CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 marzo 2017
781.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 9 marzo 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.
Nuovo testo C. 1063 Bonafede.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Filippo FOSSATI (MDP), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla II Commissione (Giustizia), per le parti di competenza, sul nuovo testo della proposta di legge C. 1063. Fa presente che tale proposta, nella formulazione originaria, era volta a riformare l'intero sistema del risarcimento del danno non patrimoniale; composto di 5 articoli, il provvedimento interveniva sul codice civile, sulle sue disposizioni di attuazione nonché sul Codice delle assicurazioni private, dettando, infine, una disciplina transitoria e le necessarie abrogazioni. Introduceva poi due tabelle per la liquidazione del danno.
  Il testo è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame in Commissione Giustizia e consta ora di due articoli attraverso i quali: sono allegate alle disposizioni di attuazione del codice civile due tabelle, che dovranno essere utilizzate dai giudici come parametri per la liquidazione, con valutazione equitativa, del danno non patrimoniale; è consentito al giudice di aumentare il risarcimento fino Pag. 216al 50 per cento della misura prevista dalle tabelle, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato; è dettata una disciplina transitoria.
  Osserva, in particolare, che la Commissione di merito ha soppresso l'articolo 1 della proposta di legge, che introduceva nel codice civile gli articoli 2059-bis e 2059-ter, volti a prevedere diversi criteri di quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale a seconda che lo stesso derivasse da una lesione del diritto alla salute o da una lesione di altri diritti.
  L'articolo 2 del testo elaborato dalla Commissione Giustizia introduce, al comma 1, l'articolo 84-bis nelle disposizioni di attuazione del codice civile, il quale stabilisce che tanto il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica, quanto il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare, debbano essere liquidati dal giudice, con valutazione equitativa, sulla base delle tabelle A e B che vengono allegate alle disposizioni di attuazione del codice civile (primo comma); che il giudice può, tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato, aumentare l'ammontare della liquidazione fino al 50 per cento dovendo motivare la propria decisione (secondo comma).
  La Commissione ha soppresso anche: l'articolo 3 dell'originaria proposta di legge, che dettava la disciplina del risarcimento del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale; l'articolo 4 della predetta proposta, che interveniva sul Codice delle assicurazioni private, sostituendo gli articoli 138 e 139. In particolare, il provvedimento superava la previsione contenuta nell'articolo 138 relativa all'adozione, con regolamento del Governo, di una tabella unica nazionale (cd. T.U.N.) per la quantificazione del danno biologico per lesioni di non lieve entità.
  L'articolo 5 del provvedimento concerne, dopo l'esame in Commissione, la sola disciplina transitoria relativa all'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della legge, stabilendo l'applicazione delle nuove regole alle fattispecie in cui il risarcimento del danno, a tale data, non sia stato ancora determinato in via transattiva oppure non sia già stato liquidato dal giudice con sentenza, anche non definitiva.
  L'articolo 5 prevede, infine, un aggiornamento annuale – con decreto del Ministro della salute – in misura corrispondente alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dei valori di liquidazione del danno alla persona dettati dalle tabelle allegate.
  Evidenzia poi che, quanto alle tabelle allegate, individuate dalla proposta di legge nelle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ed aggiornate nel 2013, sulla base delle quali attualmente viene liquidato qualsiasi tipo di danno non patrimoniale, la Commissione si è limitata a integrare, nella tabella relativa al danno non patrimoniale per la morte del congiunto, il riferimento al coniuge con un richiamo alla parte dell'unione civile ed a sostituire all'evento «morte del congiunto» l'evento «perdita del rapporto di tipo familiare». Esprime il proprio apprezzamento su tali modifiche.
  Fa presente, quindi, che il testo trasmesso dalla Commissione Giustizia è strettamente connesso al disegno di legge S. 2085 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), già approvato dalla Camera dei deputati e in stato di relazione in Assemblea al Senato, che all'articolo 8 sostituisce gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005), sul risarcimento del danno non patrimoniale per macro e microlesioni.
  In particolare, il nuovo articolo 138 demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica la predisposizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso. Le finalità della emanazione della tabella per le macrolesioni sono garantire Pag. 217il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. I principi e i criteri che devono essere seguiti, nella redazione della tabella, tengono conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
  Il nuovo articolo 139 prevede la predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità (microlesioni) derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti.
  Ricorda, altresì, che la legge, appena approvata dalla Camera, in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale del personale sanitario, al comma 4 dell'articolo 7 disciplina le modalità di risarcimento del danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o socio sanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria prevedendo la sua liquidazione sulla base delle tabelle di cui ai richiamati articoli 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve entità) e 139 (Danno biologico per lesioni di lieve entità) del codice delle assicurazioni private.
  In sintesi, evidenzia come l'impianto del provvedimento trasmesso per il parere sia coerente con quello del disegno di legge in materia di concorrenza, in fase di approvazione al Senato, e con la legge concernente la sicurezza delle cure e la responsabilità professionale del personale sanitario.
  Alla luce di tali considerazioni formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Dalila NESCI (M5S) preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere del relatore, motivato dal fatto che il nuovo testo approvato dalla Commissione giustizia ha completamente snaturato la proposta originaria a prima firma del deputato Bonafede, appartenente al suo stesso gruppo. Sottolinea, pertanto, che il Movimento 5 Stelle condurrà un azione decisa in Assemblea, al fine di modificare il contenuto del provvedimento in oggetto.

  Anna Margherita MIOTTO (PD) preannuncia un voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore. Pur riconoscendo che il nuovo testo trasmesso dalla Commissione di merito è stato ampiamente modificato rispetto alla formulazione originaria, ricorda che il tema del risarcimento del danno non patrimoniale è stato già affrontato nel corso dell'esame del disegno di legge in materia di concorrenza, con l'opportuno recepimento delle cosiddette Tabelle di Milano, più favorevoli al danneggiato. Nell'attesa dell'approvazione di tale provvedimento da parte del Senato, auspicando che rispetto a questo specifico aspetto non siano apportate modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera, evidenzia come non vi siano ragioni affinché il suo gruppo muti il proprio orientamento sul tema, segnalando altresì l'esigenza di assicurare la coerenza con la legge sulla sicurezza delle cure e la responsabilità professionale del personale sanitario, da poco approvata.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 9 marzo 2017 — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

  La seduta comincia alle 14.50.

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. Pag. 2182518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2016.

  Mario MARAZZITI, presidente e relatore, ricorda che l'11 gennaio scorso la Commissione si è concluso l'ampio ciclo di audizioni informali sul provvedimento in titolo, deliberato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e avviato il 21 settembre 2016. Ricorda altresì che, nel corso di tali audizioni, sono stati auditi rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dell'Istituto Mario Negri, del Comitato nazionale per la bioetica, degli Ordini delle professioni sanitarie esistenti, di numerose categorie non riconosciute come professioni sanitarie, nonché esperti delle materie oggetto del disegno di legge.
  Nel precisare che nella seduta odierna potrà iniziare il dibattito, ricorda che, in sede di Ufficio di presidenza era stata richiamata l'esigenza di svolgere l'audizione del presidente dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), Raffaele Cantone.

  Giulia GRILLO (M5S) precisa che si soffermerà in primo luogo sull'articolo 1, che reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano. Reputa insufficienti le misure previste per garantire l'indipendenza della sperimentazione e l'assenza di conflitti di interesse e ritiene quindi necessario introdurre in proposito criteri direttivi più dettagliati. Occorre, a suo avviso, prevedere un regime di trasparenza delle sperimentazioni, anche al fine di scongiurare nuovi «casi Tamiflu», garantendo l'accesso anche ai dati relativi a quelle che hanno dato risultati sfavorevoli.
  Ritiene necessario realizzare un sistema indipendente che distingua la funzione degli enti che approvano la commercializzazione dei farmaci da quelli che ne raccomandano l'utilizzo nonché prevedere criteri più stringenti per assicurare l'indipendenza della dirigenza dei centri clinici. I meccanismi di valutazione dei risultati delle sperimentazioni delle aziende sanitarie pubbliche dovrebbero trovare applicazione anche per le aziende private. Andrebbe inoltre previsto il divieto di sponsorizzazione per le attività di formazione continua in medicina (ECM); preannuncia, pertanto, la presentazione di emendamenti in tal senso, quanto meno per introdurre, sulla base del modello americano, un limite assai contenuto superato il quale è necessario rendere pubblica ogni donazione.
  Rileva l'opportunità di inserire criteri più stringenti per quanto riguarda la revisione della normativa sugli studi clinici senza scopo di lucro e sottolinea la necessità di rivedere il cosiddetto decreto Balduzzi sottraendo all'AIFA le competenze in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, per affidarle nuovamente all'Istituto superiore di sanità, ricordando, peraltro, che si è ancora in attesa del provvedimento di riordino della governance dell'Agenzia.
  Passando alle considerazioni relative all'articolo 3, osserva preliminarmente che attraverso tale norma le professioni sanitarie organizzate in ordini passano da 6 a 27, senza considerare quelle disciplinate negli articoli successivi, in alcuni casi senza che sia individuato preliminarmente un percorso di studi. Sottolinea che il suo gruppo ha una visione diversa rispetto alla funzione di tali organismi e vede con contrarietà il passaggio da enti ausiliari ad enti sussidiari, mancando la garanzia rispetto all'assenza di conflitti di interesse. A suo avviso, il disegno di legge rafforza un sistema corporativo ed arcaico. Segnala che andrebbe almeno superata la frammentazione a livello provinciale, tanto più in ragione della struttura regionale del Servizio sanitario nazionale. Per evitare costi inutili sul piano organizzativo, si Pag. 219potrebbe prevedere un consistente limite minimo di iscritti per la costituzione degli ordini a livello decentrato.
  Per quanto concerne gli aspetti legati alla trasparenza, dei quali si occuperà più diffusamente il collega Baroni, sollecita l'audizione del presidente dell'ANAC, Cantone, ed un approfondimento sull'applicazione del decreto legislativo n. 33 del 2013. Giudica inconcepibile, come invece previsto da una sentenza relativa all'ordine degli avvocati, che si possa ritenere applicabile tale normativa solo in quanto compatibile con le disposizioni interne di tali organismi. Ritiene che andrebbe, inoltre, assicurata la separazione tra soggetti che stabiliscono il codice deontologico e quelli chiamati a giudicare nell'ambito degli organi di disciplina.
  Preannuncia, quindi, la presentazione di emendamenti per prevedere che tutti i revisori dei conti degli ordini professionali siano in possesso di un adeguato titolo di studio.
  Ritiene, altresì, necessario introdurre correttivi alla normativa vigente al fine di agevolare la partecipazione elettorale degli iscritti agli ordini e di impedire la costituzione di organismi direttivi sulla base di una percentuale irrisoria di votanti, prevedendo anche un tetto al numero di mandati, per evitare un consolidamento delle posizioni di potere al vertice degli ordini professionali.

  Mario MARAZZITI, presidente, considerato il cospicuo numero di richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

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