CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 marzo 2017
781.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 56

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 9 marzo 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.
Nuovo testo C. 1063 Bonafede.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Enzo LATTUCA (PD), relatore, illustra la proposta di legge A.C. 1063 che, nella formulazione originaria, intendeva riformare l'intero sistema del risarcimento del danno non patrimoniale, fornendo parametri certi ed uniformi cui gli uffici giudiziari avrebbero dovuto attenersi sull'intero territorio nazionale; composto di 5 articoli, il provvedimento interveniva con tale finalità sul codice civile, sulle sue disposizioni di attuazione nonché sul Codice delle assicurazioni private, dettando, infine, una disciplina transitoria e le necessarie abrogazioni. Introduceva poi due tabelle per la liquidazione del danno. Nel corso dell'esame in Commissione Giustizia il testo è stato ampiamente modificato e consta ora di due articoli attraverso i quali: sono allegate alle disposizioni di attuazione del codice civile due tabelle, che dovranno essere utilizzate dai giudici come parametri per la liquidazione, con valutazione equitativa, del danno non patrimoniale; è consentito al giudice di aumentare il risarcimento fino al 50 per cento della misura prevista dalle tabelle, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato; è dettata una disciplina transitoria.
  Svolgendo talune considerazioni in via preliminare, rileva che il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale trova fondamento nell'articolo 2059 del codice civile, che si limita tuttavia a prevedere che il danno non patrimoniale debba essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge. L'articolo 2059 non fornisce una precisa definizione del danno non patrimoniale, che la giurisprudenza ha considerato a lungo come danno morale, per Pag. 57poi accedere a interpretazioni più articolate (distinzione tra danno biologico – considerato come danno alla salute in senso stretto – danno morale, danno esistenziale, ecc.). Per il risarcimento del danno non patrimoniale, il dato normativo si è, quindi, rivelato insufficiente a garantire la certezza del diritto rimandando, in generale, alla legge concernente i singoli ambiti.
  Tale quadro va integrato con le previsioni del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005), il cui articolo 138 prevede che il Governo adotti un regolamento (decreto del Presidente della Repubblica) che, in relazione ai danni da sinistri stradali, secondo una serie di principi e criteri, provveda alla predisposizione di una tabella unica nazionale (cosiddetto T.U.N.) per la quantificazione del danno biologico per lesioni di non lieve entità (per le microlesioni, i valori sono dettati dallo stesso decreto legislativo n. 209, all'articolo 139). Il decreto del Presidente della Repubblica dovrebbe stabilire i valori dei risarcimenti per i danni alla persona sopra i 9 punti percentuali, le cosiddette lesioni macropermanenti, ovvero il valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità. Ai valori di tale tabella – non ancora emanata – si riferisce, peraltro, anche l'articolo 3 del «decreto Balduzzi» (decreto-legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012) in riferimento al risarcimento del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria.
  Passando ad esaminare il contenuto del testo in esame, la Commissione di merito ha soppresso l'articolo 1 della proposta di legge, che introduceva nel codice civile gli articoli 2059-bis e 2059-ter, volti a prevedere diversi criteri di quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale a seconda che lo stesso derivasse da una lesione del diritto alla salute o da una lesione di altri diritti.
  L'articolo 2 del testo elaborato dalla Commissione Giustizia introduce, al comma 1, l'articolo 84-bis nelle disposizioni di attuazione del codice civile. L'articolo 84-bis, nella formulazione elaborata dalla Commissione Giustizia, stabilisce: che tanto il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica, quanto il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare, debbano essere liquidati dal giudice, con valutazione equitativa, sulla base delle tabelle A e B che vengono allegate alle disposizioni di attuazione del codice civile (primo comma); che il giudice può, tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato, aumentare l'ammontare della liquidazione fino al 50 per cento dovendo motivare la propria decisione (secondo comma). La Commissione ha soppresso la disposizione che stabiliva, in caso di morte del danneggiato, un risarcimento del danno non patrimoniale da quest'ultimo subito – per il periodo intercorso tra l'evento lesivo e la morte dello stesso (cosiddetto danno «tanatologico») – quantificato nell'80 per cento di quello indicato nelle tabelle per le lesioni permanenti. È stata altresì soppressa la previsione di un possibile aumento fino al 50 per cento del risarcimento previsto dalle tabelle quando la menomazione accertata abbia inciso tra la lesione e la morte «su specifici aspetti dinamico-relazionali personali» della vittima e la disposizione che rimetteva al Ministero della giustizia la pubblicazione, nel gennaio di ogni anno, di una raccolta delle sentenze in materia emesse nell'anno precedente. La Commissione ha soppresso anche: l'articolo 3 dell'originaria proposta di legge, che dettava la disciplina del risarcimento del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, che doveva essere determinato in base a una tabella allegata, che riproduceva fedelmente l'ammontare dei risarcimenti per la perdita di un congiunto stabiliti dalle tabelle di Milano; l'articolo 4, che interveniva sul Codice delle assicurazioni private, sostituendo gli articoli 138 e 139, relativi all'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli a motore e i natanti. In particolare, il provvedimento: superava le previsioni contenute negli articoli 138 e 139, relative Pag. 58all'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica, di una tabella unica nazionale (cosiddetto T.U.N.) per la quantificazione del danno biologico per lesioni di non lieve entità e per lesioni di lieve entità; disciplinava il danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona e il danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona che, in coerenza con la riforma proposta, rimandavano ai fini del quantum risarcitorio relativo ai danni non patrimoniali alle tabelle di Milano, allegate alle disposizioni per l'attuazione del codice civile. Per entrambe le tipologie di danno era previsto un possibile aumento fino al 50 per cento del danno liquidato a seguito di equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato da parte del giudice, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali. Con la soppressione dell'articolo 4 rimane quindi in vigore la vigente disciplina degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, che rinvia a due decreti del Presidente della Repubblica per la quantificazione del danno biologico, rispettivamente, per lesioni di non lieve entità (menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti) e per lesioni di lieve entità.
  L'articolo 5 del provvedimento concerne, dopo l'esame in Commissione, la sola disciplina transitoria relativa all'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della legge, stabilendo l'applicazione delle nuove regole alle fattispecie in cui il risarcimento del danno, a tale data: non sia stato ancora determinato in via transattiva, oppure non sia già stato liquidato dal giudice con sentenza, anche non definitiva. L'articolo 5 prevede, infine un aggiornamento annuale – con decreto del Ministro della salute – in misura corrispondente alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dei valori di liquidazione del danno alla persona dettati dalle tabelle allegate. Quanto alle tabelle allegate, individuate dalla proposta di legge nelle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ed aggiornate nel 2013, la Commissione si è limitata a integrare, nella tabella relativa al danno non patrimoniale per la morte del congiunto, il riferimento al coniuge con un richiamo alla parte dell'unione civile ed a sostituire all'evento «morte del congiunto» l'evento «perdita del rapporto di tipo familiare».
  Quanto al riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali in base al nuovo testo della proposta di legge, il risarcimento del danno non patrimoniale risulta determinato in via generale attraverso la previsione legislativa della cosiddetta tabella di Milano. Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da autoveicoli a motore e natanti sarà invece determinato in base al decreto del Presidente della Repubblica adottato secondo quanto previsto dal codice delle assicurazioni private.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato)

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Pag. 59