CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 marzo 2017
780.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 206

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
C. 4226 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 marzo scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Currò, ha illustrato il contenuto del provvedimento e ha successivamente formulato una proposta di parere favorevole con alcune premesse (vedi allegato 1), la quale è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede al relatore di integrare la sua proposta di parere, sottolineando l'esigenza Pag. 207di contrastare il fenomeno elusivo del cosiddetto «treaty shopping», cioè del comportamento mediante il quale, per diminuire ed alleggerire il carico fiscale, il contribuente (generalmente una società) sfrutta a suo vantaggio le norme contenute nei trattati contro le doppie imposizioni, scegliendo la convenzione fiscalmente più vantaggiosa, nel momento in cui si effettua un'operazione economica.

  Tommaso CURRÒ (PD), relatore, accoglie il suggerimento del deputato Villarosa e riformula conseguentemente la sua proposta di parere (vedi allegato 2), inserendovi un'ulteriore premessa.

  La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
C. 4286 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 marzo scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Lodolini, ha illustrato il contenuto del provvedimento e ha successivamente formulato una proposta di parere favorevole con diverse osservazioni (vedi allegato 3), la quale è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), con riferimento alle osservazioni, pienamente condivisibili, contenute nella proposta di parere, sottolinea come la questione politicamente fondamentale, anche ai fini della serietà e correttezza del dibattito presso la Commissione, sia comprendere se la maggioranza intenda effettivamente inserire le proposte contenute nelle predette osservazioni nel testo del decreto-legge, ritenendo a tal fine importante comprendere quale sia l'effettiva posizione del Governo in merito.

  Maurizio BERNARDO, presidente, rileva come il senso politico della proposta di parere e della decisione di esprimerlo prima della votazione delle proposte emendative presentate presso la Commissione Ambiente sia appunto quello di sostenere una serie di modifiche al testo del decreto-legge, che dovranno essere realizzate attraverso emendamenti da discutere e votare nel corso dell'esame in sede referente presso la medesima VIII Commissione.

  Emanuele LODOLINI (PD), relatore, nel rivendicare la linearità e serietà della sua azione politica, sottolinea come le osservazioni contenute nella sua proposta di parere intendono appunto orientare il dibattito, in seno alla Commissione Ambiente, su una serie di questioni che risultano particolarmente importanti. A questo proposito evidenzia come alcune delle predette osservazioni siano già state trasfuse in emendamenti presentati presso l'VIII Commissione, che saranno discussi e votati nel corso della prossima settimana. Sottolinea quindi come l'approvazione, nella seduta odierna, della proposta di parere, costituisca un contributo efficace e serio per incidere concretamente su tali tematiche.

  Il Viceministro Luigi CASERO rileva come le Commissioni in sede consultiva possano solo esprimere pareri sul provvedimento all'esame della Commissione Ambiente, e come il contenuto di tali pareri debba poi essere concretamente recepito nel testo del provvedimento attraverso la presentazione di emendamenti presso la medesima VIII Commissione. In tale contesto esprime una valutazione positiva Pag. 208sulla proposta di parere, ritenendo che ci sia certamente la volontà politica di sostenere le proposte di modifica del decreto-legge contenute nel parere stesso.

  Carlo SIBILIA (M5S) rileva come il gruppo M5S valuti molto favorevolmente le osservazioni contenute nella proposta di parere formulata dal relatore, ma consideri fondamentale che le predette osservazioni siano poi effettivamente recepite dalla Commissione Ambiente, al fine di risolvere concretamente i problemi delle popolazioni colpite dal sisma. In tale contesto ritiene pertanto necessario verificare, in un momento successivo, se le richieste di modifica saranno state accolte dalla VIII Commissione, chiedendo quindi che la Commissione Finanze possa esaminare nuovamente il provvedimento al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente.

  Davide ZOGGIA (MDP) esprime una valutazione favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, rilevando a sua volta come il punto fondamentale sia verificare se le osservazioni in esso contenute saranno effettivamente recepite dalla Commissione Ambiente.
  Attesa la rilevanza e la complessità delle questioni in discussione, si associa quindi alla richiesta di esaminare nuovamente il testo, in sede consultiva, all'esito delle votazioni degli emendamenti presso l'VIII Commissione.

  Maurizio BERNARDO, presidente, rileva come la Commissione Finanze potrà esaminare ulteriormente il testo del provvedimento, qualora la Commissione Ambiente trasmetta in tempo utile, prima della conclusione dell'esame in sede referente, il testo del decreto-legge, come risultante dagli emendamenti approvati.
  Al di là degli aspetti procedurali, rileva, peraltro, come la principale preoccupazione debba essere quella di sostenere, nel corso dell'esame presso l'VIII Commissione, le proposte emendative volte a recepire le osservazioni contenute nella proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.
Atto n. 390.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Sara MORETTO (PD), relatrice, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Atto n. 390).
  In merito alla predetta norma di delega di cui all'articolo 15 della legge n. 170 del 2016, essa riguarda in generale l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cosiddetta IV Direttiva antiriciclaggio (oggetto dell'Atto del Governo n. 389, assegnato alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze), prevedendo inoltre, in particolare, che, a fini di contrasto dei fenomeni criminali con particolare riferimento al riciclaggio, sia adottata una disciplina organica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, svolte da operatori non soggetti alla Pag. 209disciplina generale prevista dalla legge n. 7 del 2000. In tale ambito si prevede che la nuova normativa, volta alla piena tracciabilità e registrazioni delle operazioni di compravendita dell'oro e la rapida acquisizione dei dati da parte delle forze di polizia, dovrà inoltre prevedere uno specifico apparato sanzionatorio.
  Ai fini dello schema di decreto legislativo assume anche rilevanza l'articolo 2, paragrafo 7, della già richiamata IV direttiva antiriciclaggio (direttiva (UE) 849/2015), che vincola gli Stati membri, nel valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai fini del presente articolo, a prestare particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
  Secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, l'esigenza di intervenire su tale materia nasce dalla considerazione che il settore dei «compro oro», il quale ha avuto una rapida diffusione su tutto il territorio nazionale, alimentato dall'impennata dei prezzi dell'oro e dalla congiuntura economica negativa, risulta fortemente esposto al rischio di riciclaggio di denaro e di reimpiego di beni di provenienza illecita, anche in quanto attualmente non oggetto di una regolamentazione specifica.
  Infatti, sempre secondo la relazione illustrativa, in base alle stime desumibili dalle operazioni di Polizia Giudiziaria poste in essere nell'ultimo biennio, il 60 per cento delle attività di «compro oro» sarebbe soggetto all'infiltrazione di organizzazioni criminali che le utilizzano come copertura per riciclare proventi illeciti e, più in generale, si associano a fenomeni criminali che spaziano dal falso, alla truffa, alla contraffazione, all'usura, alla ricettazione e alla violazione delle leggi di pubblica sicurezza.
  Tali problematiche risultano ancora più gravi alla luce delle dimensioni del settore, che, pure in assenza di un censimento preciso, derivante anche dalla difficoltà di distinguere i «compro oro» dalle normali gioiellerie (in quanto entrambe le attività utilizzano la stessa codifica merceologica), coinvolge, secondo le stime disponibili, circa 28.000 punti di «compro oro», con un giro d'affari compreso tra i 7 e i 12 miliardi di euro; sempre secondo la relazione illustrativa, il settore sarebbe caratterizzato da una rilevante componente di «sommerso», in quanto, su oltre 20.000 attività censite, soltanto 346 erano registrate all'Albo Professionale Oro della Banca d'Italia, con una discrasia evidente tra il numero dei «compro oro» presenti nelle banche dati digitali e il dato riscontrato sul territorio.
  Prima di passare a illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo, è opportuno richiamare il complesso e articolato quadro normativo in materia, ricordando che la disciplina generale sul commercio dell'oro è definita innanzitutto dalla già citata legge n. 7 del 2000, la quale, all'articolo 1, qualifica come operatore professionale in oro il soggetto che esercita in via professionale, per conto proprio o di terzi, il commercio dell'oro.
  In sostanza l'operatore professionale esercita l'acquisto e la vendita, in via professionale, per conto proprio o di terzi di:
   oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di uno specifico peso accettato dal mercato dell'oro;
   monete d'oro dotate di specifiche caratteristiche di purezza, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse in apposito elenco predisposto a livello UE;
   monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco;
   materiale d'oro diverso da quello sopra descritto, a uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati con una specifica purezza, sia in qualunque altra forma e purezza.

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  Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 7 i soggetti che possono svolgere in via professionale, per conto proprio o di terzi, l'attività di commercio di oro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
   specifica forma giuridica societaria: società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;
   specifico oggetto sociale, che indichi l'attività del commercio di oro come definito dalla legge;
   possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, di specifici requisiti di onorabilità previsti per i titolari di partecipazioni e gli organi apicali degli intermediari finanziari (tali requisiti sono ora individuati nell'articolo 110 del Testo unico bancario – TUB, che rinvia direttamente ai requisiti di onorabilità previsti per gli organi apicali e i partecipanti nelle banche).

  L'articolo 1, comma 4, della medesima legge n. 7 del 2000 esclude dalla predetta disciplina del comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione dei metalli
  Il già citato comma 3 dell'articolo 1, della medesima legge n. 7 stabilisce inoltre che il soggetto il quale intende esercitare in via professionale il commercio di oro deve darne comunicazione alla Banca d'Italia (segnatamente all'Ufficio italiano dei cambi) prima dell'avvio dell'attività.
  Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 7, chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 12.500 euro; la violazione di tale obbligo di dichiarazione è punita con una sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato. Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 1 i dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2 sono posti a disposizione delle competenti amministrazioni a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica.
  In base all'articolo 4, comma 1, della legge n. 7 del 2000 l'esercizio abusivo dell'attività di commercio di oro – senza averne dato comunicazione alla Banca d'Italia, ovvero in assenza dei requisiti richiesti – è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.065 a 10.329 euro.
  Per quanto riguarda invece il commercio di oro da gioielleria la disciplina vigente non prevede il possesso dei requisiti elencati in precedenza, come sottolineato dai chiarimenti forniti con la nota del 28 maggio 2010 della Banca d'Italia.
  Ne consegue che gli esercizi commerciali qualificati come «compro oro» possono acquistare oggetti preziosi, sia nuovi che usati, e rivenderli al pubblico, a fonderie o altri operatori.
  In particolare, la Banca d'Italia ha chiarito che l'oro il cui commercio è legittimamente consentito ai cosiddetti «compro oro» può essere dedotto, per esclusione, da quello non riservato agli «operatori professionali in oro». Non occorre pertanto la comunicazione di avvio dell'attività – e quindi il possesso dei requisiti di forma societaria, oggetto sociale e onorabilità degli esponenti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 7 del 2000 – per quei soggetti che limitino la propria attività al commercio di oro da gioielleria.
  A titolo esemplificativo, detti soggetti oggi possono acquistare oggetti preziosi nuovi, usati o avariati e rivenderli al pubblico, a fonderie o ad altri operatori. Tale attività si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano Pag. 211nella definizione di oro contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge n. 7 del 2000. In tale caso è la fonderia che dovesse trarne il contenuto in fino e rivenderlo come «oro da investimento» a dover assumere la qualifica di «operatore professionale in oro». Ne discende che i compro oro non possono congiuntamente acquistare «oro da gioielleria» usato/avariato, fonderlo (per proprio conto o con incarico a terzi previo accordo di mantenimento del diritto di proprietà sul fino ottenuto) e cedere il fino ottenuto.
  Sempre ai sensi della richiamata nota della Banca d'Italia del 28 maggio 2010, i «compro oro» entrano dunque in rapporto con la stessa Banca d'Italia solo per il tramite della struttura dedicata al contrasto del riciclaggio (Unità di Informazione Finanziaria – UIF), mentre la Banca d'Italia, ai sensi della normativa vigente, non esercita sui «compro oro» alcuna forma di vigilanza o di controllo in relazione allo svolgimento delle attività.
  L'attività di «compro oro» è invece regolata da altre norme di rango primario, contenute principalmente nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS (di cui al regio decreto n. 773 del 1931), segnatamente negli articoli 127 e 128, nonché nelle norme di esecuzione (di cui al regio decreto n. 635 del 1940).
  In primo luogo, ai sensi dell'articolo 127 del TULPS e dell'articolo 242 del relativo regolamento di esecuzione, il commercio di cose usate è sottoposto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, previa dichiarazione all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
  Più in particolare, l'articolo 127 del TULPS e il relativo regolamento di esecuzione stabiliscono che i commercianti di oggetti preziosi hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore territorialmente competente. Detta licenza viene rilasciata previa verifica di alcuni requisiti oggettivi e soggettivi del titolare, affinché non sia rilasciata a soggetti aventi precedenti penali per specifici reati. L'obbligo della licenza spetta anche agli esercenti stranieri che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, di oggetti preziosi.
  Ai sensi dell'articolo 128 del TULPS (e dell'articolo 247 del regolamento di esecuzione) i commercianti non possono compiere operazioni su cose usate se non con le persone provviste della carta d'identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute, trascrizione che deve sempre avvenire con tempestività e senza alcuna omissione, così come affermato anche dalla giurisprudenza.
  In particolare, nel caso di acquisti di preziosi da soggetti privati, l'acquirente è tenuto a utilizzare un Registro apposito, bollato e numerato nel quale inserire tutte le informazioni necessarie. Lo stesso vale per le vendite, con la predisposizione di un Registro delle cessioni in cui prevedere data, natura, qualità e quantità dei beni e i corrispettivi al lordo dell'imposta.
  I «compro oro» hanno invece l'obbligo di compilare un Registro di pubblica sicurezza, riportante i dati inerenti gli acquisti da privati, in cui devono essere indicate generalità, domicilio e numero del documento di riconoscimento del venditore, data dell'operazione, descrizione della merce acquistata e prezzo pattuito.
  Per quanto riguarda la disciplina antiriciclaggio, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 231 del 2007, sono soggetti alle norme in materia di antiriciclaggio posti di cui al medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007 coloro che svolgono le seguenti attività:
   il commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento;
   la fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS;
   la fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane.

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  Tuttavia tali soggetti non sono soggetti agli obblighi di identificazione della clientela e di registrazione delle operazioni indicati nel Titolo II, Capi I e II, dello stesso decreto legislativo n. 231, essendo invece solo tenuti a rispettare le procedure di identificazione e registrazione previste dal TULPS descritte in precedenza.
  In tale contesto, riprendendo quanto già accennato in precedenza, rammenta che è stato assegnato alle Commissione riunite Giustizia e Finanze, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (Atto n. 389), emanato anch'esso in forza della delega legislativa di cui all'articolo 15 della legge n. 170 del 2016, il quale, nel recepire la predetta normativa UE, sostanzialmente riscrive l'appena richiamato decreto legislativo n. 231 del 2007.
  Tratto fondamentale della riforma operata dal richiamato schema di decreto legislativo è l'ampliamento del principio dell'approccio basato sul rischio (risk based approach), diretto ad identificare e valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo insiti nell'esercizio delle attività, finanziarie e professionali, svolte dai destinatari della normativa. Il legislatore europeo vincola gli Stati membri ad assumere misure per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo esistente in ogni paese e di tenere aggiornata la valutazione del rischio. In particolare, agli Stati membri è affidata la valutazione dei rischi a livello nazionale e la definizione di adeguate politiche di mitigazione. A loro volta, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono chiamati a valutare i rischi cui sono esposti e a dotarsi di presidi commisurati alle proprie caratteristiche. Nelle situazioni a più elevato rischio trovano applicazione misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.
  Passando quindi a sintetizzare il contenuto dello schema di decreto legislativo, il quale è stato oggetto di una procedura di consultazione on-line sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, l'articolo 1 reca le definizioni rilevanti.
  In particolare il comma 1, alla lettera b) definisce l'attività di compro oro quale attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attività prevalente.
  Ai sensi della lettera o) per operazioni di compro oro si intendono la compravendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati e, cioè (lettera m)) di oggetti in oro o in altri metalli preziosi nella forma di prodotti finiti o di gioielleria, ovvero nella forma di rottami, cascami o avanzi di oro e materiali gemmologici.
  L'articolo 2, nell'enumerare le finalità e l'ambito applicativo dello schema di decreto legislativo, chiarisce al comma 1 che esso introduce norme specifiche per la definizione degli obblighi di tracciabilità delle operazioni di compro oro e la prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, in particolare di riciclaggio di denaro e reimpiego di proventi di attività illecite.
  Il comma 2 specifica che restano fermi i poteri e le funzioni attribuiti al Ministero dell'interno dalla vigente normativa di pubblica sicurezza, come illustrati nel paragrafo introduttivo.
  L'articolo 3 istituisce e disciplina un apposito Registro degli operatori compro oro, ai fini dell'esercizio in via professionale dell'attività, tenuto e gestito dall'OAM, ovvero l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-undecies del Testo unico bancario – TUB, il quale, oltre a curare la tenuta degli albi, verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. Esso è sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.
  In tale contesto il comma 1 dell'articolo 3 dello schema stabilisce che il possesso Pag. 213della licenza di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'articolo 127 del TULPS costituisce requisito per l'iscrizione nel registro.
  I commi 2 e 3 individuano le modalità di iscrizione nel registro, e regolano l'invio dei dati identificativi dell'operatore compro oro e le relative variazioni, prevedendo inoltre che l'OAM, verificata la completezza della documentazione inviata, dispone l'iscrizione dell'operatore nel registro e assegna a ciascun iscritto un codice identificativo unico.
  Il comma 4 rimette ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto, l'individuazione delle specifiche tecniche relative alle modalità di alimentazione del registro e di invio dei relativi dati, affinché ne sia garantito il costante aggiornamento e la tempestiva disponibilità alle autorità competenti. Il decreto ministeriale individua tra l'altro l'entità e i criteri di determinazione del contributo, dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro, nonché le modalità e i termini entro cui provvedere al relativo versamento.
  In base al comma 5 il mancato versamento del contributo annuo costituisce causa ostativa all'iscrizione ovvero alla permanenza nel registro.
  Il comma 6 intende coordinare la disciplina introdotta con gli adempimenti prescritti dalla legge n. 7 del 2000 posti a carico degli operatori professionali in oro. In particolare, si prescrive che gli obblighi di iscrizione e comunicazione nel registro si applicano anche agli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l'attività di commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi (ai sensi dell'articolo l, comma 3, della citata legge n. 7), qualora svolgano o intendano svolgere l'attività di compro oro.
  Per essi restano ferme la disciplina specifica della legge n. 7 del 2000 e le disposizioni dettate dalla normativa antiriciclaggio, in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
  L'articolo 4 individua, al comma 1, le specifiche modalità con cui i compro oro sono obbligati a identificare la clientela, rinviando all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2007, recante la disciplina antiriciclaggio.
  Al riguardo segnala come il già richiamato Atto del Governo n. 389 novelli, tra l'altro, il vigente articolo 18 del decreto legislativo n. 231, rinforzando le modalità di riscontro documentale attualmente previste dalla legge.
  In dettaglio, mentre il vigente articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 chiarisce che gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono – tra l'altro – nell'attività di identificazione del cliente e verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, la novella recata dall'Atto del Governo n. 389 specifica invece che l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità avvengono attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente, nonché sulla base di documenti, dati o informazioni da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore materiale delle operazioni, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente.
  Il comma 2 dell'articolo 4 dello schema di decreto stabilisce l'obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento, diversi dal denaro contante, per le operazioni di compro oro eccedenti la soglia dei mille euro, al fine di garantire la piena tracciabilità soggettiva dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente.
  L'articolo 5 disciplina la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio dell'attività di compro oro.
  In particolare il comma 1 dispone l'obbligo di utilizzare un conto corrente dedicato in via esclusiva a tali transazioni, mentre il comma 2 stabilisce l'obbligo di compilare e numerare progressivamente le schede relative a ciascuna operazione con Pag. 214specifici elementi che descrivano l'oggetto della transazione, corredate tra l'altro della fotografia digitale dell'oggetto e dell'indicazione della specifica destinazione dell'oggetto prezioso, per ricostruire pienamente l'ulteriore impiego e l'eventuale cessione ad operatori professionali in oro autorizzati alla trasformazione e/o fusione dell'oggetto in metallo.
  Il comma 3 prevede inoltre il rilascio al cliente, a conclusione dell'operazione, di una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite.
  L'articolo 6 disciplina gli obblighi di conservazione dei dati acquisiti nell'esercizio delle attività (informazioni sui clienti, schede relative alle operazioni e copia delle ricevute rilasciate), che, ai sensi del comma 1, valgono per 5 anni.
  In base al comma 2 gli operatori devono adottare sistemi di conservazione che – tra l'altro – siano idonei a garantire l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità competenti, l'integrità e la non alterabilità dei medesimi dati nonché il mantenimento della storicità dei medesimi, in modo che, rispetto a ciascuna operazione, sia assicurato il collegamento tra i dati e le informazioni acquisite.
  Il comma 3 stabilisce che i sistemi di conservazione adottati devono garantire il rispetto delle norme e delle procedure dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità previste dallo schema di decreto, mentre il comma 4 specifica che con l'adempimento di tali obblighi di conservazione sono adempiuti anche gli obblighi previsti dall'articolo 128 del TULPS, relativi alla tenuta del già citato registro delle operazioni avente finalità di pubblica sicurezza.
  L'articolo 7 prevede l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette secondo la procedura e nel rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio contenute nel decreto legislativo n. 231 del 2007.
  Al riguardo rileva come la disposizione faccia riferimento all'articolo 35 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, come novellato dal sopra richiamato Atto del Governo n. 389: a seguito di tale modifica, infatti, nell'articolo 35 confluisce la normativa riguardante gli obblighi di segnalazione, laddove nella sua formulazione vigente, l'articolo 35 disciplina invece l'applicazione della normativa antiriciclaggio ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia.
  L'articolo 8 punisce l'esercizio abusivo dell'attività di compro oro – ovvero l'attività svolta in assenza dell'iscrizione al registro dei relativi operatori – con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.
  L'articolo 9 fissa le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, prevedendo che la mancata ottemperanza all'obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro.
  Si specifica inoltre che se le violazioni sono gravi, ripetute o sistematiche, la sanzione è triplicata, mentre se la comunicazione avviene in ritardo, ossia nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione è ridotta a 500 euro; la disposizione stabilisce altresì che l'Organismo definisce la procedura per la contestazione delle violazioni e l'irrogazione e riscossione delle sanzioni.
  Anche l'articolo 10 si occupa di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi posti dalle norme in esame in capo agli operatori compro oro, prevedendo al comma 1 che l'omessa identificazione del cliente con le modalità di legge comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro. Ai sensi del comma 2 tale sanzione si applica anche agli operatori compro oro che, in violazione di quanto disposto dall'articolo 6, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.
  Ai sensi del comma 3, l'omissione di segnalazione di operazione sospetta ovvero la segnalazione tardiva comportano invece la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
  Per violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime, il comma 4 stabilisce Pag. 215che tutte le suddette sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali.
  Il comma 5 contempla norme specifiche per le violazioni ritenute di minore gravità, prevedendo la possibilità di ridurre la sanzione fino a un terzo.
  L'articolo 11 reca la disciplina dei controlli e del procedimento sanzionatorio, prevedendo al comma 1 che l'Organo competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie è il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 2007, la quale è competente a svolgere attività istruttoria e di consulenza obbligatoria per l'adozione dei decreti di determinazione ed irrogazione delle sanzioni per violazioni di norme in materie valutaria ed economica (violazione delle norme in materia di valuta e antiriciclaggio; di misure restrittive per contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; di rilevazione, a fini fiscali, di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori; di disciplina del mercato dell'oro; di sistema statistico nazionale e nelle altre materie previste da legge o da regolamento).
  In tale ambito si stabilisce che il procedimento sanzionatorio per le violazioni in tema di identificazione della clientela e conservazione di documenti (articoli 4 e 6) è svolto dagli Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato e che la citata Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio formula pareri di massima.
  Il comma 2 prevede la comunicazione del decreto che irroga la sanzione all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai fini dell'annotazione in apposita sottosezione del registro degli operatori compro oro. La norma consente l'accesso a tale sottosezione anche alle autorità competenti (MEF, UIF e Guardia di finanza), all'autorità giudiziaria, al Ministero dell'interno e alle altre amministrazioni interessate, per l'esercizio delle rispettive competenze.
  I commi 3 e 4 disciplinano i poteri della Guardia di finanza e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività.
  In particolare, la Guardia di finanza esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni in esame da parte degli operatori compro oro, anche esercitando i poteri di accesso, ispezione e verifica, fermi restando i poteri di controllo attribuiti agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza dalle disposizioni vigenti. Ove la Guardia di finanza accerti e contesti gravi violazioni delle disposizioni in esame e riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni nella menzionata sottosezione del registro degli operatori, avvenute nel corso dell'ultimo triennio, propone la sanzione accessoria della sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attività. Tale sospensione è adottata dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato nonché comunicato all'Organismo, per l'annotazione nella già richiamata sottosezione del registro e per la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, per un periodo di pari durata. Del predetto provvedimento è data, altresì, notizia al Questore che ha rilasciato la licenza di pubblica sicurezza. L'inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.
  Ai sensi del comma 6, se dopo l'esecuzione del provvedimento di sospensione dell'attività sono commesse altre violazioni degli obblighi di cui alla normativa in esame, il Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto di irrogazione della sanzione – tenuto conto della rilevanza della violazione – richiede all'Organismo la cancellazione dell'operatore compro oro dal registro. Per i tre anni successivi al provvedimento di cancellazione, l'iscrizione Pag. 216nel registro è interdetta sia all'operatore, sia ai suoi affini e congiunti entro il terzo grado.
  L'articolo 12 individua al comma 1 i criteri per la quantificazione delle sanzioni.
  In particolare nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni accessorie il MEF è tenuto a considerare ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:
   a) la gravità e durata della violazione;
   b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
   c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
   d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
   e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
   f) il livello di cooperazione con le autorità competenti prestato della persona fisica o giuridica responsabile;
   g) le precedenti violazioni.

  Ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge n. 689 del 1981, in tema, rispettivamente, di violazioni plurime con la medesima azione e di reiterazione di violazioni.
  In merito rammenta che il richiamato articolo 8 della legge n. 689 riguarda le ipotesi in cui con un'azione od omissione siano violate diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o siano commesse più violazioni della stessa disposizione; in tale ipotesi si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione soggiace anche chi, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
  L'articolo 8-bis della legge n. 689 disciplina invece la reiterazione delle violazioni, la quale si riscontra quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.
  L'articolo 13 reca ulteriori disposizioni procedurali, in particolare disponendo, al comma 1, che al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applichino le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative contenute nella legge n. 689 del 1981. Pag. 217
  Le somme riscosse a titolo di sanzioni amministrative sono ripartite secondo le disposizioni generali in tema di riparto dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie di cui alla legge n. 168 del 1951, la quale, in estrema sintesi, nei casi in cui le leggi tributarie prevedono la partecipazione degli accertatori delle violazioni nella ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie ed ammende, fissa le percentuali di tali somme da attribuire: all'erario, ai fondi di previdenza e assistenza delle Amministrazioni e dei Corpi di polizia cui appartengono gli accertatori, agli accertatori medesimi, ai fondi costituiti per la distribuzione di premi al personale distinto per particolari meriti, prevedendo in tale ambito regole specifiche per gli accertatori appartenenti alla Guardia di finanza.
  Ai sensi del comma 2 i decreti sanzionatori sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario. I provvedimenti sanzionatori sono comunicati dall'autorità irrogante all'Organismo, al Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e alle altre amministrazioni interessate, per le iniziative di rispettiva competenza.
  L'articolo 14 reca le disposizioni transitorie e finali, prevedendo innanzitutto che l'Organismo avvia la gestione del registro degli operatori compro oro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto che fissa le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro stesso.
  Il comma 2 specifica che per migliorare il patrimonio informativo dell'ISTAT nella revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO) è inserito un codice specifico dell'attività di compro oro.
  L'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.55.

7-01204 Sibilia: Problematiche concernenti la definizione agevolata dei ruoli.
(Discussione e conclusione – Approvazione).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Carlo SIBILIA (M5S) illustra brevemente la risoluzione a sua prima firma, la quale intende risolvere alcune problematiche concernenti l'attuazione della procedura di definizione agevolata dei carichi di ruolo prevista dall'articolo 6 del decreto – legge n. 193 del 2016, evitando di introdurre improprie differenziazioni di trattamento tra i contribuenti.
  In particolare, l'atto di indirizzo intende innanzitutto impegnare il Governo ad assumere iniziative per prevedere che, nel caso di accesso alla predetta definizione agevolata dei ruoli, il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) sia rilasciato alle imprese interessate in via provvisoria, in attesa della definizione dell'istanza di adesione alla predetta procedura agevolata, revocando eventualmente il DURC stesso nel caso di mancato pagamento della prima o unica rata prevista dal piano di dilazione, analogamente a quanto già previsto nei casi di ammissione alla rateazione ordinaria dei debiti tributari.
  Inoltre la risoluzione chiede all'Esecutivo di assumere iniziative per rafforzare gli strumenti informativi circa le modalità di accesso alla procedura di definizione agevolata e agli effetti connessi alla presentazione dell'istanza, al fine di agevolare i contribuenti rispetto alla scelta se aderire Pag. 218o meno a tale strumento, eliminando le incertezze emerse nei primi mesi di applicazione di questa disciplina.

  Il Viceministro Luigi CASERO rileva come la risoluzione in discussione affronti opportunamente alcune problematiche concernenti l'attuazione della disciplina relativa alla definizione dei carichi di ruolo introdotta dal decreto-legge n. 193 del 2016. Evidenzia, infatti, come il notevole interesse suscitato nei contribuenti da tale strumento di definizione agevolata abbia fatto emergere alcune questioni, relative a talune fattispecie, che occorre risolvere.
  Nell'esprimere una valutazione favorevole sull'atto di indirizzo, segnala come, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 8 del 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, sia stato presentato un emendamento che prevede la proroga del termine di presentazione delle istanze per l'accesso alla definizione agevolata dal 31 marzo al 21 aprile 2017, venendo pertanto incontro ad alcune delle esigenze segnalate nell'atto di indirizzo e salvaguardo al tempo stesso la necessità di mantenere fermi i termini di versamento delle imposte sui redditi.
  Evidenzia inoltre come l'Agenzia delle entrate ed Equitalia stiano emanando alcune disposizioni interne al fine di chiarire ulteriori aspetti, rilevando peraltro come le questioni concernenti il rilascio del DURC potranno essere risolte solo attraverso un intervento normativo, sul quale il Governo è già al lavoro e che potrebbe essere realizzato nell'ambito dell'esame del predetto decreto-legge n. 8 del 2017, inserendo una specifica previsione che eviti disallineamenti in merito tra il trattamento dei soggetti che aderiscono alla definizione agevolata e quello dei contribuenti ai quali viene concessa la rateizzazione dei debiti tributari.

  Carlo SIBILIA (M5S) ringrazia il Viceministro per la valutazione favorevole espressa sulla risoluzione a sua prima firma, sottolineando come un maggior dialogo tra maggioranza e opposizione sia certamente positivo e come il gruppo M5S sappia sempre portare un contributo fattivo per la soluzione dei problemi del Paese.
  Nello specifico evidenzia come la scadenza, comunque prossima, del termine di presentazione delle istanze per l'accesso alla definizione agevolata renda necessario che il Governo si attivi molto rapidamente, auspicabilmente già nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 8 del 2017, per risolvere le problematiche concernenti l'attuazione di tale misura, disponendo il rilascio del DURC in favore delle imprese che accedono alla predetta definizione agevolata, consentendo a tali imprese di partecipare alle gare pubbliche. Ritiene infatti che sarebbe del tutto paradossale se proprio quelle imprese che intendono assolvere ai propri obblighi tributari, accedendo alla definizione agevolata, risultassero pregiudicate nello svolgimento della loro attività.

  Michele PELILLO (PD) esprime il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione.

  Maurizio BERNARDO, presidente, giudica molto positivamente il clima di collaborazione che sta consentendo alla Commissione di assumere un orientamento condiviso su diverse tematiche di notevole interesse.

  La Commissione approva la risoluzione.

  La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.15.

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