CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 marzo 2017
784.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL n. 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
C. 4310-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, non comprese nel fascicolo n. 1.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 10.300 e 13.300 delle Commissioni, nonché i relativi subemendamenti Ferraresi 0.13.300.1, Invernizzi 0.13.300.2 e Dieni 0.13.300.3, al disegno di legge C. 4310-A, di conversione del decreto-legge n. 14 del 2017, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
  L'emendamento 10.300 delle Commissioni prevede che il Ministro dell'interno, oltre ai criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, tra le Forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia municipale, determini anche quelli per l'accesso alle banche dati. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte al previsto accesso alle banche dati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'emendamento 13.300 delle Commissioni è volto a rafforzare le misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi, estendendo tali misure anche alle scuole, ai plessi scolastici e alle sedi universitarie. Il subemendamento Ferraresi 0.13.300.1 circoscrive la previsione alle scuole e ai plessi scolastici, mentre il subemendamento Invernizzi 0.13.300.2 la estende anche agli ospedali e ai cimiteri. Il subemendamento Dieni 0.13.300.3 è invece volto a collegare il divieto di accesso e le esigenze di mobilità ai motivi di salute, di lavoro o di studio del destinatario dell'atto. Le citate proposte emendative, recando disposizioni di carattere ordinamentale, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento 10.300 delle Commissioni, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre sull'emendamento 13.300 delle Commissioni e sui relativi subemendamenti, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, non ha osservazioni da formulare.

  Barbara SALTAMARTINI (LNA), nel sottolineare come garantire l'accesso alle banche dati tra le Forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia municipale sia fondamentale per garantire la sicurezza delle città, fa presente che la contrarietà del Governo all'emendamento 10.300 delle Commissioni avvalora vieppiù l'impressione che il provvedimento in esame abbia una valenza meramente propagandistica e di facciata, non provvedendo a stanziare le risorse necessarie ad implementare misure veramente efficaci. Invita quindi il Governo a provvedere quanto prima ad una quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta emendativa e a individuare le risorse per la copertura finanziaria.

  Maino MARCHI (PD), nel rilevare che l'interconnessione dei dati tra le diverse strutture che operano per garantire la sicurezza pubblica sia fondamentale per un'azione efficace in tale settore, invita il Governo a procedere quanto prima alla quantificazione dei relativi oneri, in modo Pag. 61da permettere alle Commissioni di merito di formulare la proposta emendativa in oggetto in maniera corretta dal punto di vista finanziario.

  Rocco PALESE, presidente, segnala che il Comitato dei nove si riunirà nel pomeriggio per affrontare anche tale problematica e che pertanto sarà necessario riconvocare la Commissione.

  Barbara SALTAMARTINI (LNA) propone di non procedere adesso all'espressione del parere, presumibilmente contrario, sull'emendamento 10.300 delle Commissioni, che peraltro incontra un'ampia condivisione da parte dei gruppi, attendendo invece la trasmissione di un'eventuale nuova formulazione da parte delle Commissioni di merito che superi le criticità dal punto di vista finanziario.

  Rocco PALESE, presidente, avverte che l'espressione di un parere contrario sull'emendamento in oggetto non pregiudicherebbe la possibilità di giungere successivamente ad un parere favorevole su un diverso testo corretto sul piano finanziario. Ciò, dal punto di vista procedurale, potrebbe avvenire tramite un subemendamento delle Commissioni di merito che superi le criticità evidenziate ovvero a seguito del ritiro dell'emendamento 10.300 e della successiva presentazione da parte delle Commissioni di una nuova proposta emendativa recante una idonea quantificazione e copertura degli oneri.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
   esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 4310-A Governo di conversione del decreto-legge n. 14 del 2017, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, contenuti nel fascicolo n. 2;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento 10.300, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, non comprese nel fascicolo n. 1».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.
C. 1063-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta del 14 marzo 2017.

  Gianfranco LIBRANDI (CI), relatore, ricorda che la Commissione è in attesa dei chiarimenti da parte del Governo.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, in merito alla richiesta di chiarimenti, fa presente che il provvedimento non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, sia pur di carattere indiretto, per le pubbliche amministrazioni.

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  Gianfranco LIBRANDI (CI), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge recante Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il provvedimento non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, sia pur di carattere indiretto, per le pubbliche amministrazioni,
  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Gianfranco LIBRANDI (CI), relatore, fa presente che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Al riguardo, poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse nulla osta.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di nulla osta espressa dal relatore, stante l'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
C. 1658-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, ricorda che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, già approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati e in seconda lettura, con modificazioni, dal Senato, reca disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Fa presente che sul testo approvato dalla Camera è stata depositata presso il Senato una relazione tecnica, che risulta tuttora utilizzabile, che risultava positivamente verificata a condizione che fossero recepite nel testo talune modifiche, riferite agli articoli 7, 12, 16, 17 e 21. Tali modifiche, conformi a condizioni poste dalla V Commissione del Senato, risultano recepite nel testo in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 7, in materia di affidamento familiare, osserva che la disposizione di cui al comma 1, capoverso 1-ter, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, ribadisce la clausola di invarianza finanziaria già prevista nel testo trasmesso dalla Camera all'articolo 21, comma 2, riferita all'intero provvedimento, ivi compreso l'articolo 7, stante il carattere programmatico della novella introdotta al medesimo articolo 7 e il vincolo del pareggio di bilancio applicabile agli enti locali.
  Non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione dell'articolo 12, recante sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, in considerazione del fatto che la capienza complessiva dello SPRAR è commisurata, come previsto dalle modificazioni introdotte dal Senato, alle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 16, in materia di diritto all'assistenza legale, e all'articolo Pag. 6317, concernente i minori vittime di tratta, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione tenuto conto delle informazioni e dei dati forniti dalla relazione tecnica e sulla base delle ipotesi dalla stessa formulate. Andrebbe peraltro acquisita, a suo avviso, una valutazione del Governo in merito all'effettiva possibilità, tenuto conto delle situazioni soggettive coinvolte, di configurare la spesa indicata entro un limite massimo, come indicato dal testo.
  In merito all'articolo 21, commi 2, 3 e 4, recante disposizioni finanziarie, osserva preliminarmente che il comma 2 dell'articolo in commento, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce la copertura finanziaria dell'onere, pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia relativo al triennio 2017-2019, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, segnala che gli oneri oggetto di copertura derivano dal diritto al gratuito patrocinio previsto per il minore straniero non accompagnato sia nei casi in cui si instauri un eventuale contenzioso in sede giudiziaria a seguito del rigetto dell'iter amministrativo connesso alla domanda di protezione internazionale (articolo 16), sia nel caso in cui il minore straniero non accompagnato risulti vittima di tratta (articolo 17). Rileva, in particolare, che la relazione tecnica precisa, con specifico riferimento all'articolo 16, che «l'onere relativo al gratuito patrocinio è già previsto dalle disposizioni attualmente in vigore: si ricorda, in particolare, quanto previsto per i procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché per quelli previsti al libro I, titolo IX, del codice civile, procedimenti che si estendono anche ai casi di minori stranieri non accompagnati; pertanto, si tratta di una garanzia già prevista dalla normativa vigente e, in qualunque caso, estesa ed applicata anche al minore straniero». Tuttavia, la relazione tecnica quantifica un maggior onere per gratuito patrocinio sulla base dell'incremento dell'afflusso di minori stranieri non accompagnati determinatosi durante lo scorso anno, sia con riferimento all'articolo 16 (pari a 771.470 euro annui a decorrere dal 2017), sia in relazione all'articolo 17 (pari a 154.080 euro annui a decorrere dal 2017). In proposito, osserva che, sulla base di quanto espressamente risultante dalla relazione tecnica, il maggior onere quantificato non sembra derivare dalle disposizioni contenute nel provvedimento – posto che il diritto al gratuito patrocinio per i minori stranieri non accompagnati è già riconosciuto a legislazione vigente – ma dall'andamento dei flussi migratori. Tale onere, a rigore, dovrebbe essere pertanto incorporato nei tendenziali di bilancio a legislazione vigente, anziché essere oggetto di copertura. Peraltro, trattandosi di onere derivante da diritti soggettivi, la relativa spesa non dovrebbe essere iscritta in bilancio come un limite massimo, cioè come un onere «pari a», ma come mera previsione, ossia come un onere «valutato in» in relazione al quale, in caso di andamento della spesa superiore rispetto a quella prevista, dovrebbe ritenersi automaticamente applicabile la procedura di compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di cui ai commi da 12 a 13 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. Su tali aspetti, ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, nel confermare che il maggior onere per gratuito patrocinio si riferisce a diritti soggettivi e quindi la clausola di copertura finanziaria andrebbe più correttamente formulata come mera previsione, ossia come un onere «valutato in», in relazione al quale, in caso di andamento della spesa superiore rispetto a quella prevista, dovrebbe ritenersi automaticamente applicabile la procedura di compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni richiamata dalla relatrice, tuttavia fa presente che l'importo del limite massimo di spesa previsto dal testo appare congruo sulla base dei flussi migratori e dell'accesso al gratuito patrocinio. Pertanto, al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare, Pag. 64ritiene di poter esprimere un parere favorevole sul testo del provvedimento come approvato dal Senato.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, si riserva di formulare una proposta di parere da sottoporre al vaglio della Commissione.

  Rocco PALESE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; b) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; d) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; g) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.
Nuovo testo C. 3980 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 marzo 2017.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

  Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che gli oneri per le Commissioni miste incaricate di redigere i protocolli esecutivi previste dagli Accordi con gli Emirati Arabi, Malta, Montenegro, Senegal, Repubblica slovacca e Slovenia decorrono dal 2019. Segnala inoltre che l'articolo 4 dell'Accordo con il Montenegro, che prevede l'invito a scienziati o istituzioni a partecipare ad attività incluse nel medesimo Accordo, e l'articolo 2 dell'Accordo con il Senegal, che prevede l'ammissione di cittadini dei due Paesi nei rispettivi enti di istruzione e formazione, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3980 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; b) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; d) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto Pag. 65a Roma il 17 febbraio 2015; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; g) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    gli oneri per le Commissioni miste incaricate di redigere i protocolli esecutivi previste dagli Accordi con gli Emirati Arabi, Malta, Montenegro, Senegal, Repubblica slovacca e Slovenia decorrono dal 2019;
    l'articolo 4 dell'Accordo con il Montenegro, che prevede l'invito a scienziati o istituzioni a partecipare ad attività incluse nel medesimo Accordo, e l'articolo 2 dell'Accordo con il Senegal, che prevede l'ammissione di cittadini dei due Paesi nei rispettivi enti di istruzione e formazione, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   ritenuto che:
    l'attuale formulazione dell'articolo 3, nel ricondurre – almeno sul piano formale – gli oneri derivanti da ciascun Accordo ad un limite di spesa, non risulti conforme a quanto evidenziato nella relazione tecnica, che viceversa reca l'analitica distinzione, in riferimento a ciascun Accordo, tra oneri “autorizzati” ed oneri “valutati”;
    sia pertanto necessario, nella clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, distinguere tra oneri “autorizzati” ed oneri “valutati”,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   Sostituire l'articolo 3 con il seguente: Art. 3. – (Copertura finanziaria). – 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 6, 7 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutate in euro 13.120 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 16.960 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 172.866 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
  2. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), valutate in euro 12.060 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 14.880 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 del medesimo Accordo, pari a euro 212.960 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
  3. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), valutate in euro 4.800 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 6.360 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo 2 del medesimo Accordo, pari a euro 148.900 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
  4. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 11 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), valutate in euro 67.500 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 75.540 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 del medesimo Accordo, pari a euro 190.130 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
  5. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 4, 6, 7 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), valutate in euro 21.180 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 26.280 annui a decorrere dall'anno 2019, e Pag. 66dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 368.680 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
  6. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 11, 17 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), valutate in euro 3.600 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 11.120 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 e 14 del medesimo Accordo, pari a euro 205.320 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
  7. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari complessivamente a euro 1.421.116 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, e a euro 1.449.996 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le imposizioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015.
C. 4226 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 marzo 2017.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, fa presente che i dati utilizzati nella relazione tecnica del 14 ottobre 2015 risultano essere quelli relativi alle dichiarazioni dei redditi disponibili al momento della valutazione degli effetti di gettito immediatamente successiva alla firma della Convenzione avvenuta il 24 agosto 2015. Segnala che l'analisi eseguita sulle annualità successive, ovvero le dichiarazione presentate nel 2015 e nel 2016, conferma la sostanziale assenza di flussi reddituali. Evidenzia che eventuali effetti incentivanti della Convenzione costituiscono, in assenza di un utilizzo distorto o abusivo delle disposizioni convenzionali, un'ordinaria e fisiologica conseguenza della ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati contraenti. Rileva che la disciplina convenzionale delle singole fattispecie richiamate (tassazione degli immobili, utili d'impresa, dividendi, canoni, utili di capitale, compensi professionali) risulta coerente con le analoghe disposizioni contenute nel modello OCSE e/o in altre convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia e che, in particolare, la formulazione dell'articolo 6 è in linea con quella del modello OCSE che prevede la tassazione dei redditi immobiliari, anche se derivanti da immobili di imprese e di lavoratori autonomi, nel Paese ove tali beni si trovano, risultano sostanzialmente omogenee rispetto alle previsioni italiane e non comportano conseguentemente il verificarsi di effetti per l'erario. Con riferimento all'articolo 7 (non applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 30 per cento), all'articolo 10 (applicazione di una ritenuta convenzionale sull'erogazione di dividendi da parte di imprese italiane a residenti nelle Barbados più favorevole di quella attualmente stabilita al 26 per cento), all'articolo 12 (tassazione delle royalties in Pag. 67uscita più favorevole di quella prevista dal TUIR), all'articolo 13 (tassazione degli utili di capitale) e all'articolo 14 (tassazione dei redditi derivanti da professioni indipendenti) rileva che, in linea generale, dall'analisi dei dati dichiarativi utilizzati su una consistente e aggiornata serie storica, comprensiva anche delle dichiarazioni presentate nel 2016, non emergono flussi che possano dare indicazione di significativi effetti per l'erario. Segnala infine che, relativamente all'articolo 18, in materia di pensioni, non sono stati rilevati flussi pensionistici in uscita dall'Italia.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 4226 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le imposizioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    i dati utilizzati nella relazione tecnica del 14 ottobre 2015 risultano essere quelli relativi alle dichiarazioni dei redditi disponibili al momento della valutazione degli effetti di gettito immediatamente successiva alla firma della Convenzione avvenuta il 24 agosto 2015;
    l'analisi eseguita sulle annualità successive, ovvero le dichiarazione presentate nel 2015 e nel 2016, conferma la sostanziale assenza di flussi reddituali;
    eventuali effetti incentivanti della Convenzione costituiscono, in assenza di un utilizzo distorto o abusivo delle disposizioni convenzionali, un'ordinaria e fisiologica conseguenza della ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati contraenti;
    la disciplina convenzionale delle singole fattispecie richiamate (tassazione degli immobili, utili d'impresa, dividendi, canoni, utili di capitale, compensi professionali) risulta coerente con le analoghe disposizioni contenute nel modello OCSE e/o in altre convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia;
    in particolare, la formulazione dell'articolo 6 è in linea con quella del modello OCSE che prevede la tassazione dei redditi immobiliari, anche se derivanti da immobili di imprese e di lavoratori autonomi, nel Paese ove tali beni si trovano, risultano sostanzialmente omogenee rispetto alle previsioni italiane e non comportano conseguentemente il verificarsi di effetti per l'erario;
    con riferimento all'articolo 7 (non applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 30 per cento), all'articolo 10 (applicazione di una ritenuta convenzionale sull'erogazione di dividendi da parte di imprese italiane a residenti nelle Barbados più favorevole di quella attualmente stabilita al 26 per cento), all'articolo 12 (tassazione delle royalties in uscita più favorevole di quella prevista dal TUIR), all'articolo 13 (tassazione degli utili di capitale) e all'articolo 14 (tassazione dei redditi derivanti da professioni indipendenti) si rileva che, in linea generale, dall'analisi dei dati dichiarativi utilizzati su una consistente e aggiornata serie storica, comprensiva anche delle dichiarazioni presentate nel 2016, non emergono flussi che possano dare indicazione di significativi effetti per l'erario;
    relativamente all'articolo 18, in materia di pensioni, non sono stati rilevati flussi pensionistici in uscita dall'Italia,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Pag. 68

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015.
Nuovo testo C. 3918 Governo.
(Parere alle Commissioni II e III).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Stefania COVELLO (PD), relatrice, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno e che oggetto dell'odierno esame sono i contenuti della Convenzione e del disegno di legge che presentano profili di carattere finanziario nonché le informazioni fornite dalla relazione tecnica
  In merito ai profili di quantificazione, ritiene che andrebbe confermata l'assenza di maggiori oneri in relazione a quanto previsto dall'articolo 17 della Convenzione, che può costituire la base legale per i casi di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale con riferimento alle fattispecie penali introdotte dal provvedimento in esame. Rileva che tale chiarimento si rende necessario con riguardo all'onere a regime alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, in base alla quale allo stato attuale non è possibile procedere ad una stima degli oneri derivanti dall'applicazione di eventuali trattati di estradizione ed assistenza giudiziaria e che inoltre la stessa relazione tecnica esclude la presenza di oneri con riferimento alla fase di prima applicazione degli adempimenti di competenza del Ministero della giustizia.
  Non ha osservazioni da formulare con riferimento alle altre norme, nel presupposto che l'attuazione del provvedimento e dalla Convenzione in esame non comporti, come affermato dalla relazione tecnica, nuove attività a carico delle amministrazioni competenti rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente e che, comunque, alle stesse si possa far fronte nell'ambito delle risorse esistenti. In proposito reputa opportuna una conferma.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, con particolare riferimento all'articolo 17, che costituisce la base legale per i casi di estradizione e mutua assistenza giudiziaria con riferimento alle fattispecie penali introdotte dal provvedimento, conferma l'assenza di nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi espletare i relativi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente, già destinate all'attuazione di convenzioni o accordi di cooperazione giudiziaria internazionale. Conferma altresì che il provvedimento, non comporta, per le amministrazioni interessate, nuove attività rispetto a quelle istituzionali già espletate a legislazione vigente, e che alle stesse potrà farsi fronte nell'ambito delle ordinarie risorse esistenti.

  Stefania COVELLO (PD), relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3918 Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'articolo 17, che costituisce la base legale per i casi di estradizione e mutua assistenza giudiziaria con riferimento alle fattispecie penali introdotte dal provvedimento, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi espletare i relativi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente, già destinate all'attuazione di convenzioni o accordi di cooperazione giudiziaria internazionale;
    il provvedimento in oggetto non comporta, per le amministrazioni interessate, Pag. 69nuove attività rispetto a quelle istituzionali già espletate a legislazione vigente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti.
Nuovo testo C. 3844, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2017.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è in attesa di chiarimenti da parte del Governo circa i profili di carattere finanziario del provvedimento in titolo.

  Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che la Commissione giudicatrice, come integrata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, provvederà alle proprie attribuzioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Sottolinea inoltre che la dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine non appare suscettibile di determinare sostanziali effetti finanziari, anche se a tale fattispecie risultano applicabili le disposizioni in materia di Art Bonus.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3844, approvato dal Senato, recante Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la Commissione giudicatrice, come integrata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, provvederà alle proprie attribuzioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    la dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine non appare suscettibile di determinare sostanziali effetti finanziari,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.05.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 774 del 28 febbraio 2017, a pagina 69, seconda colonna, alla trentaquattresima riga, sostituire la cifra: «2016» con la seguente: «2017» e alla trentanovesima riga, sostituire le parole da: «2016-2018» fino a: «anziché dal 2016.» con le seguenti: «2017-2018. Al riguardo osserva che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.».