CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 marzo 2017
785.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 149

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi.

  La seduta comincia alle 9.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.
Nuovo testo C. 2188, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, dopo aver ricordato che la Commissione si è già espressa favorevolmente sul testo iniziale del provvedimento il 17 novembre 2015, rende noto che le Commissioni di merito hanno emendato il testo. Premesso quindi che sostituirà la relatrice, impossibilitata a prendere parte alla seduta, avverte che la sua relazione si soffermerà soltanto sulle disposizioni che sono state modificate.
  L'articolo 1 reca disposizioni in materia di candidabilità e di assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali da parte dei magistrati ed esclude che questi possano candidarsi alle elezioni o assumere incarichi di governo negli enti locali Pag. 150in territori ricadenti nelle circoscrizioni elettorali dove hanno prestato servizio nei cinque anni precedenti. La norma si applica a tutti i magistrati, compresi quelli militari. Ricorda che per i magistrati militari il codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), prevede che lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico siano regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili (articolo 52, comma 4). Una differente disciplina è prevista invece per i magistrati onorari, ai quali dovranno applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 10.
  Le Commissioni di merito hanno introdotto una modifica volta a prevedere che i medesimi soggetti non possano essere candidati neanche per l'elezione a presidente della regione, consigliere regionale o consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano; e che non possano inoltre essere candidati per l'elezione a sindaco metropolitano e consigliere metropolitano, se prestano servizio o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti l'accettazione della candidatura o l'assunzione dell'incarico presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale.
  Le Commissioni di merito hanno anche modificato l'articolo 3 prevedendo che la dichiarazione di accettazione della candidatura per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore, deputato o degli organi elettivi delle regioni debba essere corredata da una dichiarazione sostitutiva.
  Sono stati inoltre modificati l'articolo 5, che disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni europee, politiche o amministrative, ma non siano stati eletti; l'articolo 6, che reca disposizioni relative al ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto il mandato elettorale al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo; e l'articolo 9, che regola il ricollocamento dei magistrati eletti negli enti territoriali.
  Riferisce, inoltre, che sono stati soppressi sia l'articolo 11, in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di assunzione dell'incarico di assessore regionale, sia l'articolo 13, che riguardava la disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.
  In conclusione, propone di confermare il parere favorevole anche sul nuovo testo della proposta di legge.

  Daniele MARANTELLI (PD), rilevata l'importanza della magistratura militare, sollecita il Governo a rispondere ad un suo datato atto di sindacato ispettivo su questo tema.

  Il sottosegretario Domenico ROSSI, nel prendere nota della sollecitazione del deputato Marantelli, ricorda che il Ministero della difesa è attento alle esigenze di riforma dell'amministrazione militare della giustizia, tant’è che nel Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa si legge che «per quanto attiene all'amministrazione della giustizia penale militare, il Governo intende proseguire lo sforzo di maggiore efficienza del sistema e di razionalizzazione studiando anche la possibilità di forme giuridicamente evolute basate sul principio di unicità della giurisdizione penale e che prevedano di dotarsi, in tempo di pace, di organi specializzati nella materia penale militare incardinati nel sistema della giustizia ordinaria».

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente (vedi allegato).

  La seduta termina alle 9.10.

Pag. 151