approvazione del Mibact.
  A ciascun comitato è attribuito un contributo di euro 1.150.000, per il periodo dal 2018 al 2021, per complessivi euro 3.450.000. I criteri di assegnazione e di ripartizione annuale dei contributi saranno stabiliti con decreti ministeriali, sulla base delle esigenze connesse al cronoprogramma delle attività di ciascun Comitato. Segnala che la copertura degli oneri è prevista a valere sulle risorse stanziate dalla legge di stabilità 2016 per il funzionamento degli istituti museali, a Pag. 101cui già si è attinto anche per le esigenze relative agli eventi sismici. I comitati, che sono posti sotto la vigilanza del Mibact, e hanno sede presso lo stesso Ministero, sono composti, ciascuno, da un massimo di 15 membri, compreso il Presidente, scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale di comprovata competenza e conoscenza della figura da celebrare e rappresentanti di soggetti pubblici e privati che operano nel settore culturale e che, per finalità statutarie o per attività culturale effettivamente svolta, hanno maturato una speciale competenza e una diretta conoscenza della figura da celebrare, ovvero siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono. Al riguardo, segnala altresì che, in virtù della competenza legislativa concorrente prevista per la promozione e organizzazione di attività culturali, dobbiamo prevedere esplicitamente la partecipazione a ciascun Comitato di rappresentanti degli enti territoriali competenti, come, peraltro, già avvenuto per il Comitato promotore delle celebrazioni per Giuseppe Verdi e per il Comitato promotore delle celebrazioni per Alberto Burri. I membri di ciascun Comitato – di cui un terzo devono essere designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, che stabilisce anche le modalità di funzionamento e di scioglimento dello stesso Comitato. Successivamente alla costituzione, il Ministro può integrare ogni Comitato con ulteriori soggetti pubblici e privati: si tratta di una previsione per la quale dovremo chiarire se l'integrazione è possibile fino al limite previsto di 15 membri, nonché se la scelta debba essere comunque effettuata fra le categorie precedentemente citate. I Comitati – i cui membri hanno diritto solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate – devono inviare all'amministrazione vigilante «periodici rendiconti» sull'utilizzo del finanziamento ricevuto, nonché ogni altra eventuale documentazione dalla stessa richiesta. Al riguardo, osserva che si potrebbe valutare l'opportunità di specificare la periodicità dei rendiconti. Informa altresì che è abbinata alla proposta governativa, la proposta di legge Pini, che istituisce, viceversa, due distinti Comitati promotori per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante – con sede, rispettivamente, presso il comune di Ravenna e presso il comune di Firenze – ciascuno dei quali presieduto dal sindaco della città dove ha sede e composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (o suo delegato), dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (o suo delegato), dal Presidente della regione (o suo delegato), da 2 rappresentanti dell'opposizione nell'ambito del consiglio comunale e da 4 esponenti della cultura e della letteratura italiane, nominati in maniera paritetica dalla maggioranza e dall'opposizione del consiglio comunale. Ricorda che la proposta di legge Pini non riguarda le celebrazioni per Leonardo e Raffaello. Preannunzia che in qualità di relatrice proporrà di adottare come testo base quello del Governo e poi di avanzare la proposta di un trasferimento in sede legislativa.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL) non crede che il contenuto della proposta possa suscitare divisioni politiche e annunzia l'adesione del suo gruppo alla proposta di trasferimento di sede.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni, n. 785 del 16 marzo 2017, pag. 60, nella quinta riga del titolo, anziché dalla Commissione si legga dalle Commissioni;Pag. 102
  a pag. 68, seconda colonna, 36a riga, dopo la parola eventuali si legga la seguente: «modifiche»;
  a pag. 169, seconda colonna, alla 25a riga, dopo la parola «risorse.», si leggano le seguenti: «Tali interventi sono solo apparentemente di minor rilievo: anche lievi scosse, infatti, possono creare panico e danni in ragione, per esempio, di plafoniere non fissate a sufficienza o vetri non a norma.».

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