CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 marzo 2017
785.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 153

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 9.50.

DL n. 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
C. 4310-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3, non comprese nel fascicolo n. 2, nonché dei subemendamenti 0.10.301.2, 0.10.301.3 e 0.10.301.4.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 3 degli emendamenti nonché i subemendamenti 0.10.301.2, 0.10.301.3 e 0.10.301.4 al disegno di legge C. 4310-A, di conversione del decreto-legge n. 14 del 2017, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
  Segnala quindi le seguenti proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo:
   subemendamento 0.7.52.300 delle Commissioni, che reca modifiche all'emendamento Menorello 7.52, sul quale la Commissione aveva espresso parere contrario nella seduta di ieri. Il subemendamento in particolare prevede che a decorrere dall'anno 2018 i comuni possono deliberare detrazioni dall'IMU o dalla TASI in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati di allarme. Al riguardo osserva che il subemendamento appare idoneo a superare i profili problematici riscontrati con riferimento all'emendamento Menorello 7.52, giacché esso modifica l'emendamento citato nel senso di ribadire una facoltà già riconosciuta ai comuni ai sensi della legislazione vigente. Sul punto ritiene comunque necessaria una conferma da parte del Governo;
   emendamento 8.300 delle Commissioni, che prevede la possibilità per il sindaco di adottare ordinanze in materia di orari di apertura delle sale pubbliche da gioco e di esercizio degli apparecchi e congegni da gioco. Si prevede inoltre la possibilità di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto a luoghi sensibili quali edifici scolastici o luoghi abitualmente frequentati da minori. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   emendamento 7.301 del Governo, il quale prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si applichino gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio al personale della polizia municipale, imputando il relativo onere, valutato in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Prevede altresì che, con decreto del Ministro dell'interno, siano definiti i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione dei predetti benefici e che le commissioni che svolgono gli accertamenti sanitari operano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Infine, conferma l'applicazione delle disposizioni contabili che riguardano la compensazione degli effetti finanziari degli oneri che eccedono le previsioni di spesa. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo per interventi strutturali di politica economica reca le necessarie disponibilità, osserva che appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità dell'onere;Pag. 154
   emendamento 10.301 delle Commissioni, il quale prevede che il Ministro dell'interno determini i criteri generali volti a favorire l'accesso a banche dati tra le Forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con apposito decreto ministeriale sono definiti i livelli di accesso alle predette banche dati, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo, osserva che l'emendamento appare rinviare ad un successivo decreto l'individuazione delle banche dati per le quali sarà possibile assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria e, in questo senso, non appare comportare profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché il medesimo decreto non potrebbe essere adottato in presenza di profili di onerosità. Sul punto ritiene comunque necessaria una conferma da parte del Governo;
   subemendamento 0.10.301.1, che è volto a prevedere che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, i livelli di accesso anche al Sistema di indagine (SDI) del Ministero dell'interno, al sistema automatizzato di identificazione delle impronte AFIS nonché allo schedario Schengen; subemendamento 0.10.301.2, che è volto a precisare che le banche dati in oggetto sono quelle del PRA e del sistema informatico interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza; subemendamento 0.10.301.4, volto a prevedere che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, oltre che i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche le modalità con cui le informazioni e i dati in possesso della polizia municipale in materia di tutela dell'ordine e della tutela pubblica sono acquisiti al Ministero dell'interno al fine di essere inseriti negli archivi del sistema. I citati subemendamenti 0.10.301.1 0.10.301.2 0.10.301.4 appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario perché individuano puntualmente le banche dati che devono essere disciplinate con decreto del Ministro dell'interno e quindi rischiano di determinare il mancato rispetto della clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo;
   subemendamento 0.10.301.3, che è volto a stabilire che il decreto ministeriale, con il quale deve essere definito il livello di accesso alle banche dati, debba essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in oggetto. La proposta emendativa non appare coordinata con il testo, con particolare riferimento alla definizione delle linee guida, che deve invece avvenire entro un termine più ampio (90 giorni).

  Segnala infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sul subemendamento 0.7.52.300 delle Commissioni, in quanto il medesimo si limita a ribadire una facoltà dei comuni, già prevista a legislazione vigente, e consente inoltre di superare i profili problematici riscontrati con riferimento all'emendamento Menorello 7.52.
  Esprime invece parere contrario sull'emendamento 8.300 delle Commissioni, in quanto suscettibile di determinare un minor gettito in materia di giochi. Difatti la proposta emendativa potrebbe condurre, in determinati territori, all'espulsione del gioco legale dai centri abitati, con perdita delle entrate erariali e la chiusura di aziende e, quindi la perdita dei relativi posti di lavoro (quindi, anche delle correlate imposte dirette ed indirette). Le concessioni sono attribuite mediante gare che prevedono il versamento di una tantum all'atto della concessione e il pagamento di imposte o oneri erariali e il versamento di canoni concessori, nonché il rispetto di una serie di requisiti di funzionamento Pag. 155tutelanti per i giocatori e la fede pubblica. L'emendamento in oggetto renderebbe altamente difficoltosa la pianificazione degli investimenti, lasciando l'intero settore del gioco legale, soggetto al monopolio dello Stato, alle decisioni degli enti locali (circa 8 mila Comuni), che potranno esplicarsi senza vincoli di uniformità. La norma, inoltre, si pone in contrasto con la previsione di cui all'articolo 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015, il quale prevede l'accordo tra lo Stato e la Conferenza unificata per la distribuzione sul territorio nazionale delle sale e degli altri punti di gioco. I lavori della conferenza, che dovranno essere recepiti in un decreto ministeriale, sono ancora in corso e sarebbero vanificati dall'emendamento in esame.
  In relazione all'emendamento del Governo 7.301, pur segnalando che a suo parere sarebbe stato più opportuno fissare un tetto di spesa, in considerazione della non eccessiva entità del relativo importo e del rinvio alla vigente disciplina contabile volta a fronteggiare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, esprime parere favorevole.
  Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 10.301 delle Commissioni, il quale, prevedendo che i livelli di accesso alle banche dati siano definiti da appositi decreti ministeriali, consente di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria.
  Per quanto riguarda invece i subemendamenti 0.10.301.1, 0.10.301.2 e 0.10.301.4, che individuano puntualmente le banche dati che alle quali dovrà essere consentito l'accesso alla polizia locale, esprime parere contrario, in quanto la loro eventuale approvazione comporterebbe il rischio del mancato rispetto della già menzionata clausola di invarianza finanziaria.
  Infine, con riguardo al subemendamento 0.10.301.3, osserva che lo stesso, al di là della sua incoerenza con il testo dell'emendamento 10.301, non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In merito si rimette pertanto al parere della Commissione.
  Rileva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminati gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 riferiti al disegno di legge C. 4310-A Governo di conversione del decreto-legge n. 14 del 2017, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, nonché i subemendamenti 0.10.301.2, 0.10.301.3 e 0.10.301.4 e, conseguentemente, riesaminato l'emendamento 7.52;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 7.52 con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato il subemendamento 0.7.52.300 delle Commissioni;

PARERE CONTRARIO

  sui subemendamenti 0.10.301.1, 0.10.301.2, 0.10.301.3, 0.10.301.4 e sull'emendamento 8.300, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3, non comprese nel fascicolo n. 2.

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  Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario sull'emendamento 7.52 espresso nella seduta del 14 marzo 2017.».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 18.40.

5-10375 Luigi Gallo: Sul patto per lo sviluppo per la Città metropolitana di Napoli.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Luigi GALLO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, a suo giudizio insufficiente, fornita dalla rappresentante del Governo. In particolare, ritiene che essa non renda pienamente ragione della critica situazione che caratterizza il complesso dei servizi di trasporto nell'area della Città metropolitana di Napoli, giacché le risorse e gli interventi previsti nel Patto per lo sviluppo del 26 ottobre 2016 vengono concentrati nel solo comune di Napoli e nel completamento delle linee 1 e 6 della metropolitana, trascurando invece il potenziamento della linea Circumvesuviana, dal quale potrebbero trarre giovamento gli utenti dell'intero bacino territoriale ricompreso nella Città metropolitana di Napoli.

5-10650 Menorello: Sulle modalità di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Domenico MENORELLO (CI), pur ringraziando la rappresentante del Governo per gli elementi forniti, si dichiara tuttavia insoddisfatto della risposta della quale si riserva comunque di approfondire i diversi aspetti trattati. In particolare, richiama l'attenzione sulla pronuncia del TAR del Lazio del 17 febbraio 2017, con la quale il predetto organo ha disposto l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015, un passaggio questo colpevolmente trascurato. Per quanto concerne il merito della questione, ritiene invece indispensabile sanare la situazione di inaccettabile disparità di trattamento tra i diversi comuni, a seconda che questi ultimi abbiano o meno provveduto alla rivalutazione dei valori catastali degli immobili ricadenti nei loro territorio, giacché essa penalizza in modo eccessivo gli enti locali dell'Italia settentrionale, incluso il comune di Padova, promotore del ricorso dianzi ricordato. In tale contesto, ritiene necessario sollecitare il Governo a considerare con estrema attenzione tale delicata questione, al fine di pervenire ad una disciplina omogenea degli estimi catastali utilizzati ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale.

  Edoardo FANUCCI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 18.55.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 18.55.

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Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.
Nuovo testo C. 3558.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 marzo 2017.

  Edoardo FANUCCI, presidente, ricorda che nella precedente seduta la Commissione bilancio ha deliberato, su indicazione della rappresentante del Governo, la richiesta di trasmissione, entro il termine di tre giorni, di una relazione tecnica sul provvedimento.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI comunica che la citata relazione tecnica non risulta ancora predisposta.

  Edoardo FANUCCI, presidente, preso atto di quanto testé riferito dalla rappresentante del Governo, avverte che – essendo la relazione tecnica elemento indispensabile ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio – sarà cura della presidenza della Commissione bilancio indirizzare al presidente della Commissione di merito una lettera, con la quale rappresentare allo stesso l'esigenza di valutare la questione venutasi a determinare, anche in vista dell'eventuale richiesta, che lo stesso presidente della Commissione di merito potrà sottoporre alla Presidenza della Camera, del differimento di una settimana della discussione del provvedimento in Assemblea, allo stato calendarizzato già a partire dalla giornata di lunedì prossimo, in modo da consentire alla Commissione bilancio di esprimere il proprio parere alla Commissione di merito e non direttamente all'Assemblea.
  Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
C. 1658-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2017.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 1658-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
   considerato che:
    il provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato è stato oggetto di diverse modifiche, alcune delle quali riguardanti profili di carattere finanziario, in particolare agli articoli 7, comma 1, 16, comma 1, 17, comma 3, e all'articolo 21;
    in particolare, la disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, capoverso 1-ter, in materia di affidamento familiare dei minori non accompagnati, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, ribadisce la clausola di invarianza finanziaria già prevista nel testo trasmesso dalla Camera all'articolo 21, comma 2, riferita all'intero provvedimento, ivi compreso l'articolo 7, stante il carattere programmatico della novella introdotta al medesimo articolo 7 e il vincolo del pareggio di bilancio applicabile agli enti locali;
    sulla base di quanto espressamente risultante dalla relazione tecnica, il maggior onere quantificato dall'articolo 21, Pag. 158comma 2, con riferimento al diritto al gratuito patrocinio previsto per il minore straniero non accompagnato sia nei casi in cui si instauri un eventuale contenzioso in sede giudiziaria a seguito del rigetto dell'iter amministrativo connesso alla domanda di protezione internazionale (articolo 16), sia nel caso in cui il minore straniero non accompagnato risulti vittima di tratta (articolo 17), in realtà non deriva dalle disposizioni contenute nel provvedimento – posto che il diritto al gratuito patrocinio per i minori stranieri non accompagnati è già riconosciuto a legislazione vigente – ma dall'andamento dei flussi migratori;
    l'onere relativo all'andamento dei flussi migratori dovrebbe essere correttamente incorporato nell'ambito delle previsioni di bilancio a legislazione vigente, anziché essere imputato al presente provvedimento;
    le autorizzazioni di spesa introdotte all'articolo 16, comma 1, e 17, comma 3, peraltro configurate in termini di limite di spesa anziché in termini di mera previsione di spesa, risultano non necessarie e pertanto potrebbero essere soppresse, unitamente alla relativa copertura finanziaria di cui all'articolo 21, comma 2,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modifiche al testo del provvedimento:
    all'articolo 16, comma 1, capoverso 4-quater, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 17, sopprimere il comma 3 e, al comma 4, sopprimere la parola: restanti;
    all'articolo 21, sopprimere il comma 2 e sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Nuovo testo C. 1013 e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2017.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione da parte del Governo di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiede un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento, posto che la relazione tecnica predisposta dai competenti uffici risulta tuttora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 19.

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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 19.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.
Atto n. 384.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 14 marzo 2017.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in risposta alle richieste di chiarimenti formulate dalla relatrice nella seduta dello scorso 7 marzo, fa presente che la numerosità dei soggetti coinvolti nelle azioni di miglioramento di cui agli articoli 2 e 27, comma 2, in materia di valutazione nel primo ciclo, e all'articolo 6, in materia di ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado, anche se rappresenta un dato variabile, comunque non ha effetti sulla quantificazione dei docenti da impiegare nello svolgimento di tali attività, atteso che ciascuna scuola nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nei limiti della dotazione organica assegnata, come previsto dall'articolo 27, individuerà le modalità di svolgimento più efficaci. Osserva inoltre che, con riferimento all'articolo 4, in materia di rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni della scuola primaria, all'articolo 7, in materia di prove nazionali per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, e all'articolo 21, in materia di prova INVALSI, ai fini della verifica delle stime effettuate per gli articoli indicati, per la base informativa – ricerche di mercato, gare di fornitura già svolte, e via dicendo – e gli altri parametri sottostanti le quantificazioni indicate, sono stati utilizzati i parametri di costo corrispondenti alle quotazioni di mercato noti all'INVALSI a seguito delle rilevazioni nazionali effettuate nell'ultimo triennio.
  Chiarisce altresì che, in relazione alle spese per le dotazioni informatiche dei singoli istituti, non sono previsti ulteriori oneri in quanto dalla ricognizione effettuata è risultato che le scuole sono già in grado di realizzare la prova in oggetto via web, utilizzando le attrezzature informatiche già presenti.
  Precisa quindi che l'articolo 13, sulla valutazione degli alunni in ospedale, non modifica la normativa attualmente vigente e che l'articolo 14, concernente l'esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione, reca interventi già previsti a legislazione vigente e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le istituzioni scolastiche, in particolare, provvederanno agli esami preliminari nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
  Segnala, inoltre, che la composizione delle commissioni d'esame per il secondo ciclo, di cui all'articolo 18, è conforme al decreto del Presidente della Repubblica n. 425 del 1997 e alle prassi attualmente adottate, e che l'articolo 19, recando disposizioni di carattere ordinamentale relativamente alla prova d'esame conclusiva del secondo ciclo di istruzione, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Fa presente che l'articolo 22, concernente gli esami di Stato degli alunni con bisogni educativi speciali, come specificato in relazione tecnica, non determina nuovi o maggiori oneri, posto che la previsione normativa riproduce disposizioni già in vigore, ed assicura che il Fondo «La Buona Scuola» istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal provvedimento.
  Conviene infine circa l'opportunità, da un punto di vista formale, di formulare più correttamente l'articolo 27, comma 4, Pag. 160sostituendo le parole: «pari euro 2.680.000 per l'anno 2017, euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «pari a euro 2.680.000 per l'anno 2017 e a euro 4.137.000 annui a decorrere dall'anno 2018».

  Susanna CENNI (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (atto n. 384);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la numerosità dei soggetti coinvolti nelle azioni di miglioramento di cui agli articoli 2 e 27, comma 2, in materia di valutazione nel primo ciclo, e all'articolo 6, in materia di ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado, anche se rappresenta un dato variabile, comunque non ha effetti sulla quantificazione dei docenti da impiegare nello svolgimento di tali attività, atteso che ciascuna scuola nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nei limiti della dotazione organica assegnata, come previsto dall'articolo 27, individuerà le modalità di svolgimento più efficaci;
    con riferimento all'articolo 4, in materia di rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni della scuola primaria, all'articolo 7, in materia di prove nazionali per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, e all'articolo 21, in materia di prova INVALSI, ai fini della verifica delle stime effettuate per gli articoli indicati, per la base informativa (ricerche di mercato, gare di fornitura già svolte, ecc.) e gli altri parametri sottostanti le quantificazioni indicate, sono stati utilizzati i parametri di costo corrispondenti alle quotazioni di mercato noti all'Invalsi a seguito delle rilevazioni nazionali effettuate nell'ultimo triennio;
    in relazione alle spese per le dotazioni informatiche dei singoli istituti, non sono previsti ulteriori oneri in quanto dalla ricognizione effettuata è risultato che le scuole sono già in grado di realizzare la prova in oggetto via web, utilizzando le attrezzature informatiche già presenti;
    l'articolo 13, sulla valutazione degli alunni in ospedale, non modifica la normativa attualmente vigente;
    l'articolo 14, concernente l'esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione, reca interventi già previsti a legislazione vigente e pertanto la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in particolare, le istituzioni scolastiche provvederanno agli esami preliminari nel limite delle risorse finanziarie disponibili;
    la composizione delle commissioni d'esame per il secondo ciclo, di cui all'articolo 18, è conforme al decreto del Presidente della Repubblica n. 425 del 1997 e alle prassi attualmente adottate;
    l'articolo 19, recando disposizioni di carattere ordinamentale relativamente alla prova d'esame conclusiva del secondo ciclo di istruzione, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    l'articolo 22, concernente gli esami di Stato degli alunni con bisogni educativi speciali, come specificato in relazione tecnica, non determina nuovi o maggiori oneri, posto che la previsione normativa riproduce disposizioni già in vigore;
    il Fondo «La Buona Scuola» istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal provvedimento;
    da un punto di vista formale, appare opportuno formulare più correttamente l'articolo 27, comma 4, sostituendo le parole: «pari euro 2.680.000 per l'anno Pag. 1612017, euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «pari a euro 2.680.000 per l'anno 2017 e a euro 4.137.000 annui a decorrere dall'anno 2018»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 27, comma 4, sostituire le parole: «pari euro 2.680.000 per l'anno 2017, euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «pari a euro 2.680.000 per l'anno 2017 e a euro 4.137.000 annui a decorrere dall'anno 2018».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 19.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 19.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
Atto n. 389.
(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Tea ALBINI (MDP), relatrice, segnala che il provvedimento in titolo è adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2015), per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Con riferimento all'articolo 1, concernente l'Autorità, vigilanza e pubbliche amministrazioni, rileva che le disposizioni in esame modificano norme vigenti, precisando compiti ed attribuzioni delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti nelle attività di vigilanza, controllo e sorveglianza degli adempimenti previsti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Con riferimento ai nuovi compiti attribuiti alle amministrazioni pubbliche – ad esempio, le ispezioni a carico del Ministero dell'economia e delle finanze e della UIF che si avvale anche della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza – andrebbero acquisiti, a suo avviso, dati ed elementi di valutazione idonei a confermare che gli stessi possano essere svolti con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento al Comitato di esperti con funzioni di consulenza verso l'Unità di informazione finanziaria, di cui al capoverso articolo 6, comma 3, rileva che la disposizione nel testo vigente prevede che la partecipazione al predetto organismo non dia luogo a compensi e rimborsi spese. Rileva altresì che il testo in esame invece si limita ad escludere la corresponsione di compensi; andrebbero quindi verificati gli effetti per la finanza pubblica connessi alla possibilità, non esclusa dal testo in esame, di corrispondere rimborsi spese ai componenti del Comitato.
  Con riferimento alle disposizioni in materia di analisi e valutazione del rischio, Pag. 162di cui al capoverso Capo IV, pur tenendo conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità che la collaborazione di studiosi e rappresentanti delle amministrazioni competenti e del mondo accademico possa svolgersi senza determinare nuovi oneri, considerando che la disposizione non esclude espressamente la corresponsione di rimborsi spese o altri emolumenti.
  Con riferimento ai compiti attributi alle Autorità di vigilanza, non formula osservazioni tenuto conto che le stesse finanziano le proprie attività mediante i contributi obbligatori a carico dei soggetti vigilati, come affermato dalla relazione tecnica. Riguardo agli adempimenti a carico dei soggetti obbligati, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, fa presente che andrebbe confermato che, trattandosi di soggetti esterni al perimetro della pubblica amministrazione, non possano determinarsi oneri per la finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 14, comma 2, il Comitato di sicurezza finanziaria, per la predisposizione dell'analisi nazionale del rischio, può essere integrato dal contributo di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni e può avvalersi della collaborazione di studiosi e rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni private rappresentative delle categorie interessate. Al riguardo, sebbene la relazione tecnica affermi che tali contributi e collaborazioni, meramente eventuali, saranno effettuati a titolo gratuito, ciò non risulta nel testo della disposizione in esame. Ritiene pertanto opportuno specificare che i suddetti contributi e collaborazioni non diano luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
  Per quanto concerne l'articolo 2, recante obblighi di verifica e controllo, precisa che, in merito all'obbligo, a carico delle imprese e dei trust, di iscrizione nel Registro delle imprese delle informazioni relative al titolare effettivo, pur tenendo conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, appare opportuno che vengano forniti elementi di maggior dettaglio al fine di escludere che l'implementazione della piattaforma informatica possa comportare oneri non previsti a carico delle Camere di commercio. A suo avviso, andrebbe, inoltre, fornito un chiarimento in merito ai possibili riflessi finanziari derivanti dall'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per la medesima comunicazione del titolare effettivo. Infine, in merito agli oneri da porre a carico degli iscritti per il Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica, segnala che andrebbe confermato l'effettiva possibilità di copertura integrale dei predetti oneri mediante i contributi degli iscritti, anche con riguardo all'allineamento temporale tra tali versamenti e le corrispondenti spese.
  Prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica sull'articolo 6, recante disposizioni in materia di prevenzione e repressione del finanziamento del terrorismo, circa la possibilità per i soggetti coinvolti di far fronte alle attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e non si formulano pertanto, osservazioni per i profili di quantificazione. Con riferimento alla disciplina sanzionatoria (capoverso articolo 13-ter), considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali riflessi finanziari connessi alla possibilità di riduzione delle sanzioni, tenuto conto che ad analoga fattispecie (articolo 5 del provvedimento in esame) sono stati ascritti effetti onerosi.
  Non ha osservazioni da formulare sugli articoli da 7 a 10, recanti disposizioni finali, copertura finanziaria e clausola di invarianza, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo alla non onerosità della convenzione tra Ministero dell'economia e delle finanze ed organismi partecipati nonché della clausola di non onerosità prevista con riferimento all'articolo 8, comma 13. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala Pag. 163che l'articolo 10, comma 1, stabilisce che la copertura delle minori entrate conseguenti alla possibilità di pagare in misura ridotta di un terzo le sanzioni amministrative di cui al Titolo V, Capo II, del decreto legislativo n. 231 del 2007, valutate in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, sia effettuata mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, di cui all'articolo 10, comma 1, che reca le occorrenti disponibilità. In merito alla necessità di prevedere la copertura dell'onere in esame evidenzia che la relazione tecnica segnala che l'importo delle predette sanzioni è stato incorporato nei tendenziali di finanza pubblica.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.
Atto n. 390.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), presidente e relatore, segnala che il provvedimento in titolo – adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea per il 2015) – reca disposizioni specifiche per la regolamentazione del commercio di oro, sul presupposto dell'elevata esposizione del settore al rischio di riciclaggio di denaro e reimpiego di beni di provenienza illecita. Avverte altresì che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che non attribuisce ad esso effetti finanziari. Ciò premesso, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, sulla base di quanto evidenziato nella relazione tecnica.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda sull'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Edoardo FANUCCI, presidente, in considerazione della necessità di attendere la trasmissione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai fini dell'espressione del parere, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 19.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.10 alle 19.15.

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